Bollettino Ufficiale n. 06 del 7 / 02 / 2001
Comune di Pino Torinese (Torino)
Statuto comunale
INDICE
TITOLO I PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Adozione dello Statuto
Art. 2 Il Comune di Pino Torinese quale ente autonomo
Art. 3 Finalità
Art. 4 Programmazione e cooperazione
Art. 5 Territorio e sede comunale
Art. 6 Stemma e gonfalone
Art. 7 Albo pretorio
TITOLO II ORGANI POLITICI
Capo I Il Consiglio comunale
Art. 8 Funzionamento: Principi e competenze
Art. 9 Composizione ed elezione
Art. 10 Presidenza del Consiglio
Art. 11 Consiglieri comunali
Art. 12 Gruppi consiliari
Art. 13 Commissioni consiliari
Art. 14 Sessioni consiliari ed attività
Art. 15 Convocazione del Consiglio per la convalida degli eletti
Art. 16 Linee programmatiche di governo
Art. 17 Scioglimento del Consiglio comunale
Art. 18 Decadenza dalla carica di Consigliere comunale
Capo II La Giunta comunale
Art. 19 Natura e composizione
Art. 20 Attività
Art. 21 Funzionamento della Giunta
Capo III Il Sindaco
Art. 22 Attribuzioni
Art. 23 Il Vice sindaco
Art. 24 Dimissioni, rimozione, decadenza, impedimento permanente o decesso del Sindaco
Art. 25 Mozione di sfiducia
Art. 26 Il Consiglio comunale dei ragazzi
Art. 27 Pari opportunità
TITOLO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 28 Il Segretario comunale
Art. 29 Struttura amministrativa
Titolo IV SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Art. 30 Definizione
Capo I Forme di gestione
Art. 31 Gestione in economia
Art. 32 LAzienda speciale
Art. 33 Struttura dellAzienda speciale
Art. 34 LIstituzione
Art. 35 Il Consiglio di amministrazione dellIstituzione
Art. 36 Il Presidente dellIstituzione
Art. 37 Il Direttore dellIstituzione
Art. 38 Società per azioni ovvero a responsabilità limitata
Capo II Forme associative e di cooperazione
Art. 39 Collaborazione tra Enti
Art. 40 Consorzi
Art. 41 Accordi di programma
Titolo V FINANZA E CONTABILITA
Art. 42 Finanza locale
Art. 43 Bilancio e programmazione finanziaria
Art. 44 Risultato di gestione
Art. 45 Revisione economico-finanziaria
Art. 46 Collegio dei Revisori, composizione e nomina
Art. 47 Sostituzione dei Revisori
Art. 48 Funzioni dei revisori
Art. 49 Denunce per fatti di gestione da parte di Consiglieri
Art. 50 Compenso ai revisori
Art. 51 Controllo di gestione
Titolo VI PROPRIETA COMUNALE
Art. 52 Beni comunali
Art. 53 Beni demaniali
Art. 54 Beni patrimoniali
Art. 55 Inventario
Art. 56 I contratti
Titolo VII ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI
Capo I Partecipazione e decentramento
Art. 57 Partecipazione popolare
Art. 58 Associazionismo e volontariato
Art. 59 Diritti delle associazioni
Capo II Procedimento amministrativo ed accesso ai documenti amministrativi
Art. 60 Il procedimento amministrativo
Art. 61 Partecipazione al procedimento
Art. 62 Motivazione degli atti
Art. 63 Diritto di accesso ai documenti amministrativi
Capo III Modalità di partecipazione
Art. 64 Istanze, petizioni e proposte
Art. 65 Modalità di presentazione ed esame delle istanze, petizioni e proposte
Art. 66 Consultazioni della popolazione
Art. 67 Referendum consultivo
Art. 68 Soggetti promotori e richiesta di referendum
Art. 69 Ammissione della richiesta di referendum
Art. 70 Modalità di svolgimento del referendum
TITOLO VIII REVISIONE DELLO STATUTO E DISPOSIZIONE FINALE
Art. 71 Revisione dello Statuto
Art. 72 Disposizioni finali
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
ADOZIONE DELLO STATUTO
Comma 1
Lo Statuto del Comune è adottato dal Consiglio Comunale con le modalità e le maggioranze previste dalla legge.
Art. 2
IL COMUNE DI PINO TORINESE
QUALE ENTE AUTONOMO
Comma 1
Il Comune di Pino Torinese è Ente autonomo locale, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Comma 2
Il Comune esercita la propria autonomia nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dellordinamento giuridico.
Comma 3
Il Comune:
a) è ente democratico fondato sui principi basilari ed europeistici della pace, delluguaglianza e della solidarietà tra i popoli e gli individui;
b) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo decentrato e solidale;
c) esercita un ruolo guida nellorganizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse e nella gestione delle risorse economiche locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
d) ricerca e valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.
