Bollettino Ufficiale n. 03 del 17 / 01 / 2001

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CONCORSI

 

Consiglio Regionale del Piemonte

Bando n. 3 - Concorso pubblico per esami a n. 1 posto di categoria C, per il profilo professionale di: “Collaboratore tecnico di informatica giuridica e documentale presso il Consiglio Regionale del Piemonte”

Il Direttore responsabile della Direzione Regionale “Amministrazione e Personale” del Consiglio Regionale del Piemonte,

- visto l’art. 36 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

- visto il D.P.R. 9.5.1994, n. 487;

- visto l’art. 44 della L.R. 8.81997, n. 51;

- visto il C.C.N.L. del comparto Regioni e Autonomie locali, siglato in data 1/4/99;

- viste le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nn. 97/99, 154/99 e 204/99, relative al Piano occupazionale 1999 della Regione Piemonte, nella parte riguardante l’indizione di concorsi pubblici per la copertura di posti vacanti nella dotazione organica del personale del Consiglio Regionale;

- vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 61/2000;

- in esecuzione delle proprie determinazioni nn. 523/D3-S4, del 17/10/2000, e 543/D3-S4, del 24.10.2000,

rende noto

che è indetto un concorso pubblico per esami a n. 1 posto di categoria C, vacante nella dotazione organica del Consiglio Regionale del Piemonte, per il profilo professionale di: “Collaboratore tecnico di informatica giuridica e documentale”, da adibire alle attività di cui all’allegato (A) del presente bando, con sede di servizio in Torino, presso il Consiglio Regionale del Piemonte;

L’ammissione al concorso è disciplinata dai seguenti articoli.

Articolo 1
Requisiti generali di ammissione

1) Premesso che possono partecipare al concorso anche i cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea, ai sensi del D.Lgs.vo n. 29/93, art. 37, co. 1, nonchè del D.P.C.M. 7.2.94, n. 174, per essere ammessi al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni disposte dalle normative in vigore, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

b) idoneità fisica all’impiego; l’Amministrazione regionale ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) non aver riportato condanne penali che determinino la non ammissione all’impiego pubblico;

f) di aver assolto regolarmente l’obbligo di leva (per i soli candidati di sesso maschile).

2) Ai sensi della L. 24.12.1993, n. 537, art. 3, sono ammessi al concorso con la riserva dei posti, nei limiti e con le modalità previsti dal citato articolo, i militari in ferma di leva prolungata e i volontari specializzati delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte, in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando (è necessario allegare idonea certificazione).

3) Non possono essere prese in considerazione le domande:

a) di coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;

b) di coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico ai sensi dell’art. 127, lettera d), del T.U. approvato con D.P.R. 10.1.1957, n. 3;

c) di coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

4) I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito in questo stesso bando per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 2
Titolo di studio richiesto

1) Per essere ammessi al concorso, i candidati devono essere in possesso di entrambi i requisiti di cui ai seguenti punti a) e b):

a) essere in possesso di un diploma di maturità;

b) aver maturato un’esperienza lavorativa, almeno annuale, attinente al profilo professionale descritto nell’Allegato (A), comprovata da idonea certificazione.

Tale certificazione, rilasciata dal legale rappresentante dell’Amministrazione pubblica o dell’azienda privata presso la quale è maturata l’esperienza lavorativa, dovrà essere allegata alla domanda di ammissione al concorso. La mancata presentazione della citata certificazione comporta l’esclusione dal concorso.

Art. 3
Pari opportunità - Categorie riservatarie e preferenze.

1) Il concorso previsto nel presente bando si svolge nel rispetto:

a) della Legge 10.4.1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, come anche previsto dal D. Lgs. 3.2.1993, n. 29, all’art. n. 61;

b) del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, art. 5, relativo alle categorie riservatarie e alle categorie aventi preferenza a parità di merito e di titoli.

2) I candidati devono allegare alle domande, in originale o in copia autenticata in carta semplice (è valida l’autocertificazione):

a) gli eventuali documenti comprovanti il diritto a preferenza;

b) l’elenco in carta semplice (Allegato B) dei documenti stessi.

