Bollettino Ufficiale n. 04 del 24 / 01 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2000, n. 86-1799
L.R. 40/1998. Giudizio di compatibilita ambientale relativo al progetto
di cava in localita S. Eustachio - Cascina Malfatta del Comune di Oleggio
(NO)
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito
al progetto di cava, in località S. Eustachio - Cascina Malfatta del Comune
di Oleggio, presentato dalla ditta Beton Granulati S.p.A. con sede legale
in Gubbio (PG) Via Vittorina n. 60, in quanto lintervento proposto non
incide negativamente sulle risorse ambientali e che la modalità di esecuzione
dei lavori non inficia la capacità di rigenerazione delle stesse. integrante;
inoltre il progetto, che riveste rilevanza nelleconomia regionale, prevede
ladozione di tutte le misure di mitigazione in fase di coltivazione nei
confronti delle componenti ambientali e, per quanto concerne il recupero
dellarea, a fine coltivazione, la realizzazione di una nuova area boscata
che sarà sottoposta a tutti gli effetti alla tutela di cui al D.lgs 490/1999;
- il giudizio di compatibilità ambientale è valido alle seguenti condizioni:
1) la ditta, pena la revoca del giudizio positivo di compatibilità ambientale
e conseguentemente dellautorizzazione ex l.r. 69/1978, è tenuta a presentare
prima dellinizio lavori, a tutti gli Enti partecipanti alla Conferenza,
progetto dettagliato delle vasche di decantazione con relativi calcoli
idraulici in funzione delle necessità idriche dellimpianto e dei tempi
di decantazione per garantire il riciclo della quota parte ipotizzata in
progetto. Sia altresì presentato un profilo idraulico che evidenzi il deflusso,
delle acque e le perdite di carico, dimostrando la funzionalità degli schemi
di progetto delle tempistiche e delle portate degli stessi, nonché chiarimenti
in merito alla fase di rimozione del limo decantato, in quanto non sono
state previste vasche disposte in parallelo atte a contenere lacqua rimossa
nella fase di svuotamento o ad accogliere lacqua proveniente dallimpianto
di lavaggio non ancora trattata;
2) la coltivazione ed il recupero ambientale devono essere realizzate secondo
lautorizzazione ex l.r. 69/1978;
3) venga rispettato quanto prescritto nel parere del Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali Soprintendenza Archeologica del Piemonte Prot. n.
7766/FG del 2 ottobre 2000;
4) lalimentazione idrica dellimpianto di trattamento dovrà avvenire prevalentemente
attraverso derivazione del canale Regina Elena;
5) a fine coltivazione leventuale pozzo, realizzato, a seguito dellottenimento
dellautorizzazione ex T:U: 1775/1993 e della concessione edilizia comunale,
per lalimentazione idrica dei servizi e dellimpianto, potrà essere mantenuto
in esercizio qualora sia compatibile con la destinazione finale dellarea.
- Si da atto che lopera in progetto è compatibile con le caratteristiche
ambientali tutelate dal D.lgs 490/1999, così come risulta dalla determinazione
n. 180 del 6 dicembre 2000, del Dirigente del Settore Gestione Beni Ambientali,
allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte.
- Di dare atto inoltre, che, secondo le risultanze della Conferenza di
Servizi e, ai sensi dellart 13 commi 3 e 4 della l.r. 40/1998, lAmministrazione
comunale di Oleggio si è impegnata a rilasciare:
a) entro trenta giorni dallacquisizione dellistanza da parte del proponente
e di tutta la documentazione prevista dal regolamento edilizio, la concessione
edilizia per la realizzazione dellimpianto di trattamento degli inerti
e delle strutture a servizio;
b) entro trenta giorni dalla data dellautorizzazione della Provincia di
derivazione dacqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933, la concessione edilizia
per la realizzazione del pozzo di approvvigionamento idrico;
c) entro trenta giorni dalla data di acquisizione del parere della Commissione
Tecnico-Consultiva ex l.r. 69/1978, lautorizzazione alla coltivazione
della cava, ai sensi della legge regionale citata.
Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dellinizio
dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre
anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.
Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente
e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso lUfficio di
Deposito dellAutorità Competente, presso la Direzione regionale Industria
e presso lUfficio di Deposito della Regione.
(omissis)