Bollettino Ufficiale n. 06 del 7 / 02 / 2001

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Provincia di Biella

Determinazione dirigenziale n. 1099 in data 5 maggio 2000

Il Dirigente del Settore

Omissis

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 29 novembre 1999 dal Sig. Zumella Roberto, in qualità di Presidente pro-tempore del “Consorzio Acque Potabili Frazioni Superiori di Valle Mosso”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al “Consorzio Acque Potabili Frazioni Superiori di Valle Mosso” (omissis), il rinnovo in sanatoria, con varianti, della concessione di derivazione da un gruppo di 9 sorgenti tributarie del bacino del torrente Venalba, ubicate in località “Prapian” del Comune di Mosso Santa Maria (ora Comune di Mosso), di moduli massimi 0,0153 (lt/sec. 1,53) e medi 0,0044 (lt./sec. 0,44) d’acqua da utilizzarsi per scopi potabili e domestici degli abitanti delle frazioni Cravello, Biebolche, Culà, Bonde, Zanone, Lovrino, Cerruti e Rivetti del Comune di Valle Mosso, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico.

Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 1º gennaio 1985, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 1º gennaio 1985, dell’annuo canone di L. 30.000 (Euro 15,49), pari al minimo ammesso, ai sensi della L. 1 dicembre 1981 n. 692; dal 1º gennaio 1990 dell’annuo canone di L. 30.000 (Euro 15,49), pari al minimo ammesso ai sensi del D.M. 20 luglio 1990; dal 1º gennaio 1994 dell’annuo canone di L. 500.000 (Euro 258,23), pari al minimo ammesso dall’art. 18 della L. 5 gennaio 1994 n. 36; dal 1º gennaio 1997 dell’annuo canone di L. 512.500 (Euro 264,68), pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20marzo 1998; dal 1º gennaio 1998 dell’annuo canone di L. 521.725 (Euro 269,45), pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998 e dal 1º gennaio 1999 dell’annuo canone di L. 529.550 (Euro 273,49), pari al minimo ammesso, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 742 di Rep. in data 29 novembre 1999

Art. 7
Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea indipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

Biella, 24 gennaio 2001

Il Responsabile
del Servizio Risorse Idriche
Luciano Bosticco