Bollettino Ufficiale n. 02 del 10 / 01 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2000, n. 8 - 1524
COBIT S.c.a.r.l.., con sede amministrativa in Torino, Corso Duca degli
Abruzzi n. 34. D.Lgs n. 22/1997 e s.m.i., art. 28, comma 7. Autorizzazione
allesercizio di 2 (due) impianti mobili (impianto completo e impianto
ridotto) per il recupero di rifiuti non pericolosi
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di autorizzare, ai sensi dellart. 28, comma 7, del D.Lgs n. 22/1997
e s.m.i., allesercizio di due 2 (due) impianti mobili (impianto completo
e impianto ridotto) per il recupero di rifiuti non pericolosi in dettaglio
specificati nellAllegato A alla presente deliberazione, la COBIT S.c.a.r.l.,
con sede amministrativa in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 34;
- di stabilire che:
* la presente autorizzazione ha durata di anni cinque e potrà essere rinnovata
previa presentazione alla Regione Piemonte di apposita domanda, entro centottanta
giorni dalla scadenza, ai sensi dellarticolo 28, comma 3, del D.Lgs. n.
22/1997 e s.m.i., corredata da una relazione sullo stato di fatto dellimpianto,
nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni in ordine
allo svolgimento delle singole campagne di attività e relativi a prescrizioni
integrative o divieti;
* la presente autorizzazione ha validità sullintero territorio nazionale
nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 7 dellart. 28 del D.
Lgs. 22/1997;
- di stabilire che in ordine allo svolgimento delle singole campagne di
attività:
* devono essere adempiute tutte le condizioni previste dal comma 7 dellart.
28 del D. Lgs. 22/1997 e s.m.i. e rispettate le prescrizioni contenute
nellAllegato A del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante,
nonché, per quanto attiene le campagne di attività svolte nella regione
Piemonte, quanto stabilito nella D.G.R. n. 25-24837 del 15 giugno 1998;
* è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate
le singole campagne di attività;
* sono in particolare fatti salvi fatti salvi i compiti di vigilanza e
controllo, in ordine al corretto utilizzo dellimpianto, da parte della
Provincia, dellA.R.P.A., dellA.S.L. e del Comune nel cui territorio sono
effettuate le campagne di attività stesse, per quanto di rispettiva competenza,
nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti preposti al controllo
delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti, anche in ordine
allo svolgimento di monitoraggi ambientali connessi alle attività di cui
trattasi;
* la comunicazione relativa allo svolgimento della singola campagna di
attività deve essere inviata, almeno per quanto attiene la regione Piemonte,
anche al Comune nel cui territorio si prevede di effettuare la campagna
di attività suddetta, oltre che, come previsto al punto 9) della D.G.R.
n. 25-24837 del 15 giugno 1998, alla Provincia, allA.S.L. e al Dipartimento
dellA.R.P.A., competenti per territorio;
* la ditta deve essere iscritta allAlbo Nazionale delle imprese di gestione
dei rifiuti, alla luce di quanto prescritto allarticolo 30, comma 4, del
D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i., fatti salvi gli orientamenti applicativi della
normativa vigente nelle more della definizione completa delle procedure
relative alla suddetta iscrizione;
* è fatta salva lapplicazione della procedura di valutazione di impatto
ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente;
* è fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli
aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
Il presente provvedimento, come specificato anche nella D.G.R. n. 25-24837
del 15 giugno 1998, si configura, per espressa disposizione di legge e
cioè il comma 7 dellarticolo 28 del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i., come unautorizzazione
allesercizio e pertanto non deve essere considerato né come unapprovazione
progettuale, né come unomologa dellimpianto mobile.
Come indicato anche al punto 10 della D.G.R. n. 25-24837 del 15 giugno
1998 e come previsto dalla lett. h) del primo comma dellart. 28 del D.Lgs.
22/1997 e s.m.i., nei casi nei quali ogni singola campagna di attività
dellimpianto mobile lo richieda, per il tipo di rifiuti oggetto dellattività
stessa, devono essere prestate garanzie finanziarie nel rispetto dei criteri
applicabili al caso specifico ed in particolare, per quanto attiene la
regione Piemonte, a favore della Provincia nel cui territorio si svolge
la campagna di attività stessa, nel rispetto dei criteri definiti al riguardo
dalla Regione Piemonte ai sensi dellarticolo 31 della L.R. n. 59/1995.
Il presente provvedimento sarà inviato alle altre Regioni, alle Province
autonome di Trento e Bolzano ed al Ministero dellAmbiente, come indicato
al punto 4) della D.G.R. n. 25-24837 del 15 giugno 1998.
Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Piemonte da
parte di coloro che ne avessero interesse nel termine di sessanta giorni
dalla piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero nel termine di
centoventi giorni - in alternativa - con ricorso straordinario al Capo
dello Stato.
(omissis)