Bollettino Ufficiale n. 02 del 10 / 01 / 2001
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Deliberazione del Consiglio Regionale 12 dicembre 2000, n. 100 - 36768
Legge regionale n. 1/1987: Interventi regionali in materia di movimenti
migratori e successive modificazioni; Art. 3. Programma attuativo 2000"
(omissis)
Tale deliberazione, emendata, nel testo che segue, è posta ai voti per
alzata di mano ed approvata con il seguente esito: presenti n. 46 Consiglieri,
votanti n. 44 Consiglieri, voti favorevoli n. 32, astenuti n. 12 (non partecipano
alla votazione n. 2 Consiglieri)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la Legge regionale 9 gennaio 1987, n.1 (Interventi regionali in materia
di movimenti migratori) e sue successive modificazioni e, in particolare
larticolo 3, ove si prevede che la Giunta regionale, sentito il parere
della Consulta Regionale dellEmigrazione, proponga al Consiglio regionale
il programma annuale degli interventi;
vista la D.G.R. n. 18-1131 del 23 ottobre 2000 ed il relativo allegato
titolato:"Programma attuativo per lanno 2000" e preso atto delle motivazioni
ivi addotte;
dato atto che la Consulta Regionale dellEmigrazione nel corso della riunione
del 18 ottobre 2000 ha espresso il proprio parere favorevole;
sentito il parere favorevole espresso dalla VII Commissione consiliare
permanente in data 2 novembre 2000;
delibera
di approvare, ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 1/87, il
Programma Attuativo per lanno 2000 gestione legge regionale Interventi
regionali in materia di Movimenti migratori e sue successive modificazioni,
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
di stabilire, al fine di consentire il lasso di tempo necessario per la
conoscenza del presente programma da parte dei soggetti interessati e degli
Uffici e/o Enti che debbono dare di questo applicazione che gli interventi
relativi allarticolo 10 decorreranno dai rientri che avverranno a partire
dallentrata in vigore del presente programma; per i rientri effettuati
antecedentemente, continuerà a valere la procedura contenuta nel precedente
programma attuativo 1999;
di stabilire che gli interventi di cui allallegato Programma siano attuati
come in esso indicato, al fine di evitare soluzioni di continuità non compatibili
con la natura degli interventi in oggetto fino allentrata in vigore di
un successivo programma di attuazione che ridisciplini la materia;
di demandare alla Giunta regionale lemanazione delle disposizioni attuative
e degli atti deliberativi e/o determinativi di Settore, per gli impegni
di spesa relativi allallegato Programma.
(omissis)
Allegato
PROGRAMMA ATTUATIVO PER LANNO 2000
Programma Attuativo per lanno 2000
Gestione legge regionale 9 gennaio 1987 n.1 e sue successive modificazioni.
PREMESSA
La legge regionale 1/87: Interventi regionali in materia di movimenti
migratori prevede che la Giunta Regionale, sentito il parere della Consulta
dellEmigrazione, proponga al Consiglio Regionale un Programma di Attuazione
con il quale vengono definiti gli interventi e specificate le condizioni
e le modalità degli stessi.
Gli interventi per i quali è richiesta lapprovazione da parte del Consiglio
Regionale sono individuati dallarticolo 9 della richiamata l.r. 1/87 e
sono tesi a:
a) favorire il rientro e lidonea sistemazione degli emigrati che rientrano
definitivamente in Piemonte;
b) favorire la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori
emigrati rimpatriati e dei loro familiari;
c) favorire il reinserimento degli emigrati mediante agevolazioni per lacquisizione,
nel territorio regionale, di idoneo alloggio;
d) favorire il reinserimento degli emigrati rimpatriati nelle attività
produttive;
e) agevolare linserimento dei figli degli emigrati nellordinamento scolastico
nazionale anche attraverso la frequenza scolastica di corsi universitari
e postuniversitari nonché il superamento delle difficoltà linguistiche;
f) organizzare, nel territorio regionale, soggiorni culturali e viaggi
studio per i figli degli emigrati ed iniziative di turismo sociale e di
interscambio;
g) assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative ed attività culturali
a favore degli emigrati;
h) curare la diffusione tra le Comunità degli emigrati di pubblicazioni
e materiale audiovisivo e radiofonico;
l) effettuare studi, indagini e ricerche relativi al fenomeno migratorio;
m) sostenere lattività delle Associazioni degli emigrati;
Il punto i) risulta abrogato a seguito dellentrata in vigore della legge
regionale N.64/89: Interventi regionali a favore degli immigrati extracomunitari
residenti in Piemonte
A seguito delle modifiche che la l.r. 1/87 con la l.r. 45/88, il Programma
comprende altresì gli interventi previsti in materia di movimenti migratori
di cui agli artt. :
11) Formazione e riqualificazione professionale;
12) contributi per lacquisto, la costruzione o il recupero della prima
casa;
13) riserva ed assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare;
15) inserimento scolastico;
16) soggiorni, scambi, turismo sociale;
17) iniziative ed attività culturali;
18) omi di benemerenza agli emigrati.
La legge regionale 45/88 consente che possano essere altresì utilizzate
le risorse disponibili nei rispettivi capitoli di Bilancio degli assessorati
competenti nelle rispettive materie.
Per ciò che concerne i frontalieri si ribadisce che essi sono assimilati,
agli effetti della presente legge, ai lavoratori emigrati per le provvidenze
e gli interventi che nel Programma in oggetto sono ad essi riferiti.
Circa lentità economica dei diversi interventi che attengono ai provvedimenti
per i rientri, tutte le cifre indicate sono state sottoposte alla valutazione
della Consulta Regionale dellemigrazione alluopo, convocata il 18.10.2000,
e sono state determinate tenendo conto dellesperienza acquisita nel corso
dei precedenti anni di gestione della legge regionale per lEmigrazione
nonché delle limitate risorse finanziarie disponibili. Il capitolo di Bilancio
su cui si attingerà è il n.11990.
I parametri delle tabelle di riferimento per lerogazione dei contributi
e gli importi a contributo relativamente allarticolo 10) e 14) , che non
erano stati più modificati dal 1991, sono stati ricalcolati in base gli
aumenti ISTAT fissati, per il periodo 1991/2000 nell8% circa.
Per quanto concerne la regolamentazione degli artt. 16 (soggiorni, scambi
e turismo sociale), 17 (iniziative ed attività culturali), 18 (informazione)
e 19 ( attività promozionale in Italia ed allestero) si precisa che il
Programma relativo agli interventi settoriali, quando necessario, è stato
predisposto dintesa o sentiti gli Assessorati competenti per materia.
Le cifre di previsione di spesa sono indicative e potranno verificarsi
trasferimenti tra articolo ed articolo per il quale è prevista lipotesi
di stanziamento e persino azzeramenti di spese per iniziative rinviate
e/o annullate.
Per le iniziative allestero ai sensi dellarticolo 5 dellex DPR 31.03.1994,
è stato redatto un apposito programma che, inoltrato agli Uffici competenti
del Ministero degli Esteri e del Ministero degli Interni, per lopportuna
autorizzazione e concessione dellIntesa, trova riscontro nel presente
documento.
Il presente Programma è adottato ai sensi ed agli effetti di ci allarticolo
3 della l.r. 1/87: Interventi regionali in materia di movimenti migratori
e sue successive modificazioni e resta in vigore sino allapprovazione
del Programma successivo.
