Bollettino Ufficiale n. 03 del 17 / 01 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 7 gennaio 2001, n. 77 - 1961

Reg. CE 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - misura F - Apertura presentazione domande campagna 2000-2001 ed adozione istruzioni applicative

A relazione dell’Assessore Scanderebech:

Visto il Regolamento CE 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, che modifica ed abroga taluni Regolamenti e prevede una serie di Misure di aiuto per lo sviluppo rurale per il periodo 2000-2006, che devono essere attuate a mezzo di un apposito Piano di Sviluppo Rurale;

visto il Regolamento CE 1750/99 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE 1257/99 del Consiglio;

visto il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte adottato con D.G.R. n. 10-29076 del 30.12.1999 e successivamente trasmesso alla Commissione Europea per la necessaria approvazione da parte della Commissione stessa;

visto che a seguito dei negoziati intercorsi nel primo semestre dell’anno 2000 tra la Commissione Europea e la Regione Piemonte è stato necessario rivedere il Piano di Sviluppo Rurale, che nella seduta del 25 e 26 luglio 2000 ha avuto il parere favorevole del Comitato europeo strutture agricole e sviluppo rurale (STAR) in una versione modificata rispetto a quella approvata con D.G.R. n. 10-29076 del 30.12.1999 e che in tale versione modificata è stato riapprovato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 118-704 del 31.07.2000 ed è stato infine approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2000) 2507 def. del 7.09.2000;

visto il regolamento (CE) n. 1929/2000 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2603/1999 recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale, in ordine alla trasformazione degli impegni agroambientali assunti in forza del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio;

considerate le richieste avanzate dalle Organizzazioni Professionali Agricole nel corso della seduta del 20 dicembre 2000 del Comitato previsto dall’art. 8 della legge regionale n. 17/99, nonché il parere espresso dai membri del Comitato medesimo;

considerata la necessità di una immediata apertura delle domande al fine del rispetto dei tempi previsti dall’Organismo pagatore per la liquidazione del premio;

la Giunta Regionale unanime,

delibera

1) E’ aperta dalla data di approvazione della presente deliberazione la presentazione delle domande di premio ai sensi delle misure agroambientali di cui al reg. (CEE) n. 2078/92, limitatamente alle aziende che si trovano ancora nel corso del periodo quinquennale di impegno.

2) E’ aperta dalla data di approvazione della presente deliberazione la presentazione delle domande di premio ai sensi delle misure agroambientali di cui al reg. (CEE) n. 1257/99, da parte delle aziende che hanno già presentato domanda per le azioni F6 ed F9 nell’anno 2000.

3) E’ aperta dalla data di approvazione della presente deliberazione la presentazione delle domande di adesione alla misura F prevista dal Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 limitatamente alle seguenti azioni:

a) F1 - applicazione delle tecniche di produzione integrata

b) F2 - applicazione delle tecniche di produzione biologica

c) F6 - sistemi pascolivi estensivi

d) F7 - conservazione e realizzazione di elementi dell’agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica

e) F9 - allevamento di razze locali in pericolo di estinzione.

4) Con riferimento al precedente punto 3) possono presentare domanda le aziende :

a - che hanno già terminato un precedente periodo di impegno ai sensi del reg. (CEE) 2078/92

b - condotte da titolari giovani insediatisi dal 1° gennaio 1999 fino alla data di scadenza della presente apertura

c - che intendono aderire per la prima volta alle misure agroambientali.

I punti a, b e c rappresentano l’ordine di priorità secondo il quale verranno accolte le domande nell’ambito della disponibilità finanziaria.

5) E’ ammessa la trasformazione di un impegno ancora in essere sul reg. 2078/92 in un nuovo impegno di cinque anni o più ai sensi della precitata misura F.

6) Sono approvate le Istruzioni applicative del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 reg. (CE) n. 1257/99 - misura F: azioni agroambientali - allegate alla presente Deliberazione per farne parte integrante.

7) E’ demandata al Responsabile della Direzione regionale XII - Sviluppo dell’Agricoltura l’approvazione dei disciplinari di concimazione, difesa e diserbo cui si dovranno attenere le aziende aderenti all’azione F1.

8) La scadenza per la presentazione delle domande di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 è fissata al 15 marzo 2001.

9) Il coordinamento dell’applicazione della misura F - azioni agroambientali è competenza della Direzione Regionale XII - Sviluppo dell’Agricoltura. La citata Direzione potrà adottare atti di indirizzo, disposizioni tecniche e procedurali nell’ambito di quanto previsto dalla presente Deliberazione.

La Giunta Regionale rinnova l’impegno assunto con la D.G.R. n. 10-29076 del 30/12/99 “ad operare nel corso dell’applicazione del Piano rimodulazioni delle assegnazioni finanziarie destinando eventuali risorse aggiuntive o risorse non utilizzate in favore delle misure agroambientali di cui agli artt. da 22 a 24 del reg. (CE) n. 1257/99".

(omissis)

Allegato

REGIONE PIEMONTE
PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006
reg. CE n. 1257/99

MISURA F: AZIONI AGROAMBIENTALI
ISTRUZIONI APPLICATIVE

INDICE ARGOMENTI

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA MISURA F

1.Competenze  

2.Procedure  

2.1 Presentazione istanze

2.2 Gestione istanze

2.3 Elenchi di liquidazione

2.4 Gestione informatica

2.5 Semplificazione amministrativa

2.6 Trattamento dei dati

2.7 Dichiarazioni dei richiedenti

2.8 Comunicazioni ai richiedenti

2.9 Ricorribilità dei provvedimenti

3.Aspetti normativi

3.1 Trasformazione degli impegni assunti ai sensi del reg. CEE n. 2078/92;

3.2 Cumulabilità degli aiuti tra più azioni agroambientali;

3.3 Identificazione delle particelle dichiarate;

3.4 Riduzione e trasferimento delle particelle dichiarate.

4.Controlli e decadenze

5.Tecniche comuni da rispettare

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE AZIONI

Azione F1 (Applicazione delle tecniche di produzione integrata)

1. Organizzazione del servizio di assistenza tecnica

1.1 Soggetti abilitati

1.2 Requisiti e funzioni dei tecnici

1.3 Rapporti aziende/tecnici base e tecnici base/tecnici specialisti

1.4 Presentazione e verifica dei dati

2. Impegni obbligatori

2.1 Mantenimento e introduzione

2.2 Corpi aziendali separati

2.3 Successioni colturali

2.4 Altri aspetti relativi alle Norme tecniche

2.5 Schede di registrazione

2.6 Verifica delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci

3. Impegni facoltativi

3.1 Sincronizzazione con gli impegni obbligatori

3.2 Cover crops  

3.3 Inerbimento controllato dei frutteti e dei vigneti

3.4 Installazione di nidi artificiali

Azione F2 (Applicazione delle tecniche di produzione biologica)

1. Impegni obbligatori

1.1 Corpi aziendali separati

1.2 Castagno e noce da frutto

1.3 Pascoli

1.4 Orti familiari

1.5 Verifica delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci

2. Impegni facoltativi

2.1 Sincronizzazione con gli impegni obbligatori

2.2 Cover crops  

2.3 Inerbimento controllato dei frutteti e dei vigneti

2.4 Installazione di nidi artificiali

Azione F3 (Mantenimento ed incremento della sostanza organica del suolo)

1. Impegni  

2. Beneficiari

3. Condizioni di ammissibilità e requisiti

4. Localizzazione e priorità

Azione F4 (Ritiro dei seminativi dalla produzione o loro riconversione in foraggere permanenti; coltivazioni a perdere)

1. Documentazione

2. Trasformazione dei seminativi in colture foraggere permanenti

Azione F6 (Sistemi pascolivi estensivi)

1. Beneficiari

2. Impegni  

3. Localizzazione e superfici oggetto di premio

4. Livello dei premi

Azione F6 (Sistemi pascolivi estensivi gestiti con contratto territoriale)

1. Beneficiari

2. Impegni  

3. Localizzazione

4. Agevolazioni previste

Azione F7 (Conservazione e realizzazione di elementi dell’agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica)

1. Specie ammissibili

1.1 Piante arboree

1.2 Piante arbustive

2. Composizione e dimensioni

Azione F9 (Allevamento di razze locali in pericolo di estinzione)

1.Razze interessate

2. Beneficiari

3. Impegni  

4. Localizzazione

5. Livello dei premi

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA MISURA F
(ARTT. 22-24 DEL REG. CE 1257/99)

Le presenti disposizioni, basandosi sulle norme contenute nei regolamenti CE n. 1257/99 e n. 1750/99 e nel Piano di Sviluppo Rurale del Piemonte 2000-2006 (PSR), dettagliano le fasi operative e forniscono precisazioni in merito all’attuazione degli interventi.

