Bollettino Ufficiale n. 05 del 31 / 01 / 2001
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Codice 25.10
Nulla osta idraulico in sanatoria nº 161 della Ditta Cordar S.p.A. Società
per il Servizio Idrico Integrato per variazioni agli attraversamenti dei
Torrenti Oremo e Bolume in Comune di Biella-Collettore Fognario Biella
- Occhieppo Inferiore - Torrente Oropa e Bolume -
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare in sanatoria ai soli fini idraulici le opere in oggetto
nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed
illustrate negli elaborati progettuali allegati allistanza, di cui al
richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente
allosservanza delle seguenti condizioni:
- il nulla-osta si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità
dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento
o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua,
anche in presenza di eventuali variazione del profilo di fondo (abbassamenti
o innalzamenti dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato
di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante
la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa
autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle aree ripali, in corrispondenza
ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si rendono necessarie
per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al
fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- lAmministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche
alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente
autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni
del corso dacqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano
in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso
dacqua interessato;
- il nulla-osta è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica (nei
limiti che competono al Demanio dello Stato), fatti salvi i diritti dei
terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile
e penale del soggetto autorizzato con lobbligo di tenere sollevata lAmministrazione
Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato
luso dellautorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla corresponsione dei canoni
demaniali al competente Ministero delle Finanze - Ufficio del Territorio
di Vercelli, se dovuti a norma di Legge.
- Il nulla-osta è subordinato allacquisizione delle autorizzazioni, ove
necessarie, secondo le vigenti leggi in materia (concessioni edilizia,
autorizzazione di cui alla L. 431/85 (vincolo paesaggistico), alla L.R.
45/89 (vincolo idrogeologico)).
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al
Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondole rispettive
competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 12 dicembre 2000, n. 1365
Felice Storti