Bollettino Ufficiale n. 02 del 10 / 01 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2000, n. 42 - 1877

L.R. 21/97 e s.m.i. - Programma degli interventi del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese - Sezione Artigianato

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni di cui in premessa

- di approvare il “Programma degli interventi del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese - sezione Artigianato”, ai sensi dell’art.5 della LR 21/97, come modificato dalla LR 24/99, allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante.

- Il presente Programma entrerà in vigore il quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR Piemonte.

(omissis)

Allegato A

LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 1997, N. 21, ART.5
PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI

1. BENEFICIARI

Possono presentare domanda di agevolazione le imprese artigiane, sia singole che associate o consorziate, regolarmente iscritte all’albo delle imprese artigiane, nonché le imprese che ottengono detta iscrizione entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di intervento agevolativo.

Le imprese beneficiarie devono avere sede operativa nel territorio della Regione Piemonte.

2. AMBITI TERRITORIALI DI INTERVENTO

Possono beneficiare degli strumenti finanziari di cui al presente Programma le imprese artigiane operanti su tutto il territorio regionale, con la sola eccezione delle imprese con insediamenti ubicati nelle fasce fluviali soggette a vincolo, ai sensi delle delibere del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po.

3. AMBITI PRIORITARI DI INTERVENTO

Vengono considerati prioritari:

a) interventi a sostegno dei programmi d’investimento, di cui al successivo paragrafo 4), che determinano un incremento occupazionale nell’impresa interessata;

b) gli interventi a sostegno delle imprese artigiane di nuova costituzione. Ai fini della presente normativa vengono considerate tali le imprese che si sono costituite in un periodo non antecedente i sei mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, con l’esclusione delle imprese già operanti che hanno modificato la forma giuridica. Per le imprese artigiane di nuova costituzione sono ammesse anche le spese effettuate nei sei mesi antecedenti la presentazione della domanda (vedi paragrafo 5);

4. OGGETTO DELLE AGEVOLAZIONI ED OBIETTIVI

Sono considerati ammissibili i programmi d’investimento, d’importo non inferiore a L.50 milioni, finalizzati:

I. alla costituzione di nuove imprese artigiane

oppure

II. al conseguimento di uno dei seguenti obiettivi:

a) Introduzione di nuovi prodotti/servizi o processi produttivi;

b) Miglioramento sostanziale dei prodotti/servizi o dei processi esistenti;

c) Miglioramento della compatibilità ambientale dell’impresa;

d) Certificazione di qualità del prodotto/servizio, del processo e del sistema aziendale;

e) Internazionalizzazione e promozione/sviluppo dell’impresa artigiana.

Per programma d’investimento s’intende un insieme coordinato ed equilibrato di spese, coerente con l’obiettivo che si intende conseguire.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI

Il Gruppo tecnico di valutazione istituito presso Finpiemonte S.p.A. valuta i programmi di investimento sulla base degli elementi forniti nella domanda, nella relazione descrittiva e nei relativi allegati, applicando i seguenti criteri:

a) coerenza delle spese tra loro e con l’obiettivo indicato in domanda

b) equilibrio delle spese con riferimento alle diverse combinazioni tra le tipologie di investimento, al tipo di attività e alle dimensioni dell’impresa richiedente.

6. SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda o, nel caso di nuove imprese, entro i sei mesi precedenti, coerenti e strettamente collegate all’obiettivo che s’intende conseguire, che si sostanziano in:

a) Formazione del personale dipendente, limitatamente ai costi esterni, per un importo non superiore al 20% della spesa complessiva ritenuta ammissibile;

b) Acquisto di macchinari e/o impianti tecnici;

c) Acquisto di arredi strumentali;

d) Acquisto di automezzi specifici per l’attività aziendale;

e) Acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi;

f) Acquisizione di servizi reali (consulenze, interpretariato, promozione e pubblicità, partecipazione a fiere nazionali e internazionali inserite nei programmi promozionali approvati dalla Regione Piemonte o su cui si esprima favorevolmente il Settore Regionale competente in materia di Promozione, ecc.);

g) Opere murarie, impianti elettrici, idraulici e ristrutturazioni in genere;

h) Spese per l’ “avviamento commerciale” dell’attività artigiana, per un importo non superiore al 50% della spesa complessiva ritenuta ammissibile, con l’esclusione dei costi per l’utilizzo di marchi in “franchising”.

I beni di cui alle lettere b), c), d), sono ritenuti ammissibili anche se usati.

