Bollettino Ufficiale n. 04 del 24 / 01 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2000, n. 35-1749
Ordinanza del Ministero dellInterno per il Coordinamento della Protezione
Civile n. 3084 del 28/9/2000: Piano di interventi urgenti sugli edifici
storico-monumentali ed artistici danneggiati dallevento sismico del 21
agosto 2000
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di approvare il Piano di interventi urgenti sugli edifici storico-monumentali
ed artistici danneggiati dallevento sismico del 21.08.2000, in applicazione
dellart. 7 dellOrdinanza ministeriale n.3084 del 28.09.2000, allegato
alla presente per costituirne parte integrante;
- di autorizzare la spesa di lire 6 miliardi, di cui lire 5 miliardi disposti
dalla Ordinanza ministeriale n. 3084 del 28.09.2000 accantonata con D.G.R.
n. 1-1266 del 7.11.2000 (A. 101054) e lire 1 miliardo accantonata dalla
D.G.R. n. 32-814 del 11.09.2000 (A. 100922), da erogare tramite successivi
provvedimenti, per i lavori di pronto intervento compresi nel livello di
priorità 01 e per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico
sugli edifici compresi nel livello di priorità 1, come risulta dal Piano
stesso;
(omissis)
Allegato
Soprintendenza ai beni ambientali
Programma attuativo ai sensi dellart. 2 del Piano dinterventi urgenti
sugli edifici storico-monumentali danneggiati dallevento sismico del 21
agosto 2000, in applicazione dellOrdinanza n. 3084 del 28.09.2000 e della
D.G.R. n. 23 766 del 31.08.2000.
Premessa
Il presente Programma è stato elaborato in collaborazione tra la Soprintendenza,
il Dipartimento dIngegneria strutturale del Politecnico di Torino e le
Direzioni regionali Beni culturali e Servizi tecnici di prevenzione.
Le segnalazioni di danno sono state raccolte e verificate dalla Soprintendenza
e dalla Direzione Beni culturali.
Gli edifici sono stati visitati da squadre di tecnici del Politecnico e
della Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione (coordinate dal Prof. De
Stefano del Politecnico), dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed
Architettonici, dalla Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici e dal
Corpo Speciale della Protezione Civile coordinato dalla Soprintendenza.
La priorità delle visite, in linea generale, ha tenuto conto delle condizioni
dagibilità delledificio, del tipo duso (pubblico/privato), della frequenza
duso, del tipo e dellestensione del danno sulledificio e dei pericoli
per la pubblica incolumità.
Per ogni Chiesa oggetto dordinanza sindacale dinagibilità totale o parziale
è stata compilata una scheda, predisposta dal CNR GNDT (Consiglio Nazionale
delle Ricerche Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti) e già utilizzata
in occasione daltri terremoti italiani, che fornisce il rilievo della
vulnerabilità e del danno sismico delledificio. I dati delle schede sono
stati elaborati utilizzando un programma darchiviazione dati e di calcolo
predisposto dal CNR GNDT ottenendo, per ogni Chiesa, il costo di massima
degli interventi di ripristino, con miglioramento sismico.
Gli edifici visitati sono stati inseriti nel Programma attuativo secondo
un ordine di priorità che tiene conto di:
- riduzione della funzionalità delledificio (inagibile/parzialmente agibile/agibile);
- importanza sociale delledificio per le condizioni di vita e di sviluppo
delle comunità locali (uso quotidiano/uso saltuario/non utilizzato);
- valore storico-artistico delledificio;
- tipo duso (pubblico/privato);
- tipo ed estensione del danno sulledificio;
- presenza di pericoli per la pubblica incolumità.
