Bollettino Ufficiale n. 06 del 7 / 02 / 2001

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2001, n. 59 - 2188

Reg. CE 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - Misura U - Intervento 3. Apertura presentazione domande ed adozione delle istruzioni applicative

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Sono approvate le istruzioni applicative del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 Reg (CE) n. 1257/99 - misura U “Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione” - Intervento 3) “Sostegno finanziario dei conduttori e produttori”, allegate alla presente Deliberazione per farne parte integrante.

E’ aperta dalla data di approvazione della presente deliberazione la presentazione delle domande ai sensi della misura U - Intervento 3).

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 15 marzo 2001.

Il coordinamento dell’applicazione della misura U “Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione” - Intervento 3) “Sostegno finanziario dei conduttori e produttori” è competenza della Direzione Regionale XII - Sviluppo dell’Agricoltura. La citata Direzione potrà adottare atti di indirizzo, disposizioni tecniche e procedurali nell’ambito di quanto previsto dalla presente deliberazione.

(omissis)

Allegato

REGOLAMENTO C.E. 1257/99 - PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006 DEL PIEMONTE

MISURA “U – RICOSTRUZIONE DEL POTENZIALE AGRICOLO DANNEGGIATO DA DISASTRI NATURALI E INTRODUZIONE DI ADEGUATI STRUMENTI DI PREVENZIONE”

Intervento 3)
Sostegno finanziario di conduttori e produttori

ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE

PRINCIPI GENERALI

1 – PREMESSA

Le presenti  disposizioni applicative definiscono quegli aspetti che il Regolamento delle Comunità Europee n 1257  del  17 maggio 1999 del Consiglio  (di seguito “Regolamento”) sul sostegno allo sviluppo rurale demanda alle decisioni e scelte degli Stati membri e che non sono stati definiti nel Piano di Sviluppo rurale del Piemonte 2000-2006 (di seguito “Piano”).

Per il resto vengono applicate le disposizioni del Regolamento e del Piano approvato con D.G.R. n. 118-704 del 31 luglio 2000.

Relativamente alle misure fitoiatriche da adottare si fa riferimento al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 31 maggio 2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite”.

2 - COMPETENZE

Il Regolamento prevede che il pagamento ai beneficiari dei sostegni / aiuti spettanti non venga effettuato direttamente dalla Regione ma da un apposito Organismo Pagatore, attualmente individuato nell’AGEA ex AIMA.

Secondo il disposto della L.R.  17/99   “Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca” l’intervento previsto dalla misura “U – Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione” al punto 3) Sostegno finanziario dei conduttori e produttori, è gestito dalle Province. La Regione esercita le funzioni di programmazione, vigilanza, indirizzo, coordinamento di cui all’art. 3 della L.R. 34/98.

La Regione riceve dalle Province gli elenchi provinciali di pratiche da liquidare e cura, dopo gli eventuali controlli,  l’invio totale o parziale degli stessi all’Organismo Pagatore.

Il Comitato composto dall’Assessore regionale all’agricoltura, dai Presidenti delle Province o loro delegati e dai rappresentanti delle Organizzazioni Professionali agricole istituito dall’art. 8 della L.R. 17/99 “Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca” ( di seguito “Comitato”) assicura la concertazione, la cooperazione ed il coordinamento tra Regione e Province, necessari ad assicurare l’applicazione del Piano di Sviluppo rurale del Piemonte 2000-2006.

Le domande di sostegno sono presentate alle Province.

Le Province  individuano nell’ambito del loro ordinamento gli Uffici competenti al ricevimento, all’esame ed alla definizione delle domande.

Il coordinamento dell’applicazione degli interventi di sostegno e aiuto di cui alla misura “U” punto 3 è competenza della Direzione Regionale XII “ Sviluppo dell’ agricoltura”. La citata Direzione potrà adottare atti di indirizzo, interpretazione e disposizione tecnica e procedurale nell’ambito  di quanto previsto dalle presenti disposizioni.

3 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

Gli investimenti effettuati o  gli impegni assunti dai richiedenti prima  della approvazione da parte della Provincia competente della domanda di sostegno presentata, avvengono a rischio dei richiedenti stessi.

I requisiti necessari per l’ammissione al sostegno devono essere già posseduti all’atto della presentazione della domanda e devono essere verificati durante l’istruttoria.