Alla Giunta Regionale ed al Settore Affari Internazionali e Comunitari
sono demandate, per quanto di rispettiva competenza, ulteriori e più dettagliate
disposizioni che si rendano indispensabili allattuazione del presente
programma, fermo restando che dovranno essere coerenti e conseguenti al
medesimo.
L.R. 1/87 - ARTICOLO 10
Lettera a) spese di viaggio e trasporto masserizie
Soggetti beneficiari
1) Emigrati di origine piemontese per nascita o discendenza che abbiano
maturato un periodo di permanenza allestero non inferiore ai tre anni
consecutivi nei cinque anni precedenti alla richiesta di rientro.
2) figli o coniuge superstite dei soggetti di cui al punto precedente.
Detti soggetti devono essere rientrati dallestero definitivamente fissando
la propria prima residenza in un Comune del Piemonte.
Condizioni economiche per laccesso ai contributi
Larticolo 10 - comma 1 lettera a) - stabilisce come requisito per laccesso
al contributo di cui trattasi, la sussistenza di disagiate condizioni economiche.
Si intendono come tali le situazioni in cui
il lavoratore emigrato ed il suo nucleo familiare dispongono di un reddito
non superiore a quello indicato allallegata Tabella 1), in nota alla quale
è precisato altresì coma debba intendersi il nucleo familiare ed il reddito
accertabile.
Tipologia dellintervento
1) spese di viaggio
Concessione di un contributo a fronte delle spese di viaggio sostenute
per il rientro dal Paese di emigrazione in Piemonte.
Lentità del contributo è pari al 50% del costo del biglietto aereo di
ritorno in classe turistico/economica - per i soli rientri da paesi extraeuropei
- o ferroviario di seconda classe - per i rientri da paesi europei - utilizzato
dal lavoratore emigrato per il rientro. I biglietti emessi con la dicitura
andata e ritorno saranno rimborsati al 25%; (50% della sola andata).
Loriginale del biglietto dovrà essere consegnato, dal soggetto richiedente
il contributo, al momento dellistruzione della pratica.
Nel caso di rientro effettuato con mezzi propri da paesi europei lentità
del contributo è fissata fino ad un massimo di Lire 550.000 per nucleo
con lapplicazione delle vigenti tariffe ACI, cui vanno aggiunti il rimborso
delle spese di autostrada e, nella misura del 50% del costo dei relativi
biglietti per i traghetti.
Il contributo , per il biglietto aereo o ferroviario, si intende allo stesso
modo per le spese sostenute da ciascuno dei familiari a condizione che:
a) rientrino congiuntamente al lavoratore emigrato;
b) siano nati allestero ovvero, nel caso di congiunti che abbiano raggiunto
allestero il lavoratore emigrato, abbiano soggiornato allestero tre anni
consecutivi negli ultimi cinque anni;
c) possono considerarsi familiari a carico del lavoratore che rientra quelli
considerati tali dalla normativa italiana sugli assegni familiari e risultano
componenti lo stesso nucleo familiare dal relativo stato di famiglia.
Al fine della presente disposizione sono da ritenersi rientri congiunti
quelli che avvengono nellarco di 180 giorni dal ritorno del primo rientrato
del nucleo.
2) Trasporto delle masserizie
Concessione di un contributo a titolo di concorso nelle spese sostenute
per il trasporto delle masserizie da parte del lavoratore emigrato che
rientra. Sono considerate ai fini delle determinazioni del rimborso anche
le spese sostenute per il trasporto delle masserizie dai familiari a condizione
che questi:
a) rientrino congiuntamente con il lavoratore emigrato;
b) siano nati allestero ovvero, nel caso di congiunti che abbiano raggiunto
allestero il lavoratore emigrato, abbiano soggiornato allestero 3 anni
consecutivi negli ultimi 5;
c) possono considerarsi familiari a carico del lavoratore che rientra quelli
considerati tali ai sensi della normativa italiana sugli assegni familiari
e risultino come componenti dello stesso nucleo familiare dal relativo
stato di famiglia.
Al fine della presente disposizione sono da ritenersi rientri congiunti
quelli che avvengono nellarco di 180 giorni dal ritorno del primo rientrato
del nucleo.
Il contributo si riferisce alle spese sostenute per il trasporto delle
masserizie non ricomprese nei biglietti di viaggio di cui al punto precedente,
che siano fatti rientrare congiuntamente con i lavoratori emigrati o i
loro familiari oppure che viaggino separatamente a condizione che dai biglietti
di viaggio risultino spedite nel termine di 60 giorni antecedenti o susseguenti
quello del rientro delle persone a cui si riferiscono.
Lentità del contributo è fissata nel 50% delle spese sostenute e documentate
nei seguenti limiti:
a) rientro da Paese Europeo L. 760.000 per ogni nucleo fam.
b) rientro da Paese Extraeuropeo L.3.250.000 per ogni nucleo fam.
Domande di concessione ed erogazione dei contributi
I contributi sono concessi attraverso i Comuni e/o le UU.SS.SS.LL.. Le
domande debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine
massimo di 12 mesi detta data, documentata, dellacquisizione della prima
residenza nel Comune in cui lemigrato è rientrato.
Allo scopo di snellire e favorire la raccolta dei dati necessari per lespletamento
delle pratiche finalizzate allerogazione dei contributi, i Comuni si avvarranno
dellapposita modulistica, allegata al presente programma per farne parte
integrante, che deve essere compilata da parte dei soggetti richiedenti
il contributo, ed allegata alla richiesta del medesimo.
Dalla domanda e dalla documentazione allegata deve risultare esplicitamente:
- il possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 2) e 10) -
comma 1) lettera a) della l.r. 1/87 come specificazione presente programma;
- il possesso della documentazione comprovante le spese sostenute e per
le quali si richiede il contributo.
Requisiti della documentazione da presentarsi a cura del soggetto richiedente
il contributo.
Per quanto riguarda i requisiti della documentazione da presentarsi a cura
dellemigrato rientrato al comune di prima residenza si specifica quanto
segue:
1) i biglietti aerei di andata e/o andata e ritorno acquisiti dal soggetto
per rientrare in Piemonte devono essere consegnati in originale al Comune
e/o allU.S.S.L.; non sono da considerarsi sostitutive le copie autenticate
dei medesimi che non sono idonee per lottenimento del contributo;
2) i documenti presentati per lottenimento del contributo debbono essere
conservati a cura dellAmministrazione Comunale o dei Consorzi Intercomunali
per i Servizi Socio Assistenziali o dalla ASL presso la quale è stata inoltrata
la richiesta del medesimo e non inviati agli uffici regionali;
3) per listruzione della pratica di contributo
a) foglio riepilogativo concernente i dati relativi ai soggetti rientrati
con lindicazione della residenza e della somma a loro erogata o di cui
si chiede lerogazione.
b) determina della Giunta Municipale in cui si assegna il contributo richiesto
e se ne quantifica limporto.
c) lettera di accompagnamento del Comune o del Consorzio Intercomunale
per i Servizi Socio Assistenziali o dallASL nella quale si ribadiscono
gli importi erogati o si specifica se gli stessi sono ancora da erogare
ed eventualmente si giustificano ritardi nella consegna della modulistica
o eventuali omissioni nella redazione della medesima.
