Bollettino Ufficiale n. 03 del 17 / 01 / 2001
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Comunicato della Commissione Consultiva per le Nomine
Integrazione dellelenco delle nomine, designazioni, proposte di nomina
e conferme da effettuarsi nel primo semestre 2001 da parte del Consiglio
Regionale
In applicazione della Legge Regionale 23 marzo 1995, n. 39, recante Criteri
e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale
e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati, che si richiama
integralmente anche nelle sue modifiche e integrazioni. In attuazione dellarticolo
8 della medesima Legge Regionale il Consiglio Regionale deve procedere
alle nomine seguenti.
Le proposte di candidature dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio
Regionale entro il 20 febbraio 2001
(Per visionare la tabella fare riferimento al file pdf)
Il termine per la presentazione delle candidature da parte dei soggetti
previsti dallart. 9 della Legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, è fissato
in 30 giorni prima della data entro la quale le nomine devono essere effettuate.
Coloro che intendono presentare la propria candidatura, devono far pervenire
al Presidente del Consiglio Regionale - (Via Alfieri 15 - 10121 Torino)
entro il 20 febbraio 2001, apposita domanda corredata dal curriculum vitae,
contenente, a pena di irricevibilità:
a) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;
b) titoli di studio e requisiti specifici;
c) attività lavorative ed esperienze svolte;
d) cariche elettive, e non ricoperte;
e) eventuali condanne penali o carichi pendenti.
Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva
accettazione alla nomina, la dichiarazione di inesistenza di eventuali
incompatibilità o limpegno a rimuoverle, di ineleggibilità, nonché la
dichiarazione della non sussistenza di alcune delle condizioni comportanti
decadenza previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni
e integrazioni (norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni
e gli Enti locali).
I moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, sono a disposizione
presso gli Uffici competenti.
Ai sensi dellart. 2 L. n. 191/98 (modifiche ed integrazioni alla L. n.
127/97) la firma del candidato non è soggetta ad autenticazione qualora
sia apposta in presenza dei competenti funzionari del Settore Segreteria
dellUfficio di Presidenza e Organi Istituzionali Interni - Ufficio Nomine
- tel. 011-5757-221 / 239 / 332
Listanza contenente il modello di candidatura, qualora non autenticata,
può anche essere inoltrata unitamente a copia fotostatica di un documento
di identità del sottoscrittore ovvero inviata tramite fax al numero 011
- 5757-446, sempre accompagnata dalla copia fotostatica del documento di
identità.
Si fa presente inoltre che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
retribuiti, che non siano stati autorizzati dallAmministrazione di appartenenza
(art. 58 D.lgs. 29/93 e modifiche apportate dal D.lgs. 80/98).
Si sottolinea che ai sensi dellarticolo 26 della Legge n. 15/68 le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e luso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale.
Ai sensi dellart. 10 della Legge n. 675 del 1996, i dati personali relativi
ai nominati verranno inseriti, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali,
nella banca dati operante presso la Commissione consultiva per le nomine
del Consiglio regionale del Piemonte.
Il Presidente della Commissione Nomine
(*) Art. 4. (Incompatibilità)
1) I componenti del CO.RE.COM. sono soggetti alle seguenti incompatibilità
limitatamente al solo periodo del mandato:
a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale del Governo
nazionale, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali;
Sindaco; Presidente di amministrazione provinciale, Presidente, Direttore
o Amministratore di enti pubblici anche non economici, di società a prevalente
capitale pubblico, nominati da parte del Parlamento, del Governo, dei Consigli
e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; titolare di incarichi
elettivi e di rappresentanza in partiti e movimenti politici;
b) i dipendenti regionali; i soci azionistici, gli amministratori, i dirigenti
e i dipendenti di imprese operanti nel settore radiotelevisivo e delle
telecomunicazioni, della pubblicità, dellinformazione, della rilevazione
dascolto e del monitoraggio della programmazione a livello sia nazionale
sia locale; i titolari di rapporti di consulenza e collaborazione professionale
retribuita con i soggetti sopra indicati. Non sono incompatibili quanti,
a qualunque titolo, svolgano attività professionale nei campi sopraindicati
in società o settori non soggetti alla vigilanza del CO.RE.COM..
2) Ciascun componente del CO.RE.COM. è tenuto a comunicare tempestivamente
al Presidente del CO.RE.COM. ed al Presidente del Consiglio regionale il
sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.
Art. 5. (Decadenza)
1) I componenti del CO.RE.COM. decadono dallincarico qualora non intervengano,
senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al Presidente del
CO.RE.COM. medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute
pari alla metà di quelle effettuate nel corso dellanno solare.
2) I componenti del CO.RE.COM. decadono altresì qualora sopravvenga nei
loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui allart. 4 e linteressato
non provveda a rimuoverla.
3) La causa di incompatibilità e la conseguente decadenza dufficio è contestata
allinteressato dal Presidente del Consiglio regionale con linvito a presentare
le proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al
comma 2, a rimuoverla entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione
medesima.
4) Il Presidente del Consiglio regionale procede, sia dufficio sia su
segnalazione del Presidente del CO.RE.COM., alla contestazione allinteressato,
che è tenuto a comunicare il fatto di cui al comma 1 nonché, se ne è a
conoscenza, dellesistenza di altre cause di decadenza. Trascorso il termine
di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale:
a) provvede allarchiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza
risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2, rimossa;
b) propone ladozione del provvedimento di decadenza al Consiglio regionale
negli altri casi.
5) Le decisioni di cui al comma 4 sono comunicate allinteressato e, per
conoscenza, al Presidente del CO.RE.COM. e allAutorità.
6) Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente del
CO.RE.COM. medesimo.
Roberto Cota