Per gli aspetti non esaminati valgono le disposizioni contenute nel Piano.

1. COMPETENZE

In base alla Legge Regionale n. 17/99 “Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca” gli interventi di aiuto di cui alle misure agroambientali sono gestiti dalle Province e dalle Comunità Montane (di seguito Uffici istruttori).

La Regione, identificata nella Direzione XII - Sviluppo dell’agricoltura, esercita le funzioni di emanazione di norme e direttive, programmazione, indirizzo e coordinamento di cui all’art. 6 della legge stessa. La Direzione citata potrà inoltre adottare atti di interpretazione e di disposizione tecnica e procedurale nell’ambito di quanto previsto dalle disposizioni.

2. PROCEDURE

2.1 Presentazione istanze

I richiedenti possono farsi assistere per la compilazione delle domande dagli Enti già svolgenti tale funzione per il periodo di programmazione del Programma agroambientale regionale ai sensi del reg. CEE n.2078/92.

I requisiti degli Enti che devono fornire l’assistenza tecnica sono specificati nell’azione F1, per aderire alla quale l’assistenza è obbligatoria.

Le domande di aiuto con i relativi archivi vengono presentate alle Province e alle Comunità Montane per i territori di relativa competenza (utilizzando come riferimento l’ubicazione del centro aziendale oppure la localizzazione di tutti i terreni oggetto dell’impegno), in forma cartacea ed informatizzata utilizzando il software e la modulistica predisposti dall’AGEA e/o dalla Regione o comunque da quest’ultima autorizzati.

2.2 Gestione istanze

Gli Uffici istruttori individuano nell’ambito del loro ordinamento gli Uffici competenti al ricevimento, all’esame e alla definizione delle domande. Le domande vanno :

* protocollate,

* istruite (verifica dei requisiti),

* nel caso di mancata disponibilità finanziaria disposte in graduatoria in base alle priorità,

* verificate sul posto nell’ordine del 5% per azione,

* in caso di esito regolare delle fasi di istruttoria ammesse a liquidazione.

2.3 Elenchi di liquidazione

La Regione riceve dagli Uffici istruttori gli elenchi di pratiche da liquidare e cura, dopo opportune verifiche, l’invio degli stessi all’Organismo Pagatore.

2.4 Gestione informatica

Per la gestione degli archivi delle domande relative alle misure agroambientali ci si avvale del sistema informatico per tutte le fasi procedurali.

In particolare per la realizzazione di graduatorie in base agli indici di priorità o delle liste di aziende da sottoporre a controllo, per le griglie di verifica dei dati, per le situazioni statistiche e per quanto altro necessario alla gestione del Piano stesso.

La Regione potrà richiedere ai presentatori delle domande e agli Uffici istruttori l’inserimento di dati supplementari per la realizzazione delle fasi di monitoraggio e valutazione dell’applicazione sul territorio del Piano di sviluppo Rurale.

2.5 Semplificazione amministrativa

Alla presentazione dei dati e della documentazione che le specifiche azioni richiedono sia allegata alla domanda, si applicano le norme vigenti in materia di semplificazione procedurale (dichiarazioni, autocertificazione, sottoscrizione domande).

2.6 Trattamento dei dati

La presentazione di una domanda di premio ai sensi delle misure agroambientali rappresenta per la Regione e l’Ufficio interessato autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali in essa contenuti.

2.7 Dichiarazioni dei richiedenti

Al momento della presentazione della domanda il richiedente sottoscrive che non avrà nulla da rivendicare dalla Regione o dall’Ufficio istruttore nel caso in cui per insufficienza dei fondi non possa avvenire il finanziamento.

2.8 Comunicazioni ai richiedenti

Entro la data che verrà stabilita nell’ambito delle scadenze indicate dal bando di apertura delle domande, gli Uffici istruttori daranno comunicazione alle aziende che non potranno ottenere l’aiuto a causa della scarsità di risorse e della applicazione dei criteri di priorità di cui al paragrafo 6.3.

Non è prevista, invece, l’emissione di alcun provvedimento preventivo di approvazione del finanziamento delle domande per cui esiste la disponibilità finanziaria.

2.9 Ricorribilità dei provvedimenti

Le Province e le Comunità Montane, nell’ambito delle competenze loro attribuite dalla L.R. n. 17/99, stabiliscono l’Autorità a cui è possibile avanzare ricorso contro i provvedimenti da esse emanati.

3. ASPETTI NORMATIVI

3.1 Cumulabilità degli aiuti tra più azioni agroambientali

La possibilità di combinare più impegni agroambientali è segnalata, qualora consentita, nelle disposizioni del PSR relative alle singole azioni.

3.2 Identificazione delle particelle dichiarate

Gli impegni ai sensi di azioni agroambientali correlate alla superficie si riferiscono a particelle singolarmente identificate.

3.3 Riduzione e trasferimento delle particelle dichiarate

In conformità agli artt 29 e 30 del reg. (CE) n. 1750/99, durante il periodo di attuazione dell’impegno sono ammissibili riduzioni della superficie oggetto di impegno dovute a motivi di forza maggiore o al trasferimento di terreni a produttori che garantiscano la prosecuzione dell’intervento (o la sua trasformazione ai sensi dell’art. 20 del reg. (CE) n. 1750/99). Al di fuori di tali casi, le riduzioni di superficie saranno ammissibili soltanto a partire dal terzo anno, entro il limite annuo del 2,5% della massima superficie in precedenza vincolata.

Nel caso dell’azione F1 la superficie oggetto di impegno comprende anche i terreni il cui premio è temporaneamente sospeso per la presenza di colture non disciplinate.

Le riduzioni non ammissibili comporteranno la restituzione con gli interessi dei premi già percepiti per le superfici su cui l’impegno si sarà interrotto. Per evitare l’eventualità di tale restituzione i produttori potranno segnalare in domanda le superfici la cui disponibilità non sia garantita fino al termine del’impegno (es. in caso di contratti di affitto in deroga), impegnandosi ad applicarvi gli obblighi previsti senza percepire il relativo premio.

4. CONTROLLI E DECADENZE

Il sistema di controlli e sanzioni è delineato nella parte I: aspetti generali del PSR “Disposizioni relative ai controlli (12.3.2) e alle sanzioni (12.3.3) e nel volume delle Misure paragrafo 6 - Procedure.

Si ribadiscono tuttavia alcuni punti.

Il regime di aiuti ai sensi degli artt. 22-24 del reg. CE 1257/99 è sottoposto ad un sistema di controllo che si basa sulle indicazioni fornite dai regg. (CEE) 3508/92 e 3887/92 (e loro successive modifiche) e richiamate dagli artt. 46-48 del reg. (CE) 1750/99.

