Bollettino Ufficiale n. 03 del 17 / 01 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 7 gennaio 2001, n. 77 - 1961
Reg. CE 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo di orientamento e garanzia - misura F - Apertura presentazione
domande campagna 2000-2001 ed adozione istruzioni applicative
A relazione dellAssessore Scanderebech:
Visto il Regolamento CE 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia,
che modifica ed abroga taluni Regolamenti e prevede una serie di Misure
di aiuto per lo sviluppo rurale per il periodo 2000-2006, che devono essere
attuate a mezzo di un apposito Piano di Sviluppo Rurale;
visto il Regolamento CE 1750/99 della Commissione recante disposizioni
di applicazione del Regolamento CE 1257/99 del Consiglio;
visto il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte adottato con D.G.R.
n. 10-29076 del 30.12.1999 e successivamente trasmesso alla Commissione
Europea per la necessaria approvazione da parte della Commissione stessa;
visto che a seguito dei negoziati intercorsi nel primo semestre dellanno
2000 tra la Commissione Europea e la Regione Piemonte è stato necessario
rivedere il Piano di Sviluppo Rurale, che nella seduta del 25 e 26 luglio
2000 ha avuto il parere favorevole del Comitato europeo strutture agricole
e sviluppo rurale (STAR) in una versione modificata rispetto a quella approvata
con D.G.R. n. 10-29076 del 30.12.1999 e che in tale versione modificata
è stato riapprovato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 118-704 del 31.07.2000
ed è stato infine approvato dalla Commissione Europea con Decisione n.
C(2000) 2507 def. del 7.09.2000;
visto il regolamento (CE) n. 1929/2000 della Commissione che modifica il
regolamento (CE) n. 2603/1999 recante norme transitorie per il sistema
di sostegno allo sviluppo rurale, in ordine alla trasformazione degli impegni
agroambientali assunti in forza del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio;
considerate le richieste avanzate dalle Organizzazioni Professionali Agricole
nel corso della seduta del 20 dicembre 2000 del Comitato previsto dallart.
8 della legge regionale n. 17/99, nonché il parere espresso dai membri
del Comitato medesimo;
considerata la necessità di una immediata apertura delle domande al fine
del rispetto dei tempi previsti dallOrganismo pagatore per la liquidazione
del premio;
la Giunta Regionale unanime,
delibera
1) E aperta dalla data di approvazione della presente deliberazione la
presentazione delle domande di premio ai sensi delle misure agroambientali
di cui al reg. (CEE) n. 2078/92, limitatamente alle aziende che si trovano
ancora nel corso del periodo quinquennale di impegno.
2) E aperta dalla data di approvazione della presente deliberazione la
presentazione delle domande di premio ai sensi delle misure agroambientali
di cui al reg. (CEE) n. 1257/99, da parte delle aziende che hanno già presentato
domanda per le azioni F6 ed F9 nellanno 2000.
3) E aperta dalla data di approvazione della presente deliberazione la
presentazione delle domande di adesione alla misura F prevista dal Piano
di Sviluppo Rurale 2000-2006 limitatamente alle seguenti azioni:
a) F1 - applicazione delle tecniche di produzione integrata
b) F2 - applicazione delle tecniche di produzione biologica
c) F6 - sistemi pascolivi estensivi
d) F7 - conservazione e realizzazione di elementi dellagroecosistema a
prevalente funzione ambientale e paesaggistica
e) F9 - allevamento di razze locali in pericolo di estinzione.
4) Con riferimento al precedente punto 3) possono presentare domanda le
aziende :
a - che hanno già terminato un precedente periodo di impegno ai sensi del
reg. (CEE) 2078/92
b - condotte da titolari giovani insediatisi dal 1° gennaio 1999 fino alla
data di scadenza della presente apertura
c - che intendono aderire per la prima volta alle misure agroambientali.
I punti a, b e c rappresentano lordine di priorità secondo il quale verranno
accolte le domande nellambito della disponibilità finanziaria.
5) E ammessa la trasformazione di un impegno ancora in essere sul reg.
2078/92 in un nuovo impegno di cinque anni o più ai sensi della precitata
misura F.
6) Sono approvate le Istruzioni applicative del Piano di Sviluppo Rurale
2000-2006 reg. (CE) n. 1257/99 - misura F: azioni agroambientali - allegate
alla presente Deliberazione per farne parte integrante.
7) E demandata al Responsabile della Direzione regionale XII - Sviluppo
dellAgricoltura lapprovazione dei disciplinari di concimazione, difesa
e diserbo cui si dovranno attenere le aziende aderenti allazione F1.
8) La scadenza per la presentazione delle domande di cui ai precedenti
punti 1, 2 e 3 è fissata al 15 marzo 2001.
9) Il coordinamento dellapplicazione della misura F - azioni agroambientali
è competenza della Direzione Regionale XII - Sviluppo dellAgricoltura.
La citata Direzione potrà adottare atti di indirizzo, disposizioni tecniche
e procedurali nellambito di quanto previsto dalla presente Deliberazione.
La Giunta Regionale rinnova limpegno assunto con la D.G.R. n. 10-29076
del 30/12/99 ad operare nel corso dellapplicazione del Piano rimodulazioni
delle assegnazioni finanziarie destinando eventuali risorse aggiuntive
o risorse non utilizzate in favore delle misure agroambientali di cui agli
artt. da 22 a 24 del reg. (CE) n. 1257/99".
(omissis)
Allegato
REGIONE PIEMONTE
MISURA F: AZIONI AGROAMBIENTALI
INDICE ARGOMENTI
DISPOSIZIONI GENERALI PER LA MISURA F
1.Competenze
2.Procedure
2.1 Presentazione istanze
2.2 Gestione istanze
2.3 Elenchi di liquidazione
2.4 Gestione informatica
2.5 Semplificazione amministrativa
2.6 Trattamento dei dati
2.7 Dichiarazioni dei richiedenti
2.8 Comunicazioni ai richiedenti
2.9 Ricorribilità dei provvedimenti
3.Aspetti normativi
3.1 Trasformazione degli impegni assunti ai sensi del reg. CEE n. 2078/92;
3.2 Cumulabilità degli aiuti tra più azioni agroambientali;
3.3 Identificazione delle particelle dichiarate;
3.4 Riduzione e trasferimento delle particelle dichiarate.
4.Controlli e decadenze
5.Tecniche comuni da rispettare
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE AZIONI
Azione F1 (Applicazione delle tecniche di produzione integrata)
1. Organizzazione del servizio di assistenza tecnica
1.1 Soggetti abilitati
1.2 Requisiti e funzioni dei tecnici
1.3 Rapporti aziende/tecnici base e tecnici base/tecnici specialisti
1.4 Presentazione e verifica dei dati
2. Impegni obbligatori
2.1 Mantenimento e introduzione
2.2 Corpi aziendali separati
2.3 Successioni colturali
2.4 Altri aspetti relativi alle Norme tecniche
2.5 Schede di registrazione
2.6 Verifica delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci
3. Impegni facoltativi
3.1 Sincronizzazione con gli impegni obbligatori
3.2 Cover crops
3.3 Inerbimento controllato dei frutteti e dei vigneti
3.4 Installazione di nidi artificiali
Azione F2 (Applicazione delle tecniche di produzione biologica)
1. Impegni obbligatori
1.1 Corpi aziendali separati
1.2 Castagno e noce da frutto
1.3 Pascoli
1.4 Orti familiari
1.5 Verifica delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci
2. Impegni facoltativi
2.1 Sincronizzazione con gli impegni obbligatori
2.2 Cover crops
2.3 Inerbimento controllato dei frutteti e dei vigneti
2.4 Installazione di nidi artificiali
Azione F3 (Mantenimento ed incremento della sostanza organica del suolo)
1. Impegni
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità e requisiti
4. Localizzazione e priorità
Azione F4 (Ritiro dei seminativi dalla produzione o loro riconversione
in foraggere permanenti; coltivazioni a perdere)
1. Documentazione
2. Trasformazione dei seminativi in colture foraggere permanenti
Azione F6 (Sistemi pascolivi estensivi)
1. Beneficiari
2. Impegni
3. Localizzazione e superfici oggetto di premio
4. Livello dei premi
Azione F6 (Sistemi pascolivi estensivi gestiti con contratto territoriale)
1. Beneficiari
2. Impegni
3. Localizzazione
4. Agevolazioni previste
Azione F7 (Conservazione e realizzazione di elementi dellagroecosistema
a prevalente funzione ambientale e paesaggistica)
1. Specie ammissibili
1.1 Piante arboree
1.2 Piante arbustive
2. Composizione e dimensioni
Azione F9 (Allevamento di razze locali in pericolo di estinzione)
1.Razze interessate
2. Beneficiari
3. Impegni
4. Localizzazione
5. Livello dei premi
DISPOSIZIONI GENERALI PER LA MISURA F
Le presenti disposizioni, basandosi sulle norme contenute nei regolamenti
CE n. 1257/99 e n. 1750/99 e nel Piano di Sviluppo Rurale del Piemonte
2000-2006 (PSR), dettagliano le fasi operative e forniscono precisazioni
in merito allattuazione degli interventi.
