Bollettino Ufficiale n. 03 del 17 / 01 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2000, n. 80 - 1700

Art. 3, comma 1 - bis del. D.Lgs 502/1992 e s.m.i. Principi e criteri per l’adozione dell’atto aziendale, per l’organizzazione ed il funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali

A relazione dell’ Assessore D’Ambrosio :

Premesso che:

- il D.Lgs. 229/1999 “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419" ha modificato l’articolo 3, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, con il comma 1 bis, prevedendo per le Aziende unità sanitarie locali la costituzione in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale;

- il medesimo decreto, come modificato dal D.Lgs. 168/2000, stabilisce, inoltre, che le Aziende disciplinano la loro organizzazione e il loro funzionamento con atto aziendale di diritto privato; contestualmente, individua i principali elementi che devono essere contenuti nell’atto aziendale, demandando alle disposizioni regionali la definizione dei principi e dei criteri per l’adozione del medesimo da parte del Direttore Generale;

- il comma 1-ter del citato D.Lgs. 229/1999 detta i criteri di riferimento per l’attività delle Aziende Sanitarie Regionali, le quali pertanto sono tenute a garantire equità nell’accesso ai servizi, appropriatezza ed efficacia negli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione, efficienza ed economicità nella produzione e distribuzione di servizi e prestazioni. Sono inoltre tenute al vincolo del pareggio del bilancio.

Dato atto che il D.Lgs. 229/1999, modificando ed integrando il D.Lgs. 502/92, ha consistentemente inciso sul precedente assetto organizzativo e che i principi e i criteri per l’adozione dell’atto aziendale devono riguardare l’organizzazione ed il funzionamento dell’Azienda nel suo complesso, con particolare riferimento a:

- organi ed organismi aziendali;

- articolazione distrettuale, dipartimentale e delle strutture operative;

- disciplina delle attribuzioni e dei compiti facenti capo alle direzioni ed ai dirigenti responsabili di struttura;

- rapporti con l’Università;

- disciplina dei contratti di fornitura di beni e servizi, ai sensi dell’art.3, comma 1-ter del D.Lgs. 502/92 modificato ed integrato.

Considerato che l’art. 3-ter del D.Lgs. 502/1992, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 229/1999, introduce tra le competenze del Collegio Sindacale la vigilanza sull’osservanza della legge;

considerato, inoltre, che il D.Lgs. 286/1999 “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59", all’art. 1 ”Principi generali del controllo interno" stabilisce che le pubbliche amministrazioni, nell’ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:

a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

b) verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);

d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e degli strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

Considerato che i criteri ispiratori dell’organizzazione e del funzionamento delle AA.SS.RR. devono essere dedotti, in via generale, dal quadro legislativo di cui al D.Lgs. 502/1992, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 229/1999 e s.m..i., nonché dalla disciplina vigente in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, come dettata dal D.Lgs.29/1993 e s.m.i. e, nello specifico, dalla D.G.R. n. 27-26318 del 21.12.1998, così come integrata dalla D.G.R. n. 23-26782 dell’ 8.3.1999.

Ritenuto, in base al citato quadro normativo, di individuare i principi generali ed i criteri per l’adozione dell’atto aziendale, in attuazione del citato art.3, comma 1-bis del D.Lgs.502/1992 e s.m.i., come definiti nell’Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

ritenuto inoltre di individuare i principi ed i criteri di organizzazione delle AA.SS.RR. come definiti nell’ambito dell’Allegato B, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale atto di riferimento e supporto metodologico per l’esercizio delle funzioni regionali di verifica e valutazione della programmazione aziendale rispetto alle risultanze della gestione.

Ritenuto di stabilire che l’atto aziendale viene adottato dal Direttore Generale, previa informazione sindacale ai sensi dell’art. 6 dei CC.CC.NN.LL. 1998 - 2001, entro 60 giorni dall’esecutività del presente provvedimento;

dato atto che la disciplina dei dipartimenti nelle Aziende integrate di cui al D.Lgs. 517/1999 ovvero nelle Aziende in cui sono presenti strutture complesse a Direzione Universitaria, viene definita d’intesa fra le Aziende Sanitarie Regionali e l’Università, previo parere della Commissione paritetica Regione-Università, che si esprimerà in merito alla congruità e coerenza dell’organizzazione prevista rispetto alle disposizioni stabilite dai vigenti protocolli d’intesa Università-Regione, in forma scritta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Visti i D.Lgs. 502/1992 e 517/1993 e s.m.i.;

visto il D.Lgs. 29/1993 e s.m.i.;

visto il D.P.R. 23/7/1998 (P.S.N.1998-2000);

vista la L. 419/1998;

visti i D.Lgs. 229/1999 e 168/2000 di modifica e integrazione del D.Lgs. 502/1992;

visto il D.Lgs. 517/1999;

visti i CC.NN.LL. della dirigenza del S.S.N. (1998 - 2001);

visti i D.P.R. 270/2000, 271/2000 e 272/2000;

vista la L.R. 61/1997;

viste le DD.G.R. n. 27-26318 del 21.12.1998 e n. 23-26782 dell’ 8.3.1999,

La Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

- di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate:

a) i principi, i criteri ed i contenuti dell’atto aziendale di cui all’allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b) i principi e i criteri di organizzazione delle Aziende Sanitarie Regionali di cui all’allegato B), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di stabilire che l’atto aziendale viene adottato dal Direttore Generale con le modalità e nei termini in premessa indicati;

- di stabilire che la disciplina dei dipartimenti nelle Aziende integrate di cui al D.Lgs. 517/1999, ovvero nelle Aziende in cui sono presenti strutture complesse a Direzione Universitaria, viene definita d’intesa fra le Aziende Sanitarie Regionali e l’Università, previo parere della Commissione paritetica Regione-Università, con le modalità in premessa esplicitate.

(omissis)


Allegato A

Art. 3 comma 1 bis d. lgs. n. 502/92
modificato ed integrato con
d. lgs.  n. 229/99 e d. lgs.  n. 168/2000.

PRINCIPI ,  CRITERI E  CONTENUTI

ATTO  AZIENDALE

INDICE

Titolo I
PRINCIPI, CRITERI E CONTENUTI
DELL’ATTO AZIENDALE

I.1 Principi

I.2 Criteri per la definizione dell’atto aziendale e relativi contenuti

Titolo II
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DEGLI ORGANISMI
DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI

A) COLLEGIO DI DIREZIONE

B) CONSIGLIO DEI SANITARI

C) ORGANO DI INDIRIZZO

D) COMITATO DI DIPARTIMENTO

SCHEMA TIPO DI ATTO AZIENDALE

TITOLO I
PRINCIPI, CRITERI E CONTENUTI
DELL’ATTO AZIENDALE

I.1 Principi

Il Servizio Sanitario Nazionale, nel rispetto della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza, dell’economicità nell’impiego di risorse, assicura, in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dalla legge n. 833/78, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano Sanitario Nazionale e da quello Regionale.

Le Aziende sanitarie sono preposte ad assicurare ed erogare ai cittadini l’assistenza sanitaria e socio sanitaria. Conseguentemente la loro organizzazione è finalizzata a garantire la soddisfazione dei bisogni sanitari della collettività locale di riferimento a livello di:

a) assistenza sanitaria collettiva negli ambienti di vita e di lavoro;

b) assistenza distrettuale;

c) assistenza ospedaliera.

L’organizzazione aziendale delle risorse umane, economiche e strumentali deve ispirarsi ai principi di efficacia, efficienza ed economicità, secondo i dettami del decreto legislativo n. 29/93, confermati dall’articolo 3, comma 1 ter del decreto legislativo n. 229/99 di modifica ed integrazione del decreto legislativo 502/92, compatibilmente alla complessità dell’Azienda stessa, espressa anche in termini di funzioni attribuite e di prestazioni erogate.

Il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia deve essere perseguito nel rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l’equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie. Ogni centro di responsabilità organizzativa deve dotarsi di un sistema di rendicontazione analitica.

La programmazione aziendale deve prevedere la partecipazione degli enti locali e delle associazioni più rappresentative operanti in ambito sanitario e presenti sul territorio.

L’organizzazione aziendale deve essere articolata conformemente ai seguenti principi:

1) Sviluppo del processo di aziendalizzazione, realizzando modelli organizzativi che siano improntati a: principi imprenditoriali attenti alle esigenze di equilibrio di bilancio; sviluppo delle funzioni di pianificazione strategica, di responsabilizzazione sugli obiettivi, sui risultati e sull’adeguato impiego dei sistemi di controllo interno, nelle diverse articolazioni previste dalla normativa di riferimento e loro raccordo con i sistemi regionali di programmazione e di controllo.

2) Flessibilità organizzativa e procedurale che consenta: il raggiungimento di adeguati livelli di qualificazione ed economicità delle attività, l’uso appropriato delle risorse disponibili, la promozione ed il supporto ad attività valutative e di miglioramento della qualità dei processi di erogazione dei servizi e delle prestazioni, la tutela degli utenti, l’umanizzazione e la personalizzazione dell’assistenza, favorendo risposte alternative al ricovero ospedaliero, privilegiando l’assistenza a livello ambulatoriale, domiciliare, ospedaliera in day hospital e in day surgery, nonché risposte idonee a fronteggiare i fenomeni stagionali, momentanei o eccezionali di emergenza/urgenza.

3) Individuazione dei centri di autorità e delle corrispondenti linee di responsabilità (organizzativa, gestionale, tecnico-professionale e di budget).

4) Individuazione delle strutture organizzative e delle connesse dotazioni organiche sulla base dell’effettivo fabbisogno di funzionalità, di sviluppo organizzativo e di razionalizzazione necessario a garantire l’appropriato utilizzo delle risorse umane e strumentali, compatibilmente con le risorse economiche disponibili.

5) Valorizzazione delle risorse umane e professionali, pari opportunità in ordine all’accesso all’impiego, ai percorsi formativi, all’affidamento degli incarichi, allo sviluppo professionale. Sviluppo del sistema formativo aziendale per supportare le esigenze connesse all’implementazione dei processi aziendali di valutazione e miglioramento della qualità delle prestazioni.

6) Garanzia della legittimità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, tutela e partecipazione dei cittadini, delle loro organizzazioni, delle forze sociali e degli organismi di volontariato, esaustività, tempestività e diffusione dell’informazione.

7) Dipartimentalizzazione, attraverso lo sviluppo dei processi di aggregazione delle strutture sanitarie complesse e semplici a valenza dipartimentale, secondo le funzioni attribuite alle singole Aziende dal Piano Sanitario Regionale o definite negli accordi contrattuali.

8) Distrettualizzazione attraverso lo sviluppo di processi di articolazione del territorio aziendale finalizzati ad assicurare, alla popolazione di riferimento; l’accesso ai servizi e alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.

9) Programmazione degli acquisti perseguendo, con lo sviluppo di adeguati strumenti di rilevazione e controllo nell’utilizzo delle risorse, obiettivi di razionalizzazione e contenimento dei costi.

I.2 Criteri per la definizione dell’atto aziendale e relativi contenuti.

L’atto aziendale, espressione della funzione organizzativa e di autogoverno dell’Azienda sanitaria, definisce le strategie per:

- l’organizzazione dell’Azienda, con l’individuazione delle strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale, soggette a rendicontazione analitica;

- il funzionamento dell’Azienda, comprese quelle relative all’individuazione dei soggetti capaci ad impegnare l’amministrazione verso l’esterno, nonché gli ambiti di intervento regolabili con atti di diritto privato o con provvedimenti amministrativi.

L’atto aziendale deve quantomeno contenere e sviluppare i sotto elencati punti:

1. Gli elementi identificativi dell’azienda.

La sede legale, il logo, il patrimonio, la “mission”.

2. La disciplina delle attribuzioni degli organi aziendali e delle direzioni sanitarie amministrativa.

Dovrà esplicitarsi la distinzione tra le attività di indirizzo e controllo e quelle di gestione, anche in relazione ad eventuali deleghe attribuite ai direttori amministrativo e sanitario.

3. La disciplina delle attribuzioni degli organismi aziendali

– Collegio di Direzione

– Consiglio dei Sanitari

– Organo d’indirizzo (con riferimento alle Aziende Ospedaliero-Universitarie)

– Comitato di Dipartimento.

La disciplina delle attribuzioni e del funzionamento dei suddetti organismi dovrà essere coerente alle linee guida riportate nel Titolo II del presente documento ed alle vigenti deliberazioni regionali.

4. L’articolazione dell’Azienda a livello centrale, distrettuale e ospedaliero.

Dovranno esplicitarsi le articolazioni dell’Azienda a livello di distretto, con i relativi ambiti territoriali, e le sedi ospedaliere.

L’ambito territoriale del distretto deve essere adeguato alle specifiche esigenze di assistenza primaria proprie della comunità locale, garantendo risposte omogenee su tutto il territorio dell’A.S.L. ed evitando improprie frammentazioni nell’articolazione territoriale.

Il distretto, ai sensi dell’articolo 3-quater, comma 1 del decreto legislativo 502/92 e s.m.i., deve comunque comprendere una popolazione non inferiore ai 60.000 abitanti, fatte salve le eccezioni previste per le zone montane e per le aree estese, a bassa densità di popolazione residente.

Nell’articolazione delle funzioni distrettuali, deve essere esplicitata la distinzione fra le competenze e le conseguenti responsabilità connesse alla funzione di tutela del cittadino, in termini di governo della domanda, di garanzia dell’accesso ai servizi e di organizzazione del percorso sanitario e socio-sanitario e le competenze connesse alla gestione operativa ed all’erogazione delle prestazioni.

L’organizzazione ed il funzionamento dei distretti sono disciplinati in apposito regolamento aziendale.

5. Le modalità d’identificazione dei dipartimenti e relative aggregazioni.

L’individuazione dei dipartimenti dovrà essere effettuata, nell’osservanza delle modalità di cui al successivo punto 7, tenendo conto delle peculiarità organizzative, territoriali ed economiche, evitando, in ogni caso, la costituzione di dipartimenti nei quali confluisca una sola struttura complessa. Dovrà essere precisata, inoltre, la tipologia dei dipartimenti costituiti, le connessioni organizzative fra le strutture del dipartimento, tra i dipartimenti e gli altri livelli organizzativi aziendali. In apposito regolamento aziendale dovranno essere disciplinati l’organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti.

6. La disciplina dei dipartimenti integrati con l’Università.

Per le aziende ospedaliere in cui insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia e quelle che posseggono i requisiti per esser sedi miste Università - Servizio Sanitario Nazionale, l’atto aziendale dovrà disciplinare le regole per: la costituzione, l’organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti integrati e delle strutture semplici e complesse a direzione universitaria. Analoga disciplina dovrà essere adottata dalle Aziende sanitarie locali per i presidi in cui insistono strutture complesse ad attività integrata. La suddetta disciplina, coerente con i protocolli d’intesa Università - Regione, è assunta d’intesa con l’Università.

7. Le modalità d’identificazione delle strutture semplici e complesse.

L’atto aziendale stabilisce i criteri per l’individuazione delle strutture complesse e semplici in modo correlato alle funzioni attribuite dal Piano Sanitario Regionale ed agli strumenti di programmazione.

