Bollettino Ufficiale n. 02 del 10 / 01 / 2001

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Deliberazione del Consiglio Regionale 12 dicembre 2000, n. 100 - 36768

Legge regionale n. 1/1987: ‘Interventi regionali in materia di movimenti migratori’ e successive modificazioni; Art. 3. Programma attuativo 2000"

(omissis)

Tale deliberazione, emendata, nel testo che segue, è posta ai voti per alzata di mano ed approvata con il seguente esito: presenti n. 46 Consiglieri, votanti n. 44 Consiglieri, voti favorevoli n. 32, astenuti n. 12 (non partecipano alla votazione n. 2 Consiglieri)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la Legge regionale 9 gennaio 1987, n.1 (Interventi regionali in materia di movimenti migratori) e sue successive modificazioni e, in particolare l’articolo 3, ove si prevede che la Giunta regionale, sentito il parere della Consulta Regionale dell’Emigrazione, proponga al Consiglio regionale il programma annuale degli interventi;

vista la D.G.R. n. 18-1131 del 23 ottobre 2000 ed il relativo allegato titolato:"Programma attuativo per l’anno 2000" e preso atto delle motivazioni ivi addotte;

dato atto che la Consulta Regionale dell’Emigrazione nel corso della riunione del 18 ottobre 2000 ha espresso il proprio parere favorevole;

sentito il parere favorevole espresso dalla VII Commissione consiliare permanente in data 2 novembre 2000;

delibera

di approvare, ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 1/87, il Programma Attuativo per l’anno 2000 gestione legge regionale “Interventi regionali in materia di Movimenti migratori” e sue successive modificazioni, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

di stabilire, al fine di consentire il lasso di tempo necessario per la conoscenza del presente programma da parte dei soggetti interessati e degli Uffici e/o Enti che debbono dare di questo applicazione che gli interventi relativi all’articolo 10 decorreranno dai rientri che avverranno a partire dall’entrata in vigore del presente programma; per i rientri effettuati antecedentemente, continuerà a valere la procedura contenuta nel precedente programma attuativo 1999;

di stabilire che gli interventi di cui all’allegato Programma siano attuati come in esso indicato, al fine di evitare soluzioni di continuità non compatibili con la natura degli interventi in oggetto fino all’entrata in vigore di un successivo programma di attuazione che ridisciplini la materia;

di demandare alla Giunta regionale l’emanazione delle disposizioni attuative e degli atti deliberativi e/o determinativi di Settore, per gli impegni di spesa relativi all’allegato Programma.

(omissis)

Allegato

PROGRAMMA ATTUATIVO PER L’ANNO 2000
GESTIONE LEGGE REGIONALE N.1/1987
“INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA
DI MOVIMENTI MIGRATORI”
E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
approvato dalla Consulta
dell’Emigrazione il 18.10.2000

Programma Attuativo per l’anno 2000

Gestione legge regionale 9 gennaio 1987 n.1 e sue successive modificazioni.

PREMESSA

La legge regionale 1/87: “Interventi regionali in materia di movimenti migratori” prevede che la Giunta Regionale, sentito il parere della Consulta dell’Emigrazione, proponga al Consiglio Regionale un Programma di Attuazione con il quale vengono definiti gli interventi e specificate le condizioni e le modalità degli stessi.

Gli interventi per i quali è richiesta l’approvazione da parte del Consiglio Regionale sono individuati dall’articolo 9 della richiamata l.r. 1/87 e sono tesi a:

a) favorire il rientro e l’idonea sistemazione degli emigrati che rientrano definitivamente in Piemonte;

b) favorire la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori emigrati rimpatriati e dei loro familiari;

c) favorire il reinserimento degli emigrati mediante agevolazioni per l’acquisizione, nel territorio regionale, di idoneo alloggio;

d) favorire il reinserimento degli emigrati rimpatriati nelle attività produttive;

e) agevolare l’inserimento dei figli degli emigrati nell’ordinamento scolastico nazionale anche attraverso la frequenza scolastica di corsi universitari e postuniversitari nonché il superamento delle difficoltà linguistiche;

f) organizzare, nel territorio regionale, soggiorni culturali e viaggi studio per i figli degli emigrati ed iniziative di turismo sociale e di interscambio;

g) assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative ed attività culturali a favore degli emigrati;

h) curare la diffusione tra le Comunità degli emigrati di pubblicazioni e materiale audiovisivo e radiofonico;

l) effettuare studi, indagini e ricerche relativi al fenomeno migratorio;

m) sostenere l’attività delle Associazioni degli emigrati;

Il punto i) risulta abrogato a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale N.64/89: “Interventi regionali a favore degli immigrati extracomunitari residenti in Piemonte”

A seguito delle modifiche che la l.r. 1/87 con la l.r. 45/88, il Programma comprende altresì gli interventi previsti in materia di movimenti migratori di cui agli artt. :

11) Formazione e riqualificazione professionale;

12) contributi per l’acquisto, la costruzione o il recupero della prima casa;

13) riserva ed assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare;

15) inserimento scolastico;

16) soggiorni, scambi, turismo sociale;

17) iniziative ed attività culturali;

18) omi di benemerenza agli emigrati.

La legge regionale 45/88 consente che possano essere “altresì” utilizzate le risorse disponibili nei rispettivi capitoli di Bilancio degli assessorati competenti nelle rispettive materie.

Per ciò che concerne i frontalieri si ribadisce che essi sono assimilati, agli effetti della presente legge, ai lavoratori emigrati per le provvidenze e gli interventi che nel Programma in oggetto sono ad essi riferiti.

Circa l’entità economica dei diversi interventi che attengono ai provvedimenti per i rientri, tutte le cifre indicate sono state sottoposte alla valutazione della Consulta Regionale dell’emigrazione all’uopo, convocata il 18.10.2000, e sono state determinate tenendo conto dell’esperienza acquisita nel corso dei precedenti anni di gestione della legge regionale per l’Emigrazione nonché delle limitate risorse finanziarie disponibili. Il capitolo di Bilancio su cui si attingerà è il n.11990.

I parametri delle tabelle di riferimento per l’erogazione dei contributi e gli importi a contributo relativamente all’articolo 10) e 14) , che non erano stati più modificati dal 1991, sono stati ricalcolati in base gli aumenti ISTAT fissati, per il periodo 1991/2000 nell’8% circa.

Per quanto concerne la regolamentazione degli artt. 16 (soggiorni, scambi e turismo sociale), 17 (iniziative ed attività culturali), 18 (informazione) e 19 ( attività promozionale in Italia ed all’estero) si precisa che il Programma relativo agli interventi settoriali, quando necessario, è stato predisposto d’intesa o sentiti gli Assessorati competenti per materia. Le cifre di previsione di spesa sono indicative e potranno verificarsi trasferimenti tra articolo ed articolo per il quale è prevista l’ipotesi di stanziamento e persino azzeramenti di spese per iniziative rinviate e/o annullate.

Per le iniziative all’estero ai sensi dell’articolo 5 dell’ex DPR 31.03.1994, è stato redatto un apposito programma che, inoltrato agli Uffici competenti del Ministero degli Esteri e del Ministero degli Interni, per l’opportuna autorizzazione e concessione dell’Intesa, trova riscontro nel presente documento.

