Bollettino Ufficiale n. 02 del 10 / 01 / 2001
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Legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1.
Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per
le Comunicazioni.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Capo I.
OGGETTO, COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO
Art. 1.
(Oggetto)
1. In attuazione dellarticolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997,
n. 249 (Istituzione dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni e
norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), nonche delle
Deliberazioni dellAutorita per le garanzie nelle comunicazioni n. 52
(Individuazione degli indirizzi generali relativi ai comitati regionali
per le comunicazioni), e n. 53 (Approvazione del regolamento relativo alla
definizione delle materie di competenza dellautorita per le garanzie
nelle comunicazioni delegabili ai comitati regionali per le comunicazioni),
del 28 aprile 1999 e istituito presso il Consiglio regionale, il Comitato
Regionale per le Comunicazioni di seguito denominato CO.RE.COM., al fine
di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di
governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.
Art. 2.
(Natura)
1. Il CO.RE.COM. , fermo restando il suo inserimento nellorganizzazione
regionale, e organo funzionale dellAutorita per le garanzie nelle comunicazioni,
di seguito denominata Autorita ed e altresi organo di consulenza,
di gestione e di controllo della Regione in materia di comunicazioni.
Art. 3.
(Composizione e durata in carica)
1. Il CO.RE.COM. e costituito da sette componenti, scelti tra persone
che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale
che dal sistema degli interessi di settore nel campo delle telecomunicazioni
e che posseggano comprovata competenza ed esperienza nel suddetto settore
nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.
2. I componenti del CO.RE.COM. sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione
segreta, con voto limitato a cinque. In caso di parita risulta eletto
il piu anziano di eta.
3. Immediatamente dopo lelezione dei componenti del CO.RE.COM. , il Consiglio
regionale procede con voto segreto allelezione, al suo interno, del Presidente
del CO.RE.COM. . Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di
voti. In caso di parità, viene eletto il più anziano detà.
4. I componenti del CO.RE.COM. sono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio regionale, restano in carica cinque anni, e non sono immediatamente
rieleggibili.
5. Il Presidente del Consiglio regionale informa lAutorita dellavvenuta
elezione e dellinsediamento del CO.RE.COM..
6. In caso che il CO.RE.COM. si riduca a tre componenti, si procede al
rinnovo integrale del CO.RE.COM. stesso.
7. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del CO.RE.COM.
si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi
dellipotesi di cui al comma 6, o contestualmente alla presa datto delle
dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente.
8. In caso di dimissioni del Presidente del CO.RE.COM.:
a) se le dimissioni riguardano anche la carica di componente del CO.RE.COM.
, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione, a norma dei commi
3 e 7, e nella stessa seduta, alla nomina del nuovo Presidente;
b) se le dimissioni riguardano solo la carica di Presidente, il Consiglio
regionale provvede alla nomina del Presidente nella prima seduta utile,
a norma del comma 3.
9. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano
le disposizioni procedurali previste dalla legge regionale 23 marzo 1995,
n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza
regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) e successive
modificazioni.
Art. 4.
(Incompatibilita)
1. I componenti del CO.RE.COM. sono soggetti alle seguenti incompatibilita
limitatamente al solo periodo del mandato:
a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale, del Governo
nazionale, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali;
Sindaco; Presidente di amministrazione provinciale, Presidente, Direttore
o Amministratore di enti pubblici anche non economici, di societa a prevalente
capitale pubblico, nominati da parte del Parlamento, del Governo, dei Consigli
e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; titolare di incarichi
elettivi e di rappresentanza in partiti e movimenti politici;
b) i dipendenti regionali; i soci azionisti, gli amministratori, i dirigenti
e i dipendenti di imprese operanti nel settore radiotelevisivo e delle
telecomunicazioni, della pubblicità, dellinformazione, della rilevazione
dascolto e del monitoraggio della programmazione a livello sia nazionale
sia locale; i titolari di rapporti di consulenza e collaborazione professionale
retribuita con i soggetti sopra indicati. Non sono incompatibili quanti,
a qualunque titolo, svolgano attività professionale nei campi sopraindicati
in società o settori non soggetti alla vigilanza del CO.RE.COM. .