4 - RICORRIBILITA’ DEI PROVVEDIMENTI

Secondo il disposto della Legge 241 /90 le Province nei provvedimenti  di definizione delle pratiche indicano l’Autorità a cui è possibile eventualmente presentare ricorso.

Tenendo conto del disposto della L.R. 17/99 “Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca”,  contro i provvedimenti adottati dalle Province non è possibile la presentazione alla Regione di ricorso gerarchico o  di istanze di riesame.

5 - DATI PERSONALI E SENSIBILI

La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole o di aiuto all’insediamento giovani costituisce, per la Regione  e per la Provincia interessata, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti.

6 - MONITORAGGIO E CONTROLLO

I Regolamenti 1257/99 e 1750/99 impongono l’adozione di una approfondita procedura di monitoraggio e controllo sulla gestione delle Misure.

Le Province sono tenute ad applicare le disposizioni che saranno emanate a tale proposito dagli Organi e Strutture della Regione.

7 - INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE

Per la gestione delle domande nonché per assolvere agli obblighi di monitoraggio sopra citati la Regione costituisce un apposito sistema informativo.

Le caratteristiche tecniche di tale sistema informativo saranno definite con separati provvedimenti.

8 - DIVIETO DI CUMULABILITA’

Le agevolazioni concesse ai sensi delle presenti disposizioni non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall’ Unione Europea o da altri Enti pubblici.

CONDIZIONI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI

1 - BENEFICIARI

Conduttori a qualunque titolo di vigneti colpiti da Flavescenza dorata e situati nelle aree viticole individuate dal Servizio Fitosanitario Regionale, mediante Determinazione n. 98 del 25.07.2000 e successive integrazioni che verranno effettuate in relazione all’evoluzione della malattia sul territorio, come aree di presenza della malattia.

Cantine sociali o cooperative di conduzione con impegno di conferimento totale a una cantina sociale che conducono terreni di soci che hanno estirpato causa Flavescenza dorata e che rinunciano a livello di ditta individuale alla ricostituzione del proprio vigneto a favore della cooperativa. Questa possibilità è subordinata all’approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al Piano di Sviluppo Rurale richieste dalla Regione Piemonte.

Amministrazioni comunali limitatamente all’estirpo dei vigneti abbandonati situati nelle aree indicate al paragrafo precedente.

Per vigneti abbandonati si intendono le superfici vitate per le quali:

-    non sia individuabile il conduttore;

-    sia identificabile il sesto di impianto e la presenza di viti o di ceppi diffuse, per almeno il 50% della superficie totale dell’unità vitata oggetto della richiesta;

-    risulti l’iscrizione all’anagrafe vitivinicola regionale ai sensi della L.R. 39/80.

Essi devono:

possedere vigneti compresi nelle zone individuate ai sensi della presente misura ovvero, per le Amministrazioni comunali che ricadono nelle suddette zone, individuare nel territorio di propria competenza vigneti abbandonati;

essere in regola con la normativa vigente e non avere in capo sanzioni definitive relative alle infrazioni riguardanti l’impianto dei vigneti;

impegnarsi a realizzare l’attività di profilassi stabilita dal Decreto di lotta obbligatoria 31 maggio 2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite” nonché dalla Determinazione del Servizio Fitosanitario Regionale n. 98 del 25/07/2000;

impegnarsi a seguire le indicazioni del Servizio Fitosanitario Regionale

solo per l’intervento 3.a

impegnarsi a non vendere diritti di reimpianto, in relazione agli appezzamenti che hanno fruito del contributo, per 10 anni a decorrere dalla data di liquidazione dello stesso;

impegnarsi a non reimpiantare utilizzando i vitigni Moscato e Brachetto qualora il vigneto originario non fosse già costituito dagli stessi vitigni;

solo per l’intervento 3.b

nel caso di finanziamento del solo estirpo i diritti di reimpianto potranno essere ceduti solo all’interno dello stesso comune o di quelli confinanti, ovvero alla riserva regionale secondo le modalità che saranno definite in applicazione del Reg. (CE) n. 1493/99;

2 – CARATTERISTICHE DEI VIGNETI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Sono ammissibili a finanziamento i vigneti situati nei comuni individuati dalla Determinazione del Settore Fitosanitario n. 98 del 25.07.2000 come zone focolaio o zone di insediamento. Lo stesso Settore Fitosanitario potrà con successivi provvedimenti aggiornare l’elenco dei comuni riportati nella predetta Determinazione.

