Bollettino Ufficiale n. 04 del 24 / 01 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2000, n. 81-1701

Composizione, modalità di elezione e funzionamento del Consiglio dei Sanitari ai sensi dell’art. 3, comma 12 del D.Lgs 502/92 e s.m.i.

A relazione dell’Assessore D’Ambrosio

Ai sensi dell’articolo 3, comma 12 del decreto legislativo 502/92 la Regione provvede a definire il numero dei componenti nonché a disciplinare le modalità di elezione, la composizione ed il funzionamento del Consiglio dei sanitari. L’organismo è elettivo con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal direttore sanitario. Compongono il consiglio: in maggioranza i medici e gli altri operatori sanitari laureati, nonché una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico-sanitario. Nell’ambito della componente medica è assicurata la presenza del medico veterinario. Qualora nell’unità sanitaria locale sia presente un presidio ospedaliero la presenza maggioritaria sarà garantita dalla componente ospedaliera medica. Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo ed i relativi investimenti, si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria. Tale parere è da intendersi favorevole ove non formulato entro il termine fissato dalla legge regionale.

In ottemperanza al citato disposto, con D.G.R. n. 8-43512 del 28.2.95, modificata e integrata con la deliberazione n. 56-43758 del 14.3.95 e n. 6-539 del 4.8.95, furono emanate le direttive sulla composizione, le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio dei Sanitari.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 229/99 di riforma del servizio sanitario si rende necessario adeguare le disposizioni a suo tempo impartite.

Visto il D.Lgs 229/99 di modifica e integrazione del D.Lgs 502/92 che attribuisce al Distretto sanitario la tutela del cittadino attraverso l’assicurazione dell’assistenza specialistica ambulatoriale, domiciliare, semi-residenziale e residenziale, riservando all’ospedale la diagnosi, la cura e la riabilitazione, della fase acuta e post-acuta;

dato atto del significativo ruolo che viene ad assumere l’assistenza territoriale anche attraverso interventi di continuità assistenziale sia da parte dei medici di medicina generale che dei pediatri di libera scelta;

visto il Piano Sanitario nazionale, di cui al D.P.R. 28.7.1998, relativamente alla fase della vita “Infanzia e adolescenza”, il P.S.R., di cui alla L.R. 61/97, nonché il progetto obiettivo materno-infantile, di cui al D.M. 24.4.2000 che prevede il coordinamento tra la pediatria ospedaliera il Pediatra di Comunità e il Pediatra di libera scelta;

considerato il ruolo attribuito, sia al medico di medicina generale che al pediatra di libera scelta nell’ambito dell’assistenza distrettuale;

ritenuto di aggiornare la composizione del Consiglio dei Sanitari prevedendo la rappresentanza sia dei medici di medicina generale che dei pediatri di libera scelta;

ritenuto di mantenere la riserva già prevista dall’art. 4, comma 6, del d. lgs. 502/92, ora abrogato dall’art. 2 del d. lgs. 517/’99, a favore della componente universitaria in seno al Consiglio in rapporto alla consistenza numerica della stessa all’interno dell’azienda sanitaria al fine di favorire l’integrazione tra le strutture operative;

ritenuto, inoltre, di rivedere le modalità di elezione e di funzionamento del citato Consiglio alla luce del complessivo nuovo e più vasto quadro normativo di semplificazione e snellimento procedurale della pubblica amministrazione;

visto il D.Lgs 229/99 di modifica e integrazione del D.Lgs 502/92;

visto il Piano sanitario nazionale approvato con D.P.R. 28 luglio 1998;

visto il D.M. 24 aprile 2000;

vista la L.R. 12 dicembre 1997, n. 61, approvazione del Piano sanitario regionale per il triennio 1997 - 1999;

quanto sopra esposto e motivato, la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

di approvare l’allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, recante “Direttiva sulla composizione, le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio dei sanitari, ai sensi dell’articolo 3, comma 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502",

di revocare le direttive impartite con le Deliberazioni della Giunta regionale n. 8 -43512 del 28 febbraio 1995, n. 56-43758 del 14 marzo 1995, e n. 6-539 del 4 agosto 1995.

(omissis)

Allegato

DIRETTIVA SULLA COMPOSIZIONE, LE MODALITÀ DI ELEZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEI SANITARI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 12, DEL D. LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 502.