2. Ciascun componente del CO.RE.COM. e tenuto a comunicare tempestivamente
al Presidente del CO.RE.COM. ed al Presidente del Consiglio regionale il
sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilita.
Art. 5.
(Decadenza)
1. I componenti del CO.RE.COM. decadono dallincarico qualora non intervengano,
senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al Presidente del
CO.RE.COM. medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute
pari alla meta di quelle effettuate nel corso dellanno solare.
2. I componenti del CO.RE.COM. decadono altresi qualora sopravvenga nei
loro confronti una delle cause di incompatibilita di cui all articolo
4 e linteressato non provveda a rimuoverla.
3. La causa di incompatibilita e la conseguente decadenza dufficio e
contestata allinteressato dal Presidente del Consiglio regionale con linvito
a presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel
caso di cui al comma 2, a rimuoverla entro trenta giorni dal ricevimento
della contestazione medesima.
4. Il Presidente del Consiglio regionale procede , sia dufficio sia su
segnalazione del Presidente del CO.RE.COM. , alla contestazione allinteressato,
che e tenuto a comunicare il fatto di cui al comma 1 nonche, se ne e
a conoscenza, dellesistenza di altre cause di decadenza. Trascorso il
termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale:
a) provvede allarchiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza
risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2, rimossa;
b) propone ladozione del provvedimento di decadenza al Consiglio regionale
negli altri casi.
5. Le decisioni di cui al comma 4 sono comunicate allinteressato e, per
conoscenza, al Presidente del CO.RE.COM. e allAutorita.
6. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente del
CO.RE.COM. medesimo.
Art. 6.
(Dimissioni)
1. Le dimissioni dei componenti del CO.RE.COM. sono presentate, tramite
il Presidente del CO.RE.COM. stesso, al Presidente del Consiglio regionale.
Le dimissioni del Presidente del CO.RE.COM. sono presentate, direttamente
dallinteressato, al Presidente del Consiglio regionale.
2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e
provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti
dimissionari. Provvede altresi ad informare lAutorita delle dimissioni
e delle relative sostituzioni.
3. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino
allelezione dei successori.
Art. 7.
(Funzioni del Presidente)
1. Il Presidente del CO.RE.COM.:
a) rappresenta il CO.RE.COM. e cura lesecuzione delle sue deliberazioni;
b) convoca il CO.RE.COM. , determina lordine del giorno delle sedute,
le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
c) cura i rapporti con gli organi regionali e con lAutorita.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni
sono esercitate dal componente più anziano di età.
Art. 8.
(Regolamento e codice etico)
1. Entro un mese dallinsediamento il CO.RE.COM. , con regolamento interno,
definisce il proprio funzionamento nonche i criteri e le modalita di
consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nel settore
delle comunicazioni e dellinformazione.
2. Sino allapprovazione del regolamento di cui al comma 1, si applicano
le disposizioni del regolamento già in uso al Comitato di cui alla legge
regionale 2 gennaio 1997, n. 1 (Istituzione e funzionamento del Comitato
regionale per la comunicazione e linformazione).
3. Il CO.RE.COM. approva altresi un codice etico volto a regolare la
deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.
Art. 9.
(Indennita di funzione e rimborsi)
1. Al Presidente e ai componenti del CO.RE.COM. è attribuita unindennità
mensile di funzione per dodici mensilità, il cui importo è stabilito con
deliberazione del Consiglio regionale, con riferimento allindennità mensile
lorda spettante ai Consiglieri regionali.
2. Nel caso in cui il Presidente del CO.RE.COM. sia assente o impedito
per oltre due mesi consecutivi, al componente più anziano di età spetta,
per tutto il periodo di assenza o impedimento del Presidente, lindennita
di funzione prevista per il Presidente.
