Bollettino Ufficiale n. 04 del 24 / 01 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2000, n. 55-1769
Art. 119 D.Lgs n. 285 del 30.4.1992 - Codice della strada - Gabinetti medici
per laccertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento
e la conferma di validità della patente di guida
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
1. Di stabilire che è fatto obbligo ai medici che effettuano gli accertamenti
dei requisiti fisici e psichici per il rilascio e la conferma di validità
della patente di guida, o per lautorizzazione ad esercitarsi alla guida,
di comunicare allA.S.L. competente per territorio, lindirizzo della sede
ove si svolgono tali accertamenti.
Ugualmente devono essere tempestivamente comunicate le eventuali variazioni
o sostituzioni per periodi superiori ai 90 giorni.
2. Di stabilire, al fine di uniformare su tutto il territorio regionale
le procedure di rilascio della certificazione sanitaria relativa agli accertamenti
dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento e la conferma di validità
della patente di guida, i requisiti strutturali e funzionali dei locali
da adibire a sala per visite mediche, nonché la presenza di una dotazione
minima di attrezzature.
Attrezzature :
a) Lettino visita;
b) Sfigmomanometro;
c) Fonendoscopio;
d) Martelletto per riflessi;
e) Bilancia pesa persone;
f) Statimetro o nastro antropometrico;
g) Ottotipo per la rilevazione dellacuità visiva naturale e corretta;
h) Tavole di Ishihara ( o similari) o lane di Holwgreen ( o similare) o
vetri colorati per valutazione del sufficiente senso cromatico per distinguere
rapidamente e con sicurezza colori in uso nella segnaletica stradale;
i) Vetri striati di Bagolini o cilindro di Maddox o luci di Worth e/o Titmus
test o test di Lung o T.N.O. per il rilevamento del senso stereoscopico
e binoculare di cui al punto precedente;
j) Sferometro o frontifocometro per la valutazione del grado di rifrazione
delle eventuali lenti di correzione;
k) Reflessometro per il rilevamento dei tempi di reazione agli stimoli
luminosi acustici (per rilascio/rinnovo di patente C - D - E).
Requisiti strutturali e funzionali dei locali, da adibire a sala per visite
mediche per leffettuazione delle visite finalizzate al conseguimento e
la conferma di validità della patente di guida:
a) i locali devono avere almeno tutte le caratteristiche dei locali per
civile abitazione.
b) Il locale ove si svolge la visita deve avere:
superficie adeguata per svolgere le funzioni mediche con almeno un lato
di 4 metri o in alternativa una diagonale di 4,40 metri;
adeguata illuminazione e ventilazione;
Se i locali sono posti in seminterrati devono rispettare le prescrizioni
del Regolamento Comunale dIgiene e degli artt. 8 e seg. del D.P.R. 19.3.1956
n.303 ;
c) sala dattesa o locale dattesa ad uso esclusivo, anche temporaneo,
per lo svolgimento di tale attività certificativa;
d) il locale destinato a sala per visite mediche deve essere dotato di
lavandino con acqua corrente e con i comandi non manuali.
e) i locali devono rispettare tutte le norme di sicurezza.
3. di stabilire che è fatto obbligo al medico che rilascia il certificato
di trattenere ed archiviare la dichiarazione anamnestica per un periodo
non inferiore a sei mesi. La sede dell archivio deve essere indicata nella
comunicazione di cui al punto 1).
4. di dare atto che la possibilità di apporre targhe o indicazioni relative
allesistenza di uno studio medico, è disciplinata dalle condizioni poste
, sulla pubblicità sanitaria dalla legge 5.2.1992, n. 175 e successive
modificazioni ed integrazioni.
5. di stabilire che ladeguamento ai requisiti sopra definiti deve avvenire
entro il 31.12.2001.
6. di stabilire che la verifica del possesso dei requisiti contenuti nel
presente documento è effettuata dallA.S.L. competente per territorio.
7. di stabilire che in caso di rilievi per mancata conformità ai requisiti
sopra stabiliti, lA.S.L. provvederà ad intimare al medico la sospensione
dellattività certificativa in locali ritenuti non idonei e a segnalare
i rilievi allEnte cui il medico appartiene per gli eventuali ulteriori
provvedimenti. In caso di reiterata persistenza lA.S.L. deve darne comunicazione
allautorità giudiziaria.
(omissis)