Per gli aspetti non esaminati valgono le disposizioni contenute nel Piano.
1. COMPETENZE
In base alla Legge Regionale n. 17/99 Riordino dellesercizio delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale,
caccia e pesca gli interventi di aiuto di cui alle misure agroambientali
sono gestiti dalle Province e dalle Comunità Montane (di seguito Uffici
istruttori).
La Regione, identificata nella Direzione XII - Sviluppo dellagricoltura,
esercita le funzioni di emanazione di norme e direttive, programmazione,
indirizzo e coordinamento di cui allart. 6 della legge stessa. La Direzione
citata potrà inoltre adottare atti di interpretazione e di disposizione
tecnica e procedurale nellambito di quanto previsto dalle disposizioni.
2. PROCEDURE
2.1 Presentazione istanze
I richiedenti possono farsi assistere per la compilazione delle domande
dagli Enti già svolgenti tale funzione per il periodo di programmazione
del Programma agroambientale regionale ai sensi del reg. CEE n.2078/92.
I requisiti degli Enti che devono fornire lassistenza tecnica sono specificati
nellazione F1, per aderire alla quale lassistenza è obbligatoria.
Le domande di aiuto con i relativi archivi vengono presentate alle Province
e alle Comunità Montane per i territori di relativa competenza (utilizzando
come riferimento lubicazione del centro aziendale oppure la localizzazione
di tutti i terreni oggetto dellimpegno), in forma cartacea ed informatizzata
utilizzando il software e la modulistica predisposti dallAGEA e/o dalla
Regione o comunque da questultima autorizzati.
2.2 Gestione istanze
Gli Uffici istruttori individuano nellambito del loro ordinamento gli
Uffici competenti al ricevimento, allesame e alla definizione delle domande.
Le domande vanno :
* protocollate,
* istruite (verifica dei requisiti),
* nel caso di mancata disponibilità finanziaria disposte in graduatoria
in base alle priorità,
* verificate sul posto nellordine del 5% per azione,
* in caso di esito regolare delle fasi di istruttoria ammesse a liquidazione.
2.3 Elenchi di liquidazione
La Regione riceve dagli Uffici istruttori gli elenchi di pratiche da liquidare
e cura, dopo opportune verifiche, linvio degli stessi allOrganismo Pagatore.
2.4 Gestione informatica
Per la gestione degli archivi delle domande relative alle misure agroambientali
ci si avvale del sistema informatico per tutte le fasi procedurali.
In particolare per la realizzazione di graduatorie in base agli indici
di priorità o delle liste di aziende da sottoporre a controllo, per le
griglie di verifica dei dati, per le situazioni statistiche e per quanto
altro necessario alla gestione del Piano stesso.
La Regione potrà richiedere ai presentatori delle domande e agli Uffici
istruttori linserimento di dati supplementari per la realizzazione delle
fasi di monitoraggio e valutazione dellapplicazione sul territorio del
Piano di sviluppo Rurale.
2.5 Semplificazione amministrativa
Alla presentazione dei dati e della documentazione che le specifiche azioni
richiedono sia allegata alla domanda, si applicano le norme vigenti in
materia di semplificazione procedurale (dichiarazioni, autocertificazione,
sottoscrizione domande).
2.6 Trattamento dei dati
La presentazione di una domanda di premio ai sensi delle misure agroambientali
rappresenta per la Regione e lUfficio interessato autorizzazione al trattamento
per fini istituzionali dei dati personali in essa contenuti.
2.7 Dichiarazioni dei richiedenti
Al momento della presentazione della domanda il richiedente sottoscrive
che non avrà nulla da rivendicare dalla Regione o dallUfficio istruttore
nel caso in cui per insufficienza dei fondi non possa avvenire il finanziamento.
2.8 Comunicazioni ai richiedenti
Entro la data che verrà stabilita nellambito delle scadenze indicate dal
bando di apertura delle domande, gli Uffici istruttori daranno comunicazione
alle aziende che non potranno ottenere laiuto a causa della scarsità di
risorse e della applicazione dei criteri di priorità di cui al paragrafo
6.3.
Non è prevista, invece, lemissione di alcun provvedimento preventivo di
approvazione del finanziamento delle domande per cui esiste la disponibilità
finanziaria.
2.9 Ricorribilità dei provvedimenti
Le Province e le Comunità Montane, nellambito delle competenze loro attribuite
dalla L.R. n. 17/99, stabiliscono lAutorità a cui è possibile avanzare
ricorso contro i provvedimenti da esse emanati.
3. ASPETTI NORMATIVI
3.1 Cumulabilità degli aiuti tra più azioni agroambientali
La possibilità di combinare più impegni agroambientali è segnalata, qualora
consentita, nelle disposizioni del PSR relative alle singole azioni.
3.2 Identificazione delle particelle dichiarate
Gli impegni ai sensi di azioni agroambientali correlate alla superficie
si riferiscono a particelle singolarmente identificate.
3.3 Riduzione e trasferimento delle particelle dichiarate
In conformità agli artt 29 e 30 del reg. (CE) n. 1750/99, durante il periodo
di attuazione dellimpegno sono ammissibili riduzioni della superficie
oggetto di impegno dovute a motivi di forza maggiore o al trasferimento
di terreni a produttori che garantiscano la prosecuzione dellintervento
(o la sua trasformazione ai sensi dellart. 20 del reg. (CE) n. 1750/99).
Al di fuori di tali casi, le riduzioni di superficie saranno ammissibili
soltanto a partire dal terzo anno, entro il limite annuo del 2,5% della
massima superficie in precedenza vincolata.
Nel caso dellazione F1 la superficie oggetto di impegno comprende anche
i terreni il cui premio è temporaneamente sospeso per la presenza di colture
non disciplinate.
Le riduzioni non ammissibili comporteranno la restituzione con gli interessi
dei premi già percepiti per le superfici su cui limpegno si sarà interrotto.
Per evitare leventualità di tale restituzione i produttori potranno segnalare
in domanda le superfici la cui disponibilità non sia garantita fino al
termine delimpegno (es. in caso di contratti di affitto in deroga), impegnandosi
ad applicarvi gli obblighi previsti senza percepire il relativo premio.
4. CONTROLLI E DECADENZE
Il sistema di controlli e sanzioni è delineato nella parte I: aspetti generali
del PSR Disposizioni relative ai controlli (12.3.2) e alle sanzioni (12.3.3)
e nel volume delle Misure paragrafo 6 - Procedure.
Si ribadiscono tuttavia alcuni punti.
Il regime di aiuti ai sensi degli artt. 22-24 del reg. CE 1257/99 è sottoposto
ad un sistema di controllo che si basa sulle indicazioni fornite dai regg.