Comma 4
In conformità ai principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, nellentità e secondo le modalità in essi stabilite.
Art. 3
FINALITA
Comma 1
Il Comune nellesercizio delle proprie competenze tutela e sviluppa le risorse naturali, ambientali, economiche e sociali presenti nel suo territorio per assicurare alla propria collettività la migliore qualità della vita, ispirandosi ai principi di libertà, di rispetto delle minoranze etniche e religiose e di rispetto dellindividuo.
Comma 2
Il Comune afferma inoltre la volontà di conservare e valorizzare la propria realtà socio-culturale, gli aspetti naturalistici e ambientali del proprio territorio e la propria autonomia decisionale.
Comma 3
Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche alla vita pubblica.
Art. 4
PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE
Comma 1
Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione ed operando nel principio della massima trasparenza avvalendosi altresì dellapporto delle formazioni sociali, politiche, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
Comma 2
Il Comune ricerca e favorisce forme di collaborazione e cooperazione con gli altri Enti Locali.
Art. 5
TERRITORIO E SEDE COMUNALE
Comma 1
Il Comune esercita lattività nel proprio ambito territoriale.
Comma 2
La sede del Comune è situata in piazza Municipio 8. Possono essere costituiti ulteriori uffici in altre località del territorio.
Comma 3
Le riunioni degli organi collegiali si tengono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze, purché nel territorio comunale.
Art. 6
STEMMA E GONFALONE
Comma 1
Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il proprio nome e il proprio stemma.
Comma 2
Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogniqualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dellEnte ad una iniziativa particolarmente qualificata, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
Comma 3
Il Sindaco può autorizzare luso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
Art. 7
ALBO PRETORIO
Comma 1
Nella sede comunale è individuato apposito spazio da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
Comma 2
La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegralità e la facilità di lettura.
Comma 3
Al fine di incrementare la trasparenza ed il servizio di informazione ai propri cittadini, le informazioni di cui al comma 1 saranno altresì rese disponibili su Internet.
Comma 4
Il Segretario comunale dispone laffissione degli atti di cui al comma 1 e ne certifica lavvenuta pubblicazione su attestazione del messo comunale.
TITOLO II
ORGANI POLITICI
CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 8
FUNZIONAMENTO: PRINCIPI E COMPETENZE
Comma 1
Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
Comma 2
Esercita le competenze previste dalla legge e dal presente Statuto.
Comma 3
Definisce, per la durata del mandato gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla Legge. In ogni caso non possono essere nominati rappresentanti del Comune il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al quarto grado del Sindaco.
Comma 4
Il Consiglio comunale conforma lazione dellEnte ai principi di pubblicità, trasparenza, solidarietà e legalità ai fini di assicurare limparzialità e la corretta gestione amministrativa. I suoi atti devono contenere lindividuazione degli obiettivi, le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse nonché lindicazione degli strumenti più idonei a realizzare gli obiettivi prestabiliti.
Comma 5
Ha autonomia organizzativa e funzionale secondo quanto previsto dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale che disciplina, altresì, la gestione delle risorse attribuite ed in particolare le modalità attraverso le quali fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
Art. 9
COMPOSIZIONE ED ELEZIONE.
Comma 1
Lelezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
Art. 10
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Comma 1
Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal sindaco, che stabilisce lordine del giorno e ne dirige i lavori secondo le modalità del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
Comma 2
In caso di assenza, sospensione dalle funzioni ovvero impedimento temporaneo del sindaco, il Consiglio comunale è presieduto, rispettivamente, dal vice sindaco, dal consigliere anziano e, in caso di impossibilità di questultimo, dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.
Comma 3
Agli effetti di quanto sopra è consigliere anziano chi ha conseguito la maggior cifra individuale di voti, conteggiati unitamente a quelli di lista.
Comma 4
Il sindaco, nella veste di presidente del Consiglio comunale, assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
Art. 11
CONSIGLIERI COMUNALI
Comma 1
I Consiglieri rappresentano lintera comunità locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
Comma 2
I Consiglieri entrano in carica allatto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
Comma 3
I Consiglieri singolarmente od in gruppo, hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio, nonchè di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, emendamenti ed ordini del giorno.
Comma 4
Essi hanno diritto di chiedere la convocazione del Consiglio comunale con le modalità stabilite dalla legge, indicando gli argomenti, corredati dalla proposta di deliberazione, che il Sindaco, nella veste di Presidente, deve inserire allordine del giorno.
Comma 5
Ogni consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere dagli uffici comunali, nonchè dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, le informazioni utili allespletamento del mandato, secondo le modalità previste dal Regolamento comunale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Comma 6
Per lesecuzione delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni, sono attribuiti ai Consiglieri i compensi ed i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla legge.