Nella definizione delle strutture organizzative dovranno adeguatamente valutarsi le esigenze connesse alla loro razionalizzazione nell’ottica di gestione unitaria e dell’integrazione delle attività, evitando la frammentazione delle funzioni e tenendo conto dei livelli di attività legati alle ipotesi di sviluppo o di contrazione delle funzioni medesime, nell’ambito degli accordi contrattuali.

In relazione alle esigenze di unitarietà di gestione, il livello di specializzazione delle strutture dovrà essere supportato da adeguati volumi di attività e dovrà raccordarsi con i livelli di specializzazione già presenti o previsti negli atti di programmazione regionale. Per le strutture di degenza si dovrà inoltre avere particolare riguardo alle effettive dotazioni di posti letto ed ai loro tassi di occupazione.

La razionalizzazione organizzativa dovrà altresì garantire l’appropriato utilizzo delle risorse di personale, evitando incrementi delle dotazioni organiche non connessi ad effettive esigenze di reperimento di specifiche professionalità.

La funzione di direzione sanitaria dei presidi riuniti si configura ordinariamente in modo unitario quale struttura complessa. Le diverse sedi ospedaliere potranno articolare la medesima funzione in strutture semplici aggregate alla direzione sanitaria unica di presidio. La dimensione dei presidi ospedalieri, la complessità e rilevanza delle funzioni attribuite, con particolare riferimento alla presenza del DEA, potranno giustificare la configurazione delle Direzioni Sanitarie di singoli presidi quali strutture complesse. Nel caso, la funzione di coordinamento tra le strutture complesse è assicurata dal Direttore Sanitario dell’Azienda.

Il distretto si configura, di norma, come una struttura complessa. Nei casi, specificamente previsti al punto 4, in cui il bacino d’utenza comprenda una popolazione inferiore ai 60.000 abitanti, la complessità o meno della struttura viene valutata dall’Azienda stessa in relazione alle funzioni, ai compiti ed alle responsabilità attribuite.

Nella definizione delle strutture dovrà essere perseguita la razionalizzazione e la qualificazione delle prestazioni, con particolare riferimento a quelle ambulatoriali e domiciliari, assicurando adeguati livelli di diffusione, specializzazione e accessibilità dei servizi. Tale fine sarà perseguito, anche attraverso: l’utilizzo di linee guida e di regolamenti interni che indichino il processo assistenziale con cui devono essere gestite le evenienze cliniche più frequenti o di maggiore gravità; la ricerca di adeguati livelli di interazione fra soggetti prescrittori e soggetti erogatori; il governo della domanda di prestazioni e l’adeguamento dell’offerta al bisogno reale ed alle risorse diponibili; l’appropriato impiego delle risorse strumentali, anche in termini del loro maggiore utilizzo orario .

Le funzioni e la dotazione organica attribuite a ciascuna articolazione (dipartimenti e strutture) dell’organizzazione aziendale, in coerenza con le previsioni dell’atto aziendale, dovranno essere individuate nell’ambito di apposito documento allegato e parte integrante dell’atto stesso. Il medesimo potrà essere aggiornato in attuazione delle previsioni del Piano attuativo locale e nei limiti dei volumi, delle tipologie della produzione annua prevista, nonché delle disponibilità di bilancio. Per le aziende ospedaliere integrate con l’Università l’organizzazione è disciplinata nel rispetto delle specifiche disposizioni legislative.

8. I criteri e le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali. L’esplicitazione dei livelli di autonomia gestionale e tecnico professionale, anche con riferimento ai provvedimenti di gestione finanziaria e tecnico-amministrativa che impegnano l’Azienda verso l’esterno e connesse responsabilità

La definizione dei criteri per il conferimento degli incarichi dovrà attenersi ai seguenti principi fondamentali:

– attribuzione della responsabilità del risultato in capo ai dirigenti;

– valutazione triennale a cura di un Collegio tecnico nominato dal Direttore generale e presieduto dal Direttore del dipartimento;

– rispetto dei requisiti ex D.P.R. n. 484/97 per gli incarichi di direzione di struttura complessa;

– attribuzione di compiti e decisioni che impegnano l’Azienda verso l’esterno ai Direttori amministrativo, sanitario, di presidio, di distretto e di struttura;

– ridefinizione della dotazione organica della dirigenza sanitaria a seguito della soppressione del lavoro a tempo definito e conseguente maggiore disponibilità di ore;

– definizione dei criteri e dei limiti per l’attribuzione di incarichi di struttura e professionali a tempo determinato;

– coerenza con le esigenze di quantificazione e disponibilità delle risorse finanziarie per l’attribuzione degli incarichi;

– indisponibilità dei posti in organico a seguito del conferimento di incarichi professionali e di struttura.

L’incarico di direttore del distretto è attribuito dal direttore generale, ai sensi dell’art. 3 sexies del decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i., ad un dirigente dell’Azienda, sulla base della disciplina per l’attribuzione degli incarichi ai dirigenti responsabili di struttura prevista dal decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i. e dai Contratti Collettivi Nazionali della Dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dai criteri e modalità di cui al punto precedente.

Qualora l’incarico di direttore del distretto venga affidato ad un medico di medicina generale o ad un pediatra di libera scelta, deve essere previsto che la convenzione con lo stesso venga temporaneamente sospesa dal momento della nomina fino alla scadenza del mandato e che l’Azienda sanitaria locale provveda a nominare un sostituto che prenda in carico gli assistiti.

Nel documento aziendale di cui al punto precedente dovranno essere esplicitati i singoli livelli di autonomia e responsabilità attribuiti a ciascuna articolazione organizzativa.

9. La disciplina dei contratti di fornitura di beni e servizi.

L’attività contrattuale deve aver luogo nel rispetto dei principi della programmazione annuale degli acquisti dei beni e della fornitura dei servizi, della coerenza con il sistema budgetario, della trasparenza e della massima concorrenzialità, perseguendo costantemente gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità .

L’atto aziendale deve disciplinare i criteri per l’affidamento di contratti per la fornitura di beni e servizi di importo inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria, che deve essere effettuato nel rispetto di adeguate valutazioni di economicità misurato mediante indagini di mercato e confronti concorrenziali, tenuto conto altresì delle risultanze dell’osservatorio regionale prezzi o di analoghe strutture qualificate.

Il regolamento aziendale dovrà esplicitare i limiti e le modalità di ricorso alle diverse tipologie di contratto e le relative procedure . Dovranno altresì essere individuati i limiti economici entro i quali i responsabili delle strutture possono impegnare l’amministrazione.

10. La disciplina dei controlli interni.

Il controllo interno si articola nelle seguenti funzioni, svolte dagli organi, strutture ed uffici previsti dalla legge:

a) il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

b) il controllo di gestione;

c) la valutazione e l’autovalutazione del personale;

d) la valutazione ed il controllo strategico.

La stratificazione delle responsabilità nell’ambito delle Aziende Sanitarie Regionale porta ad individuare i seguenti livelli di gestione:

a) l’Azienda nel suo complesso;

b) le macro-articolazioni organizzative dell’Azienda: i presidi ospedalieri, i distretti, i dipartimenti;

c) le strutture complesse;

d) le strutture semplici.

Rispetto a ciascun livello gestionale dovranno esplicitarsi gli strumenti di controllo, le procedure e le responsabilità connesse.

11. Lo sviluppo del sistema informativo ed il suo raccordo con i sistemi di controllo interni ed esterni.

Il sistema informativo aziendale deve essere organizzato in modo coerente con le esigenze conoscitive e valutative dei vari livelli di governo dell’attività sanitaria (Aziendale, Regionale e Nazionale) al fine di garantire la tempestività, la completezza e correttezza dei dati forniti.

12. La disciplina della funzione qualità.

L’Azienda individua le condizioni organizzative per lo sviluppo della funzione di valutazione e miglioramento della qualità avvalendosi di un apposito “Ufficio per la qualità”, in staff alla Direzione Generale ed operante in stretto raccordo con le altre strutture organizzative aziendali.

Le politiche aziendali per la qualità, l’organizzazione del sistema qualità, le procedure tecniche e gestionali attuate per la sua realizzazione, vengono descritte in un apposito documento aziendale che le Aziende sanitarie regionali aggiornano periodicamente.

Annualmente, con il coinvolgimento delle varie strutture organizzative, in relazione ai vari processi aziendali, viene elaborato ed inserito nel piano di attività annuale il piano aziendale per la qualità, che individua, per le diverse unità organizzative e per i processi ad esse trasversali, i programmi di miglioramento selezionati che devono tradursi in specifici obiettivi.

13. Le procedure di consultazione al fine della predisposizione degli atti di programmazione.

Il processo di programmazione aziendale deve prevedere la consultazione delle parti interessate. L’atto aziendale descrive le competenze, le procedure ed i termini della consultazione-concertazione interna ed esterna.

14. La previsione della regolamentazione interna.

L’atto aziendale può rinviare alla regolamentazione interna la disciplina di specifici aspetti oltre a quelli la cui disciplina è già prevista nel presente provvedimento o dalla normativa statale o regionale.

15. Le azioni di informazione, accoglienza, tutela e partecipazione degli utenti.

Nell’osservanza delle disposizioni normative, l’atto aziendale dovrà individuare tutte le strategie e le azioni atte a sviluppare livelli adeguati di informazione, accoglienza, tutela e partecipazione degli utenti, delle loro organizzazioni e degli organismi di tutela dei diritti. Dovranno essere opportunamente individuati gli standard aziendali di qualità e le procedure per il loro monitoraggio nonché per la loro adeguata e tempestiva pubblicizzazione.

16. Patrimonio.

Il regolamento aziendale di amministrazione e gestione del patrimonio dovrà prevedere i criteri per la destinazione d’uso dei beni appartenenti al patrimonio disponibile, ai fini della loro salvaguardia, valorizzazione e redditività. Particolare attenzione deve essere riservata ai beni di interesse storico, artistico, scientifico, tecnologico, archivistico, bibliografico, naturalistico e di valore culturale.

17. Gestione delle risorse tecnologiche.

L’Azienda assicura modalità organizzative e procedure di programmazione degli acquisti e di manutenzione delle apparecchiature biomediche e dei dispositivi medici, che tengono conto dell’obsolescenza, adeguamento alle norme tecniche e disponibilità di nuove tecnologie per il miglioramento dell’assistenza sanitaria garantendo l’uso sicuro, economico ed appropriato delle apparecchiature e dei dispositivi.

18. Verifiche di conformità dei contenuti dell’atto aziendale.

Le Aziende sanitarie regionali recepiscono nei contenuti dell’atto aziendale gli indirizzi e applicano i criteri indicati dal presente documento. L’atto, espressione dell’autonomia aziendale, è immediatamente idoneo a produrre i propri effetti. I suoi contenuti richiamano la personale responsabilità del Direttore Generale. La Giunta Regionale ne verifica la conformità alle disposizioni di cui alla normativa vigente, al presente provvedimento ed alla programmazione regionale.

Per l’avvio del procedimento di verifica, l’atto aziendale, così come le successive modifiche ed integrazioni, unitamente al documento di cui al precedente punto 7, ultimo periodo, adottato con le modalità di cui alla presente deliberazione, viene depositato dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Regionale presso i competenti uffici della Giunta Regionale (Direzione Regionale “Controllo delle attività sanitarie” dell’Assessorato alla Sanità).

Le eventuali difformità riscontrate sono evidenziate dalla Giunta Regionale nel termine di 60 giorni dal deposito. L’attività istruttoria, espletata su iniziativa della Direzione Regionale controllo delle attività sanitarie, viene congiuntamente svolta dalle Direzioni dell’Assessorato Regionale alla sanità.

Sulla scorta dei rilievi effettuati, l’Azienda provvede alla regolarizzazione dei contenuti dell’atto ed al recepimento delle indicazioni Regionali nell’ambito del Piano attuativo locale.

Nell’ambito del potere generale di controllo delle attività l’Amministrazione Regionale può procedere in ogni tempo alla effettuazione di verifiche sui contenuti dei documenti e regolamenti aziendali che disciplinano le previsioni individuate negli atti aziendali.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DEGLI ORGANISMI DELLE
AZIENDE SANITARIE REGIONALI

A) COLLEGIO DI DIREZIONE

Il Direttore generale, nell’espletamento delle funzioni di governo e di direzione strategica della gestione aziendale, si avvale del Collegio di direzione, nel quale sono rappresentate le articolazioni organizzative dell’Azienda. Il Collegio rappresenta a livello aziendale l’ambito di definizione, di mediazione e di sintesi delle attività negoziali che si sviluppano all’interno dell’Azienda tra le macro articolazioni: dipartimenti, distretti, presidi. Conseguentemente è composto dalle seguenti figure professionali: direttore sanitario, direttore amministrativo, direttori di distretto, direttori di dipartimento, direttori di presidio ospedaliero nonché i responsabili di ogni altra macro-articolazione prevista e disciplinata dalla normativa vigente.

L’atto aziendale ed il regolamento dovranno disciplinare le modalità di funzionamento del Collegio per l’espletamento delle competenze e delle attività a supporto della Direzione generale. In particolare, devono essere individuate le procedure per garantire l’assolvimento della funzione prioritaria propria del Collegio, che si sostanzia nel supporto al Direttore generale per il governo delle attività cliniche, la programmazione e valutazione delle attività tecnico sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria e delle altre così come vengono dettagliate dall’art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i.

B) CONSIGLIO DEI SANITARI

L’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio dei Sanitari sono disciplinati dalla vigente deliberazione della Giunta Regionale.

C) ORGANO DI INDIRIZZO

Così come previsto all’art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 517/99, le Aziende sanitarie ospedaliere nelle quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia devono istituire l’Organo di indirizzo quale struttura deputata a proporre iniziative e misure per assicurare la coerenza della programmazione generale dell’attività assistenziale dell’Azienda con la programmazione didattica e scientifica delle Università ed a verificare la corretta attuazione della programmazione. Nell’atto aziendale dovranno, d’intesa con il Rettore dell’Università, esplicitarsi le regole a garanzia dell’espletamento delle funzioni che l’organo è chiamato ad adempiere

Il numero dei membri e la composizione dell’organo di indirizzo sono stabiliti dal protocollo d’intesa Università - Regione.

D) COMITATO DI DIPARTIMENTO

D.1 Criteri per la costituzione

E’ costituito dai responsabili delle strutture complesse e dai responsabili delle strutture semplici a valenza dipartimentale appartenenti a ciascun dipartimento.

Secondo la tipologia del dipartimento e l’organizzazione dell’Azienda possono, senza diritto di voto, partecipare alle sedute:

a) i responsabili di strutture semplici facenti parte di strutture complesse appartenenti al dipartimento stesso;

b) i responsabili di strutture, semplici o complesse, anche non appartenenti al dipartimento, ma con esso interagenti;

c) i rappresentanti di enti, associazioni e categorie professionali che interagiscono con il dipartimento.