(CEE) 3508/92 e 3887/92 (e loro successive modifiche) e richiamate dagli
artt. 46-48 del reg. (CE) 1750/99.
Le superfici e gli animali per i quali si chiede il sostegno vengono individuati
mediante i riferimenti indicati sulla modulistica nazionale e/o regionale.
Le soglie di decadenza nel caso di mancata coincidenza tra dati dichiarati
e accertati ed il ricalcolo del premio corrispondono a quelli fissati dallart.
9 (per le superfici) e dallart. 10 (per gli animali) del reg. (CEE) 3887/92.
Tuttavia, il reg. (CE) 1678/98, che modifica il già citato reg. (CEE) n.3887/92,
ammette che le sanzioni di cui agli artt. 9 e 10 non vengano comminate
se il produttore, rilevando lintroduzione nella domanda di inesattezze
non imputabili a dolo o colpa grave, ne informi per iscritto le competenti
autorità entro i dieci giorni lavorativi successivi a tale riscontro. Tale
disposto non vale se le autorità predette avevano già comunicato al produttore
interessato lintenzione di effettuare un controllo sul posto oppure se
le stesse lo avevano già informato di aver riscontrato lirregolarità in
domanda.
Le domande oggetto di controllo in loco vengono determinate sulla base
della analisi dei fattori di rischio presentati dalle misure agroambientali.
In particolare possono essere fatti valere i criteri indicati nel comma
4 art. 6 del reg. (CEE) 3887/92. I controlli in loco sono effettuati senza
preavviso, tuttavia è ammesso un preavviso che non superi le 48 ore.
I controlli in campo potranno essere effettuati, oltre che dagli Enti delegati
ai sensi della legge regionale n. 17/99, da altre Istituzioni o Organismi
appositamente riconosciuti ai sensi della vigente normativa comunitaria
o nazionale.
Il beneficiario ha lobbligo di permettere alle competenti autorità laccesso
alla propria azienda, di accompagnare o far accompagnare da un proprio
rappresentante gli agenti incaricati del controllo e di consentire loro
laccertamento del rispetto degli impegni, rendendo disponibile a tale
scopo tutta la documentazione necessaria.
In attesa che a livello nazionale vengano emanate nuove norme in materia
di controlli e sanzioni, viene estesa alla misura F la classificazione
delle inadempienze in essenziali ed accessorie già prevista per il reg.
2078, che sarà opportunamente modificata e integrata con atto della Direzione
sviluppo dellagricoltura, per adeguarla sia alle più severe norme tecniche
sia alle nuove azioni previste.
5. TECNICHE COMUNI DA RISPETTARE
I richiedenti dei premi ai sensi di qualunque azione della misura F devono
rispettare le prescrizioni della normale Buona Pratica agricola sulle superfici
aziendali rimanenti, anche nel caso in cui debbano essere inserite in domanda
senza percepire il premio. Pertanto, vanno registrati le dosi, le concimazioni
ed i trattamenti effettuati sulle superfici non soggette a vincoli più
ristretti (ad es. come per lazione F1).
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE AZIONI
AZIONE F1
APPLICAZIONE DELLE TECNICHE
1. Organizzazione del servizio di assistenza tecnica
1.1 Soggetti abilitati
I Soggetti abilitati a fornire lassistenza tecnica sono individuati nel
Piano di sviluppo rurale (Associazioni di Produttori riconosciute, Enti
tecnici delle Organizzazioni Professionali agricole, liberi professionisti).
Essi dovranno garantire agli agricoltori lassistenza di base e specialistica
necessaria per lattuazione delle Norme tecniche, avvalendosi di adeguata
strumentazione. Nel caso in cui siano dotati di tecnici di base ma sprovvisti
di tecnici specialisti o di idonea strumentazione, dovranno dotarsene (ricorso
a consulenti esterni, acquisizione o utilizzo di attrezzature) oppure avvalersi,
a seguito di accordi, di tecnici specialisti e strumentazione di altri
Soggetti. Laccesso ai dati meteorologici relativi alle zone interessate
potrà avvenire anche tramite internet (stazioni automatiche).
I produttori assistiti congiuntamente da più Soggetti dovranno specificare
nella domanda di adesione la funzione di ciascun Soggetto (assistenza di
base o specialistica). I diversi Soggetti operanti nello stesso settore
produttivo parteciperanno alle forme di coordinamento tecnico organizzate
dalla Struttura Pubblica.
I Dipartimenti o Istituti Universitari, gli Istituti Sperimentali del Ministero
delle Politiche agricole o del Consiglio Nazionale delle Ricerche, gli
Istituti Tecnici Agrari di Stato o privati legalmente riconosciuti per
periti agrari od agrotecnici e gli Enti locali potranno affidare lassistenza
tecnica di base e/o specialistica per lazienda da loro condotta, invece
che a Soggetti esterni, a esperti individuati fra i docenti o nellambito
del personale tecnico. Gli Enti che non dispongano della necessaria strumentazione
dovranno dotarsene o far riferimento a Soggetti che ne siano in possesso.
1.2 Requisiti e funzioni dei tecnici
Le attività degli Enti erogatori dellassistenza potranno essere articolate
in Centri provinciali o interprovinciali che, impiegando tecnici di base
e specialisti e adeguate attrezzature, svolgano le seguenti funzioni:
* fornire alle aziende seguite, attraverso lazione coordinata dei tecnici
di base e specialisti, lassistenza necessaria per lapplicazione dei disciplinari
di produzione integrata;
* in particolare, divulgare le indicazioni tecniche eventualmente anche
mediante lemissione tempestiva di bollettini fitoiatrici, che dovranno
essere trasmessi al Settore Fitosanitario per la verifica della conformità
alle direttive regionali;
* eseguire, secondo le direttive del Settore Fitosanitario, il rilevamento
dei dati agrometeorologici nelle aziende assistite in cui è collocata la
strumentazione di tipo meccanico;
* fornire al Settore Fitosanitario lelenco delle stazioni meteorologiche
i cui dati sono utilizzati dal Centro provinciale, suddivise per Ufficio
di zona. Per ogni stazione dovranno essere indicati il comune, la località
e lazienda in cui è installata, la tipologia (meccanica od elettronica)
e leventuale codice di stazione secondo il software S.A.R.A.
I dati meteorologici potranno essere ricavati anche da stazioni non direttamente
seguite dai tecnici, purché ubicate nella loro area di attività.
Gli Enti erogatori dellassistenza si impegneranno a far rispettare ad
ogni tecnico, in possesso dei requisiti richiesti, il programma di attività
descritto nei punti seguenti.
Un analogo modello organizzativo potrà essere adottato anche da più liberi
professionisti, al fine di coordinare le loro attività (ad esempio per
iniziativa degli Ordini o dei Collegi professionali). In ogni caso i liberi
professionisti, singoli o associati, dovranno soddisfare i requisiti e
svolgere gli adempimenti di seguito previsti.
1.2.1 Tecnico di base
1.2.1.a) Requisiti
Il tecnico di base dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli
di studio:
* laurea in Scienze Agrarie o Scienze Forestali;
* diploma universitario in Scienze Agrarie;
* diploma di perito agrario o di agrotecnico.
Eccezionalmente, in mancanza del titolo di studio richiesto, si potrà ammettere
quale requisito unesperienza almeno decennale nellattività di assistenza
tecnica agricola riconosciuta dalla Regione.
1.2.1.b) Funzioni
I tecnici di base svolgeranno le seguenti attività:
* impostare con lagricoltore il programma delle attività e i bilanci semplificati
per la concimazione;
* fornire alle aziende di propria competenza lassistenza finalizzata al
rispetto delle Norme tecniche sulle superfici interessate dallazione;
* registrare tempestivamente sulle apposite schede regionali le visite
aziendali durante le quali il tecnico incontrerà il beneficiario (o, in
mancanza di questo, chi ha lincarico di gestire i terreni oggetto dellintervento);
* frequentare gli eventuali corsi e seminari organizzati dalla Struttura
Pubblica di coordinamento.
