Bollettino Ufficiale n. 06 del 7 / 02 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2001, n. 59 - 2188
Reg. CE 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo di orientamento e garanzia - Misura U - Intervento 3. Apertura
presentazione domande ed adozione delle istruzioni applicative
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
Sono approvate le istruzioni applicative del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006
Reg (CE) n. 1257/99 - misura U Ricostituzione del potenziale agricolo
danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di
prevenzione - Intervento 3) Sostegno finanziario dei conduttori e produttori,
allegate alla presente Deliberazione per farne parte integrante.
E aperta dalla data di approvazione della presente deliberazione la presentazione
delle domande ai sensi della misura U - Intervento 3).
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 15 marzo 2001.
Il coordinamento dellapplicazione della misura U Ricostituzione del potenziale
agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti
di prevenzione - Intervento 3) Sostegno finanziario dei conduttori e
produttori è competenza della Direzione Regionale XII - Sviluppo dellAgricoltura.
La citata Direzione potrà adottare atti di indirizzo, disposizioni tecniche
e procedurali nellambito di quanto previsto dalla presente deliberazione.
(omissis)
Allegato
REGOLAMENTO C.E. 1257/99 - PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006 DEL PIEMONTE
MISURA U RICOSTRUZIONE DEL POTENZIALE AGRICOLO DANNEGGIATO DA DISASTRI
NATURALI E INTRODUZIONE DI ADEGUATI STRUMENTI DI PREVENZIONE
Intervento 3)
ISTRUZIONI PER LAPPLICAZIONE
PRINCIPI GENERALI
1 PREMESSA
Le presenti disposizioni applicative definiscono quegli aspetti che il
Regolamento delle Comunità Europee n 1257 del 17 maggio 1999 del Consiglio
(di seguito Regolamento) sul sostegno allo sviluppo rurale demanda alle
decisioni e scelte degli Stati membri e che non sono stati definiti nel
Piano di Sviluppo rurale del Piemonte 2000-2006 (di seguito Piano).
Per il resto vengono applicate le disposizioni del Regolamento e del Piano
approvato con D.G.R. n. 118-704 del 31 luglio 2000.
Relativamente alle misure fitoiatriche da adottare si fa riferimento al
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 31 maggio
2000 Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della
vite.
2 - COMPETENZE
Il Regolamento prevede che il pagamento ai beneficiari dei sostegni / aiuti
spettanti non venga effettuato direttamente dalla Regione ma da un apposito
Organismo Pagatore, attualmente individuato nellAGEA ex AIMA.
Secondo il disposto della L.R. 17/99 Riordino dellesercizio delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale,
caccia e pesca lintervento previsto dalla misura U Ricostituzione
del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione
di adeguati strumenti di prevenzione al punto 3) Sostegno finanziario
dei conduttori e produttori, è gestito dalle Province. La Regione esercita
le funzioni di programmazione, vigilanza, indirizzo, coordinamento di cui
allart. 3 della L.R. 34/98.
La Regione riceve dalle Province gli elenchi provinciali di pratiche da
liquidare e cura, dopo gli eventuali controlli, linvio totale o parziale
degli stessi allOrganismo Pagatore.
Il Comitato composto dallAssessore regionale allagricoltura, dai Presidenti
delle Province o loro delegati e dai rappresentanti delle Organizzazioni
Professionali agricole istituito dallart. 8 della L.R. 17/99 Riordino
dellesercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura,
alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca ( di seguito Comitato)
assicura la concertazione, la cooperazione ed il coordinamento tra Regione
e Province, necessari ad assicurare lapplicazione del Piano di Sviluppo
rurale del Piemonte 2000-2006.
Le domande di sostegno sono presentate alle Province.
Le Province individuano nellambito del loro ordinamento gli Uffici competenti
al ricevimento, allesame ed alla definizione delle domande.
Il coordinamento dellapplicazione degli interventi di sostegno e aiuto
di cui alla misura U punto 3 è competenza della Direzione Regionale XII
Sviluppo dell agricoltura. La citata Direzione potrà adottare atti
di indirizzo, interpretazione e disposizione tecnica e procedurale nellambito
di quanto previsto dalle presenti disposizioni.
3 REQUISITI DI AMMISSIBILITA
Gli investimenti effettuati o gli impegni assunti dai richiedenti prima
della approvazione da parte della Provincia competente della domanda di
sostegno presentata, avvengono a rischio dei richiedenti stessi.