D.2 Funzioni del Comitato di dipartimento

Il Comitato di dipartimento elabora proposte in ordine a:

a) modelli organizzativi del dipartimento;

b) programmazione annuale delle attività dipartimentali con l’elaborazione degli obiettivi da realizzare nel corso dell’anno;

c) promozione del razionale utilizzo del personale assegnato al dipartimento nell’ottica della integrazione dipartimentale;

d) programmazione della gestione delle risorse sia umane che economiche assegnate al dipartimento;

e) valutazione dei fabbisogni di risorse di personale e strumentali, con definizione delle priorità;

f) gestione del “budget” assegnato al dipartimento;

g) definizione dei modelli per la verifica e la valutazione della qualità dell’assistenza fornita;

h) piani di aggiornamento e riqualificazione del personale, programmazione e coordinamento delle attività didattiche, di ricerca scientifica e di educazione sanitaria;

i) attribuzione di funzioni di natura professionale, di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettive, di verifica e controllo, ai dirigenti non responsabili di struttura;

j) regolamentazione attuativa dell’attività libero professionale.

Il Comitato di dipartimento inoltre:

a) esprime il parere sulla proposta di istituzione di strutture semplici;

b) valuta e propone al Direttore generale, tramite il Direttore di dipartimento, l’eventuale inserimento di altre strutture nel dipartimento;

c) propone al Direttore generale una rosa di nominativi per la nomina a Direttore di dipartimento;

d) adotta linee guida utili per il più corretto indirizzo diagnostico terapeutico;

e) valuta ogni altro argomento sottopostogli dal Direttore del dipartimento o dai dirigenti delle strutture che lo costituiscono in relazione a problemi od eventi di particolare importanza

SCHEMA TIPO DI ATTO AZIENDALE

Titolo: Indicazioni di carattere generale ed elementi identificativi e caretterizzanti l’Azienda:

- sede legale

- logo

- patrimonio

- scopo e missione; dichiarazioni etiche.

Titolo: Organi Aziendali, organismi collegiali e relative attribuzioni:

- direttore generale

- collegio sindacale

- direttore amministrativo e direttore sanitario

- collegio di direzione

- altri (consiglio dei sanitari, organo d’indirizzo, comitato di dipartimento).

Titolo: Aspetti organizzativi dell’Azienda:

- articolazione territoriale a livello centrale, distrettuale ed ospedaliero;

- modalità di identificazione dei dipartimenti e relative aggregazioni;

- disciplina degli eventuali dipartimenti integrati con l’Università;

- modalità d’identificazione delle strutture semplici e complesse e criteri per la loro istituzione;

- esplicitazione del livello di autonomia gestionale e tecnico professionale delle unità organizzative; criteri e modalità di conferimento degli incarichi.

Titolo: Modalità di gestione, controllo e valorizzazione delle risorse:

- procedure di consultazione al fine della predisposizione degli atti di programmazione;

- disciplina dei contratti di fornitura e servizi;

- disciplina dei controlli interni;

- sistema informativo e raccordo con i sistemi di controllo esterni;

- disciplina della funzione qualità;

- previsione della regolamentazione interna;

- azioni di informazione, accoglienza, tutela e partecipazione degli utenti;

- gestione delle risorse tecnologiche.


Allegato B

PRINCIPI E CRITERI DI ORGANIZZAZIONE
DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI

TITOLO I PRINCIPI E CRITERI PER L’ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTOI DIPARTIMENTI

LINEE GUIDA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DIPARTIMENTI

Definizione di Dipartimento

Dipartimento strutturale

Dipartimento funzionale

Dipartimento integrato

Dipartimento interaziendale

COMPITI E ATTIVITA’ DEL DIPARTIMENTO

DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

RISORSE DEL DIPARTIMENTO

ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO

GRUPPI DI PROGETTO

DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE (DEA)

CENTRALI OPERATIVE 118

DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA DELLE DIPENDENZE (DPD)

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE (DSM)

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE (DMI)

PRINCIPI E CRITERI PER IL COORDINAMENTO DEI DIPARTIMENTI OSPEDALIERI

SERVIZI TERRITORIALI

ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE DELLE STRUTTURE PRODUTTIVE TERRITORIALI ED AMBULATORIALI

TITOLO II CRITERI PER L’ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL DISTRETTO

FUNZIONI E RISORSE DEL DISTRETTO

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

L’UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ DISTRETTUALI

IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DISTRETTUALI

IL COMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO

EVOLUZIONE ORGANIZZATIVA DISTRETTUALE  

- Il Distretto nell’attuale momento di transizione

- Strumenti per l’organizzazione del Distretto a regime

PRINCIPI E CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DISTRETTI

TITOLO III CRITERI PER IL COORDINAMENTO PROGRAMMATICO AI FINI DELL’ ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE AZIENDALI

INDIRIZZO GENERALE SULLE STRATEGIE AZIENDALI

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO TRA LE FUNZIONI DI TUTELA E DI PRODUZIONE

FUNZIONE DI PRODUZIONE

FUNZIONE DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

TITOLO IV CONTROLLO E QUALITA’

CONTROLLI INTERNI

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’

TITOLO I
PRINCIPI E CRITERI PER L’ORGANIZZAZIONE
E IL FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI

LINEE GUIDA PER L’INDIVIDUAZIONE
DEI DIPARTIMENTI

DEFINIZIONE DI DIPARTIMENTO

Il Dipartimento è costituito da strutture omogenee, omologhe, affini o complementari, che perseguono comuni finalità e sono quindi tra loro interdipendenti, pur mantenendo la propria autonomia e responsabilità professionale. Le strutture costituenti il Dipartimento sono aggregate in una specifica tipologia organizzativa e gestionale, volta a dare risposte unitarie, flessibili, tempestive, razionali e complete rispetto ai compiti assegnati. A tal fine adottano regole condivise di comportamento assistenziale, didattico, di ricerca, etico, ed economico.

L’art. 17 bis del decreto legislativo 502/92 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 229/99 :

- definisce l’organizzazione dipartimentale come il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle Aziende Sanitarie;

- stabilisce che il Dipartimento è una aggregazione di strutture complesse .

- prevede l’attribuzione di responsabilità ai Dipartimenti, sia professionale in materia clinico-organizzativa e della prevenzione, sia di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi.

I Dipartimenti possono essere definiti strutturali, funzionali, integrati, interaziendali; comunque siano definiti rappresentano il modello operativo dell’Azienda e svolgono attività professionali e gestionali mediche, tecnico-sanitarie e tecnico-amministrative. Ad essi sono assegnate le risorse necessarie all’assolvimento delle funzioni attribuite.

Le modalità organizzative finalizzate a coordinare una particolare azione per raggiungere determinati obiettivi di un processo sanitario, meglio conosciuti come progetti finalizzati e, a volte, denominati impropriamente “Dipartimenti per obiettivo”, non costituiscono Dipartimento ai sensi della sopra menzionata normativa.

L’organizzazione dipartimentale è predeterminata solo nei casi specificatamente previsti dalla legge o dalle indicazioni regionali (Dipartimento di prevenzione, salute mentale, ecc.).

Pertanto, in sede di adozione dell’atto aziendale di diritto privato l’Azienda Sanitaria individua le strutture complesse da aggregare in Dipartimenti . I Dipartimenti strutturali presuppongono l’aggregazione di strutture complesse preferibilmente secondo il modello delle aree funzionali omogenee. Altre aggregazioni organizzative devono trovare esplicita motivazione nell’ambito della programmazione aziendale.

Vengono inoltre aggregate ai Dipartimenti le strutture “semplici” a valenza dipartimentale, attivate per funzioni attribuite all’Azienda dal P.S.R. e non convenientemente esercitabili da strutture complesse già esistenti, o per attività svolte a favore di una pluralità di strutture complesse (es. blocco operatorio, pronto soccorso).

Le altre strutture “semplici”, quali articolazioni di quelle complesse, sono già comprese nella struttura principale aggregata.

Gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la realizzazione dell’organizzazione dipartimentale, tenendo conto di quanto disposto dalla legge 10.8.2000, n. 251 relativamente alle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, sono:

* la razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e tecnologiche, dei posti letto, dei materiali di consumo e dei servizi sanitari intermedi;

* il miglioramento dell’efficienza gestionale dei processi di coordinamento e di controllo, della qualità delle prestazioni erogate, del livello di umanizzazione delle strutture interne al singolo Dipartimento, del rapporto tra direzione generale e direzione delle singole strutture;

* il miglioramento e l’integrazione dell’attività di formazione e aggiornamento;

* la razionalizzazione e lo sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici e di quelli volti a garantire la continuità assistenziale anche all’esterno dei Dipartimenti.

DIPARTIMENTO STRUTTURALE

L’individuazione dei Dipartimenti dovrà essere funzionale all’Azienda e tenere conto della complessità della stessa, della sua estensione sul territorio, delle caratteristiche geomorfologiche, del numero di strutture complesse presenti e degli obiettivi che queste ultime debbono conseguire.

Ferma restando la competenza delle Aziende nel definire numero e tipologia dei Dipartimenti strutturali, la creazione di questa sovrastruttura trova ragione d’essere quando serve a razionalizzare, in termini sia di efficienza che di economicità, i rapporti fra diverse strutture organizzative non altrimenti aggregabili.

Inoltre l’aggregazione delle strutture operative deve garantire la possibilità di scelta del Direttore di Dipartimento.

Esemplificando, i criteri di preposizione dei Dipartimenti possono essere:

a) Le Aree funzionali

es.: Medicina, Chirurgia, Diagnostica;

b) Il Settore nosologico

es.: Salute mentale; Malattie Infettive.

c) Le funzioni di supporto e tecnico-amministrative

es. Farmaceutica, ecc.

L’Azienda nell’ambito della sua autonomia può attivare altre forme di collegamento fra diverse strutture organizzative, quali, ad esempio i “gruppi di progetto”.

DIPARTIMENTO FUNZIONALE

Anche il Dipartimento funzionale va inteso come aggregazione di strutture complesse. Non esiste un modello predefinibile di aggregazione in quanto l’esigenza, o l’opportunità, di costituire un Dipartimento funzionale finalizzato al raggiungimento di uno specifico obiettivo trova fondamento, di volta in volta, in norme nazionali (es. Dipartimento Emergenza e Accettazione), nelle esigenze della singola Azienda (es. Dipartimento trapianti d’organo) o nell’opportunità di aggregare strutture complesse o semplici a valenza dipartimentale totalmente indipendenti fra loro, al fine di raggiungere un determinato obiettivo o assicurare in modo ottimale la continuità diagnostica e terapeutica ai pazienti (es: Dipartimento Riabilitazione, Oncologia, Cardio-vascolare, ecc.).

Una medesima struttura, complessa o semplice a valenza dipartimentale, può far parte di più Dipartimenti funzionali, oltre, naturalmente, che del proprio Dipartimento strutturale.

La partecipazione di una struttura ad un Dipartimento funzionale è subordinata al consenso del proprio Dipartimento strutturale.

Al fine di non appesantire l’assetto organizzativo aziendale e contenere la spesa, la costituzione dei Dipartimenti funzionali deve essere mirata e documentata evitando duplicazioni di funzioni e ove possibile, la partecipazione a più Dipartimenti della medesima struttura.

Qualora se ne ravvisi la convenienza, può entrare a far parte del Dipartimento funzionale non una singola struttura ma l’intero Dipartimento strutturale cui la medesima appartiene. In tal caso entrerà a far parte del Comitato di Dipartimento il Direttore del Dipartimento strutturale stesso.

Ai Dipartimenti funzionali si applicano, per quanto compatibili, i criteri e le modalità organizzative rappresentati per i Dipartimenti strutturali, compresa l’assegnazione di risorse per l’assolvimento delle funzioni attribuite.

E’ comunque indispensabile che si utilizzi un sistema informativo tale da monitorare l’attività del Dipartimento, con particolare riguardo al numero e alla tipologia delle prestazioni effettuate dalle diverse strutture, o Dipartimenti strutturali, a favore del Dipartimento stesso.

DIPARTIMENTO INTEGRATO

Si definiscono Dipartimenti integrati quelli che aggregano strutture a direzione universitaria e del S.S.N. secondo i principi previsti dal protocollo d’intesa Università-Regione.

DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE

Il Dipartimento interaziendale aggrega strutture complesse e semplici a valenza dipartimentale che appartengono ad Aziende diverse. Affinché esista tale tipologia dipartimentale devono sussistere:

* motivazione, finalità e obiettivi della costituzione del Dipartimento interaziendale.

* Individuazione delle Strutture complesse e Strutture semplici che costituiscono il Dipartimento,

* Individuazione dell’Azienda prevalente.

* Contratto tra le parti, con contestuale approvazione del regolamento. Il contratto regolamenta i rapporti tra le parti (personale, strutture, apparecchiature, posti letto, obiettivi, incentivi, responsabilità ecc...) nonché gli aspetti economici. Il regolamento definisce gli aspetti organizzativi.

* Nomina del Direttore di Dipartimento. Il Direttore di Dipartimento viene nominato dall’Azienda Sanitaria prevalente, su proposta del Comitato di Dipartimento.

COMPITI E ATTIVITA’ DEL DIPARTIMENTO

Complessivamente, i compiti del Dipartimento possono riassumersi in:

* coordinamento ed organizzazione dell’attività di assistenza;

* formazione e aggiornamento;

* didattica;

* ricerca;

* educazione ed informazione sanitaria;

* verifica della qualità;

* organizzazione rapporti con l’utenza.

Le attività del Dipartimento, in particolare, sono riconducibile:

* gestione del piano annuale delle attività e dell’utilizzazione delle risorse disponibili assegnate al Dipartimento;

* valutazione e verifica della qualità dell’assistenza fornita, che dovrà essere assicurata adottando metodiche diverse quali, tra le altre, la VRQ o il Medical Audit, quest’ultimo finalizzato all’esame collegiale delle informazioni ottenute dall’esperienza professionale e/o dalle cartelle cliniche allo scopo di:

- valutare l’assistenza fornita ai pazienti;

- verificare le procedure ed i risultati ottenuti;

- migliorare le proprie conoscenze;

- ottimizzare, in modo razionale, l’utilizzo delle risorse disponibili;

* utilizzazione ottimale dei posti letto, degli spazi assistenziali, del personale e delle apparecchiature, che deve essere finalizzata ad una migliore gestione delle risorse a disposizione al fine di consentire una più completa assistenza al malato unitamente ad una razionalizzazione dei costi;

* coordinamento con le relative attività extraospedaliere per una integrazione dei servizi dipartimentali con quelli del territorio ed in particolare con i Distretti e con i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, ai quali spetta il compito di rappresentare il punto di ingresso dell’assistito nel circuito ospedaliero nonché l’indispensabile ruolo di figure di raccordo tra ospedale e territorio. Tale raccordo garantisce la definizione del piano di dimissione del paziente, gli interventi domiciliari e i successivi follow-up, nonché l’assistenza medica nelle RSA, in funzione della continuità assistenziale;

* organizzazione dell’attività libero-professionale, intesa come interesse convergente del paziente (libera scelta) del medico e dell’Azienda, sulla base delle indicazioni contenute nel decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e del DPCM 27.3.2000;

* studio, applicazione e verifica di sistemi protocolli, per conferire la maggiore possibile omogeneità alle procedure organizzative, assistenziali e di utilizzo delle apparecchiature;

* promozione di iniziative finalizzate alla umanizzazione dell’assistenza all’interno delle strutture dipartimentali;

* studio e applicazione di sistemi integrati di gestione, anche attraverso il collegamento informatico all’interno del Dipartimento e tra Dipartimenti, allo scopo di consentire l’interscambio di informazioni ed immagini, l’archiviazione unificata e centralizzata dei dati, nonchè l’utilizzazione della telematica secondo gli sviluppi che la tecnologia nel tempo consentirà;

* individuazione e promozione di nuove attività o di nuovi modelli operativi nello specifico campo di competenza;

* organizzazione della didattica.

DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Compete al direttore del Dipartimento:

a) predisporre la proposta di piano di attività annuale, correlandolo all’utilizzo delle risorse disponibili;

b) negoziare con la Direzione Generale il budget;

c) assicurare il funzionamento del Dipartimento, attuando i modelli organizzativi proposti dal Comitato di Dipartimento;

d) promuovere le verifiche periodiche sulla qualità, secondo il modello prescelto dal Comitato di Dipartimento;

e) controllare l’aderenza dei comportamenti con gli indirizzi generali definiti dal Comitato di Dipartimento nell’ambito: dell’assistenza sanitaria, della gestione del personale, dei piani di ricerca, di studio e di didattica;

f) rappresentare il Dipartimento nei rapporti con il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario, il Direttore del Presidio e con organismi esterni, ove sia previsto che il Dipartimento operi in coordinamento o collegamento con gli stessi;

g) gestire le risorse attribuite al Dipartimento secondo le indicazioni del Comitato di Dipartimento.

RISORSE DEL DIPARTIMENTO

Per ogni Dipartimento, oltre a definire i compiti e le relative attività, è necessario individuare le risorse da assegnare in termini di:

* posti letto;

* personale;

* strutture edilizie;

* attrezzature;

* risorse economico-finanziarie.

Le risorse vanno distinte in tre sub aree:

* risorse assistenziali proprie delle singole strutture complesse o semplici appartenenti al Dipartimento;

* risorse assistenziali comuni del Dipartimento;

* risorse necessarie al funzionamento del Dipartimento.

In una visione strutturale del Dipartimento, dove le strutture sono aggregate dal punto di vista gestionale e funzionale, si ritiene di poter indicare schematicamente la seguente distribuzione delle risorse:

a. Alle singole strutture complesse e semplici a valenza dipartimentale vengono assegnati:

* il personale laureato, medico e non medico;

* il personale tecnico ed infermieristico con competenze ed esperienze specifiche nelle singole strutture;

* gli spazi da questo occupati per le attività esclusive della struttura e l’indicazione dei posti letto mediamente utilizzabili;

* le attrezzature esclusivamente utilizzate dalla struttura.

b. Al Dipartimento vengono assegnati:

* il personale infermieristico, il personale tecnico, nonché altre figure professionali necessarie alla funzionalità della specifica tipologia del Dipartimento o non assegnate ad alcuna struttura complessa;

* gli operatori tecnici di assistenza;

* gli spazi operativi, di degenza, di supporto;

* le attrezzature utilizzate da più di una struttura;

* i programmi, i progetti, i piani di Dipartimento;

* le risorse economiche necessarie per raggiungere gli obiettivi fissati.

c. Per il funzionamento del Dipartimento vengono assegnati:

* il personale amministrativo, dedicato alle attività gestionali;

* il personale di supporto segretariale, con le relative dotazioni strumentali;

* gli spazi per la direzione ed il coordinamento del Dipartimento, compresi gli organi di gestione del Dipartimento stesso, nonchè quelli previsti dall’Allegato 2A della D.C.R. n. 616/99 relativi: agli spazi per studio, ricerca, didattica, audit proporzionali alle attività del Dipartimento, comprensivi di aule e sale riunioni, segreteria, archivi;

* il sistema informativo, informatico e telematico del Dipartimento;

* i beni e servizi necessari al funzionamento del Dipartimento.

Per quanto riguarda le attività culturali e didattiche, compresa la biblioteca, le scelte circa la loro collocazione parziale o totale nell’ambito dipartimentale, sarà in funzione delle possibilità e delle scelte effettuate a livello aziendale.

Il budget del Dipartimento è costituito sulla base di distinte voci relative ai costi delle risorse umane, tecniche e strutturali assegnate, nonché ai consumi previsti per beni e servizi, ivi compresi farmaci, emoderivati, emocomponenti, presidi, protesi, reattivi, mezzi di contrasto, etc...

Dovrà inoltre comprendere, separatamente, eventuali finanziamenti per programmi e progetti dipartimentali, per attività di formazione ed aggiornamento, didattica e ricerca.

Analogamente il Direttore Generale, con riferimento alla pianificazione aziendale, concorda con i Direttori di Dipartimento e di Presidio i programmi ed i progetti annuali, compresi quelli di natura interdipartimentali.

Il responsabile del Dipartimento, a sua volta, sulla base di tali indicazioni e sentito il Comitato di Dipartimento, articola al suo interno il budget assegnato, destinando specifiche risorse alle Strutture, dopo aver concordato, con i rispettivi responsabili, i programmi ed i piani di attività annuali che le singole strutture svolgeranno nell’ambito degli obiettivi programmati dal Dipartimento.

Le risorse, nel loro complesso, dovranno essere verificate in termini di risultati, prodotti ed obiettivi raggiunti, a seconda della metodologia adottata e della tipologia di prestazioni erogate, tenuto conto dei programmi dell’Azienda, delle indicazioni regionali e dei dati epidemiologici di riferimento.

Ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 502/92, il Direttore del Dipartimento predispone annualmente il piano delle attività dipartimentale.

ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO

La riorganizzazione dipartimentale delle strutture ospedaliere, secondo le linee tracciate nel presente documento, comporta la necessità di sottolineare alcuni aspetti particolarmente delicati per le eventuali implicazioni sull’attuale quadro organizzativo.

Con particolare riferimento alla necessità di:

a) prevedere l’attribuzione dei posti letto al Dipartimento e non alle singole strutture complesse o semplici a valenza dipartimentale, individuando orientativamente il numero di posti letto che vengono utilizzati mediamente dalle singole strutture complesse o semplici;

b) prevedere l’attribuzione dell’organico al Dipartimento e le risorse umane destinate alle singole Strutture complesse (le risorse umane destinate alle Strutture semplici saranno previste solo qualora siano a valenza Dipartimentale);

c) precisare che le funzioni di direzione, che competono al dirigente delle strutture complesse, sono esercitate con piena autonomia nel campo clinico-assistenziale, secondo le linee guida adottate dal Dipartimento;

d) prevedere che il conferimento della responsabilità delle strutture semplici, nonché degli incarichi previsti dal comma 4, dell’art. 15 ter, del decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni sia effettuato dal Direttore Generale su proposta congiunta del Direttore di Dipartimento e del responsabile della struttura complessa di riferimento, sentito il Comitato di Dipartimento.

GRUPPI DI PROGETTO

Con una certa frequenza si può verificare la necessità che più soggetti, anche con differenti rapporti contrattuali, operino in accordo e stretto collegamento fra loro (le così dette “modalità dipartimentali”) senza che vi sia la possibilità o l’opportunità di costituire un Dipartimento funzionale (es. presenza di una sola struttura complessa, netta prevalenza di una struttura complessa sulle altre, ecc.).

In questi casi l’Azienda può costituire il Gruppo di progetto cui partecipano, riuniti in Comitato, i responsabili delle strutture interessate e i rappresentanti di Enti, Associazioni, Categorie professionali, ecc.

E’ indispensabile che il Gruppo di progetto utilizzi un sistema informativo tale da monitorare l’attività resa con modalità dipartimentali, con particolare riguardo al numero e alla tipologia delle prestazioni effettuate dalle diverse strutture complesse o semplici coinvolte, a favore del Gruppo di progetto stesso.

DIPARTIMENTO DI EMERGENZA
E ACCETTAZIONE D.E.A.

Il D.E.A., già istituito in ogni Ospedale generale con D.C.R. n. 149-CR-3263 del 30.aprile 1975, negli anni è stato oggetto di svariate applicazioni interpretative e modifiche, sia a livello nazionale, (D.P.R. 27.3.1992 atto di indirizzo alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza), che regionale (Piani socio-sanitari) e locale (Programmi attività e spesa, intese di programma, ecc.).

Alla luce del decreto legislativo 502/92 e successine modificazioni e integrazioni, si ritiene indispensabile far rientrare il D.E.A. nella normale tipologia dei Dipartimenti in cui si articola l’Azienda Sanitaria applicando al medesimo, per quanto compatibili, i criteri e le modalità organizzative rappresentati per i Dipartimenti strutturali o funzionali.

In riferimento all’Azienda ove è costituito, il D.E.A. assume una differente connotazione e può essere strutturale o funzionale secondo i seguente criteri:

1. Aziende con ospedale sede di D.E.A. di riferimento regionale ove l’attività di pronto soccorso è garantita prevalentemente da strutture complesse a ciò dedicate in via esclusiva: Medicina d’Urgenza, Chirurgia d’Urgenza, Anestesia e Rianimazione D.E.A., ecc.:

1a) - il D.E.A. può essere costituito come Dipartimento strutturale fra queste strutture che, ovviamente, non potranno far parte di altri Dipartimenti quali quello chirurgico, medico, ecc.

Per garantire il coordinamento con le altre professionalità operanti in strutture non appartenenti al D.E.A. (Neurochirurgia, Ortopedia, Chirurgia Vascolare, Laboratorio, Radiodiagnostica, ecc.), le stesse partecipano al Comitato D.E.A.

I rapporti sono regolati da protocolli.

In alternativa, l’Azienda può costituire il Dipartimento funzionale dell’Urgenza (D.U.), con funzioni di coordinamento, di cui fanno parte le suddette strutture specialistiche e il D.E.A..

In questo caso si ravvisa l’opportunità di far coincidere la figura del direttore di Dipartimento D.E.A. con quella di direttore di Dipartimento D.U..

1b) il DEA è costituito come Dipartimento funzionale fra le varie strutture afferenti che, ovviamente, possono far parte dei rispettivi Dipartimenti strutturali.

La responsabilità della gestione del personale infermieristico e di supporto operante presso il pronto soccorso e la responsabilità delle attrezzature è affidata ad una struttura semplice o complessa a seconda dei casi di complessità della funzione e della relativa valutazione aziendale integrata nel D.E.A..

Per questa tipologia di Aziende l’accettazione del D.E.A. si riferisce alla sola attività espletata in regime di urgenza tramite il pronto soccorso.

2. Aziende con ospedale sede di D.E.A. di base ove l’attività di pronto soccorso è garantita prevalentemente mediante l’apporto part time di unità operative dedicate ad altre funzioni (ricoveri di elezione, day hospital e day surgery, attività ambulatoriale, ecc.) e, di norma, già appartenenti ad un proprio Dipartimento strutturale:

Il D.E.A. è costituito come Dipartimento funzionale e ne fanno parte le strutture, o i rispettivi Dipartimenti strutturali, che incidono in modo significativo sull’attività di pronto soccorso.

La gestione del personale infermieristico e di supporto operante presso il pronto soccorso e delle attrezzature si configura come struttura semplice a valenza dipartimentale integrata nel DEA., affidata ad un dirigente medico c esperienza nel settore dell’emergenza ovvero nell’igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri.

Per questa tipologia di Aziende il D.E.A. può espletare l’attività di accettazione sia per i ricoveri d’urgenza che ordinari. A livello statistico, devono essere distinti.

3. Aziende con più sedi ospedaliere di cui almeno una sede di D.E.A e riunite in presidio unico:

3a) per la/le sede/i ospedaliere indicate dal PSR come DEA l’A.S.L. può procedere alla costituzione di un Dipartimento funzionale.

Per l’altra / le altre sedi ospedaliere ove è attivo un pronto soccorso, la responsabilità della gestione del personale infermieristico e di supporto ivi operante si configura come struttura semplice della direzione del presidio riunito.

Il personale medico afferisce al pronto soccorso secondo le modalità stabilite dalla direzione del presidio riunito.

Per garantire il coordinamento fra le diverse sedi e strutture deputate all’emergenza, l’Azienda costituisce il Dipartimento funzionale dell’Urgenza ove confluiscono il/i D.E.A., il/i pronti soccorso.

In questo caso si ravvisa l’opportunità di far coincidere la figura del direttore di Dipartimento D.E.A. con quella di direttore di Dipartimento D.U..

3b) L’A.S.L. può, in alternativa alla costituzione del Dipartimento dell’Urgenza, aggregare al D.E.A, il/i pronti soccorso, configurati come strutture semplici delle altre sedi ospedaliere.

Per questa tipologia di Aziende il D.E.A. può espletare l’attività di accettazione sia per i ricoveri d’urgenza che ordinari. A livello statistico devono essere distinti.

CENTRALI OPERATIVE 118

Le Centrali operative 118, già istituite su base provinciale in 8 Aziende Sanitarie, coordinano, in sinergia fra loro, il sistema regionale dell’emergenza-urgenza territoriale.

Alle medesime è affidata sia la gestione organizzativa, tecnica e funzionale dei sistemi di ricezione chiamate ed invio mezzi di soccorso (centrale operativa vera e propria) che quella relativa alle strutture deputate all’emergenza territoriale (ambulanze, ecc.).

Le Centrali operative 118 possono essere identificate come strutture complesse, in particolare ove operano a valenza sovraziendale.

I rapporti fra le Centrali operative 118 e le strutture delle Aziende afferenti deputate all’emergenza sono regolati da protocolli e convenzioni.

Al fine di operare con la massima sinergia possibile è opportuno che il responsabile della Centrale operativa. 118 partecipi alle sedute dei Comitati DEA delle Aziende afferenti.

Nelle more dell’emanazione di specifiche linee guida regionali sulle competenze e sulla collocazione organizzativa aziendale delle Centrali operative (rapporti fra C.O., C.R.I. e Associazioni di volontariato, Aziende afferenti, formazione, rapporti con i D.E.A.), è opportuno che le stesse non siano inserite in alcun Dipartimento aziendale.

L’indispensabile coordinamento, a livello regionale, fra le Centrali operative 118 è garantito secondo le modalità stabilite dalla Regione.

IL DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA
DELLE DIPENDENZE (DPD)

Il Dipartimento di Patologia delle Dipendenze (DPD) ha per finalità la programmazione, il coordinamento e la verifica, sotto il profilo quali/quantitativo, delle attività di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche.

Il DPD si occupa inoltre delle patologie correlate alla dipendenza (quali disturbi psichici, malattie organiche, problemi di integrazione sociale, comportamenti patologici o devianti, stati di sofferenza soggettiva o ambientale di varia natura) avvalendosi del contributo integrato di tutte le discipline e tecniche necessarie.

Funzioni proprie del DPD sono: la programmazione strategica, lo sviluppo e la progettazione degli interventi in relazione alla rilevazione e all’analisi dei dati relativi al fenomeno; il coordinamento e l’integrazione con strutture operative e di attività diverse che convergono sulle finalità del Dipartimento; la gestione strategica del budget e delle risorse complessive dell’Azienda per lo specifico settore di competenza.

Alla luce dell’Accordo Stato-Regioni per la “Riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti”, sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 21 gennaio 1999, il modello organizzativo adottato è il Dipartimento strutturale territoriale.