Tali vigneti dovranno inoltre presentare una percentuale di piante colpite da Flavescenza dorata uguale o superiore al 30%.

Nel caso di vigneti ricadenti in zone di produzione V.Q.P.R.D. il reimpanto dovrà essere effettuato su un terreno idoneo alla produzione di uno o più V.Q.P.R.D.;

Le particelle ammissibili al contributo non dovranno essere oggetto di sanzioni definitive per infrazioni riguardanti il divieto di impianti vigneti;

Le operazioni di estirpo e reimpianto del vigneto dovranno avvenire entro il 31 maggio 2001 ed il beneficiario dovrà inviare tempestivamente la notifica dell’estirpo all’Amministrazione provinciale competente.

Non sono ammissibili gli interventi iniziati o gli acquisti effettuati prima della presentazione della domanda di contributo ai sensi della presente misura.

Tuttavia, qualora la Commissione Europea dovesse accogliere le modifiche proposte dalla Regione Piemonte saranno ammessi a finanziamento anche gli interventi effettuati a seguito della presentazione delle domande di contributo previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-28146 del 21/10/99 (che verranno riesaminate alle condizioni e secondo i criteri della presente misura) ovvero della “Notifica intenzione estirpo causa Flavescenza” presentata ai sensi della Determinazione del Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali  n. 133 del 20 settembre 2000;

PROCEDURA

1 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I conduttori di vigneti o le Amministrazioni Comunali che intendono beneficiare dei contributi previsti dalla presente Misura devono presentare domanda alla Provincia competente utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione.

Le domande vanno presentate entro la data stabilita dalla Deliberazione della Giunta Regionale di approvazione del presente bando.

Nel caso in cui, dopo l’adozione delle presenti Istruzioni, a livello nazionale venissero adottate disposizioni vincolanti riguardo alla modulistica , i richiedenti sono tenuti, se necessario, ad adeguare i dati ed eventualmente se del caso a ripresentare la domanda stessa.

A tale scopo la Provincia provvederà ad informare i richiedenti assegnando loro un congruo termine per provvedere all’integrazione (comunque non inferiore a 30 giorni), trascorso il quale la domanda, se non è stata integrata, sarà considerata decaduta.

Mediante l’integrazione delle domande i richiedenti non potranno comunque variare gli investimenti precedentemente previsti, vista la necessità di avere un quadro certo delle richieste alla data di chiusura della presentazione delle domande.

Alla richiesta di contributo, qualora non fossero già stati presentati, andranno allegati:

-    la domanda prevista per la procedura relativa all’estirpo/reimpianto della superficie che si intende reimpiantare unitamente alla modulistica per il rilevamento dei danni causati da Flavescenza dorata previste dalla nota della Direzione Regionale Sviluppo dell’Agricoltura n. 8876/12 del 26/8/99;

ovvero

-    la notifica di intenzione estirpo vigneto a causa Flavescenza ed il modulo per il rilevamento danni causati da Flavescenza dorata di cui alla Determinazione del Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali n. 133 del 20 settembre 2000.

In luogo dei moduli per il rilevameto danni causa Flavescenza dorata di cui ai paragrafi precedenti potranno essere presentati eventuali altri moduli predisposti dalle Province per il medesimo scopo.

Ad integrazione della domanda e degli allegati previsti dalle presenti norme le Province potranno richiedere tutta la documentazione tecnica ritenuta necessaria per la valutazione dell’istanza.

La domanda di sostegno sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione, secondo i termini di legge, dei dati nella stessa domanda dichiarati.

Le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese nei modi previsti dalle vigenti normative, presentate dal richiedente a supporto della domanda di sostegno, sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti alla effettuazione delle istruttorie ed alla adozione dei provvedimenti di attribuzione del contributo, fatta comunque salva la facoltà per gli Uffici istruttori di effettuare i controlli ritenuti opportuni, anche su un numero di pratiche superiore a quello minimo previsto dalle procedure per i controlli a campione.

