Bollettino Ufficiale n. 02 del 10 / 01 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2000, n. 92 - 1607

Programma di Attività 2000-2001 della Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo. Ulteriore assegnazione fondi, mediante accantonamento, per il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione delle attività. Spesa di L. 8.300.400.000 (capitoli vari). Prenotazione fondi per un importo complessivo di L. 11.533.000.000 (capitoli vari)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di procedere ad un’ulteriore assegnazione di risorse finanziarie, mediante accantonamento, alla Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo, per il raggiungimento degli obiettivi e l’attuazione del relativo Programma di attività 2000-2001, così come di seguito riportato:

Capitolo     Importo     n. accantonamento
11610     1.200.400.000     101165
11680     50.000.000     101166
11725    3.250.000.000     101167
11825     800.000.000     101168
20200     600.000.000     101169
20405     1.500.000.000     101170
20455     600.000.000     101171
20470     300.000.000     101172

per un totale complessivo di L. 8.300.400.000

- di procedere alla assegnazione delle seguenti risorse finanziarie, mediante prenotazione, alla Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo, per le motivazioni indicate in premessa e al punto precedente, così come di seguito riportato:

Capitolo     Importo     n. prenotazione
10940     100.000.000     100116
10990     33.000.000     100117
11300     100.000.000     100118
20405     3.500.000.000     100119
20455     1.400.000.000     100120
20470     1.000.000.000     100121
20200     700.000.000     100122
20210     700.000.000     100123
20220     4.000.000.000     100124

per un totale complessivo di L. 11.533.000.000

Il Dirigente competente della Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo, provvederà con proprie determinazioni all’utilizzo delle risorse accantonate ai sensi della L.R. 51/97 art. 23 a), g) ed h).

(omissis)