Bollettino Ufficiale n. 05 del 31 / 01 / 2001

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Comune di Torino

Piano Generale del Traffico Urbano e Mobilità dell’Area Metropolitana Torinese - Accordo di Programma ex art. 34 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) - Approvazione, Adempimenti e Monitoraggio

Accordo di Programma

Art. 1
Oggetto e durata dell’Accordo di Programma

1. Il presente Accordo ha per oggetto:

- l’approvazione del documento di PGTU, dei suoi indirizzi e contenuti;

- la definizione degli impegni degli Enti per l’attuazione ed il monitoraggio del PGTU.

2. Il presente Accordo impegna le parti fino all’istituzione del Consorzio per la Mobilità, previsto dall’art. 8 della legge n. 1/2000 della Regione Piemonte, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, trascorsi i quali si dovrà procedere ad un aggiornamento del PGTU.

3. Il presente Accordo non comporta contestuali varianti agli strumenti urbanistici.

Art. 2
Impegni dei Comuni

1. I Comuni si impegnano a:

- recepire ed assumere gli indirizzi ed i contenuti del PGTU nei redigendi PUT, ed eventualmente ad adeguare i PUT vigenti;

- promuovere iniziative, specificando con quali azioni, progetti e risorse intendono perseguire gli obiettivi assegnati dal PGTU.

2. In particolare i Comuni si impegnano ad individuare una gamma articolata di interventi volti a perseguire, nel periodo di validità del presente Accordo:

- una maggiore efficienza del trasporto pubblico locale (t.p.l.):

- assicurando l’incremento del 10% della velocità commerciale del t.p.l. lungo le principali direttrici di forza,

- concorrendo alla realizzazione ed al potenziamento dei nodi di interscambio ai diversi livelli gerarchici;

- la riduzione del 10% delle emissioni;

- la riduzione del 10% del tasso di incidentalità

3. I Comuni si impegnano a fornire, entro 6 mesi dalla stipula del presente Accordo, l’elenco delle iniziative e dei progetti per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente punto 2, specificando le risorse occorrenti e gli impegni finanziari assunti.

4. I singoli PUT comunali adottati dalle relative Giunte Comunali dovranno essere trasmessi, contestualmente alla pubblicazione sull’albo pretorio, alla Regione Piemonte, alla Provincia di Torino ed alla Città di Torino, per le eventuali osservazioni in merito alla coerenza con il PGTU e con i piani settoriali o generali dei trasporti.

Art. 3
Impegni della Provincia

1. La Provincia si impegna a:

- assumere i contenuti del PGTU, verificatane la congruenza e compatibilità con quelli del Piano Territoriale di Coordinamento di recente adozione, come riferimento per l’elaborazione e l’aggiornamento dei propri strumenti di pianificazione e di programmazione settoriale;

- garantire il perseguimento, relativamente alle reti ed ai servizi di propria competenza, degli obiettivi definiti e quantificati;

- promuovere, in materia di viabilità e trasporti, il coordinamento dell’attività di programmazione dei Comuni, di concerto con la Città di Torino.

Art. 4
Impegni della Regione

1. La Regione si impegna a:

- garantire il perseguimento, relativamente alle reti ed ai servizi di propria competenza, degli obiettivi definiti e quantificati;

- assegnare, nei propri programmi di investimento, nell’area conurbata torinese, il carattere di priorità ai progetti degli Enti sottoscrittori il presente accordo che perseguano gli obiettivi definiti;

- promuovere la realizzazione degli interventi infrastrutturali, sia prevedendoli negli atti di concertazione con lo Stato e con i Soggetti attuatori, sia con interventi diretti.

