Bollettino Ufficiale n. 05 del 31 / 01 / 2001

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ANNUNCI

 

Comune di San Benedetto Belbo (Cuneo)

Bando di concorso generale per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Il Sindaco

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 27.11.2000, esecutiva ai sensi di Legge,

rende noto

che è indetto un bando di concorso generale, ai sensi della Legge Regionale n. 46/95, come modificata dalla L.R. 51/96, per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria nel Comune di S. Benedetto Belbo, con riserva dell’assegnazione di n. 4 alloggi ai cittadini residenti o occupati in San Benedetto Belbo e di n. 4 alloggi ai cittadini residenti nei comuni dell’ambito territoriale della comunità Montana Alta Langa, come sotto indicati:

Albaretto Torre, Arguello, Belvedere, Langhe, Benevello, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Cerretto Langhe, Cissone, Cravanzana, Feisoglio, Lequio Berria, Mombarcaro, Monesiglio, Niella Belbo, Prunetto, Serravalla Langhe, Somano.

Possono partecipare al presente Bando, in conformità all’art. 5 della L.R. 46/95, come modificata dalla L.R. 51/96:

- I cittadini residenti o che prestano la loro attività lavorativa, esclusiva o principale, nel Comune di San Benedetto Belbo, (riserva di 1/2 degli alloggi);

- I cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito territoriale della Comunità Montana Alta Langa, come sopra indicati, (riserva di 1/2 degli alloggi);

Art. 1
Requisiti per l’ammissione al concorso

A norma dell’art. 2 della L.R. n. 46/95 come modificata dalla L.R. 51/96 i requisiti per conseguire l’assegnazione sono i seguenti:

1) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea, il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizione di reciprocità, da convenzioni o trattari internazionali, è ammesso altresì il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea se in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro e legalmente residente in italia da almeno un anno precedente alla data di presentazione della domanda;

b) Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei Comuni sopra elencati, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all’estero per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.

c) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I, del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato l’immobile o la quota prevalente degli immobili. Qualora non esistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore, sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di attività economiche;

d) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o l’attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l’alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

e) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare fiscalmente imponibile, desumibile dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore al limite per l’accesso all’edilizia sovvenzionata vigente al momento dell’indicazione del bando di concorso, da computarsi ai sensi degli artt. 21 e 22 della Legge 457/78 modificati dall’art. 13 bis della Legge 25/80 nonchè dalla deliberazione del comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 30.7.1991, pubblicata sulla G.U. n. 190 del 14.8.1991. Il reddito è riferito alla famiglia tipo di due componenti. Il reddito delle famiglie con diverso numero di componenti è ragguagliato in base alla seguente tabella A di equivalenza, tenuto conto che i figli a carico per i quali è operata la deduzione del reddito, ai sensi dell’art. 21 della Legge 457/1978, corrispondono, ai presenti fini 0,5 unità. Per le famiglie di nuova formazione come definite dall’art. 10 comma 1º lettera g) n. 2, il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei nubendi;


A - Tabella di equivalenza
Numero di componenti    2    2,5    3    3,5    4    4,5    >4,5
Coefficiente    1    1,11    1,22    1,32    1,42    1,51    1,6

B - Reddito Convenzionale
    Redditi da lavoro autonomo    Redditi da lavoro dipendente
Numero di componenti nucleo fam.    Limite per l’accesso    Limite per l’accesso
Fino a 2    19.492.000    32.486.700
2,5    21.636.120    36.060.237
3    23.780.240    39.633.774
3,5    25.729.440    42.882.444
4    27.678.640    46.131.114
4,5    29.432.920    49.054.917
oltre 4,5    31.187.200    51.978.720


Il reddito annuo complessivo è quello imponibile, relativo all’ultima dichiarazione fiscale 1999, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari di ciascun componente il nucleo che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione (delibera CIPE 19.11.1981 art. 3 paragrafo F) e viene così determinato:

- Reddito complessivo del nucleo familiare di lire 1.000.000 per ogni figlio a carico;

- Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione per i figli a carico, sono calcolabili nella misura del 60%. Oltre all’imponibile fiscale vanno computati gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, di qualsiasi tipo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione dei sussidi o assegni percepiti in attuazione delle vigenti norme, da componenti il nucleo familiare handicappati o disabili.

f) Non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g) Non titolarità, con riferimento a tutti i componenti il nucleo familiare, di altro alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica in locazione sul territorio nazionale, al momento della stipula della convenzione relativa all’alloggio di nuova assegnazione;

h) Non essere occupante senza titolo di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

In relazione a quanto previsto nei precedenti punti per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini entro il secondo grado, purchè la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due ani prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora, alla data di pubblicazione del bando, la convivenza istituita duri da almeno due anni, abbia quale fine l’assistenza a persone anziane o non autosufficienti e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente, che da parte delle persone conviventi.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e dagli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonchè al momento dell’assegnazione e, successivamente, in costanza di rapporto, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera c), per il quale il limite di reddito è moltiplicato per due.