Art. 12
GRUPPI CONSILIARI
Comma 1
I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, presieduti dai rispettivi capigruppo, secondo le disposizioni del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, che ne stabilisce e determina le modalità di svolgimento dellattività.
Comma 2
Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste presentate alle elezioni, e i relativi capigruppo, per le liste di minoranza, nel consigliere candidato a Sindaco della rispettiva lista, e per la lista di maggioranza, nel consigliere, non appartenente alla Giunta, che ha riportato il maggior numero di voti.
Comma 3
I capigruppo si riuniscono nella conferenza dei capigruppo consiliari il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono disciplinate nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
Art. 13
COMMISSIONI CONSILIARI
Comma 1
Il Consiglio comunale può istituire proprie Commissioni permanenti o temporanee, con funzioni consultive, di garanzia e di controllo.
Comma 2
Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale determina il numero dei componenti ed il funzionamento delle medesime.
Comma 3
La presidenza delle commissioni di garanzia e di controllo è attribuita alle opposizioni.
Comma 4
Compito delle Commissioni permanenti è lesame preparatorio dei principali atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorirne il miglior esercizio delle funzioni.
Art. 14
SEDUTE CONSILIARI ED ATTIVITA
Comma 1
Il Consiglio comunale è riunito in seduta ordinaria per lappovazione del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione.
Comma 2
In tutti gli altri casi il Consiglio è riunito in seduta straordinaria.
Comma 3
Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvi i casi previsti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
Comma 4
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.
Comma 5
Gli astenuti presenti in aula sono computati al fine della determinazione e mantenimento del quorum strutturale.
Comma 6
Le votazioni si svolgono a scrutinio palese; si svolgono a scrutinio segreto quelle concernenti persone.
Comma 7
Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge e lo Statuto richiedano un quorum diverso.
Comma 8
In caso di parità di voti largomento può essere riproposto in una seduta successiva.
Comma 9
Ogni proposta di deliberazione sottoposta allesame del Consiglio, corredata dei pareri ed attestazioni previsti dalla legge, deve essere depositata, nei modi previsti dal regolamento, almeno 48 ore prima della riunione, salvo per le convocazioni durgenza, affinché i Consiglieri possano prenderne visione.
Comma 10
I verbali delle sedute del Consiglio sono redatti dal segretario comunale che li sottoscrive unitamente al presidente.
Comma 11
I verbali devono essere approvati dal Consiglio.
Art. 15
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
PER LA CONVALIDA DEGLI ELETTI
Comma 1
La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dellobbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
Art. 16
LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO
Comma 1
Entro centoventi giorni dalla data di insediamento, il Sindaco sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, e le sottopone allapprovazione del Consiglio comunale.
Comma 2
Ciascun Consigliere comunale può proporre integrazioni e modifiche mediante presentazione di emendamenti nelle modalità indicate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
Comma 3
Il Consiglio comunale verifica annualmente, entro il 31 dicembre, lattuazione delle linee programmatiche di mandato.
Comma 4
Il Consiglio comunale può adeguare e/o modificare le linee programmatiche sulla base di sopravvenute esigenze.
Comma 5
Al termine del mandato il Sindaco presenta al Consiglio comunale il rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Tale rendiconto è sottoposto allapprovazione del Consiglio.
Art. 17
SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
Comma 1
In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale.
Comma 2
Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
Art. 18
DECADENZA DALLA CARICA
DI CONSIGLIERE COMUNALE
Comma 1
Il Sindaco, nella veste di presidente del Consiglio comunale, a seguito dellavvenuto accertamento dufficio ovvero su segnalazione, dellassenza del consigliere per tre sedute consecutive ovvero per cinque sedute nellambito dellanno solare, avvia il procedimento di decadenza con la richiesta allinteressato di fornire cause giustificative delle assenze.
Comma 2
Il consigliere può presentare le sue controdeduzioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione.
Comma 3
Decorso tale termine, il Consiglio comunale delibera in merito.
CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE
Art. 19
NATURA E COMPOSIZIONE
Comma 1
La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune.
Comma 2
E composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a sei, a scelta e nomina del sindaco, tra i quali viene designato il Vice sindaco.
Comma 3
Il Sindaco nomina e revoca gli Assessori, dandone comunicazione al Consiglio in occasione della prima seduta utile.
Comma 4
Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, con eccezione del Vice sindaco che deve essere nominato tra i componenti del Consiglio comunale.
Comma 5
Gli Assessori che non rivestono la carica di Consigliere partecipano alle sedute del Consiglio, intervenendo alla discussione, senza diritto di voto.
Comma 6
Le modalità di nomina, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti la Giunta sono regolati dalla legge.