I requisiti necessari per lammissione al sostegno devono essere già posseduti
allatto della presentazione della domanda e devono essere verificati durante
listruttoria.
4 - RICORRIBILITA DEI PROVVEDIMENTI
Secondo il disposto della Legge 241 /90 le Province nei provvedimenti di
definizione delle pratiche indicano lAutorità a cui è possibile eventualmente
presentare ricorso.
Tenendo conto del disposto della L.R. 17/99 Riordino dellesercizio delle
funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo
rurale, caccia e pesca, contro i provvedimenti adottati dalle Province
non è possibile la presentazione alla Regione di ricorso gerarchico o di
istanze di riesame.
5 - DATI PERSONALI E SENSIBILI
La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti nelle aziende
agricole o di aiuto allinsediamento giovani costituisce, per la Regione
e per la Provincia interessata, autorizzazione al trattamento per fini
istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti.
6 - MONITORAGGIO E CONTROLLO
I Regolamenti 1257/99 e 1750/99 impongono ladozione di una approfondita
procedura di monitoraggio e controllo sulla gestione delle Misure.
Le Province sono tenute ad applicare le disposizioni che saranno emanate
a tale proposito dagli Organi e Strutture della Regione.
7 - INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE
Per la gestione delle domande nonché per assolvere agli obblighi di monitoraggio
sopra citati la Regione costituisce un apposito sistema informativo.
Le caratteristiche tecniche di tale sistema informativo saranno definite
con separati provvedimenti.
8 - DIVIETO DI CUMULABILITA
Le agevolazioni concesse ai sensi delle presenti disposizioni non sono
cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi per le medesime iniziative
dalla Regione, dallo Stato, dall Unione Europea o da altri Enti pubblici.
CONDIZIONI PER LACCESSO AI CONTRIBUTI
1 - BENEFICIARI
Conduttori a qualunque titolo di vigneti colpiti da Flavescenza dorata
e situati nelle aree viticole individuate dal Servizio Fitosanitario Regionale,
mediante Determinazione n. 98 del 25.07.2000 e successive integrazioni
che verranno effettuate in relazione allevoluzione della malattia sul
territorio, come aree di presenza della malattia.
Cantine sociali o cooperative di conduzione con impegno di conferimento
totale a una cantina sociale che conducono terreni di soci che hanno estirpato
causa Flavescenza dorata e che rinunciano a livello di ditta individuale
alla ricostituzione del proprio vigneto a favore della cooperativa. Questa
possibilità è subordinata allapprovazione da parte della Commissione Europea
delle modifiche al Piano di Sviluppo Rurale richieste dalla Regione Piemonte.
Amministrazioni comunali limitatamente allestirpo dei vigneti abbandonati
situati nelle aree indicate al paragrafo precedente.
Per vigneti abbandonati si intendono le superfici vitate per le quali:
- non sia individuabile il conduttore;
- sia identificabile il sesto di impianto e la presenza di viti o di ceppi
diffuse, per almeno il 50% della superficie totale dellunità vitata oggetto
della richiesta;
- risulti liscrizione allanagrafe vitivinicola regionale ai sensi della
L.R. 39/80.
Essi devono:
possedere vigneti compresi nelle zone individuate ai sensi della presente
misura ovvero, per le Amministrazioni comunali che ricadono nelle suddette
zone, individuare nel territorio di propria competenza vigneti abbandonati;
essere in regola con la normativa vigente e non avere in capo sanzioni
definitive relative alle infrazioni riguardanti limpianto dei vigneti;
impegnarsi a realizzare lattività di profilassi stabilita dal Decreto
di lotta obbligatoria 31 maggio 2000 Misure per la lotta obbligatoria
contro la Flavescenza dorata della vite nonché dalla Determinazione del
Servizio Fitosanitario Regionale n. 98 del 25/07/2000;
impegnarsi a seguire le indicazioni del Servizio Fitosanitario Regionale
solo per lintervento 3.a
impegnarsi a non vendere diritti di reimpianto, in relazione agli appezzamenti
che hanno fruito del contributo, per 10 anni a decorrere dalla data di
liquidazione dello stesso;
impegnarsi a non reimpiantare utilizzando i vitigni Moscato e Brachetto
qualora il vigneto originario non fosse già costituito dagli stessi vitigni;
solo per lintervento 3.b
nel caso di finanziamento del solo estirpo i diritti di reimpianto potranno
essere ceduti solo allinterno dello stesso comune o di quelli confinanti,
ovvero alla riserva regionale secondo le modalità che saranno definite
in applicazione del Reg. (CE) n. 1493/99;
2 CARATTERISTICHE DEI VIGNETI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
Sono ammissibili a finanziamento i vigneti situati nei comuni individuati
dalla Determinazione del Settore Fitosanitario n. 98 del 25.07.2000 come
zone focolaio o zone di insediamento. Lo stesso Settore Fitosanitario potrà
con successivi provvedimenti aggiornare lelenco dei comuni riportati nella
predetta Determinazione.
