Bollettino Ufficiale n. 05 del 31 / 01 / 2001
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Codice 17
Disposizioni inerenti le modalità di svolgimento delle procedure di controllo
sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
per le considerazioni espresse in premessa,
di fornire, ai settori di competenza, le disposizioni in ordine alle modalità
di svolgimento delle procedure di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive contenute nellallegato A, che forma parte integrante formale
della presente determinazione.
Il Direttore regionale
Allegato A
Disposizioni per lo svolgimento delle procedure
PREMESSA
Le dichiarazioni sostitutive, a differenza delle certificazioni amministrative,
non sono caratterizzate dalla certezza giuridica: infatti esse non provengono
da fonti pubbliche ma direttamente dallinteressato, il quale potrebbe
fornire notizie inesatte o incomplete. Gli uffici pubblici, invece, hanno
bisogno, per il corretto espletamento dei propri compiti, di informazioni
precise e quindi di documenti che garantiscano la genuinità, completezza
e aggiornamento delle notizie in essi contenuti.
E necessario, pertanto, trovare un punto di equilibrio tra lesigenza
di certezza e quella di semplificazione: la fiducia accordata allutente
non può essere incondizionata.
Il regolamento sulla documentazione amministrativa, il DPR 403/98, stabilisce
in proposito che le amministrazioni procedenti (cioè quelle che ricevono
le dichiarazioni sostitutive) sono tenute ad effettuare idonei controlli
sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive medesime, anche a campione,
e tutte le volte che risulti necessario (per esempio quando dallesame
complessivo della pratica si rilevano ragionevoli dubbi sulla veridicità
dei contenuto della dichiarazione stessa).
E opportuno, inoltre, distinguere le due categorie di dichiarazioni sostitutive,
precisamente di certificati e di atti di notorietà, poiché diverse possono
essere le modalità di svolgimento dei controlli a causa del diverso contenuto
presente nelle stesse e, soprattutto, della possibilità o meno di verificare
presso altre amministrazioni quanto affermato dallinteressato.
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
- LEGGE 4/1/68, N. 15;
- LEGGE 7/8/1990, N. 241;
- LEGGE 31/12/1996, N. 675;
- LEGGE 15/5/1997, N. 127, e precisamente gli articoli 1, 2 e 3;
- LEGGE 16/6/1998, N. 191, e precisamente larticolo 2;
- DPR 20/10/1998, N. 403.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
A) NOZIONE
Chiamata per semplicità autocertificazione, la presente dichiarazione
viene prodotta in luogo dei normali certificati, li sostituisce in via
definitiva (non occorre far presentare successivamente alcun certificato),
ha la stessa validità temporale del documento sostituito, non deve essere
mai autenticata e, pertanto, non deve essere richiesta limposta di bollo.
Lelenco dei certificati sostituibili è contenuto tassativamente negli
articoli 2 della L. 15/68 e 1 del DPR 403/98.
B) MODALITA DEI CONTROLLI
- Il controllo va effettuato in almeno il 5% delle istanze pervenute nel
settore per ogni singola procedura.
- In ottemperanza al principio della tempestività, il controllo deve essere
effettuato entro 30 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni sostitutive
riferite alla singola procedura in esame (i 30 giorni decorrono dalla chiusura
del bando o dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle
domande/istanze) e comunque prima dellemissione del provvedimento finale.
In ogni caso il controllo non interrompe i termini del procedimento.
- La scelta delle istanze da controllare deve avvenire mediante lestrazione
a sorte delle stesse. A tale scopo:
a) il responsabile del settore individua il dipendente (diverso per ogni
procedura) che deve provvedere ad estrarre dallurna il biglietto contenente
il nome/denominazione sociale, naturalmente non visibile da parte di chi
effettua lestrazione;
b) delle citate operazioni deve essere redatto apposito verbale sottoscritto
dal responsabile e conservato dallo stesso.
- Il controllo può essere effettuato in modo diretto qualora è possibile
accedere alle banche dati delle altre amministrazioni. Viceversa si espleta
il controllo indiretto, cioè viene richiesta allamministrazione certificante
(quella che detiene le notizie autocertificate) conferma scritta, anche
attraverso luso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza
di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi.
