Bollettino Ufficiale n. 02 del 10 / 01 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2000, n. 54 - 1569

Sperimentazioni cliniche in ambito regionale; istituzione dell’onere a carico degli sponsor per l’emissione del parere sui protocolli di studio e del giudizio di notorietà sui farmaci impiegati

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

a) con decorrenza dal 1° gennaio 2001, l’attività conseguente al “rilascio del parere sul protocollo della sperimentazione clinica” è subordinato al pagamento di un onere economico, da parte dello sponsor o del richiedente a favore della Regione, d’importo pari a 600.000 lire;

b) con decorrenza dal 1° gennaio 2001, l’attività conseguente al “rilascio del giudizio di notorietà sui farmaci impiegati nella sperimentazione clinica” è subordinato al pagamento di un onere economico, da parte dello sponsor o comunque del richiedente a favore della Regione, d’importo pari a 2.100.000 lire;

c) gli oneri di cui alle precedenti lettere a) e b) sono introitati dalla Regione su apposito capitolo di bilancio;

d) per l’attività professionale prestata, in ordine all’emissione dei giudizi di notorietà sui farmaci, dai membri della Commissione regionale di cui all’articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 3, è riconosciuto un corrispettivo di importo pari a 1.500.000 lire per ciascuna pratica espletata.

(omissis)