Bollettino Ufficiale n. 04 del 24 / 01 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2000, n. 67-1688

L.R. 13 febbraio 1995 n. 16. Piano annuale 2000 degli interventi regionali per i giovani. Partecipazione delle Province alle attività di sostegno dei progetti presentati ai sensi dell’art. 5

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di dare atto dell’adesione espressa dalle Province a collaborare all’attuazione del “Piano annuale degli interventi regionali per i giovani - anno 2000";

- di attribuire alle Province il ruolo di ricezione e istruttoria dei progetti presentati, nei rispettivi ambiti territoriali, da Comuni, Comunità Montane, Associazioni e Cooperative giovanili, ai sensi dell’art.5 della L.R. 16/95, e di gestione amministrativa dei relativi contributi;

- di assegnare ai “Criteri prioritari e preferenziali per la valutazione dei progetti e delle iniziative” stabiliti nel “Piano annuale degli interventi regionali per i giovani - anno 2000"; i punteggi indicati nella tabella Allegato A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

(omissis)

Allegato

L.R. 16/1995 - Piano annuale 2000 degli interventi regionali per i giovani

Punteggi attribuibili ai Criteri prioritari e preferenziali per la valutazione dei progetti e delle iniziative presentati ai sensi dell’art. 5, ai fini della predisposizione della graduatoria regionale.

Il Piano annuale 2000 stabilisce al punto D) i criteri prioritari e preferenziali per la valutazione dei progetti e delle iniziative.

I progetti e le iniziative ammissibili a contributo, a seguito dell’istruttoria condotta sugli aspetti formali dell’istanza, sulla titolarità del proponente e sulla rispondenza alle finalità e alle tipologie di azione previste dal piano annuale, verranno valutati sulla base dei criteri definiti, attribuendo i punteggi riportati nella seguente tabella:


    CRITERI     PUNTI
a)    proposizione di progetti da parte di Enti Locali singoli (punteggio attribuibile nel caso
    non venga attribuito il punteggio di cui ai criteri b) o c))     1
b)    proposizione di progetti coordinati e da realizzarsi in collaborazione fra più Comuni in aree
    non montane e non rurali    2
c)    proposizione di progetti coordinati e da realizzarsi in collaborazione fra più Comuni in aree
     montane e/o rurali     3
d)    adozione, da parte del Comune (o altro Ente Locale), della “Carta per la partecipazione dei
    giovani alla vita comunale e regionale” (approvata dal Consiglio d’Europa il 17 novembre 1990)     1
e)    attivazione (da parte del Comune o altro Ente Locale), di specifica struttura (di concertazione o
    di co-gestione) composta da giovani, avente le caratteristiche e le funzioni di cui alla “Carta” citata    1
f)    continuità e efficacia dell’azione a favore dei giovani da parte del soggetto che richiede il contributo,
    comprovata dalla pregressa attivazione di iniziative a favore dei giovani e/o dalla realizzazione di
    strutture o strumenti permanenti dedicati a tale scopo     4
g)    coinvolgimento nella progettazione e/o nella realizzazione del progetto di una pluralità di soggetti
    (Enti, Associazioni, privato - sociale, volontariato, ecc.) ulteriori e diversi da quelli che hanno
    proposto istanza di contributo (punteggio non attribuibile qualora il progetto sia coordinato fra
    più Comuni in assenza del coinvolgimento di una pluralità di altri soggetti)     3
h)    funzionalità del progetto rispetto ad una pluralità di obiettivi di cui alla “Carta Europea per la
    partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale"     4
i)    potenziale continuità nel tempo dell’azione prevista e sua possibilità di sviluppo (riconducibilità
    del progetto o dell’iniziativa ad un programma più ampio di intervento di cui il progetto costituisca
    un’articolazione od una fase).     3