Art. 20
ATTIVITA
Comma 1
La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non competano, secondo le leggi e lo Statuto, al Sindaco.
Comma 2
La Giunta opera in modo collegiale. Collabora con il Sindaco nellattuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. Compete altresì alla Giunta ladozione dei Regolamenti sullordinamento dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
Art. 21
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
Comma 1
La Giunta è convocata dal Sindaco, che stabilisce lordine del giorno e la presiede. Delibera a maggioranza dei componenti.
Comma 2
Le sedute della Giunta non sono, di norma, pubbliche.
Comma 3
Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve recare i pareri e le attestazioni previste dalla legge.
Comma 4
I verbali delle sedute sono redatti a cura del Segretario comunale che li sottoscrive insieme al Sindaco. Tali verbali sono pubblici.
CAPO III
IL SINDACO
Art. 22
ATTRIBUZIONI
Comma 1
Il Sindaco è lorgano responsabile dellamministrazione del Comune. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti. Sovrintende allespletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. Il Sindaco rappresenta lEnte, salvi i casi in cui la rappresentanza, anche in giudizio, è esercitata dai Responsabili dei Servizi nei procedimenti di rispettiva competenza.
Comma 2
Il Sindaco in particolare:
- convoca e presiede il Consiglio comunale;
- può delegare lesercizio di funzioni agli Assessori;
- provvede alla designazione, alla nomina e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, che si identificano con quelli ultimi espressi da tale organo nel caso il nuovo Consiglio comunale non sia intervenuto in tempo utile con una nuova formulazione, nei termini stabiliti dal comma 5 bis dellart. 36 della legge 142 dell8.6.90;
- nomina il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi;
- adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal Regolamento alle attribuzioni della Giunta, del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Servizi.
Art. 23
IL VICE SINDACO
Comma 1
Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di dimissioni, nonché in caso di sospensione dallincarico della funzione adottata.
Comma 2
Il Vice Sindaco in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, svolge le funzioni di Sindaco fino allelezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
Art. 24
DIMISSIONI, RIMOZIONE, DECADENZA,
IMPEDIMENTO PERMANENTE
O DECESSO
DEL SINDACO.
Comma 1
Le dimissioni, la decadenza, limpedimento permanente, la rimozione o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
Comma 2
La Giunta ed il Consiglio rimangono in carica fino allelezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
Comma 3
Limpedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione alluopo eletta dal Consiglio comunale, composta da tre soggetti estranei al Consiglio, esperti in ordine allo specifico motivo dellimpedimento. La procedura per la verifica dellimpedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dallassessore più anziano detà che vi provvede in accordo con i gruppi consiliari.
Comma 4
La commissione di cui al comma 2, entro trenta giorni dalla nomina, trasmette alla Giunta relazione sulle ragioni dellimpedimento.
Comma 5
La Giunta comunale sottopone la relazione al Consiglio comunale entro dieci giorni dal ricevimento. La pronuncia di impedimento permanente da parte del Consiglio comunale, riunito in seduta pubblica, determina lo scioglimento del Consiglio comunale e la decadenza della Giunta comunale.
Art. 25
MOZIONE DI SFIDUCIA
Comma 1
La mozione di sfiducia al Sindaco ed alla rispettiva Giunta è regolata dalla legge.
Art. 26
IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Comma 1
Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere lelezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
Comma 2
Il Consiglio comunale dei ragazzi delibera in via consultiva sulle seguenti materie:
- politica ambientale;
- sport;
- tempo libero;
- pubblica istruzione,
- cultura e spettacolo;
- pubblica assistenza;
Comma 3
Le modalità di elezione ed il funzionamento sono stabilite da apposito regolamento adottato dal Consiglio comunale dei Ragazzi, in modo da garantire piena rappresentatività delle componenti interessate, costituite dagli studenti delle scuole dellobbligo pinesi.
Art. 27
PARI OPPORTUNITA
Comma 1
Le nomine a componente della Giunta e degli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti dal Comune vengono effettuate nel rispetto delle normative dettate per garantire la pari opportunità, compatibilmente con le esigenze di qualificazione e di professionalità richieste dagli specifici incarichi e la disponibilità degli aventi diritto.
TITOLO III
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 28
IL SEGRETARIO COMUNALE
Comma 1
Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente. La legge ed i regolamenti ne disciplinano la nomina e le competenze.
Comma 2
Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione convenzionale dellufficio del Segretario.
Comma 3
Il Sindaco nomina il Vice Segretario comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento sullordinamento dei servizi, il quale sostituisce il segretario comunale in caso di assenza, impedimento ovvero vacanza dello stesso.
Comma 4
Il Segretario comunale presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
Art. 29
STRUTTURA AMMINISTRATIVA
Comma 1
La struttura dellEnte è articolata in Servizi al cui vertice è posto un responsabile.
