Bollettino Ufficiale n. 05 del 31 / 01 / 2001
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Codice 25.1
Autorizzazione allEnel Distribuzione S.p.A. alla costruzione e allesercizio
dellimpianto elettrico n. 1319/CN alla tensione di 15000/380 Volt costituito
da una linea elettrica aerea ed una sotterranea a 15000 Volt e da una linea
aerea e una sotterranea da 380 Volt nel comune di Rouberent, loc. Cardini
(CN)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Art. 1 - LENEL Distribuzione S.p.A., considerate le motivazioni indicate
in premessa, è autorizzata a costruire ed a porre in esercizio limpianto
elettrico n. 1319/CN in Comune di Roburent loc. Cardini (CN).
Art. 2 - Ai sensi dellart. 9 del D.P.R. 18.03.1965 n. 342, la presente
autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza delle opere occorrenti per la costruzione dellimpianto elettrico
autorizzato.
Art. 3 - Entro due anni dalla data della presente determinazione, lENEL
Distribuzione S.p.A., deve presentare al Settore Regionale competente ai
sensi degli Artt. 13 e 14 della L. R. 26.04.1984 n. 23, i piani particellari
con lelenco dei proprietari, di quei tratti di linea e relativi impianti
di trasformazione, interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali
è necessario procedere a termini della legge 25.06.1865 n. 2359 e successive
modificazioni, ed entro tre anni deve iniziare i lavori.
Le espropriazioni ed i lavori dovranno essere condotti a termine entro
cinque anni dalla data della presente determinazione.
Art. 4 - Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche
previste nel progetto allegato allistanza di autorizzazione, e alle condizioni
sottoscritte nel relativo atto di sottomissione citato in premessa, sotto
losservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti
elettrici.
Il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo è
incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato
e prescritto, e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto
dallArt. 3.1.03 del D. M. 21.03.1988 e s.m.i., pubblicato sul supplemento
ordinario alla G.U. nº 79 del 05.04.1988.
Art. 5 - LENEL Distribuzione S.p.A. è responsabile per qualunque danno
che, in conseguenza della costruzione e dellesercizio dellimpianto autorizzato
venga eventualmente arrecato a persone o beni pubblici o privati, restando
lAmministrazione Regionale indenne da qualsiasi azione o molestia.
Art. 6 - LENEL Distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante
la costruzione o lesercizio dellimpianto, tutte quelle nuove opere o
modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela
dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno alluopo
stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.
Art. 7 - Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico
dellENEL Distribuzione S.p.A..
Art. 8 - LENEL Distribuzione S.p.A. è altresì autorizzata, per le necessità
di costruzione e di esercizio degli impianti elettrici indicati in premessa,
ad abbattere gli alberi ricadenti a meno di:
- metri 1,5 per parte asse linee aeree a 15000/380 Volt;
- metri 1 per parte asse linee sotterranee a 15000/380 Volt;
Avverso la presente Determina può essere presentato ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni.
Il Dirigente responsabile
D.D. 12 dicembre 2000, n. 1352
Claudio Tomasini