Bollettino Ufficiale n. 05 del 31 / 01 / 2001
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Codice 16.4
Art. 10 L.R. 40 del 14 dicembre 1998. Progetto relativo allistanza della
Società Unicalcestruzzi S.p.A. per lampliamento di una cava in località
Frazione Ceretto dei Comuni di Carignano e Carmagnola (TO)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. Per le motivazioni espresse in premessa il progetto di cava in località
Frazione Ceretto dei Comuni di Carignano e Carmagnola (TO), presentato
ai sensi dellarticolo 10 L.R. 40/1998 dalla Società Unicalcestruzzi S.p.A.
con sede legale in Torino, Via Cardinal Massaia n. 71, deve essere sottoposto
alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi
dellart. 12 L.R. 40/1998.
2. La prima fase biennale per le motivazioni in premessa e ai sensi della
deliberazione della Giunta regionale n. 18-27763 del 12 luglio 1999 non
è da sottoporre alla procedura prevista dallart. 12 l.r. 40/1998, purchè
sia escluso lo scotico previsto, in quanto lintervento permette, anche
nel caso in cui non venga autorizzato il progetto definitivo oggetto dellistanza
di verifica, di realizzare un assetto definitivo dellarea compatibile
con il disegno grafico dello Schema Grafico n. 15 delle Norme di Attuazione
del Piano darea del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale
del Po.
3. La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di
cui allart. 9 della L.R. 40/1998.
4. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti
legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni
dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo
le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi
del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.
Il Direttore regionale
D.D. 27 dicembre 2000, n. 230
Vito Valsania