Le superfici e gli animali per i quali si chiede il sostegno vengono individuati mediante i riferimenti indicati sulla modulistica nazionale e/o regionale.

Le soglie di decadenza nel caso di mancata coincidenza tra dati dichiarati e accertati ed il ricalcolo del premio corrispondono a quelli fissati dall’art. 9 (per le superfici) e dall’art. 10 (per gli animali) del reg. (CEE) 3887/92. Tuttavia, il reg. (CE) 1678/98, che modifica il già citato reg. (CEE) n.3887/92, ammette che le sanzioni di cui agli artt. 9 e 10 non vengano comminate se il produttore, rilevando l’introduzione nella domanda di inesattezze non imputabili a dolo o colpa grave, ne informi per iscritto le competenti autorità entro i dieci giorni lavorativi successivi a tale riscontro. Tale disposto non vale se le autorità predette avevano già comunicato al produttore interessato l’intenzione di effettuare un controllo sul posto oppure se le stesse lo avevano già informato di aver riscontrato l’irregolarità in domanda.

Le domande oggetto di controllo in loco vengono determinate sulla base della analisi dei fattori di rischio presentati dalle misure agroambientali. In particolare possono essere fatti valere i criteri indicati nel comma 4 art. 6 del reg. (CEE) 3887/92. I controlli in loco sono effettuati senza preavviso, tuttavia è ammesso un preavviso che non superi le 48 ore.

I controlli in campo potranno essere effettuati, oltre che dagli Enti delegati ai sensi della legge regionale n. 17/99, da altre Istituzioni o Organismi appositamente riconosciuti ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale.

Il beneficiario ha l’obbligo di permettere alle competenti autorità l’accesso alla propria azienda, di accompagnare o far accompagnare da un proprio rappresentante gli agenti incaricati del controllo e di consentire loro l’accertamento del rispetto degli impegni, rendendo disponibile a tale scopo tutta la documentazione necessaria.

In attesa che a livello nazionale vengano emanate nuove norme in materia di controlli e sanzioni, viene estesa alla misura F la classificazione delle inadempienze in essenziali ed accessorie già prevista per il reg. 2078, che sarà opportunamente modificata e integrata con atto della Direzione sviluppo dell’agricoltura, per adeguarla sia alle più severe norme tecniche sia alle nuove azioni previste.

5. TECNICHE COMUNI DA RISPETTARE

I richiedenti dei premi ai sensi di qualunque azione della misura F devono rispettare le prescrizioni della normale Buona Pratica agricola sulle superfici aziendali rimanenti, anche nel caso in cui debbano essere inserite in domanda senza percepire il premio. Pertanto, vanno registrati le dosi, le concimazioni ed i trattamenti effettuati sulle superfici non soggette a vincoli più ristretti (ad es. come per l’azione F1).

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE AZIONI

AZIONE F1

APPLICAZIONE DELLE TECNICHE
DI PRODUZIONE INTEGRATA

1. Organizzazione del servizio di assistenza tecnica

1.1 Soggetti abilitati

I Soggetti abilitati a fornire l’assistenza tecnica sono individuati nel Piano di sviluppo rurale (Associazioni di Produttori riconosciute, Enti tecnici delle Organizzazioni Professionali agricole, liberi professionisti). Essi dovranno garantire agli agricoltori l’assistenza di base e specialistica necessaria per l’attuazione delle Norme tecniche, avvalendosi di adeguata strumentazione. Nel caso in cui siano dotati di tecnici di base ma sprovvisti di tecnici specialisti o di idonea strumentazione, dovranno dotarsene (ricorso a consulenti esterni, acquisizione o utilizzo di attrezzature) oppure avvalersi, a seguito di accordi, di tecnici specialisti e strumentazione di altri Soggetti. L’accesso ai dati meteorologici relativi alle zone interessate potrà avvenire anche tramite internet (stazioni automatiche).

I produttori assistiti congiuntamente da più Soggetti dovranno specificare nella domanda di adesione la funzione di ciascun Soggetto (assistenza di base o specialistica). I diversi Soggetti operanti nello stesso settore produttivo parteciperanno alle forme di coordinamento tecnico organizzate dalla Struttura Pubblica.

I Dipartimenti o Istituti Universitari, gli Istituti Sperimentali del Ministero delle Politiche agricole o del Consiglio Nazionale delle Ricerche, gli Istituti Tecnici Agrari di Stato o privati legalmente riconosciuti per periti agrari od agrotecnici e gli Enti locali potranno affidare l’assistenza tecnica di base e/o specialistica per l’azienda da loro condotta, invece che a Soggetti esterni, a esperti individuati fra i docenti o nell’ambito del personale tecnico. Gli Enti che non dispongano della necessaria strumentazione dovranno dotarsene o far riferimento a Soggetti che ne siano in possesso.

1.2 Requisiti e funzioni dei tecnici

Le attività degli Enti erogatori dell’assistenza potranno essere articolate in Centri provinciali o interprovinciali che, impiegando tecnici di base e specialisti e adeguate attrezzature, svolgano le seguenti funzioni:

* fornire alle aziende seguite, attraverso l’azione coordinata dei tecnici di base e specialisti, l’assistenza necessaria per l’applicazione dei disciplinari di produzione integrata;

* in particolare, divulgare le indicazioni tecniche eventualmente anche mediante l’emissione tempestiva di bollettini fitoiatrici, che dovranno essere trasmessi al Settore Fitosanitario per la verifica della conformità alle direttive regionali;

* eseguire, secondo le direttive del Settore Fitosanitario, il rilevamento dei dati agrometeorologici nelle aziende assistite in cui è collocata la strumentazione di tipo meccanico;

* fornire al Settore Fitosanitario l’elenco delle stazioni meteorologiche i cui dati sono utilizzati dal Centro provinciale, suddivise per Ufficio di zona. Per ogni stazione dovranno essere indicati il comune, la località e l’azienda in cui è installata, la tipologia (meccanica od elettronica) e l’eventuale codice di stazione secondo il software S.A.R.A.

I dati meteorologici potranno essere ricavati anche da stazioni non direttamente seguite dai tecnici, purché ubicate nella loro area di attività.

Gli Enti erogatori dell’assistenza si impegneranno a far rispettare ad ogni tecnico, in possesso dei requisiti richiesti, il programma di attività descritto nei punti seguenti.

Un analogo modello organizzativo potrà essere adottato anche da più liberi professionisti, al fine di coordinare le loro attività (ad esempio per iniziativa degli Ordini o dei Collegi professionali). In ogni caso i liberi professionisti, singoli o associati, dovranno soddisfare i requisiti e svolgere gli adempimenti di seguito previsti.

1.2.1 Tecnico di base

1.2.1.a) Requisiti

Il tecnico di base dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

* laurea in Scienze Agrarie o Scienze Forestali;

* diploma universitario in Scienze Agrarie;

* diploma di perito agrario o di agrotecnico.

Eccezionalmente, in mancanza del titolo di studio richiesto, si potrà ammettere quale requisito un’esperienza almeno decennale nell’attività di assistenza tecnica agricola riconosciuta dalla Regione.

1.2.1.b) Funzioni

I tecnici di base svolgeranno le seguenti attività:

* impostare con l’agricoltore il programma delle attività e i bilanci semplificati per la concimazione;

* fornire alle aziende di propria competenza l’assistenza finalizzata al rispetto delle Norme tecniche sulle superfici interessate dall’azione;

* registrare tempestivamente sulle apposite schede regionali le visite aziendali durante le quali il tecnico incontrerà il beneficiario (o, in mancanza di questo, chi ha l’incarico di gestire i terreni oggetto dell’intervento);

* frequentare gli eventuali corsi e seminari organizzati dalla Struttura Pubblica di coordinamento.