3. Al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni, al
Presidente del CO.RE.COM. si applica listituto dellaspettativa prevista
dalle vigenti disposizioni di legge e tale istituto può essere esteso,
a richiesta, qualora vi sia un conferimento di incarichi determinati e
definiti nel tempo, anche ai componenti del CO.RE.COM. .
4. Ai componenti del CO.RE.COM. che non risiedono e non hanno la propria
sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del CO.RE.COM. e dovuto,
per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio previsto
per i Consiglieri regionali.
5. Ai componenti del CO.RE.COM. che su incarico del CO.RE.COM. , per ragioni
attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del
CO.RE.COM. medesimo, si recano in localita diverse da quella di residenza,
e dovuto il trattamento economico di missione previsto per i Consiglieri
regionali.
Capo II.
FUNZIONI DEL CO.RE.COM.
Art. 10.
(Funzioni)
1. Il CO.RE.COM. e titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate
ai sensi dellarticolo 1, comma 13 della l. 249/1997.
Art. 11.
(Funzioni delegate)
1. Il CO.RE.COM. svolge le funzioni di gestione, garanzia e controllo delegate
dallAutorita ai sensi dellarticolo 1, comma 13, della l. 249/1997 e
del Regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza
dellAutorità per le garanzie nelle comunicazione delegabili ai Comitati
regionali per le comunicazioni di cui allallegato A alla deliberazione
53 del 28 aprile 1999.
2. In particolare, con riferimento alla l. 249/1997, possono essere delegate
al CO.RE.COM. le funzioni di seguito elencate:
a) funzioni consultive in materia di:
1) adozione del Regolamento per lorganizzazione e la tenuta del Registro
degli operatori di Comunicazione di cui allarticolo 1, comma 6, lettera
a) n. 5;
2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per linterconnessione
e per laccesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui allarticolo
1, comma 6, lettera a) n. 7;
3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualita
dei servizi e per ladozione da parte di ciascun gestore di una carta di
servizio di standard minimi per ogni comparto di attivita, di cui allarticolo
1, comma 6, lettera b) n. 2;
4) adozione del Regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi,
di cui allarticolo 1, comma 6, lettera b) n. 12;
5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione
di servizio pubblico radiotelevisivo di cui allarticolo 1, comma 6, lettera
b) n. 10;
b) funzioni di gestione, con carattere prioritario in materia di:
1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui allarticolo
1, comma 6, lettera a) n. 5;
2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui allarticolo
1, comma 6, lettera b) n. 13;
c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:
1) fenomeni di interferenza elettromagnetica, di cui allarticolo 1, comma
6, lettera a) n. 3;
2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture
di telecomunicazione, di cui allarticolo 1, comma 6, lettera a) n. 8;
3) rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana,
di cui allarticolo 1, comma 6, lettera a) n. 15;
4) conformita alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che
sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione
in base alla normativa vigente, di cui allarticolo 1, comma 6, lettera
b) n. 1;
5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;
6) modalita di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita
in qualunque forma diffusa, di cui allarticolo 1, comma 6, lettera b)
n. 3;
7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per lutilizzazione
delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui allarticolo
1, comma 6, lettera b) n. 4;
8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela
dei minori, di cui allarticolo 1, comma 6, lettera b) n. 6;
9) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica, di cui allarticolo
1, comma 6, lettera b) n. 8;
10) rispetto dei criteri fissati nel Regolamento relativo alla pubblicazione
e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui allarticolo
1, comma 6, lettera b) n. 12;
11) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti,
di cui allarticolo 2;
d) funzioni istruttorie, in materia di:
1) controversie in tema di interconnessione ed accesso alle infrastrutture
di telecomunicazione, di cui allarticolo 1, comma 6, lettera a) n. 9;
2) controversie tra Ente gestore del servizio di telecomunicazione ed utenti
privati, di cui allarticolo 1, comma 6, lettera a) n. 10.