Il presente Programma è adottato ai sensi ed agli effetti di ci all’articolo 3 della l.r. 1/87: “Interventi regionali in materia di movimenti migratori” e sue successive modificazioni e resta in vigore sino all’approvazione del Programma successivo.

Alla Giunta Regionale ed al Settore Affari Internazionali e Comunitari sono demandate, per quanto di rispettiva competenza, ulteriori e più dettagliate disposizioni che si rendano indispensabili all’attuazione del presente programma, fermo restando che dovranno essere coerenti e conseguenti al medesimo.

L.R. 1/87 - ARTICOLO 10
PROVVEDIMENTI PER I RIENTRI

Lettera a) spese di viaggio e trasporto masserizie

Soggetti beneficiari

1) Emigrati di origine piemontese per nascita o discendenza che abbiano maturato un periodo di permanenza all’estero non inferiore ai tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti alla richiesta di rientro.

2) figli o coniuge superstite dei soggetti di cui al punto precedente.

Detti soggetti devono essere rientrati dall’estero definitivamente fissando la propria prima residenza in un Comune del Piemonte.

Condizioni economiche per l’accesso ai contributi

L’articolo 10 - comma 1 lettera a) - stabilisce come requisito per l’accesso al contributo di cui trattasi, la sussistenza di disagiate condizioni economiche. Si intendono come tali le situazioni in cui

il lavoratore emigrato ed il suo nucleo familiare dispongono di un reddito non superiore a quello indicato all’allegata Tabella 1), in nota alla quale è precisato altresì coma debba intendersi il nucleo familiare ed il reddito accertabile.

Tipologia dell’intervento

1) spese di viaggio

Concessione di un contributo a fronte delle spese di viaggio sostenute per il rientro dal Paese di emigrazione in Piemonte.

L’entità del contributo è pari al 50% del costo del biglietto aereo di ritorno in classe turistico/economica - per i soli rientri da paesi extraeuropei - o ferroviario di seconda classe - per i rientri da paesi europei - utilizzato dal lavoratore emigrato per il rientro. I biglietti emessi con la dicitura “andata e ritorno” saranno rimborsati al 25%; (50% della sola andata).

L’originale del biglietto dovrà essere consegnato, dal soggetto richiedente il contributo, al momento dell’istruzione della pratica.

Nel caso di rientro effettuato con mezzi propri da paesi europei l’entità del contributo è fissata fino ad un massimo di Lire 550.000 per nucleo con l’applicazione delle vigenti tariffe ACI, cui vanno aggiunti il rimborso delle spese di autostrada e, nella misura del 50% del costo dei relativi biglietti per i traghetti.

Il contributo , per il biglietto aereo o ferroviario, si intende allo stesso modo per le spese sostenute da ciascuno dei familiari a condizione che:

a) rientrino congiuntamente al lavoratore emigrato;

b) siano nati all’estero ovvero, nel caso di congiunti che abbiano raggiunto all’estero il lavoratore emigrato, abbiano soggiornato all’estero tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni;

c) possono considerarsi familiari a carico del lavoratore che rientra quelli considerati tali dalla normativa italiana sugli assegni familiari e risultano componenti lo stesso nucleo familiare dal relativo stato di famiglia.

Al fine della presente disposizione sono da ritenersi rientri “congiunti” quelli che avvengono nell’arco di 180 giorni dal ritorno del primo rientrato del nucleo.

2) Trasporto delle masserizie

Concessione di un contributo a titolo di concorso nelle spese sostenute per il trasporto delle masserizie da parte del lavoratore emigrato che rientra. Sono considerate ai fini delle determinazioni del rimborso anche le spese sostenute per il trasporto delle masserizie dai familiari a condizione che questi:

a) rientrino congiuntamente con il lavoratore emigrato;

b) siano nati all’estero ovvero, nel caso di congiunti che abbiano raggiunto all’estero il lavoratore emigrato, abbiano soggiornato all’estero 3 anni consecutivi negli ultimi 5;

c) possono considerarsi familiari a carico del lavoratore che rientra quelli considerati tali ai sensi della normativa italiana sugli assegni familiari e risultino come componenti dello stesso nucleo familiare dal relativo stato di famiglia.

Al fine della presente disposizione sono da ritenersi “rientri congiunti” quelli che avvengono nell’arco di 180 giorni dal ritorno del primo rientrato del nucleo.

Il contributo si riferisce alle spese sostenute per il trasporto delle masserizie non ricomprese nei biglietti di viaggio di cui al punto precedente, che siano fatti rientrare congiuntamente con i lavoratori emigrati o i loro familiari oppure che viaggino separatamente a condizione che dai biglietti di viaggio risultino spedite nel termine di 60 giorni antecedenti o susseguenti quello del rientro delle persone a cui si riferiscono.

L’entità del contributo è fissata nel 50% delle spese sostenute e documentate nei seguenti limiti:

a) rientro da Paese Europeo L. 760.000 per ogni nucleo fam.

b) rientro da Paese Extraeuropeo L.3.250.000 per ogni nucleo fam.

Domande di concessione ed erogazione dei contributi

I contributi sono concessi attraverso i Comuni e/o le UU.SS.SS.LL.. Le domande debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine massimo di 12 mesi detta data, documentata, dell’acquisizione della prima residenza nel Comune in cui l’emigrato è rientrato.

Allo scopo di snellire e favorire la raccolta dei dati necessari per l’espletamento delle pratiche finalizzate all’erogazione dei contributi, i Comuni si avvarranno dell’apposita modulistica, allegata al presente programma per farne parte integrante, che deve essere compilata da parte dei soggetti richiedenti il contributo, ed allegata alla richiesta del medesimo.

Dalla domanda e dalla documentazione allegata deve risultare esplicitamente:

- il possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 2) e 10) - comma 1) lettera a) della l.r. 1/87 come specificazione presente programma;

- il possesso della documentazione comprovante le spese sostenute e per le quali si richiede il contributo.

Requisiti della documentazione da presentarsi a cura del soggetto richiedente il contributo.

Per quanto riguarda i requisiti della documentazione da presentarsi a cura dell’emigrato rientrato al comune di prima residenza si specifica quanto segue:

1) i biglietti aerei di andata e/o andata e ritorno acquisiti dal soggetto per rientrare in Piemonte devono essere consegnati in originale al Comune e/o all’U.S.S.L.; non sono da considerarsi sostitutive le copie autenticate dei medesimi che non sono idonee per l’ottenimento del contributo;

2) i documenti presentati per l’ottenimento del contributo debbono essere conservati a cura dell’Amministrazione Comunale o dei Consorzi Intercomunali per i Servizi Socio Assistenziali o dalla ASL presso la quale è stata inoltrata la richiesta del medesimo e non inviati agli uffici regionali;

3) per l’istruzione della pratica di contributo

a) foglio riepilogativo concernente i dati relativi ai soggetti rientrati con l’indicazione della residenza e della somma a loro erogata o di cui si chiede l’erogazione.

b) determina della Giunta Municipale in cui si assegna il contributo richiesto e se ne quantifica l’importo.

c) lettera di accompagnamento del Comune o del Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio Assistenziali o dall’ASL nella quale si ribadiscono gli importi erogati o si specifica se gli stessi sono ancora da erogare ed eventualmente si giustificano ritardi nella consegna della modulistica o eventuali omissioni nella redazione della medesima.