1.2.2 Tecnico specialista

1.2.2.a) Requisiti

Il tecnico specialista dovrà possedere i seguenti requisiti:

* uno dei seguenti titoli di studio: laurea in Scienze Agrarie o Scienze Forestali, diploma universitario in Scienze Agrarie, diploma di perito agrario o di agrotecnico;

* esperienza lavorativa documentata almeno quinquennale di assistenza tecnica nello specifico settore produttivo.

1.2.2.b) Funzioni

Gli adempimenti del tecnico specialista, svolti nell’ambito del Centro provinciale o interprovinciale in cui è inserito, saranno i seguenti:

* fornire la consulenza agronomica e fitopatologica ai tecnici preposti all’assistenza aziendale;

* assicurare il coordinamento delle attività dei tecnici di base;

* mantenere i rapporti con la Struttura Pubblica e partecipare alle riunioni di coordinamento che saranno convocate a livello regionale ed eventualmente a livello provinciale.

1.3 Rapporto aziende/tecnici di base; rapporto tecnici di base/tecnici specialisti

Al fine di assicurare ai produttori interessati un’assistenza tecnica adeguata alle norme previste dai disciplinari, ogni tecnico di base operante a tempo pieno potrà seguire al massimo 95 aziende.

Il rapporto fra il numero dei tecnici di base e quello dei tecnici specialisti (espressi entrambi in unità di lavoro a tempo pieno) non potrà essere superiore a 10.

1.4 Presentazione e verifica dei dati

In una successiva circolare saranno precisate le scadenze e le modalità per la presentazione agli Enti istruttori dei documenti cartacei e dei supporti informatici relativi all’organizzazione del servizio.

Gli Enti istruttori verificheranno che l’organizzazione del servizio sia conforme ai requisiti previsti (es. rispetto dei rapporti di cui al punto precedente), anche mediante apposite funzioni del programma informatico regionale.

2 - Impegni obbligatori

2.1 Mantenimento e introduzione

Ai fini dell’attribuzione dei premi annuali/ha, viene considerata “mantenimento” l’assunzione dell’impegno F1 da parte di produttori che, avendo aderito all’intervento A1 del Programma agroambientale di attuazione del regolamento (CEE) 2078/92, abbiano terminato il loro periodo di impegno (5 anni, o 6 anni in modalità “5+1").

Tale definizione comprende anche gli agricoltori che hanno completato l’impegno nel 1999 e non lo hanno rinnovato per l’anno 2000. Sarebbe infatti ingiustificato attribuire loro premi più elevati di quelli spettanti ai produttori che hanno scelto di prolungare il loro impegno in modalità “5+1".

Viene considerata “introduzione” l’adesione all’azione F1 da parte degli altri produttori.

2.2 Corpi aziendali separati

I corpi aziendali separati esclusi dall’impegno, su cui dovrà essere applicata la normale buona pratica agricola, dovranno essere situati in Comuni diversi da quelli in cui sono ubicate le superfici aziendali oggetto dell’impegno.

Per corpo aziendale separato si intende una particella o un gruppo di particelle catastalmente non contigue a quelle sottoposte ad impegno.

2.3 Successioni colturali

In caso di “mantenimento” delle tecniche di produzione integrata da parte di aziende che nel 2000 hanno completato l’impegno A1 (cfr par. 2.1), la prima campagna di adesione all’azione F1 non potrà essere considerata come “anno zero”. Non sarà pertanto ammessa la semina di una coltura che sia stata già coltivata sul medesimo appezzamento per due volte negli ultimi due anni, poiché ciò rappresenterebbe un regresso rispetto al precedente impegno.

Per quanto riguarda la coltivazione del riso, essa potrà essere protratta al massimo per tre anni sullo stesso appezzamento. La coltura che succederà al riso non potrà essere coltivata per più di due anni consecutivi. Qualora l’introduzione di una coltura alternativa risulti impraticabile, dovrà essere attuato ogni anno il sovescio almeno sul 50% della superficie della coltura.

Nell’ambito delle colture ortive, la fragola può essere coltivata come biennale, mentre l’asparago non può essere coltivato sullo stesso appezzamento per più di 7 anni (calcolati dall’impianto).

Nelle aziende in cui le colture erbacee annuali sono marginali rispetto all’ordinamento produttivo può essere ammessa - limitatamente alle regole di rotazione colturale - l’applicazione delle regole della normale buona pratica agricola. Le coltivazioni di cui trattasi possono essere considerate marginali se incidono sulla P.L.V. aziendale per un massimo del 10% e coprono una superficie non superiore a 5 ha.

Se in un determinato appezzamento si succederanno nell’arco dell’anno più colture disciplinate (es. erbaio a semina autunnale seguito da coltura principale), per ognuna di esse dovranno essere rispettate le specifiche Norme tecniche. Il premio/ha spettante sarà quello relativo alla coltura riportata in domanda, che dovrà essere la stessa indicata nell’eventuale domanda PAC presentata dall’agricoltore per il medesimo anno.

Il premio relativo a una superficie oggetto di impegno sarà temporaneamente sospeso se, nel corso del quinquennio, tale superficie sarà destinata a colture non disciplinate dalle Norme tecniche di produzione integrata. In questo caso sui terreni interessati (come sui corpi aziendali separati) dovrà essere applicata la normale buona pratica agricola.

Sulle superfici aziendali oggetto di set-aside non potranno essere distribuiti concimi (inclusi gli apporti organici) e fitofarmaci, a eccezione delle eventuali colture “no food” (sulle quali si attuerà la normale buona pratica agricola).

2.4 Altri aspetti relativi alle Norme tecniche

2.4.1 Castagno e noce da frutto

L’intervento è applicabile ai castagneti e noceti da frutto e non ai boschi. Gli impianti devono essere formati da piante innestate con varietà per la produzione di frutta e devono presentare sesti geometrici regolari con una distanza media fra le piante di 6-12 m; il terreno è mantenuto libero e preparato per la raccolta.

2.4.2 Impiego di mezzi aerei

L’uso degli mezzi aerei per la difesa delle superfici oggetto dell’azione è ammissibile a condizione che siano rispettate le Norme tecniche e le indicazioni fornite dalla struttura tecnica coordinata dal Settore Fitosanitario.

2.4.3 Orti familiari

Gli orti familiari, destinati all’autoconsumo, non sono compresi tra le colture ammesse a premio.

2.5 Schede di registrazione

Gli agricoltori dovranno mantenere costantemente aggiornate, ed esibire ai funzionari incaricati in caso di controllo, le registrazioni relative alle concimazioni e ai trattamenti fitoiatrici effettuati. Sono ammissibili sia la compilazione manuale delle schede sia la corrispondente stampa eseguita mediante il programma informatico. In entrambi i casi le registrazioni dovranno contenere tutte le informazioni richieste, essere sottoscritte dall’agricoltore e conservate per tutta la durata dell’impegno.

Le registrazioni dovranno riguardare, distintamente, sia le superfici a premio sia quelle non assoggettate alle Norme tecniche (corpi aziendali separati e terreni investiti a colture non disciplinate), sulle quali dovrà essere applicata la normale buona pratica agricola.

2.6 Verifica delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci

Il piano delle verifiche funzionali e tarature da eseguire nell’anno 2001 verrà definito dopo la ricezione delle domande, nella prospettiva di distribuire in modo omogeneo i controlli durante il periodo di attuazione dell’intervento. Fra i dati inseriti in domanda i richiedenti dovranno dichiarare anche il numero di barre irroratrici e di atomizzatori aziendali utilizzati per i trattamenti. I primi produttori a dover sottoporre a controllo le proprie attrezzature saranno quelli le cui aziende, in base a quanto dichiarato in domanda, presenteranno una maggiore superficie oggetto di trattamenti fitoiatrici. Al fine di definire la tempistica le aziende aderenti saranno quindi ordinate dagli Enti istruttori, mediante il programma informatico, sulla base di tale parametro. Per ogni Soggetto erogatore dell’assistenza tecnica verranno stilate due graduatorie, una riguardante le barre irroratrici e l’altra gli atomizzatori.

