Bollettino Ufficiale n. 04 del 24 / 01 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2000, n. 7-1721

Cessione ad Enti esterni di licenze d’uso di applicativi realizzati dal CSI-Piemonte per la Regione Piemonte. Modalità e condizioni

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

a) di concedere di norma a titolo gratuito, su richiesta specifica, la licenza d’uso di applicativi software realizzati dal CSI-Piemonte per la Regione Piemonte ad altre Amministrazioni od Enti Pubblici, ove questo sia possibile senza la cessione dei relativi sorgenti e quando non si possa quindi risalire, a partire dall’esame dei moduli ceduti, al dettaglio della logica e degli algoritmi utilizzati in fase di programmazione;

b) che quando invece venga richiesta la cessione dei sorgenti o quando questa si renda comunque inevitabile per ragioni tecniche, tale cessione avvenga di norma a titolo oneroso tramite il versamento di un adeguato corrispettivo in denaro da parte dell’Amministrazione od Ente pubblico richiedente su un capitolo di entrata individuato al momento della convenzione che regola la cessione del software; l’ammontare di tale corrispettivo verrà stabilito di comune accordo tra le due Amministrazioni, con l’eventuale consulenza di tecnici esterni in funzione di supporto;

c) che le convenzioni con gli Enti o le Amministrazioni alle quali il software viene ceduto, nei succitati casi a) e b), debbano di norma contenere le seguenti clausole:

I. divieto di cessione a terzi della licenza d’uso ottenuta;

II. divieto di uso a scopo commerciale degli applicativi concessi in uso;

III. mantenimento della titolarità del marchio e del nome del software in capo alla Regione Piemonte ed obbligo, ove il software venga utilizzato o citato in testi, pubblicazioni o presentazioni esterne, al riferimento in calce che reciti “su licenza della Regione Piemonte”;

IV. utilizzo esclusivo per i fini interni o comunque propri (se veicolata in ambiente web/internet) della Pubblica Amministrazione cui è destinato;

V. messa in atto di tutte le misure atte ad impedire la copia da parte di terzi;

VI. divieto di utilizzo per l’erogazione di servizi per conto di terzi (onerosi o meno che siano);

d) che la stipula delle suddette convenzioni sia subordinata all’acquisizione del parere favorevole della Direzione Organizzazione, Pianificazione, Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane;

d) che le eventuali implementazioni ed i servizi di assistenza e manutenzione del software concesso in uso siano a carico dell’Amministrazione od Ente pubblico beneficiario di tale cessione;

e) di non autorizzare la cessione di licenze d’uso a privati; eventuali deroghe potranno essere concesse con atto formale, valutando ogni singola richiesta.

(omissis)