Bollettino Ufficiale n. 04 del 24 / 01 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2000, n. 35-1749

Ordinanza del Ministero dell’Interno per il Coordinamento della Protezione Civile n. 3084 del 28/9/2000: Piano di interventi urgenti sugli edifici storico-monumentali ed artistici danneggiati dall’evento sismico del 21 agosto 2000

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare il Piano di interventi urgenti sugli edifici storico-monumentali ed artistici danneggiati dall’evento sismico del 21.08.2000, in applicazione dell’art. 7 dell’Ordinanza ministeriale n.3084 del 28.09.2000, allegato alla presente per costituirne parte integrante;

- di autorizzare la spesa di lire 6 miliardi, di cui lire 5 miliardi disposti dalla Ordinanza ministeriale n. 3084 del 28.09.2000 accantonata con D.G.R. n. 1-1266 del 7.11.2000 (A. 101054) e lire 1 miliardo accantonata dalla D.G.R. n. 32-814 del 11.09.2000 (A. 100922), da erogare tramite successivi provvedimenti, per i lavori di pronto intervento compresi nel livello di priorità 01 e per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico sugli edifici compresi nel livello di priorità 1, come risulta dal Piano stesso;

(omissis)

Allegato

Soprintendenza ai beni ambientali
ed architettonici del Piemonte

Programma attuativo ai sensi dell’art. 2 del Piano d’interventi urgenti sugli edifici storico-monumentali danneggiati dall’evento sismico del 21 agosto 2000, in applicazione dell’Ordinanza n. 3084 del 28.09.2000 e della D.G.R. n. 23 – 766 del 31.08.2000.

Premessa

Il presente Programma è stato elaborato in collaborazione tra la Soprintendenza, il Dipartimento d’Ingegneria strutturale del Politecnico di Torino e le Direzioni regionali Beni culturali e Servizi tecnici di prevenzione.

Le segnalazioni di danno sono state raccolte e verificate dalla Soprintendenza e dalla Direzione Beni culturali.

Gli edifici sono stati visitati da squadre di tecnici del Politecnico e della Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione (coordinate dal Prof. De Stefano del Politecnico), dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici, dalla Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici e dal Corpo Speciale della Protezione Civile coordinato dalla Soprintendenza.

La priorità delle visite, in linea generale, ha tenuto conto delle condizioni d’agibilità dell’edificio, del tipo d’uso (pubblico/privato), della frequenza d’uso, del tipo e dell’estensione del danno sull’edificio e dei pericoli per la pubblica incolumità.

Per ogni Chiesa oggetto d’ordinanza sindacale d’inagibilità totale o parziale è stata compilata una scheda, predisposta dal CNR – GNDT (Consiglio Nazionale delle Ricerche – Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti) e già utilizzata in occasione d’altri terremoti italiani, che fornisce il rilievo della vulnerabilità e del danno sismico dell’edificio. I dati delle schede sono stati elaborati utilizzando un programma d’archiviazione dati e di calcolo predisposto dal CNR – GNDT ottenendo, per ogni Chiesa, il costo di massima degli interventi di ripristino, con miglioramento sismico.

Gli edifici visitati sono stati inseriti nel Programma attuativo secondo un ordine di priorità che tiene conto di:

- riduzione della funzionalità dell’edificio (inagibile/parzialmente agibile/agibile);

- importanza sociale dell’edificio per le condizioni di vita e di sviluppo delle comunità locali (uso quotidiano/uso saltuario/non utilizzato);

- valore storico-artistico dell’edificio;

- tipo d’uso (pubblico/privato);

- tipo ed estensione del danno sull’edificio;

- presenza di pericoli per la pubblica incolumità.

In particolare sono stati individuati i seguenti livelli decrescenti di priorità:

- livello 1: Edificio d’uso pubblico quotidiano, inagibile

- livello 2: Edificio d’uso pubblico quotidiano, parzialmente agibile

- livello 3: Edificio d’uso pubblico saltuario, inagibile

- livello 4: Edificio d’uso pubblico saltuario, parzialmente agibile

- livello 5: Edificio d’uso pubblico quotidiano, agibile

- livello 6: Edificio d’uso pubblico saltuario, agibile

- livello 7: Edificio pubblico non in uso, inagibile

- livello 8 Edificio pubblico non in uso, parzialmente agibile

- livello 9: Edificio pubblico non in uso, agibile

- livello 10 Edificio privato, inagibile

- livello 11 Edificio privato, parzialmente agibile

- livello 12 Edificio privato, agibile

Nell’ambito dei livelli di priorità sopra elencati, si potranno individuare situazioni d’urgenza d’intervento a seguito d’accertate condizioni di pericolosità e rischio.

La Soprintendenza, tramite il proprio ufficio tecnico, o i proprietari degli immobili, nelle situazioni che costituivano immediato pericolo per gli utenti, sono intervenuti autonomamente dirigendo o autorizzando lavori di pronto intervento. Questi casi sono stati elencati nel livello di priorità 01.

Sono stati comunque inseriti nei livelli di priorità individuati, gli edifici segnalati a seguito della riunione del 30/11/2000 con il Comitato di coordinamento gestione interventi post-terremoto (già segnalati precedentemente), che dovranno essere verificati dai tecnici.

Piano di interventi urgenti sugli edifici storico-monumentali ed artistici danneggiati dall’evento sismico del 21 agosto 2000, in applicazione dell’Ordinanza n. 3084 del 28 settembre 2000 del Ministro dell’Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile.

Art. 1 - Obiettivi del Piano.

Il Piano disciplina gli interventi urgenti di ripristino e di salvaguardia degli edifici storico-monumentali ed artistici tutelati ai sensi del T.U. sui beni culturali ed ambientali emanato con d. lgs 29.10.1999 n. 490, danneggiati dall’evento sismico.

