Bollettino Ufficiale n. 03 del 17 / 01 / 2001
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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 gennaio 2001, n. 1/R.
Regolamento regionale recante: Uso del marchio Piemonte Eccellenza Artigiana
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1;
Visto larticolo 29 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4-1714 del 14 dicembre
2000;
Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto
emana
il seguente regolamento:
REGOLAMENTO DUSO DEL MARCHIO
Art. 1.
(Finalità)
1. La stesura del presente regolamento si inserisce nel quadro normativo
del capo IV della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo
e la qualificazione dellartigianato) predisposto dalla Regione Piemonte
per la valorizzazione, la tutela, la promozione e lo sviluppo delle lavorazioni
artigiane che presentano elevati requisiti di carattere artistico o che
estrinsecano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati,
delle tecniche di lavorazione, dei luoghi di origine o alla cultura anche
di derivazione locale.
Art. 2.
(Azioni)
1. Tra le azioni e gli strumenti che la legge regionale indica per perseguire
le finalità di cui sopra, allarticolo 28 si individua come fondamentale
il riconoscimento, da parte delle Commissioni provinciali per lArtigianato,
di quelle imprese che, avendo i requisiti definiti dai Disciplinari di
Produzione dei settori individuati con deliberazione della Giunta regionale
n. 27-24980 del 6 luglio 1998, ottengono idonea annotazione nellAlbo delle
imprese artigiane.
Art. 3.
(Interventi)
1. Tra gli interventi, di cui allarticolo 29 della l.r. 21/1997, è prevista
la realizzazione di un marchio di qualità.
Art. 4.
(Denominazione)
1. Con la denominazione Eccellenza Artigiana si intende indicare limpresa
che ha ottenuto il riconoscimento e lannotazione, ai sensi dellarticolo
28 della l.r. 21/1997
Art. 5.
(Soggetti autorizzati allutilizzo della denominazione)
1. Ottengono tale denominazione quelle imprese e quei consorzi che, previo
accertamento da parte delle Commissioni provinciali per lartigianato,
competenti per territorio, della rispondenza dei requisiti con i relativi
disciplinari di produzione, avendo avuto lapprovazione, sono state annotate
allAlbo delle imprese artigiane, quali imprese di eccellenza artigiana.
Art. 6.
(Marchio)
1. Il marchio è stato realizzato per rappresentare ed esaltare lo storico
ed imprescindibile intreccio tra lartigianato e la cultura, le tradizioni
e lo sviluppo del Piemonte.
2. Il marchio (in bianco e nero e a colori) che si allega come parte integrante
del presente regolamento risulta costituito da un rettangolo a bordo nero
contenente a sinistra lo stemma della Regione Piemonte, a destra il simbolo
specifico dellartigianato artistico, con al centro il logo Piemonte Eccellenza
Artigiana, accompagnato dalla base-line Perché la qualità riconosciuta
sia riconoscibile.
3. Ferma restando limmagine grafica come sopra descritta, limpresa è
autorizzata ad utilizzare il marchio nella versione a colori o in bianco
e nero nelle dimensioni più confacenti alle diverse esigenze.
Art. 7.
(Registrazione marchio)
1. La registrazione del marchio avviene ai sensi della normativa vigente.
Art. 8.
(Soggetti autorizzati allutilizzo del marchio)
1. Lutilizzo del marchio è riservato in via esclusiva alle imprese che
ottengono il riconoscimento di Eccellenza artigiana ai sensi dellarticolo
28 della l.r. 21/1997.
2. Limpresa è autorizzata a utilizzare il marchio dal momento dellannotazione
effettuata ai sensi dellarticolo 28 della l.r. 21/1997 e delle relative
procedure di attuazione.
3. Le modalità di utilizzazione del marchio sono disciplinate dal presente
regolamento.
4. Limpresa di eccellenza artigiana deve utilizzare il marchio nella
forma e con le modalità anche grafiche previste, senza modificazione di
sorta, esclusivamente per la propria impresa, essendo esclusa la facoltà
di autorizzare terzi, compresi eventuali subfornitori ad utilizzare il
marchio in qualunque modo o forma.
Art. 9.
(Modalità di utilizzo del marchio)
1. Luso e la pubblicizzazione del marchio può avvenire unicamente:
a) in ogni documento di presentazione dellimpresa (quali ad esempio, carta
intestata, biglietto da visita e fatture);
b) in ogni iniziativa commerciale o pubblicitaria;
c) negli stand presso fiere ed esposizioni;
d) nel contesto dellinsegna dei propri laboratori.
Art. 10.
(Controlli e vigilanza)
1. Le Commissioni provinciali per lArtigianato, nellambito delle proprie
competenze attinenti alla corretta tenuta dellAlbo delle imprese artigiane,
possono in ogni momento verificare il permanere in capo allimpresa che
abbia ottenuto il riconoscimento di eccellenza artigiana dei requisiti
richiesti dai rispettivi disciplinari di produzione.
2. In caso di perdita dei requisiti richiesti dai disciplinari, la Commissione
provinciale per lArtigianato competente territorialmente, provvede ai
sensi dellarticolo 45 della l.r. 21/1997 alla cancellazione dellannotazione
dellimpresa dallAlbo, sentito in ogni caso linteressato.
3. Le Commissioni provinciali per lArtigianato vigilano inoltre sullosservanza
del presente regolamento, sullutilizzo del marchio da parte delle imprese.
4. Qualora si riscontri la non conformità dellutilizzazione del marchio
al regolamento duso ed alle prescrizioni dei disciplinari, la Commissione
competente territorialmente diffida limpresa dallutilizzo in maniera
irregolare del marchio invitandola ad adeguarsi al presente regolamento.
Art. 11.
(Parere UE)
1. Ogni utilizzo del marchio Piemonte Eccellenza Artigiana rilevante
ai fini commerciali è sospeso fino al conseguimento del parere favorevole
dellUnione europea.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 15 gennaio 2001
Enzo Ghigo
Allegato A
PIEMONTE ECCELLENZA ARTIGIANA
(Art. 6)
(Fare riferimento al file PDF)