Comma 2
Lorganizzazione della struttura comunale ed il suo funzionamento sono disciplinati dal regolamento sullordinamento dei servizi, nel rispetto dei principi di buon andamento dellazione amministrativa, efficacia, efficienza, economicità di gestione, funzionalità, autonomia operativa, professionalità, collaborazione, semplificazione e trasparenza.
TITOLO IV
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Art. 30
DEFINIZIONE
Comma 1
Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che hanno per oggetto produzione di beni e servizi o lesercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
Comma 2
I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
CAPO I
FORME DI GESTIONE
Art. 31
GESTIONE IN ECONOMIA
Comma 1
La gestione dei servizi pubblici può avvenire in economia quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda speciale.
Comma 2
Lorganizzazione e lesercizio di tali servizi è disciplinata da regolamento.
Art. 32
LAZIENDA SPECIALE
Comma 1
Il Consiglio comunale può costituire aziende speciali per la gestione di servizi di rilevanza economica e imprenditoriale.
Comma 2
Lazienda speciale è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale.
Comma 3
Lattività si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e pareggio finanziario ed economico.
Comma 4
I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale previa stipula di accordi volti a garantire economicità e qualità, e a condizione che lestensione del servizio non costituisca aggravi economici e finanziari a carico del Comune di Pino Torinese.
Art. 33
STRUTTURA DELLAZIENDA SPECIALE
Comma 1
La struttura, il funzionamento e lattività dellazienda speciale sono disciplinati da apposito statuto, approvato dal Consiglio comunale.
Comma 2
Gli organi dellazienda speciale sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore ed il Collegio di revisione.
Comma 3
Il Presidente e gli altri componenti il Consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco fra coloro in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e dotati di competenze specialistiche. Il Direttore è assunto per pubblico concorso ovvero, nei casi di cui al T.U. 2578/25, mediante chiamata diretta. Il Collegio di revisione è nominato dal Consiglio comunale.
Comma 4
Il Consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione, determina gli indirizzi e le finalità dellazienda, i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sullattività.
Comma 5
Gli amministratori sono revocati per gravi violazioni di Leggi, inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dellamministrazione.
Art. 34
LISTITUZIONE
Comma 1
Lesercizio di servizi senza rilevanza imprenditoriale può avvenire a mezzo di istituzioni, organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotati di autonomia gestionale.
Comma 2
Sono organi dellistituzione il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
Comma 3
Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dellistituzione, i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sullattività.
Art. 35
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLISTITUZIONE
Comma 1
Il Consiglio di amministrazione dellistituzione è composto da n. 5 componenti.
Comma 2
I componenti del Consiglio di amministrazione ed il Presidente dellistituzione sono nominati dal Sindaco tra quanti hanno i requisiti per lelezione a Consigliere comunale ed esperienza specifica.
Comma 3
Il Consiglio provvede alladozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti da apposito regolamento, alluopo deliberato dal Consiglio comunale, che può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione ed al controllo.
Comma 4
Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta, determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.
Art. 36
IL PRESIDENTE DELLISTITUZIONE
Comma 1
Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sullesecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.
Art. 37
IL DIRETTORE DELLISTITUZIONE
Comma 1
Il direttore dellistituzione è nominato dalla Giunta comunale con le modalità previste dal regolamento.
Comma 2
Dirige tutta lattività dellistituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare lattuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.
Art. 38
SOCIETA PER AZIONI OVVERO
A RESPONSABILITA LIMITATA
Comma 1
Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dellEnte a società per azioni ovvero a responsabilità limitata, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
Comma 2
Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere maggioritaria.
Comma 3
Latto costitutivo, lo statuto ovvero lacquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale. Deve essere garantita negli organi di amministrazione la rappresentanza dei soggetti pubblici.
Comma 4
IL Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza.
Comma 5
I Consiglieri comunali e gli assessori non possono essere nominati componenti i Consigli di amministrazione.
Comma 6
Il Sindaco, ovvero un suo delegato, partecipa allAssemblea dei soci in rappresentanza dellEnte.
Comma 7
Il Consiglio comunale verifica annualmente landamento della società e controlla che linteresse della collettività sia adeguatamente tutelato nellambito dellattività esercitata.
CAPO II
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
Art. 39
COLLABORAZIONE TRA ENTI
Comma 1
Il Comune persegue lo sviluppo di rapporti con gli altri Enti ovvero privati per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
Comma 2
Il Consiglio comunale, a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, può adottare apposite convenzioni al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
Comma 3
Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione dei contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 40
CONSORZI
Comma 1
Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti locali, ovvero aderirvi, per la gestione associata di servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto applicabili.