Il Consiglio dei sanitari è organismo elettivo delle Aziende sanitarie con funzione di consulenza tecnico sanitaria.

Composizione

Il Consiglio dei sanitari delle Aziende sanitarie locali deve essere composto da:

a) tre rappresentanti del personale sanitario laureato non medico di cui un farmacista, uno psicologo e un biologo o un chimico o un fisico;

b) un rappresentante del personale medico veterinario;

c) due rappresentanti del personale infermieristico;

d) due rappresentanti del personale tecnico sanitario;

e) sette rappresentanti del personale medico dei presidi ospedalieri;

f) un rappresentante del personale medico dei servizi del territorio;

g) un rappresentante dei medici di medicina generale convenzionati;

h) un rappresentante dei medici pediatri di libera scelta convenzionati;

i) un rappresentante della medicina specialistica convenzionata con attribuzione di incarico a tempo indeterminato;

j) un rappresentante della medicina specialistica convenzionata;

k) un rappresentante del personale della medicina dei servizi e della guardia medica.

Nelle Aziende dove è presente la componente universitaria, all’interno della categoria professionale e) deve essere garantita la proporzionale rappresentanza dei membri universitari con eventuale arrotondamento all’unità superiore nel caso di decimale uguale o superiore a 5.

Il Consiglio dei sanitari è presieduto dal Direttore sanitario dell’azienda; i Direttori di distretto, di dipartimento e di presidio possono, senza diritto di voto, partecipare alle sedute del Consiglio.

Il Consiglio delle Aziende sanitarie ospedaliere è così composto:

a) otto rappresentanti del personale medico;

b) tre rappresentanti del personale sanitario laureato non medico di cui un farmacista, uno psicologo e un biologo o un chimico o un fisico;

c) due rappresentanti del personale infermieristico;

d) due rappresentanti del personale tecnico sanitario.

Nelle Aziende ospedaliere con un numero di posti letto superiore a 1000 le componenti di cui alle lettere a) e b) sono rispettivamente di dieci e quattro rappresentanti.

Nelle Aziende ospedaliere dove è presente la componente universitaria, all’interno delle categorie professionali di cui alle lettere a) e b), deve essere garantita la proporzionale rappresentanza dei membri universitari.

Il Consiglio dei sanitari è presieduto dal Direttore sanitario dell’azienda; i Direttori di dipartimento e di presidio possono, senza diritto di voto, partecipare alle sedute del Consiglio.

Competenze

Le competenze del Consiglio dei sanitari sono stabilite dall’atto aziendale sulla base di quanto previsto dall’art. 3 del decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i.

Elettorato passivo.

Costituisce requisito di eleggibilità il possesso di un’esperienza non inferiore ai tre anni nello specifico profilo professionale alla data delle elezioni unitamente alla sussistenza del rapporto stesso; in particolare:

a) per il personale dipendente dall’Azienda sanitaria almeno tre anni di anzianità di servizio nel Servizio sanitario nazionale;

b) per il personale universitario almeno tre anni di assegnazione, con provvedimento formale, ad attività assistenziali;

c) per il personale medico convenzionato almeno tre anni di rapporto convenzionale, senza soluzione di continuità, col Servizio sanitario nazionale. Ove il medico abbia in corso rapporto convenzionale con più Aziende, egli è unicamente eleggibile nell’Azienda con cui sia in corso l’incarico per il maggior numero di ore ovvero, a parità di ore, l’incarico sorto anteriormente.

La cessazione, a qualunque titolo, del rapporto in corso con l’Azienda sanitaria comporta la decadenza dall’ufficio.

Elettorato attivo.

L’elettorato attivo, per il personale dipendente dell’Azienda sanitaria, discende dallo status di dipendente dell’Azienda stessa, ancorché in base ad incarico temporaneo, alla data antecedente quella delle elezioni. Per il personale universitario, requisito per l’elettorato attivo è il risultare, con provvedimento formale, addetto alle attività assistenziali presso le strutture a direzione universitaria dell’Azienda previste dalla convenzione tra l’Azienda e l’Università.

