Bollettino Ufficiale n. 03 del 17 / 01 / 2001

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Codice 10.7
D.D. 19 ottobre 2000, n. 989

Comune di Premia (VCO). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione amministrativa novantanovennale, con relativa costituzione di servitù di passaggio, a favore della Soc. “SNAM S.p.A.” dei terreni comunali gravati da uso civico, per complessivi mq. 61.550, per consentire il passaggio del nuovo metanodotto internazionale “Passo Gries - Mortara”. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare il Comune di Premia (VCO) a mutare la destinazione d’uso di porzioni dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 17 mapp. 74-83-84-85-86, Fg. 18 mapp. 167-491-553-554, Fg. 24 mapp. 23-25-26, Fg. 31 mapp. 1-2-3, Fg. 33 mapp. 257, Fg. 44 mapp. 8, Fg. 57 mapp. 157, Fg. 58 mapp. 21, Fg. 60 mapp. 12, Fg. 62 mapp. 183, Fg. 63 mapp. 2-10 e Fg. 71 mapp. 63, per complessivi mq. 61.550, per darle in concessione amministrativa, con relativa costituzione di servitù di passaggio, alla Soc. “SNAM S.p.A.”, per un periodo di anni 99 (novantanove), eventualmente rinnovabile, per consentire il passaggio del nuovo metanodotto internazionale “Passo Gries - Mortara”;

- che il Comune di Premia (VCO) dovrà inviare all’ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione, che verranno stipulati con la società concessionaria relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- di subordinare la validità della presente autorizzazione all’ottenimento delle eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per l’uso dell’area in argomento;

di dare atto che:

- le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.lgs. n. 490/99 - ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni, dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario che dovrà comunque effettuare un primo intervento di recupero dell’area al termine delle operazioni di posa della tubazione;

- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come analiticamente specificato in premessa;

- il Comune di Premia (VCO) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente responsabile
Maria Grazia Ferreri