L’assegnatario perde tale qualifica qualora, nel corso del rapporto, per due anni consecutivi superi il doppio del limite di reddito stabilito per l’assegnazione.

L’Ente gestore, riscontrate le condizioni di cui al comma precedente, comunica all’interessato la perdita della qualifica di assegnatario e l’automatico assoggettamento del rapporto al canone di cui all’art. 19 comma 2º della Legge Regionale n. 46/95 come modificata dalla Legge Regionale 51/96.

Qualora prima della consegna dell’alloggio venga accertata la mancanza in capo all’assegnatario ed ai componenti il nucleo familiare di qualcuno dei requisiti prescritti o di qualcuna delle condizioni che avevano influito sulla collocazione e posizione in graduatoria, la consegna sarà sospesa e si procederà ad idonea istruttoria che potrebbe comportare l’annullamento dell’assegnazione.

N.B.: Tutti i documenti, comprovanti le dichiarazioni sopraindicate contenute nella domanda stessa, possono essere prodotti con dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 2 della Legge 15/68 modificata dall’art. 3 della Legge 127/97)

I documenti, se rilasciati da uffici pubblici, debbono essere riferiti alla data di pubblicazione del bando di concorso.

Art. 2 - Modalità di compilazione, presentazione e raccolta delle domande di ammissione al bando di concorso.

Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti in distribuzione presso il Comune di San Benedetto Belbo.

Nei predetti moduli di domanda è contenuto un dettagliato questionario cui ciascun concorrente è invitato a rispondere con la massima esattezza.

Detto questionario è formulato con riferimento ai vari casi prospettati dall’art. 10 della Legge Regionale n. 46/95 come modificata dalla Legge Regionale 51/96, e riguarda le condizioni e i requisiti il cui possesso da diritto all’attribuzione dei punteggi previsti dalla richiamata disposizione legislativa.

In calce alla domanda il concorrente deve sottoscrivere un’apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per il concorrente stesso e per i componenti il suo nucleo familiare. Il Comune e la Commissione Assegnazione Alloggi, possono eventualmente effettuare i controlli necessari a comprovare la situazione denunciata nella domanda. La dichiarazione non veritiera sarà punita ai sensi degli artt. 495 e 496 del Codice Penale e dell’articolo 26 della Legge 15/68.

Le domande, in bollo da lire 20.000, debitamente compilate, firmate e corredate dalla necessaria documentazione, potranno essere presentate:

- Personalmente dal richiedente, munito di documento di riconoscimento;

- A mezzo del servizio postale, accompagnata dalla fotocopia della carta di identità, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Certificata ai sensi della Legge 127/98.

Tutte le domande, presentate personalmente e spedite per posta, dovranno pervenire entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, vale a dire entro le ore 12,00 del giorno 10.4.2001.

Saranno esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano presentato la domanda dopo la scadenza del suddetto termine.

Gli aspiranti dovranno presentare la domanda presso il Comune di San Benedetto Belbo, nell’ipotesi di invio a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Comune di San Benedetto Belbo via Fratelli Cora n. 1 - 12050 San Benedetto Belbo (CN).

Per i lavoratori emigrati all’estero il termine massimo per la presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori 30 giorni.

Art. 3
Documenti occorrenti nei casi particolari
per l’attribuzione dei punteggi

A) Alloggio improprio

Richiedenti che abitano con il nucleo familiare, da almeno due anni dalla data del presente bando in:

baracche, stalle, seminterrati, centri raccolta, dormitori pubblici o comunque ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all’assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e simili. Per locali impropriamente adibiti ad abitazione, e sempre che siano privi di servizi igienici propri regolamentari, devono intendersi tutti quei locali che per la loro struttura o originaria finalità non siano destinati ad abitazione. Per soffitta si intende i locale ricavato tra l’ultimo piano ed il tetto senza plafonature.

La condizione del biennio non è richiesta quando si tratta di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall’autorità competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli organismi preposti all’assistenza pubblica. Occorre produrre:

- attestato rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica dell’ASL n. 18 Alba - Bra, indicante le condizioni dell’immobile occupato dal richiedente.

