Bollettino Ufficiale n. 02 del 10 / 01 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2000, n. 96 - 1611

L.R.41/98, art. 16 - Piano di riparto a favore delle Province piemontesi delle risorse già destinate al finanziamento della L.R. 48/91 relative all’anno 1999 ed all’anno 2000 - Assegnazione ed accantonamento delle somme di lire 2.120.000.000 sul cap. 11099/2000 a favore della Direzione Regionale 15 formazione professionale - lavoro per competenza.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Di stabilire il piano di riparto a favore delle Province piemontesi della somma di lire 1.620.000.000, relativa agli interventi a favore degli Enti locali sede dei disciolti CILO non percepita dagli Enti stessi nel corso dell’esercizio dell’anno 1999, con il vincolo di destinazione a favore degli Enti citati, indicati in premessa, nonché della somma di lire 500.000.000 resa disponibile ai fini dell’integrazione delle risorse già trasferite alle Province medesime, relativamente al corrente anno 2000, per l’ammontare complessivo di lire 2.120.000.000 così come indicato nel sottostante prospetto:



















PROVINCE    n. C.I.L.O.    RIPARTO IN LIRE    RIPARTO IL LIRE    SOMMATORIA
        ANNO 1999    ANNO 2000    QUOTE RIPARTO
            (vincolo di destinazione)    (integrazione risorse)

ALESSANDRIA    4    190.588.235    62.500.000    253.088.235
ASTI    3    142.941.176    62.500.000    205.441.176
BIELLA    -    —————-    62.500.000    62.500.000
CUNEO    7    333.529.411    62.500.000    396.029.411
NOVARA    3    142.941.176    62.500.000    205.441.176
TORINO    12    571.764.705    62.500.000    634.264.705
V.C.O    3    142.941.176    62.500.000    205.441.176
VERCELLI    2    95.294.121    62.500.000    157.794.121

TOTALE    34    1.620.000.000    500.000.000    2.120.000.000


Di adottare, ai sensi dell’art. 2, comma 4 e dell’art. 6 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41, il presente provvedimento quale atto di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative in materia di politiche del lavoro ai fini dell’esercizio delle funzioni attribuite alle Province dalla legge stessa.

Di stabilire, per gli effetti del precedente comma, che le singole Province impieghino le somme assegnate dal presente provvedimento, per garantire lo svolgimento di attività in continuità ed analogia a quelle svolte dai soppressi centri d’iniziativa locale per l’occupazione per i fini previsti dall’art. 15, comma 4 della LR 41/98, devolvendo le rispettive somme derivate dal riparto sopra indicato di lire 1.620.000.000 a favore dei sopra indicati Comuni, sede dei disciolti C.I.L.O ed impiegando le relative somme derivate dal riparto sopra indicato di lire 500.000.000 ad integrazione dei programmi di attività e spesa previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 33 - 483 del 17 luglio 2000.

Di stabilire, in conformità con lo scopo indicato dal citato art. 15, comma 4 della LR 41/98, che lo svolgimento delle predette attività debba ampliare l’offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni locali specie in materia di progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale.

Di stabilire, altresì, che per l’utilizzo del personale destinato allo svolgimento delle predette attività - dipendente dalle Pubbliche amministrazioni ovvero di provenienza esterna, impiegato presso i predetti C.I.L.O. ovvero in attività analoghe a quelle svolte dai medesimi centri - sia adottato quale criterio di selezione il possesso dell’attestato di qualifica di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 14 - 42406 del 9 gennaio 1995 ovvero dei titoli equipollenti conseguiti a seguito della frequentazione a buon fine delle attività formative poste in essere per gli effetti delle deliberazioni della Giunta Regionale: n. 43 - 25558 del 28 settembre 1998; n. 33 - 26161 del 27 novembre 1998 e n. 58 - 28554 del 11 novembre 1999, ovvero della comprovata idoneità allo svolgimento delle mansioni professionali connesse all’effettuazione delle attività medesime, nel qual caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, se necessario, di avviare detto personale al percorso formativo sopra citato.

Di stabilire che all’impegno delle predette somme l’Amministrazione Regionale provveda, ai sensi dell’art. 6 della LR 41/91, immediatamente dopo l’eseguibilità della presente deliberazione.

Di stabilire che alla liquidazione a favore delle Province delle somme assegnate dal piano di riparto oggetto del presente provvedimento, l’Amministrazione Regionale provveda in base alla acquisizione agli atti, entro 12 mesi dalla data del presente atto, della documentazione comprovante l’approvazione, da parte dei competenti Organi provinciali, di uno specifico provvedimento di riparto a favore dei Comuni predetti, nonché di un apposito provvedimento ad integrazione del provvedimento adottato in relazione agli effetti della citata deliberazione della Giunta Regionale n. 33 - 483 del 17 luglio 2000. Detta documentazione costituisce rendiconto del trasferimento delle sopra indicate risorse.

Di assegnare ed accantonare la sopra indicata somma di lire 2.120.000.000 sul cap. 11099/2000 (A. 101261) a favore della Direzione Regionale 15 Formazione Professionale - Lavoro per i provvedimenti di competenza.

(omissis)