Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 04
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Legge regionale 22 gennaio 2001, n. 3.
Autorizzazione allesercizio provvisorio del bilancio per lanno finanziario 2001 per la Regione.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Esercizio provvisorio)
1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dellarticolo 79 dello Statuto e secondo quanto previsto dal secondo comma dellarticolo 36 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dellentrata in vigore della relativa legge e non oltre il 31 marzo 2001, il bilancio della Regione per lanno finanziario 2001, secondo gli stati di previsione dellentrata e della spesa del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2001, contenuti nel disegno di legge Bilancio di previsione 2001" approvato dalla Giunta regionale in data 5 dicembre 2000, limitatamente ad un quarto degli stanziamenti.
2. Sono gestiti senza i limiti previsti al comma 1, qualora se ne ravvisi la necessità e lurgenza, i capitoli del bilancio della Regione che attengono ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale, quelli collegati allesercizio delle funzioni trasferite agli enti locali in applicazione delle leggi sul decentramento amministrativo nonché gli stanziamenti disposti dalle leggi regionali 7 aprile 2000, n. 33 (Bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000-2002) e 27 novembre 2000, n. 55 (Variazione al bilancio della Regione per gli anni 2000, 2001 e 2002), limitatamente ai capitoli per spese di investimento in conto capitale.
3. Sono inoltre esclusi dai limiti di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi collegati alle calamità naturali.
Art. 2.
(Esercizio provvisorio degli enti dipendenti)
1. Gli enti dipendenti dalla Regione sono autorizzati, ai sensi dellarticolo 36 della l.r. 55/1981 e in applicazione dellarticolo 9 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dellapprovazione del relativo bilancio da parte della Regione, ai sensi della legge regionale 7 agosto 2000, n. 47 (Modifiche urgenti allarticolo 46 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 Norme di contabilità regionale) e comunque non oltre il 30 aprile 2001, il bilancio di previsione per lanno finanziario 2001, limitatamente ad un dodicesimo per mese per le spese che rivestono carattere di urgenza ed indifferibilità.
2. Per gli enti per i quali non sia applicabile la norma dellarticolo 36 della l.r. 55/1981 lesercizio provvisorio si esercita sugli stanziamenti relativi al bilancio di previsione per lesercizio 2000.
Art. 3.
(Urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 22 gennaio 2001
Enzo Ghigo