Si raccomanda ai Comuni o ai Consorzi Intercomunali per i Servizi Socio
Assistenziali o alle ASL , prima di provvedere allerogazione dei contributi
di accertare leffettiva presenza dellemigrato rientrato e beneficiario
del contributo, nel territorio piemontese; in caso contrario, cioè, ove
questo risultasse irrintracciabile nel territorio italiano, il contributo
deve essere trattenuto presso la Tesoreria Comunale in attesa dei necessari
accertamenti finalizzati allerogazione o alla restituzione del medesimo
allAmministrazione Regionale.
Si sottolinea che agli Uffici Regionali competenti ad istruire la pratica
per lerogazione dei contributi i Comuni e/o ai Consorzi ed alle ASL, detta
documentazione deve pervenire in modo completo, onde evitare inutili ritardi
dovuti allindispensabile ricerca degli elementi mancanti.
Le pratiche incomplete verranno restituite ai Comuni e/o ai Consorzi ed
alle ASL., istruttori in prima istanza, per gli opportuni adempimenti.
Visto il lasso di tempo che intercorre tra la presentazione della domanda
di contributo ai Comuni e/o Consorzi e/o ASL. e leffettiva erogazione
del medesimo da parte della Regione, si invitano gli Enti sopra citati,
ove abbiano disponibilità di Bilancio, ad anticipare le somme a contributo
che saranno comunque rimborsate da parte dellAmministrazione Regionale.
Cumulabilità
Il contributo relativo al biglietto di viaggio è cumulabile con quello
per il trasporto delle masserizie.
I contributi di cui trattasi possono essere cumulati con quello di prima
sistemazione di cui allarticolo 10 lettera b) della legge, ove sussistano
naturalmente i presupposti per la concessione di questo, come stabilito
dal presente programma.
Lettera b): contributi di prima sistemazione
Soggetti beneficiari
1) Emigrati di origine piemontese per nascita o discendenza o residenza
- per coloro che rimpatriano si considera la residenza allatto del rimpatrio
- che abbiano maturato un periodo di permanenza allestero non inferiore
ai tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni.
2) figli o coniuge superstite dei soggetti di cui al punto precedente.
Detti soggetti devono essere rientrati dallestero definitivamente fissando
la propria prima residenza in un Comune del Piemonte.
Condizioni economiche per laccesso dei contributi
Larticolo 10, comma 1, lettera b) stabilisce come requisito per laccesso
al contributo di cui trattasi, la sussistenza delle condizioni di bisogno.
Si intende come tale la situazione in cui il lavoratore emigrato ed il
suo nucleo familiare dispongono di un reddito non superiore a quello indicato
nellallegata tabella 2 in nota alla quale è precisato altresì come debba
intendersi il nucleo familiare.
Tipologia dellintervento
Concessione di un contributo una tantum, destinato a favorire la prima
sistemazione dei lavoratori emigrati e dei loro familiari che rientrano
in Piemonte e versano in condizioni di bisogno. Lentità del contributo
è fissata, indipendentemente dallo Stato estero di provenienza, nella somma
fissa di Lire 550.000 per capofamiglia aumentata di lire 110.000 per ogni
familiare a carico, intendendosi come tali quelli così individuati dalla
normativa italiana vigente in materia di assegni familiari.
Domande di concessione ed erogazione dei contributi.
I contributi sono concessi attraverso i Comuni.
Le domande debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine
massimo di 12 mesi dalla data, documentata, dellacquisizione della prima
residenza nel Comune in cui lemigrato è rientrato.
Dalla domanda dalla documentazione allegata dovranno comunque risultare:
- il possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 1 e 10 della
l.r.1/87
Cumulabilità
Il contributo di cui trattasi è cumulabile con quelli relativi al concorso
nelle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie; è cumulabile altresì
con il contributo per lavvio di attività produttive di cui allarticolo
14 della l.r.1/87.
Articolo 10 ultimo comma; trasporto salme.
Soggetti beneficiari
1) il contributo è riferito al trasporto in Piemonte delle salme di emigrati
di origine piemontese per nascita o discendenza, che abbiano maturato un
periodo di permanenza allestero non inferiore ai tre anni consecutivi
nei cinque precedenti il decesso.
2) figli o coniuge che abbiano raggiunto lemigrato nei paesi di emigrazione
.
Condizioni economiche per laccesso al contributo
Larticolo 10 u.c., stabilisce, come condizione per laccesso al contributo
di cui trattasi, la sussistenza di disagiate condizioni economiche.
Si intende come tale la situazione economica in cui la famiglia del deceduto
dispone di un reddito non superiore a quello indicato nellallegata tabella
1. comprendendo, oltre al reddito proprio, quello eventualmente derivante
dalla successione ereditaria.
Tipologia dellintervento ed entità del contributo.
Lintervento consiste nel concorso nelle spese sostenute e documentate
per la traslazione della salma del lavoratore emigrato e del suo familiare
deceduto allestero, in un Comune del Piemonte.
Lentità del contributo è pari al 50% delle spese sostenute entro il limite
massimo di L.1.650.000 per le salme traslate dai Paesi Europei e di L.3.250.000
per le salme traslate dai Paesi extra Europei.
Domande di concessione ed erogazione del contributo
Il contributo è concesso attraverso i Comuni.
La domanda deve essere presentata da un familiare del defunto, che abbia
la propria residenza in un Comune del Piemonte.
Dalla domanda e dalla documentazione allegata dovranno risultare:
- la sussistenza delle disagiate condizioni economiche di cui allarticolo
10 della l.r.1/87, come specificate dal presente programma.
la documentazione delle spese sostenute e per le quali si richiede il contributo.
SPESA PREVISTA: CAPITOLO 11990 /00 Lire 50.000.000.
(indicativa, non conoscendo a priori lentità del fenomeno ma basandosi
su quanto erogato nel 1999 e sulla necessità di pervenire al saldo delle
erogazioni per i soggetti rientrati durante il 1999)
Articolo 11
La Regione si impegna ad assumere iniziative per la formazione e la riqualificazione
professionale dei lavoratori rimpatriati e dei lavoratori frontalieri che
ai sensi della presente legge (art.2) sono equiparati agli emigrati, qualora
si verificasse una consistente richiesta, tale da consentire lorganizzazione
di corsi di formazione professionale di soggetti in età attiva.
Articolo 12
Articolo 13
Per favorire laccesso alla prima abitazione agli emigrati rimpatriati
in possesso dei requisiti previsti dallart.2 della l.r. 10.12.1984 n.64
entro tre anni successivi alla data del loro rientro, è consentito presentare
la richiesta per contributi o per lassegnazione di un alloggio di tipo
economico e popolare al Comune in cui risiedono usufruendo di un punteggio
non inferiore a quello attribuito negli stessi bandi alle giovani coppie.
A questo proposito la legge regionale 64/84 - art.2 punto b)- esonera i
lavoratori emigrati, già rientrati, dal possedere la residenza anagrafica
o dal documentare la propria attività lavorativa svolta nei Comuni compresi
nellambito territoriale a cui si riferisce il bando al momento in cui
si istruiscono le domande.
Articolo 14
Soggetti beneficiari
1) Emigrati di origine piemontese per nascita o discendenza o residenza
- per coloro che rimpatriano si considera la residenza allatto del rimpatrio
- che abbiano maturato un periodo di permanenza allestero non inferiore
ai tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni.