Si raccomanda ai Comuni o ai Consorzi Intercomunali per i Servizi Socio Assistenziali o alle ASL , prima di provvedere all’erogazione dei contributi di accertare l’effettiva presenza dell’emigrato rientrato e beneficiario del contributo, nel territorio piemontese; in caso contrario, cioè, ove questo risultasse irrintracciabile nel territorio italiano, il contributo deve essere trattenuto presso la Tesoreria Comunale in attesa dei necessari accertamenti finalizzati all’erogazione o alla restituzione del medesimo all’Amministrazione Regionale.

Si sottolinea che agli Uffici Regionali competenti ad istruire la pratica per l’erogazione dei contributi i Comuni e/o ai Consorzi ed alle ASL, detta documentazione deve pervenire in modo completo, onde evitare inutili ritardi dovuti all’indispensabile ricerca degli elementi mancanti.

Le pratiche incomplete verranno restituite ai Comuni e/o ai Consorzi ed alle ASL., istruttori in prima istanza, per gli opportuni adempimenti.

Visto il lasso di tempo che intercorre tra la presentazione della domanda di contributo ai Comuni e/o Consorzi e/o ASL. e l’effettiva erogazione del medesimo da parte della Regione, si invitano gli Enti sopra citati, ove abbiano disponibilità di Bilancio, ad anticipare le somme a contributo che saranno comunque rimborsate da parte dell’Amministrazione Regionale.

Cumulabilità

Il contributo relativo al biglietto di viaggio è cumulabile con quello per il trasporto delle masserizie.

I contributi di cui trattasi possono essere cumulati con quello di prima sistemazione di cui all’articolo 10 lettera b) della legge, ove sussistano naturalmente i presupposti per la concessione di questo, come stabilito dal presente programma.

Lettera b): contributi di prima sistemazione

Soggetti beneficiari

1) Emigrati di origine piemontese per nascita o discendenza o residenza - per coloro che rimpatriano si considera la residenza all’atto del rimpatrio - che abbiano maturato un periodo di permanenza all’estero non inferiore ai tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni.

2) figli o coniuge superstite dei soggetti di cui al punto precedente.

Detti soggetti devono essere rientrati dall’estero definitivamente fissando la propria prima residenza in un Comune del Piemonte.

Condizioni economiche per l’accesso dei contributi

L’articolo 10, comma 1, lettera b) stabilisce come requisito per l’accesso al contributo di cui trattasi, la sussistenza delle “condizioni di bisogno”.

Si intende come tale la situazione in cui il lavoratore emigrato ed il suo nucleo familiare dispongono di un reddito non superiore a quello indicato nell’allegata tabella 2 in nota alla quale è precisato altresì come debba intendersi il nucleo familiare.

Tipologia dell’intervento

Concessione di un contributo “una tantum”, destinato a favorire la prima sistemazione dei lavoratori emigrati e dei loro familiari che rientrano in Piemonte e versano in condizioni di bisogno. L’entità del contributo è fissata, indipendentemente dallo Stato estero di provenienza, nella somma fissa di Lire 550.000 per capofamiglia aumentata di lire 110.000 per ogni familiare a carico, intendendosi come tali quelli così individuati dalla normativa italiana vigente in materia di assegni familiari.

Domande di concessione ed erogazione dei contributi.

I contributi sono concessi attraverso i Comuni.

Le domande debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine massimo di 12 mesi dalla data, documentata, dell’acquisizione della prima residenza nel Comune in cui l’emigrato è rientrato.

Dalla domanda dalla documentazione allegata dovranno comunque risultare:

- il possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 1 e 10 della l.r.1/87

Cumulabilità

Il contributo di cui trattasi è cumulabile con quelli relativi al concorso nelle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie; è cumulabile altresì con il contributo per l’avvio di attività produttive di cui all’articolo 14 della l.r.1/87.

Articolo 10 ultimo comma; trasporto salme.

Soggetti beneficiari

1) il contributo è riferito al trasporto in Piemonte delle salme di emigrati di origine piemontese per nascita o discendenza, che abbiano maturato un periodo di permanenza all’estero non inferiore ai tre anni consecutivi nei cinque precedenti il decesso.

2) figli o coniuge che abbiano raggiunto l’emigrato nei paesi di emigrazione .

Condizioni economiche per l’accesso al contributo

L’articolo 10 u.c., stabilisce, come condizione per l’accesso al contributo di cui trattasi, la sussistenza di disagiate condizioni economiche.

Si intende come tale la situazione economica in cui la famiglia del deceduto dispone di un reddito non superiore a quello indicato nell’allegata tabella 1. comprendendo, oltre al reddito proprio, quello eventualmente derivante dalla successione ereditaria.

Tipologia dell’intervento ed entità del contributo.

L’intervento consiste nel concorso nelle spese sostenute e documentate per la traslazione della salma del lavoratore emigrato e del suo familiare deceduto all’estero, in un Comune del Piemonte.

L’entità del contributo è pari al 50% delle spese sostenute entro il limite massimo di L.1.650.000 per le salme traslate dai Paesi Europei e di L.3.250.000 per le salme traslate dai Paesi extra Europei.

Domande di concessione ed erogazione del contributo

Il contributo è concesso attraverso i Comuni.

La domanda deve essere presentata da un familiare del defunto, che abbia la propria residenza in un Comune del Piemonte.

Dalla domanda e dalla documentazione allegata dovranno risultare:

- la sussistenza delle disagiate condizioni economiche di cui all’articolo 10 della l.r.1/87, come specificate dal presente programma.

la documentazione delle spese sostenute e per le quali si richiede il contributo.

SPESA PREVISTA: CAPITOLO 11990 /00 Lire 50.000.000.

(indicativa, non conoscendo a priori l’entità del fenomeno ma basandosi su quanto erogato nel 1999 e sulla necessità di pervenire al saldo delle erogazioni per i soggetti rientrati durante il 1999)

Articolo 11
Formazione Professionale

La Regione si impegna ad assumere iniziative per la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori rimpatriati e dei lavoratori frontalieri che ai sensi della presente legge (art.2) sono equiparati agli emigrati, qualora si verificasse una consistente richiesta, tale da consentire l’organizzazione di corsi di formazione professionale di soggetti in “età attiva”.

Articolo 12
Contributi per l’acquisto, la costruzione
o il recupero della prima casa.

Articolo 13
Riserva ed assegnazione di alloggi di tipo
economico e popolare

Per favorire l’accesso alla prima abitazione agli emigrati rimpatriati in possesso dei requisiti previsti dall’art.2 della l.r. 10.12.1984 n.64 entro tre anni successivi alla data del loro rientro, è consentito presentare la richiesta per contributi o per l’assegnazione di un alloggio di tipo economico e popolare al Comune in cui risiedono usufruendo di un punteggio non inferiore a quello attribuito negli stessi bandi alle giovani coppie.