Non sono tenuti in considerazione i titoli di cui al punto a) se presentati oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande. Tale documentazione, ai sensi della L. 23.8.1988, n. 370, è esente dall’imposta di bollo.

Articolo 4
Presentazione delle domande di ammissione
al concorso: termine e modalità

1) Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. alla: Regione Piemonte - Direzione regionale “Amministrazione e Personale del Consiglio Regionale” - Settore “Organizzazione e Personale”, P.zza Solferino, 22 - 10121 Torino, nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Non saranno accettate domande consegnate manualmente.

2) Per la determinazione del termine di scadenza di presentazione delle domande, fa fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante.

L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

3) Non saranno, in ogni caso, prese in considerazione le domande:

a) non sottoscritte;

b) non complete delle dichiarazioni di cui al successivo numero (5) del presente articolo;

c) spedite oltre il termine di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

d) pervenute all’Amministrazione, per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, oltre il ventesimo giorno successivo al termine dei 30 giorni sopracitato.

4) La domanda deve essere redatta utilizzando il modulo che costituisce l’allegato (C) del presente bando e che sarà in distribuzione presso gli uffici regionali di:

Torino - P.zza Solferino, n. 22 (presso la portineria dalle ore 8:30, alle 18:30, dal lunedì al venerdì);

Torino - Via Alfieri, n. 15 (presso la portineria di Palazzo Lascaris dalle ore 8,30, alle 18,30, dal lunedì al venerdì).

5) E’ fatto obbligo ai concorrenti di dichiarare sotto la propria responsabilità a pena di esclusione:

a) il proprio cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) la propria residenza;

d) di essere in possesso del diploma di maturità di _____, conseguito presso _____ il ____, nonchè di aver maturato un’esperienza lavorativa, almeno annuale, attinente al profilo professionale descritto nell’Allegato (A), comprovata da idonea certificazione.

e) di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione o di non essere stato dichiarato decaduto o le eventuali cause di risoluzione di rapporti di lavoro presso una pubblica amministrazione;

f) di essere cittadino italiano (o di essere in possesso del titolo di equiparazione), ovvero di cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea;

g) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

h) di non aver riportato condanne penali che determinino la non ammissione all’impiego pubblico (ovvero le eventuali condanne riportate, ovvero gli eventuali carichi pendenti);

i) la posizione riguardo agli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile);

m) (esclusivamente per i candidati possessori) eventuali titoli di preferenza a parità di merito di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/94 (allegato [D] al presente bando), secondo quanto previsto al precedente art. 3;

n) il domicilio o il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni, se diverso dalla residenza.

6) Le dichiarazioni di cui sopra sono rese ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modifiche. Non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione delle domande ai sensi dell’art. 3, comma 5, della L. 15.5.1997, n. 127.

Il titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso non dovrà essere allegato alla domanda, in quanto verrà richiesto ai soli candidati che avranno superato la prova. Dovrà, invece, essere allegata alla domanda la certificazione attestante l’esperienza lavorativa attinente al profilo professionale di cui all’Allegato (A), rilasciata dal legale rappresentante dell’Amministrazione pubblica o dell’azienda privata presso la quale è maturata l’esperienza lavorativa.

7) La documentazione di cui sopra, ai sensi della Legge 18.2.1999, n. 28, art. 19, è esente dall’imposta di bollo.

8) Per i candidati cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea, i certificati rilasciati dalla competente Autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino, devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stati stesso e devono essere legalizzati dalle competenti Autorità Consolari italiane.

9) Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

10) Ai sensi dell’art. 10, co. 1, della Legge 31.12.1996, n. 675, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso la Direzione Regionale “Amministrazione e Personale” del Consiglio Regionale, per le finalità di gestione del concorso, e saranno trattati anche successivamente per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro. I candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 della medesima legge, che possono essere fatti valere nei confronti del Direttore della Direzione sopra indicata.

Articolo 5
Tutela delle persone portatrici di handicap candidate al concorso.