2) figli o coniuge superstite dei soggetti di cui al punto precedente.
Detti soggetti devono essere rientrati dallestero definitivamente fissando
la propria prima residenza in un Comune del Piemonte.
Condizioni economiche per laccesso ai contributi
Larticolo 14 non prevede particolari situazioni economiche quali condizioni
per laccesso ai contributi.
Tipologia dellintervento
Concessione di un contributo una tantum in conto capitale per investimenti
finalizzati allavvio di unattività produttiva, in forma singola o in
forma cooperativa, nei settori dellagricoltura, dellartigianato, del
Commercio e del turismo.
Nel caso di iniziative in forma cooperativa almeno l80% dei soci deve
avere le caratteristiche soggettive di cui al paragrafo precedente.
I contributi si riferiscono a:
1) acquisizione di immobili da destinare allattività: ristrutturazione
degli stessi e possono anche riferirsi ad immobili avuti in locazione;
2) acquisizione di arredi, macchinari ed attrezzature necessarie per lavvio
dellattività.
La legge prevede che i beni per i quali si richiede il contributo siano
finalizzati allavvio dellattività (produttiva, commerciale, di servizio);
lesistenza di detta finalizzazione rappresenta una delle condizioni basilari
per laccoglimento della domanda.
Entità dei contributi
1) per lacquisizione e/o la ristrutturazione di immobili (terreni, fabbricati),
il contributo è fissato nella misura del 30% del valore degli stessi o
del costo della ristrutturazione, I.V.A. esclusa, e non può comunque superare
la cifra di Lire 10.800.000.
2) per lacquisizione di beni mobili (macchinari, attrezzature) il contributo
è determinato nella misura del 30% del valore degli stessi, I.V.A. esclusa,
e non può comunque superare la somma di Lire 5.500.000.
I contributi relativi ai punti 1 e 2 possono cumularsi nei relativi limiti
di spesa.
Il contributo è concesso in ununica soluzione a fronte della presentazione
della documentazione comprovante lavvenuta acquisizione dei beni in proprietà
e/o lavvenuta effettuazione della ristrutturazione.
Nel caso di beni acquisiti con il contratto di leasing, il contributo è
determinato sulla base del valore del bene quale risulta dal contratto
ed è erogato in ununica soluzione a fronte dellavvenuta dimostrazione
del pagamento della prima rata del canone, - se inferiore o uguale a questo
- o in più soluzioni, ciascuna non superiore al canone versato e fino alla
concorrenza dellentità del contributo se questa è superiore allimporto
della prima rata e delle rate successive.
Domande di concessione ed erogazione del contributo
Le domande devono essere presentate al Comune presso il quale lemigrato
ha fissato la propria residenza ed intende avviare la propria attività,
entro due anni dalla data dellavvenuto rientro in Piemonte, normalmente
prima dellinizio dellattività stessa ma, in ogni caso, entro il termine
massimo di sei mesi dallinizio dellattività. Per facilitare e snellire
le pratiche relative alla compilazione della domanda i Comuni sono stati
forniti di idonea modulistica relativa alla raccolta di quei dati indispensabili
allerogazione del contributo.
Dalla domanda e dalla documentazione ad essa collegata dovranno risultare:
- il possesso dei requisiti soggettivi di cui allart. 2 della l.r. 1/87
come specificato nel presente programma.
- le caratteristiche dellattività che si vuole intraprendere (settore,
ubicazione, modalità ed attrezzature per lo svolgimento), nonché il possesso
(o quantomeno lavvio delle procedure per lottenimento da concludersi
prima del provvedimento di erogazione) delle autorizzazioni amministrative
necessarie allo svolgimento dellattività (concessioni, iscrizione in albi,
etc.);
- la specificazione dei beni per i quali si richiede il contributo e la
previsione dei costi;
- le modalità di finanziamento per lavvio dellattività.
Lammissione del contributo è approvata con formale provvedimento (determina
della Giunta Municipale) da parte del Comune istruttore della pratica previo:
1) accertamento della sussistenza delle condizioni soggettive di ammissibilità
di cui allart.2 della l.r.1/87 così come specificato nel presente programma.
2) valutazione economica dellesistenza di prospettive di mercato per liniziativa
che ne facciano ragionevolmente prevedere la sua autonoma capacità di esistenza,
anche sotto il profilo finanziario;
3) verifica della concessione e della congruità degli investimenti per
i quali si richiede il contributo regionale rispetto allavviamento dellattività.
Lammissione e la determinazione del contributo può essere effettuata anche
sulla base di preventivi di spesa: la determinazione definitiva dello stesso
entro i limiti della somma ammessa, e la relativa erogazione, avviene sulla
base della documentazione comprovante lavvenuta acquisizione dei beni
ammessi.
Nel caso di domanda presentata successivamente alleffettuazione degli
investimenti, con il provvedimento di ammissione si procede anche allerogazione
del contributo, sulla base della documentazione acquisita.
Alladozione della delibera di ammissione, lEnte interessato richiede
apposita comunicazione scritta allAmministrazione Regionale circa lesistenza
della necessaria copertura finanziaria. In difetto di tale procedura lA.R.
non è tenuta al rimborso al Comune.
Obblighi ed incompatibilità
Il contributo non può essere cumulato con contributo disposti da altre
leggi regionali o statali riferito agli stessi beni.
Il bene soggetto al contributo è sottoposto al vincolo di destinazione
rispetto alluso previsto per la durata di cinque anni, se trattasi di
immobili, di tre anni se trattasi di macchinari ed attrezzature.
Per lo stesso lasso di tempo , il soggetto beneficiario si impegna a non
trasferire ad altri soggetti lautorizzazione relativa allesercizio dellattività
produttiva.
Le clausole di cui sopra devono essere riportate nel provvedimento di ammissione
da parte dellEnte locale che prevederà altresì la revoca dello stesso
nel caso di inosservanza di una di esse.
Cumulabilità
I contributi di cui allart.14 sono cumulabili con le indennità di prima
sistemazione di cui allart.10; sono altresì compatibili con leventuale
contributo per le spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, ove
sussistano le condizioni che ne costituiscano il presupposto.
SPESA PREVISTA CAP.20570/00 L.30.000.000
Articolo 15
Allo scopo di assicurare linserimento nellordinamento scolastico nazionale
dei figli degli emigrati rimpatriati, la Regione in concorso con i programmi
nazionali e comunitario con Associazioni ed Enti che operano nel settore
dellistruzione, si impegna a promuovere, nel rispetto delle competenze
dellautorità scolastica, qualora se ne presenti la necessità, quanto segue:
a) corsi di recupero linguistico e di inserimento;
b) corsi di lingua italiana per cittadini italiani privi di rudimenti linguistici.
c) incontri, convegni, seminari, per gli operatori impegnati nelle attività
di cui alle precedenti lettere a) e b).