Art. 12.
(Conferimento della delega)
1. Le funzioni di cui allarticolo 11, commi 1 e 2, sono delegate al CO.RE.COM.
mediante la stipula delle convenzioni previste allarticolo 2 del Regolamento
di cui allarticolo 1, comma 2, sottoscritte dal Presidente dellAutorita,
dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del CO.RE.COM.
, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse
assegnate per provvedere allesercizio delle medesime.
2. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del CO.RE.COM.
nellesercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione
delle direttive generali stabilite dallAutorita, da cui derivi un grave
pregiudizio alleffettivo perseguimento delle finalita indicate dalla
l. 249/1997, lAutorita opera direttamente, in via sostitutiva, previa
contestazione al CO.RE.COM. e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di
un congruo termine per rimuovere lomissione o per rettificare gli atti
assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui alle funzioni
delegate. Della contestazione e degli atti conseguenti lAutorita da
tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
Art. 13.
(Esercizio della delega)
1. Le funzioni delegate sono esercitate dal CO.RE.COM. nellambito e nel
rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dallAutorita, avvalendosi,
in piena autonomia ed indipendenza, delle strutture funzionali di cui allarticolo
17.
2. Nellesercizio della delega il CO.RE.COM. puo avvalersi degli organi
periferici dellAmministrazione statale di cui allarticolo 3, comma 2
del Regolamento indicato allarticolo 1.
Art. 14.
(Funzioni proprie)
1. Il CO.RE.COM. svolge le funzioni proprie di seguito elencate:
a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale. In particolare:
1) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione
e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dellarticolo
1, comma 6, lettera a) nn. 1 e 2 della l. 249/1997, nonche sui bacini
dutenza e sulla localizzazione dei relativi impianti, al fine dellemanazione
dei provvedimenti di competenza regionale, previa verifica di compatibilità
con gli indirizzi previsti nelle norme di settore in materia di pianificazione
territoriale e ambientale;
2) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse
pubblicitarie di cui allarticolo 3, comma 9, della l. 249/1997;
3) cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione
adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive,
di imprese di editoria locale e di comunicazione, operanti nella regione;
4) monitora lutilizzo dei fondi per la pubblicita degli enti pubblici
di cui allarticolo 9, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina
del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), presentando rapporti periodici;
5) predispone analisi e ricerche specifiche a supporto dellelaborazione
delle proposte di legge regionali attinenti, interamente o parzialmente,
al settore delle comunicazioni;
6) cura il monitoraggio e lanalisi delle programmazioni radiofoniche e
televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;
7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni e organismi
culturali oppure operanti nel settore dellinformazione, nonche sui contenuti
delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito
locale con i concessionari privati;
8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la
ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche
tramite conferenze regionali sullinformazione e la comunicazione;
9) cura ed è autorizzato a diffondere ricerche e rilevazioni sullassetto
e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale
nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti periodici agli Organi
della Regione;
b) funzioni gestionali:
1) collabora allaggiornamento del catasto regionale degli impianti fissi
radioelettrici allinterno del Sistema Informativo Regionale Ambientale,
in armonia con le previsioni normative nazionali e regionali di settore;
2) regola laccesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge
14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica
e televisiva);
3) cura la tenuta e laggiornamento dellElenco regionale delle imprese
radiotelevisive e di editoria locale, istituito ai sensi della legge regionale
30 luglio 1990, n. 52 (Interventi per linformazione locale), ed è altresì
autorizzato a diffonderne i contenuti;
4) in collaborazione con gli Organi regionali può svolgere indagini conoscitive
sui media a diffusione regionale con particolare riferimento agli indici
di notorietà, di ascolto e di lettura e ne cura la pubblicazione;
c) funzioni di controllo:
1) collabora, mettendo a disposizione le informazioni ed i dati di cui
dispone, insieme con lAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA)
e gli altri organismi a cio preposti, alla vigilanza continua sul rispetto
della normativa nazionale regionale relativa ai tetti di radiofrequenze
compatibili con la salute umana, e verifica che tali tetti, anche per effetto
congiunto di piu emissioni elettromagnetiche, non vengano superati. Le
modalità di collaborazione verranno precisate nei provvedimenti regionali
da adottarsi in materia di tutela ambientale e protezione dallinquinamento
elettromagnetico.