1.2.2 Tecnico specialista
1.2.2.a) Requisiti
Il tecnico specialista dovrà possedere i seguenti requisiti:
* uno dei seguenti titoli di studio: laurea in Scienze Agrarie o Scienze
Forestali, diploma universitario in Scienze Agrarie, diploma di perito
agrario o di agrotecnico;
* esperienza lavorativa documentata almeno quinquennale di assistenza tecnica
nello specifico settore produttivo.
1.2.2.b) Funzioni
Gli adempimenti del tecnico specialista, svolti nellambito del Centro
provinciale o interprovinciale in cui è inserito, saranno i seguenti:
* fornire la consulenza agronomica e fitopatologica ai tecnici preposti
allassistenza aziendale;
* assicurare il coordinamento delle attività dei tecnici di base;
* mantenere i rapporti con la Struttura Pubblica e partecipare alle riunioni
di coordinamento che saranno convocate a livello regionale ed eventualmente
a livello provinciale.
1.3 Rapporto aziende/tecnici di base; rapporto tecnici di base/tecnici
specialisti
Al fine di assicurare ai produttori interessati unassistenza tecnica adeguata
alle norme previste dai disciplinari, ogni tecnico di base operante a tempo
pieno potrà seguire al massimo 95 aziende.
Il rapporto fra il numero dei tecnici di base e quello dei tecnici specialisti
(espressi entrambi in unità di lavoro a tempo pieno) non potrà essere superiore
a 10.
1.4 Presentazione e verifica dei dati
In una successiva circolare saranno precisate le scadenze e le modalità
per la presentazione agli Enti istruttori dei documenti cartacei e dei
supporti informatici relativi allorganizzazione del servizio.
Gli Enti istruttori verificheranno che lorganizzazione del servizio sia
conforme ai requisiti previsti (es. rispetto dei rapporti di cui al punto
precedente), anche mediante apposite funzioni del programma informatico
regionale.
2 - Impegni obbligatori
2.1 Mantenimento e introduzione
Ai fini dellattribuzione dei premi annuali/ha, viene considerata mantenimento
lassunzione dellimpegno F1 da parte di produttori che, avendo aderito
allintervento A1 del Programma agroambientale di attuazione del regolamento
(CEE) 2078/92, abbiano terminato il loro periodo di impegno (5 anni, o
6 anni in modalità 5+1").
Tale definizione comprende anche gli agricoltori che hanno completato limpegno
nel 1999 e non lo hanno rinnovato per lanno 2000. Sarebbe infatti ingiustificato
attribuire loro premi più elevati di quelli spettanti ai produttori che
hanno scelto di prolungare il loro impegno in modalità 5+1".
Viene considerata introduzione ladesione allazione F1 da parte degli
altri produttori.
2.2 Corpi aziendali separati
I corpi aziendali separati esclusi dallimpegno, su cui dovrà essere applicata
la normale buona pratica agricola, dovranno essere situati in Comuni diversi
da quelli in cui sono ubicate le superfici aziendali oggetto dellimpegno.
Per corpo aziendale separato si intende una particella o un gruppo di particelle
catastalmente non contigue a quelle sottoposte ad impegno.
2.3 Successioni colturali
In caso di mantenimento delle tecniche di produzione integrata da parte
di aziende che nel 2000 hanno completato limpegno A1 (cfr par. 2.1), la
prima campagna di adesione allazione F1 non potrà essere considerata come
anno zero. Non sarà pertanto ammessa la semina di una coltura che sia
stata già coltivata sul medesimo appezzamento per due volte negli ultimi
due anni, poiché ciò rappresenterebbe un regresso rispetto al precedente
impegno.
Per quanto riguarda la coltivazione del riso, essa potrà essere protratta
al massimo per tre anni sullo stesso appezzamento. La coltura che succederà
al riso non potrà essere coltivata per più di due anni consecutivi. Qualora
lintroduzione di una coltura alternativa risulti impraticabile, dovrà
essere attuato ogni anno il sovescio almeno sul 50% della superficie della
coltura.
Nellambito delle colture ortive, la fragola può essere coltivata come
biennale, mentre lasparago non può essere coltivato sullo stesso appezzamento
per più di 7 anni (calcolati dallimpianto).
Nelle aziende in cui le colture erbacee annuali sono marginali rispetto
allordinamento produttivo può essere ammessa - limitatamente alle regole
di rotazione colturale - lapplicazione delle regole della normale buona
pratica agricola. Le coltivazioni di cui trattasi possono essere considerate
marginali se incidono sulla P.L.V. aziendale per un massimo del 10% e coprono
una superficie non superiore a 5 ha.
Se in un determinato appezzamento si succederanno nellarco dellanno più
colture disciplinate (es. erbaio a semina autunnale seguito da coltura
principale), per ognuna di esse dovranno essere rispettate le specifiche
Norme tecniche. Il premio/ha spettante sarà quello relativo alla coltura
riportata in domanda, che dovrà essere la stessa indicata nelleventuale
domanda PAC presentata dallagricoltore per il medesimo anno.
Il premio relativo a una superficie oggetto di impegno sarà temporaneamente
sospeso se, nel corso del quinquennio, tale superficie sarà destinata a
colture non disciplinate dalle Norme tecniche di produzione integrata.
In questo caso sui terreni interessati (come sui corpi aziendali separati)
dovrà essere applicata la normale buona pratica agricola.
Sulle superfici aziendali oggetto di set-aside non potranno essere distribuiti
concimi (inclusi gli apporti organici) e fitofarmaci, a eccezione delle
eventuali colture no food (sulle quali si attuerà la normale buona pratica
agricola).
2.4 Altri aspetti relativi alle Norme tecniche
2.4.1 Castagno e noce da frutto
Lintervento è applicabile ai castagneti e noceti da frutto e non ai boschi.
Gli impianti devono essere formati da piante innestate con varietà per
la produzione di frutta e devono presentare sesti geometrici regolari con
una distanza media fra le piante di 6-12 m; il terreno è mantenuto libero
e preparato per la raccolta.
2.4.2 Impiego di mezzi aerei
Luso degli mezzi aerei per la difesa delle superfici oggetto dellazione
è ammissibile a condizione che siano rispettate le Norme tecniche e le
indicazioni fornite dalla struttura tecnica coordinata dal Settore Fitosanitario.
2.4.3 Orti familiari
Gli orti familiari, destinati allautoconsumo, non sono compresi tra le
colture ammesse a premio.
2.5 Schede di registrazione
Gli agricoltori dovranno mantenere costantemente aggiornate, ed esibire
ai funzionari incaricati in caso di controllo, le registrazioni relative
alle concimazioni e ai trattamenti fitoiatrici effettuati. Sono ammissibili
sia la compilazione manuale delle schede sia la corrispondente stampa eseguita
mediante il programma informatico. In entrambi i casi le registrazioni
dovranno contenere tutte le informazioni richieste, essere sottoscritte
dallagricoltore e conservate per tutta la durata dellimpegno.
Le registrazioni dovranno riguardare, distintamente, sia le superfici a
premio sia quelle non assoggettate alle Norme tecniche (corpi aziendali
separati e terreni investiti a colture non disciplinate), sulle quali dovrà
essere applicata la normale buona pratica agricola.
2.6 Verifica delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci
Il piano delle verifiche funzionali e tarature da eseguire nellanno 2001
verrà definito dopo la ricezione delle domande, nella prospettiva di distribuire
in modo omogeneo i controlli durante il periodo di attuazione dellintervento.