A questo proposito la legge regionale 64/84 - art.2 punto b)- esonera i lavoratori emigrati, già rientrati, dal possedere la residenza anagrafica o dal documentare la propria attività lavorativa svolta nei Comuni compresi nell’ambito territoriale a cui si riferisce il bando al momento in cui si istruiscono le domande.

Articolo 14
Incentivazione di attivita’ produttive

Soggetti beneficiari

1) Emigrati di origine piemontese per nascita o discendenza o residenza - per coloro che rimpatriano si considera la residenza all’atto del rimpatrio - che abbiano maturato un periodo di permanenza all’estero non inferiore ai tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni.

2) figli o coniuge superstite dei soggetti di cui al punto precedente.

Detti soggetti devono essere rientrati dall’estero definitivamente fissando la propria prima residenza in un Comune del Piemonte.

Condizioni economiche per l’accesso ai contributi

L’articolo 14 non prevede particolari situazioni economiche quali condizioni per l’accesso ai contributi.

Tipologia dell’intervento

Concessione di un contributo “una tantum” in conto capitale per investimenti finalizzati all’avvio di un’attività produttiva, in forma singola o in forma cooperativa, nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, del Commercio e del turismo.

Nel caso di iniziative in forma cooperativa almeno l’80% dei soci deve avere le caratteristiche soggettive di cui al paragrafo precedente.

I contributi si riferiscono a:

1) acquisizione di immobili da destinare all’attività: ristrutturazione degli stessi e possono anche riferirsi ad immobili avuti in locazione;

2) acquisizione di arredi, macchinari ed attrezzature necessarie per l’avvio dell’attività.

La legge prevede che i beni per i quali si richiede il contributo siano finalizzati all’avvio dell’attività (produttiva, commerciale, di servizio); l’esistenza di detta finalizzazione rappresenta una delle condizioni basilari per l’accoglimento della domanda.

Entità dei contributi

1) per l’acquisizione e/o la ristrutturazione di immobili (terreni, fabbricati), il contributo è fissato nella misura del 30% del valore degli stessi o del costo della ristrutturazione, I.V.A. esclusa, e non può comunque superare la cifra di Lire 10.800.000.

2) per l’acquisizione di beni mobili (macchinari, attrezzature) il contributo è determinato nella misura del 30% del valore degli stessi, I.V.A. esclusa, e non può comunque superare la somma di Lire 5.500.000.

I contributi relativi ai punti 1 e 2 possono cumularsi nei relativi limiti di spesa.

Il contributo è concesso in un’unica soluzione a fronte della presentazione della documentazione comprovante l’avvenuta acquisizione dei beni in proprietà e/o l’avvenuta effettuazione della ristrutturazione.

Nel caso di beni acquisiti con il contratto di leasing, il contributo è determinato sulla base del valore del bene quale risulta dal contratto ed è erogato in un’unica soluzione a fronte dell’avvenuta dimostrazione del pagamento della prima rata del canone, - se inferiore o uguale a questo - o in più soluzioni, ciascuna non superiore al canone versato e fino alla concorrenza dell’entità del contributo se questa è superiore all’importo della prima rata e delle rate successive.

Domande di concessione ed erogazione del contributo

Le domande devono essere presentate al Comune presso il quale l’emigrato ha fissato la propria residenza ed intende avviare la propria attività, entro due anni dalla data dell’avvenuto rientro in Piemonte, normalmente prima dell’inizio dell’attività stessa ma, in ogni caso, entro il termine massimo di sei mesi dall’inizio dell’attività. Per facilitare e snellire le pratiche relative alla compilazione della domanda i Comuni sono stati forniti di idonea modulistica relativa alla raccolta di quei dati indispensabili all’erogazione del contributo.

Dalla domanda e dalla documentazione ad essa collegata dovranno risultare:

- il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 2 della l.r. 1/87 come specificato nel presente programma.

- le caratteristiche dell’attività che si vuole intraprendere (settore, ubicazione, modalità ed attrezzature per lo svolgimento), nonché il possesso (o quantomeno l’avvio delle procedure per l’ottenimento da concludersi prima del provvedimento di erogazione) delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento dell’attività (concessioni, iscrizione in albi, etc.);

- la specificazione dei beni per i quali si richiede il contributo e la previsione dei costi;

- le modalità di finanziamento per l’avvio dell’attività.

L’ammissione del contributo è approvata con formale provvedimento (determina della Giunta Municipale) da parte del Comune istruttore della pratica previo:

1) accertamento della sussistenza delle condizioni soggettive di ammissibilità di cui all’art.2 della l.r.1/87 così come specificato nel presente programma.

2) valutazione economica dell’esistenza di prospettive di mercato per l’iniziativa che ne facciano ragionevolmente prevedere la sua autonoma capacità di esistenza, anche sotto il profilo finanziario;

3) verifica della concessione e della congruità degli investimenti per i quali si richiede il contributo regionale rispetto all’avviamento dell’attività.

L’ammissione e la determinazione del contributo può essere effettuata anche sulla base di preventivi di spesa: la determinazione definitiva dello stesso entro i limiti della somma ammessa, e la relativa erogazione, avviene sulla base della documentazione comprovante l’avvenuta acquisizione dei beni ammessi.

Nel caso di domanda presentata successivamente all’effettuazione degli investimenti, con il provvedimento di ammissione si procede anche all’erogazione del contributo, sulla base della documentazione acquisita.

All’adozione della delibera di ammissione, l’Ente interessato richiede apposita comunicazione scritta all’Amministrazione Regionale circa l’esistenza della necessaria copertura finanziaria. In difetto di tale procedura l’A.R. non è tenuta al rimborso al Comune.

Obblighi ed incompatibilità

Il contributo non può essere cumulato con contributo disposti da altre leggi regionali o statali riferito agli stessi beni.

Il bene soggetto al contributo è sottoposto al vincolo di destinazione rispetto all’uso previsto per la durata di cinque anni, se trattasi di immobili, di tre anni se trattasi di macchinari ed attrezzature.

Per lo stesso lasso di tempo , il soggetto beneficiario si impegna a non trasferire ad altri soggetti l’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività produttiva.

Le clausole di cui sopra devono essere riportate nel provvedimento di ammissione da parte dell’Ente locale che prevederà altresì la revoca dello stesso nel caso di inosservanza di una di esse.

Cumulabilità

I contributi di cui all’art.14 sono cumulabili con le indennità di prima sistemazione di cui all’art.10; sono altresì compatibili con l’eventuale contributo per le spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, ove sussistano le condizioni che ne costituiscano il presupposto.

SPESA PREVISTA CAP.20570/00 L.30.000.000

Articolo 15
Inserimento Scolastico

Allo scopo di assicurare l’inserimento nell’ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati rimpatriati, la Regione in concorso con i programmi nazionali e comunitario con Associazioni ed Enti che operano nel settore dell’istruzione, si impegna a promuovere, nel rispetto delle competenze dell’autorità scolastica, qualora se ne presenti la necessità, quanto segue:

a) corsi di recupero linguistico e di inserimento;

b) corsi di lingua italiana per cittadini italiani privi di rudimenti linguistici.

c) incontri, convegni, seminari, per gli operatori impegnati nelle attività di cui alle precedenti lettere a) e b).

