Bollettino Ufficiale n. 05 del 31 / 01 / 2001

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Codice 16.4
D.D. 5 dicembre 2000, n. 216

Art. 10 l.r. 40 del 14 dicembre 1998. Progetto relativo all’istanza della Ditta Graniti San Rocco S.r.l. per l’ampliamento di una cava di pietra ornamentale sita in località San Rocco del Comune di Premia (VB)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa il progetto di cava in località San Rocco del Comune di Premia (VB) presentato ai sensi dell’articolo 10 l.r. 40/1998 dalla Ditta Graniti San Rocco S.r.l. con sede legale in Via Torino Passo n. 23 del Comune di Domodossola (VB) non deve essere sottoposto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 l.r. 40/1998 limitatamente ai lavori di coltivazione e di recupero ambientale compresi tra sezione n. 1 e la sezione n. 3 della tavola n. 7 allegata all’istanza.

2. Per le motivazioni espresse in premessa la restante parte del progetto di cava, deve essere sottoposto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 l.r. 40/1998.

3. L’eventuale progetto esecutivo di cui al punto 1 e relativo all’istanza in oggetto, presentata ai sensi delle ll.rr. 69/1978 e 45/1989 e D.Lgs. 490/1999 sarà limitato ad uno sviluppo planimetrico non oltre la linea cartografata nelle attuali planimetrie progettuali dalla traccia della sezione n. 3 e dovrà tenere conto necessariamente delle seguenti indicazioni:

a) salvaguardare l’ecosistema fluviale evitando di realizzare il secondo guado previsto dato che è già presente un guado, semmai ricostituire la piena funzionalità del guado in essere e migliorarne l’efficienza idraulica e la portanza dello stesso;

b) salvaguardare le componenti relative a suolo, sottosuolo ed acque superficiali da sversamenti accidentali di sostanze pericolose per l’ambiente e garantire l’idonea procedura di raccolta e smaltimento di qualsiasi genere di rifiuto prodotto dal cantiere;

c) produrre verifiche idrologiche che considerino i recenti eccezionali fenomeni meteorici;

d) conservare adeguatamente il terreno vegetale di scopertura del giacimento per un efficace reimpiego nelle operazioni di recupero ambientale;

e) mitigare l’emissione delle polveri nell’ambiente predisponendo adeguati sistemi di umidificazione anche delle piste di cava;

f) regolamentare il flusso dei mezzi all’interno della galleria di arroccamento al cantiere già in funzione.

3. La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della l.r. 40/1998.

4. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Vito Valsania