Articolo 16
La Regione Piemonte organizza o in forma autonoma o in collaborazione con
altre Regioni, soggiorni per giovani di origine piemontese e per anziani
emigrati, in Piemonte. Per i giovani, in accordo con le Associazioni dei
Piemontesi nel Mondo, si prevedono periodi di soggiorno organizzati con
un calendario di visite guidate alle località più caratteristiche, momenti
di arricchimento culturale e di conoscenza del sistema economico e produttivo
della Regione. La scelta può favorire gruppi e Comunità che organizzano
viaggi di conoscenza del Piemonte (della sua cultura e delle sue tradizioni)
e della sua gente, oppure soggetti che partecipano a stage o concorsi indetti
e/o coordinati dagli Uffici Regionali.
Gli anziani sono invece agevolati nel riavvicinamento ai propri congiunti
e nellincontro con le Autorità dei Comuni dai quali originariamente provengono.
a) Soggiorni culturali e viaggi di studio - formazione per figli e/o discendenti
di emigrati Piemontesi.
Beneficiari
I figli ed i discendenti di emigrati Piemontesi aventi le caratteristiche
di cui allart. 1 della l.r.. 1/87 in età compresa tra i 18 ed i 30 anni,
che non abbiano in precedenza già partecipato ad altri soggiorni.
Natura dellintervento
Nellintento di favorire la conoscenza delle realtà e della storia regionale
nelle ultime generazioni degli emigrati, la regione provvede allaccoglimento
dei giovani in idonee strutture ricettive (convitti, istituti, alberghi),
alla copertura delle spese di viaggio agli oneri relativi alla loro eventuale
assicurazione sanitaria valida per la durata del soggiorno, alle attività
culturali, ricreative, turistiche che si svolgeranno durante la permanenza
dei giovani nella nostra Regione, alle prestazioni professionali di guide
ed animatori culturali.
Può essere assunto altresì lonere, per la partecipazione a ciascun soggiorno
di un soggetti di età superiore a quella dianzi riportata purché anchessi
emigrati o figli e/o discendenti di emigrati Piemontesi con ruolo di accompagnatori
in aggiunta al numero dei giovani autorizzati ad usufruire delliniziativa.
Le relative spese possono essere assunte dalla Regione nella loro totalità
oppure può essere prevista a carico dei partecipanti, (fatti salvi i casi
di giovani appartenenti a nuclei familiari che versino in disagiate condizioni
economiche, attestate dalle competenti autorità consolari) quando liniziativa
assuma una certa importanza sia per linvestimento economico che per quello
formativo che sottende.
La Regione può inoltre assumere direttamente, con deliberazioni della Giunta
regionale, e con lassenso preventivo della Consulta Regionale dellEmigrazione,
le spese per lorganizzazione di soggiorni da attuarsi in collaborazione
con altre Regioni ed Enti Locali.
Modalità di esecuzione
I soggiorni possono essere organizzati anche in collaborazione con Enti
Locali e con le associazioni e/o Federazioni e/o Circoli degli emigrati
Piemontesi riconosciuti ai sensi dellart.22 della l.r.1/87.
Le scelte dei soggiorni da realizzarsi nel corso dellanno sono determinate
da criteri che tengono conto, per quanto possibile:
1) dellavvicendamento dei Paesi di provenienza dei beneficiari;
2) delle esigenze manifestate dagli interessati per quanto concerne la
scelta e le modalità dei progetti nonché i periodi di svolgimento;
3) di una razionale selezione delle attività formative culturali ed integrative;
Nellaccoglimento delle richieste si tenderà a privilegiare i soggetti
più meritevoli dal punto di vista del rendimento scolastico, e gli appartenenti
a famiglie non abbienti dietro opportuna segnalazione da parte delle Associazioni/federazioni/Circoli
dei Piemontesi allestero.
Gli Enti coorganizzatori, nel predisporre i programmi di soggiorno, devono
prevedere alcune norme regolamentari che contemplino:
- regole generali di comportamento da tenersi dai giovani ospiti durante
il loro soggiorno;
- provvedimenti disciplinari per i vari casi di inosservanza delle predette
regole;
- risarcimento dei danni materiali eventualmente causati dai soggetti di
cui sopra per comportamenti dolosi;
- risarcimento delle spese organizzative per le attività non realizzate
per colpa imputabile agli utenti, ovvero maggiori spese sostenute per la
stessa ragione;
- pagamento delle spese di carattere personale (telefonate, fax, e/o altro)
da parte degli stessi.
Eventuali richieste di soggiorni provenienti dalle Associazioni/Federazioni/Circoli
dei Piemontesi allestero, devono pervenire al Settore Affari Internazionali
e Comunitari della Regione Piemonte preferibilmente entro lultimo giorno
del mese di febbraio di ciascun anno.
Nelle medesime occorre che sia segnalato il periodo in cui sarebbe auspicabile
che detto soggiorno avvenisse e le caratteristiche dei giovani ai quali
il medesimo potrebbe essere destinato.
Domande di partecipazione, rendicontazione e revoche.
Le domande di partecipazione devono essere presentate, da Enti e/o Associazioni/Federazioni/Circoli,
o da parte dei soggetti interessati, purché i suddetti siano consenzienti,
corredate di costi ed informazioni necessarie a progettare adeguatamente
viaggio e soggiorno.
Coloro che richiedono di beneficiare della gratuità totale del soggiorno
e del viaggio, sono tenuti ad allegare alla domanda apposita documentazione
consolare comprovante le disagiate condizioni economiche della famiglia.
Detta documentazione deve pervenire prima che i prescelti giungano in Italia.
Non saranno accettate documentazioni in sanatoria.
Tutti i rendiconti dovranno pervenire entro sei mesi dalla realizzazione
delliniziativa. In mancanza degli stessi la somma concessa e/o stanziata
per la medesima, è revocata e si procede al recupero di eventuali anticipazioni,
aumentate degli interessi computati al tasso conteggiato dalla Tesoreria
Regionale.
La partecipazione alliniziativa da parte dei soggetti prescelti dallAmministrazione
Regionale, su indicazione di Associazioni/Federazioni/Circoli non può essere
disdettata senza gravi motivi, dai medesimi e/o da parte degli Enti organizzatori
di cui sopra, se non entro 30 giorni prima della data per la quale la stessa
è stata programmata.
INTERVENTI PER LANNO 2000
1) DELEGAZIONE DI PIEMONTESI IN VISITA AL PIEMONTE (già avviati contatti
con Associazioni/Enti in Argentina e Brasile: scambi conseguenti agli incontri
avvenuti durante le Feste del Piemonte e specifiche richieste delle diverse
Associazioni .Eventuale partecipazione alle delegazioni di responsabili
accompagnatori.
Spesa prevista L. 10.000.000 cap. 11990/00
2) BORSE DI STUDIO:
a) Borsa di studio istituita in accordo con UNESCO per una tesi sul Piemonte
- III a edizione -. La tesi verrà discussa presso lUniversità di TORINO
dal soggetto che risulterà vincitore.
b) Borsa di studio Nidi Di Rondine in collaborazione con lAssociazione
LArvangia per giovani discendenti di Piemontesi che stiano redigendo,
o labbiano redatta recentemente una tesi (o saggio), avente come tema
lemigrazione piemontese nel mondo e che siano disponibili ad un soggiorno
studio di 6(sei) mesi presso la Casa delle Memorie di Mango dAlba (CN).
c) Borsa di studio ancora da individuare nel titolo, ma che si inserisce
in un progetto degli Istituti Italiani di Cultura di Argentina e dedicata
allindagine colà condotta sullemigrazione piemontese.. Allautore del
saggio migliore scelto tra i discendenti dei piemontesi verrà consegnato
un premio consistente in un viaggio in Piemonte con spese di soggiorno.
