Bollettino Ufficiale n. 04 del 24 / 01 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2000, n. 86-1799

L.R. 40/1998. Giudizio di compatibilita’ ambientale relativo al progetto di cava in localita’ S. Eustachio - Cascina Malfatta del Comune di Oleggio (NO)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di cava, in località S. Eustachio - Cascina Malfatta del Comune di Oleggio, presentato dalla ditta Beton Granulati S.p.A. con sede legale in Gubbio (PG) Via Vittorina n. 60, in quanto l’intervento proposto non incide negativamente sulle risorse ambientali e che la modalità di esecuzione dei lavori non inficia la capacità di rigenerazione delle stesse. integrante; inoltre il progetto, che riveste rilevanza nell’economia regionale, prevede l’adozione di tutte le misure di mitigazione in fase di coltivazione nei confronti delle componenti ambientali e, per quanto concerne il recupero dell’area, a fine coltivazione, la realizzazione di una nuova area boscata che sarà sottoposta a tutti gli effetti alla tutela di cui al D.lgs 490/1999;

- il giudizio di compatibilità ambientale è valido alle seguenti condizioni:

1) la ditta, pena la revoca del giudizio positivo di compatibilità ambientale e conseguentemente dell’autorizzazione ex l.r. 69/1978, è tenuta a presentare prima dell’inizio lavori, a tutti gli Enti partecipanti alla Conferenza, progetto dettagliato delle vasche di decantazione con relativi calcoli idraulici in funzione delle necessità idriche dell’impianto e dei tempi di decantazione per garantire il riciclo della quota parte ipotizzata in progetto. Sia altresì presentato un profilo idraulico che evidenzi il deflusso, delle acque e le perdite di carico, dimostrando la funzionalità degli schemi di progetto delle tempistiche e delle portate degli stessi, nonché chiarimenti in merito alla fase di rimozione del limo decantato, in quanto non sono state previste vasche disposte in parallelo atte a contenere l’acqua rimossa nella fase di svuotamento o ad accogliere l’acqua proveniente dall’impianto di lavaggio non ancora trattata;

2) la coltivazione ed il recupero ambientale devono essere realizzate secondo l’autorizzazione ex l.r. 69/1978;

3) venga rispettato quanto prescritto nel parere del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali Soprintendenza Archeologica del Piemonte Prot. n. 7766/FG del 2 ottobre 2000;

4) l’alimentazione idrica dell’impianto di trattamento dovrà avvenire prevalentemente attraverso derivazione del canale Regina Elena;

5) a fine coltivazione l’eventuale pozzo, realizzato, a seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione ex T:U: 1775/1993 e della concessione edilizia comunale, per l’alimentazione idrica dei servizi e dell’impianto, potrà essere mantenuto in esercizio qualora sia compatibile con la destinazione finale dell’area.

- Si da atto che l’opera in progetto è compatibile con le caratteristiche ambientali tutelate dal D.lgs 490/1999, così come risulta dalla determinazione n. 180 del 6 dicembre 2000, del Dirigente del Settore Gestione Beni Ambientali, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte.

- Di dare atto inoltre, che, secondo le risultanze della Conferenza di Servizi e, ai sensi dell’art 13 commi 3 e 4 della l.r. 40/1998, l’Amministrazione comunale di Oleggio si è impegnata a rilasciare:

a) entro trenta giorni dall’acquisizione dell’istanza da parte del proponente e di tutta la documentazione prevista dal regolamento edilizio, la concessione edilizia per la realizzazione dell’impianto di trattamento degli inerti e delle strutture a servizio;

b) entro trenta giorni dalla data dell’autorizzazione della Provincia di derivazione d’acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933, la concessione edilizia per la realizzazione del pozzo di approvvigionamento idrico;

c) entro trenta giorni dalla data di acquisizione del parere della Commissione Tecnico-Consultiva ex l.r. 69/1978, l’autorizzazione alla coltivazione della cava, ai sensi della legge regionale citata.

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso l’Ufficio di Deposito dell’Autorità Competente, presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio di Deposito della Regione.

(omissis)