Art. 15.
(Programmazione delle attivita del CO.RE.COM. )
1. Entro il 15 settembre di ogni anno il CO.RE.COM. presenta al Consiglio
regionale per la relativa approvazione, ed alla Autorita per la parte
concernente le funzioni da essa delegate, il programma di attivita per
lanno successivo, con lindicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il CO.RE.COM. presenta agli Organi della
Regione e allAutorita, per la parte concernente le funzioni da essa delegate:
a) una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito
regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo e delleditoria,
nonche sullattivita svolta nellanno precedente;
b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che
viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.
3. Il CO.RE.COM. , dintesa con lUfficio di Presidenza del Consiglio regionale,
attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende pubblici
il programma di attivita e la relazione annuale di cui ai commi 1 e 2.
Art. 16.
(Collaborazione con i Comuni)
1. I Comuni comunicano al CO.RE.COM. i provvedimenti di rispettiva competenza
concernenti le postazioni emittenti radiotelevisive nonché gli impianti
di trasmissione o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile.
2. Il CO.RE.COM. collabora con l ARPA , i Comuni e le Amministrazioni
Provinciali, nellattivita di controllo e vigilanza nel rispetto della
normativa nazionale e regionale relativa ai limiti delle radiofrequenze
e delle emissioni elettromagnetiche.
Capo III.
NORME DI ORGANIZZAZIONE
Art. 17.
(Dotazione organica)
1. Per lesercizio delle sue funzioni il CO.RE.COM. si avvale di unapposita
struttura istituita presso il Consiglio regionale ed individuata ai sensi
della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sullorganizzazione degli
uffici e dellordinamento del personale regionale).
2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 e determinata
dallUfficio di Presidenza del Consiglio regionale, acquisito il parere
dellAutorita, apportando le necessarie variazioni in aumento alla dotazione
organica del Consiglio regionale vigente allatto dellentrata in vigore
della presente legge.
Art. 18.
(Norma transitoria)
1. Nelle more dellattuazione delle disposizioni di cui allarticolo 17,
la struttura operativa del Comitato e costituita dal personale, attualmente
in servizio, assegnato al Comitato Regionale per la Comunicazione e lInformazione
( CO.RE.CO.IN. ) di cui alla l.r. 1/1997, eventualmente integrato dal personale
del Ministero delle Comunicazioni e dellEnte Poste italiane trasferito
ai sensi dellarticolo 1, comma 14, della l. 249/1997.
2. In fase di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale
procede agli adempimenti di cui allarticolo 3 entro 60 giorni dallentrata
in vigore della stessa.
Art. 19.
(Norma finanziaria)
1. Per lesercizio delle funzioni proprie il Comitato dispone della dotazione
finanziaria ad esso assegnata nei limiti degli stanziamenti disposti dagli
articoli di bilancio del Consiglio regionale.
2. Per lesercizio delle funzioni delegate il CO.RE.COM. dispone delle
risorse concordate con lAutorita nelle convenzioni con cui vengono conferite
le deleghe. Le risorse assegnate e trasferite dallAutorita sono iscritte
nel Bilancio autonomo del Consiglio regionale, a norma della legge 6 dicembre
1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle
regioni a statuto ordinario), come apposite voci di spesa per lattivita
e le funzioni del CO.RE.COM. .
Art. 20.
(Abrogazione)
1. E abrogata la l.r. 1/1997.
Art. 21.
(Dichiarazione durgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dellarticolo 45 dello
Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 7 gennaio 2001
Enzo Ghigo
E DI FINANZIAMENTO