Art. 5
Responsabili dell’attuazione
dell’Accordo di Programma

1. Ogni Ente stipulante provvederà ad individuare il proprio Responsabile dell’attuazione del presente Accordo.

2. Il Responsabile dell’attuazione individuato dal Comune di Torino:

a) provvederà a coordinare e mantenere gli opportuni contatti con gli uffici e le strutture tecniche degli enti stipulanti, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azioni;

b) valuterà, di concerto con gli altri responsabili dell’attuazione, gli aspetti da segnalare al Collegio di vigilanza, per ovviare a difficoltà o problemi inerenti l’attuazione del presente Accordo;

c) riferirà trimestralmente al Collegio di vigilanza sullo stato di attuazione del presente Accordo.

Art. 6
Comitato Tecnico di gestione e
monitoraggio dell’Accordo di Programma

1. Le parti concordano sulla opportunità di costituire, nelle more dell’istituzione del Consorzio per la Mobilità di cui all’art.8 della legge regionale 1/2000, un Comitato Tecnico per:

- la gestione dell’Accordo di Programma attraverso la verifica ed il coordinamento dei progetti attuativi del PGTU proposti dai Comuni;

- il monitoraggio, sull’intera area del PGTU, degli indicatori di base per la quantificazione degli obiettivi assunti.

Al Comitato Tecnico è affidato anche il compito di organizzare la costituzione dell’Osservatorio delle Merci, dotandosi degli adeguati strumenti di conoscenza ed avvalendosi delle necessarie competenze per la definizione delle politiche di intervento nell’area.

2. Il Comitato Tecnico sarà composto da rappresentanti del Comune di Torino, dei Comuni dell’area, della Provincia di Torino e della Regione Piemonte.

Entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo, la Regione, la Provincia ed il Comune di Torino avanzeranno una proposta per la formazione del Comitato Tecnico.

3. Le parti si impegnano a fornire al Comitato Tecnico il supporto necessario all’espletamento dei compiti assegnati.

Art. 7
Eventuali modifiche, integrazioni
all’Accordo di Programma

1. Il presente Accordo di Programma per l’approvazione del “Piano Generale del Traffico Urbano e Mobilità dell’Area Metropolitana Torinese” potrà essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che l’hanno sottoscritto, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

2. Il presente Accordo di Programma potrà, invece, essere integrato da successivi accordi di programma, al fine di vedere compiutamente attuata l’iniziativa, senza che questi, però, comportino modifiche all’Accordo medesimo.

Art. 8
Collegio di vigilanza

1. Il Collegio di vigilanza, costituito dai rappresentanti degli Enti e delle Amministrazioni stipulanti il presente Accordo di Programma e presieduto dal Sindaco del Comune di Torino, vigila sulla corretta applicazione dell’Accordo medesimo; può in ogni caso acquisire documenti ed informazioni presso i soggetti stipulanti e può, altresì, disporre ispezioni ed accertamenti anche peritali.

2. Il Collegio di vigilanza relaziona annualmente agli enti partecipanti sullo stato di attuazione del presente Accordo.

3. Il Collegio di vigilanza esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia o di ritardo, diffidando il soggetto inadempiente ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni; decorso inutilmente tale termine il Collegio, tramite il Sindaco che lo presiede, nomina un commissario ad acta per il compimento degli atti e delle attività per le quali si è verificata l’inerzia o il ritardo; la nomina del commissario ad acta è prevista anche nel caso in cui l’inerzia o il ritardo siano stati determinati da problemi di ordine finanziario.

Art. 9
Contenzioso

1. Tutte le controversie derivanti dall’applicazione e dall’esecuzione del presente Accordo saranno devolute ad un Collegio arbitrale.

2. Il Collegio arbitrale è costituito da tre membri, due dei quali scelti dalle parti uno per ciascuna ed il terzo, in funzione di Presidente del Collegio arbitrale, scelto dai primi due di comune accordo o, in difetto, dal presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte diligente.

3. Il Collegio arbitrale, che avrà sede in Torino, giudicherà secondo diritto.

Torino, 10 novembre 2000

Letto, firmato e sottoscritto in originale