Spesa prevista Lire 30.000.000 cap.11990/00
3) INIZIATIVE ULTERIORI - finalizzate alla realizzazione di interscambi
tra Piemonte ed Argentina (e viceversa) di giovani studenti discendenti
di emigrati piemontesi
Spesa prevista Lire 45.000.000 Cap.11990/00
4) FESTA DEL PIEMONTE - Gemellaggi - In collaborazione con lAssociazione
Piemontesi nel Mondo ed a sostegno di iniziative di gemellaggio e per lannuale
Festa del Piemonte.
Spesa Prevista Lire 10.000.000 Cap.11990/00
5) TURISMO SOCIALE PER GLI EMIGRATI IN ETA ADULTA. Sono beneficiari gli
emigrati di origine piemontese che abbiano compiuto il 55° anno detà e
che abbiano ridotte capacità economiche. E limitato a quelle persone che
non siano rientrate in Italia da almeno 10 anni e che non necessitino di
assistenza (accompagnamento, spese soggiorno etc) durante la loro permanenza.
Natura dellintervento
La Regione si propone di assumere le spese di viaggio e di imprevisto,
nonché gli oneri per eventuali assicurazioni malattia, in ragione del 100%
per coloro che abbiano i requisiti di cui al capoverso precedente. Le spese
di ospitalità sono prevalentemente a carico delle famiglie presso i quali
i soggetti saranno ospitati durante la loro permanenza in Piemonte.
In casi di accertata necessità e/o emergenza , lAmministrazione Regionale
può assumere inoltre, qualora non siano state individuate le famiglie in
grado di offrire lospitalità necessaria, le spese per laccoglimento in
idonee strutture ricettive per la durata del soggiorno che comunque non
può, in questo caso, superare i 30 gg.
La Regione può altresì organizzare attività ricreative - culturali e visite
turistiche a località del Piemonte di particolare valore storico, artistico
e culturale, ed inoltre favorire laccoglimento del soggetto emigrato da
parte dei rappresentanti dellAmministrazione Comunale del luogo dorigine
del medesimo, qualora lo stesso ritenga ciò oltremodo gradito.
Per le finalità sopra illustrate la Regione può altresì essere autorizzata
ad accollarsi lonere delle spese di viaggio e di soggiorno di un accompagnatore
per eventuali gruppi di anziani provenienti dal medesimo Paese demigrazione.
Detto accompagnare, per il quale non vale il vincolo detà dei 55 anni,
deve essere anchegli/ella emigrato/a allestero e preferibilmente non
deve aver partecipato in precedenza ad altri soggiorni in Piemonte.
Modalità di esecuzione del soggiorno
I soggiorni potranno essere organizzati dalla Regione in collaborazione
con Enti Locali e/o ad Associazioni/Federazioni/Circoli degli emigrati
Piemontesi riconosciuti ai sensi dellarticolo 22 della legge regionale
1/87.
Le soluzioni alloggiative reperite per coloro che non trovassero ospitalità
gratuita presso parenti residenti in Piemonte, dovranno tenere conto, nei
limiti del possibile, dellesigenza di soggiornare nelle località dorigine
o ultima residenza nella regione dei soggetti emigrati prima della loro
partenza o comunque delle località dove risiedono perenti ed affini.
Varrà anche per i soggetti adulti il criterio della turnazione dei Paesi
di provenienza e si terranno in debito conto le condizioni psicofisiche
dei soggetti beneficiari non accompagnati.
Domande di partecipazione, rendicontazione e revoche
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate dai soggetti interessati
o direttamente allAmministrazione Regionale, Settore Affari Internazionali
e Comunitari, o agli Enti/Associazioni/Federazioni/Circoli dei Piemontesi
allestero. che provvederanno ad inviarle alla Regione unitamente ad un
schema riepilogativo e specificativo.
A dette domande dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva dellatto
di notorietà, resa ai sensi dellART.4 L.4/1/1968 n.15 dalla quale risultino:
a) il comune di espatrio, il periodo di permanenza allestero, la data
dellultimo rimpatrio con lindicazione del mese e dellanno;
la situazione economica;
c) il recapito della famiglia presso la quale il soggetto sarà ospitato
durante il suo soggiorno in regione;
d) lindicazione della durata del soggiorno.
e) certificato sanitario attestante le buone condizioni di salute.
Detta documentazione deve pervenire prima che i prescelti giungano in Italia.
Non saranno accettate documentazioni in sanatoria.
Tutti i rendiconti dovranno pervenire entro sei mesi dalla realizzazione
delliniziativa. In mancanza degli stessi la somma concessa e/o stanziata
per la medesima, è revocata e si procede al recupero di eventuali anticipazioni,
aumentate degli interessi computati al tasso conteggiato dalla Tesoreria
Regionale.
La partecipazione alliniziativa da parte dei soggetti prescelti dallAmministrazione
Regionale, su indicazione di Associazioni/Federazioni/Circoli non può essere
disdettata senza gravi motivi, dai medesimi e/o da parte degli Enti organizzatori
di cui sopra, se non entro 30 giorni prima della data per la quale la stessa
è stata programmata.
Spesa prevista L 10.000.000 Cap.11990/00
Articolo 17
La Regione favorisce iniziative ed attività culturali dirette a conservare
e tutelare tra gli emigrati ed i loro discendenti il valore dellidentità
della terra dorigine e risaldare i rapporti culturali con il Piemonte.
E stato redatto ed inviato a suo tempo al Governo per lintesa un Programma
di attività allestero del Settore Affari Internazionali e Comunitari;
anno 2000, ove sono riportate le iniziative promosse o agevolate nei Paesi
di Emigrazione, a favore delle collettività di origine piemontese, in particolare
dei giovani discendenti dei Piemontesi emigrati. Sono volte a far conoscere
la storia, la cultura, larte, le tradizioni e la realtà socio economica
del Piemonte e a favorire manifestazioni locali con incontri tra i nostri
corregionali.
Qualora le iniziative e le attività culturali siano attuate da Associazioni
di Emigrati aventi i requisiti di cui allart.22 della l.r. 22/87, il Settore
Affari Internazionali e Comunitari in coordinamento con le competenti strutture
dei diversi Assessorati interessati valuta lerogazione di contributi sulla
base delle richieste formulate. Per iniziative di Enti, Associazioni, Istituzioni
diverse si procede affidando servizi o collaborazioni.
A supporto di queste manifestazioni sono necessari oggetti promozionali,
simbolici etc. per i quali si deve procedere allacquisto.
INTERVENTI PER IL 2000
Vale quanto contemplato nel programma per le attività allestero:
1) Iniziative da realizzarsi a favore delle COMUNITA PIEMONTESI ALLESTERO
Completa realizzazione dellatto determinativo N°955 del 23 12.99 per lo
svolgimento di attività formativa per discendenti di emigrati piemontesi
in Brasile - Terzo Corso Advanced Management System; seconda fase ( continuazione
della collaborazione intrapresa con AMMA - SAMMA; già finanziati Lire 30.000.000
nel 1999).