Comma 2
Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
Comma 3
La convenzione disciplina la modalità di trasmissione al Comune, da parte del consorzio, degli atti fondamentali a cui deve essere data pubblicità.
Comma 4
Il Sindaco, ovvero un suo delegato, partecipa allassemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione prevista dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 41
ACCORDI DI PROGRAMMA
Comma 1
Il Sindaco, per la definizione e lattuazione di opere, interventi ovvero programmi di intervento che richiedono lazione coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sullopera o sugli interventi, può promuovere la conclusione di un accordo di programma al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
Comma 2
Laccordo viene definito ed approvato in apposita conferenza;
Comma 3
Qualora laccordo sia adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, ladesione del Sindaco deve essere ratificata entro trenta giorni dal Consiglio comunale, pena decadenza.
TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA
Art. 42
FINANZA LOCALE
Comma 1
Nellambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
Comma 2
Il Comune ha autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.
Comma 3
La finanza del Comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti regionali;
e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
f) risorse per investimenti;
g) altre entrate.
Comma 4
Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 43
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Comma 1
Lordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia ed è disciplinato dal Regolamento comunale di contabilità.
Art. 44
RISULTATI DI GESTIONE
Comma 1
I risultati di gestione sono dimostrati mediante il rendiconto di gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio e sono redatti secondo le modalità del Regolamento comunale di contabilità.
Comma 2
Il rendiconto della gestione è deliberato dal Consiglio Comunale entro il trenta giugno dellanno successivo allesercizio di riferimento.
Art. 45
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Comma 1
Il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione e gli altri documenti contabili dovranno consentire una lettura per programmi ed obiettivi in modo da consentire, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello economico sulla gestione e quello relativo allefficacia dellazione del Comune.
Comma 2
Il controllo finanziario-contabile, svolto dai revisori dei conti potrà comportare il potere di proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dellEnte.
Comma 3
E facoltà del Consiglio richiedere ai revisori dei conti ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo allorganizzazione e gestione dei servizi.
Art. 46
COLLEGIO DEI REVISORI,
COMPOSIZIONE E NOMINA
Comma 1
Il collegio dei revisori è composto di 3 membri nominati dal Consiglio, con voto limitato a due componenti, e tra le persone indicate dalla legge, che abbiano i requisiti per la carica a Consigliere comunale e che non siano parenti ed affini entro il 4° grado, dei componenti della Giunta in carica.
Comma 2
I componenti il collegio dei revisori durano in carica un triennio, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili, salvo inadempienza ai propri doveri.
Comma 3
I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale o dagli altri dai quali sono stati scelti, decadono dalla carica.
Comma 4
La revoca e la decadenza dallufficio sono deliberate dal Consiglio comunale.
Comma 5
La Presidenza del collegio compete al revisore iscritto al registro dei revisori ufficiali dei conti.
Art. 47
SOSTITUZIONE DEI REVISORI
Comma 1
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla sostituzione, con le modalità previste nellarticolo precedente.
Comma 2
I nuovi nominati scadono insieme con quelli rimasti in carica.
Art. 48
FUNZIONI DEI REVISORI
Comma 1
I revisori collaborano con il Consiglio comunale, nel rispetto delle funzioni attribuite dalla Legge.
Comma 2
A tal fine hanno facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio, anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta comunale, se richiesti.
Comma 3
In occasione delle convocazioni del Consiglio comunale riceveranno per conoscenza copia dellavviso di convocazione del Consiglio stesso.
Comma 4
Nellesercizio della funzione di controllo e di vigilaza della regolarità contabile e finanziaria della gestione hanno diritto di accesso agli atti e documenti dellEnte.
Art. 49
DENUNCE PER FATTI DI GESTIONE
DA PARTE DI CONSIGLIERI
Comma 1
Ogni Consigliere può denunciare al collegio dei revisori fatti afferenti alla gestione dellEnte, che ritenga censurabili. Il collegio, qualora ritenga fondata la denuncia, ne riferirà o in sede di relazione periodica al Consiglio o con altre modalità, che riterrà più opportune.
Comma 2
Quando la denuncia provenga da 1/3 dei Consiglieri, il collegio deve provvedere senza indugio ad eseguire i necessari accertamenti e riferire al Consiglio.
Art. 50
COMPENSO AI REVISORI
Comma 1
Ai revisori compete un compenso secondo tariffe previste dalle leggi o da accordi nazionali e secondo quanto stabilito dal Consiglio comunale.
Art. 51
CONTROLLO DI GESTIONE
Comma 1
Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dellEnte il regolamento individua metodi, indici e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Comma 2
La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
c) il controllo di efficacia ed efficienza dellattività amministrativa svolta.