Per le specifiche caratteristiche dei Servizi Tossicodipendenze, normati dal D.M. 444/90 che determina la tipologia di personale e di organizzazione dei Ser.t, il DPD si può articolare in più strutture operative.

Le strutture aggregate nel DPD sono definite nel numero e nel merito in ogni ASL in relazione alle necessità e alle strategie locali: comunque il DPD deve aggregare, come minimo, le strutture operative Ser.T. e Alcologia e, dove esista un Istituto Penitenziario, una struttura operativa Penitenziaria.

Le attività proprie del DPD si articolano, a seconda delle esigenze locali, in servizi quali Unità di Strada, Centri Diurni - Drop In, Comunità semiresidenziali, Comunità residenziali, Poli per le “nuove droghe”, ecc. garantendo la gestione della complessità delle strutture tramite l’articolazione dei processi organizzativi e di cura, la diversificazione dei servizi offerti, la ricomposizione della complessità degli interventi per offrire una completa gamma di servizi, tempestivi, razionali e integrati a soggetti diversi, con bisogni diversi, in fasi diverse del processo di cura.

E’ opportuno che nel Comitato di Dipartimento partecipino, secondo i criteri previsti per la costituzione del Comitato di Dipartimento, i rappresentanti delle categorie professionali, le associazioni, i fornitori di servizi e tutte le strutture sociosanitarie e socio-assistenziali autorizzate, pubbliche e private, che, nel territorio dell’Azienda, a vario titolo, operano nel campo delle tossicodipendenze.

Dovrà altresì essere garantita la dotazione di posti letto riservati a ricoveri ospedalieri per il DPD da ricomprendere, di norma, all’interno del Dipartimento di Medicina Generale.

Il numero di posti letto riservati e le modalità di gestione dei ricoveri saranno oggetto di appositi protocolli intra - aziendali, a seconda delle esigenze locali.

Nelle ASL ove è presente una sola struttura complessa, questa coincide con il D.P.D.

Il Direttore del Dipartimento partecipa al Collegio di direzione.

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE (DSM)

L’A.S.L. organizza la rete dei servizi e delle attività finalizzate alla tutela della salute mentale nell’ambito del Dipartimento di Salute Mentale (DSM), già istituito ai sensi del D.P.R. del 7.4.1994 e confermato nella sua modalità organizzativa nel D.P.R. 10.11.1999. Il D.S.M svolge le seguenti funzioni assistenziali:

* ambulatoriale/domiciliare: Centro di Salute Mentale (CSM);

* semiresidenziale: Centro Diurno/Day Hospital (CD/DH);

* residenziale: Comunità Protetta, Centri di terapia Psichiatrica, Comunità Alloggio (CP/CTP/CA);

* alternativa alla residenzialità: Gruppi Appartamento (GA) e altre soluzioni di piccolo nucleo previste e regolamentate dalla normativa vigente;

* ospedaliera di ricovero ordinario e di day hospital: Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC-DH).

I S.P.D.C. collocati in A.S.O. fanno parte integrante dei DSM in cui insistono territorialmente, i quali pertanto, assumono la connotazione di Dipartimenti interaziendali.

I DSM di AA.SS.LL. privi di S.P.D.C. utilizzano l’S.P.D.C. di Azienda limitrofa mediante apposita convenzione.

Il DSM è articolato in moduli tipo con un ambito territoriale corrispondente ad uno o più distretti e con un bacino d’utenza in ogni caso non superiore a 150.000 abitanti.

Nelle realtà territoriali con bassa densità abitativa è preferibile che i DSM con una popolazione di riferimento compresa tra 100.000 e 150.000 abitanti siano articolati in due unità modulari.

Il modulo, definito come struttura complessa, garantisce, come minimo, l’attività ambulatoriale e domiciliare, semi-residenziale, residenziale.

Nelle A.S.L. ove è presente un solo modulo, questo coincide con il DSM.

Il Direttore del Dipartimento partecipa al collegio di direzione.

Al DSM possono afferire altre strutture semplici o complesse, secondo le esigenze organizzative e gestionali dell’Azienda.

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE (DMI)

In relazione al progetto obiettivo materno infantile, la ridefinizione del modello organizzativo in ogni A.S.L. dovrà prevedere che le attività dell’area materno-infantile siano ricondotte all’interno del Dipartimento Materno infantile di tipo strutturale.

Nel D.M.I. confluiscono tutte le strutture, complesse e semplici, che operano in via esclusiva o prevalente, nell’area materno-infantile: Pediatria, Neonatologia, Terapia Intensiva Neonatale, Neuropsichiatria Infantile, Ostetricia e Ginecologia.

E’ inoltre opportuno che siano coinvolti nell’ambito del Comitato di Dipartimento i responsabili delle strutture operative che svolgono attività collegate al D.M.I. e i rappresentanti degli Enti, Associazioni e Categorie interessate.

Il coordinamento con attività afferenti a strutture non appartenenti al D.M.I. (es. R.R.F., Dipartimento Prevenzione, ecc.) è assicurato mediante la definizione di protocolli interdipartimentali, anche con la costruzione di gruppi di progetto.

Analogamente per l’espletamento delle attività psicologiche, il coordinamento con il servizio di psicologia, istituito ai sensi del P.S.R. e della D.G.R. 52-29953 del 13.4.2000 ed eventualmente collocato, a livello strutturale, in altro Dipartimento, è garantito mediante la definizione di protocolli operativo - funzionali, anche con la costituzione di gruppi di progetto.

Nelle A.S.L. sul cui territorio insistono A.S.O. il D.M.I. deve essere costituito come Dipartimento interaziendale.

Le A.S.O. possono costituire, al loro interno, Dipartimenti, strutturali o funzionali, fra le diverse strutture dell’Azienda. Tali Dipartimenti non potranno assumere la dizione di D.M.I. che è riservata alle A.S.L.

In questi casi nel D.M.I. interaziendale possono confluire le singole strutture dell’A.S.O. ovvero il Dipartimento cui appartengono.

PRINCIPI E CRITERI PER IL COORDINAMENTO
DEI DIPARTIMENTI OSPEDALIERI

Il Direttore del Presidio Ospedaliero esercita, all’interno del presidio al quale è preposto, la funzione di garante della coincidenza della risposta ospedaliera, in termini di produzione di prestazioni, alla domanda di salute espressa dal territorio, nell’ambito degli indirizzi strategici stabiliti dalla Direzione aziendale e del budget attribuito alla produzione ospedaliera.

L’atto aziendale disciplina, ai sensi dell’art.15-bis del decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, l’attribuzione delle funzioni al Direttore di Presidio (A.S.O. o di A.S.L.), sulla base dei seguenti indirizzi:

1. è responsabile degli aspetti igienico-organizzativi, della conservazione della documentazione clinica, del coordinamento del sistema informativo del presidio e dell’organizzazione complessiva dell’attività del presidio;

2. è responsabile del budget complessivo di presidio e coordina l’attività programmatica e di budget dei Dipartimenti attraverso strumenti di concertazione interna con i Direttori dei Dipartimenti, da stabilire nell’atto aziendale;

3. svolge funzioni di negoziazione delle proposte programmatiche formulate dai Direttori di Dipartimento rispetto alla programmazione aziendale e distrettuale;

4. svolge funzioni di supporto tecnico all’attività dei Dipartimenti, per gli aspetti organizzativi e gestionali;

5. garantisce e coordina il percorso assistenziale ospedaliero rispetto alle esigenze di salute del paziente;

6. verifica le necessità dei singoli Dipartimenti e dei risultati raggiunti dagli stessi, nell’ambito delle scelte strategiche di gestione aziendali e di presidio;

Il Direttore di Presidio Ospedaliero e i Direttori di Dipartimento partecipano al Collegio di Direzione dell’Azienda per l’espletamento della funzioni allo stesso attribuite ai sensi dell’art.17 del decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento al supporto alla Direzione Generale per l’elaborazione del programma di attività dell’Azienda.

L’obiettivo di tale partecipazione e coinvolgimento è quello di ricondurre o di pervenire, in quella sede, ad una proposta programmatica coordinata di presidio nell’ambito della programmazione aziendale.

Sulla base di tale proposta il Direttore di Presidio, con le procedure stabilite nell’atto aziendale, svolge le seguenti attività di negoziazione:

* con le Direzioni distrettuali, per la definizione di una proposta congiunta sui volumi di prestazioni ospedaliere da destinare a ciascun Distretto ad integrazione delle attività che lo stesso eroga in via diretta e per quelle che il Distretto deve garantire ai propri cittadini;

* con la Direzione Generale, per l’attribuzione del budget annuale alla programmazione ed alla produzione di ciascun Dipartimento, nell’ambito della programmazione aziendale.

Il budget dipartimentale e quello complessivo di presidio ospedaliero vengono attribuiti sulla base delle strategie generali aziendali e delle risorse assegnate annualmente all’Azienda e tenendo conto delle proposte di Programma delle attività territoriali-distrettuali elaborate dai Distretti.

SERVIZI TERRITORIALI

Al fine di garantire l’integrazione fra i vari livelli in cui si può articolare l’assistenza sanitaria (domiciliare, ambulatoriale, ospedaliera), nelle ASL, alle strutture complesse a valenza sanitaria (Medicina, Chirurgia, Cardiologia, Laboratorio, Rx. RRF, ecc.) è attribuita la competenza e la responsabilità clinico-funzionale su tutta l’attività nell’ambito dell’Azienda, sia ospedaliera che territoriale (ambulatori, consultori, ecc.).

Le suddette strutture esercitano tali funzioni con personale proprio, del Dipartimento cui appartengono, oppure in convenzione.

All’A.S.T. fanno capo, a livello territoriale, funzioni igienico-organizzative nella gestione dei presidi sanitari extra-ospedalieri e funzioni di coordinamento organizzativo delle attività ambulatoriali e consultoriali.

Compete principalmente all’A.S.T. la gestione tecnico-amministrativa delle seguenti attività:

* convenzione con specialisti ambulatoriali in coordinamento con le strutture titolari delle funzioni sanitarie.

* assistenza domiciliare nelle varie forme (ADI, ADP, ADOC, ecc.);

* assistenza residenziale e semi-residenziale per disabili, persone non autosufficienti, malati terminali, ecc.;

* assistenza integrativa (erogazione protesi, ausili e presidi, autorizzazioni, rimborsi, trasporti, ecc.);

* educazione sanitaria (nelle scuole, a gruppi a rischio, alla popolazione generale);

* vigilanza sulle strutture;

* coordinamento delle commissioni valutative multiprofessionali operanti in ambito distrettuale.

L’AST esercita tali funzioni a livello distrettuale con personale proprio o in convenzione.

ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE
DELLE STRUTTURE PRODUTTIVE
TERRITORIALI ED AMBULATORIALI

Il Dipartimento territoriale aggrega le strutture che erogano la propria attività esclusivamente, o prevalentemente, a livello territoriale. Fra queste figurano, in particolare:

* AST;

* Medicina Legale, Medicine dello Sport;

* Farmaceutica territoriale o Dipartimento del farmaco, qualora attivato;

* Servizio sperimentale di psicologia qualora non facente capo, per la tipologia delle funzioni esercitate ai sensi della D.G.R. n. 52 - 29953 del 13.4.2000, ad altro Dipartimento;

* SERT, in attesa dell’organizzazione del Dipartimento delle dipendenze.

Lo sviluppo dell’organizzazione dipartimentale territoriale procede collateralmente all’evoluzione ed al consolidamento, nell’A.S.L., della funzione di governo della domanda di servizi sanitari e socio-sanitari e del conseguente percorso assistenziale, svolta dal Distretto ed è contestuale all’estensione di tale funzione sui livelli essenziali di assistenza previsti dal P.S.N.

L’organizzazione dipartimentale dei servizi di territorio è pertanto configurabile come aggregazione di strutture complesse e semplici aventi competenze e funzioni prevalentemente orientate sul versante dell’offerta e, quindi, dell’erogazione di prestazioni (territoriali, ambulatoriali, domiciliari, residenziali, semi-residenziali).

In tale quadro, lo sviluppo organizzativo dipartimentale territoriale (Dipartimento Territoriale), parallelo e contestuale allo sviluppo organizzativo distrettuale come descritto nel successivo titolo II, procede attraverso:

* la ricognizione puntuale e la razionalizzazione delle funzioni produttive ed erogative di prestazioni facenti capo, rispettivamente, alla struttura operativa A.S.T. e al distretto;

* la progressiva riconduzione dalla competenza e responsabilità del distretto alla competenza e responsabilità delle strutture operative territoriali di pertinenza, delle funzioni relative alle attività sanitarie e socio-sanitarie di base ed alle strutture poliambulatoriali e consultoriali distrettuali, sulla base dei criteri precedentemente indicati;

* la riconduzione della responsabilità clinico-funzionale delle attività ambulatoriali e consultoriali alle strutture di riferimento, sulla base del principio sopra indicato che nelle A.S.L. le strutture complesse a valenza sanitaria (Medicina, Chirurgia, Cardiologia, ecc.) sono competenti per la propria funzione su tutta l’attività dell’A.S.L., sia ospedaliera che ambulatoriale. Rispetto all’area ambulatoriale e consultoriale, l’A.S.T., con le proprie articolazioni distrettuali, esercita pertanto la funzione di direzione e di coordinamento organizzativo e gestionale delle strutture e dell’attività, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R.271/2000, “Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni;

* l’articolazione delle strutture operative territoriali dell’A.S.L. in strutture semplici, operanti in ambito distrettuale: l’articolazione deve essere tale da coprire, in forma omogenea e con criteri di efficacia, efficienza ed economicità, il fabbisogno del territorio in coerenza con quanto definito nei Programmi delle attività territoriali - distrettuali di cui all’art.3-quater del decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

* l’aggregazione delle strutture produttive territoriali, complesse e semplici, nel Dipartimento territoriale.

TITOLO II
LINEE DI INDIRIZZO PER L’ORGANIZZAZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DEL DISTRETTO

FUNZIONI E RISORSE DEL DISTRETTO

L’evoluzione normativa regionale sull’organizzazione sanitaria locale ha condotto negli anni più recenti, dal Piano Sanitario Regionale alle successive deliberazioni attuative, a delineare le basi di un percorso finalizzato a configurare nel Distretto il livello della sanità pubblica ed accreditata più prossimo alla comunità locale, su cui far ruotare, in prospettiva, tutto il sistema dei servizi sanitari.

In sostanza, l’obiettivo che l’organizzazione distrettuale deve perseguire, attraverso necessari ed opportuni stadi evolutivi, è una maggiore personalizzazione del prodotto aziendale sanitario, portandolo in un ambito più vicino ed a misura del cittadino e del complesso della realtà locale, nel quale la realtà locale stessa si riconosce e si vede rappresentata e garantita nelle proprie specifiche esigenze di salute.

Tale funzione, tradizionalmente collocata a livello centrale aziendale, trova la sua sede naturale ed appropriata nel Distretto, che pertanto si configura come centro di riferimento sanitario e socio-sanitario per l’incontro fra le istanze espresse dalla comunità e la globalità delle risposte disponibili da parte del S.S.N.

