Bollettino Ufficiale n. 05 del 31 / 01 / 2001

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Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 24 gennaio 2001, n. 31/2001

Nuovo regolamento per disciplinare le modalità ed i criteri di organizzazione del servizio di mensa per il personale assegnato al ruolo del Consiglio Regionale

(omissis)

L’Ufficio di Presidenza, unanime,

delibera

1) Di approvare il nuovo regolamento per disciplinare le modalità ed i criteri di organizzazione del servizio di mensa per i dipendenti regionali, nel testo di cui all’Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;

2) di dare atto che il presente regolamento implicitamente sostituisce, per il personale assegnato al ruolo del Consiglio Regionale, quello approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 824-6656 del 12 maggio 1988 e successive modificazioni ed integrazioni;

3) di dare, infine, atto che il medesimo regolamento ha contenuto meramente interno e, di conseguenza, non necessita di emanazione da parte del Presidente della Giunta regionale.

(omissis)

Allegato A

ODALITA’ E CRITERI DI ORGANIZZAZIONE
DEL SERVIZIO DI MENSA
PER I DIPENDENTI REGIONALI

SOMMARIO

Art. 1 Premessa

Art. 2 Definizione, affidamento e gestione del servizio mensa

Art. 3 Diritto al servizio di mensa

Art. 4 Esclusione dal servizio di mensa

Art. 5 Modalità di fruizione del servizio di mensa

Art. 6 Servizio di mensa per il personale in trasferta

Art. 7 Servizio di mensa per il personale operante in giorni non lavorativi

Art. 8 Procedure di erogazione dei buoni pasto

Art. 9 Trattamento fiscale e contributivo del servizio di mensa

Art. 10 Commissione interna di controllo

Art. 11 Disposizioni finali

Art. 1
(Premessa)

1. Il presente regolamento in attuazione dell’art. 48 della legge regionale 16 agosto 1984 n. 40 disciplina le modalità di erogazione del servizio mensa secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del Contratto del 23 dicembre 1997 per l’area dirigenziale e dagli articoli 45 e 46 del Contratto del 14 settembre 2000 per l’area delle categorie.

2. La Regione Piemonte, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale il servizio di mensa attraverso l’attribuzione di buoni pasto sostitutivi.

3. Il servizio di mensa viene affidato ad apposita ditta specializzata mediante gara d’appalto; nel capitolato vengono prestabilite le caratteristiche del pasto, il cui valore viene determinato in sede di aggiudicazione della gara.

4. L’importo del buono è pari ai due terzi del costo del pasto stabilito in sede di aggiudicazione della gara d’appalto. Le modalità di predisposizione e consegna dei buoni pasto sono stabilite nel contratto con la ditta appaltatrice.

5. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità e la mancata fruizione non dà luogo a risarcimento; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.

6. Il Presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri di organizzazione del servizio mensa per il personale assegnato al ruolo del Consiglio Regionale.

Art. 2
(Definizione, affidamento
e gestione del servizio mensa)

1. Per servizio mensa si intende la somministrazione di un pasto completo con caratteristiche prestabilite.

2. La ditta appaltatrice deve garantire il servizio di mensa sia direttamente in mense interne regionali sia in forma sostitutiva. Il servizio sostitutivo di mensa è quello fruibile in pubblici esercizi convenzionati-parametrali, in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande.

3. Per servizio sostitutivo si intende, inoltre, la somministrazione ai dipendenti di cibi e bevande effettuate da altri esercizi pubblici appositamente convenzionati con l’appaltatore, dislocati sul territorio, nonché la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti dell’autorizzazione di cui all’articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita dei generi compresi nella Tabella I dell’allegato 5 del Decreto del Ministro dell’Industria, Commercio ed Artigianato del 4 agosto 1988 n. 375.

Art. 3
(Diritto al servizio di mensa)

1. Hanno diritto al servizio mensa, attraverso l’attribuzione di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata, i dipendenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato che prestano attività al mattino, con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti.

2. Ha, altresì, diritto ad usufruire del servizio mensa il personale in posizione di comando da altri enti. Per il personale regionale comandato presso altri enti, il servizio mensa è assicurato dall’ente presso cui lo stesso presta servizio.

3. Il personale operante a qualsiasi titolo presso altri enti o consorzi in modo continuativo (distaccati, ecc.) mantiene il diritto al servizio al servizio mensa da parte dell’Amministrazione regionale qualora esso non venga garantito dall’ente presso cui presta servizio; di tale circostanza viene fatta menzione nel provvedimento di distacco.

4. Per il personale in servizio con rapporto di lavoro di diritto privato, il servizio mensa viene erogato se espressamente previsto nel relativo contratto di lavoro.