In particolare sono stati individuati i seguenti livelli decrescenti di
priorità:
- livello 1: Edificio duso pubblico quotidiano, inagibile
- livello 2: Edificio duso pubblico quotidiano, parzialmente agibile
- livello 3: Edificio duso pubblico saltuario, inagibile
- livello 4: Edificio duso pubblico saltuario, parzialmente agibile
- livello 5: Edificio duso pubblico quotidiano, agibile
- livello 6: Edificio duso pubblico saltuario, agibile
- livello 7: Edificio pubblico non in uso, inagibile
- livello 8 Edificio pubblico non in uso, parzialmente agibile
- livello 9: Edificio pubblico non in uso, agibile
- livello 10 Edificio privato, inagibile
- livello 11 Edificio privato, parzialmente agibile
- livello 12 Edificio privato, agibile
Nellambito dei livelli di priorità sopra elencati, si potranno individuare
situazioni durgenza dintervento a seguito daccertate condizioni di pericolosità
e rischio.
La Soprintendenza, tramite il proprio ufficio tecnico, o i proprietari
degli immobili, nelle situazioni che costituivano immediato pericolo per
gli utenti, sono intervenuti autonomamente dirigendo o autorizzando lavori
di pronto intervento. Questi casi sono stati elencati nel livello di priorità
01.
Sono stati comunque inseriti nei livelli di priorità individuati, gli edifici
segnalati a seguito della riunione del 30/11/2000 con il Comitato di coordinamento
gestione interventi post-terremoto (già segnalati precedentemente), che
dovranno essere verificati dai tecnici.
Piano di interventi urgenti sugli edifici storico-monumentali ed artistici
danneggiati dallevento sismico del 21 agosto 2000, in applicazione dellOrdinanza
n. 3084 del 28 settembre 2000 del Ministro dellInterno delegato per il
coordinamento della Protezione Civile.
Art. 1 - Obiettivi del Piano.
Il Piano disciplina gli interventi urgenti di ripristino e di salvaguardia
degli edifici storico-monumentali ed artistici tutelati ai sensi del T.U.
sui beni culturali ed ambientali emanato con d. lgs 29.10.1999 n. 490,
danneggiati dallevento sismico.
Il Piano è predisposto ai sensi dellart. 7 dellOrdinanza n. 3084 del
28.09.2000 e utilizza lo stanziamento di lire 5 miliardi disposto dal medesimo
articolo e lo stanziamento di lire un miliardo disposto dalla DGR n. 32
814 del 11.09.2000.
Il Piano, definito dal Comitato di coordinamento gestione interventi post-terremoto,
istituito con DGR n° 33-766 del 31.08.2000, individua gli edifici danneggiati
di proprietà demaniale, degli enti locali, ecclesiastica e privata e stabilisce
lordine di priorità degli interventi, nel limite di spesa di 6 miliardi
di lire.
Art. 2 Programma attuativo.
Il Comitato di coordinamento gestione interventi post-terremoto predispone
il Programma attuativo del presente Piano indicando:
a) gli edifici danneggiati individuati, secondo lordine di priorità avanti
specificato;
b) i soggetti attuatori degli interventi;
c) gli importi dei contributi di ciascun intervento, fino ad esaurimento
delle risorse disponibili.
Lordine di priorità degli interventi è definito tenendo conto:
a) del danno causato dal sisma;
b) del valore storico-artistico delledificio;
c) dellimportanza sociale delledificio per le condizioni di vita e di
sviluppo delle comunità locali;
d) della riduzione della funzionalità delledificio.
Gli importi dei contributi, per ogni edificio, sono determinati tenendo
conto dei risultati della campagna di indagini condotta dal Politecnico
di Torino per la valutazione del danno e della vulnerabilità e/o dal Corpo
speciale di Protezione Civile coordinato dalla Soprintendenza ai beni ambientali
ed architettonici del Piemonte.
Art. 3 - Presentazione dei progetti.
Entro 120 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del Programma attuativo,
i soggetti attuatori degli interventi presentano tre copie del progetto
alla Soprintendenza e una copia alla Direzione regionale Beni culturali.