Il Piano è predisposto ai sensi dell’art. 7 dell’Ordinanza n. 3084 del 28.09.2000 e utilizza lo stanziamento di lire 5 miliardi disposto dal medesimo articolo e lo stanziamento di lire un miliardo disposto dalla DGR n. 32 – 814 del 11.09.2000.

Il Piano, definito dal Comitato di coordinamento gestione interventi post-terremoto, istituito con DGR n° 33-766 del 31.08.2000, individua gli edifici danneggiati di proprietà demaniale, degli enti locali, ecclesiastica e privata e stabilisce l’ordine di priorità degli interventi, nel limite di spesa di 6 miliardi di lire.

Art. 2 – Programma attuativo.

Il Comitato di coordinamento gestione interventi post-terremoto predispone il Programma attuativo del presente Piano indicando:

a) gli edifici danneggiati individuati, secondo l’ordine di priorità avanti specificato;

b) i soggetti attuatori degli interventi;

c) gli importi dei contributi di ciascun intervento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L’ordine di priorità degli interventi è definito tenendo conto:

a) del danno causato dal sisma;

b) del valore storico-artistico dell’edificio;

c) dell’importanza sociale dell’edificio per le condizioni di vita e di sviluppo delle comunità locali;

d) della riduzione della funzionalità dell’edificio.

Gli importi dei contributi, per ogni edificio, sono determinati tenendo conto dei risultati della campagna di indagini condotta dal Politecnico di Torino per la valutazione del danno e della vulnerabilità e/o dal Corpo speciale di Protezione Civile coordinato dalla Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici del Piemonte.

Art. 3 - Presentazione dei progetti.

Entro 120 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del Programma attuativo, i soggetti attuatori degli interventi presentano tre copie del progetto alla Soprintendenza e una copia alla Direzione regionale Beni culturali.

Nel caso di cantieri diretti o seguiti direttamente dalla Soprintendenza il pagamento potrà essere effettuato su nulla osta della stessa con allegata documentazione redatta nelle forme previste dal regolamento interno del Ministero per i Beni e le Attività culturali.

Per ogni edificio il progetto per la riparazione dei danni causati dal sisma, con miglioramento sismico, deve essere redatto secondo le direttive tecniche riportate nell’allegato E alla DGR n. 23-972 del 2.10.2000.

I progetti devono riferirsi alla salvaguardia e al ripristino degli edifici comprendendo, ove necessario, il trasferimento e la conservazione dei beni mobili per il periodo necessario ai lavori e la loro ricollocazione in sito.

Al progetto è allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista attestante:

a) che sussista il nesso di causalità tra l’evento sismico e i danni rilevati;

b) che i prezzi utilizzati non siano superiori a quelli del prezziario della Regione Piemonte (nel caso non siano contemplati deve essere prevista l’analisi del prezzo);

c) che i progetti dei lavori previsti siano conformi alle direttive tecniche riportate nell’allegato E alla D.G.R. N. 23-972 del 2.10.2000;

d) che i lavori previsti siano idonei a rendere agibile e staticamente sicuro l’edificio o, ove possibile, nel caso di intervento parziale, parte di esso.

Art. 4 - Autorizzazione all’inizio dei lavori.

La Soprintendenza esamina il progetto ai sensi del d.lgs. 29.10.1999 n° 490 e se ritiene opportuno si avvale della collaborazione, per gli aspetti strutturali, del Politecnico di Torino e della Direzione regionale Servizi tecnici di prevenzione. Eventuali integrazioni al progetto sono richieste dalla Soprintendenza, che fissa un congruo termine per la presentazione.

La Soprintendenza emette l’autorizzazione all’inizio dei lavori precisando il tempo assegnato per l’esecuzione degli stessi e l’invia al soggetto attuatore, alla Regione e al Comune.

Il soggetto attuatore comunica l’inizio lavori alla Soprintendenza, alla Regione (Direzione Beni culturali) e al Comune.

Art. 5 - Esecuzione e ultimazione dei lavori.

I soggetti attuatori possono eseguire i lavori di ripristino e salvaguardia prima della concessione contributiva e conservare il diritto al contributo, purchè rispettino le procedure previste dal presente atto.

I lavori devono essere ultimati nel rispetto delle previsioni progettuali e dei tempi previsti dalla data di inizio lavori. Eventuali proroghe possono essere concesse dalla Direzione regionale Beni culturali in presenza di giustificati motivi.

Sono ammesse eventuali varianti che si rendano necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori, nel rispetto delle procedure previste dal presente atto e fermo restando il limite del contributo concesso.

Art. 6. Erogazione dei contributi.

I contributi sono erogati dalla Regione (Direzione Regionale Beni Culturali):

a) in ragione del 60% alla comunicazione di inizio lavori;

b) l’ulteriore 40% a lavori ultimati.

L’erogazione del saldo è subordinata alla presentazione, a cura del direttore dei lavori, della seguente documentazione alla Soprintendenza, alla Regione e al Comune:

a) comunicazione di ultimazione lavori;

b) attestazione di regolare esecuzione dei lavori;

c) rendicontazione della spesa sostenuta, documentata da fatture, comprensiva di IVA e delle spese tecniche;

d) dichiarazione della conseguita agibilità e sicurezza statica dell’edificio o, nel caso di intervento parziale, di parte di esso;

e) documentazione fotografica comprovante lo stato dell’edificio prima dell’intervento e le diverse fasi dei lavori eseguiti.

f) eventuale collaudo.

Nel caso di dichiarazione di decadenza dal contributo, le eventuali anticipazioni erogate dovranno essere restituite.



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