Bollettino Ufficiale n. 02 del 10 / 01 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2000, n. 38 - 1873
Nuovo regolamento per disciplinare le modalità ed i criteri di organizzazione
del servizio di mensa per i dipendenti regionali
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di approvare il nuovo regolamento per disciplinare le modalità ed i criteri
di organizzazione del servizio di mensa per i dipendenti regionali, nel
testo di cui allallegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce
parte integrante;
- di dare atto che il presente regolamento implicitamente sostituisce per
il personale assegnato al ruolo della Giunta regionale, quello approvato
con deliberazione del Consiglio regionale n. 824-6656 del 12 maggio 1998
e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dare, infine, atto che il medesimo regolamento ha contenuto meramente
interno e, di conseguenza, non necessita di emanazione da parte del Presidente
della Giunta regionale;
(omissis)
Allegato
MODALITA E CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA PER I DIPENDENTI
REGIONALI.
SOMMARIO
Art. 1 Premessa
Art 2 Definizione, affidamento e gestione del servizio mensa.
Art 3 Diritto al servizio di mensa.
Art 4 Esclusione dal servizio di mensa.
Art 5 Modalità di fruizione del servizio di mensa.
Art 6 Servizio di mensa per il personale in trasferta.
Art 7 Servizio di mensa per il personale operante in giorni non lavorativi.
Art 8 Procedure di erogazione dei buoni pasto.
Art 9 Trattamento fiscale e contributivo del servizio di mensa.
Art 10- Commissione interna di controllo.
Art 11 Disposizioni finali.
Art. 1.
1. Il presente regolamento in attuazione dellarticolo 48 della legge regionale
16 agosto 1984 n. 40 disciplina le modalità di erogazione del servizio
mensa secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del Contratto del
23 dicembre 1997 per larea dirigenziale e dagli articoli 45 e 46 del Contratto
del 14 settembre 2000 per larea delle categorie.
2. La Regione Piemonte, in relazione al proprio assetto organizzativo ed
in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale
il servizio di mensa attraverso lattribuzione di buoni pasto sostitutivi.
3. Il servizio di mensa viene affidato ad apposita ditta specializzata
mediante gara dappalto; nel capitolato vengono prestabilite le caratteristiche
del pasto, il cui valore viene determinato in sede di aggiudicazione della
gara.
4. Limporto del buono è pari ai due terzi del costo del pasto stabilito
in sede di aggiudicazione della gara dappalto. Le modalità di predisposizione
e consegna dei buoni pasto sono stabilite nel contratto con la ditta appaltatrice.
5. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità e la mancata
fruizione non dà luogo a risarcimento; i buoni pasto non sono cedibili
a terzi e non possono essere monetizzati.
6. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri di organizzazione
del servizio mensa per il personale assegnato alla Giunta regionale.
Art. 2.
1. Per servizio mensa si intende la somministrazione di un pasto completo
con caratteristiche prestabilite.
2. La ditta appaltatrice deve garantire il servizio di mensa sia direttamente
in mense interne regionali sia in forma sostitutiva. I1 servizio sostitutivo
di mensa è quello fruibile in pubblici esercizi convenzionati-parametrali,
in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande.
3. Per servizio sostitutivo si intende, inoltre, la somministrazione ai
dipendenti di cibi e bevande effettuate da altri esercizi pubblici appositamente
convenzionati con lappaltatore, dislocati sul territorio, nonché la cessione
di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da
rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali
muniti dellautorizzazione di cui allarticolo 24 della legge 11 giugno
1971, n. 426, per la vendita dei generi compresi nella Tabella I dellallegato
5 al decreto del Ministro dellIndustria, Commercio ed Artigianato 4.8.1988
n. 375.
Art. 3.
1. Hanno diritto al servizio mensa, attraverso lattribuzione di un buono
pasto per ogni giornata effettivamente lavorata, i dipendenti a tempo indeterminato
ed a tempo determinato che prestano attività al mattino con prosecuzione
nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore
a trenta minuti.