Fra i dati inseriti in domanda i richiedenti dovranno dichiarare anche
il numero di barre irroratrici e di atomizzatori aziendali utilizzati per
i trattamenti. I primi produttori a dover sottoporre a controllo le proprie
attrezzature saranno quelli le cui aziende, in base a quanto dichiarato
in domanda, presenteranno una maggiore superficie oggetto di trattamenti
fitoiatrici. Al fine di definire la tempistica le aziende aderenti saranno
quindi ordinate dagli Enti istruttori, mediante il programma informatico,
sulla base di tale parametro. Per ogni Soggetto erogatore dellassistenza
tecnica verranno stilate due graduatorie, una riguardante le barre irroratrici
e laltra gli atomizzatori.
In base alle indicazioni fornite dalla Regione sul numero totale di verifiche
da effettuare entro la fine del 2001, gli Enti istruttori individueranno
i produttori interessati seguendo lordine delle graduatorie, ripartendoli
proporzionalmente fra i Soggetti erogatori dellassistenza. Gli Enti istruttori
comunicheranno lelenco dei produttori estratti ai Soggetti erogatori dellassistenza
che, dintesa con i singoli agricoltori, concorderanno con i Centri autorizzati
il calendario dettagliato delle verifiche.
Il Soggetto erogatore dellassistenza tecnica, qualora per problemi organizzativi
ne ravvisi la necessità, potrà variare lelenco definito dallEnte istruttore
sostituendo parte delle aziende estratte, fermo restando il numero delle
attrezzature da controllare. Tale elenco dovrà essere inviato allEnte
istruttore entro un termine stabilito e avrà effetto vincolante per le
aziende in esso inserite.
Entro la fine dellanno i Centri autorizzati comunicheranno agli Enti istruttori
lelenco dei produttori che avranno effettuato il controllo ottenendo il
certificato di conformità.
Si prevede che i contoterzisti interessati completino la verifica delle
attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci entro lanno 2002. Pertanto
partire dal 2003 i produttori aderenti allazione potranno rivolgersi soltanto
a contoterzisti che abbiano effettuato tale controllo.
Sono esentate dallobbligo di verifica le attrezzature con certificazione
CONAMA e quelle già controllate con esito favorevole nellambito del
Progetto sperimentale per il controllo funzionale e la taratura delle macchine
irroratrici.
3. Impegni facoltativi
3.1 Sincronizzazione con gli impegni obbligatori
Gli impegni facoltativi non potranno protrarsi oltre la scadenza di quello
principale. Qualora siano assunti in anni successivi a quello di adesione
allazione F1, la loro durata dovrà quindi coincidere con quella residua
dellimpegno principale.
3.2 Cover crops
Nel caso di adesione contestuale allazione F3, la sostanza organica apportata
con il sovescio non potrà essere conteggiata ai fini del raggiungimento
della quantità minima di sostanza secca da apportare medianti matrici organiche
nellambito dellazione F3.
3.3 Inerbimento controllato dei frutteti e dei vigneti.
Qualora linerbimento venga ottenuto tramite limpiego di opportuni miscugli
di specie prative si consiglia di effettuare la semina nel periodo autunnale.
La gestione del cotico erboso può essere effettuata tramite periodici sfalci
e/o trinciature; in questultimo caso è fondamentale unappropriata regolazione
degli organi lavoranti tale da preservare il cotico erboso e non intaccare
assolutamente il terreno.
Frutteti e vigneti di collina.
Al fine di favorire linterramento dei concimi e di garantire un adeguato
approvvigionamento idrico alla coltura, si consentono sullinterfila interventi
con ripper o erpice a disco da eseguirsi a filari alterni e ad anni alterni.
Tali interventi dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra il
15 ottobre ed il 15 marzo, corrispondente alla fase di riposo vegetativo
della coltura. Pertanto il cotico erboso dovrà sempre essere presente e
ben sviluppato su almeno metà degli interfilari, mentre gli interfilari
rimanenti potranno presentare gli effetti delle operazioni sopra indicate
tra il 15 ottobre ed il 15 marzo e dovranno presentare il cotico erboso
formato o in via di accrescimento nel periodo compreso tra aprile e metà
ottobre.
3.4 Installazione di nidi artificiali
I nidi artificiali dovranno essere distribuiti uniformemente, a unaltezza
superiore a quella della vegetazione, in numero di almeno 12 per ettaro:
* 8 nidi per uccelli insettivori con foro di 32 mm di diametro;
* 2 nidi per uccelli insettivori con foro di 55 mm di diametro;
* 2 nidi per chirotteri.
Sono ammissibili nidi di cemento e segatura e nidi di legno (questi ultimi
richiedono generalmente sostituzioni più frequenti).
Per quanto riguarda le superfici oggetto dellintervento installazione
e manutenzione, i richiedenti hanno la facoltà di installare nidi autocostruiti
(anziché acquistati), a condizione che siano idonei alleffettivo utilizzo
da parte degli uccelli o dei chirotteri. In questo caso lagricoltore dovrà
allegare alla domanda, invece della documentazione di acquisto, una dichiarazione
che attesti lautofabbricazione dei nidi e il fatto di non aver beneficiato,
direttamente o indirettamente, di altri finanziamenti pubblici (es. da
parte della Provincia) per la loro realizzazione e installazione.
Una particella catastale su cui siano presenti sia nidi preesistenti che
nidi di nuova installazione dovrà essere attribuita, ai fini del calcolo
del premio, in parte allintervento manutenzione e in parte allintervento
installazione e manutenzione.
AZIONE F2
APPLICAZIONE DELLE TECNICHE
1. Impegni obbligatori
1.1 Corpi aziendali separati
Si considerano corpi aziendali separati le superfici riconosciute come
non idonee alla produzione con metodo biologico dagli Organismi di controllo
operanti ai sensi del reg. (CEE) 2092/91. I produttori che aderiranno allazione
per una parte della propria azienda dovranno quindi essere inseriti, come
titolari di aziende miste, negli elenchi ufficiali delle aziende biologiche.
Nei corpi aziendali non assoggettati al metodo biologico dovrà essere applicata
la normale buona pratica agricola o, in alternativa, le Norme tecniche
di produzione integrata (nel secondo caso i terreni interessati potranno
essere oggetto dellazione F1).
1.2 Castagno e noce da frutto
Lazione è applicabile ai castagneti e noceti da frutto e non ai boschi.
Per castagneto o noceto da frutto si intende un popolamento formato da
alberi situati a distanza di 6-20 metri gli uni dagli altri e innestati
con varietà per la produzione di frutto, in cui il terreno è mantenuto
libero e preparato per la raccolta.
1.3 Pascoli
Le domande per lazione F2 non dovranno comprendere pascoli su cui è praticato
lalpeggio (che potranno essere oggetto dellazione F6).
Pertanto, un beneficiario che intenda aderire a entrambe le azioni dovrà
presentare una domanda F6, comprendente i pascoli su cui pratica lalpeggio,
e una domanda F2 per i terreni aziendali non interessati dallazione F6.
Il carico di bestiame dei pascoli biologici non potrà essere inferiore
ai valori minimi previsti per lazione F6. In caso di adesione contestuale
allazione F6, il carico sarà calcolato tenendo conto della superficie
complessiva a pascolo dellazienda.
1.4 Orti familiari
Gli orti familiari, destinati allautoconsumo, non sono compresi tra le
colture ammesse a premio.
1.5 Verifica delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci
Il piano delle verifiche funzionali e tarature da eseguire nellanno 2001
verrà definito dopo la ricezione delle domande, nella prospettiva di distribuire
in modo omogeneo i controlli durante il periodo di attuazione dellintervento.
Fra i dati inseriti in domanda i richiedenti dovranno dichiarare anche
il numero di barre irroratrici e di atomizzatori aziendali utilizzati per
i trattamenti. I primi produttori a dover sottoporre a controllo le proprie
attrezzature saranno quelli le cui aziende, in base a quanto dichiarato
in domanda, presenteranno una maggiore superficie oggetto di trattamenti
fitoiatrici. Al fine di definire la tempistica le aziende aderenti saranno
quindi ordinate dagli Enti istruttori, mediante il programma informatico,
sulla base di tale parametro. Per ogni Soggetto erogatore dellassistenza
tecnica verranno stilate due graduatorie, una riguardante le barre irroratrici
e laltra gli atomizzatori.
