Bollettino Ufficiale n. 06 del 7 / 02 / 2001

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Codice 30
D.D. 15 novembre 2000, n. 505

LL.RR: nn. 18/94 e 76/96, art. 19 - parziale reintegro degli oneri previdenziali, per la continuità lavorativa di persone svantaggiate. Assegnazione di totali L. 56.248.950 a cooperative sociali e datori di lavoro; Impegno di L. 56.248.950 sul capitolo 12126/2000 Acc. n. 605/2000. Liquidazione di L. 28.124.475 sul medesimo capitolo

La L.R. n. 18/94 “Norme di attuazione della legge 8.11.1991 n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali”, così come modificata e integrata con L.R. n. 76/96, al titolo IV, prevede interventi a sostegno e per la promozione della cooperazione sociale di inserimento lavorativo, quale soggetto delle politiche attive del lavoro per l’integrazione lavorativa economica e sociale delle persone svantaggiate.

Tra le altre forme di sostegno, all’art. 19, è prevista l’assegnazione di contributi, pari al rimborso del 50% degli oneri previdenziali assistenziali versati per quei lavoratori, che si trovino nelle condizioni definite dall’articolo stesso, ai fine di favorirne la continuità lavorativa ed uno stabile reinserimento sociale.

Con D.G.R. n. 28-27044 del 12.04.1999, ai sensi dell’art. 21 della citata normativa regionale, sono state definite le modalità per la presentazione delle domande nonché i criteri per l’assegnazione dei contributi.

Per l’anno in corso le istanze prodotte, corredate dalla documentazione di rito, sono 10.

Complessivamente il rimborso parziale degli oneri previdenziali assistenziali concerne n. 22 lavoratori, tutti ex persone svantaggiate ai sensi dell’art. 4, legge n. 381/91 e le 10 richieste accoglibili comportano una spesa di L. 56.248.950.

Gli assegnatari del contributo, i singoli importi ammissibili, nonché l’importo da liquidarsi contestualmente alla presente determinazione sono indicati nell’allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Visti gli atti;

Vista la legge n. 381/91 modificata dalle leggi nn. 52/96 e 193/2000;

Viste le LL.RR. nn. 18/94 e 76/96;

Vista la L.R. n. 55/81;

Vista la D.G.R. n. 28-27044 del 12.04.1999;

Visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l’art. 23 della L.R. 51/97;

Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate alla Direzione “Politiche sociali” ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 32-32 in data 15.05.2000;

determina

- Di ammettere ai contributi previsti all’art. 19, LL.RR. nn. 18/94 e 76/96, le cooperative sociali e i datori di lavoro, individuati nell’allegato A, che forma parte integrante della presente determinazione, secondo gli importi a fianco di ciascheduno indicati nella prima colonna, per complessive L. 56.248.950;

- di impegnare la somma di L. 56.248.950 sul capitolo 12126/2000 Acc. n. 605/2000;

- di autorizzare la liquidazione dell’importo indicato nella seconda colonna dell’allegato A, corrispondente alla prima rata per complessive L. 28.124.475, sul medesimo capitolo.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di gg. 60 dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

Il Direttore regionale
Sergio Di Giacomo

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