2. Ha, altresì, diritto ad usufruire del servizio mensa il personale in
posizione di comando da altri enti. Per il personale regionale comandato
presso altri enti, il servizio mensa è assicurato dallente presso cui
lo stesso presta servizio.
3. Il personale operante a qualsiasi titolo presso altri enti o consorzi
in modo continuativo (distaccati, ecc.) mantiene il diritto al servizio
mensa da parte dellAmministrazione regionale qualora esso non venga garantito
dallente presso cui presta servizio; di tale circostanza viene fatta menzione
nel provvedimento di distacco.
4. Per il personale in servizio con rapporto di lavoro di diritto privato,
il servizio mensa viene erogato se espressamente previsto nel relativo
contratto di lavoro.
5. Il personale docente ha diritto al servizio di mensa nel caso di orario
giornaliero con rientro pomeridiano.
6. Il personale in rapporto di lavoro a tempo parziale, sia verticale che
orizzontale, di cui allarticolo 4 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 area
categorie, ha diritto al servizio di mensa per i giorni lavorativi effettivi,
qualora lorario giornaliero di servizio sia almeno pari a sei ore secondo
i criteri indicati al comma 1.
7. Il diritto al servizio mensa è connesso alla prestazione del servizio,
certificata da sistemi di rilevazione automatizzata; per il personale dirigente
si fa riferimento alle specifiche disposizioni sulla rilevazione della
prestazione lavorativa della categoria.
8. Ha diritto ad usufruire del servizio di mensa anche il personale partecipante
a corsi di formazione, seminari e convegni organizzati nel Comune sede
di lavoro, eccezion fatta per i corsi nei quali è garantito il servizio
di ristorazione gratuito da parte dellente gestore.
9. Il personale di custodia ha diritto al servizio di mensa qualora larticolazione
dellorario rientri nei requisiti previsti dal comma 1; non ne ha, comunque,
diritto per i giorni durante i quali è a disposizione ai sensi dellarticolo
6 del regolamento approvato dal Consiglio regionale il 9 luglio 1991 e
successive modificazioni.
Art. 4.
1. Non hanno diritto ad usufruire del servizio di mensa i soggetti operanti
presso lamministrazione con rapporto di consulenza od operanti in collegi,
commissioni o comitati.
2. Non hanno, altresì, diritto al servizio di mensa regionale le seguenti
categorie di personale:
a) personale regionale comandato presso altri enti, se previsto nellente
di destinazione;
b) personale turnista che effettua orario unico senza intervallo articolato
su sei giorni settimanali;
c) personale che presta servizio sia al mattino che al pomeriggio con intervallo
superiore a due ore;
d) personale in rapporto di lavoro a tempo parziale con orario inferiore
a sei ore giornaliere.
3. Il personale dirigente collocato in disponibilità ai sensi dellarticolo
23 del C.C.N.L. del 10 aprile 1996 area dirigenziale non ha diritto al
servizio mensa.
4. Il personale cui viene applicata la disciplina del telelavoro nella
forma domiciliare di cui allarticolo 1 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000
delle categorie ha diritto al servizio di mensa esclusivamente per i giorni
di rientro nella sede di lavoro originaria, ove lorario sia compatibile
con le disposizioni di cui allarticolo 3, comma 1 e non comporti il trattamento
di trasferta; permane il diritto al servizio mensa nel caso di lavoro a
distanza non nella forma domiciliare.
5. Viene, altresì, escluso dal servizio di mensa il personale regionale
assente per congedo straordinario (retribuito e non retribuito), per aspettativa
(retribuita e non retribuita), per sospensione dal servizio di tipo cautelare
o di tipo disciplinare, nonché per ogni tipo di assenza dal servizio che
comprenda la fascia mattutina o pomeridiana dellorario di lavoro.