1) Il concorso previsto dal presente bando si svolge nel rispetto della L. 5.2.1992, n. 104 (“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”), nonchè della L. 12.3.1999, n. 68 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”)

2) Secondo quanto previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 6 del 24/7/99, i candidati portatori di handicap hanno facoltà di corredare la domanda di ammissione al concorso con un’ulteriore certificazione medica, rilasciata da apposita struttura sanitaria, la quale deve contenere:

a) la quantificazione dei tempi aggiuntivi eventualmente necessari all’avente diritto, in riferimento al tipo specifico di handicap posseduto e al tipo di prova da sostenere;

b) l’individuazione degli ausili eventualmente necessari, in relazione allo specifico tipo di prove da sostenere.

4) Nei casi in cui la domanda pervenga priva della certificazione in esame, sarà cura dell’Amministrazione stessa individuare autonomamente, sulla base di pareri rilasciati da una struttura sanitaria, o sulla base di criteri di ragionevolezza, la modalità più opportuna di corretto svolgimento delle prove, al fine di garantire ai candidati disabili il diritto di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri candidati.

Articolo 6
Commissione esaminatrice

1) La Commissione esaminatrice del concorso, composta ai sensi delle LL.RR. 26/94 e 51/97, è nominata con successivo provvedimento, di competenza dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

2) La Commissione stessa decide circa l’ammissione o esclusione dei candidati, fa luogo alle prove d’esame e al giudizio sulle stesse e formula la graduatoria finale, con l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia, sopra citate, di precedenza e di preferenza a parità di merito a favore di particolari categorie.

3) Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione è riservato alle donne, in conformità dell’art. 61 del D. Lgs. n. 29/93 e s.m.i.

Articolo 7
Prove d’esame - graduatorie.

1) Le prove d’esame per il profilo a concorso consistono in:

a) una prova scritta,

b) una prova a contenuto teorico-pratico,

c) una prova orale,

tutte vertenti sulle materie descritte nell’Allegato (E), che forma parte integrante del presente bando.

2) Per la valutazione delle prove d’esame, la Commissione esaminatrice si attiene ai seguenti criteri:

su un totale di 90 punti, la ripartizione è la seguente:

- prova scritta punti 30;

- prova a contenuto teorico-pratico punti 30;

- prova orale punti 30.

3) In base all’esito della prova scritta, viene predisposta la graduatoria dei partecipanti alla prova teorico-pratica. Sono ammessi alla prova teorico-pratica i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30.

4) Il diario e la sede delle prove d’esame sono fissati dalla Commissione esaminatrice. In ogni caso, le prove di concorso non possono avere luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche (Decreto del Ministero dell’Interno del 6/4/1999), nè nei giorni di festività religiose valdesi (ai sensi della L. 8/3/1989, n. 101).

5) Ai candidati ammessi al concorso è data comunicazione della data, dell’ora e della sede in cui si svolgerà la prova scritta almeno 15 giorni prima dell’inizio della prova stessa, con lettera di invito o telegramma. L’assenza dalle prove d’esame è considerata come rinuncia al concorso.

6) Ai candidati ammessi alla prova teorico-pratica è data comunicazione della data, dell’ora e della sede in cui si svolgerà la prova, almeno quindici giorni prima dell’inizio della stessa, con lettera d’invito o telegramma, con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta. L’assenza dalla prova d’esame è considerata come rinuncia al concorso.

7) Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova teorico-pratica una votazione di almeno 21/30. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale è data comunicazione dell’avvenuta ammissione, con l’indicazione del voto riportato nelle prova teorico-pratica. Il calendario della prova orale è reso noto ai singoli candidati non meno di 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

Il colloquio, che deve svolgersi in un’aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione, non si intende superato se il candidato non ha ottenuto la votazione di almeno 21/30 in tale prova.

Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice forma un elenco dei candidati esaminati, indicando per ognuno di essi la votazione conseguita nella prova orale; l’elenco, previa sottoscrizione del Presidente e del Segretario della Commissione, è affisso presso la sede in cui viene sostenuto il colloquio.

8) La graduatoria finale di merito è formulata sommando le votazioni conseguite nelle tre prove.

A parità di merito valgono i titoli di preferenza indicati nell’allegato (D) al presente bando.

Art. 8
Utilizzo della graduatoria - Diritto di accesso.