TITOLO VI
PROPRIETA COMUNALE
Art. 52
BENI COMUNALI
Comma 1
Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
Comma 2
I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
Comma 3
Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si fa riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
Art. 53
BENI DEMANIALI
Comma 1
Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del codice civile.
Comma 2
La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.
Comma 3
Fanno parte del demanio comunale, in particolare il mercato e il cimitero.
Comma 4
Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.
Art. 54
BENI PATRIMONIALI
Comma 1
I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
Comma 2
Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in questo rivestono un carattere pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
Comma 3
Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono unutilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.
Art. 55
INVENTARIO
Comma 1
Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili è redatto inventario.
Comma 2
Il responsabile del Servizio Contabile è responsabile della tenuta dellinventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativa al patrimonio.
Comma 3
Il riepilogo dellinventario deve essere allegato al rendiconto di gestione
Comma 4
Le modalità della tenuta e dellaggiornamento dellinventario dei beni sono disciplinate dal regolamento di contabilità, nellambito dei principi di legge.
Art. 56
I CONTRATTI
Comma 1
Lattività contrattuale è disciplinata da apposito regolamento.
TITOLO VII
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO I
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Art. 57
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Comma 1
Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, allattività dellEnte, al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
Comma 2
La partecipazione popolare si esprime attraverso lincentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
Comma 3
Il Comune promuove tali forme di partecipazione anche nei confronti dei cittadini dellUnione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
Art. 58
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
Comma 1
Il Comune riconosce, valorizza e promuove la costituzione di libere forme associative o di volontariato a fini sociali, culturali, ricreativi e sportivi e comunque di interesse pubblico generale.
Art. 59
DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI
Comma 1
Il Comune registra le associazioni che operano sul territorio, ovvero le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale, su istanza delle medesime, al fine di poter riconoscere ad esse i diritti di cui ai commi seguenti. Vengono registrate automaticamente le associazioni che hanno già ottenuto contributi dallEnte purché sia rimasto invariato il fine statutario.
Comma 2
Ogni associazione ha diritto di essere consultata in merito alle iniziative del Comune nel settore in cui essa opera e a tal fine di ottenere ogni informazione in possesso dellEnte.
Comma 3
Il Comune può erogare alle associazioni apolitiche contributi economici per lo svolgimento dell attività associativa e mettere a disposizione strutture, beni e servizi, con le modalità stabilite da regolamento.
Comma 4
Il regolamento deve salvaguardare la par condicio delle associazioni, nel rispetto delle diverse tipologie di attività e di rispondenza al pubblico interesse, nonchè stabilire una forma di erogazione di contributi subordinata anche alla presentazione del programma annuale dellattività dellassociazione e da un rendiconto a consuntivo.
CAPO II
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 60
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Comma 1
Il procedimento amministrativo è regolato dalla L. 241/90, dal presente Statuto nonchè dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso, al quale per quanto di specifico si rimanda.
Comma 2
Il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio competente in relazione alla natura delloggetto, secondo la suddivisione in servizi effettuata dal regolamento di organizzazione dei servizi, ovvero altro dipendente del servizio, dal responsabile individuato.
Comma 3
I procedimenti amministrativi vengono attivati ad istanza di parte ovvero dufficio e si concludono entro trenta giorni dallavvio ovvero entro il diverso termine stabilito dalla leggi o dal regolamento.
Art. 61
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
Comma 1
LEnte è tenuto a comunicare a coloro nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti, a coloro la cui partecipazione sia prevista da legge o regolamento nonchè a coloro ai quali il provvedimento può recare pregiudizio, lavvio del procedimento, nonchè il responsabile dello stesso ed il termine per la conclusione, salvo che sussistano impedimenti derivanti da particolari esigenze di celerità.
Comma 2
I portatori di interessi pubblici o privati nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento.
Comma 3
La partecipazione al procedimento avviene sulla base del regolamento e si esplica attraverso la visione degli atti istruttori e la presentazione di memorie scritte e documenti, anche aggiuntivi o rettificativi.
Comma 4
Il Comune, per motivi di interesse pubblico e al fine di terminare sollecitamente il procedimento, può stipulare con le parti interessate accordi al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento ovvero, nei casi previsti dalla legge, accordi sostitutivi dellatto.
Art. 62
MOTIVAZIONE DEGLI ATTI
Comma 1
Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato. La motivazione non è dovuta per gli atti normativi e per quelli di contenuto generale.
Art. 63
DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI
Comma 1
Al fine di assicurare la trasparenza dellattività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse personale ed attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi dellEnte, delle Aziende autonome e speciali, dei consorzi e dei gestori di pubblici servizi, secondo le modalità stabilite dalla Legge e dallapposito regolamento comunale.