In base alle indicazioni fornite dalla Regione sul numero totale di verifiche da effettuare entro la fine del 2001, gli Enti istruttori individueranno i produttori interessati seguendo l’ordine delle graduatorie, ripartendoli proporzionalmente fra i Soggetti erogatori dell’assistenza. Gli Enti istruttori comunicheranno l’elenco dei produttori estratti ai Soggetti erogatori dell’assistenza che, d’intesa con i singoli agricoltori, concorderanno con i Centri autorizzati il calendario dettagliato delle verifiche.

Il Soggetto erogatore dell’assistenza tecnica, qualora per problemi organizzativi ne ravvisi la necessità, potrà variare l’elenco definito dall’Ente istruttore sostituendo parte delle aziende estratte, fermo restando il numero delle attrezzature da controllare. Tale elenco dovrà essere inviato all’Ente istruttore entro un termine stabilito e avrà effetto vincolante per le aziende in esso inserite.

Entro la fine dell’anno i Centri autorizzati comunicheranno agli Enti istruttori l’elenco dei produttori che avranno effettuato il controllo ottenendo il certificato di conformità.

Si prevede che i contoterzisti interessati completino la verifica delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci entro l’anno 2002. Pertanto partire dal 2003 i produttori aderenti all’azione potranno rivolgersi soltanto a contoterzisti che abbiano effettuato tale controllo.

Sono esentate dall’obbligo di verifica le attrezzature con certificazione “CONAMA” e quelle già controllate con esito favorevole nell’ambito del Progetto sperimentale per il controllo funzionale e la taratura delle macchine irroratrici.

3. Impegni facoltativi

3.1 Sincronizzazione con gli impegni obbligatori

Gli impegni facoltativi non potranno protrarsi oltre la scadenza di quello principale. Qualora siano assunti in anni successivi a quello di adesione all’azione F1, la loro durata dovrà quindi coincidere con quella residua dell’impegno principale.

3.2 Cover crops

Nel caso di adesione contestuale all’azione F3, la sostanza organica apportata con il sovescio non potrà essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quantità minima di sostanza secca da apportare medianti matrici organiche nell’ambito dell’azione F3.

3.3 Inerbimento controllato dei frutteti e dei vigneti.

Qualora l’inerbimento venga ottenuto tramite l’impiego di opportuni miscugli di specie prative si consiglia di effettuare la semina nel periodo autunnale.

La gestione del cotico erboso può essere effettuata tramite periodici sfalci e/o trinciature; in quest’ultimo caso è fondamentale un’appropriata regolazione degli organi lavoranti tale da preservare il cotico erboso e non intaccare assolutamente il terreno.

Frutteti e vigneti di collina.

Al fine di favorire l’interramento dei concimi e di garantire un adeguato approvvigionamento idrico alla coltura, si consentono sull’interfila interventi con ripper o erpice a disco da eseguirsi a filari alterni e ad anni alterni. Tali interventi dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 marzo, corrispondente alla fase di riposo vegetativo della coltura. Pertanto il cotico erboso dovrà sempre essere presente e ben sviluppato su almeno metà degli interfilari, mentre gli interfilari rimanenti potranno presentare gli effetti delle operazioni sopra indicate tra il 15 ottobre ed il 15 marzo e dovranno presentare il cotico erboso formato o in via di accrescimento nel periodo compreso tra aprile e metà ottobre.

3.4 Installazione di nidi artificiali

I nidi artificiali dovranno essere distribuiti uniformemente, a un’altezza superiore a quella della vegetazione, in numero di almeno 12 per ettaro:

* 8 nidi per uccelli insettivori con foro di 32 mm di diametro;

* 2 nidi per uccelli insettivori con foro di 55 mm di diametro;

* 2 nidi per chirotteri.

Sono ammissibili nidi di cemento e segatura e nidi di legno (questi ultimi richiedono generalmente sostituzioni più frequenti).

Per quanto riguarda le superfici oggetto dell’intervento “installazione e manutenzione”, i richiedenti hanno la facoltà di installare nidi autocostruiti (anziché acquistati), a condizione che siano idonei all’effettivo utilizzo da parte degli uccelli o dei chirotteri. In questo caso l’agricoltore dovrà allegare alla domanda, invece della documentazione di acquisto, una dichiarazione che attesti l’autofabbricazione dei nidi e il fatto di non aver beneficiato, direttamente o indirettamente, di altri finanziamenti pubblici (es. da parte della Provincia) per la loro realizzazione e installazione.

Una particella catastale su cui siano presenti sia nidi preesistenti che nidi di nuova installazione dovrà essere attribuita, ai fini del calcolo del premio, in parte all’intervento “manutenzione” e in parte all’intervento “installazione e manutenzione”.

AZIONE F2

APPLICAZIONE DELLE TECNICHE
DI PRODUZIONE BIOLOGICA

1. Impegni obbligatori

1.1 Corpi aziendali separati

Si considerano “corpi aziendali separati” le superfici riconosciute come non idonee alla produzione con metodo biologico dagli Organismi di controllo operanti ai sensi del reg. (CEE) 2092/91. I produttori che aderiranno all’azione per una parte della propria azienda dovranno quindi essere inseriti, come titolari di aziende “miste”, negli elenchi ufficiali delle aziende biologiche. Nei corpi aziendali non assoggettati al metodo biologico dovrà essere applicata la normale buona pratica agricola o, in alternativa, le Norme tecniche di produzione integrata (nel secondo caso i terreni interessati potranno essere oggetto dell’azione F1).

1.2 Castagno e noce da frutto

L’azione è applicabile ai castagneti e noceti da frutto e non ai boschi. Per castagneto o noceto da frutto si intende un popolamento formato da alberi situati a distanza di 6-20 metri gli uni dagli altri e innestati con varietà per la produzione di frutto, in cui il terreno è mantenuto libero e preparato per la raccolta.

1.3 Pascoli

Le domande per l’azione F2 non dovranno comprendere pascoli su cui è praticato l’alpeggio (che potranno essere oggetto dell’azione F6).

Pertanto, un beneficiario che intenda aderire a entrambe le azioni dovrà presentare una domanda F6, comprendente i pascoli su cui pratica l’alpeggio, e una domanda F2 per i terreni aziendali non interessati dall’azione F6.

Il carico di bestiame dei pascoli biologici non potrà essere inferiore ai valori minimi previsti per l’azione F6. In caso di adesione contestuale all’azione F6, il carico sarà calcolato tenendo conto della superficie complessiva a pascolo dell’azienda.

1.4 Orti familiari

Gli orti familiari, destinati all’autoconsumo, non sono compresi tra le colture ammesse a premio.

1.5 Verifica delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci

Il piano delle verifiche funzionali e tarature da eseguire nell’anno 2001 verrà definito dopo la ricezione delle domande, nella prospettiva di distribuire in modo omogeneo i controlli durante il periodo di attuazione dell’intervento. Fra i dati inseriti in domanda i richiedenti dovranno dichiarare anche il numero di barre irroratrici e di atomizzatori aziendali utilizzati per i trattamenti. I primi produttori a dover sottoporre a controllo le proprie attrezzature saranno quelli le cui aziende, in base a quanto dichiarato in domanda, presenteranno una maggiore superficie oggetto di trattamenti fitoiatrici. Al fine di definire la tempistica le aziende aderenti saranno quindi ordinate dagli Enti istruttori, mediante il programma informatico, sulla base di tale parametro. Per ogni Soggetto erogatore dell’assistenza tecnica verranno stilate due graduatorie, una riguardante le barre irroratrici e l’altra gli atomizzatori.

