Bollettino Ufficiale n. 03 del 17 / 01 / 2001
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Codice 10.7
Comune di Premia (VCO). Mutamento temporaneo di destinazione duso, con
concessione amministrativa novantanovennale, con relativa costituzione
di servitù di passaggio, a favore della Soc. SNAM S.p.A. dei terreni
comunali gravati da uso civico, per complessivi mq. 61.550, per consentire
il passaggio del nuovo metanodotto internazionale Passo Gries - Mortara.
Autorizzazione
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- Di autorizzare il Comune di Premia (VCO) a mutare la destinazione duso
di porzioni dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT
Fg. 17 mapp. 74-83-84-85-86, Fg. 18 mapp. 167-491-553-554, Fg. 24 mapp.
23-25-26, Fg. 31 mapp. 1-2-3, Fg. 33 mapp. 257, Fg. 44 mapp. 8, Fg. 57
mapp. 157, Fg. 58 mapp. 21, Fg. 60 mapp. 12, Fg. 62 mapp. 183, Fg. 63 mapp.
2-10 e Fg. 71 mapp. 63, per complessivi mq. 61.550, per darle in concessione
amministrativa, con relativa costituzione di servitù di passaggio, alla
Soc. SNAM S.p.A., per un periodo di anni 99 (novantanove), eventualmente
rinnovabile, per consentire il passaggio del nuovo metanodotto internazionale
Passo Gries - Mortara;
- che il Comune di Premia (VCO) dovrà inviare allufficio Usi Civici della
Regione Piemonte copia degli atti di concessione, che verranno stipulati
con la società concessionaria relativamente allistanza in argomento, dando
atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare allobbligo delle registrazioni
e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;
- di subordinare la validità della presente autorizzazione allottenimento
delle eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno
rendersi necessarie per luso dellarea in argomento;
di dare atto che:
- le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono
gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno
1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli
di cui al D.lgs. n. 490/99 - ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 nonchè alle
direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T.
del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del
4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo
rinnovo della stessa, dovranno essere restituite al Comune ripristinate,
per gli eventuali danni, dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni
delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario che dovrà
comunque effettuare un primo intervento di recupero dellarea al termine
delle operazioni di posa della tubazione;
- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori
a quanto disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici
della Regione Piemonte, così come analiticamente specificato in premessa;
- il Comune di Premia (VCO) dovrà destinare tutti gli importi percepiti
in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti
di interesse generale della popolazione, ai sensi dellarticolo 24 della
legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nelleventuale attesa, investirli in titoli
del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della
Regione Piemonte per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di
questa Amministrazione, come suddetto;
- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle di eventuali frazionamenti,
inerenti lautorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale
carico del concessionario.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine
di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale.
Il Dirigente responsabile
D.D. 19 ottobre 2000, n. 989
Maria Grazia Ferreri