Comma 2
Per i cittadini residenti nel territorio di questo Comune si prescinde dalla titolarità di un interesse giuridicamente rilevante.
Comma 3
La consultazione degli atti non è soggetta al pagamento di alcun diritto, tributo od altro emolumento.
CAPO III
MODALITA DI PARTECIPAZIONE
Art. 64
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE
Comma 1
Ogni cittadino in forma singola o associata può rivolgere allamministrazione istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare lintervento su questioni di interesse comune, esporre esigenze di natura collettiva ovvero profferte per ladozione di atti di competenza dellEnte.
Art. 65
MODALITA DI PRESENTAZIONE ED ESAME
DELLE ISTANZE, PETIZIONI E
PROPOSTE.
Comma 1
Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al Sindaco e devono contenere in modo chiaro ed intelligibile la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta nonché la sottoscrizione dei presentatori, lidentificazione ed il recapito degli stessi.
Comma 2
Lamministrazione esamina latto e si pronuncia entro sessanta giorni dalla presentazione e trasmette il risultato al proponente ovvero al primo firmatario.
Comma 3
La petizione o la proposta devono essere inoltrate al Sindaco che ne invia copia ai capigruppo.
Art. 66
CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE
Comma 1
Nelle materie di competenza locale e di interesse comune, lamministrazione, al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle proprie iniziative, può avviare forme diverse di consultazione della popolazione, anche attraverso lo svolgimento di assemblee pubbliche decentrate per zone territorialmente omogenee cui possono partecipare i cittadini in forma singola o associata.
Art. 67
REFERENDUM CONSULTIVO
Comma 1
Il referendum è listituto di partecipazione diretta con cui gli elettori residenti nel Comune si esprimono su una determinata materia di competenza comunale, con esclusione delle attività amministrative vincolate da leggi, nonché le materie oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni, ovvero quelle rigettate o dichiarate inammissibili dal Consiglio comunale con maggioranza non inferiore ai 2/3 dei consiglieri assegnati allEnte.
Art. 68
SOGGETTI PROMOTORI E RICHIESTA
DI REFERENDUM
Comma 1
Soggetti promotori del referendum sono il Consiglio comunale ovvero il quindici per cento dei cittadini elettori risultanti al trentuno dicembre dellanno precedente, riuniti in comitato promotore.
Comma 2
Il comitato promotore formula la richiesta al sindaco contenente il quesito da sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intelligibili ed è corredato dalla sottoscrizione autenticata dei richiedenti.
Art. 69
AMMISSIONE DELLA RICHIESTA
DI REFERENDUM
Comma 1
Il Consiglio comunale a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati si pronuncia sullammissibilità del referendum, previa istruttoria a cura del Segretario comunale, entro tre mesi dalla presentazione.
Comma 2
Possono essere dichiarati ammissibili più quesiti referendari purché non creino confusione allelettore.
Comma 3
I provvedimenti assunti dallorgano competente in ordine allargomento oggetto del quesito comporta il rigetto della richiesta di indizione del referendum e viene specificatamente indicata nellatto.
Art. 70
MODALITA DI SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM
Comma 1
Il Sindaco indice il referendum entro tre mesi dalla pronuncia di ammissibilità da parte del Consiglio comunale e ne dà pubblicità mediante affissione e per via telematica entro il trentesimo giorno precedente la data di consultazione. Laffissione corredata dal quesito referendario costituisce unica convocazione per gli elettori.
Comma 2
La consultazione è indetta nella giornata di domenica e non può aver luogo in coincidenza con qualsiasi altra operazione elettorale nazionale o locale, inclusi i referendum nazionali, e nelle festività religiose riconosciute dallo Stato Italiano.
Comma 3
Per la consultazione è costituito un solo seggio che resta aperto ininterrottamente dalle ore sette alle ore ventidue.
Comma 4
La partecipazione alla votazione è attestata con apposizione della firma da parte dellelettore sulla lista elettorale.
Lo spoglio delle schede inizia alle ore otto del giorno successivo.
Comma 5
Il referendum è valido con la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto. Il risultato è pubblicato allAlbo pretorio per quindici giorni consecutivi.
Comma 6
Lorgano competente, entro trenta giorni dalla proclamazione dellesito della consultazione, adotta il recepimento o il non recepimento, debitamente motivato, del risultato.
TITOLO VIII
REVISIONE DELLO STATUTO
E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 71
REVISIONE DELLO STATUTO
Comma 1
La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio comunale con le stesse modalità previste per lapprovazione.
Art. 72
DISPOSIZIONI FINALI
Comma 1
Dopo lespletamento del controllo da parte del competente organo regionale lo Statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e allAlbo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonchè inviato al Ministero dellinterno per linserimento nella raccolta ufficiale degli statuti.
Comma 2
Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione allAlbo pretorio.