In base alle indicazioni fornite dalla Regione sul numero totale di verifiche da effettuare entro la fine del 2001, gli Enti istruttori individueranno i produttori interessati seguendo l’ordine delle graduatorie, ripartendoli proporzionalmente fra i Soggetti erogatori dell’assistenza. Gli Enti istruttori comunicheranno l’elenco dei produttori estratti ai Soggetti erogatori dell’assistenza che, d’intesa con i singoli agricoltori, concorderanno con i Centri autorizzati il calendario dettagliato delle verifiche.

Il Soggetto erogatore dell’assistenza tecnica, qualora per problemi organizzativi ne ravvisi la necessità, potrà variare l’elenco definito dall’Ente istruttore sostituendo parte delle aziende estratte, fermo restando il numero delle attrezzature da controllare. Tale elenco dovrà essere inviato all’Ente istruttore entro un termine stabilito e avrà effetto vincolante per le aziende in esso inserite.

Entro la fine dell’anno i Centri autorizzati comunicheranno agli Enti istruttori l’elenco dei produttori che avranno effettuato il controllo ottenendo il certificato di conformità.

Si prevede che i contoterzisti interessati completino la verifica delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci entro l’anno 2002. Pertanto partire dal 2003 i produttori aderenti all’azione potranno rivolgersi soltanto a contoterzisti che abbiano effettuato tale controllo.

Sono esentate dall’obbligo di verifica le attrezzature con certificazione “CONAMA” e quelle già controllate con esito favorevole nell’ambito del Progetto sperimentale per il controllo funzionale e la taratura delle macchine irroratrici.

2. Impegni facoltativi

2.1 Sincronizzazione con gli impegni obbligatori

Gli impegni facoltativi non potranno protrarsi oltre la scadenza di quello principale. Qualora siano assunti in anni successivi a quello di adesione all’azione F1, la loro durata dovrà quindi coincidere con quella residua dell’impegno principale.

2.2 Inerbimento controllato dei frutteti e dei vigneti.

Qualora l’inerbimento venga ottenuto tramite l’impiego di opportuni miscugli di specie prative si consiglia di effettuare la semina nel periodo autunnale.

La gestione del cotico erboso può essere effettuata tramite periodici sfalci e/ o trinciature; in quest’ultimo caso è fondamentale un’appropriata regolazione degli organi lavoranti tale da preservare il cotico erboso e non intaccare assolutamente il terreno.

Frutteti e vigneti di collina.

Al fine di favorire l’interramento dei concimi e di garantire un adeguato approvvigionamento idrico alla coltura, si consentono sull’interfila interventi con ripper o erpice a disco da eseguirsi a filari alterni e ad anni alterni. Tali interventi dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 marzo, corrispondente alla fase di riposo vegetativo della coltura. Pertanto il cotico erboso dovrà sempre essere presente e ben sviluppato su almeno metà degli interfilari, mentre gli interfilari rimanenti potranno presentare gli effetti delle operazioni sopra indicate tra il 15 ottobre ed il 15 marzo e dovranno presentare il cotico erboso formato o in via di accrescimento nel periodo compreso tra aprile e metà ottobre.

2.3 Installazione e manutenzione di nidi artificiali

I nidi artificiali dovranno essere distribuiti uniformemente, a un’altezza superiore a quella della vegetazione, in numero di almeno 12 per ettaro:

* 8 nidi per uccelli insettivori con foro di 32 mm di diametro;

* 2 nidi per uccelli insettivori con foro di 55 mm di diametro;

* 2 nidi per chirotteri.

Sono ammissibili nidi di cemento e segatura e nidi di legno (questi ultimi richiedono generalmente sostituzioni più frequenti).

Per quanto riguarda le superfici oggetto dell’intervento “installazione e manutenzione”, i richiedenti hanno la facoltà di installare nidi autocostruiti (anziché acquistati), a condizione che siano idonei all’effettivo utilizzo da parte degli uccelli o dei chirotteri. In questo caso l’agricoltore dovrà allegare alla domanda, invece della documentazione di acquisto, una dichiarazione che attesti l’autofabbricazione dei nidi e il fatto di non aver beneficiato, direttamente o indirettamente, di altri finanziamenti pubblici (es. da parte della Provincia) per la loro realizzazione e installazione.

Una particella catastale su cui siano presenti sia nidi preesistenti che nidi di nuova installazione dovrà essere attribuita, ai fini del calcolo del premio, in parte all’intervento “manutenzione” e in parte all’intervento “installazione e manutenzione”.

AZIONE F3

MANTENIMENTO ED INCREMENTO
DELLA SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO

Impegni

Per quanto riguarda l’impegno di apporto delle 25 tonnellate di sostanza secca, si precisa che queste dovranno essere ripartite in almeno 2 anni, ogni anno dovrà essere distribuita una quantità significativa di matrice di sostanza organica; nel caso in cui gli anni di distribuzione siano solo 2, questi non dovranno essere consecutivi.

Per quanto riguarda l’utilizzo di liquami zootecnici, tali prodotti sono da considerare solo complementari ad altre matrici di s.o. al fine di rispettare gli impegni previsti dall’azione; quindi i liquami potranno costituire, al massimo, il 30 % della sostanza secca apportata annualmente ai fini del rispetto dell’impegno; ciò è da mettere in relazione allo scarso contenuto di sostanza secca dei liquami, ed alla loro scarsa influenza nell’incremento della sostanza organica dei terreni.

Nel caso di adesione contestuale all’azione F1 e all’impegno facoltativo “erbai intercalari per la copertura del terreno nel periodo autunnale e invernale” (cover crops), la sostanza organica apportata dal sovescio non potrà essere conteggiata ai fini del raggiungimento del limite delle 25 t di sostanza secca.

I limiti di apporto di sostanza secca delle matrici di sostanza organica potrebbero essere ridotti, senza incorrere in riduzioni del premio, solo nel caso di aziende beneficiarie che ricadano in zone soggette a limitazioni specifiche sul quantitativo di composti azotati apportabili al terreno; il riferimento è in primo luogo alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola; in questi casi l’impegno di apporto di 25 t di s.s. per ettaro nei 5 anni, potrà essere adeguato alle misure obbligatorie previste dall’applicazione dei programmi d’azione regionali, ai sensi dell’allegato 7 parte AIV del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152. Tali adeguamenti dovranno essere concordati con il Settore Provinciale per l’Agricoltura competente per territorio

Beneficiari

In relazione al fatto che l’azione è rivolta alle aziende in cui la sostanza organica prodotta torna in minima parte al terreno sotto forma di residui colturali o effluenti di allevamento, ai soli fini della presente azione, verranno considerate non zootecniche e quindi possibili beneficiarie di agevolazioni, le aziende con meno di 0,5 UBA per ettaro di SAU.

Sulla base dei dati analitici disponibili ad oggi, presso il laboratorio agrochimico della Regione Piemonte, sono stati individuati i Comuni, nel cui territorio, risulta consistente (maggiore del 10%), il numero di campioni di terreno con una percentuale di sostanza organica inferiore al 1,4%. Le aziende ricadenti in tali Comuni, di cui si fornisce l’elenco nell’allegato 1, potranno quindi accedere ai benefici dell’azione.