5. Il personale in rapporto di lavoro a tempo parziale, sia verticale che orizzontale, di cui all’articolo 4 del CCNL del 14 settembre 2000 area categorie, ha diritto al servizio di mensa per i giorni lavorativi effettivi, qualora l’orario giornaliero di servizio sia almeno pari a sei ore secondo i criteri indicati al comma 1.

6. Il diritto al servizio mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da sistemi di rilevazione automatizzata; per il personale dirigente si fa riferimento alle specifiche disposizioni sulla rilevazione della prestazione lavorativa della categoria.

7. Ha diritto ad usufruire del servizio di mensa anche il personale partecipante a corsi di formazione, seminari e convegni organizzati nel Comune sede di lavoro, eccezion fatta per i corsi nei quali è garantito il servizio di ristorazione gratuito da parte dell’ente gestore.

Art. 4
(Esclusione dal servizio di mensa)

1. Non hanno diritto ad usufruire del servizio di mensa i soggetti operanti presso l’amministrazione con rapporto di consulenza od operanti in collegi, commissioni o comitati.

2. Non hanno, altresì, diritto al servizio di mensa regionale le seguenti categorie di personale:

a) personale regionale comandato presso altri enti (se previsto nell’ente di destinazione);

b) personale turnista che effettua orario unico senza intervallo articolato su sei giorni settimanali;

c) personale che presta servizio sia al mattino che al pomeriggio con intervallo superiore a due ore

d) personale in rapporto di lavoro a tempo parziale con orario inferiore a sei ore giornaliere;

3. Il personale dirigente collocato in disponibilità ai sensi dell’art, 23 del C.C.N.L. del 10 aprile 1996 area dirigenziale non ha diritto al servizio mensa.

4. Il personale cui viene applicata la disciplina del telelavoro nella forma domiciliare di cui all’articolo 1 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 delle categorie ha diritto al servizio di mensa esclusivamente per i giorni di rientro nella sede di lavoro originaria, ove l’orario sia compatibile con le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1 e non comporti il trattamento di trasferta; permane il diritto al servizio mensa nel caso di lavoro a distanza non nella forma domiciliare.

5. Viene, altresì, escluso dal servizio di mensa il personale regionale assente per congedo straordinario (retribuito e non retribuito), per aspettativa (retribuita e non retribuita), per sospensione dal servizio di tipo cautelare o di tipo disciplinare, nonché per ogni tipo di assenza dal servizio che comprenda la fascia mattutina o pomeridiana dell’orario di lavoro.

6. Non danno, pertanto, diritto ad usufruire del servizio di mensa le seguenti assenze dal servizio giornaliere, anche in frazioni di mezza giornata:

a) ferie;

b) ferie anno precedente;

c) recupero festività;

d) riposo turnisti;

e) festa patronale;

f) esami o corsi di abilitazione;

g) obblighi di legge;

h) donazione sangue;

i) gravi motivi;

j) inagibilità sede di lavoro;

k) malattia giornaliera;

l) infortunio;

m) cure invalidi;

n) matrimonio;

o) gravidanza;

p) puerperio;

q) maternità;

r) congedo per cure ai figli;

s) richiamo alle armi;

t) assenza ingiustificata;

u) sciopero.

7) Per quanto concerne le assenze orarie, non danno diritto ad usufruire del servizio di mensa le assenze orarie pari o superiori ad ore 3.50 (usufruite in un’unica soluzione), che comprendano l’intera fascia mattutina o pomeridiana dell’orario di lavoro e precisamente:

a) permessi retribuiti e non retribuiti per mandato politico amministrativo;

b) riposo compensativo;

c) ritardo giustificato od ingiustificato;

d) permesso breve;

e) recupero straordinario;

f) visita medica e malattia ad ore;

g) sciopero ad ore;

h) assistenza familiari;

i) cause di forza maggiore;

8) Non dà, inoltre, diritto al servizio mensa il servizio di reperibilità di cui all’articolo 23 del C.C.N.L. 14 settembre 2000 area categorie.

9) Nel caso in cui, per sopraggiunte nuove disposizioni normative, vengano istituiti altri titoli di assenza giornalieri od orari, si applica un trattamento analogo a quello previsto nei commi precedenti, senza necessità di modificare il presente regolamento.

Art. 5
(Modalità di fruizione del servizio di mensa)

1. A norma dei vigenti C.C.N.L. per il personale dirigente e non dirigente, le modalità ed i criteri di utilizzazione del servizio di mensa devono essere basati sui seguenti principi:

a) per poter usufruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente in servizio;

b) non può usufruire di tale diritto il personale che effettua orario unico o che presta servizio sia al mattino che al pomeriggio con intervallo superiore a due ore;

c) il pasto va consumato al di fuori dell’orario di servizio.

