Bollettino Ufficiale n. 05 del 31 / 01 / 2001
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Codice 25.6
Polizia Fluviale n. 3842 - Realizzazione di opere di difesa spondale lungo
il corso dacqua denominato Rio Valasco in Comune di Valdieri - Parco Naturale
delle Alpi Marittime - Valdieri
In data 05/05/00 il Parco Naturale delle Alpi Marittime con sede a Valdieri,
ha presentato istanza per il rilascio dellautorizzazione idraulica per
la realizzazione di lavori consistenti in opere di difesa spondale sul
corso dacqua denominato Rio Valasco in Comune di Valdieri - loc. Giardino
Botanico Valderia.
Allistanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dallo Studio
Tecnico Crosetto Ing. Francesco di Cuneo ed in base ai quali è prevista
la realizzazione dellopera di che trattasi.
Copia dellistanza, unitamente agli elaborati progettuali è rimasta pubblicata
allAlbo Pretorio del Comune di Valdieri per quindici giorni consecutivi
senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.
In data 18/09/00 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di un funzionario
incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.
A seguito del sopralluogo e dallesame degli atti progettuali, la realizzazione
dellopera in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime
idraulico delle acque e con losservanza delle prescrizioni tecniche sottoriportate;
- La scogliera dovrà essere realizzata a secco nella parte in elevazione
(fuori terra) con intasamenti dei vani con terreno agrario prontamente
rinverdito;
- durante lesecuzione dei lavori di che trattasi si dovrà immorsare a
45º la scogliera nella sponda orografica destra a monte del corso dacqua;
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto lart. 22 della L.R. 51/97;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto lart. 90 del D.P.R. 616/77;
- visto lart. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la Deliberazione n. 9/1995 dellAutorità di Bacino del fiume Po
di approvazione del piano stralcio 45;
- Vista la L.R. N. 40/98
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Parco Naturale delle Alpi Marittime
con sede a Valdieri ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo
le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati allistanza,
che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente
allosservanza delle seguenti condizioni:
- lopera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche
indicate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza
la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere
usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda,
ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dallesecuzione dei
lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando
il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa
del buon regime idraulico del corso dacqua;
- la presente autorizzazione ha validità per anni uno e pertanto i lavori
in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro
il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno
essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute
a causa di forza maggiore.
E fatta salva leventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto
autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, linizio dei lavori
non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo
lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di consentire
eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto
e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della
direzione dei lavori.
Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del
Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente
al progetto approvato;
- lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità
dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento
o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua,
anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti
o innalzamenti dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato
di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante
la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa
autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore,
dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria,
sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a
monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di
garantire il regolare deflusso delle acque;
- lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti
dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile
e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione Regionale
ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da
parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare
ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni
innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale
delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R..
Il Dirigente responsabile
D.D. 29 novembre 2000, n. 1303
Carlo Giraudo