Nell’ambito dell’A.S.L., il Distretto rappresenta la sede più idonea per il confronto con le autonomie locali e per la gestione dei rapporti con la popolazione e, quale garante della salute è responsabile della funzione di tutela, assicura l’espletamento delle attività e dei servizi territoriali indicati dalla normativa nazionale, nonché delle attività organizzative e di coordinamento del percorso sanitario connesse all’espletamento di tale importante funzione.

Questa impostazione risponde all’esigenza di modellare sul territorio regionale una rete di servizi sanitari sempre più a portata del cittadino che, partendo dal Distretto quale unità di base, si sviluppi attraverso una rete produttiva territoriale, articolata a livello distrettuale ed integrata con il sociale, quale risposta alle esigenze di tipo extra-ospedaliero, fino alla rete produttiva ospedaliera per l’erogazione di risposte appropriate rispetto alle effettive esigenze di diagnosi, cura e riabilitazione a livello ospedaliero.

In tale ottica il Distretto, quale articolazione territoriale, operativa ed organizzativa, dell’A.S.L., costituisce centro di responsabilità e di autonomia gestionale ed economica, nell’ambito degli indirizzi della direzione strategica dell’A.S.L., coerentemente con la programmazione regionale.

Nella situazione attuale il Distretto si configura più come un luogo di gestione di alcuni servizi territoriali che come centro di responsabilità della tutela della salute del cittadino/utente. Nel corso del presente documento verranno evidenziate le fasi per un’evoluzione graduale, flessibile e programmata, sulla base delle specificità locali, da una configurazione tradizionale del Distretto, operante in modo settoriale e per attività e prevalentemente concentrato sul versante della produzione delle singole prestazioni territoriali, verso una configurazione di Distretto concentrato in via prioritaria sul governo della domanda e sulla garanzia di salute, in cui la responsabilità è attribuita sulla globalità della presa in carico dell’utente e non sulle singole attività, le quali invece fanno capo alle strutture produttive territoriali o ospedaliere.

L’A.S.L. disciplina l’organizzazione del Distretto e la conseguente integrazione organizzativa fra Distretti e Dipartimenti, in modo da garantire prioritariamente l’erogazione delle prestazioni di assistenza primaria e delle prestazioni socio-sanitarie di cui all’art.3-quinques, comma 1 del decreto legislativo 502/1992 modificato ed integrato.

Il Distretto pertanto garantisce, come stabilito dal successivo comma 2 del medesimo articolo, l’erogazione delle prestazioni relative alle seguenti attività:

1. Assistenza sanitaria di base, che comprende la medicina generale, la pediatria di libera scelta ed il servizio di continuità assistenziale (guardia medica).

2. Assistenza specialistica ambulatoriale.

3. Attività e progetti d’intervento per le cure domiciliari, con la necessaria integrazione.

4. Attività finalizzate a garantire il diritto del cittadino all’accesso ai servizi sanitari (iscrizione al S.S.N., scelta e revoca del medico di base e del pediatra di libera scelta, prenotazioni attività specialistiche, accettazione domande assistenza integrativa, ecc.).

5. Assistenza sanitaria all’estero ed assistenza ai cittadini non residenti, con domicilio sanitario nell’ambito territoriale del Distretto.

6. Attività di tutela della salute collettiva, in coordinamento con il Dipartimento di prevenzione, ai sensi dell’art.7-bis del decreto legislativo 502/1992 modificato ed integrato.

7. Attività consultoriali per la tutela della salute dell’infanzia, della donna e della famiglia, integrate con quelle ospedaliere e con la pediatria di base.

8. Attività sanitarie e sanitarie a rilievo sociale rivolte, agli anziani, ai disabili, al disagio psichico ed alle dipendenze patologiche, compresa l’assistenza residenziale e semiresidenziale, coordinate con quelle dipartimentali.

9. Integrazione operativa tra servizi sanitari e tra questi ed i servizi socio-assistenziali degli enti locali per quanto attiene agli interventi nei settori materno-infantile, dell’assistenza nei confronti degli anziani, dei disabili, dei non autosufficienti, dell’assistenza ai tossicodipendenti, ai malati psichiatrici e della vigilanza sulle strutture residenziali e semiresidenziali.

Le attività indicate vengono assicurate, con le necessarie integrazioni, nel territorio distrettuale in modo da fornire risposte assistenziali di base e specialistiche, con caratteri di continuità nelle cure rispetto ai bisogni delle persone, filtrando gli accessi ospedalieri secondo criteri di appropriatezza e fornendo, tramite i presidi residenziali e semiresidenziali, le cure ambulatoriali e domiciliari, idonee risposte territoriali di tipo continuativo o diurno.

L’Azienda disciplina, inoltre, l’organizzazione distrettuale in modo da garantire l’espletamento delle seguenti funzioni:

* programmazione, coordinamento ed organizzazione generale delle prestazioni e dei servizi che il Distretto deve garantire ai cittadini, assicurandone la continuità e l’integrazione;

* coordinamento organizzativo e gestionale delle proprie attività con quelle proprie dei Dipartimenti e delle strutture aziendali;

* coordinamento di tipo organizzativo del quale necessitano tutte le attività assistenziali integrate con caratteristiche multiprofessionali;

* informazione ed orientamento del cittadino rispetto ai servizi sanitari locali e regionali, nonché organizzazione dell’accesso e coordinamento del percorso terapeutico rispetto a tutte le prestazioni di assistenza primaria garantite dal Distretto stesso, da altre strutture o presidi dell’A.S.L., da aziende ospedaliere e da altri soggetti erogatori pubblici o privati accreditati;

* coordinamento inter-distrettuale per la gestione unitaria della convenzione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta e per tutte le attività di tutela della salute che necessitano di una gestione uniforme sul territorio dell’A.S.L..

Il Distretto gestisce, infine, le relazioni con le Amministrazioni locali, con le organizzazioni sociali e di volontariato, con i soggetti accreditati e con gli altri soggetti istituzionali del territorio di competenza.

Le risorse di personale assegnate al Distretto per l’esercizio delle funzioni di propria competenza sono aggregate in strutture organizzative ed operative, articolate su base territoriale, in modo da rispondere al fabbisogno dell’intero ambito distrettuale.

L’Azienda individua le aree organizzative e quelle operative facenti capo al Distretto, in base alle funzioni svolte ed alle risorse assegnate.

Il DIRETTORE DEL DISTRETTO

In coerenza con un’evoluzione organizzativa aziendale orientata, a regime, sulla distinzione fra soggetti erogatori acquirenti e soggetti erogatori produttori delle prestazioni e con il ruolo previsto per il Distretto, quale articolazione territoriale della funzione di tutela sanitaria della popolazione, il Direttore del Distretto è la figura dirigenziale manageriale incaricata dalla Direzione dell’A.S.L. all’espletamento, in un ambito territoriale prossimo alla comunità locale, della funzione di governo della domanda e delle azioni di salute rispetto alle diverse fasi della malattia (dal primo accesso alla riabilitazione).

Il Direttore del Distretto, nell’ambito della funzione di tutela affidata al Distretto, si configura come il “garante” del complesso delle attività sanitarie e amministrative connesse al percorso terapeutico del paziente. In quanto tale è responsabile della realizzazione, nell’ambito territoriale di competenza, degli indirizzi strategici della Direzione dell’A.S.L., nonché della direzione delle risorse attribuite e dell’attività svolta dalle strutture assegnate verso il perseguimento di precisi obiettivi programmatrici.

Compete al Direttore promuovere, sul territorio di competenza e nell’ambito della programmazione distrettuale, la rete di risposte sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate che devono essere garantite ai sensi dell’art. 3-quinquies del decreto legislativo 502/92 modificato ed integrato, al fine di soddisfare i bisogni di assistenza primaria della popolazione.

A tal fine il Direttore del Distretto è responsabile dello svolgimento delle seguenti funzioni:

1. analisi del fabbisogno e della domanda di assistenza sanitaria e socio-sanitaria della popolazione al fine di garantire percorsi diagnostico-terapeutici con tempi adeguati alle necessità dell’utenza, nell’ambito della programmazione distrettuale;

2. gestione, organizzazione e coordinamento delle risorse tecnico-professionali, amministrative, patrimoniali e finanziarie assegnate al Distretto;

3. allocazione delle risorse attribuite fra le strutture distrettuali e private accreditate;

4. organizzazione e coordinamento della rete di servizi distrettuali, garantendone l’interrelazione e la trasversalità al fine di assicurarne adeguati livelli di accessibilità da parte della popolazione, di efficacia, efficienza, qualità e continuità nonché l’integrazione fra gli stessi e gli altri servizi alla persona esistenti nell’ambito territoriale;

5. gestione del rapporto con i soggetti convenzionati e con le strutture accreditate presenti sul territorio del Distretto ed allocazione delle risorse assegnate;

6. coordinamento e concertazione con i responsabili dei Dipartimenti territoriali e dei presidi ospedalieri dell’A.S.L. in merito alla programmazione dell’offerta dei servizi sanitari e socio-sanitari che il Distretto è tenuto a garantire ed alla formazione professionale degli operatori;

7. coordinamento e concertazione con gli organi tecnici e direzionali degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per la definizione delle modalità operative di integrazione rispetto alle attività socio-sanitarie integrate;

8. elaborazione della proposta relativa al Programma delle attività territoriali-distrettuali;

9. monitoraggio dei dati di attività e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, in attuazione del Programma delle attività territoriali-distrettuali, anche ai fini della descrizione dell’attività svolta, delle risorse impiegate, dei relativi costi e ricavi nell’ambito della relazione annuale di Distretto, che deve essere predisposta, a consuntivo, quale parte integrante della relazione di A.S.L.

Considerate le suddette funzioni, è necessario che il dirigente individuato per l’incarico sia in possesso di adeguate attitudini relazionali e di comprovate competenze nella gestione e nell’amministrazione delle risorse disponibili a fronte della domanda di servizi, nonché di capacità professionale nella gestione di percorsi di sviluppo organizzativo.

Al Direttore del Distretto sono attribuite le risorse definite in rapporto alle funzioni assegnate ed agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento definiti nel Programma delle attività territoriali-distrettuali approvato dal Direttore Generale.

L’espletamento, a livello di Distretto, delle attività connesse alla funzione di tutela sanitaria e socio-sanitaria della popolazione, come previsto dal P.S.N., presuppone la dotazione dell’area di direzione distrettuale di adeguate risorse professionali competenti rispetto alla programmazione, alla gestione organizzativa, alla gestione del budget assegnato al Distretto, alla gestione del sistema informativo, all’analisi ed all’elaborazione dei dati, alla gestione delle relazioni interne ed esterne, nonché al supporto amministrativo all’azione di governo propria del Direttore del Distretto ed alle attività di tutte le aree distrettuali.

L’UFFICIO DI COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA’ DISTRETTUALI

Il Direttore del Distretto si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali con funzioni propositive e tecnico-consultive, nonché di interrelazione funzionale e tecnico-operativa rispetto alla rete dei servizi e delle attività distrettuali.

Come previsto dall’art. 3-sexies, comma 2 del decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, tale ufficio è composto dal Direttore del Distretto e dalle seguenti figure professionali:

* responsabili di ciascuna area di attività del Distretto;

* un rappresentante dei M.M.G. e un rappresentante dei P.D.L.S. operanti nel Distretto eletti rispettivamente dai medici di famiglia e dai pediatri fra i colleghi operanti nello stesso Distretto che abbiano presentato la propria candidatura;

* un rappresentante dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel Distretto, designato dagli specialisti medesimi operanti nel Distretto;

* un farmacista titolare o direttore di farmacia convenzionata con il SSN, designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private operanti nel Distretto;

* l’ufficio è integrato, nelle materie afferenti all’area socio-sanitaria, dal Direttore del Consorzio dal dirigente del Servizio socio-assistenziale designato dall’Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali operante nell’ambito distrettuale.

Competono a tale Ufficio funzioni propositive e tecnico-consultive relative alle seguenti attività:

1. supporto alle competenze assegnate al Direttore del Distretto, in particolare per quanto attiene all’elaborazione della proposta annuale relativa al Programma delle attività distrettuali;

2. coordinamento funzionale, operativo e gestionale di tutte le attività distrettuali, nell’ambito degli indirizzi strategici della direzione aziendale, del Programma delle attività territoriali-distrettuali e del budget attribuito per l’espletamento di tali attività;

3. coordinamento tecnico-operativo fra le attività socio-sanitarie di competenza dell’A.S.L. e quelle socio-assistenziali di competenza dei Comuni, svolte nell’ambito territoriale del Distretto;

4. supporto al Direttore del Distretto ai fini dell’analisi del fabbisogno di salute della popolazione, mediante la definizione di un unico piano di rilevamento, avvalendosi dei dati epidemiologici e degli indicatori di processo, di risultato e di qualità;

5. promozione di strategie operative condivise fra i fattori produttivi territoriali, finalizzate a soddisfare il reale bisogno di salute, sempre nell’ambito della programmazione aziendale e del budget assegnato;

6. monitoraggio e valutazione di tutte le attività poste in essere nell’ambito del Programma delle attività territoriali-distrettuali nonché dell’attività e dei relativi costi indotti dai medici di base e dai pediatri di libera scelta;

7. definizione dei presupposti tecnico-operativi per la stipulazione della convenzione per l’esercizio delle attività socio-assistenziali a rilievo sanitario;

8. determinazione, nell’ambito del budget assegnato, delle risorse da destinare all’integrazione socio-sanitaria e delle quote rispettivamente a carico dell’A.S.L. e degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali;

9. individuazione delle modalità di raccordo fra la rete produttiva territoriale, i servizi socio-assistenziali, i medici di base ed i pediatri di libera scelta, nonché di procedure e modalità condivise di offerta dei servizi (sportelli unici all’utenza, accordi sulle sedi e sugli orari dei servizi di reciproco rilievo, uso di cartelle socio-sanitarie anche informatizzate, corsi di formazione e aggiornamento congiunti, continuità assistenziale).

IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
TERRITORIALI DISTRETTUALI

Il Programma delle attività territoriali-distrettuali, elaborato con i contenuti e con le modalità di cui all’art. 3-quater, comma 3 del decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché con i contenuti previsti dai Regolamenti di esecuzione degli AA.CC.NN. per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta (D.P.R. 270 e 271 del 28/7/2000), definisce gli obiettivi da perseguire, in attuazione delle strategie aziendali e sulla base della situazione esistente e del fabbisogno rilevato nell’area di riferimento, individuando le attività da svolgere per conseguirli e la relativa distribuzione delle risorse assegnate.

Il Programma definisce inoltre le modalità di verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati, in termini di efficienza, efficacia ed economicità, al fine di rendere possibili periodici riadeguamenti delle attività.

Il Programma rappresenta l’ambito d’integrazione, sul piano della definizione degli obiettivi e della destinazione delle rispettive risorse, fra i servizi sanitari distrettuali e quelli sociali al fine di offrire al cittadino interventi coordinati e completi, in un’ottica di ottimizzazione nell’impiego delle risorse disponibili e sulla base di una comune analisi dei bisogni di salute presenti sul territorio di riferimento.

Il Programma delle attività territoriali-distrettuali è proposto dal Direttore del Distretto, sulla base delle risorse assegnate e coerentemente con la programmazione regionale e aziendale, previa concertazione e coordinamento con i responsabili dei Dipartimenti territoriali e dei Presidi ospedalieri dell’A.S.L. e sentito l’ufficio di coordinamento di cui al punto precedente e il Comitato dei Sindaci di Distretto.