Articolo 16
Soggiorni, scambi, turismo sociale

La Regione Piemonte organizza o in forma autonoma o in collaborazione con altre Regioni, soggiorni per giovani di origine piemontese e per anziani emigrati, in Piemonte. Per i giovani, in accordo con le Associazioni dei Piemontesi nel Mondo, si prevedono periodi di soggiorno organizzati con un calendario di visite guidate alle località più caratteristiche, momenti di arricchimento culturale e di conoscenza del sistema economico e produttivo della Regione. La scelta può favorire gruppi e Comunità che organizzano viaggi di conoscenza del Piemonte (della sua cultura e delle sue tradizioni) e della sua gente, oppure soggetti che partecipano a stage o concorsi indetti e/o coordinati dagli Uffici Regionali.

Gli anziani sono invece agevolati nel riavvicinamento ai propri congiunti e nell’incontro con le Autorità dei Comuni dai quali originariamente provengono.

a) Soggiorni culturali e viaggi di studio - formazione per figli e/o discendenti di emigrati Piemontesi.

Beneficiari

I figli ed i discendenti di emigrati Piemontesi aventi le caratteristiche di cui all’art. 1 della l.r.. 1/87 in età compresa tra i 18 ed i 30 anni, che non abbiano in precedenza già partecipato ad altri soggiorni.

Natura dell’intervento

Nell’intento di favorire la conoscenza delle realtà e della storia regionale nelle ultime generazioni degli emigrati, la regione provvede all’accoglimento dei giovani in idonee strutture ricettive (convitti, istituti, alberghi), alla copertura delle spese di viaggio agli oneri relativi alla loro eventuale assicurazione sanitaria valida per la durata del soggiorno, alle attività culturali, ricreative, turistiche che si svolgeranno durante la permanenza dei giovani nella nostra Regione, alle prestazioni professionali di guide ed animatori culturali.

Può essere assunto altresì l’onere, per la partecipazione a ciascun soggiorno di un soggetti di età superiore a quella dianzi riportata purché anch’essi emigrati o figli e/o discendenti di emigrati Piemontesi con ruolo di “accompagnatori” in aggiunta al numero dei giovani autorizzati ad usufruire dell’iniziativa.

Le relative spese possono essere assunte dalla Regione nella loro totalità oppure può essere prevista a carico dei partecipanti, (fatti salvi i casi di giovani appartenenti a nuclei familiari che versino in disagiate condizioni economiche, attestate dalle competenti autorità consolari) quando l’iniziativa assuma una certa importanza sia per l’investimento economico che per quello formativo che sottende.

La Regione può inoltre assumere direttamente, con deliberazioni della Giunta regionale, e con l’assenso preventivo della Consulta Regionale dell’Emigrazione, le spese per l’organizzazione di soggiorni da attuarsi in collaborazione con altre Regioni ed Enti Locali.

Modalità di esecuzione

I soggiorni possono essere organizzati anche in collaborazione con Enti Locali e con le associazioni e/o Federazioni e/o Circoli degli emigrati Piemontesi riconosciuti ai sensi dell’art.22 della l.r.1/87.

Le scelte dei soggiorni da realizzarsi nel corso dell’anno sono determinate da criteri che tengono conto, per quanto possibile:

1) dell’avvicendamento dei Paesi di provenienza dei beneficiari;

2) delle esigenze manifestate dagli interessati per quanto concerne la scelta e le modalità dei progetti nonché i periodi di svolgimento;

3) di una razionale selezione delle attività formative culturali ed integrative;

Nell’accoglimento delle richieste si tenderà a privilegiare i soggetti più meritevoli dal punto di vista del rendimento scolastico, e gli appartenenti a famiglie non abbienti dietro opportuna segnalazione da parte delle Associazioni/federazioni/Circoli dei Piemontesi all’estero.

Gli Enti coorganizzatori, nel predisporre i programmi di soggiorno, devono prevedere alcune norme regolamentari che contemplino:

- regole generali di comportamento da tenersi dai giovani ospiti durante il loro soggiorno;

- provvedimenti disciplinari per i vari casi di inosservanza delle predette regole;

- risarcimento dei danni materiali eventualmente causati dai soggetti di cui sopra per comportamenti dolosi;

- risarcimento delle spese organizzative per le attività non realizzate per colpa imputabile agli utenti, ovvero maggiori spese sostenute per la stessa ragione;

- pagamento delle spese di carattere personale (telefonate, fax, e/o altro) da parte degli stessi.

Eventuali richieste di soggiorni provenienti dalle Associazioni/Federazioni/Circoli dei Piemontesi all’estero, devono pervenire al Settore Affari Internazionali e Comunitari della Regione Piemonte preferibilmente entro l’ultimo giorno del mese di febbraio di ciascun anno.

Nelle medesime occorre che sia segnalato il periodo in cui sarebbe auspicabile che detto soggiorno avvenisse e le caratteristiche dei giovani ai quali il medesimo potrebbe essere destinato.

Domande di partecipazione, rendicontazione e revoche.

Le domande di partecipazione devono essere presentate, da Enti e/o Associazioni/Federazioni/Circoli, o da parte dei soggetti interessati, purché i suddetti siano consenzienti, corredate di costi ed informazioni necessarie a progettare adeguatamente viaggio e soggiorno.

Coloro che richiedono di beneficiare della gratuità totale del soggiorno e del viaggio, sono tenuti ad allegare alla domanda apposita documentazione consolare comprovante le disagiate condizioni economiche della famiglia.

Detta documentazione deve pervenire prima che i prescelti giungano in Italia. Non saranno accettate documentazioni in sanatoria.

Tutti i rendiconti dovranno pervenire entro sei mesi dalla realizzazione dell’iniziativa. In mancanza degli stessi la somma concessa e/o stanziata per la medesima, è revocata e si procede al recupero di eventuali anticipazioni, aumentate degli interessi computati al tasso conteggiato dalla Tesoreria Regionale.

La partecipazione all’iniziativa da parte dei soggetti prescelti dall’Amministrazione Regionale, su indicazione di Associazioni/Federazioni/Circoli non può essere disdettata senza gravi motivi, dai medesimi e/o da parte degli Enti organizzatori di cui sopra, se non entro 30 giorni prima della data per la quale la stessa è stata programmata.

INTERVENTI PER L’ANNO 2000

1) DELEGAZIONE DI PIEMONTESI IN VISITA AL PIEMONTE (già avviati contatti con Associazioni/Enti in Argentina e Brasile: scambi conseguenti agli incontri avvenuti durante le Feste del Piemonte e specifiche richieste delle diverse Associazioni .Eventuale partecipazione alle delegazioni di responsabili accompagnatori.