B) Stato di conservazione e manutenzione dell’alloggio

Richiedenti che abbiano alla data del presente bando con il nucleo familiare:

1) In alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione sia considerato scadente;

2) In alloggio privo di servizio igienico completo, composto da wc, lavabo, doccia o vasca, nonchè in alloggio provvisto di servizio igienico completo esterno non in comune con altre famiglie;

3) In alloggio con servizio igienico esterno in comune con altre famiglie;

Occorre produrre:

- attestato rilasciato dall’Ufficio Tecnico del Comune, indicante le condizioni sopra specificate.

C) Alloggio sovraffollato

Richiedenti che abbiano alla data del presente bando con il nucleo familiare in alloggio sovraffollato dove, per vano abitabile, si deve intendere ogni locale con esclusione della cucina e dei servizi, che abbia i requisiti previsti dall’art. 3, quarto comma del Decreto Legge 460/67, convertito con modificazioni dalla Legge 628/67, e comunque non inferiori a otto metri quadrati.

Occorre produrre:

- attestato rilasciato dall’Ufficio Tecnico del Comune, indicante l’esatta composizione dell’alloggio e la superficie dei singoli vani.

D) Coabitazione

Richiedenti che abitano con il nucleo familiare, da almeno due anni dalla data del presente bando, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità

La condizione del biennio non è richiesta quando si tratta di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamità, imminente pericolo di crollo riconosciuto dall’autorità competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all’assistenza pubblica.

E) Reddito familiare

Richiedente il cui reddito, come definito dall’art. 2 comma 1º, lettera e) della Legge Regionale n. 46/95 come modificata dalla Legge Regionale 51/96, risulti non superiore al:

1) 70% del limite di assegnazione;

2) 50% del limite di assegnazione;

3) 30% del limite di assegnazione;

F) Sfratto e rilascio

Richiedenti che debbono abbandonare l’alloggio:

1) In quanto fruenti di alloggio di servizio per collocamento in quiescenza, per trasferimento d’ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro.

Occorre produrre:

- Copia autentica del provvedimento di rilascio dell’alloggio di servizio, intimato dall’Ente o dal datore di lavoro.

2) A seguito di ordinanza di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall’Autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando.

Occorre produrre:

- Copia autentica dell’ordinanza di sgombero emessa dall’autorità competente, con l’indicazione della motivazione del rilascio.

3) A seguito di sentenza esecutiva di sfratto.

Occorre produrre:

- Copia autentica dell’ordinanza o sentenza di sfratto emessa dall’autorità competente, con precisa indicazione della motivazione.

4) A seguito di monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto.

Occorre produrre:

- Copia autentica della monitoria di sgombero emessa dall’autorità competente, con l’indicazione della motivazione.

G) Categorie speciali

Richiedenti che appartengono alle seguenti categorie:

1) Anziani: quando hanno superato il sessantesimo anno di età, non svolgono alcuna attività lavorativa, vivono soli o in coppia - quali coniugi o conviventi more uxorio, eventualmente anche con un minorenne o un maggiorenne a carico.

2) Famiglie di nuova formazione

2. 1) Richiedenti che contraggono matrimonio entro la data di scadenza del bando.

Occorre produrre:

- dichiarazione indicante la volontà, da parte dei nubendi, di contrarre matrimonio entro la data di scadenza del bando.

2. 2) Richiedenti che hanno contratto matrimonio non oltre due anni prima della data del bando.

Occorre produrre:

- certificato di matrimonio rilasciato dall’autorità competente.

3) Disabili

3. 1) Con percentuale di invalidità compresa fra l’80% ed il 100% ovvero invalidi di guerra, civili per guerra e per servizio, collocati nella I e II categoria di cui al D.P.R. 834/81.

3. 2) Con percentuale di invalidità compresa fra il 67% ed il 79% ovvero invalidi di guerra, civili per guerra e per servizio, collocati nella III, IV e V categoria di cui al D.P.R. 834/81.

Occorre produrre:

- certificazione con la descrizione del tipo di menomazione e la relativa percentuale di invalidità, rilasciata ai sensi della normativa vigente in materia:

a) per gli invalidi civili: dall’ASL competente

b) per gli invalidi del lavoro: dall’INAIL

c) per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio: dalle Commissioni Mediche Territoriali Ospedaliere.

4) Emigrati

Lavoratori dipendenti emigrati all’estero, che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza.

Occorre produrre:

- certificazione rilasciata nelle forme di legge da parte della rappresentanza consolare italiana di competenza, attestante l’ambito prescelto dall’interessato.

