Bollettino Ufficiale n. 03 del 17 / 01 / 2001

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Codice 16.4
D.D. 13 ottobre 2000, n. 180

Cava di argilla “Casanova” nel territorio del Comune di Carmagnola (TO), esercita dalla Ditta F.lli Giustetto S.r.l.. Istanza di autorizzazione in sanatoria per scavi in deroga all’art. 104 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - La Ditta F.lli Giustetto S.r.l. è autorizzata, in sanatoria, a mantenere le distanze attualmente esistenti (comunque non inferiore a metri 10 dieci), dal ciglio superiore delle scarpate al bordo del basamento del traliccio n. 7, dell’elettrodotto ENEL n. 651, linea “Casanova-Valpone”, così come riportate e descritte nella documentazione tecnica ed elaborati grafici trasmessi al Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, con nota del 31.08.2000, alle seguenti condizioni:

a) il fosso di raccolta delle acque meteoriche, che corre al piede dei gradoni antistanti il traliccio citato dovrà essere idoneamente impermeabilizzato per tutta la sua lunghezza;

b) devono essere poste in opera sulla scarpata del primo e secondo gradone altre due canalette in elementi prefabbricati, in aggiunta a quella presente, per una migliore evacuazione delle acque meteoriche;

c) nella tavola 2 vengono evidenziati i riporti di materiale per la realizzazione dei gradoni ai piedi delle scarpate. Detti previsti gradoni devono essere costituiti da materiale inerte, tout-venant di cava, opportunamente sistemato e compattato in modo tale da prevenire fenomeni di instabilità;

d) l’inclinazione delle scarpate dei singoli gradoni, realizzati con il materiale di cui al precedente punto c), non deve superare i 30º sessagesimali;

e) il recupero ambientale, dovrà essere realizzato su tutto lo sviluppo delle scarpate circostanti il traliccio n. 7.

Art. 2 - La presente determinazione fa salvi i diritti dei terzi e la completa responsabilità della Ditta Giustetto S.r.l. in ordine ad ogni eventuale danno a personale o a cose, derivante dai lavori relativi alla presente autorizzazione.

Art. 3 - La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 (sessanta) giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte.

Il Direttore regionale
Vito Valsania