6. Non danno, pertanto, diritto ad usufruire del servizio di mensa le seguenti
assenze dal servizio giornaliere, anche in frazioni di mezza giornata:
a) ferie;
b) ferie anno precedente;
c) recupero festività;
d) riposo turnisti;
e) festa patronale;
f) esami o corsi di abilitazione;
g) obblighi di legge;
h) donazione sangue;
i) gravi motivi;
l) inagibilità sede di lavoro;
m) malattia giornaliera;
n) infortunio;
o) cure invalidi;
p) matrimonio;
q) gravidanza;
r) puerperio;
s) maternità;
t) congedo per cure ai figli;
u) richiamo alle armi;
v) assenza ingiustificata;
z) sciopero.
7. Per quanto concerne le assenze orarie, non danno diritto ad usufruire
del servizio di mensa le assenze orarie pari o superiori ad ore 3,50 (usufruite
in ununica soluzione), che comprendano lintera fascia mattutina o pomeridiana
dellorario di lavoro e precisamente:
a) permessi retribuiti e non retribuiti per mandato politico amministrativo;
b) riposo compensativo;
c) ritardo giustificato od ingiustificato;
d) permesso breve;
e) recupero straordinario;
f) visita medica e malattia ad ore;
g) sciopero ad ore;
h) assistenza familiari;
i) cause di forza maggiore;
l) formazione autogestita dei docenti operanti presso i Consorzi per la
Formazione professionale.
8. Non dà, inoltre, diritto al servizio mensa il servizio di reperibilità
di cui allarticolo 23 del C.C.N.L. 14 settembre 2000 area categorie.
9. Nel caso in cui, per sopraggiunte nuove disposizioni normative, vengano
istituiti altri titoli di assenza giornalieri od orari, si applica un trattamento
analogo a quello previsto nei commi precedenti, senza necessità di modificare
il presente regolamento.
Art. 5.
1. A norma dei vigenti C.C.N.L. per il personale dirigente e non dirigente,
le modalità ed i criteri di utilizzazione del servizio di mensa devono
essere basati sui seguenti principi:
a) per poter usufruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente
in servizio;
b) non può usufruire di tale diritto il personale che effettua orario unico
o che presta servizio sia al mattino che al pomeriggio con intervallo superiore
a due ore;
c) il pasto va consumato al di fuori dellorario di servizio.
Art. 6.
1. Il personale in trasferta non ha diritto ad usufruire del servizio di
mensa in quanto, ai sensi delle disposizioni contrattuali (articolo 35
C.C.N.L. del 23 dicembre 1997 area dirigenziale e articolo 41 C.C.N.L.
14 settembre 2000 area delle categorie), per le trasferte superiori a sette
ore e mezza ha diritto al rimborso della spesa per il pasto, attestata
da documenti rilasciati secondo le vigenti norme fiscali (fatture, ricevute,
scontrini).
2. Il dipendente conserva il diritto al servizio mensa per le trasferte
inferiori alle sette ore e mezza.
Art. 7.
1. Il personale chiamato in servizio in giorni festivi o non lavorativi
ha diritto, su richiesta, al buono pasto in caso di orario di servizio
superiore a sei ore, interrotto da un intervallo di almeno mezzora e non
superiore a due ore.
Art. 8.
1. Lerogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene, di norma, effettuata
anticipatamente allinizio del mese, salvo conguaglio successivo in relazione
alle assenze effettuate nel mese che non danno diritto al servizio di mensa
secondo quanto precisato negli articoli precedenti.
2. Allatto della cessazione dal servizio, entro il mese successivo alla
cessazione si provvede al conguaglio dei buoni pasto; il dipendente cessato,
od i suoi eredi, deve provvedere a restituire allAmministrazione regionale
i buoni pasto non spettanti sulla base del conguaglio stesso; in caso di
mancata restituzione ne viene trattenuto il controvalore in sede di liquidazione
delle spettanze di fine servizio.