2 – ISTRUTTORIA

Trascorsi i termini per la presentazione delle domande e delle eventuali integrazioni le Amministrazioni Provinciali provvedono ad effettuare l’istruttoria ed a stilare una graduatoria, riferita ai singoli vigneti sulla base degli elementi riportati in tabella 1.

Verrà comunque data priorità agli imprenditori agricoli a titolo principale così come definiti dal Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte.

Tabella 1

Azienda con superficie vitata aziendale colpita da flavescenza dorata superiore al 70%    70

Azienda con superficie vitata aziendale colpita da flavescenza dorata dal 50 al 69%    60

Azienda con superficie vitata aziendale colpita da flavescenza dorata dal 30 al 49%    50

Azienda con superficie vitata aziendale colpita da flavescenza dorata dal 20 al 29%    40

Azienda con superficie vitata aziendale colpita da flavescenza dorata dal 10 al 19%    30

Azienda con superficie vitata aziendale colpita da flavescenza dorata inferiore al 10%    25

Beneficiario al di sotto dei 40 anni    20

Impianti estirpati causa flavescenza dorata che non possono fruire dei contributi per l’estirpo previsti dal presente bando    15

Impianto con 80-100% di piante colpite da flavescenza dorata    10

Impianto con 60-79% di piante colpite da flavescenza dorata      9

Impianto con 40-59% di piante colpite da flavescenza dorata      8

Impianto con 30-39% di piante colpite da flavescenza dorata       7

Impianto con età inferiore o uguale 15 anni      6

Impianto con età superiore a 15 e inferiore o uguale a 30 anni      5

Per effettuare il conteggio della superficie vitata aziendale colpita da Flavescenza dorata occorre considerare solo gli appezzamenti che presentano più del 10% di piante colpite dalla malattia stessa.

I dati relativi al numero delle piante infette (sia per gli appezzamenti che beneficiano dei contributi previsti dalla presente misura che di quelli con più del 10% di piante infette da considerare per il calcolo della superficie aziendale vitata colpita da Flavescenza) dovranno essere uguali a quelli riportati sulla modulistica prevista dalla nota della Direzione 12 - Sviluppo dell’Agricoltura n. 8876/12 del 26/08/1999 o dalla Determinazione del Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali n. 133 del 20 settembre 2000 o da eventuale altra modulistica predisposta dalle  Province allo stesso scopo.

L’età del vigneto si intende riferita al momento di presentazione della domanda.

Per quanto riguarda il calcolo della percentuale delle piante infette si dovrà fare riferimento alla superficie dell’intero vigneto, intendendo come tale l’unità colturale riportata sull’Anagrafe vitivinicola (o Dichiarazione di superfici vitate) ovvero, per gli impianti effettuati dopo il 1996, l’unità colturale riportata sull’autorizzazione all’impianto.

Le procedure per l’istruttoria delle domande adottate dalle Province dovranno pertanto generalmente prevedere l’effettuazione, salvo motivate eccezioni, di accertamenti diretti in azienda.

Il Decreto ministeriale 31 maggio 2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite” dispone l’immediato estirpo delle piante con sintomi sospetti di flavescenza dorata. Inoltre già nel 1999 il Settore Fitosanitario Regionale aveva disposto l’immediato estirpo delle piante infette per prevenire la diffusione della malattia. Pertanto nella fase di avvio del Piano non sarà possibile effettuare accertamenti finalizzati al controllo sulla presenza di piante con sintomi di flavescenza dorata nei vigneti che presentavano sintomi nel 1999 e nel 2000 e per i quali viene richiesto il sostegno. Sarà solo possibile accertare il numero di piante tagliate causa flavescenza, l’esistenza del vigneto e la sua superficie. Pertanto per la presenza della malattia ci si baserà sull’autocertificazione del conduttore del vigneto e sul “Modulo di rilevamento dei danni causa Flavescenza dorata“ precedentemente citato. Si sottolinea inoltre che la presenza della malattia può essere accertata a partire da giugno fino a settembre e che durante tali mesi si può verificare una scalarità crescente di nuove comparse di piante sintomatiche. Pertanto fino alla fine di agosto non può essere effettuato un rilievo definitivo della percentuale di piante colpite all’interno del vigneto e di conseguenza il periodo utile per effettuare sopralluoghi di verifica sulla presenza e sull’incidenza della malattia all’interno dei vigneti è limitato al solo mese di settembre. Inoltre per poter effettuare tali controlli non è possibile adempiere all’obbligo di legge che impone l’estirpo immediato delle piante sintomatiche.