Per quanto riguarda le aziende non ricadenti nei Comuni individuati dalla Regione, queste dovranno conservare, presso l’azienda, la documentazione a sostegno della scarsa dotazione di s.o. del terreno (con riferimento alla tabella che indica le % di sostanza organica in funzione della classe di tessitura); nel caso tale documentazione sia costituita da analisi del terreno, queste dovranno essere in numero di almeno 1 ogni 10 ettari di SAU. La citata documentazione dovrà essere resa disponibile in caso di controlli o monitoraggi da parte delle strutture regionali o provinciali competenti.

Condizioni di ammissibilità e requisiti

Per quanto riguarda il piano di concimazione valgono le disposizioni previste per la misura F1, mentre per il bilancio semplificato della sostanza organica verrà prodotta una specifica scheda da parte dell’Assessorato Agricoltura. Tutte le aziende dovranno effettuare analisi del contenuto di sostanza organica del terreno nel corso del primo e del quinto anno di impegno. Tali analisi, se effettuate presso il laboratorio agrochimico della Regione Piemonte, e se campionate e georeferenziate nel rispetto delle disposizioni impartite dallo stesso laboratorio, sono gratuite per un numero massimo di 1 analisi ogni 10 ettari di terreno oggetto di impegno.

I quantitativi di sostanza organica prodotta da animali allevati dalle aziende beneficiarie dell’azione F3, non potranno essere conteggiati tra quelli necessari al rispetto dell’impegno di apporto di 25 t di s.s./ha nell’arco dei 5 anni.

Le quantità di sostanza organica introdotte, nei terreni oggetto di impegno, saranno registrate nella scheda relativa al bilancio semplificato della sostanza organica.

Localizzazione e priorità

Le zone vulnerabili alla desertificazione non sono ancora state individuate nella Regione Piemonte e quindi non è, ad oggi, disponibile un elenco di comuni prioritari.

Nel caso quindi, di domande eccedenti le disponibilità finanziarie, verrà utilizzato un criterio di priorità alle aziende ricadenti in territori con minor disponibilità di sostanza organica di origine zootecnica; l’applicazione di tale criterio sarà effettuata utilizzando quale parametro il peso vivo animale allevato per ettaro di SAU comunale.

AZIONE F4

RITIRO DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE
O LORO CONVERSIONE IN COLTURE
FORAGGERE PERMANENTI;
COLTIVAZIONI A PERDERE

1. Documentazione

I richiedenti dovranno allegare alla domanda di adesione le domande PAC seminativi relative alle annata agrarie 1998-99 e 1999-2000. Sulla base di quanto dichiarato in tali domande, gli Enti istruttori verificheranno, per la liquidazione della prima annualità, che i terreni oggetto dell’azione F4 siano stati precedentemente investiti a seminativi.

2. Trasformazione dei seminativi in colture foraggere permanenti

2.1 Fertilizzazione organica.

L’azione non consente l’impiego di fitofarmaci e concimi chimici. Per quanto riguarda gli apporti di fertilizzante organico, essi non potranno superare la quantità corrispondente al carico massimo ammesso in caso di pascolamento, pari a 1,4 UBA/ha/anno.

3. Coltivazioni a perdere per l’alimentazione della fauna selvatica

3.1 Permanenza della coltura

L’intervento prevede che le coltivazioni a perdere rimangano in campo, a disposizione della fauna selvatica, fino al 1° marzo dell’anno successivo. Per “anno successivo” si intende l’anno che segue quello nel quale, in caso di destinazione produttiva della coltura, sarebbe avvenuta la raccolta.

3.2 Specie ammissibili

Le specie ammissibili sono cereali vernini, mais, sorgo, miglio.

3.3 Densità colturale

La densità colturale dovrà essere quella normalmente adottata in caso di destinazione produttiva delle colture.

AZIONE F6

SISTEMI PASCOLIVI ESTENSIVI

Norme tecniche dell’azione

1. Beneficiari

Allevatori singoli e associati di bestiame bovino, ovino, caprino, equino che adottano le azioni previste.

2. Impegni da rispettare

Gli allevatori per avere diritto al premio devono effettuare almeno 180 giorni all’anno di pascolamento (in aree di pianura, di collina e di montagna anche tra loro funzionalmente integrate con spostamento altimetrico in relazione alle disponibilita’ foraggere). Possono essere ammesse durate inferiori del periodo di pascolamento (non meno 90 giorni) in zona montana con conseguente riduzione del premio.

A fronte di andamenti climatici particolari, la Direzione Sviluppo dell’agricoltura, sentito il parere della Facoltà di Agraria, Dipartimento di Agronomia, Selvicoltura e Gestione del Territorio e di Scienze Zootecniche potrà ridurre i giorni di effettivo pascolamento senza ridurre il premio.

E’ comunque ammessa, in relazione all’andamento climatico stagionale ed alla conseguente produzione foraggera delle superfici interessate, una riduzione fino ad un massimo del 20% della durata del periodo di pascolo.

Il carico animale ha come unità di riferimento l’UBA/ha/anno con indicazione di soglie minime di carico per fasce altimetriche. Nell’azienda devono essere rispettate le condizioni di cui all’art. 12 del Reg. (CE) n. 1750/99 e sulle superfici che non sono oggetto di aiuto, le condizioni di BPA.

Sulle superfici oggetto del premio possono essere ammessi due sfalci/anno a seconda delle specifiche necessita’ delle zone di applicazione dell’azione.

3. Localizzazione e superfici oggetto di premio

Tutto il territorio regionale con le seguenti limitazioni per la pianura:

- trasformazione di prati in pascoli a gestione turnata;

- mantenimento di pascoli integrati a superfici pascolive di montagna e collina al fine di permettere l’effettuazione di 180 giorni di pascolamento.

Per la pianura e la collina valgono le prescrizioni dei punti 1.3 e 1.4 delle disposizioni generali -identificazione, riduzione e trasferimento delle particelle dichiarate -.

In zona montana, considerato che la durata dei contratti di affitto e’ normalmente inferiore alla durata dell’impegno, e’ ammessa la sostituzione delle particelle purche’ sia mantenuta l’estensione della superficie vincolata al 1° anno di impegno.

4. Livello dei premi

La diversificazione dei premi e’ commisurata agli impegni previsti per le zone altimetriche.

I valori di riferimento per il carico animale sono così indicati:

pianura: 1 - 2 UBA/ha/anno   60 euro/ha

collina: 0,5 - 1 UBA/ha/anno   85 euro/ha

montagna: 0,3 - 0,5 UBA/ha/anno 55 euro/ha

Per l’esclusivo utilizzo dei pascoli montani per un periodo di alpeggio di almeno 90 giorni, sarà riconosciuto un premio ridotto di 27.5 euro ad ettaro, purchè con carico di bestiame identico all’intera durata del pascolamento (180 giorni).

Visto il punto 4.4 delle disposizioni generali, il sistema informatico per la presente azione elabora in automatico i carichi di bestiame conseguenti all’imputazione dei periodi di pascolo e dei capi utilizzati.

AZIONE F6

SISTEMI PASCOLIVI ESTENSIVI GESTITI CON
CONTRATTO TERRITORIALE

Norme tecniche dell’azione

1. Beneficiari

Allevatori singoli e associati di bestiame bovino, ovino, caprino, equino che applicano gli impegni previsti.

2. Impegni da rispettare

Il contratto territoriale predisposto da Comuni e Comunità Montane deve essere redatto secondo le seguenti disposizioni.