3. Con disposizione interna da parte del Dirigente della competente Direzione
regionale verranno definite le modalità pratiche di consegna dei buoni
pasto, di effettuazione dei conguagli, di richiesta integrativa di buoni
pasto.
4. Lerogazione dei buoni pasto potrà essere organizzata tramite procedura
informatica, da concordarsi tra la competente Direzione regionale ed il
Centro informatico convenzionato con la Regione.
5. Tale procedura, collegata a quella di rilevazione presenze, dovrà essere
predisposta in modo da consentire il blocco dellerogazione dei buoni pasto
in presenza di titoli di assenza che non danno diritto ad usufruire del
servizio di mensa.
Art. 9.
1. A norma dellarticolo 3 della legge 2 settembre 1997 n. 314 (Armonizzazione,
razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali
concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da
parte dei datori di lavoro), limporto dei buoni pasto è assoggettato alle
ritenute fiscali e previdenziali per la parte eccedente limporto giornaliero
ivi previsto.
Art. 10.
1. Per un controllo diretto ed immediato del servizio di ristorazione nelle
mense interne e della generale regolarità delle prestazioni è costituita
una Commissione mensa composta da:
a) Il Direttore della Direzione Organizzazione, Pianificazione, Sviluppo
e Gestione delle risorse umane, o suo delegato, in qualità di Presidente;
b) il Direttore della Direzione Bilanci e finanze o un dirigente da lui
delegato;
c) il Direttore della Direzione Patrimonio o un dirigente da lui delegato;
d) il dirigente del Settore Trattamento economico del personale;
e) undici rappresentanti delle rappresentanze sindacali unitarie per il
personale delle categorie;
f) tre rappresentanti delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale
dirigente;
g) un segretario scelto tra il personale regionale di categoria non inferiore
alla B, che provvede alla convocazione della Commissione e redige i verbali
delle sedute.
2. Per la validità delle seduta è richiesta la presenza di almeno un terzo
dei componenti in carica.
3. La Commissione mensa, inoltre, può eseguire verifiche sullandamento
del servizio mensa al fine di rilevare la non corrispondenza della composizione
del pasto, delle grammature, della pulizia del personale e degli ambienti
di preparazione e somministrazione dei pasti, nonché la presenza di altre
irregolarità che non richiedono il campionamento e lanalisi degli alimenti
impiegati per la produzione dei pasti.
4. La Commissione interagisce con le strutture specializzate eventualmente
incaricate dallAmministrazione regionale per il controllo delligiene
della produzione e somministrazione dei pasti.
5. La Commissione mensa esprime pareri non vincolanti ogniqualvolta ne
viene richiesta dallAmministrazione regionale in materia di organizzazione
del servizio mensa.
6. Eventuali irregolarità sono contestate, su segnalazione della Commissione
mensa, dalla Regione allappaltatore, il quale si impegna al ripristino
del rispetto delle clausole contrattuali, nel termine fissato, avvalendosi
del diritto del contraddittorio.
7. La nomina della Commissione è disposta con determinazione del Direttore
della Direzione Bilanci e Finanze.
8. La Commissione dura in carica due anni; fino allinsediamento della
nuova Commissione di cui al comma 1 svolge le relative funzioni la Commissione
così come attualmente costituita.
Art. 11.
1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° giorno del mese successivo
a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
(Premessa)
(Definizione, affidamento e gestione
del servizio mensa)
(Diritto al servizio di mensa)
(Esclusione dal servizio di mensa)
(Modalità di fruizione del servizio mensa)
(Servizio di mensa per il personale in trasferta)
(Servizio di mensa per il personale operante in giorni non lavorativi)
(Procedure di erogazione dei buoni pasto)
(Trattamento fiscale e contributivo
del servizio di mensa)
(Commissione interna di controllo)
(Vigenza)