In tal caso non è necessaria la successiva acquisizione del certificato.
- Di tutte le operazioni (modalità del controllo, raccolta delle conferme,
esiti dei controlli, mancata risposta da parte dellamministrazione certificante)
deve essere redatto verbale e sottoscritto dal responsabile del settore.
- I verbali redatti, da cui risulta lintera procedura adottata e soprattutto
i risultati dei controlli, devono essere conservati dal responsabile e
trasmessi alla Direzione ogni trimestre (30/3, 30/6, 30/9 e 30/12).
- Il responsabile deve provvedere ad effettuare i controlli anche quando
sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive,
a prescindere dal sorteggio della pratica.
- Qualora si accerti la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive
il responsabile del settore, previa comunicazione al Direttore:
a) trasmette dufficio la notizia del reato al Procuratore della Repubblica;
b) comunica allinteressato la non emissione del provvedimento richiesto;
c) provvede ad adottare latto di decadenza dai benefici ottenuti, qualora
già concessi.
- Qualora, invece, dalesame complessivo della pratica risulti solo un
mero errore da parte dellinteressato (cioè buona fede nel rilascio della
dichiarazione sostitutiva), il responsabile chiede lintegrazione documentale
necessaria al fine di appurare definitivamente il contenuto della dichiarazione
oppure convoca direttamente linteressato per i chiarimenti del caso.
- Poiché le amministrazioni certificanti sono tenute a rispondere tempestivamente
alle richieste di verifica avanzate, è opportuno che la richiesta contenga
il termine entro il quale si intende ottenere la risposta. Scaduto detto
termine è necessaria la messa in mora dellente inadempiente, sottolineando
nella stessa che la mancanza di riscontro costituisce violazione dei doveri
di ufficio e che laccaduto verrà segnalato al Dipartimento della Funzione
Pubblica.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
A) NOZIONE
Essa è una dichiarazione giurata concernente fatti, stati, qualità personali
a diretta conoscenza dellinteressato e resa nel proprio interesse. I casi
in cui è possibile avvalersi di questo strumento sono ricavabili dagli
articoli 4 della legge 15/68 e 2 del DPR 403/98 e comunque in tutte le
ipotesi in cui la dichiarazione contiene notizie non ricomprese negli elenchi
tassativi previsti dagli articoli 2 L. 15/68 e 1 DPR 403/98.
Qualora detta dichiarazione è collegata ad una istanza (formalmente e quindi
contestuale oppure funzionalmente e quindi anche successiva) non bisogna
autenticare la firma e non occorre richiedere limposta di bollo: basta
che essa venga firmata dinanzi al funzionario che la riceve
oppure, se firmata altrove, occorre fare allegare copia non autentica di
un documento di riconoscimento valido. Nel caso di dichiarazione sostitutiva
non collegata ad una istanza è necessario fare autenticare la firma secondo
le modalità stabilite dalle leggi vigenti e pretendere il pagamento dellimposta
di bollo.
B) MODALITA DEI CONTROLLI
- Per queste dichiarazioni si applicano le stesse disposizioni sopra delineate
per le dichiarazioni sostitutive di certificati, e precisamente per ciò
che concerne la percentuale da verificare, lestrazione a sorte, la turnazione
dei dipendenti nelle operazioni di sorteggio, la redazione dei verbali
e la loro trasmissione alla Direzione, i provvedimenti da adottare nei
casi di falsità delle notizie raccolte.
