Bollettino Ufficiale n. 02 del 10 / 01 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2000, n. 5 - 1510
Programmazione Fondo Sociale Europeo a titolo dellobiettivo 3 ex Regolamento
(CE) n. 1260/99. Approvazione della proposta di Complemento di Programmazione
per lattuazione degli interventi previsti nel POR della Regione Piemonte
per il periodo 2000/6 approvato con Decisione C(2000) n. 2068 del 21/9/2000
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di approvare la proposta di Complemento di Programmazione per lattuazione
degli interventi previsti dal POR Regione Piemonte per lobiettivo 3 ex
Regolamento (CE) 1260/99, riferito alla programmazione delle azioni da
realizzare nel periodo 2000/6, allegata quale parte integrante della presente
deliberazione;
- di sottoporre il predetto Complemento di Programmazione allapprovazione
(tramite conferma o adattamento) del Comitato di Sorveglianza regionale
per lobiettivo 3, in qualità di organo responsabile della verifica sulla
realizzazione e sullandamento del POR, istituito ai sensi dellart. n°
35 del Regolamento (CE) n° 1260/99;
- di trasmettere la su indicata proposta di Complemento di Programmazione
al Consiglio Regionale, a fini informativi, ed alla Commissione Consiliare
per opportuna conoscenza, con la precisazione che la Giunta Regionale condurrà
la verifica nei confronti Comitato di Sorveglianza Regionale per lobiettivo
3, in merito ai contenuti della proposta di Complemento di Programmazione;
- di sottoporre alla valutazione e verifica da parte del Comitato di Sorveglianza
dei criteri, contenuti nella Direttiva annuale sulla Formazione Professionale,
finalizzata alla lotta contro la disoccupazione per lanno formativo 2000/2001,
utilizzati per lassegnazione dei finanziamenti così come approvato con
DGR n° 72 - 29878 del 10/4/2000, come riportato in premessa.
A completamento della procedura di approvazione del Complemento di Programmazione,
con successivo atto deliberativo la Giunta regionale provvederà ad adottare
il documento stesso nella sua versione definitiva e a trasmetterlo alla
Commissione Europea, entro un mese, per informazione secondo quanto disposto
agli artt. n° 34.3 e n° 9 m) del Regolamento (CE) n° 1260/99.
(omissis)