Tali vigneti dovranno inoltre presentare una percentuale di piante colpite
da Flavescenza dorata uguale o superiore al 30%.
Nel caso di vigneti ricadenti in zone di produzione V.Q.P.R.D. il reimpanto
dovrà essere effettuato su un terreno idoneo alla produzione di uno o più
V.Q.P.R.D.;
Le particelle ammissibili al contributo non dovranno essere oggetto di
sanzioni definitive per infrazioni riguardanti il divieto di impianti vigneti;
Le operazioni di estirpo e reimpianto del vigneto dovranno avvenire entro
il 31 maggio 2001 ed il beneficiario dovrà inviare tempestivamente la notifica
dellestirpo allAmministrazione provinciale competente.
Non sono ammissibili gli interventi iniziati o gli acquisti effettuati
prima della presentazione della domanda di contributo ai sensi della presente
misura.
Tuttavia, qualora la Commissione Europea dovesse accogliere le modifiche
proposte dalla Regione Piemonte saranno ammessi a finanziamento anche gli
interventi effettuati a seguito della presentazione delle domande di contributo
previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-28146 del 21/10/99
(che verranno riesaminate alle condizioni e secondo i criteri della presente
misura) ovvero della Notifica intenzione estirpo causa Flavescenza presentata
ai sensi della Determinazione del Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali
n. 133 del 20 settembre 2000;
PROCEDURA
1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I conduttori di vigneti o le Amministrazioni Comunali che intendono beneficiare
dei contributi previsti dalla presente Misura devono presentare domanda
alla Provincia competente utilizzando la modulistica predisposta dalla
Regione.
Le domande vanno presentate entro la data stabilita dalla Deliberazione
della Giunta Regionale di approvazione del presente bando.
Nel caso in cui, dopo ladozione delle presenti Istruzioni, a livello nazionale
venissero adottate disposizioni vincolanti riguardo alla modulistica ,
i richiedenti sono tenuti, se necessario, ad adeguare i dati ed eventualmente
se del caso a ripresentare la domanda stessa.
A tale scopo la Provincia provvederà ad informare i richiedenti assegnando
loro un congruo termine per provvedere allintegrazione (comunque non inferiore
a 30 giorni), trascorso il quale la domanda, se non è stata integrata,
sarà considerata decaduta.
Mediante lintegrazione delle domande i richiedenti non potranno comunque
variare gli investimenti precedentemente previsti, vista la necessità di
avere un quadro certo delle richieste alla data di chiusura della presentazione
delle domande.
Alla richiesta di contributo, qualora non fossero già stati presentati,
andranno allegati:
- la domanda prevista per la procedura relativa allestirpo/reimpianto della
superficie che si intende reimpiantare unitamente alla modulistica per
il rilevamento dei danni causati da Flavescenza dorata previste dalla nota
della Direzione Regionale Sviluppo dellAgricoltura n. 8876/12 del 26/8/99;
ovvero
- la notifica di intenzione estirpo vigneto a causa Flavescenza ed il modulo
per il rilevamento danni causati da Flavescenza dorata di cui alla Determinazione
del Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali n. 133 del 20 settembre
2000.
In luogo dei moduli per il rilevameto danni causa Flavescenza dorata di
cui ai paragrafi precedenti potranno essere presentati eventuali altri
moduli predisposti dalle Province per il medesimo scopo.
Ad integrazione della domanda e degli allegati previsti dalle presenti
norme le Province potranno richiedere tutta la documentazione tecnica ritenuta
necessaria per la valutazione dellistanza.
La domanda di sostegno sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione,
secondo i termini di legge, dei dati nella stessa domanda dichiarati.
Le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese nei modi previsti dalle
vigenti normative, presentate dal richiedente a supporto della domanda
di sostegno, sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti alla
effettuazione delle istruttorie ed alla adozione dei provvedimenti di attribuzione
del contributo, fatta comunque salva la facoltà per gli Uffici istruttori
di effettuare i controlli ritenuti opportuni, anche su un numero di pratiche
superiore a quello minimo previsto dalle procedure per i controlli a campione.