La proposta di Programma è trasmessa al Direttore Generale ai fini dell’approvazione, d’intesa con il suddetto Comitato limitatamente alle attività socio-sanitarie.

Ai sensi dei citati D.P.R. 270 e 271 del 2000, il Direttore del Distretto, unitamente ai propri collaboratori ed all’Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali nella composizione prevista al punto precedente, è coadiuvato, per il monitoraggio delle attività previste dal Programma, concernenti la medicina generale e la pediatria di famiglia, rispettivamente da un rappresentante dei medici di base e da un rappresentante dei pediatri di famiglia, eletti tra quelli operanti nel Distretto.

IL COMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO

L’efficace esercizio della funzione del Distretto quale centro di riferimento sanitario della comunità locale, presuppone una completa e costante valorizzazione del ruolo delle autonomie locali.

In tale ottica, il Comitato dei Sindaci di Distretto previsto dall’art. 3-quater, comma 4 del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, esplica funzioni consultive e propositive sulla programmazione distrettuale delle attività e sul livello di soddisfazione rispetto ai servizi erogati.

In particolare, il citato art. 3-quater del decreto D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce che compete al Comitato dei Sindaci di Distretto, quale organismo rappresentativo di tutte le amministrazioni comunali presenti nell’ambito territoriale del Distretto, quanto segue:

* l’espressione del parere sulla proposta, formulata dal Direttore del Distretto, relativa al Programma delle attività territoriali-distrettuali;

* l’espressione del parere,limitatamente alle attività socio-sanitarie sull’atto del Direttore Generale con il quale viene approvato il suddetto Programma, coerentemente con le priorità stabilite a livello regionale;

* la diffusione dell’informazione sui settori socio-sanitari e socio-assistenziali e la promozione, a livello di indirizzo politico, delle relative attività in forma integrata e coordinata.

Al Comitato dei Sindaci di Distretto viene inoltre trasmessa, a fini conoscitivi, la relazione annuale sulle attività distrettuali predisposta ai fini dell’elaborazione della relazione annuale dell’A.S.L..

Nei Distretti delle AA.SS.LL. esistenti sul territorio del Comune di Torino, è istituito il Comitato dei Presidenti di Circoscrizione (in luogo del Comitato dei Sindaci), ai sensi del citato art. 3-quater, comma 4 del decreto legislativo 502/92, composto dai Presidenti delle Circoscrizioni comunali facenti capo all’ambito territoriale del Distretto.

Ai fini dell’espressione dei pareri previsti dalla legge, il Comitato dei Sindaci è da intendersi come rappresentativo degli indirizzi relativi alle politiche sociali propri di ciascun Comune e dell’Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali esistenti nell’ambito territoriale del Distretto, dei quali ciascun Sindaco fa parte in qualità di membro dell’organo di indirizzo politico (Assemblea consortile, Assemblea dei Comuni associati e Assemblea Comunità Montana).

Nei Distretti montani avviati ai sensi della L.R.61/1997 (P.S.R. 1997-1999), il Comitato dei Sindaci di Distretto è integrato dal Presidente della Comunità Montana coinvolta del progetto.

Il Comitato è presieduto da un Presidente eletto nel suo seno a maggioranza assoluta dei componenti a scrutinio segreto.

Fino alla nomina del Presidente, le sedute del Comitato sono presiedute dal Sindaco del Comune sede di Distretto.

Alle sedute del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale o suo delegato e il Direttore del Distretto.

Il Comitato dei Sindaci, entro 30 gg. dall’insediamento, approva il regolamento relativo alla propria organizzazione e funzionamento, compreso l’espletamento delle attività amministrative e di supporto da parte del Comune che esprime la Presidenza, sentito il parere del Direttore Generale e del Direttore del Distretto.

Il Comitato è convocato dal suo Presidente ai fini dell’espressione dei pareri sopra citati, previsti dalla legge, qualora lo richieda il Direttore Generale dell’A.S.L., quanto lo richieda per iscritto almeno un terzo dei componenti, indicando gli argomenti da trattare corredati delle relative proposte.

EVOLUZIONE ORGANIZZATIVA DISTRETTUALE

IL DISTRETTO NELL’ATTUALE MOMENTO
DI TRANSIZIONE

Nella prima fase di attuazione della riforma si rende necessario, un passaggio intermedio e transitorio nell’assetto organizzativo distrettuale, che si orienti progressivamente, con la dotazione degli strumenti e delle risorse necessarie, nella direzione del modello di Distretto funzionale alla centralità dell’utente e conforme al disegno del P.S.N., già delineato dalla Regione con la D.G.R. 27-26318/1998. Tale evoluzione organizzativa è programmata e gestita da ciascuna Azienda coerentemente con la propria specificità locale, con le caratteristiche dell’ambiente e della popolazione di riferimento e con le strategie perseguite.

Lo sviluppo procede pertanto, anche mediante progettazioni sperimentali, previa definizione nell’atto aziendale delle scansioni del percorso, attraverso i seguenti momenti intermedi, i primi due in progressione parallela:

* Potenziamento e concentrazione, a livello di distretto, delle funzioni di tutela sanitaria e socio-sanitaria della popolazione per quanto attiene al livello assistenziale territoriale e razionalizzazione, secondo criteri di omogeneità, delle competenze produttive di prestazioni facenti capo rispettivamente al Distretto e alle strutture operative territoriali.

* Sviluppo e concentrazione nell’organizzazione dipartimentale della produzione dei servizi territoriali ed ospedalieri.

* Decentramento progressivo, a livello di distretto, della funzione complessiva di tutela sanitaria della popolazione, oggi ancora prevalentemente concentrata a livello centrale aziendale; decentramento che avviene nell’ambito degli obiettivi strategici aziendali stabiliti in sede di programmazione.

Fin dalla fase attuale, le caratteristiche fondamentali dell’assetto organizzativo del Distretto, che deve essere funzionale al perseguimento degli obiettivi della programmazione strategica aziendale, sono:

1. la responsabilizzazione in ordine alla definizione degli obiettivi operativi delle strategie aziendali e in ordine all’efficace loro perseguimento, con un’efficiente gestione delle diverse risorse disponibili, relativamente alle attività che il Distretto deve assicurare e garantire ai sensi dell’art.3-quinquies, comma 2 del decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

2. la flessibilità del profilo organizzativo, definito in base al numero dei processi produttivi e di tutela ed alla relativa composizione delle funzioni. Pertanto, come stabilito dal P.S.N., a parità di risorse e di attribuzioni, l’organizzazione distrettuale può essere diversificata in ragione delle strategie aziendali;

3. la distinzione, in termini di attribuzioni di competenza e di responsabilità, fra l’esercizio della funzione di tutela e di governo del percorso di salute dell’utente, propria del Distretto e l’esercizio delle funzioni produttive di servizi e prestazioni territoriali facenti capo al Distretto nella fase transitoria;

4. modalità organizzative e gestionali per progetti ed obiettivi precisi, generali e specifici, con attribuzione delle competenze secondo criteri di omogeneità, al fine di una trasparente individuazione dei riferimenti e delle responsabilità, sia all’interno dell’A.S.L. che all’esterno;

5. la sperimentazione di soluzioni organizzative tali da configurare il Distretto quale principale punto d’accesso, non solo ai servizi distrettuali ma alla rete generale dei servizi sanitari. Tale soluzione si sostanzia, operativamente, nell’organizzazione di punti di accettazione territoriale ai quali compete, oltre alla tradizionale funzione di filtro ed informazione, anche l’attivazione di tutte le risposte necessarie a soddisfare la richiesta ed il bisogno del cittadino in connessione con le risorse disponibili. In tale organizzazione il medico di base, primo interlocutore del cittadino, si rapporta al servizio distrettuale con modalità stabilite a livello aziendale e tramite soluzioni informatiche tali da agevolare il più possibile la comunicazione tra i medici stessi e i punti di accettazione;

6. l’autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria nell’ambito delle attività che il Distretto deve garantire delle risorse assegnate, con contabilità separata all’interno del bilancio aziendale;

7. l’organizzazione dell’attività distrettuale tale da ottimizzare l’integrazione fra le funzioni sanitarie e socio-sanitarie di competenza del Distretto con quelle socio-assistenziali gestite dagli Enti locali o delegate all’A.S.L. dai Comuni e gestite a livello di Distretto.

Le modalità organizzative per l’integrazione socio-sanitaria sono incentrate sullo strumento della convenzione fra A.S.L. ed Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali aventi sede nel proprio ambito territoriale, da stipularsi sulla base degli indirizzi stabiliti nei rispettivi atti di programmazione locale. Alla convenzione segue la definizione del protocollo operativo fra Distretto ed Ente o Servizio socio-assistenziale facente capo al proprio ambito territoriale, nel quale sono definiti i livelli ed i criteri di coordinamento delle prestazioni e dei servizi, le modalità di costituzione e funzionamento delle équipe professionali, le procedure a garanzia della progettazione comune ai fini dell’imputazione degli oneri.

Ai fini dell’integrazione socio-sanitaria, è da ritenersi inopportuna la definizione di protocolli operativi fra il Distretto e Comuni aderenti ad Enti gestori socio-assistenziali aventi sede in un ambito distrettuale diverso.

STRUMENTI PER L’ORGANIZZAZIONE
DEL DISTRETTO A REGIME

L’atto aziendale recepisce la scansione dei tempi per pervenire all’organizzazione del Distretto come prevista a regime.

L’organizzazione distrettuale, a regime, deve essere dotata di strumenti tali da garantire al cittadino-utente del S.S.N., di poter usufruire di un sistema di risposte in cui vi è un solo agente-struttura che gestisce la presa in carico e che lo “accompagna” lungo tutto il percorso, attivando la rete dei servizi ed evitando frammentazioni ed inutili attese e passaggi burocratici.

Costituiscono obiettivi generali ai quali l’organizzazione dei Distretti deve essere orientata:

* il coordinamento interdistrettuale;

* l’interrelazione programmatica, funzionale ed operativa fra il Distretto e le strutture produttive territoriali ed ospedaliere dell’A.S.L., ai fini della programmazione delle attività distrettuali;

* la razionalizzazione e la riallocazione delle competenze, in forma omogenea, in capo ai fattori produttivi aziendali, con riconduzione al Distretto delle funzioni di tutela e delle connesse risorse e responsabilità in ordine ai servizi che lo stesso deve garantire ai sensi dell’art.3-quinquies, comma 2 del decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

* lo sviluppo della rete informatica, attraverso l’estensione alle sedi distrettuali dei centri unici di prenotazione aziendali ed il collegamento dei MMG e PDLS e delle farmacie alla rete medesima, per la gestione delle prenotazioni e la consegna dei referti;

* lo sviluppo di sistemi d’informazione al cittadino sulle prestazioni erogate dall’A.S.L., sulle tariffe, sulle modalità di accesso ai servizi; la razionalizzazione delle procedure di accoglienza dell’utente al fine di migliorare l’orientamento del cittadino all’interno dell’A.S.L. e di facilitarne l’accesso ai servizi;

* lo sviluppo di sistemi informativi finalizzati a identificare il fattore “qualità” quale elemento essenziale dei servizi e delle prestazioni offerte;

* la formazione e l’aggiornamento professionale costante degli operatori e della dirigenza su modalità di lavoro interrelate e trasversali;

* il monitoraggio e la classificazione dei processi assistenziali.

Un altro fondamentale obiettivo è connesso alla qualificazione e valorizzazione del ruolo e della professionalità dei medici di base e dei pediatri di libera scelta ed alla loro responsabilizzazione, quali fattori produttivi integranti, rispetto agli obiettivi strategici aziendali, a quelli operativi distrettuali ed al conseguente impiego delle risorse.

Il medico di base ed il pediatra di libera scelta, infatti, oltre a rappresentare la principale risorsa produttiva del territorio del Distretto, esercitano un ruolo centrale fra i versanti della domanda e dell’offerta di prestazioni sanitarie, orientando la scelta del paziente nella richiesta di servizi ed incidendo pertanto, in modo determinante, sul costo complessivo dell’intervento sanitario.

Gli stessi, quali soggetti dell’organizzazione sanitaria locale, operano in ambito distrettuale concorrendo a garantire i livelli essenziali di assistenza in modo uniforme a tutti i cittadini.

L’integrazione della medicina generale nell’organizzazione distrettuale si realizza sul piano della programmazione e sul piano dell’attività.

A. Sul piano della programmazione: la programmazione dell’attività dei medici di base e dei pediatri di libera scelta deve essere coerente con la programmazione delle attività distrettuali e con il relativo budget assegnato. In tal senso i medici di base e i pediatri di libera scelta concorrono ad integrare l’organizzazione distrettuale nell’ambito della funzione di tutela della salute dei cittadini.

B. Sul piano delle attività: nell’ambito dell’assistenza primaria il medico di medicina generale ed il pediatra di libera scelta sono tenuti a svolgere i compiti delineati dai rispettivi AA.CC.NN., articolati in compiti con compensi a quota fissa, a quota variabile e con compensi aggiuntivi.

Assume particolare rilievo, rispetto al soddisfacimento dei bisogni sanitari correlati ai livelli essenziali di assistenza, lo svolgimento delle attività di cure domiciliari come previsto negli Accordi Regionali, sulla base della programmazione distrettuale e territoriale delle attività medesime.

Il Distretto realizza pertanto l’integrazione ed il coordinamento della medicina generale e della pediatria con le proprie attività e, anche incentivando forme di associazionismo professionale, garantisce la continuità assistenziale. Tale attività si garantisce attraverso il coordinamento operativo fra l’attività dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, dell’ex guardia medica e dell’ex medicina dei servizi, dei medici delle attività territoriali programmate e dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni.

In definitiva, l’obiettivo a cui deve tendere l’organizzazione si realizza nell’evoluzione da un semplice rapporto contrattuale ad una sostanziale collaborazione strategica fra Aziende sanitarie locali e medicina generale nella gestione del percorso complessivo diagnosi - cura - riabilitazione, dalle prestazioni ambulatoriali a quelle ospedaliere.

Il modello organizzativo realizzato a regime deve essere tale da consentire al Distretto la massima razionalizzazione delle risorse disponibili, attraverso il coordinamento, in via diretta oppure in stretta correlazione con le strutture competenti, dei diversi servizi e delle relative figure professionali coinvolte nelle cure primarie, con particolare riferimento ai medici di famiglia i quali devono essere direttamente partecipi del processo di spostamento del livello di erogazione delle prestazioni dall’ospedale al territorio.

PRINCIPI E CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE
DEI DISTRETTI

Gli ambiti territoriali dei Distretti sono individuati dall’A.S.L. sulla base di quanto disposto dall’art.3-quater, comma 1 del decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e dal punto 4) dell’Allegato A, sentito il parere della Conferenza dei Sindaci o dei Presidenti di Circoscrizione, tenendo conto dei seguenti principi:

* individuazione degli ambiti distrettuali in funzione dell’obiettivo della territorializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari, da perseguire mediante l’adozione di modelli organizzativi ispirati a criteri di efficacia, efficienza, economicità e razionalizzazione nell’erogazione di risposte appropriate rispetto alle rilevate esigenze della popolazione;

* individuazione del territorio distrettuale quale ambito di sviluppo di rapporti d’integrazione e di coordinamento fra i diversi soggetti istituzionali coinvolti nella funzione di tutela sanitaria, socio-sanitaria e socio-assistenziale dei cittadini piemontesi.

