Bollettino Ufficiale n. 03 del 17 / 01 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 7 gennaio 2001, n. 25 - 1910
Nuove disposizioni in materia di usi civici
A relazione dellAssessore Burzi:
Premesso che:
- circa il 70% dei Comuni piemontesi risultano possedere nei loro comprensori
beni gravati dal vincolo di uso civico e/o demani collettivi;
- molti Comuni in questi ultimi anni - a seguito della vasta opera di sensibilizzazione
svolta da questa Amministrazione, anche in considerazione della entrata
in vigore della L. 431/85 e del D.Lgs. 490/99, T.U. in materia di tutela
di beni ambientali che allart. 146 lett. H ricomprende i beni soggetti
ad usi civici - hanno provveduto ad effettuare laccertamento relativo
alla presenza del vincolo sui propri territori ed allattuale stato di
occupazione degli stessi.
- essendosi evidenziate, dagli accertamenti di cui sopra, consistenti situazioni
di occupazioni, avvenute nel corso degli anni, non legittime in quanto
avvenute difformemente alla normativa vigente;
- tale situazione, se non viene riesaminata, non consente da parte dei
Comuni una corretta gestione del proprio territorio e da parte di questa
Amministrazione una puntuale programmazione degli interventi sul territorio
regionale
- in materia di usi civici la normativa di riferimento è la L. 16.6.1927
n. 1766 e suo regolamento attuativo - R.D. 26.2.1928 n. 332;
- con circolari 20 PRE-PT del 30.12.91 e 3 FOP del 4.3.97 questa Amministrazione
Regionale ha provveduto ad indicare criteri e indirizzi in materia;
- è in fase di predisposizione, da parte della Giunta Regionale, un disegno
di legge che disciplini la materia;
- nel corso di questi ultimi anni si è inoltre rilevato il notevole interesse
da parte dei Comuni piemontesi a voler attualizzare luso dei terreni del
civico demanio;
- per garantire una rapida ed efficace risoluzione delle problematiche
sorte in materia a seguito di quanto sopra esposto è indispensabile giungere
ad una semplificazione delliter istruttorio ed autorizzativo in materia,
nonché provvedere, anche attraverso condizioni agevolate, a far si che
i Comuni abbiano un incentivo ad attuare quelle verifiche atte ad evidenziare
eventuali situazioni di illegittimità presenti sul territorio, ciò al fine
di riportarle rapidamente alla legalità con beneficio anche per le Amministrazioni
Comunali stesse, che in questo modo potranno dar corso in tempi brevi ai
progetti, spesso caratterizzati da rilevanti ricadute occupazionali;
preso atto:
- che le criticità maggiori, rispetto ai tempi procedurali, sono rilevabili
nei procedimenti relativi alle conciliazioni stragiudiziali, alle affrancazioni
dei canoni enfiteutici, alle alienazioni di beni civici classificati ai
sensi dellart. 11 primo comma, lett. B della L. 1766/27 e, soprattutto,
per quanto attiene alle valutazioni di congruità delle perizie di stima
prodotte dai Comuni e sottoposte a loro volta alla valutazione degli uffici
del territorio competenti per provincia;
- delle difficoltà segnalate da molti Comuni di individuare terreni di
vaste estensioni sui quali spostare il vincolo di uso civico, tolto da
altri terreni gravati, rientranti nellart. 11 primo comma, lett. B della
Legge 1766/27 (terreni che per la loro conformazione e ubicazione ben si
prestano alla realizzazione di aree industriali, commerciali, artigianali,
turistiche ecc.), per i quali già è prevista, dalla legge stessa, la possibilità
di ripartizione o suddivisione in quote;
- che, per quanto attiene laffrancazione del pagamento del canone di tipo
enfiteutico, imposto con ordinanza Commissariale di ripartizione (art.
13 L. 1766/27), è molto complesso accertare, nella maggioranza dei casi,
fino a quale data gli assegnatari abbiano pagato i canoni imposti;
- che, per quanto attiene alle conciliazioni stragiudiziali (art. 29 L.
1766/27) relative ad alienazioni effettuate dai Comuni senza la preventiva
autorizzazione (atti inficiati da nullità), si è rilevato che le somme
che i privati devono versare relativamente allacquisto del bene gravato
spesso risultano molto onerose (soprattutto se è variata nel frattempo
la destinazione duso, per esempio da agricola a residenziale o industriale)
anche in presenza di rivalutazioni economiche di quanto già versato al
Comune stesso allatto del primo acquisto rivelatosi in seguito nullo;
ritenuto, nello spirito sopra richiamato, di semplificazione delle procedure
amministrative:
- che, per le affrancazioni dei canoni enfiteutici, così come previsto
dalla L. 1766/27, in presenza dei requisiti prescritti (miglioramento del
fondo e attuale coltivazione dello stesso) si possa concludere listruttoria
prevedendo il pagamento di un canone aggiornato relativamente alle ultime
10 annualità ed allaffrancazione, moltiplicando lo stesso canone aggiornato
per 15;
- che, per le conciliazioni stragiudiziali è possibile, per incentivare
i Comuni a regolarizzare velocemente tali situazioni di illegittimità,
prevedere una casistica di agevolazioni come di seguito riportato:
1. per le nuove istanze di conciliazione con primo atto nullo, registrato
entro il 31/12/1999, presentate entro 24 mesi dalla pubblicazione del presente
atto, un abbattimento dellimporto dovuto del 65%;
2. per le istanze di conciliazione con primo atto nullo antecedente il
31/12/1999, già presentate alla data di pubblicazione del presente atto,
ma ancora in corso di istruttoria, un abbattimento dellimporto dovuto
del 32,5%;
3. per le istanze di conciliazione con primo atto nullo antecedente il
31/12/1999, già approvate dalla Regione ma non ancora registrate (anche
in caso di giudizi pendenti presso TAR o Presidente della Repubblica previo
impegno da parte del ricorrente al ritiro del ricorso), un abbattimento
fino al 32,5% sul valore indicato nellautorizzazione con il limite di
quanto già accettato dalle parti con verbale di conciliazione;
- che le perizie di stima asseverate, prodotte dagli Enti istanti saranno
sottoposte a verifica a campione - per la cui definizione dei criteri procedimentali
si provvederà con apposita Determinazione Dirigenziale;
vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766;
visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs n. 29/93 come modificato dal D.lgs 470/93;
visto lart. 22 della L.R. 51/97;
vista la L. 431/85;
visto il D.lgs. n. 490/99;
richiamate le circolari regionali 20 PRE-PT del 30.12.91 e 3 FOP del 4.3.97
sullesercizio delle funzioni riguardanti gli Usi Civici;
delibera
di incaricare la Direzione Patrimonio e Tecnico affinché, a far data dalla
pubblicazione della presente deliberazione vengano adottati i criteri esposti
in premessa, relativamente agli iter procedurali riguardanti le istanze
presentate dai Comuni, inerenti la materia degli Usi Civici;
di demandare, alla stessa Direzione, lincarico di definire, con apposita
Determinazione Dirigenziale, la procedura relativa alla campionatura
delle perizie da sottoporre alle valutazioni di congruità.
(omissis)