2 ISTRUTTORIA
Trascorsi i termini per la presentazione delle domande e delle eventuali
integrazioni le Amministrazioni Provinciali provvedono ad effettuare listruttoria
ed a stilare una graduatoria, riferita ai singoli vigneti sulla base degli
elementi riportati in tabella 1.
Verrà comunque data priorità agli imprenditori agricoli a titolo principale
così come definiti dal Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione
Piemonte.
Tabella 1
Azienda con superficie vitata aziendale colpita da flavescenza dorata superiore
al 70% 70
Azienda con superficie vitata aziendale colpita da flavescenza dorata dal
50 al 69% 60
Azienda con superficie vitata aziendale colpita da flavescenza dorata dal
30 al 49% 50
Azienda con superficie vitata aziendale colpita da flavescenza dorata dal
20 al 29% 40
Azienda con superficie vitata aziendale colpita da flavescenza dorata dal
10 al 19% 30
Azienda con superficie vitata aziendale colpita da flavescenza dorata inferiore
al 10% 25
Beneficiario al di sotto dei 40 anni 20
Impianti estirpati causa flavescenza dorata che non possono fruire dei
contributi per lestirpo previsti dal presente bando 15
Impianto con 80-100% di piante colpite da flavescenza dorata 10
Impianto con 60-79% di piante colpite da flavescenza dorata 9
Impianto con 40-59% di piante colpite da flavescenza dorata 8
Impianto con 30-39% di piante colpite da flavescenza dorata 7
Impianto con età inferiore o uguale 15 anni 6
Impianto con età superiore a 15 e inferiore o uguale a 30 anni 5
Per effettuare il conteggio della superficie vitata aziendale colpita da
Flavescenza dorata occorre considerare solo gli appezzamenti che presentano
più del 10% di piante colpite dalla malattia stessa.
I dati relativi al numero delle piante infette (sia per gli appezzamenti
che beneficiano dei contributi previsti dalla presente misura che di quelli
con più del 10% di piante infette da considerare per il calcolo della superficie
aziendale vitata colpita da Flavescenza) dovranno essere uguali a quelli
riportati sulla modulistica prevista dalla nota della Direzione 12 - Sviluppo
dellAgricoltura n. 8876/12 del 26/08/1999 o dalla Determinazione del Settore
Sviluppo delle Produzioni Vegetali n. 133 del 20 settembre 2000 o da eventuale
altra modulistica predisposta dalle Province allo stesso scopo.
Letà del vigneto si intende riferita al momento di presentazione della
domanda.
Per quanto riguarda il calcolo della percentuale delle piante infette si
dovrà fare riferimento alla superficie dellintero vigneto, intendendo
come tale lunità colturale riportata sullAnagrafe vitivinicola (o Dichiarazione
di superfici vitate) ovvero, per gli impianti effettuati dopo il 1996,
lunità colturale riportata sullautorizzazione allimpianto.
Le procedure per listruttoria delle domande adottate dalle Province dovranno
pertanto generalmente prevedere leffettuazione, salvo motivate eccezioni,
di accertamenti diretti in azienda.
Il Decreto ministeriale 31 maggio 2000 Misure per la lotta obbligatoria
contro la flavescenza dorata della vite dispone limmediato estirpo delle
piante con sintomi sospetti di flavescenza dorata. Inoltre già nel 1999
il Settore Fitosanitario Regionale aveva disposto limmediato estirpo delle
piante infette per prevenire la diffusione della malattia. Pertanto nella
fase di avvio del Piano non sarà possibile effettuare accertamenti finalizzati
al controllo sulla presenza di piante con sintomi di flavescenza dorata
nei vigneti che presentavano sintomi nel 1999 e nel 2000 e per i quali
viene richiesto il sostegno. Sarà solo possibile accertare il numero di
piante tagliate causa flavescenza, lesistenza del vigneto e la sua superficie.
Pertanto per la presenza della malattia ci si baserà sullautocertificazione
del conduttore del vigneto e sul Modulo di rilevamento dei danni causa
Flavescenza dorata precedentemente citato. Si sottolinea inoltre che la
presenza della malattia può essere accertata a partire da giugno fino a
settembre e che durante tali mesi si può verificare una scalarità crescente
di nuove comparse di piante sintomatiche. Pertanto fino alla fine di agosto
non può essere effettuato un rilievo definitivo della percentuale di piante
colpite allinterno del vigneto e di conseguenza il periodo utile per effettuare
sopralluoghi di verifica sulla presenza e sullincidenza della malattia
allinterno dei vigneti è limitato al solo mese di settembre. Inoltre per
poter effettuare tali controlli non è possibile adempiere allobbligo di
legge che impone lestirpo immediato delle piante sintomatiche.