Non sono ritenuti ammissibili i beni acquisiti o da acquisire in leasing.

7. MODALITA’ DEI FINANZIAMENTI ED EFFETTI DELLA PRIORITA

L’intervento agevolativo si concretizza in un finanziamento, della durata massima di 60 mesi, che copre fino al 100% delle spese ritenute ammissibili, erogato con le seguenti modalità:

* ambiti prioritari d’intervento:

- 50% fondi regionali a tasso zero;

- 50% fondi bancari al tasso Euribor 3/6 mesi + 1,25% spread.

* ambiti non prioritari:

- 30% fondi regionali a tasso zero;

- 70% fondi bancari al tasso Euribor 3/6 mesi + 1,25% spread.

L’importo massimo di intervento del fondo regionale non potrà essere superiore a lire 300 milioni;

L’importo massimo del finanziamento complessivo non potrà essere superiore al totale dei “ricavi” iscritti nell’ultimo bilancio approvato o nell’ultimo modello “unico” con la sola eccezione delle imprese di nuova costituzione.

Nel caso di imprese che all’atto della presentazione della domanda non abbiano ancora presentato un bilancio o una denuncia dei redditi relativi a un esercizio completo (12 mesi), il dato preso in considerazione sarà quello dei ricavi cumulati dalla data di avvio dell’attività, per un massimo di 12 mesi.

Le operazioni di finanziamenti disposte ai sensi del presente programma degli interventi sono assistite da garanzia dei Confidi. La garanzia opera pro quota sul finanziamento concesso con fondi bancari e su quello concesso con fondi regionali.

8. PROCEDURE

* La domanda di finanziamento deve essere presentata a Finpiemonte S.p.A. sugli appositi moduli, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda, corredata dai preventivi o conferme d’ordine delle voci di costo più significative;

* Il Gruppo Tecnico di valutazione istituito presso Finpiemonte S.p.A. esprime un parere sulla finanziabilità della domanda e sull’ammissibilità delle spese;

* L’erogazione del finanziamento avviene, compatibilmente con le risorse disponibili, in seguito all’approvazione del programma da parte del Gruppo Tecnico di valutazione e dell’Istituto di Credito prescelto;

* I programmi di durata pluriennale verranno finanziati in tranches successive;

* L’impresa artigiana, terminato il programma d’investimento, dovrà trasmettere al Gruppo Tecnico di valutazione il rendiconto delle spese sostenute, una relazione conclusiva e, ove la tipologia degli investimenti lo consenta, la documentazione fotografica degli interventi effettuati.

* Anche ai fini del corretto impiego delle risorse regionali e del monitoraggio e valutazione degli interventi, il Gruppo tecnico di valutazione effettua controlli sui programmi d’investimento finanziati.

* Tutte le modifiche ai programmi di investimento, nonché le richieste di proroga devono essere adeguatamente motivate e comunicate tempestivamente, e comunque non oltre la data indicata di conclusione del programma, al Gruppo tecnico di valutazione, che si riserva di valutarne l’ammissibilità

9. METODOLOGIA E CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO

* Le provvidenze di cui al presente Programma degli interventi sono soggette alla regola “de minimis” di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato e non possono essere concesse per investimenti coperti con altre agevolazioni pubbliche.

* Le imprese già beneficiarie di provvidenze ai sensi del presente Programma possono ottenere un nuovo finanziamento solo successivamente all’approvazione da parte del Gruppo tecnico di valutazione del rendiconto finale relativo alla precedente domanda. In caso di mancata approvazione del rendiconto le imprese possono ottenere un nuovo finanziamento solo successivamente alla restituzione del debito residuo.

* Le imprese beneficiarie devono mantenere la qualifica di “impresa artigiana” almeno fino alla data di conclusione del programma finanziato.

* La gestione del Fondo previsto dalla norma avviene in conformità alla convenzione stipulata tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., ai sensi della L.R. 21/97.

10. REVOCA TOTALE O PARZIALE DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento è revocato in tutto o in parte nei seguenti casi:

*Perdita di uno o più requisiti di ammissibilità dell’impresa, compresa la perdita della qualifica di impresa artigiana prima del termine indicato al precedente paragrafo 9.

*Realizzazione dell’intervento non conforme al progetto e alle dichiarazioni contenute nella domanda di finanziamento.

In tali casi l’impresa dovrà procedere all’immediata estinzione del debito residuo sul fondo regionale, restituendo quanto in tale momento risulterà dovuto per capitale, interessi ed ogni altro accessorio.