Nel caso di cantieri diretti o seguiti direttamente dalla Soprintendenza
il pagamento potrà essere effettuato su nulla osta della stessa con allegata
documentazione redatta nelle forme previste dal regolamento interno del
Ministero per i Beni e le Attività culturali.
Per ogni edificio il progetto per la riparazione dei danni causati dal
sisma, con miglioramento sismico, deve essere redatto secondo le direttive
tecniche riportate nellallegato E alla DGR n. 23-972 del 2.10.2000.
I progetti devono riferirsi alla salvaguardia e al ripristino degli edifici
comprendendo, ove necessario, il trasferimento e la conservazione dei beni
mobili per il periodo necessario ai lavori e la loro ricollocazione in
sito.
Al progetto è allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
del progettista attestante:
a) che sussista il nesso di causalità tra levento sismico e i danni rilevati;
b) che i prezzi utilizzati non siano superiori a quelli del prezziario
della Regione Piemonte (nel caso non siano contemplati deve essere prevista
lanalisi del prezzo);
c) che i progetti dei lavori previsti siano conformi alle direttive tecniche
riportate nellallegato E alla D.G.R. N. 23-972 del 2.10.2000;
d) che i lavori previsti siano idonei a rendere agibile e staticamente
sicuro ledificio o, ove possibile, nel caso di intervento parziale, parte
di esso.
Art. 4 - Autorizzazione allinizio dei lavori.
La Soprintendenza esamina il progetto ai sensi del d.lgs. 29.10.1999 n°
490 e se ritiene opportuno si avvale della collaborazione, per gli aspetti
strutturali, del Politecnico di Torino e della Direzione regionale Servizi
tecnici di prevenzione. Eventuali integrazioni al progetto sono richieste
dalla Soprintendenza, che fissa un congruo termine per la presentazione.
La Soprintendenza emette lautorizzazione allinizio dei lavori precisando
il tempo assegnato per lesecuzione degli stessi e linvia al soggetto
attuatore, alla Regione e al Comune.
Il soggetto attuatore comunica linizio lavori alla Soprintendenza, alla
Regione (Direzione Beni culturali) e al Comune.
Art. 5 - Esecuzione e ultimazione dei lavori.
I soggetti attuatori possono eseguire i lavori di ripristino e salvaguardia
prima della concessione contributiva e conservare il diritto al contributo,
purchè rispettino le procedure previste dal presente atto.
I lavori devono essere ultimati nel rispetto delle previsioni progettuali
e dei tempi previsti dalla data di inizio lavori. Eventuali proroghe possono
essere concesse dalla Direzione regionale Beni culturali in presenza di
giustificati motivi.
Sono ammesse eventuali varianti che si rendano necessarie nel corso dellesecuzione
dei lavori, nel rispetto delle procedure previste dal presente atto e fermo
restando il limite del contributo concesso.
Art. 6. Erogazione dei contributi.
I contributi sono erogati dalla Regione (Direzione Regionale Beni Culturali):
a) in ragione del 60% alla comunicazione di inizio lavori;
b) lulteriore 40% a lavori ultimati.
Lerogazione del saldo è subordinata alla presentazione, a cura del direttore
dei lavori, della seguente documentazione alla Soprintendenza, alla Regione
e al Comune:
a) comunicazione di ultimazione lavori;
b) attestazione di regolare esecuzione dei lavori;
c) rendicontazione della spesa sostenuta, documentata da fatture, comprensiva
di IVA e delle spese tecniche;
d) dichiarazione della conseguita agibilità e sicurezza statica delledificio
o, nel caso di intervento parziale, di parte di esso;
e) documentazione fotografica comprovante lo stato delledificio prima
dellintervento e le diverse fasi dei lavori eseguiti.
f) eventuale collaudo.
Nel caso di dichiarazione di decadenza dal contributo, le eventuali anticipazioni
erogate dovranno essere restituite.
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