In base alle indicazioni fornite dalla Regione sul numero totale di verifiche
da effettuare entro la fine del 2001, gli Enti istruttori individueranno
i produttori interessati seguendo lordine delle graduatorie, ripartendoli
proporzionalmente fra i Soggetti erogatori dellassistenza. Gli Enti istruttori
comunicheranno lelenco dei produttori estratti ai Soggetti erogatori dellassistenza
che, dintesa con i singoli agricoltori, concorderanno con i Centri autorizzati
il calendario dettagliato delle verifiche.
Il Soggetto erogatore dellassistenza tecnica, qualora per problemi organizzativi
ne ravvisi la necessità, potrà variare lelenco definito dallEnte istruttore
sostituendo parte delle aziende estratte, fermo restando il numero delle
attrezzature da controllare. Tale elenco dovrà essere inviato allEnte
istruttore entro un termine stabilito e avrà effetto vincolante per le
aziende in esso inserite.
Entro la fine dellanno i Centri autorizzati comunicheranno agli Enti istruttori
lelenco dei produttori che avranno effettuato il controllo ottenendo il
certificato di conformità.
Si prevede che i contoterzisti interessati completino la verifica delle
attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci entro lanno 2002. Pertanto
partire dal 2003 i produttori aderenti allazione potranno rivolgersi soltanto
a contoterzisti che abbiano effettuato tale controllo.
Sono esentate dallobbligo di verifica le attrezzature con certificazione
CONAMA e quelle già controllate con esito favorevole nellambito del
Progetto sperimentale per il controllo funzionale e la taratura delle macchine
irroratrici.
2. Impegni facoltativi
2.1 Sincronizzazione con gli impegni obbligatori
Gli impegni facoltativi non potranno protrarsi oltre la scadenza di quello
principale. Qualora siano assunti in anni successivi a quello di adesione
allazione F1, la loro durata dovrà quindi coincidere con quella residua
dellimpegno principale.
2.2 Inerbimento controllato dei frutteti e dei vigneti.
Qualora linerbimento venga ottenuto tramite limpiego di opportuni miscugli
di specie prative si consiglia di effettuare la semina nel periodo autunnale.
La gestione del cotico erboso può essere effettuata tramite periodici sfalci
e/ o trinciature; in questultimo caso è fondamentale unappropriata regolazione
degli organi lavoranti tale da preservare il cotico erboso e non intaccare
assolutamente il terreno.
Frutteti e vigneti di collina.
Al fine di favorire linterramento dei concimi e di garantire un adeguato
approvvigionamento idrico alla coltura, si consentono sullinterfila interventi
con ripper o erpice a disco da eseguirsi a filari alterni e ad anni alterni.
Tali interventi dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra il
15 ottobre ed il 15 marzo, corrispondente alla fase di riposo vegetativo
della coltura. Pertanto il cotico erboso dovrà sempre essere presente e
ben sviluppato su almeno metà degli interfilari, mentre gli interfilari
rimanenti potranno presentare gli effetti delle operazioni sopra indicate
tra il 15 ottobre ed il 15 marzo e dovranno presentare il cotico erboso
formato o in via di accrescimento nel periodo compreso tra aprile e metà
ottobre.
2.3 Installazione e manutenzione di nidi artificiali
I nidi artificiali dovranno essere distribuiti uniformemente, a unaltezza
superiore a quella della vegetazione, in numero di almeno 12 per ettaro:
* 8 nidi per uccelli insettivori con foro di 32 mm di diametro;
* 2 nidi per uccelli insettivori con foro di 55 mm di diametro;
* 2 nidi per chirotteri.
Sono ammissibili nidi di cemento e segatura e nidi di legno (questi ultimi
richiedono generalmente sostituzioni più frequenti).
Per quanto riguarda le superfici oggetto dellintervento installazione
e manutenzione, i richiedenti hanno la facoltà di installare nidi autocostruiti
(anziché acquistati), a condizione che siano idonei alleffettivo utilizzo
da parte degli uccelli o dei chirotteri. In questo caso lagricoltore dovrà
allegare alla domanda, invece della documentazione di acquisto, una dichiarazione
che attesti lautofabbricazione dei nidi e il fatto di non aver beneficiato,
direttamente o indirettamente, di altri finanziamenti pubblici (es. da
parte della Provincia) per la loro realizzazione e installazione.
Una particella catastale su cui siano presenti sia nidi preesistenti che
nidi di nuova installazione dovrà essere attribuita, ai fini del calcolo
del premio, in parte allintervento manutenzione e in parte allintervento
installazione e manutenzione.
AZIONE F3
MANTENIMENTO ED INCREMENTO
Impegni
Per quanto riguarda limpegno di apporto delle 25 tonnellate di sostanza
secca, si precisa che queste dovranno essere ripartite in almeno 2 anni,
ogni anno dovrà essere distribuita una quantità significativa di matrice
di sostanza organica; nel caso in cui gli anni di distribuzione siano solo
2, questi non dovranno essere consecutivi.
Per quanto riguarda lutilizzo di liquami zootecnici, tali prodotti sono
da considerare solo complementari ad altre matrici di s.o. al fine di rispettare
gli impegni previsti dallazione; quindi i liquami potranno costituire,
al massimo, il 30 % della sostanza secca apportata annualmente ai fini
del rispetto dellimpegno; ciò è da mettere in relazione allo scarso contenuto
di sostanza secca dei liquami, ed alla loro scarsa influenza nellincremento
della sostanza organica dei terreni.
Nel caso di adesione contestuale allazione F1 e allimpegno facoltativo
erbai intercalari per la copertura del terreno nel periodo autunnale e
invernale (cover crops), la sostanza organica apportata dal sovescio non
potrà essere conteggiata ai fini del raggiungimento del limite delle 25
t di sostanza secca.
I limiti di apporto di sostanza secca delle matrici di sostanza organica
potrebbero essere ridotti, senza incorrere in riduzioni del premio, solo
nel caso di aziende beneficiarie che ricadano in zone soggette a limitazioni
specifiche sul quantitativo di composti azotati apportabili al terreno;
il riferimento è in primo luogo alle zone vulnerabili da nitrati di origine
agricola; in questi casi limpegno di apporto di 25 t di s.s. per ettaro
nei 5 anni, potrà essere adeguato alle misure obbligatorie previste dallapplicazione
dei programmi dazione regionali, ai sensi dellallegato 7 parte AIV del
D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152. Tali adeguamenti dovranno essere concordati
con il Settore Provinciale per lAgricoltura competente per territorio
Beneficiari
In relazione al fatto che lazione è rivolta alle aziende in cui la sostanza
organica prodotta torna in minima parte al terreno sotto forma di residui
colturali o effluenti di allevamento, ai soli fini della presente azione,
verranno considerate non zootecniche e quindi possibili beneficiarie di
agevolazioni, le aziende con meno di 0,5 UBA per ettaro di SAU.
Sulla base dei dati analitici disponibili ad oggi, presso il laboratorio
agrochimico della Regione Piemonte, sono stati individuati i Comuni, nel
cui territorio, risulta consistente (maggiore del 10%), il numero di campioni
di terreno con una percentuale di sostanza organica inferiore al 1,4%.
Le aziende ricadenti in tali Comuni, di cui si fornisce lelenco nellallegato
1, potranno quindi accedere ai benefici dellazione.
Per quanto riguarda le aziende non ricadenti nei Comuni individuati dalla
Regione, queste dovranno conservare, presso lazienda, la documentazione
a sostegno della scarsa dotazione di s.o. del terreno (con riferimento
alla tabella che indica le % di sostanza organica in funzione della classe
di tessitura); nel caso tale documentazione sia costituita da analisi del
terreno, queste dovranno essere in numero di almeno 1 ogni 10 ettari di
SAU. La citata documentazione dovrà essere resa disponibile in caso di
controlli o monitoraggi da parte delle strutture regionali o provinciali
competenti.