- Tuttavia, data la natura particolare dei contenuti delle dichiarazioni
sostitutive degli atti di notorietà ed in relazione ad ogni singolo procedimento,
vengono definite le seguenti ulteriori disposizioni:
a) è possibile effettuare controlli mirati sulla singola dichiarazione,
al di fuori delle pratiche sorteggiate, nei casi in cui gli stati, i fatti
e le qualità personali siano certificabili da parte di altro soggetto pubblico,
qualora ciò risulti necessario per il corretto svolgimento della procedura
e/o qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle notizie
dichiarate. Detto controllo deve essere effettuato entro 15 giorni dal
ricevimento della dichiarazione mediante richiesta della necessaria documentazione
allente competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, possono
essere chiesti allutente interessato le copie non autenticate dei certificati
di cui sia in possesso e trasmessi da questultimo anche con strumenti
informatici e telematici;
b) nelle ipotesi in cui le notizie raccolte non sono certificabili o attestabili
da parte di altro soggetto pubblico, i controlli a campione, secondo la
percentuale sopra espressa, devono tendere comunque alla verifica oggettiva
della veridicità delle dichiarazioni, utilizzando tutti gli strumenti possibili
(per esempio esibizione di documentazione da parte dellinteressato, ispezioni
e visite in loco, richiesta di collaborazione da parte di vigili urbani,
forze dellordine o organismi pubblici ritenuti in grado di poter contribuire
a formare certezza giuridica nel caso di specie).
DISPOSIZIONI COMUNI
- In attesa delle necessarie interconnessioni telematiche tra le pubbliche
amministrazioni, al fine di facilitare gli scambi di informazioni tra questi
uffici e gli enti certificanti, scambi che devono ispirarsi a criteri di
semplicità e immediatezza (ricorso a strumenti telematici, fax e posta
elettronica), è possibile attivare apposite conferenze di servizi per ladozione
di Protocolli di Comunicazione, diretti a creare canali di comunicazione
dedicati ai controlli sulle autocertificazioni. Pertanto, qualora si ravvisi
tale necessità, i responsabili di settore sono invitati a formulare proposte
concrete a questa Direzione.
- Il dipendente che riceve la dichiarazione non veritiera non ha alcuna
responsabilità, salvo i casi di dolo o colpa grave (cioè in presenza di
evidenti irregolarità o di consapevolezza delle falsità, oppure opera con
estrema superficialità omettendo di segnalare le anomalie riscontrate).
- Nei moduli che si predispongono per le dichiarazioni sostitutive occorre
sempre far menzionare:
a) il richiamo alle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti e uso di atti falsi, ex art. 26 della L. 15/68;
b) il richiamo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in
seguito a provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere,
ex art. 11, comma 3 del DPR 403/98;
c) linformativa prevista dalla L. 675/96, con la quale si rendono note
le modalità di utilizzazione dei dati personali.
- In ogni caso, sebbene occorra privilegiare la tempestività dei controlli
alla estensione dei medesimi, non viene meno la facoltà di effettuare controlli
a tappeto su tutte le dichiarazioni per esigenze particolari legate al
tipo di procedura in atto. In tali ipotesi il settore comunicherà alla
Direzione solo le verifiche rientranti nella percentuale sorteggiata, secondo
le modalità sopra delineate.
- Qualora lo svolgimento della procedura amministrativa venga conferito,
a qualsiasi titolo, a soggetti terzi (pubblici, privati o partecipati),
le presenti disposizioni devono essere osservate anche dai citati soggetti
e, pertanto, occorre inserirle negli atti con i quali si conferiscono le
funzioni.
- Si segnala infine che il Dipartimento della Funzione Pubblica, avvalendosi
della collaborazione dei Difensori civici, delle Prefetture, delle associazioni
di tutela dei cittadini e di quelle di categoria, effettua ispezioni sullintero
territorio nazionale al fine di verificare il corretto svolgimento dei
controlli, anche su segnalazione dei citati soggetti. In base allesito
delle ispezioni, il Dipartimento attiverà interventi sanzionatori nei confronti
delle amministrazioni inadempienti oppure promuoverà ladozione di incentivi,
per riconoscere e premiare limpegno di dirigenti e funzionari che si siano
distinti per spirito di iniziativa, efficienza ed efficacia nellattuazione
delle norme in materia di semplificazione.
D.D. 20 dicembre 2000, n. 386
Marco Cavaletto
di controllo delle dichiarazioni
sostitutive.
DI CERTIFICAZIONE
DI ATTO DI NOTORIETA