Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 04

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Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2001, n. 5 - 2012

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Cerreto Grue (AL). Approvazione della Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante Generale al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Cerreto Grue (AL), adottata e successivamente modificata con deliberazioni consiliari n. 33 in data 27.9.1999 e n. 12 in data 21.6.2000, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell’allegato documento “A” in data 6.12.2000, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla Variante Generale al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Cerreto Grue, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazione consiliare n. 33 in data 27.9.1999 , esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. -Relazione

- Elab. -Norme di attuazione

- Elab. -Scheda quantitativa dei dati urbani

- Tav.1 -Corografia in scala 1:25.000

- Tav.9 -Opere di urbanizzazione, spazi ed edifici pubblici-destinazione fabbricati-viabilità-servizi commerciali ed assistenziali in scala 1:2.000

- Tav.10A -Azzonamento in scala 1:2000

- Tav.10B -Azzonamento in scala 1:2000

- Tav.11A -Azzonamento aree di rispetto in scala 1:5.000

- Tav.11B -Azzonamento aree di rispetto in scala 1:5.000

- Tav.12A -Centro storico in scala 1:1.000

- Tav.12B -Centro storico in scala 1:1.000

- Elab. -Indagine Geologico-tecnica per il progetto di Variante al PRGC

- Elab. -Indagine Geologico-Tecnica per il progetto di variante al PRGC, parte seconda:schede di dettaglio delle aree di nuovo utilizzo

- Tav.1 -Carta Geologico-Strutturale in scala 1:10.000

- Tav.2 -Carta Geomorfologica dei dissesti, della dinamica fluviale, del reticolato idrografico minore e delle opere strutturali associate ai corsi d’acqua in scala 1:10.000

- Tav.3 -Carta Geoidrologica in scala 1:10.000

- Tav.4 -Carta dell’acclività in scala 1:10.000

- Tav.5 -Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni in scala 1:10.000

- Tav.6 -Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzo urbanistico in scala 1:10.000

- deliberazione consiliare n. 12 in data 21.6.2000, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. -Norme di attuazione

- Elab. -Cronoprogramma degli interventi di riassetto per la mitigazione del rischio

- Tav.2 -Carta Geomorfologica dei dissesti, della dinamica fluviale, del reticolato idrografico minore e delle opere strutturali associate ai corsi d’acqua in scala 1:10.000

- Tav. -Carta di sintesi e azzonamento in scala 1:5000

(omissis)

Allegato

Modifiche da introdurre “ex officio” ai sensi dell’11º  comma, art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i.:

alle N.T.A

art. 35 bis 5 - paragrafo “Classe IIIB”. Al termine del 2º comma dopo le parole “... risanamento conservativo.”, è aggiunto il seguente testo: “e ristrutturazione edilizia degli edifici con esclusione della demolizione e ricostruzione. I soli ampliamenti ammessi saranno gli interventi di adeguamento igienico funzionale degli edifici ove necessario, nel rispetto della legislazione vigente."

nuovo articolo 35 bis 6 - E’ introdotto il nuovo articolo con il seguente testo:

“Le prescrizioni di ordine geologico, relative a tutti gli interventi ammessi, dettate dalla “Indagine geologicotecnica” sono da considerarsi parte integrante delle presenti Norme.

- La copertura dei corsi d’acqua principali o del reticolato minore, mediante tubi o scatolari, anche di ampia sezione, non è ammessa in nessun caso.

-Le opere di attraversamento stradale dei corsi d’acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione al deflusso non vada in modo alcuno a ridurre la larghezza dell’alveo “a  rive piene” misurata a monte dell’opera; questo indipendentemente delle risultanze della verifica delle portate.

- Non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d’acqua, incluse le zone di testata, tramite riporti vari.

- Nel caso di corsi d’acqua arginati e di opere idrauliche, deve essere garantita la percorribilità, possibilmente veicolare delle sponde a fini ispettivi e manutentivi.