Condizioni di ammissibilità e requisiti
Per quanto riguarda il piano di concimazione valgono le disposizioni previste
per la misura F1, mentre per il bilancio semplificato della sostanza organica
verrà prodotta una specifica scheda da parte dellAssessorato Agricoltura.
Tutte le aziende dovranno effettuare analisi del contenuto di sostanza
organica del terreno nel corso del primo e del quinto anno di impegno.
Tali analisi, se effettuate presso il laboratorio agrochimico della Regione
Piemonte, e se campionate e georeferenziate nel rispetto delle disposizioni
impartite dallo stesso laboratorio, sono gratuite per un numero massimo
di 1 analisi ogni 10 ettari di terreno oggetto di impegno.
I quantitativi di sostanza organica prodotta da animali allevati dalle
aziende beneficiarie dellazione F3, non potranno essere conteggiati tra
quelli necessari al rispetto dellimpegno di apporto di 25 t di s.s./ha
nellarco dei 5 anni.
Le quantità di sostanza organica introdotte, nei terreni oggetto di impegno,
saranno registrate nella scheda relativa al bilancio semplificato della
sostanza organica.
Localizzazione e priorità
Le zone vulnerabili alla desertificazione non sono ancora state individuate
nella Regione Piemonte e quindi non è, ad oggi, disponibile un elenco di
comuni prioritari.
Nel caso quindi, di domande eccedenti le disponibilità finanziarie, verrà
utilizzato un criterio di priorità alle aziende ricadenti in territori
con minor disponibilità di sostanza organica di origine zootecnica; lapplicazione
di tale criterio sarà effettuata utilizzando quale parametro il peso vivo
animale allevato per ettaro di SAU comunale.
AZIONE F4
RITIRO DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE
1. Documentazione
I richiedenti dovranno allegare alla domanda di adesione le domande PAC
seminativi relative alle annata agrarie 1998-99 e 1999-2000. Sulla base
di quanto dichiarato in tali domande, gli Enti istruttori verificheranno,
per la liquidazione della prima annualità, che i terreni oggetto dellazione
F4 siano stati precedentemente investiti a seminativi.
2. Trasformazione dei seminativi in colture foraggere permanenti
2.1 Fertilizzazione organica.
Lazione non consente limpiego di fitofarmaci e concimi chimici. Per quanto
riguarda gli apporti di fertilizzante organico, essi non potranno superare
la quantità corrispondente al carico massimo ammesso in caso di pascolamento,
pari a 1,4 UBA/ha/anno.
3. Coltivazioni a perdere per lalimentazione della fauna selvatica
3.1 Permanenza della coltura
Lintervento prevede che le coltivazioni a perdere rimangano in campo,
a disposizione della fauna selvatica, fino al 1° marzo dellanno successivo.
Per anno successivo si intende lanno che segue quello nel quale, in
caso di destinazione produttiva della coltura, sarebbe avvenuta la raccolta.
3.2 Specie ammissibili
Le specie ammissibili sono cereali vernini, mais, sorgo, miglio.
3.3 Densità colturale
La densità colturale dovrà essere quella normalmente adottata in caso di
destinazione produttiva delle colture.
AZIONE F6
SISTEMI PASCOLIVI ESTENSIVI
Norme tecniche dellazione
1. Beneficiari
Allevatori singoli e associati di bestiame bovino, ovino, caprino, equino
che adottano le azioni previste.
2. Impegni da rispettare
Gli allevatori per avere diritto al premio devono effettuare almeno 180
giorni allanno di pascolamento (in aree di pianura, di collina e di montagna
anche tra loro funzionalmente integrate con spostamento altimetrico in
relazione alle disponibilita foraggere). Possono essere ammesse durate
inferiori del periodo di pascolamento (non meno 90 giorni) in zona montana
con conseguente riduzione del premio.
A fronte di andamenti climatici particolari, la Direzione Sviluppo dellagricoltura,
sentito il parere della Facoltà di Agraria, Dipartimento di Agronomia,
Selvicoltura e Gestione del Territorio e di Scienze Zootecniche potrà ridurre
i giorni di effettivo pascolamento senza ridurre il premio.
E comunque ammessa, in relazione allandamento climatico stagionale ed
alla conseguente produzione foraggera delle superfici interessate, una
riduzione fino ad un massimo del 20% della durata del periodo di pascolo.
Il carico animale ha come unità di riferimento lUBA/ha/anno con indicazione
di soglie minime di carico per fasce altimetriche. Nellazienda devono
essere rispettate le condizioni di cui allart. 12 del Reg. (CE) n. 1750/99
e sulle superfici che non sono oggetto di aiuto, le condizioni di BPA.
Sulle superfici oggetto del premio possono essere ammessi due sfalci/anno
a seconda delle specifiche necessita delle zone di applicazione dellazione.
3. Localizzazione e superfici oggetto di premio
Tutto il territorio regionale con le seguenti limitazioni per la pianura:
- trasformazione di prati in pascoli a gestione turnata;
- mantenimento di pascoli integrati a superfici pascolive di montagna e
collina al fine di permettere leffettuazione di 180 giorni di pascolamento.
Per la pianura e la collina valgono le prescrizioni dei punti 1.3 e 1.4
delle disposizioni generali -identificazione, riduzione e trasferimento
delle particelle dichiarate -.
In zona montana, considerato che la durata dei contratti di affitto e
normalmente inferiore alla durata dellimpegno, e ammessa la sostituzione
delle particelle purche sia mantenuta lestensione della superficie vincolata
al 1° anno di impegno.
4. Livello dei premi
La diversificazione dei premi e commisurata agli impegni previsti per
le zone altimetriche.
I valori di riferimento per il carico animale sono così indicati:
pianura: 1 - 2 UBA/ha/anno 60 euro/ha
collina: 0,5 - 1 UBA/ha/anno 85 euro/ha
montagna: 0,3 - 0,5 UBA/ha/anno 55 euro/ha
Per lesclusivo utilizzo dei pascoli montani per un periodo di alpeggio
di almeno 90 giorni, sarà riconosciuto un premio ridotto di 27.5 euro ad
ettaro, purchè con carico di bestiame identico allintera durata del pascolamento
(180 giorni).
Visto il punto 4.4 delle disposizioni generali, il sistema informatico
per la presente azione elabora in automatico i carichi di bestiame conseguenti
allimputazione dei periodi di pascolo e dei capi utilizzati.
AZIONE F6
SISTEMI PASCOLIVI ESTENSIVI GESTITI CON
Norme tecniche dellazione
1. Beneficiari
Allevatori singoli e associati di bestiame bovino, ovino, caprino, equino
che applicano gli impegni previsti.
2. Impegni da rispettare
Il contratto territoriale predisposto da Comuni e Comunità Montane deve
essere redatto secondo le seguenti disposizioni.
Deve prevedere:
1. un disciplinare che indichi le prescrizioni per il recupero di aree
per il pascolamento, (con lindicazione dellestensione, della localizzazione
e della precedente utilizzazione);
2. il divieto ad effettuare movimenti di terra per realizzare spianamenti
o colmate; qualora le operazioni di livellamento si rendessero indispensabili
le stesse potranno realizzarsi nel rispetto delle limitazioni imposte dal
contratto rispettando la normativa tecnica per la ricostruzione del cotico
erboso;
3. limpiego di un massimo di Kg 20 di P2O5 per ettaro, con lesclusione
di tutti gli altri fertilizzanti chimici, al fine di favorire nella composizione
della cotica le leguminose, con minor produttivita ma con migliori caratteristiche
foraggere;
4. la predisposizione di recinzioni e/o custodia del bestiame e leffettuazione
della pulizia del pascolo in particolare nelle aree prossime ai centri
abitati;
5. lapplicazione del piano foraggero di utilizzazione della produzione
(con la suddivisione delle superfici in aree omogenee e lindicazione dei
turni di pascolamento).