Spesa prevista L. 10.000.000 cap. 11990/00

2) BORSE DI STUDIO:

a) Borsa di studio istituita in accordo con UNESCO per una tesi sul Piemonte - III a edizione -. La tesi verrà discussa presso l’Università di TORINO dal soggetto che risulterà vincitore.

b) Borsa di studio “Nidi Di Rondine” in collaborazione con l’Associazione “L’Arvangia” per giovani discendenti di Piemontesi che stiano redigendo, o l’abbiano redatta recentemente una tesi (o saggio), avente come tema l’emigrazione piemontese nel mondo e che siano disponibili ad un soggiorno studio di 6(sei) mesi presso la “Casa delle Memorie” di Mango d’Alba (CN).

c) Borsa di studio ancora da individuare nel titolo, ma che si inserisce in un progetto degli Istituti Italiani di Cultura di Argentina e dedicata all’indagine colà condotta sull’emigrazione piemontese.. All’autore del saggio migliore scelto tra i discendenti dei piemontesi verrà consegnato un premio consistente in un viaggio in Piemonte con spese di soggiorno.

Spesa prevista Lire 30.000.000 cap.11990/00

3) INIZIATIVE ULTERIORI - finalizzate alla realizzazione di interscambi tra Piemonte ed Argentina (e viceversa) di giovani studenti discendenti di emigrati piemontesi

Spesa prevista Lire 45.000.000 Cap.11990/00

4) FESTA DEL PIEMONTE - Gemellaggi - In collaborazione con l’Associazione Piemontesi nel Mondo ed a sostegno di iniziative di gemellaggio e per l’annuale Festa del Piemonte.

Spesa Prevista Lire 10.000.000 Cap.11990/00

5) TURISMO SOCIALE PER GLI EMIGRATI IN ETA’ ADULTA. Sono beneficiari gli emigrati di origine piemontese che abbiano compiuto il 55° anno d’età e che abbiano ridotte capacità economiche. E’ limitato a quelle persone che non siano rientrate in Italia da almeno 10 anni e che non necessitino di assistenza (accompagnamento, spese soggiorno etc) durante la loro permanenza.

Natura dell’intervento

La Regione si propone di assumere le spese di viaggio e di “imprevisto”, nonché gli oneri per eventuali assicurazioni malattia, in ragione del 100% per coloro che abbiano i requisiti di cui al capoverso precedente. Le spese di ospitalità sono prevalentemente a carico delle famiglie presso i quali i soggetti saranno ospitati durante la loro permanenza in Piemonte.

In casi di accertata necessità e/o emergenza , l’Amministrazione Regionale può assumere inoltre, qualora non siano state individuate le famiglie in grado di offrire l’ospitalità necessaria, le spese per l’accoglimento in idonee strutture ricettive per la durata del soggiorno che comunque non può, in questo caso, superare i 30 gg.

La Regione può altresì organizzare attività ricreative - culturali e visite turistiche a località del Piemonte di particolare valore storico, artistico e culturale, ed inoltre favorire l’accoglimento del soggetto emigrato da parte dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale del luogo d’origine del medesimo, qualora lo stesso ritenga ciò oltremodo gradito.

Per le finalità sopra illustrate la Regione può altresì essere autorizzata ad accollarsi l’onere delle spese di viaggio e di soggiorno di un accompagnatore per eventuali gruppi di anziani provenienti dal medesimo Paese d’emigrazione. Detto accompagnare, per il quale non vale il vincolo d’età dei 55 anni, deve essere anch’egli/ella emigrato/a all’estero e preferibilmente non deve aver partecipato in precedenza ad altri soggiorni in Piemonte.

Modalità di esecuzione del soggiorno

I soggiorni potranno essere organizzati dalla Regione in collaborazione con Enti Locali e/o ad Associazioni/Federazioni/Circoli degli emigrati Piemontesi riconosciuti ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 1/87.

Le soluzioni alloggiative reperite per coloro che non trovassero ospitalità gratuita presso parenti residenti in Piemonte, dovranno tenere conto, nei limiti del possibile, dell’esigenza di soggiornare nelle località d’origine o ultima residenza nella regione dei soggetti emigrati prima della loro partenza o comunque delle località dove risiedono perenti ed affini.

Varrà anche per i soggetti adulti il criterio della turnazione dei Paesi di provenienza e si terranno in debito conto le condizioni psicofisiche dei soggetti beneficiari non accompagnati.

Domande di partecipazione, rendicontazione e revoche

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate dai soggetti interessati o direttamente all’Amministrazione Regionale, Settore Affari Internazionali e Comunitari, o agli Enti/Associazioni/Federazioni/Circoli dei Piemontesi all’estero. che provvederanno ad inviarle alla Regione unitamente ad un schema riepilogativo e specificativo.

A dette domande dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’ART.4 L.4/1/1968 n.15 dalla quale risultino:

a) il comune di espatrio, il periodo di permanenza all’estero, la data dell’ultimo rimpatrio con l’indicazione del mese e dell’anno;

la situazione economica;

c) il recapito della famiglia presso la quale il soggetto sarà ospitato durante il suo soggiorno in regione;

d) l’indicazione della durata del soggiorno.

e) certificato sanitario attestante le buone condizioni di salute.

Detta documentazione deve pervenire prima che i prescelti giungano in Italia. Non saranno accettate documentazioni in sanatoria.

Tutti i rendiconti dovranno pervenire entro sei mesi dalla realizzazione dell’iniziativa. In mancanza degli stessi la somma concessa e/o stanziata per la medesima, è revocata e si procede al recupero di eventuali anticipazioni, aumentate degli interessi computati al tasso conteggiato dalla Tesoreria Regionale.

La partecipazione all’iniziativa da parte dei soggetti prescelti dall’Amministrazione Regionale, su indicazione di Associazioni/Federazioni/Circoli non può essere disdettata senza gravi motivi, dai medesimi e/o da parte degli Enti organizzatori di cui sopra, se non entro 30 giorni prima della data per la quale la stessa è stata programmata.

Spesa prevista L 10.000.000 Cap.11990/00

Articolo 17
Iniziative ed attivita’ culturali

La Regione favorisce iniziative ed attività culturali dirette a conservare e tutelare tra gli emigrati ed i loro discendenti il valore dell’identità della terra d’origine e risaldare i rapporti culturali con il Piemonte.

E’ stato redatto ed inviato a suo tempo al Governo per l’intesa un Programma di attività all’estero del Settore Affari Internazionali e Comunitari; anno 2000, ove sono riportate le iniziative promosse o agevolate nei Paesi di Emigrazione, a favore delle collettività di origine piemontese, in particolare dei giovani discendenti dei Piemontesi emigrati. Sono volte a far conoscere la storia, la cultura, l’arte, le tradizioni e la realtà socio economica del Piemonte e a favorire manifestazioni locali con incontri tra i nostri corregionali.

Qualora le iniziative e le attività culturali siano attuate da Associazioni di Emigrati aventi i requisiti di cui all’art.22 della l.r. 22/87, il Settore Affari Internazionali e Comunitari in coordinamento con le competenti strutture dei diversi Assessorati interessati valuta l’erogazione di contributi sulla base delle richieste formulate. Per iniziative di Enti, Associazioni, Istituzioni diverse si procede affidando servizi o collaborazioni.

A supporto di queste manifestazioni sono necessari oggetti promozionali, simbolici etc. per i quali si deve procedere all’acquisto.