1) Ai sensi della L. 15.5.1997, n. 127, art. 6, co. 21, nonchè della L. R. 8.8.1997, n. 51 (art. 37), la graduatoria concorsuale, approvata dall’organo competente, rimarrà efficace per tre anni dalla data di approvazione, per l’eventuale copertura dei posti che si rendessero successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo.

Articolo 9
Assunzioni in servizio.

1) I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata A.R., ad assumere servizio nella data indicata dall’Amministrazione, previo accertamento dei requisiti prescritti dal presente bando.

2) Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, gli interessati devono produrre:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad incompatibilità e cumulo di impieghi di cui all’art. 58 del D.L.vo 29/93 e successive modificazioni, e della L.R. 10/89;

c) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

d) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Per coloro che prestano servizio di ruolo presso la Regione Piemonte non si richiede la presentazione dei documenti indicati sopra, ove già esistenti agli atti dell’Amministrazione.

3) Sarà cura dell’Amministrazione regionale richiedere il certificato generale del casellario giudiziale all’Autorità competente.

3) Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, non si darà luogo alla stipula del contratto.

4) Gli interessati devono accettare la sede di servizio che è loro assegnata. Qualora i vincitori non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina, salvo che provino l’esistenza di un legittimo impedimento. Per il periodo di prova si osservano le disposizioni previste dal C.C.N.L. del comparto Regioni-Autonomie Locali.

5) I vincitori dovranno regolarizzare in bollo unicamente la documentazione allegata alla domanda comprovante il possesso dei requisiti per l’assunzione, secondo le disposizioni della L. 18.2.1999, n. 28, art. 19 (vista anche la Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione Generale dell’organizzazione e del personale - n. 4/1-S-296, del 31.3.1999.

Articolo 10
Trattamento economico, previdenziale ed assistenziale

1) Ai vincitori del concorso, a seguito dell’assunzione, è corrisposto il trattamento economico spettante al personale di ruolo nella categoria C di livello iniziale previsto dalla normativa vigente.

2) Ai fini previdenziali ed assistenziali, i neo assunti a tempo indeterminato sono iscritti al I.N.P.D.A.P. Gestione Autonoma C.P.D.E.L. e Gestione autonoma I.N.A.D.E.L.

Articolo 11
Accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese.

1) L’Amministrazione ha facoltà di accertare d’ufficio la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge n. 15/68.

Articolo 12
Trattamento dei dati personali

1) Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della Legge 31.12.1996, n. 675, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso la Direzione Regionale “Amministrazione e Personale” del Consiglio Regionale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro. I candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 della medesima legge che possono essere fatti valere nei confronti del Direttore della Direzione regionale “Amministrazione e Personale” del Consiglio Regionale.

Articolo 13
Accesso agli atti

1) Si fa presente che, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del regolamento per l’attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi promulgato con D.P.G.R. n. 652 del 13.2.1995, è differito sino all’approvazione della graduatoria l’accesso ad ogni atto del procedimento concorsuale ad esclusione dei verbali della Commissione giudicatrice relativi all’ammissione alle prove.

Articolo 14
Pubblicità del bando di concorso e sua accettazione

1) Del presente bando, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, viene data notizia con la trasmissione dello stesso al Commissario di Governo, alle Amministrazioni Provinciali ed ai Comuni della Regione Piemonte - ex art. 12, comma 4, L.R. 74/79 -, alla Direzione Generale delle Provvidenze per il Personale del Ministero della Difesa - ex art. 19, legge n. 958/86 e successive modifiche -, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

2) La partecipazione al concorso comporta l’esplicita e incondizionata accettazione del bando, nonchè delle eventuali modifiche che potranno essere apportate e che saranno pubblicizzate nelle forme di cui sopra.

Articolo 15
Norme di rinvio

1) Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla legislazione statale e regionale in materia, al regolamento recante le modalità per lo svolgimento dei concorsi pubblici indetti dall’Amministrazione Regionale, ed, in quanto applicabili, ai principi del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al relativo regolamento attuativo adottato con D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni contenute nella legge 10.4.1991, n. 125 sulle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.

2) Il presente bando è stato adottato tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi e agli aventi diritto ai sensi della normativa vigente.

allegato