L’elezione delle rappresentanze dei medici convenzionati è riservata ai medici convenzionati con l’Azienda sanitaria di riferimento. In caso di rapporti convenzionali con più Aziende, il medico partecipa alla votazione unicamente nell’Azienda con cui sia in corso l’incarico per il maggior numero di ore ovvero, a parità di ore, l’incarico sorto anteriormente.

Modalità di espressione del voto

Le elezioni si svolgono per distinte categorie professionali; sono elettori di ciascuna categoria le figure professionali appartenenti all’analogo profilo.

Ogni elettore può votare fino a due candidati della componente cui appartiene. Nel caso in cui siano state espresse preferenze in numero superiore a quelle consentite, la nullità non si estende all’intera espressione di voto, dovendosi ritenere validamente espresse le prime due preferenze.

Seggi elettorali.

I seggi elettorali sono ubicati nei luoghi individuati dal Direttore generale dell’Azienda e comunque presso le sedi di distretto e di presidio. Le operazioni di voto durano una giornata lavorativa.

I seggi sono composti da tre dipendenti di cui almeno due appartenenti al ruolo amministrativo, carriera dirigenziale o direttiva. Quello di grado più elevato, o con maggior anzianità di servizio, assume le funzioni di Presidente; l’altro quelle di segretario verbalizzante.

Competono al seggio elettorale le incombenze relative al corretto adempimento delle procedure di voto, compreso lo scrutinio, che deve essere pubblico. Tutte le operazioni sono verbalizzate.

Commissione elettorale.

Il Direttore generale nomina la Commissione elettorale e indice le elezioni con avviso da pubblicarsi almeno 90 giorni prima della data fissata. All’avviso, che deve riportare le norme elettorali, è garantita la massima diffusione.

La Commissione elettorale è composta dal Direttore amministrativo dell’Azienda o da un suo delegato e da due dipendenti di ruolo amministrativo, dirigenti o della carriera direttiva.

Compete alla Commissione elettorale la raccolta delle candidature e la formazione e la pubblicizzazione delle liste elettorali suddivise per categorie; la formazione delle liste degli elettori e l’invio dei certificati elettorali; la nomina dei componenti di seggio e la verifica dell’attività svolta dagli stessi; la raccolta dei verbali dei seggi ed ogni altra incombenza connessa alle operazioni elettorali, compresa la risoluzione delle controversie e la decisione sui ricorsi.

Proclamazione degli eletti, insediamento dell’ufficio.

Sulla base delle risultanze del verbale della Commissione elettorale, il Direttore generale, con provvedimento formale, proclama gli eletti. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato con maggior anzianità di servizio all’interno dell’Azienda.

Il Consiglio dei sanitari dura in carica 5 anni e deve essere rinnovato entro 30 giorni dalla sua scadenza. In caso di dimissioni, protratto impedimento, ovvero di vacanza di un membro del Consiglio dei sanitari, subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria professionale. Ove la sostituzione non sia possibile per insufficienza della graduatoria, e la rappresentanza della categoria scenda al di sotto dei 2/3 della consistenza attribuitale, si procede alla rinnovazione integrale della stessa mediante nuova elezione.

Funzionamento

Il Consiglio dei sanitari è convocato e presieduto dal Direttore sanitario dell’Azienda. All’atto dell’insediamento, nella prima riunione, il Consiglio dei sanitari elegge il Vice Presidente e, su proposta del Direttore sanitario, approva il regolamento interno per il suo funzionamento. Tale regolamento dovrà quantomeno definire le modalità e termini di convocazione e disciplina lo svolgimento delle sedute; dovrà necessariamente prevedere la possibilità di convocazione su richiesta di un numero di membri da definire nonché le ipotesi di decadenza in caso di assenze ingiustificate che si protraggano per un numero di sedute da individuarsi.

Il Consiglio dei sanitari si riunisce su convocazione del Presidente o, in assenza, impedimento o vacanza, del Vice Presidente. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti in carica; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Qualora si proceda a nomine o designazioni, il voto è espresso a scrutinio segreto.

I pareri obbligatori resi al Direttore generale ai sensi dell’art. 3, comma 12 del decreto legislativo 502/1992 e s. m. i., sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, devono farsi pervenire al Direttore generale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il parere si intende favorevole.

Norme di attuazione

Le necessarie norme di attuazione sono adottate dal Direttore generale.