INTERVENTI PER IL 2000

Vale quanto contemplato nel programma per le attività all’estero:

1) Iniziative da realizzarsi a favore delle COMUNITA’ PIEMONTESI ALL’ESTERO

Completa realizzazione dell’atto determinativo N°955 del 23 12.99 per lo svolgimento di attività formativa per discendenti di emigrati piemontesi in Brasile - Terzo Corso Advanced Management System; seconda fase ( continuazione della collaborazione intrapresa con AMMA - SAMMA; già finanziati Lire 30.000.000 nel 1999).

Spesa Prevista Lire 95.000.000 cap.11892/00

2) Concorso di poesia LICEO PEANO DI TORTONA. Anche quest’anno l’iniziativa si avvarrà del patrocinio della Regione che metterà a disposizione un premio, consistente in un soggiorno in Piemonte per una settimana per il vincitore della sezione speciale prevista per i Piemontesi emigrati o per i discendenti di Piemontesi residente all’estero.

Spesa prevista Lire 5.000.000 cap.11990/00

3) ACQUISTO OGGETTI PROMOZIONALI. Da consegnare durante celebrazioni, iniziative attinenti l’emigrazione sia in Italia che all’estero anche in collaborazione con le associazioni dei piemontesi

Spesa prevista Lire 20.000.000 cap.11892/00

4) PROMOZIONE INIZIATIVE INERENTI ALLA PRIMA CONFERENZA DEGLI ITALIANI NEL MONDO

Conferenze in loco e/o partecipazione alla Conferenza di rappresentanti delle comunità piemontesi

Spesa prevista Lire 20.000.000 cap.11990/2000

5) STAGES

avvio Stages formativi per giovani imprenditori di origine piemontese in collaborazione con le Associazioni

Spesa prevista Lire 10.000.000 cap.11892/2000

6) ATTIVITA’ SVOLTA DALLE ASSOCIAZIONI IN COLLABORAZIONE CON IL CESVIT

Supporto economico da fornire alle Associazioni ed al CESVIT medesimo

Spesa prevista Lire 20.000.000 cap.11990/2000

Articolo 18
Informazione

Al fine di attuare un programma organico e continuativo di informazione economica e sociale del Piemonte e sull’attività dell’Amministrazione regionale Piemontese, si procede annualmente alla redazione dell’Anagrafe delle Associazioni dei Piemontesi all’Estero" attraverso la scheda di rilevamento e di aggiornamento allegata al presente programma.

Attraverso tale scheda la Regione ha acquisito ed acquisisce annualmente quegli elementi conoscitivi atti a fornire tutti quei dati quantificanti la consistenza delle associazioni, le loro attività e le loro strutture.

Anche tramite l’apporto dell’attività editoriale delle Associazioni/Federazioni/Circoli che operano con carattere di continuità e specificità a favore degli emigrati Piemontesi, provvede alla diffusione ed alla conoscenza della legislazione regionale e della realtà economica, storica e sociale anche tramite l’invio di idonee pubblicazioni.

Una/due volte all’anno provvede altresì alla diffusione tra le Comunità dei Piemontesi di materiale audiovisivo e di libri al fine di rinsaldare i rapporti culturali ed economici degli emigrati e dei loro discendenti con la terra d’origine.

Si attiveranno altresì:

Ricerca sulla realtà dei desaparecidos e sostegno alle loro famiglie;

Ricerca sulla realtà degli italiani dispersi e sostegno alle loro famiglie per cause connesse alla presenza, nei paesi di emigrazione, di regimi totalitari.

INTERVENTI PER IL 2000

1) INIZIATIVE EDITORIALI: Giornale informativo trimestrale “Piemontesi nel Mondo.

Prosieguo dell’iniziativa che ha previsto la rielaborazione e modifica della veste grafica del periodico: “Piemontesi nel Mondo”, curato dall’omonima Associazione con intervento di supporto e collaborazione degli uffici regionali facenti capo al Settore Affari Internazionali e Comunitari; al fine di poter disporre di un notiziario informativo trimestrale recante la cronaca dell’emigrazione (manifestazioni, gemellaggi, feste e/o ricorrenze, problematiche emergenti, programmi etc) nonché la necessaria comunicazione dei progetti allo studio su futuri eventi, incontri ed opportunità, finalizzata alla partecipazione ed al coinvolgimento dei piemontesi all’estero - Revisione dell’indirizzario che ci consenta, entro un anno, di raggiungere da 500 a 1000 indirizzi, compresi gli Istituti Universitari, gli Istituti Italiani di cultura, le varie sezioni della “Dante Alighieri”, le Autorità Consolari, i giornali italiani all’estero ed, ovviamente, il nostro associazionismo.

Spesa Prevista L.31.000.000 cap11892/00

2) ACQUISTO volumi e pubblicazioni

Spesa prevista L 19.000.000 cap.11892/00

3) COSTITUZIONE RETE SUPPORTO INFORMATICO PRESSO FEDERAZIONI/ ASSOCIAZIONI/CIRCOLI E COMUNITA’ PIEMONTESI ALL’ESTERO - COSTITUZIONE SITO WEB PER INFORMAZIONI AD ASSOCIAZIONI

Fornitura materiale informatico

Spesa prevista Lire 75.000.000 cap.11892/2000

PROGETTO INERENTE L’ACQUISIZIONE DEI DATI ED INFORMAZIONI INDISPENSABILI RICHIESTE DAI DISCENDENTI DEI PIEMONTESI ALL’ESTERO PER L’OTTENIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA DA AFFIDARSI ALL’ASSOCIAZIONE PIEMONTESI NEL MONDO (contributo regionale finalizzato)

Spesa prevista Lire 10.000.000 cap. 11990/2000

Articolo 19
Attivita’ promozionale in italia ed all’estero

La Regione Piemonte individua le linee di attività promozionali sulla base di:

a) iniziative che emergono in seno alla Consulta Regionale dell’Emigrazione;

b) iniziative proposte dai soggetti riconosciuti ai sensi della l.r. 1/87.

Le iniziative assunte a seconda della loro importanza e dell’impatto che determina dovranno essere coordinate con le iniziative di promozionalità di competenza della Giunta Regionale e degli altri settori regionali.

Avendo poi quasi sempre una rilevanza internazionale, l’attività promozionale dovrà essere organizzata d’intesa con i competenti Ministeri e con il coinvolgimento delle Autorità Diplomatiche dei luoghi interessati. Vale a questo proposito quanto già sottolineato in merito ad il raggiungimento dell’Intesa con il Governo.

Tenuto conto dei recenti accordi tra la Regione ed il Centro Estero della Camera di Commercio, quest’ultimo poi assumerà un importante ruolo nell’esame dei progetti che provengono dalla nostre Associazioni all’estero e nella definizione dei programmi di promozione di emanazione del Settore Affari Internazionali e Comunitari e della Regione in genere, e delle priorità d’intervento..

INTERVENTI PER IL 2000

Tournée all’estero di Gruppi Folcloristici in occasione di Manifestazioni di grande respiro culturale alle quali è richiesta una presenza di un gruppo che non esprima solo il folklore attraverso canti e balli ma anche tramite prosa e poesia caratterizzanti la tradizione piemontese e per rendere più incisivi i rapporti con le nostre Comunità all’estero unitamente ad altri gruppi egualmente rappresentativi (nell’area europea ed in altre aree).

