Bollettino Ufficiale n. 02 del 10 / 01 / 2001

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Deliberazione del Consiglio Regionale 12 dicembre 2000, n. 102 - 36778

L.r. 16/1999, art.4. Fasce altimetriche e di marginalità socio economica

(omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta ai voti per alzata di mano ed approvata con 29 voti favorevoli. (n. 13 Consiglieri non partecipano alla votazione)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l’articolo 4 della legge regionale 2 luglio 1999 n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), il quale stabilisce che, ai sensi dell’articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n.142 (Ordinamento delle autonomie locali) nell’ambito territoriale delle comunità montane, i territori sono classificati e ripartiti all’interno di fasce altimetriche e di marginalità socio economica tenendo conto, in particolare, degli andamenti demografici, del reddito e dei consumi della popolazione, delle dotazioni di servizi locali e della dotazione turistica;

Vista la D.G.R. n. 17 - 28148 del 13 settembre 1999 “L.r. 2 luglio 1999 n. 16, art. 4 - Fasce altimetriche e di marginalità socio economica. Proposta al Consiglio Regionale di classificazione” e le motivazioni in essa addotte;

Sentita la Commissione consiliare competente;

delibera

di prendere atto che sulla base dello studio effettuato dall’IRES: “Le Misure della Marginalità: I fattori del disagio territoriale” (Working Paper n. 121/1998), è possibile attribuire a ciascun Comune un indice di marginalità socio economica;

di attribuire, al fine della classificazione del Comune in fasce altimetriche e di marginalità socio economica, un peso pari al 10% all’altimetria ed un peso pari al 90% alla marginalità socio economica;

di approvare il prospetto riportato nella “Tabella 1", allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, nel quale è riportato per ciascun Comune piemontese facente parte di Comunità montana l’indice complessivo che tiene conto dell’altimetria e della marginalità socio economica;

di classificare e di ripartire i comuni piemontesi facenti parte di Comunità montana, sulla base dell’indice complessivo sopra citato, nelle fasce altimetriche e di marginalità socio economica come di seguito specificato:

- classe 1: fascia ad alta marginalità: comuni con indice minore o uguale a -0,4,

- classe 2: fascia a media marginalità: comuni con indice compreso tra -0,4 e +0,4

- classe 3: fascia a moderata marginalità: comuni con indice maggiore o uguale a +0,4;

di stabilire che i Comuni piemontesi facenti parte di Comunità montana sono classificati e ripartiti nelle classi di cui all’articolo 4, comma 1, della l.r. 16/1999 come indicato nella “Tabella 2" allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)