Il contratto territoriale oltre alle indicazioni suindicate, deve contenere
una breve relazione attestante le condizioni dei pascoli interessati, individuando:
* le aree oggetto di recupero;
* le superfici che necessitano di interventi di manutenzione secondo le
prescrizioni riportate ai punti 1, 2 e 4 ;
* le superfici che richiedono interventi quali quelli indicati dallelenco
di pagina 65 del volume degli allegati alla descrizioni delle misure;
Il contratto deve essere corredato da una cartografia adeguata al fine
di permettere lindividuazione delle superfici per i possibili controlli,
e del parere dellUfficio Turistico per gli aspetti paesaggistici correlati
alla gestione dei pascoli inseriti nel contratto.
LEnte Pubblico garantisce la restituzione entro cinque anni dei fondi
affidati da privati ad allevatori.
Le OO.PP.AA. sono chiamate a validare i contratti relativamente al periodo
di affidamento dei fondi quali soggetti garanti dei patti in deroga di
cui alla L. 203/82, art. 45.
3. Localizzazione
Il territorio montano e collinare di Comuni e Comunita Montane che predispongono
un contratto territoriale.
4. Agevolazioni previste
a) Tipologie di aiuto
Gli aiuti per i pascoli interessati allaccordo sono pari a 20 euro/ha
per ogni anno di impegno, in aggiunta ai premi previsti per i sistemi pascolivi
estensivi.
Se il contratto territoriale individua delle superfici per le quali si
rende necessario eseguire degli interventi specifici di manutenzione oltre
le prescrizioni indicate per lazione, e riconducibili allelenco indicato
a pag. 65 del volume degli allegati alla descrizione delle misure, e prevista
per gli allevatori che eseguono gli interventi di manutenzione lerogazione
di un aiuto una tantum di 62 euro/ha finanziabili con fondi regionali.
Il contratto territoriale deve indicare gli interventi suindicati, se ritenuti
necessari, ed il controllo e la rendicontazione degli interventi devono
essere effettuati dallente che ha predisposto il contratto.
AZIONE F7
CONSERVAZIONE E REALIZZAZIONE
1. Specie ammissibili
1.1 Piante arboree
Acer (campestre, opulifolium, pseudoplatanus),
Alnus (glutinosa, incana),
Betula pendula,
Carpinus betulus,
Celtis australis,
Fagus sylvatica,
Fraxinus (excelsior, ornus),
Juglans regia,
Laburnum anagyroides,
Ostrya carpinifolia,
Populus (alba, nigra, tremula),
Prunus avium,
Prunus padus,
Quercus (cerris, petraea, pubescens, robur),
Salix alba,
Sorbus (aria, aucuparia, domestica, torminalis).
1.2 Piante arbustive
Amelanchier ovalis,
Berberis vulgaris,
Buxus sempervirens,
Cornus mas, Cornus sanguinea,
Corylus avellana,
Crataegus monogyna,
Euonimus europaeus,
Frangula alnus,
Hippophae rhamnoides,
Juniperus communis,
Ligustrum vulgare,
Malus communis,
Mespilus germanica,
Morus alba, Morus nigra,
Prunus mahaleb, Prunus spinosa,
Pyrus communis,
Rhamnus cathartica, Ribes petraeum,
Ribes uva-crispa,
Rosa canina,
Rubus idaeus,
Salix (caprea, cinerea, eleagnos, nigricans, pedicellata, pentandra, purpurea,
triandra),
Sambucus nigra, Sambucus racemosa,
Sarothamnus scoparius,
Spartium junceum,
Viburnum lantana, Viburnum opulus.
Come previsto dal Piano di sviluppo rurale, sono inoltre ammissibili le
specie storicamente presenti nel territorio considerato.
2. Composizione e dimensioni
Sia le siepi che i boschetti devono essere composti, nel caso di nuovi
impianti, da almeno 4 diverse specie vegetali, ciascuna delle quali abbia
unincidenza pari almeno al 10% superficie totale dellelemento considerato.
Gli elementi lineari (siepi e filari) devono essere di lunghezza pari almeno
al triplo della larghezza (le formazioni che non rientrano in questa definizione
possono ricadere, se ne soddisfano i requisiti, nella categoria dei boschetti).
I requisiti relativi alle dimensioni delle formazioni arbustive e arboree
sono riassunti nel seguente prospetto.
Larghezza max Rapporto min lungh./largh. Superficie max
Gli elementi ambientali e paesaggistici dovranno aver raggiunto allinizio
del quarto anno di impegno una quota variabile dal 5 al 10% della SAU aziendale
e che dovranno essere circondati da una fascia di rispetto inerbita larga
2-4 metri.
Per le formazioni preesistenti, ai fini dellerogazione del premio la superficie
effettivamente interessata comprende anche la fascia di rispetto, limitatamente
alla proiezione media della chioma delle piante marginali. Leventuale
superficie che, nellambito della fascia di rispetto, eccede la proiezione
della chioma (fino alla larghezza massima di 4 metri) può beneficiare del
premio relativo alla compensazione per la mancata coltivazione (non di
quello per la manutenzione).
Per i nuovi impianti, la superficie effettivamente interessata comprende
anche la superficie mantenuta libera da infestanti (lavorazioni, pacciamatura)
a lato del filare marginale, fino alla larghezza di 1 m per lato. Leventuale
striscia inerbita a margine di tale fascia (fino alla larghezza massima
complessiva di 4 metri) potrà beneficiare del premio relativo alla compensazione
per la mancata coltivazione (non dei premi per limpianto e la manutenzione).
AZIONE F9
ALLEVAMENTO DI RAZZE LOCALI
Norme tecniche dellazione
1. Razze interessate:
Le razze oggetto dellazione sono indicate nella tabella a pag. 91 del
Piano di Sviluppo Rurale.
Per essere ammessi al premio, gli animali devono avere compiuto almeno
sei mesi di età ed essere iscritti al relativo libro genealogico o registro
anagrafico.
2. Beneficiari
Allevatori singoli e associati di bestiame appartenente alle razze oggetto
dellaiuto.
3. Impegni da rispettare
Gli allevatori per avere diritto al premio si impegnano per 5 anni:
1. ad allevare in purezza capi appartenenti alle razze suindicate;
2. ad iscrivere i capi oggetto dellaiuto al libro genealogico, qualora
esistente, o al registro anagrafico al fine di consentire lidentificazione
degli animali e leffettuazione dei controlli funzionali da parte degli
organismi competenti;
3. a comunicare tempestivamente per iscritto allEnte istruttore competente
le variazioni intervenute dellazienda, e in particolare leventuale riduzione
del numero di capi;
4. a consentire agli organismi autorizzati leffettuazione dei controlli
necessari per verificare lottemperanza degli obblighi assunti.
4. Localizzazione
Tutto il territorio regionale.
5. Livello dei premi
Il premio previsto è pari a 121 EURO/UBA/anno.
PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006
reg. CE n. 1257/99
ISTRUZIONI APPLICATIVE
(ARTT. 22-24 DEL REG. CE 1257/99)
DI PRODUZIONE INTEGRATA
DI PRODUZIONE BIOLOGICA
DELLA SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO
O LORO CONVERSIONE IN COLTURE
FORAGGERE
PERMANENTI;
COLTIVAZIONI A PERDERE
CONTRATTO TERRITORIALE
DI ELEMENTI DELLAGROECOSISTEMA
A PREVALENTE
FUNZIONE AMBIENTALE
E PAESAGGISTICA
Siepi 30 m 3 -
Filari
(anche affiancati) 30 m 3 -
Macchie, boschetti - 0,5 ha
IN PERICOLO DI ESTINZIONE