Spesa Prevista Lire 95.000.000 cap.11892/00
2) Concorso di poesia LICEO PEANO DI TORTONA. Anche questanno liniziativa
si avvarrà del patrocinio della Regione che metterà a disposizione un premio,
consistente in un soggiorno in Piemonte per una settimana per il vincitore
della sezione speciale prevista per i Piemontesi emigrati o per i discendenti
di Piemontesi residente allestero.
Spesa prevista Lire 5.000.000 cap.11990/00
3) ACQUISTO OGGETTI PROMOZIONALI. Da consegnare durante celebrazioni, iniziative
attinenti lemigrazione sia in Italia che allestero anche in collaborazione
con le associazioni dei piemontesi
Spesa prevista Lire 20.000.000 cap.11892/00
4) PROMOZIONE INIZIATIVE INERENTI ALLA PRIMA CONFERENZA DEGLI ITALIANI
NEL MONDO
Conferenze in loco e/o partecipazione alla Conferenza di rappresentanti
delle comunità piemontesi
Spesa prevista Lire 20.000.000 cap.11990/2000
5) STAGES
avvio Stages formativi per giovani imprenditori di origine piemontese in
collaborazione con le Associazioni
Spesa prevista Lire 10.000.000 cap.11892/2000
6) ATTIVITA SVOLTA DALLE ASSOCIAZIONI IN COLLABORAZIONE CON IL CESVIT
Supporto economico da fornire alle Associazioni ed al CESVIT medesimo
Spesa prevista Lire 20.000.000 cap.11990/2000
Articolo 18
Al fine di attuare un programma organico e continuativo di informazione
economica e sociale del Piemonte e sullattività dellAmministrazione regionale
Piemontese, si procede annualmente alla redazione dellAnagrafe delle Associazioni
dei Piemontesi allEstero" attraverso la scheda di rilevamento e di aggiornamento
allegata al presente programma.
Attraverso tale scheda la Regione ha acquisito ed acquisisce annualmente
quegli elementi conoscitivi atti a fornire tutti quei dati quantificanti
la consistenza delle associazioni, le loro attività e le loro strutture.
Anche tramite lapporto dellattività editoriale delle Associazioni/Federazioni/Circoli
che operano con carattere di continuità e specificità a favore degli emigrati
Piemontesi, provvede alla diffusione ed alla conoscenza della legislazione
regionale e della realtà economica, storica e sociale anche tramite linvio
di idonee pubblicazioni.
Una/due volte allanno provvede altresì alla diffusione tra le Comunità
dei Piemontesi di materiale audiovisivo e di libri al fine di rinsaldare
i rapporti culturali ed economici degli emigrati e dei loro discendenti
con la terra dorigine.
Si attiveranno altresì:
Ricerca sulla realtà dei desaparecidos e sostegno alle loro famiglie;
Ricerca sulla realtà degli italiani dispersi e sostegno alle loro famiglie
per cause connesse alla presenza, nei paesi di emigrazione, di regimi totalitari.
INTERVENTI PER IL 2000
1) INIZIATIVE EDITORIALI: Giornale informativo trimestrale Piemontesi
nel Mondo.
Prosieguo delliniziativa che ha previsto la rielaborazione e modifica
della veste grafica del periodico: Piemontesi nel Mondo, curato dallomonima
Associazione con intervento di supporto e collaborazione degli uffici regionali
facenti capo al Settore Affari Internazionali e Comunitari; al fine di
poter disporre di un notiziario informativo trimestrale recante la cronaca
dellemigrazione (manifestazioni, gemellaggi, feste e/o ricorrenze, problematiche
emergenti, programmi etc) nonché la necessaria comunicazione dei progetti
allo studio su futuri eventi, incontri ed opportunità, finalizzata alla
partecipazione ed al coinvolgimento dei piemontesi allestero - Revisione
dellindirizzario che ci consenta, entro un anno, di raggiungere da 500
a 1000 indirizzi, compresi gli Istituti Universitari, gli Istituti Italiani
di cultura, le varie sezioni della Dante Alighieri, le Autorità Consolari,
i giornali italiani allestero ed, ovviamente, il nostro associazionismo.
Spesa Prevista L.31.000.000 cap11892/00
2) ACQUISTO volumi e pubblicazioni
Spesa prevista L 19.000.000 cap.11892/00
3) COSTITUZIONE RETE SUPPORTO INFORMATICO PRESSO FEDERAZIONI/ ASSOCIAZIONI/CIRCOLI
E COMUNITA PIEMONTESI ALLESTERO - COSTITUZIONE SITO WEB PER INFORMAZIONI
AD ASSOCIAZIONI
Fornitura materiale informatico
Spesa prevista Lire 75.000.000 cap.11892/2000
PROGETTO INERENTE LACQUISIZIONE DEI DATI ED INFORMAZIONI INDISPENSABILI
RICHIESTE DAI DISCENDENTI DEI PIEMONTESI ALLESTERO PER LOTTENIMENTO DELLA
CITTADINANZA ITALIANA DA AFFIDARSI ALLASSOCIAZIONE PIEMONTESI NEL MONDO
(contributo regionale finalizzato)
Spesa prevista Lire 10.000.000 cap. 11990/2000
Articolo 19
La Regione Piemonte individua le linee di attività promozionali sulla base
di:
a) iniziative che emergono in seno alla Consulta Regionale dellEmigrazione;
b) iniziative proposte dai soggetti riconosciuti ai sensi della l.r. 1/87.
Le iniziative assunte a seconda della loro importanza e dellimpatto che
determina dovranno essere coordinate con le iniziative di promozionalità
di competenza della Giunta Regionale e degli altri settori regionali.
Avendo poi quasi sempre una rilevanza internazionale, lattività promozionale
dovrà essere organizzata dintesa con i competenti Ministeri e con il coinvolgimento
delle Autorità Diplomatiche dei luoghi interessati. Vale a questo proposito
quanto già sottolineato in merito ad il raggiungimento dellIntesa con
il Governo.
Tenuto conto dei recenti accordi tra la Regione ed il Centro Estero della
Camera di Commercio, questultimo poi assumerà un importante ruolo nellesame
dei progetti che provengono dalla nostre Associazioni allestero e nella
definizione dei programmi di promozione di emanazione del Settore Affari
Internazionali e Comunitari e della Regione in genere, e delle priorità
dintervento..
INTERVENTI PER IL 2000
Tournée allestero di Gruppi Folcloristici in occasione di Manifestazioni
di grande respiro culturale alle quali è richiesta una presenza di un gruppo
che non esprima solo il folklore attraverso canti e balli ma anche tramite
prosa e poesia caratterizzanti la tradizione piemontese e per rendere più
incisivi i rapporti con le nostre Comunità allestero unitamente ad altri
gruppi egualmente rappresentativi (nellarea europea ed in altre aree).
Spesa prevista Lire 30.000.000 cap.11990/00
b) Altre iniziative quali lincontro unitario delle Associazioni piemontesi
aventi sede in Francia , Svizzera ed Olanda e comunque appartenenti allarea
europea
Spesa prevista Lire 15.000.000 cap.11990/00
Articolo 20
La Giunta Regionale, sentito il parere dellUfficio di Presidenza della
Consulta Regionale dellEmigrazione, può conferire ogni anno diplomi di
benemerenza agli emigrati Piemontesi che hanno onorato il nome del Piemonte
nel mondo per un periodo di emigrazione non inferiore a 20 anni complessivamente.