Art. 6
(Servizio di mensa per il personale in trasferta)

1) Il personale in trasferta non ha diritto ad usufruire del servizio di mensa in quanto, ai sensi delle disposizioni contrattuali (articolo 35 C.C.N.L. del 23 dicembre 1997 area dirigenziale e articolo 41 C.C.N.L. del 14 settembre 2000 area delle categorie), per le trasferte superiori a sette ore e mezza ha diritto al rimborso della spesa per il pasto, attestata da documenti rilasciati secondo le vigenti norme fiscali (fatture, ricevute, scontrini).

2) Il dipendente conserva il diritto al servizio mensa per le trasferte fino a sette ore e mezza.

Art. 7
(Servizio di mensa per il personale
operante in giorni non lavorativi)

1) Il personale chiamato in servizio in giorni festivi o non lavorativi ha diritto, su richiesta, al buono pasto in caso di orario di servizio superiore a sei ore, interrotto da un intervallo di almeno mezz’ora e non superiore a due ore.

Art. 8
(Procedure di erogazione dei buoni pasto)

1. L’erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene, di norma, effettuata anticipatamente all’inizio del mese, salvo conguaglio successivo in relazione alle assenze effettuate nel mese che non danno diritto al servizio di mensa secondo quanto precisato negli articoli precedenti.

2. All’atto della cessazione dal servizio, entro il mese successivo alla cessazione si provvede al conguaglio dei buoni pasto; il dipendente cessato, od i suoi eredi, deve provvedere a restituire all’Amministrazione regionale i buoni pasto non spettanti sulla base del conguaglio stesso; in caso di mancata restituzione ne viene trattenuto il controvalore in sede di liquidazione delle spettanze di fine servizio.

3. Con disposizione interna da parte del Dirigente della competente Direzione regionale verranno definite le modalità pratiche di consegna dei buoni pasto, di effettuazione dei conguagli, di richiesta integrativa di buoni pasto.

4. L’erogazione dei buoni pasto potrà essere organizzata tramite procedura informatica, da concordarsi tra la competente Direzione regionale ed il Centro informatico convenzionato con la Regione.

5. Tale procedura, collegata a quella di rilevazione presenze, dovrà essere predisposta in modo da consentire il blocco dell’erogazione dei buoni pasto in presenza di titoli di assenza che non danno diritto ad usufruire del servizio di mensa.

Art. 9
(Trattamento fiscale e contributivo
del servizio di mensa)

1. A norma dell’articolo 3 della legge 2 settembre 1997 n. 314 (Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro), l’importo dei buoni pasto è assoggettato alle ritenute fiscali e previdenziali per la parte eccedente l’importo giornaliero ivi previsto.

Art. 10
(Commissione interna di controllo)

1. Per un controllo diretto ed immediato del servizio di ristorazione nelle mense interne e della generale regolarità delle prestazioni è costituita una Commissione mensa composta da:

a) il Direttore della Direzione Amministrazione e Personale: Presidente;

b) il Dirigente del Settore Organizzazione e Personale;

c) il Dirigente del Settore Tecnico;

d) tre rappresentanti delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale delle categorie;

e) un rappresentante delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dirigente;

f) un segretario scelto tra il personale regionale di categoria non inferiore alla B, che provvede alla convocazione della Commissione e redige i verbali delle sedute.

2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti in carica.

3. La Commissione mensa, inoltre, può eseguire verifiche sull’andamento del servizio mensa al fine di rilevare la non corrispondenza della composizione del pasto, delle grammature, della pulizia del personale e degli ambienti di preparazione e di somministrazione dei pasti, nonché la presenza di altre irregolarità che non richiedono il campionamento e l’analisi degli alimenti impiegati per la produzione dei pasti.

4. La Commissione interagisce con le strutture specializzate eventualmente incaricate dall’Amministrazione regionale per il controllo dell’igiene della produzione e somministrazione dei pasti.

5. La Commissione mensa esprime pareri non vincolanti ogniqualvolta ne viene richiesta dall’Amministrazione regionale in materia di organizzazione del servizio mensa.

6. Eventuali irregolarità sono contestate, su segnalazione della Commissione mensa, all’appaltatore, il quale si impegna al ripristino del rispetto delle clausole contrattuali, nel termine fissato, avvalendosi del diritto del contradditorio.

7. La nomina della Commissione è disposta con determinazione del Direttore della DirezioneAmministrazione e Personale.

8. La Commissione dura in carica due anni.

Art. 11
(Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.