5) Profughi

Profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgono attività lavorativa.

Occorre produrre:

- certificato attestante l’appartenenza a tale categoria, rilasciato dall’autorità competente riconosciuta e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e inattività lavorativa o certificazione analoga.

H) Nucleo familiare

Nuclei familiari composti da cinque o più persone.

Per i cittadini di uno stato non appartenente all’Unione Europea occorre una copia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rilasciato dalla competente autorità.

L’elenco dei documenti sopra indicati è riportato anche sui moduli di domanda appositamente predisposti. I documenti da produrre a comprova delle dichiarazioni riportate sulle domande di assegnazione, dovranno essere presentati unitamente alle domande stesse.

Art. 4
Formazione e pubblicazione delle graduatorie -
Ricorso - Scelta ed assegnazione degli alloggi -
Canone di locazione

Le domande, con la documentazione acquisita, sono trasmesse, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato dal bando, alla Commissione delle graduatorie, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 46/95 come modificata dalla L.R. 51/96. La Commissione costituita a norma dell’art. 9 della Legge suddetta ed istituita presso A.T.C. di Cuneo, entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, procede alla formazione della graduatoria provvisoria.

Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive o soggettive dei richiedenti sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando, ad eccezione dell’ordinanza o sentenza di sfratto, che deve comunque essere inoltrata dal richiedente entro il termine stabilito per l’opposizione alla graduatoria provvisoria.

Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria provvisoria, con l’indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente nonchè dei modi e dei termini per l’opposizione, è pubblicata ed affissa per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio dei Comuni appartenenti all’ambito territoriale indicato nel presente bando e nella sede dell’A.T.C. di Cuneo in luogo aperto al pubblico.

Ai lavoratori emigrati all’estero è data notizia dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.

Dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria all’Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all’estero, dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, gli interessati possono presentare opposizione in carta semplice dalla Commissione, che provvede in merito sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell’opponente, i documenti che egli avrebbe potuto presentare entro il termine all’uopo fissato.

Esaurito l’esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi, a mezzo notaio o pubblico ufficiale in qualità di ufficiale rogante, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria, costituisce provvedimento definitivo e mantiene la sua validità fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.

Gli alloggi sono assegnati secondo l’ordine stabilito nella graduatoria definitiva e secondo la tipologia degli stessi rispetto al numero dei componenti i nuclei familiari.

Nel caso in cui si verifichino pubbliche calamità il concorso può essere sospeso ed in tal caso verranno riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che siano rimasti privi di alloggio in conseguenza delle calamità predette.

Il Comune da notizia agli aventi diritto all’assegnazione mediante lettera raccomandata o notifica.

Qualora non sia documentato il grave impedimento alla presentazione o alla scelta dell’alloggio il Sindaco pronuncia la decadenza dell’assegnazione ai sensi dell’art. 29 della L.R. 46/95 e successive modifiche.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all’alloggio ad essi assegnato, nel caso in cui questi non sia adeguato alla composizione del loro nucleo familiare.

In tal caso essi non perdono diritto alle future assegnazioni, in relazione alle rispettive posizioni nella graduatoria, per il periodo di validità della stessa.

Prima della consegna degli alloggi, gli assegnatari devono presentarsi nella sede dell’Ente gestore nel giorno indicato dallo stesso con lettera raccomandata per la sottoscrizione della convenzione di assegnazione.

In caso di mancata stipula della convenzione di assegnazione, salvo il caso di giustificato impedimento da documentare da parte dell’interessato, l’assegnatario decade dall’assegnazione.

Il canone di locazione è stabilito nel rispetto della Legge 392/78 così come modificata e sostituita alla Legge 431/98, ed è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e manutenzione, nonchè a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli alloggi stessi, deve essere corrisposto secondo le modalità ed i termini stabiliti dall’ente gestore.

Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all’ente gestore le spese dirette ed indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall’Ente in relazione al costo degli stessi.

Alle autorimesse singole ed ai posti macchina in cortile di uso comune è applicato, con contratto separato rispetto a quello dell’alloggio, un canone determinato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente gestore.

Le spese di registrazione della convenzione di locazione sono ripartite in parti uguali tra l’assegnatario e l’ente gestore.

Per quanto non contemplato nel presente bando di concorso, si fa riferimento al D.P.R. 1035/72, alla Legge 382/75, al D.P.R. 616/77, alla Legge 457/78, alla Legge 25/80, alla Legge Regionale 64/89, alla Legge Regionale 46/95 ed alla Legge Regionale 51/96.

Il Sindaco
Renato Fresia