Spesa prevista Lire 30.000.000 cap.11990/00

b) Altre iniziative quali l’incontro unitario delle Associazioni piemontesi aventi sede in Francia , Svizzera ed Olanda e comunque appartenenti all’area europea

Spesa prevista Lire 15.000.000 cap.11990/00

Articolo 20
Diplomi di benemerenza a emigrati

La Giunta Regionale, sentito il parere dell’Ufficio di Presidenza della Consulta Regionale dell’Emigrazione, può conferire ogni anno diplomi di benemerenza agli emigrati Piemontesi che hanno onorato il nome del Piemonte nel mondo per un periodo di emigrazione non inferiore a 20 anni complessivamente.

Articolo 21
Studi indagini e ricerche

Occorre prevedere un’eventuale prosecuzione dell’indagine bibliografica redatta dall’Università di Torino per meglio conoscere i fenomeni migratori e per ottenere un quadro completo di quanto è stato pubblicato in Italia ed all’estero sull’emigrazione dei Piemontesi.

Articolo 22
Contributi ad associazioni e federazioni

Associazioni e Federazioni Riconosciute

Le Associazioni e le Federazioni aventi le caratteristiche ed i requisiti di cui all’art.22 sono inserite, a domanda, in apposito Registro, costituito presso il Servizio Regionale competente.

Nel Registro sono iscritte in sezioni separate , tre tipologie diverse di soggetti:

1) Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli che svolgono attività a favore degli emigrati in genere;

2) Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli che svolgono attività specificatamente a favore degli emigrati Piemontesi;

3) Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli che svolgono attività a favore degli immigrati dalle altre Regioni d’Italia in Piemonte.

Ogni anno, a cura del Settore Affari Internazionali e Comunitari, si provvede, previa verifica dei requisiti accertati, a redigere, ove sia necessario, un aggiornamento del Registro delle Associazioni aventi i requisiti di cui sopra.

Requisiti per iscrizione nel Registro delle Associazioni e/o Federazioni e Circoli.

Possono essere iscritte nel Registro delle Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli che:

A) operano con carattere di specificità e di continuità a favore delle categorie sopra indicate emigrati, immigrati dalle altre Regioni d’Italia in Piemonte)

B) abbiano sede in Piemonte; (per le Associazioni dei Piemontesi all’estero appartenenti alla Federazione Internazionale “Piemontesi nel Mondo - Associazione Piemontesi nel Mondo” la sede legale e la Presidenza Generale hanno sede in TORINO;

C) Operino con carattere di continuità da almeno cinque anni. L’iscrizione nel Registro costituisce riconoscimento del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 22 al fine di concorrere alla concessione dei contributi destinati allo svolgimento di specifiche attività previste dall’articolo stesso.

All’iscrizione nel Registro si provvede, sentito il parere dell’Ufficio di Presidenza della Consulta dell’Emigrazione, con apposita determinazione del Responsabile del Settore Affari Internazionali e Comunitari .

Le Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli interessati presentano a tal fine domanda allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui sopra.

In particolare devono essere depositate:

1) copia dello Statuto o comunque del primo atto costitutivo dell’Associazione e/o Federazione, Circolo da cui risultino origine, finalità della stessa e loro conformità a quanto sopra indicato;

2) copia dell’atto di nomina degli organi direttivi con l’indicazione della stessa;

3) struttura organizzativa, con particolare riferimento all’eventuale esistenza di sedi in Piemonte;

4) relazione sull’attività svolta nell’anno precedente corredata da una relazione di Bilancio da cui risulti la continuità dell’operatività dell’Associazione e/o Federazione e/o Circolo.

Ammissione e determinazione dei contributi

I contributi destinati allo svolgimento di specifiche attività di cui all’art. 22 comma 3, sono concessi alle Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli iscritte nel registro di cui al punto precedente.

I contributi non hanno carattere di periodicità e generalità ma sono concessi di volta in volta all’Associazione richiedente ed in relazione allo svolgimento di specifiche iniziative individuate dalla legge e cioè:

1) alle Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli che operano a favore degli emigrati per le iniziative aventi contenuto e finalità corrispondenti a quanto stabilito negli artt. 16/17/18.

2) alle Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli di immigrati in Piemonte dalle altre Regioni d’Italia aventi contenuto e finalità analoghe a quelle indicate dall’art.17.

3) il contributo è calcolato sulla spesa relativa ai costi direttamente sostenuti ed adeguatamente documentati dall’Associazione interessata per la realizzazione delle iniziative ammesse a contributo.

4) la documentazione comprovante le spese sostenute deve avere carattere legale (fatture, ricevute fiscali) e deve pervenire al Settore Affari Internazionali e Comunitari in originale.

5) detta documentazione deve essere intestata inderogabilmente all’Associazione (Federazione, Circolo) e deve essere riportata la motivazione per la quale è stata emessa.

L’entità del contributo da erogarsi non può superare, per legge, il 50% delle spese dimostrate. Durante l’anno in cui il presente programma ha validità, ciascuna Associazione (Federazione, Circolo) può presentare richiesta di contributo in base alla programmazione, riportata in forma scritta, di più iniziative. Il contributo sarà erogato per quelle iniziative effettivamente realizzate e sulla base di documentazione attestante le spese realmente sostenute.

Le Associazioni e/o Federazioni e/o Circoli che intendono essere ammessi a contributo, devono presentare entro il 18 dicembre 2000, al Settore Affari Internazionali e Comunitari, il piano complessivo delle attività che intendono svolgere nel corso dell’anno, individuando le priorità delle iniziative stesse; annesso al Programma di quest’ultima deve esserci , quale elemento indispensabile, la relativa quantificazione economica.

L’ammissione al contributo è oggetto di determinazione del Responsabile del Settore Affari Internazionali e Comunitari, sentito il parere della Consulta Regionale dell’Emigrazione a seguito di debita domanda presentata dall’Associazione, Federazione, Circolo interessato e corredata dalla documentazione illustrante l’iniziativa e le previsioni di spesa il tutto riassunto in un specifico “Programma di Attività”.

Il Settore Affari Internazionali e Comunitari ha la facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti e quant’altro ritenga utile ed opportuno, prima di erogare il contributo. (es. atto sostitutivo di notorietà o autocertificazione).

La concessione del contributo può essere revocata, e quindi successivamente recuperata, l’eventuale somma precedentemente erogata, se:

a) l’iniziativa non viene realizzata in conformità a quanto previsto nel provvedimento di concessione;

b) vengono accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese.

c) la documentazione presentata a giustificazione dell’iniziativa per la quale si è richiesto ed ottenuto il contributo non presenta i requisiti ampiamente illustranti in precedenza ed i soggetti cui compete detta presentazione non hanno provveduto, dopo regolare sollecito da parte del Settore Affari Internazionali e Comunitari, ad ottemperare a quanto previsto dal presente programma.

L’inosservanza delle norme, previste dalla l.r. 1/87 e sue successive modificazioni ed integrazioni, e dal presente regolamento, e la diversa destinazione dei fondi comportano l’esclusione dai contributi negli esercizi successivi.

Spesa Prevista Lire 295.000.000 cap.11990/00



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