Bollettino Ufficiale n. 04 del 24 / 01 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2000, n. 55-1769

Art. 119 D.Lgs n. 285 del 30.4.1992 - Codice della strada - Gabinetti medici per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. Di stabilire che è fatto obbligo ai medici che effettuano gli accertamenti dei requisiti fisici e psichici per il rilascio e la conferma di validità della patente di guida, o per l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida, di comunicare all’A.S.L. competente per territorio, l’indirizzo della sede ove si svolgono tali accertamenti.

Ugualmente devono essere tempestivamente comunicate le eventuali variazioni o sostituzioni per periodi superiori ai 90 giorni.

2. Di stabilire, al fine di uniformare su tutto il territorio regionale le procedure di rilascio della certificazione sanitaria relativa agli accertamenti dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida, i requisiti strutturali e funzionali dei locali da adibire a sala per visite mediche, nonché la presenza di una dotazione minima di attrezzature.

Attrezzature :

a) Lettino visita;

b) Sfigmomanometro;

c) Fonendoscopio;

d) Martelletto per riflessi;

e) Bilancia pesa persone;

f) Statimetro o nastro antropometrico;

g) Ottotipo per la rilevazione dell’acuità visiva naturale e corretta;

h) Tavole di Ishihara ( o similari) o lane di Holwgreen ( o similare) o vetri colorati per valutazione del sufficiente senso cromatico per distinguere rapidamente e con sicurezza colori in uso nella segnaletica stradale;

i) Vetri striati di Bagolini o cilindro di Maddox o luci di Worth e/o Titmus test o test di Lung o T.N.O. per il rilevamento del senso stereoscopico e binoculare di cui al punto precedente;

j) Sferometro o frontifocometro per la valutazione del grado di rifrazione delle eventuali lenti di correzione;

k) Reflessometro per il rilevamento dei tempi di reazione agli stimoli luminosi acustici (per rilascio/rinnovo di patente C - D - E).

Requisiti strutturali e funzionali dei locali, da adibire a sala per visite mediche per l’effettuazione delle visite finalizzate al conseguimento e la conferma di validità della patente di guida:

a) i locali devono avere almeno tutte le caratteristiche dei locali per civile abitazione.

b) Il locale ove si svolge la visita deve avere:

superficie adeguata per svolgere le funzioni mediche con almeno un lato di 4 metri o in alternativa una diagonale di 4,40 metri;

• adeguata illuminazione e ventilazione;

Se i locali sono posti in seminterrati devono rispettare le prescrizioni del Regolamento Comunale d’Igiene e degli artt. 8 e seg. del D.P.R. 19.3.1956 n.303 ;

c) sala d’attesa o locale d’attesa ad uso esclusivo, anche temporaneo, per lo svolgimento di tale attività certificativa;

d) il locale destinato a sala per visite mediche deve essere dotato di lavandino con acqua corrente e con i comandi non manuali.

e) i locali devono rispettare tutte le norme di sicurezza.

3. di stabilire che è fatto obbligo al medico che rilascia il certificato di trattenere ed archiviare la dichiarazione anamnestica per un periodo non inferiore a sei mesi. La sede dell’ archivio deve essere indicata nella comunicazione di cui al punto 1).

4. di dare atto che la possibilità di apporre targhe o indicazioni relative all’esistenza di uno studio medico, è disciplinata dalle condizioni poste , sulla pubblicità sanitaria dalla legge 5.2.1992, n. 175 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. di stabilire che l’adeguamento ai requisiti sopra definiti deve avvenire entro il 31.12.2001.

6. di stabilire che la verifica del possesso dei requisiti contenuti nel presente documento è effettuata dall’A.S.L. competente per territorio.

7. di stabilire che in caso di rilievi per mancata conformità ai requisiti sopra stabiliti, l’A.S.L. provvederà ad intimare al medico la sospensione dell’attività certificativa in locali ritenuti non idonei e a segnalare i rilievi all’Ente cui il medico appartiene per gli eventuali ulteriori provvedimenti. In caso di reiterata persistenza l’A.S.L. deve darne comunicazione all’autorità giudiziaria.

(omissis)