Il decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, il P.S.N. ed il P.S.R. individuano, infatti, nel Distretto la sede territoriale ottimale ed il livello istituzionale per l’integrazione dell’attività sanitaria con quella socio-sanitaria e sociale a rilievo sanitario, sia sul piano programmatorio che operativo.

E’ opportuna, pertanto, la coincidenza dell’ambito territoriale distrettuale con uno o più ambiti territoriale di gestione dei servizi socio-assistenziali da parte dei Comuni.

Deroghe al limite stabilito dal decreto legislativo sono previste in considerazione della specificità territoriale e delle caratteristiche geomorfologiche delle seguenti aree:

* zone montane, coincidenti con una o più Comunità Montane, nelle quali gli aspetti morfologici e culturali assumono particolare rilievo, caratterizzando anche gli aspetti economici e sociali, soprattutto per la prevalenza delle fasce anziane della popolazione;

* aree estese, a bassa densità di popolazione residente e ad elevata presenza di Comuni con dimensioni demografiche molto ridotte: in queste aree, analogamente a quelle montane, la dispersione abitativa e le discontinuità territoriali determinano difficoltà di collegamento e di accesso ai servizi di assistenza primaria alla persona, richiedendo quindi adeguati interventi a salvaguardia della peculiarità delle esigenze delle comunità locali.

Rispetto alle aree che si caratterizzano oggettivamente come sopra, l’ambito territoriale del Distretto deve comunque comprendere una popolazione minima di 20.000 abitanti.

TITOLO III
CRITERI PER IL COORDINAMENTO
PROGRAMMATICO AI FINI DELL’ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE AZIENDALI

Sulla base dei principi di cui all’Allegato A, Titolo I, l’Azienda individua gli strumenti per regolare il coordinamento e le interrelazioni orizzontali e verticali, a livello programmatico e funzionale-operativo, fra la Direzione centrale strategica e le figure professionali istituzionalmente responsabili delle macro-articolazioni organizzative ed operative dell’A.S.R.

In base ai principi e ai criteri generali di raccordo esposti nelle precedenti sezioni, lo schema allegato sintetizza il quadro organizzativo delle interrelazioni per la definizione ed attuazione delle strategie programmatiche aziendali, come di seguito descritto.

INDIRIZZO GENERALE
SULLE STRATEGIE AZIENDALI

Tale indirizzo è espresso a livello regionale, nell’ambito della legge, del Piano e delle deliberazioni attuative, degli atti di programmazione pluriennale degli obiettivi a fronte delle risorse disponibili, nonché dei programmi finalizzati al perseguimento dell’equilibrio economico-gestionale.

L’indirizzo regionale investe ciascun livello aziendale:

* l’area strategica (Direzione generale, organi tecnici e politici);

* l’area organizzativa e di coordinamento (Direzioni di presidio, di distretto e della prevenzione);

* l’area produttiva e di erogazione (Direzioni dipartimentali).

Il processo di definizione della programmazione aziendale, sulla base dell’indirizzo regionale, si articola attraverso alcuni momenti propositivi e di concertazione ai vari livelli, definiti, dal punto di vista procedurale dall’Azienda stessa.

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO
TRA LE FUNZIONI DI TUTELA E DI PRODUZIONE

Questo momento, contrassegnato nello schema allegato nell’ambito della sezione centrale, si sostanzia nell’elaborazione, in forma interrelata e concertata, di una proposta programmatica da parte di ciascuna macro-struttura investita di competenze organizzative e di coordinamento. Tali strutture sono preordinate a garantire la continuità e la gestione integrata del percorso diagnostico-terapeutico complessivo rispetto alle diverse fasi della patologia, coordinandolo ed interrelandolo, dal livello territoriale a quello ospedaliero e definendolo in termini di produzione.

A livello distrettuale i Direttori di Distretto, previo coordinamento fra di loro sulle strategie operative degli indirizzi regionali, avvalendosi di rispettivi uffici di coordinamento, individuano una proposta relativa al Programma delle attività territoriali-distrettuali e delle connesse risorse da impegnare.

Tale proposta viene confrontata con il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, ai sensi dell’art.7-bis, comma 2 del decreto legislativo 502/92 modificato ed integrato, quale struttura operativa dell’A.S.L. che garantisce la tutela della salute collettiva, nonchè con le direzioni dei Dipartimenti produttivi dell’A.S.L. (sezione in basso sullo schema), ai fini della definizione congiunta del volume di prestazioni che ciascun Dipartimento si impegna ad erogare a favore dei servizi e delle attività che il distretto deve garantire ai sensi di legge e in base all’organizzazione aziendale.

Le suddette attività di coordinamento in funzione concertativa coinvolgono pertanto:

* la Direzione di distretto, la Direzione del Dipartimento di Prevenzione, le Direzioni dei Dipartimenti territoriali;

* la Direzione di distretto e la Direzione dei presidi ospedalieri dell’A.S.L. coinvolti nell’attività distrettuale, quale garante della direzione strategica e dell’organizzazione ospedaliera rispetto alla programmazione aziendale e locale.

A livello ospedaliero analogamente, il Direttore di presidio (o di presidi ospedalieri riuniti), previo coordinamento con i Direttori di Dipartimento sulle strategie operative degli indirizzi regionali (v. titolo I), individua una proposta programmatica della produzione ospedaliera e del relativo assorbimento di risorse, sulla base della quale procede all’attività di concertazione con le Direzioni dei Distretti e con le Direzioni dei Dipartimenti extra-ospedalieri interrelati con l’attività ospedaliera. L’obiettivo è, come sopra, quello di concordare il volume di prestazioni che le strutture ospedaliere si impegnano ad erogare a favore delle altre strutture produttive ed organizzative dell’A.S.L.

FUNZIONE DI PRODUZIONE

In base alle risultanze delle attività di coordinamento di cui al punto precedente, le Direzioni dei Dipartimenti produttivi operanti in ambito territoriale (collocati nella sezione in basso allo schema allegato), previo coordinamento fra di loro rispetto alle aree interrelate, individuano una proposta programmatica della produzione e del relativo assorbimento di risorse proprie di ciascun Dipartimento.

FUNZIONE DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

Le fasi propositive e di concertazione indicate ai punti precedenti confluiscono nell’ambito del Collegio di Direzione di cui all’art.17 del decreto legislativo 502/1992 modificato ed integrato, del quale il Direttore Generale si avvale per la definizione della programmazione aziendale. Il Collegio, collocato nella sezione in alto dello schema allegato, corrispondente all’area strategica aziendale, rappresenta, pertanto, l’ambito di sintesi e di mediazione della concertazione effettuata fra Distretti - Dipartimenti - Presidi .

I suddetti momenti propositivi, concertativi e di mediazione confluiscono nel Piano attuativo locale dell’A.S.L. che, contestualmente alla programmazione di bilancio pluriennale ed annuale delle risorse assegnate, determina gli obiettivi da raggiungere e le conseguenti azioni da svolgere, la dislocazione e l’eventuale riallocazione dei fattori produttivi interni e delle connesse risorse. Il Piano viene approvato dal Direttore Generale ai sensi di legge, sentito il parere degli organi tecnici e consultivi di A.S.L. e dell’organo di indirizzo politico di cui all’art. 3 comma 14 del decreto legislativo 502/92 modificato e integrato.

L’articolazione della funzione di programmazione come sopra descritta, è configurata nello schema allegato con la freccia indicata a destra.

Nell’ambito della programmazione strategica annuale e pluriennale oggetto del Piano attuativo locale viene assegnato il budget rispettivamente ai Distretti, ai Dipartimenti territoriali e di prevenzione e ai Presidi ospedalieri.

Il percorso di attribuzione del budget di acquisizione e di produzione da parte della Direzione aziendale, rispettivamente ai livelli di coordinamento - tutela (area centrale dello schema) e di produzione (area in basso), è contrassegnata nello schema allegato con la freccia indicata al centro.

ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
STRATEGICA

Sulla base degli obiettivi stabiliti e in attuazione delle strategie aziendali di cui al Piano attuativo locale, nonché nell’ambito del budget assegnato dalla Direzione aziendale, vengono predisposti i seguenti atti di programmazione previsti dal D.Lgs.502/1992 modificato ed integrato:

* Distretti: Programma delle attività territoriali-distrettuali, come descritto nell’apposito paragrafo (Titolo II), proposto dal Direttore del Distretto sulla base delle risorse assegnate, sentito l’ufficio di coordinamento delle attività distrettuali e previo parere del Comitato dei Sindaci di Distretto. Tale programma è approvato dal Direttore Generale d’intesa con il suddetto Comitato, limitatamente alla attività socio-sanitarie di cui all’art.3-septies del decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.

* Dipartimenti territoriali ed ospedalieri: Piano delle attività dipartimentali e dell’utilizzazione delle risorse attribuite, predisposto dal direttore di ciascun Dipartimento, sentito il rispettivo Comitato di Dipartimento;

La fase di attuazione della programmazione strategica aziendale è configurata, nello schema allegato, con la freccia indicata a sinistra.

TITOLO IV

CONTROLLO E QUALITA’

CONTROLLI INTERNI

Il cardine della riforma del sistema di valutazione è costituito dall’individuazione di un vero e proprio sistema di monitoraggio e valutazione, articolato in 4 funzioni distinte:

A. il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

B. il controllo di gestione;

C. la valutazione del personale;

D. la valutazione e il controllo strategico.

A. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è demandato al Collegio Sindacale ex art.3 del decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni;

B. il controllo di gestione si articola in una struttura centrale, complessa o semplice (ad es. aggregata al sistema informativo) in staff alla direzione aziendale e in nuclei operanti a livello di struttura periferica o di loro aggregazioni.

I nuclei sono composti da personale appartenente alla struttura periferica, appositamente formato e risponde al dirigente della struttura medesima.

L’atto aziendale definisce i rapporti fra la struttura centrale del controllo di gestione e i nuclei periferici;

C. Gli organismi preposti alla verifica e valutazione dei dirigenti delle Aziende sanitarie Regionale, ai sensi dell’articolo 15, commi 5 e 6 decreto legislativo 502/92 successive modifiche ed integrazioni, sono il collegio tecnico ed il nucleo di valutazione.

Le modalità, la periodicità e gli effetti della valutazione dei dirigenti sono stabilite conformemente ai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il nucleo di valutazione è variabile, composto da esperti multidisciplinari interni ed esterni all’Azienda. Al fine di garantire una sufficiente oggettività di giudizio, i componenti esterni devono rappresentare almeno il 60% del nucleo. Del nucleo di valutazione non può comunque far parte nessun dirigente della struttura controllo di gestione.

D. La valutazione e il controllo strategico dell’attuazione delle scelte contenute nelle direttive e atti di programmazione, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, secondo quanto specificato nell’art. 6 del D.Lgs. 286/99, sono assegnati al nucleo di valutazione istituito secondo il precedente punto C.

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ

1. Principi del modello organizzativo e sue caratteristiche

Nelle Aziende sanitarie regionali i servizi sono erogati con modalità che promuovano il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione nelle forme anche associative riconosciute dalla legge.

La Direzione Generale dell’azienda è responsabile della creazione delle condizioni organizzative che facilitino e consentano la promozione ed il supporto ad attività valutative e di miglioramento dei processi di erogazione dei servizi e delle prestazioni.

Un’apposita struttura organizzativa costituita presso l’Azienda, in posizione di staff alla Direzione Generale, denominata “Ufficio per la qualità” (U. p. Q.), presiede allo sviluppo della funzione valutazione e miglioramento della qualità.

Il livello di complessità della struttura, nell’ambito dell’organizzazione, e’ determinato dall’atto aziendale.

L’U. p. Q., opera in stretto raccordo con le altre strutture aziendali ed in coerenza con i sistemi informativi, formativi, premianti, di comunicazione e di controllo di gestione e fornisce alla Direzione Generale dell’Azienda, negli ambiti di competenza, il supporto per le decisioni strategiche.

L’atto aziendale può prevedere la costituzione di strutture flessibili (gruppi sviluppo qualità) che supportino, operativamente, l’attività dell’U. p. Q. su specifiche tematiche di miglioramento.

Il sistema aziendale di gestione per la qualità dovrà essere organizzato in modo coerente con le previsioni del sistema regionale di controllo, acquisendone integralmente i contenuti e la struttura ed approfondendo gli aspetti di particolare interesse locale in relazione agli obiettivi aziendali.

Le politiche aziendali per la qualità, l’organizzazione del sistema qualità, le procedure tecniche e gestionali attuate per la sua realizzazione, vengono descritte in un apposito documento aziendale (Manuale qualità) che le aziende sanitarie regionali aggiornano periodicamente. L’Amministrazione regionale, nell’ambito delle proprie attribuzioni, avvalendosi dei propri uffici ispettivi, verifica il rispetto delle sue previsioni.

Annualmente, con il coinvolgimento delle varie strutture organizzative, in relazione ai vari processi aziendali, viene elaborato ed inserito nel piano di attività annuale, il piano aziendale per la qualità che individua per le diverse unità organizzative e per i processi ad esse trasversali, i programmi di miglioramento (da tradursi in specifici obiettivi) selezionati in rapporto a criteri di priorità ed in relazione a parametri di efficacia, efficienza, adeguatezza, appropriatezza, continuità assistenziale, accessibilità, soddisfazione dell’ utenza ed equità.

Compiti

L’unità organizzativa svolge, in materia di gestione per la qualità, funzioni di promozione, sviluppo organizzativo, coordinamento, informazione, formazione, consulenza interna, ed espleta, anche in via non esclusiva, i seguenti compiti:

* sviluppo delle azioni di valutazione e miglioramento continuo della qualità dei processi e dei prodotti

* sviluppo delle azioni finalizzate alla promozione dell’adozione, classificazione, diffusione e aggiornamento di linee guida, regolamenti e protocolli operativi

* sviluppo delle azioni finalizzate alla promozione, coordinamento e supporto metodologico dell’attività dei “gruppi sviluppo qualità”

* proposta di “ manuale qualità” e suo aggiornamento

* proposta di “piano aziendale per la qualità”

* interventi di competenza per consentire il necessario raccordo tra il piano qualità aziendale e le previsioni delle carte dei servizi

* analisi dei processi organizzativi e dei prodotti aziendali

* analisi della domanda di salute e dell’ offerta / erogazione dei servizi

* analisi connesse alla gestione dei sistemi indicatori di esito e di processo

* interventi di competenza per lo sviluppo delle analisi della qualità percepita e valutazioni su dimensione sociale della qualità dei servizi

* attività connesse alla sviluppo e gestione dei sistemi qualità aziendali

* analisi di appropriato utilizzo delle risorse aziendali

* iniziative di formazione- aggiornamento specifiche

* collaborazione alla definizione dei sistemi premianti

* collaborazione alla gestione/miglioramento dei sistemi informativi aziendali.


Tabella