Il contributo sarà stabilito dagli Uffici competenti dellistruttoria sulla
base dei seguenti importi:
solo estirpo: spesa massima ammissibile a contributo L. 4.000.000/ha pari
a un contributo massimo di L. 2.000.000/ha
solo reimpianto e mancato reddito:
- reimpianto: spesa massima ammissibile a contributo L. 35.000.000/ha pari
a un contributo massimo di L. 17.500.000/ha
- mancato reddito: viene riconosciuto un mancato reddito di L. 18.000.000
pari a un contributo massimo di L. 9.000.000/ha
estirpo, reimpianto e mancato reddito: quanto risulta dalla sommatoria
delle voci soprariportate
Lentità del contributo è subordinata allapprovazione da parte della Commissione
Europea delle modifiche al Piano di Sviluppo Rurale richieste dalla Regione
Piemonte. Qualora ciò non avvenisse verranno applicati i parametri previsti
dal Regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo allOCM vino pari, complessivamente,
a L. 14.186.000/ha
Tutti gli interventi ed acquisti effettuati dovranno essere giustificati
con fatture. E ammesso il pagamento senza fattura, sulla base dei massimali
sopra indicati, solo per gli interventi realizzati direttamente dallimprenditore
agricolo, per i quali dovranno comunque essere presentate le fatture relative
ai materiali acquistati per la realizzazione dellintervento stesso.
Gli investimenti per i quali si chiede il contributo dovranno comunque
essere eseguiti entro il 31/5/2001.
Per tutte le domande ammissibili a finanziamento, la Provincia adotta il
provvedimento di approvazione della domanda (dandone comunicazione allinteressato)
con il quale vengono determinati la spesa ammessa, il contributo massimo
spettante ed il punteggio attribuito sulla base dei criteri riportati nella
tabella 1.
Le Province dovranno quindi provvedere a comunicare alla Regione, entro
il 31 maggio lentità complessiva dei contributi richiesti ed approvati.
Sulla base di tale comunicazione la Regione provvede a ripartire tra le
Province le risorse a disposizione per lanno in corso ed a darne comunicazione
alle Amministrazioni interessate.
3 DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE E DEGLI ELENCHI DI LIQUIDAZIONE
Ad interventi ultimati i beneficiari dovranno inoltrare richiesta di sopralluogo
alla Provincia la quale, concludendo listruttoria, provvederà a determinare
il contributo definitivo e stilerà lelenco provinciale delle pratiche
da liquidare trasmettendolo alla Regione entro il 15 agosto.
Le domande andranno inserite in elenco, sulla base dei relativi punteggi,
in ordine decrescente.
Qualora lentità delle risorse a disposizione delle diverse Province non
sia sufficiente a finanziare tutte le domande ammissibili la Regione potrà
ridefinire la ripartizione finanziaria procedendo attraverso compensazioni
tra Province con risorse in eccesso e Province con risorse in difetto in
modo da utilizzare tutte le risorse disponibili.
Se anche attraverso queste operazioni non fosse possibile evadere tutte
le richieste relative a pratiche ammissibili a finanziamento si provvederà
ad inserire automaticamente le escluse nellelenco del successivo anno
di applicazione della misura attribuendo loro priorità rispetto ad eventuali
nuove domande presentate.
4 - LIQUIDAZIONE DA PARTE DELL ORGANISMO PAGATORE (ATTUALMENTE AGEA EX
AIMA)
Il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 viene finanziato dalla sezione Garanzia
del FEAOG.
La sezione Garanzia del FEAOG ha un bilancio esclusivamente annuale ed
esclusivamente di cassa, che non consente in alcun modo lassunzione di
impegni contabili a favore dei beneficiari .
Lanno contabile della sezione Garanzia del FEAOG va dal 16 ottobre di
ogni anno al 15 ottobre dellanno successivo.
Per cui le risorse disponibili per ciascun anno (fatta eccezione per il
solo anno 2000) devono essere pagate entro il 15 ottobre, pena la perdita
delle stesse e la eventuale ulteriore penalizzazione per le annate successive
in considerazione della performance non favorevole.
Per pagamento entro il 15 ottobre si intende lemanazione del decreto
di pagamento effettuato dallOrganismo Pagatore.
Sostegno finanziario di conduttori e produttori