Bollettino Ufficiale n. 02 del 10 / 01 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2000, n. 18 - 1440
L.R. 29/99 Interventi per lUniversità ed il Diritto allo studio universitario
art. 3 - Ripartizione dei finanziamenti tra gli Atenei e lEDISU
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, e ai sensi di
quanto previsto dallart. 3 della L.R. 29/99 e degli obiettivi per la predisposizione
del programma generale di investimento stabiliti con deliberazione del
Consiglio Regionale n. 96-31678 del 7.11.2000, la seguente ripartizione
dello stanziamento di L. 105 miliardi tra i tre Atenei del Piemonte e lEDISU:
L. 50.000.000.000 per lUniversità degli Studi di Torino, L.20.000.000.000
per il Politecnico di Torino, L. 15.000.000.000 per lUniversità del Piemonte
Orientale e L. 20.000.000.000 per lEDISU;
- di approvare la seguente ripartizione annuale dei finanziamenti:
Università degli Studi di Torino L. 9.500.000.000 nel primo anno, L. 12.000.000.000
nel secondo, L. 9.500.000.000 nel terzo, nel quarto e nel quinto;
Politecnico di Torino L. 3.800.000.000 nel primo anno, L. 4.800.000.000
nel secondo, L. 3.800.000.000 nel terzo, quarto e quinto;
Università del Piemonte Orientale L. 2.900.000.000 nel primo anno, L. 3.400.000.000
nel secondo, L. 2.900.000.000 nel terzo, quarto e quinto
EDISU L. 3.800.000.000 nel primo anno, L. 4.800.000.000 nel secondo, L.
3.800.000.000 nel terzo, quarto e quinto.
- di approvare i programmi generali di intervento, presentati, ai sensi
del comma 2 dellart. 2 della L.R. 29/99, dallUniversità degli Studi di
Torino, dal Politecnico di Torino, dallUniversità del Piemonte Orientale,
dallEDISU, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante
con le lettere A, B, C, D.
La Giunta Regionale, con successivo atto deliberativo, in applicazione
del comma 3 dellart.2 della citata L.R. 29/99, sentito il Comitato regionale
di coordinamento e previo parere della Commissione consiliare competente,
provvederà a stipulare con i soggetti beneficiari apposita convenzione,
per definire le modalità di erogazione dei finanziamenti e di quanto previsto
dal comma 4 del citato articolo 2.
(omissis)