Articolo 21
Occorre prevedere uneventuale prosecuzione dellindagine bibliografica
redatta dallUniversità di Torino per meglio conoscere i fenomeni migratori
e per ottenere un quadro completo di quanto è stato pubblicato in Italia
ed allestero sullemigrazione dei Piemontesi.
Articolo 22
Associazioni e Federazioni Riconosciute
Le Associazioni e le Federazioni aventi le caratteristiche ed i requisiti
di cui allart.22 sono inserite, a domanda, in apposito Registro, costituito
presso il Servizio Regionale competente.
Nel Registro sono iscritte in sezioni separate , tre tipologie diverse
di soggetti:
1) Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli che svolgono attività a favore
degli emigrati in genere;
2) Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli che svolgono attività specificatamente
a favore degli emigrati Piemontesi;
3) Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli che svolgono attività a favore
degli immigrati dalle altre Regioni dItalia in Piemonte.
Ogni anno, a cura del Settore Affari Internazionali e Comunitari, si provvede,
previa verifica dei requisiti accertati, a redigere, ove sia necessario,
un aggiornamento del Registro delle Associazioni aventi i requisiti di
cui sopra.
Requisiti per iscrizione nel Registro delle Associazioni e/o Federazioni
e Circoli.
Possono essere iscritte nel Registro delle Associazioni e/o Federazioni
e/o Circoli che:
A) operano con carattere di specificità e di continuità a favore delle
categorie sopra indicate emigrati, immigrati dalle altre Regioni dItalia
in Piemonte)
B) abbiano sede in Piemonte; (per le Associazioni dei Piemontesi allestero
appartenenti alla Federazione Internazionale Piemontesi nel Mondo - Associazione
Piemontesi nel Mondo la sede legale e la Presidenza Generale hanno sede
in TORINO;
C) Operino con carattere di continuità da almeno cinque anni. Liscrizione
nel Registro costituisce riconoscimento del possesso dei requisiti previsti
dallarticolo 22 al fine di concorrere alla concessione dei contributi
destinati allo svolgimento di specifiche attività previste dallarticolo
stesso.
Alliscrizione nel Registro si provvede, sentito il parere dellUfficio
di Presidenza della Consulta dellEmigrazione, con apposita determinazione
del Responsabile del Settore Affari Internazionali e Comunitari .
Le Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli interessati presentano a tal
fine domanda allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti
di cui sopra.
In particolare devono essere depositate:
1) copia dello Statuto o comunque del primo atto costitutivo dellAssociazione
e/o Federazione, Circolo da cui risultino origine, finalità della stessa
e loro conformità a quanto sopra indicato;
2) copia dellatto di nomina degli organi direttivi con lindicazione della
stessa;
3) struttura organizzativa, con particolare riferimento alleventuale esistenza
di sedi in Piemonte;
4) relazione sullattività svolta nellanno precedente corredata da una
relazione di Bilancio da cui risulti la continuità delloperatività dellAssociazione
e/o Federazione e/o Circolo.
Ammissione e determinazione dei contributi
I contributi destinati allo svolgimento di specifiche attività di cui allart.
22 comma 3, sono concessi alle Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli
iscritte nel registro di cui al punto precedente.
I contributi non hanno carattere di periodicità e generalità ma sono concessi
di volta in volta allAssociazione richiedente ed in relazione allo svolgimento
di specifiche iniziative individuate dalla legge e cioè:
1) alle Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli che operano a favore degli
emigrati per le iniziative aventi contenuto e finalità corrispondenti a
quanto stabilito negli artt. 16/17/18.
2) alle Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli di immigrati in Piemonte
dalle altre Regioni dItalia aventi contenuto e finalità analoghe a quelle
indicate dallart.17.
3) il contributo è calcolato sulla spesa relativa ai costi direttamente
sostenuti ed adeguatamente documentati dallAssociazione interessata per
la realizzazione delle iniziative ammesse a contributo.
4) la documentazione comprovante le spese sostenute deve avere carattere
legale (fatture, ricevute fiscali) e deve pervenire al Settore Affari Internazionali
e Comunitari in originale.
5) detta documentazione deve essere intestata inderogabilmente allAssociazione
(Federazione, Circolo) e deve essere riportata la motivazione per la quale
è stata emessa.
Lentità del contributo da erogarsi non può superare, per legge, il 50%
delle spese dimostrate. Durante lanno in cui il presente programma ha
validità, ciascuna Associazione (Federazione, Circolo) può presentare richiesta
di contributo in base alla programmazione, riportata in forma scritta,
di più iniziative. Il contributo sarà erogato per quelle iniziative effettivamente
realizzate e sulla base di documentazione attestante le spese realmente
sostenute.
Le Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli che intendono essere ammessi
a contributo, devono presentare entro il 18 dicembre 2000, al Settore Affari
Internazionali e Comunitari, il piano complessivo delle attività che intendono
svolgere nel corso dellanno, individuando le priorità delle iniziative
stesse; annesso al Programma di questultima deve esserci , quale elemento
indispensabile, la relativa quantificazione economica.
Lammissione al contributo è oggetto di determinazione del Responsabile
del Settore Affari Internazionali e Comunitari, sentito il parere della
Consulta Regionale dellEmigrazione a seguito di debita domanda presentata
dallAssociazione, Federazione, Circolo interessato e corredata dalla documentazione
illustrante liniziativa e le previsioni di spesa il tutto riassunto in
un specifico Programma di Attività.
Il Settore Affari Internazionali e Comunitari ha la facoltà di richiedere
integrazioni e chiarimenti e quantaltro ritenga utile ed opportuno, prima
di erogare il contributo. (es. atto sostitutivo di notorietà o autocertificazione).
La concessione del contributo può essere revocata, e quindi successivamente
recuperata, leventuale somma precedentemente erogata, se:
a) liniziativa non viene realizzata in conformità a quanto previsto nel
provvedimento di concessione;
b) vengono accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese.
c) la documentazione presentata a giustificazione delliniziativa per la
quale si è richiesto ed ottenuto il contributo non presenta i requisiti
ampiamente illustranti in precedenza ed i soggetti cui compete detta presentazione
non hanno provveduto, dopo regolare sollecito da parte del Settore Affari
Internazionali e Comunitari, ad ottemperare a quanto previsto dal presente
programma.
Linosservanza delle norme, previste dalla l.r. 1/87 e sue successive modificazioni
ed integrazioni, e dal presente regolamento, e la diversa destinazione
dei fondi comportano lesclusione dai contributi negli esercizi successivi.
Spesa Prevista Lire 295.000.000 cap.11990/00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
GESTIONE LEGGE REGIONALE N.1/1987
INTERVENTI
REGIONALI IN MATERIA
DI MOVIMENTI MIGRATORI
E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
approvato
dalla Consulta
dellEmigrazione il 18.10.2000
PROVVEDIMENTI PER I RIENTRI
Formazione Professionale
Contributi per lacquisto, la costruzione
o il recupero della
prima casa.
Riserva ed assegnazione di alloggi di tipo
economico e popolare
Incentivazione di attivita produttive
Inserimento Scolastico
Soggiorni, scambi, turismo sociale
Iniziative ed attivita culturali
Informazione
Attivita promozionale in italia ed allestero
Diplomi di benemerenza a emigrati
Studi indagini e ricerche
Contributi ad associazioni e federazioni