Bollettino Ufficiale n. 02 del 10 / 01 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2000, n. 5 - 1510

Programmazione Fondo Sociale Europeo a titolo dell’obiettivo 3 ex Regolamento (CE) n. 1260/99. Approvazione della proposta di Complemento di Programmazione per l’attuazione degli interventi previsti nel POR della Regione Piemonte per il periodo 2000/6 approvato con Decisione C(2000) n. 2068 del 21/9/2000

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare la proposta di Complemento di Programmazione per l’attuazione degli interventi previsti dal POR Regione Piemonte per l’obiettivo 3 ex Regolamento (CE) 1260/99, riferito alla programmazione delle azioni da realizzare nel periodo 2000/6, allegata quale parte integrante della presente deliberazione;

- di sottoporre il predetto Complemento di Programmazione all’approvazione (tramite conferma o adattamento) del Comitato di Sorveglianza regionale per l’obiettivo 3, in qualità di organo responsabile della verifica sulla realizzazione e sull’andamento del POR, istituito ai sensi dell’art. n° 35 del Regolamento (CE) n° 1260/99;

- di trasmettere la su indicata proposta di Complemento di Programmazione al Consiglio Regionale, a fini informativi, ed alla Commissione Consiliare per opportuna conoscenza, con la precisazione che la Giunta Regionale condurrà la verifica nei confronti Comitato di Sorveglianza Regionale per l’obiettivo 3, in merito ai contenuti della proposta di Complemento di Programmazione;

- di sottoporre alla valutazione e verifica da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri, contenuti nella Direttiva annuale sulla Formazione Professionale, finalizzata alla lotta contro la disoccupazione per l’anno formativo 2000/2001, utilizzati per l’assegnazione dei finanziamenti così come approvato con DGR n° 72 - 29878 del 10/4/2000, come riportato in premessa.

A completamento della procedura di approvazione del Complemento di Programmazione, con successivo atto deliberativo la Giunta regionale provvederà ad adottare il documento stesso nella sua versione definitiva e a trasmetterlo alla Commissione Europea, entro un mese, per informazione secondo quanto disposto agli artt. n° 34.3 e n° 9 m) del Regolamento (CE) n° 1260/99.

(omissis)