Il contributo sarà stabilito dagli Uffici competenti dell’istruttoria sulla base dei seguenti importi:

solo estirpo: spesa massima ammissibile a contributo L. 4.000.000/ha pari a un contributo massimo di L. 2.000.000/ha

solo reimpianto e mancato reddito:

- reimpianto: spesa massima ammissibile a contributo L. 35.000.000/ha pari a un contributo massimo di L. 17.500.000/ha

- mancato reddito: viene riconosciuto un mancato reddito di L. 18.000.000 pari a un contributo massimo di L. 9.000.000/ha

estirpo, reimpianto e mancato reddito: quanto risulta dalla sommatoria delle voci soprariportate

L’entità del contributo è subordinata all’approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al Piano di Sviluppo Rurale richieste dalla Regione Piemonte. Qualora ciò non avvenisse verranno applicati i parametri previsti dal Regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’OCM vino pari, complessivamente, a L. 14.186.000/ha

Tutti gli interventi ed acquisti effettuati dovranno essere giustificati con fatture. E’ ammesso il pagamento senza fattura, sulla base dei massimali sopra indicati, solo per gli interventi realizzati direttamente dall’imprenditore agricolo, per i quali dovranno comunque essere presentate le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione dell’intervento stesso.

Gli investimenti per i quali si chiede il contributo dovranno comunque essere eseguiti entro il 31/5/2001.

Per tutte le domande ammissibili a finanziamento, la Provincia adotta il provvedimento di approvazione della domanda (dandone comunicazione all’interessato) con il quale vengono determinati la spesa ammessa, il contributo massimo spettante ed il punteggio attribuito sulla base dei criteri riportati nella tabella 1.

Le Province dovranno quindi provvedere a comunicare alla Regione, entro il 31 maggio l’entità complessiva dei contributi richiesti ed approvati.

Sulla base di tale comunicazione la Regione provvede a ripartire tra le Province le risorse a disposizione per l’anno in corso ed a darne comunicazione alle Amministrazioni interessate.

3 – DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE E DEGLI ELENCHI DI LIQUIDAZIONE

Ad interventi ultimati i beneficiari dovranno inoltrare richiesta di sopralluogo alla Provincia la quale, concludendo l’istruttoria, provvederà a determinare il contributo definitivo e stilerà l’elenco provinciale delle pratiche da liquidare trasmettendolo alla Regione entro il 15 agosto.

Le domande andranno inserite in elenco, sulla base dei relativi punteggi, in ordine decrescente.

Qualora l’entità delle risorse a disposizione delle diverse Province non sia sufficiente a finanziare tutte le domande ammissibili la Regione potrà ridefinire la ripartizione finanziaria procedendo attraverso compensazioni tra Province con risorse in eccesso e Province con risorse in difetto in modo da utilizzare tutte le risorse disponibili.

Se anche attraverso queste operazioni non fosse possibile evadere tutte le richieste relative a pratiche ammissibili a finanziamento si provvederà ad inserire automaticamente le escluse nell’elenco del successivo anno di applicazione della misura attribuendo loro priorità rispetto ad eventuali nuove domande presentate.

4 - LIQUIDAZIONE DA PARTE DELL’ ORGANISMO PAGATORE (ATTUALMENTE AGEA EX AIMA)

Il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 viene finanziato dalla sezione Garanzia del FEAOG.

La sezione Garanzia del FEAOG ha un bilancio esclusivamente annuale ed esclusivamente di cassa, che non consente in alcun modo l’assunzione di impegni contabili a favore dei beneficiari .

L’anno contabile della sezione Garanzia del FEAOG va dal 16 ottobre di ogni anno al 15 ottobre dell’anno successivo.

Per cui le risorse disponibili per ciascun anno (fatta eccezione per il solo anno 2000) devono essere pagate entro il 15 ottobre, pena la perdita delle stesse e la eventuale ulteriore penalizzazione per le annate successive in considerazione della performance non favorevole.

Per “pagamento entro il 15 ottobre” si intende l’emanazione del decreto di pagamento effettuato dall’Organismo Pagatore.