Bollettino Ufficiale n. 02 del 10 / 01 / 2001
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Deliberazione del Consiglio Regionale 12 dicembre 2000, n. 102 - 36778
L.r. 16/1999, art.4. Fasce altimetriche e di marginalità socio economica
(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta ai voti per alzata di
mano ed approvata con 29 voti favorevoli. (n. 13 Consiglieri non partecipano
alla votazione)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto larticolo 4 della legge regionale 2 luglio 1999 n. 16 (Testo unico
delle leggi sulla montagna), il quale stabilisce che, ai sensi dellarticolo
28 della legge 8 giugno 1990, n.142 (Ordinamento delle autonomie locali)
nellambito territoriale delle comunità montane, i territori sono classificati
e ripartiti allinterno di fasce altimetriche e di marginalità socio economica
tenendo conto, in particolare, degli andamenti demografici, del reddito
e dei consumi della popolazione, delle dotazioni di servizi locali e della
dotazione turistica;
Vista la D.G.R. n. 17 - 28148 del 13 settembre 1999 L.r. 2 luglio 1999
n. 16, art. 4 - Fasce altimetriche e di marginalità socio economica. Proposta
al Consiglio Regionale di classificazione e le motivazioni in essa addotte;
Sentita la Commissione consiliare competente;
delibera
di prendere atto che sulla base dello studio effettuato dallIRES: Le
Misure della Marginalità: I fattori del disagio territoriale (Working
Paper n. 121/1998), è possibile attribuire a ciascun Comune un indice di
marginalità socio economica;
di attribuire, al fine della classificazione del Comune in fasce altimetriche
e di marginalità socio economica, un peso pari al 10% allaltimetria ed
un peso pari al 90% alla marginalità socio economica;
di approvare il prospetto riportato nella Tabella 1", allegata alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, nel quale è riportato
per ciascun Comune piemontese facente parte di Comunità montana lindice
complessivo che tiene conto dellaltimetria e della marginalità socio economica;
di classificare e di ripartire i comuni piemontesi facenti parte di Comunità
montana, sulla base dellindice complessivo sopra citato, nelle fasce altimetriche
e di marginalità socio economica come di seguito specificato:
- classe 1: fascia ad alta marginalità: comuni con indice minore o uguale
a -0,4,
- classe 2: fascia a media marginalità: comuni con indice compreso tra
-0,4 e +0,4
- classe 3: fascia a moderata marginalità: comuni con indice maggiore o
uguale a +0,4;
di stabilire che i Comuni piemontesi facenti parte di Comunità montana
sono classificati e ripartiti nelle classi di cui allarticolo 4, comma
1, della l.r. 16/1999 come indicato nella Tabella 2" allegata alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
(omissis)
Allegato (fare riferimento al file PDF)