Bollettino Ufficiale n. 02 del 10 / 01 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2000, n. 18 - 1440

L.R. 29/99 “Interventi per l’Università ed il Diritto allo studio universitario” art. 3 - Ripartizione dei finanziamenti tra gli Atenei e l’EDISU

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, e ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della L.R. 29/99 e degli obiettivi per la predisposizione del programma generale di investimento stabiliti con deliberazione del Consiglio Regionale n. 96-31678 del 7.11.2000, la seguente ripartizione dello stanziamento di L. 105 miliardi tra i tre Atenei del Piemonte e l’EDISU: L. 50.000.000.000 per l’Università degli Studi di Torino, L.20.000.000.000 per il Politecnico di Torino, L. 15.000.000.000 per l’Università del Piemonte Orientale e L. 20.000.000.000 per l’EDISU;

- di approvare la seguente ripartizione annuale dei finanziamenti:

Università degli Studi di Torino L. 9.500.000.000 nel primo anno, L. 12.000.000.000 nel secondo, L. 9.500.000.000 nel terzo, nel quarto e nel quinto;

Politecnico di Torino L. 3.800.000.000 nel primo anno, L. 4.800.000.000 nel secondo, L. 3.800.000.000 nel terzo, quarto e quinto;

Università del Piemonte Orientale L. 2.900.000.000 nel primo anno, L. 3.400.000.000 nel secondo, L. 2.900.000.000 nel terzo, quarto e quinto

EDISU L. 3.800.000.000 nel primo anno, L. 4.800.000.000 nel secondo, L. 3.800.000.000 nel terzo, quarto e quinto.

- di approvare i programmi generali di intervento, presentati, ai sensi del comma 2 dell’art. 2 della L.R. 29/99, dall’Università degli Studi di Torino, dal Politecnico di Torino, dall’Università del Piemonte Orientale, dall’EDISU, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante con le lettere A, B, C, D.

La Giunta Regionale, con successivo atto deliberativo, in applicazione del comma 3 dell’art.2 della citata L.R. 29/99, sentito il Comitato regionale di coordinamento e previo parere della Commissione consiliare competente, provvederà a stipulare con i soggetti beneficiari apposita convenzione, per definire le modalità di erogazione dei finanziamenti e di quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 2.

(omissis)