Deve prevedere:

1. un disciplinare che indichi le prescrizioni per il recupero di aree per il pascolamento, (con l’indicazione dell’estensione, della localizzazione e della precedente utilizzazione);

2. il divieto ad effettuare movimenti di terra per realizzare spianamenti o colmate; qualora le operazioni di livellamento si rendessero indispensabili le stesse potranno realizzarsi nel rispetto delle limitazioni imposte dal contratto rispettando la normativa tecnica per la ricostruzione del cotico erboso;

3. l’impiego di un massimo di Kg 20 di P2O5 per ettaro, con l’esclusione di tutti gli altri fertilizzanti chimici, al fine di favorire nella composizione della cotica le leguminose, con minor produttivita’ ma con migliori caratteristiche foraggere;

4. la predisposizione di recinzioni e/o custodia del bestiame e l’effettuazione della pulizia del pascolo in particolare nelle aree prossime ai centri abitati;

5. l’applicazione del piano foraggero di utilizzazione della produzione (con la suddivisione delle superfici in aree omogenee e l’indicazione dei turni di pascolamento).

Il contratto territoriale oltre alle indicazioni suindicate, deve contenere una breve relazione attestante le condizioni dei pascoli interessati, individuando:

* le aree oggetto di recupero;

* le superfici che necessitano di interventi di manutenzione secondo le prescrizioni riportate ai punti 1, 2 e 4 ;

* le superfici che richiedono interventi quali quelli indicati dall’elenco di pagina 65 del volume degli allegati alla descrizioni delle misure;

Il contratto deve essere corredato da una cartografia adeguata al fine di permettere l’individuazione delle superfici per i possibili controlli, e del parere dell’Ufficio Turistico per gli aspetti paesaggistici correlati alla gestione dei pascoli inseriti nel contratto.

L’Ente Pubblico garantisce la restituzione entro cinque anni dei fondi affidati da privati ad allevatori.

Le OO.PP.AA. sono chiamate a validare i contratti relativamente al periodo di affidamento dei fondi quali soggetti garanti dei patti in deroga di cui alla L. 203/82, art. 45.

3. Localizzazione

Il territorio montano e collinare di Comuni e Comunita’ Montane che predispongono un contratto territoriale.

4. Agevolazioni previste

a) Tipologie di aiuto

Gli aiuti per i pascoli interessati all’accordo sono pari a 20 euro/ha per ogni anno di impegno, in aggiunta ai premi previsti per i sistemi pascolivi estensivi.

Se il contratto territoriale individua delle superfici per le quali si rende necessario eseguire degli interventi specifici di manutenzione oltre le prescrizioni indicate per l’azione, e riconducibili all’elenco indicato a pag. 65 del volume degli allegati alla descrizione delle misure, e’ prevista per gli allevatori che eseguono gli interventi di manutenzione l’erogazione di un aiuto una tantum di 62 euro/ha finanziabili con fondi regionali. Il contratto territoriale deve indicare gli interventi suindicati, se ritenuti necessari, ed il controllo e la rendicontazione degli interventi devono essere effettuati dall’ente che ha predisposto il contratto.

AZIONE F7

CONSERVAZIONE E REALIZZAZIONE
DI ELEMENTI DELL’AGROECOSISTEMA
A PREVALENTE FUNZIONE AMBIENTALE
E PAESAGGISTICA

1. Specie ammissibili

1.1 Piante arboree

Acer (campestre, opulifolium, pseudoplatanus),

Alnus (glutinosa, incana),

Betula pendula,

Carpinus betulus,

Celtis australis,

Fagus sylvatica,

Fraxinus (excelsior, ornus),

Juglans regia,

Laburnum anagyroides,

Ostrya carpinifolia,

Populus (alba, nigra, tremula),

Prunus avium,

Prunus padus,

Quercus (cerris, petraea, pubescens, robur),

Salix alba,

Sorbus (aria, aucuparia, domestica, torminalis).

1.2 Piante arbustive

Amelanchier ovalis,

Berberis vulgaris,

Buxus sempervirens,

Cornus mas, Cornus sanguinea,

Corylus avellana,

Crataegus monogyna,

Euonimus europaeus,

Frangula alnus,

Hippophae rhamnoides,

Juniperus communis,

Ligustrum vulgare,

Malus communis,

Mespilus germanica,

Morus alba, Morus nigra,

Prunus mahaleb, Prunus spinosa,

Pyrus communis,

Rhamnus cathartica, Ribes petraeum,

Ribes uva-crispa,

Rosa canina,

Rubus idaeus,

Salix (caprea, cinerea, eleagnos, nigricans, pedicellata, pentandra, purpurea, triandra),

Sambucus nigra, Sambucus racemosa,

Sarothamnus scoparius,

Spartium junceum,

Viburnum lantana, Viburnum opulus.

Come previsto dal Piano di sviluppo rurale, sono inoltre ammissibili le specie storicamente presenti nel territorio considerato.

2. Composizione e dimensioni

Sia le siepi che i boschetti devono essere composti, nel caso di nuovi impianti, da almeno 4 diverse specie vegetali, ciascuna delle quali abbia un’incidenza pari almeno al 10% superficie totale dell’elemento considerato.

Gli elementi lineari (siepi e filari) devono essere di lunghezza pari almeno al triplo della larghezza (le formazioni che non rientrano in questa definizione possono ricadere, se ne soddisfano i requisiti, nella categoria dei boschetti).

I requisiti relativi alle dimensioni delle formazioni arbustive e arboree sono riassunti nel seguente prospetto.


    Larghezza max    Rapporto min lungh./largh.    Superficie max
Siepi    30 m    3    —-
Filari (anche affiancati)    30 m    3    —-
Macchie, boschetti    —-    —    0,5 ha


Gli elementi ambientali e paesaggistici dovranno aver raggiunto all’inizio del quarto anno di impegno una quota variabile dal 5 al 10% della SAU aziendale e che dovranno essere circondati da una fascia di rispetto inerbita larga 2-4 metri.

Per le formazioni preesistenti, ai fini dell’erogazione del premio la superficie effettivamente interessata comprende anche la fascia di rispetto, limitatamente alla proiezione media della chioma delle piante marginali. L’eventuale superficie che, nell’ambito della fascia di rispetto, eccede la proiezione della chioma (fino alla larghezza massima di 4 metri) può beneficiare del premio relativo alla compensazione per la mancata coltivazione (non di quello per la manutenzione).

Per i nuovi impianti, la superficie effettivamente interessata comprende anche la superficie mantenuta libera da infestanti (lavorazioni, pacciamatura) a lato del filare marginale, fino alla larghezza di 1 m per lato. L’eventuale striscia inerbita a margine di tale fascia (fino alla larghezza massima complessiva di 4 metri) potrà beneficiare del premio relativo alla compensazione per la mancata coltivazione (non dei premi per l’impianto e la manutenzione).

AZIONE F9

ALLEVAMENTO DI RAZZE LOCALI
IN PERICOLO DI ESTINZIONE

Norme tecniche dell’azione

1. Razze interessate:

Le razze oggetto dell’azione sono indicate nella tabella a pag. 91 del Piano di Sviluppo Rurale.

Per essere ammessi al premio, gli animali devono avere compiuto almeno sei mesi di età ed essere iscritti al relativo libro genealogico o registro anagrafico.

2. Beneficiari

Allevatori singoli e associati di bestiame appartenente alle razze oggetto dell’aiuto.

3. Impegni da rispettare

Gli allevatori per avere diritto al premio si impegnano per 5 anni:

1. ad allevare in purezza capi appartenenti alle razze suindicate;

2. ad iscrivere i capi oggetto dell’aiuto al libro genealogico, qualora esistente, o al registro anagrafico al fine di consentire l’identificazione degli animali e l’effettuazione dei controlli funzionali da parte degli organismi competenti;

3. a comunicare tempestivamente per iscritto all’Ente istruttore competente le variazioni intervenute dell’azienda, e in particolare l’eventuale riduzione del numero di capi;

4. a consentire agli organismi autorizzati l’effettuazione dei controlli necessari per verificare l’ottemperanza degli obblighi assunti.

4. Localizzazione

Tutto il territorio regionale.

5. Livello dei premi

Il premio previsto è pari a 121 EURO/UBA/anno.