Bollettino Ufficiale n. 02 del 10 / 01 / 2001

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Circolare della Direzione Regionale Sviluppo dell’Agricoltura 3 gennaio 2001, prot. n. 52/12.2

Distillazione di crisi dei vini ottenuti dalla fermentazione dei prodotti destinati a “Moscato d’Asti” e “Asti”: attuazione circolare M.I.P.A.F. Direzione delle Politiche Comunitarie e Internazionali del 22/12/2000 prot. n. F 3116 : direttive per la presentazione delle dichiarazioni

Agli Assessorati all’Agricoltura delle
Province di:
- Alessandria
- Asti
- Cuneo

Ai Produttori di Moscato d’Asti e di Asti

Alla “Produttori Moscato d’Asti Associati”

Al Consorzio di Tutela dell’Asti

Alle Organizzazioni Professionali
Agricole Regionali

Alle Organizzazioni Cooperativistiche
Regionali

Ai Servizi Antisofisticazioni Vinicole
(SS.AA.VV)

e p. c

Al M.I.P.A.F.

All’ A.G.E.A.

L’art.30 del Regolamento CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo all’Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo, stabilisce che può essere adottato un provvedimento di distillazione di crisi in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta a una notevole eccedenza e/o a problemi di qualità. Tale provvedimento, che può essere limitato ad alcune categorie di vino e/o a determinate zone di produzione, può essere applicato ai v.q.p.r.d. soltanto su istanza dello Stato membro interessato.

A seguito della richiesta presentata dall’Italia, il Regolamento CE n. 2859/2000 del 27 dicembre 2000 ha stabilito in 120 000 (centoventimila) ettolitri il quantitativo massimo di vino ottenuto dalla fermentazione dei prodotti idonei alla produzione del “Moscato d’Asti” e dell’ “Asti” da destinare alla distillazione di crisi di cui all’art.30 del Regolamento CE n.1493/99.

In relazione al Regolamento n. 2859/2000 sopraccitato e alla Circolare del M.I.P.A.F Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali n. F 3116 del 22/12/2000, con la presente circolare si forniscono chiarimenti e istruzioni in merito agli adempimenti e agli accertamenti che devono essere svolti per la presentazione entro il 28 febbraio 2001 dei contratti del vino da avviare alla distillazione.

Potranno essere distillati i vini ottenuti dalla fermentazione di mosti e di mosti parzialmente fermentati, la cui produzione ha formato oggetto della dichiarazione di giacenza presentata lo scorso 7 settembre 2000 e delle prescritte dichiarazioni vitivinicole previste dal D.M. 1 agosto 1995 e successive modifiche, presentate fino alla campagna 1999/2000; sono, pertanto, esclusi dalla distillazione i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2000/2001.

I produttori, definiti all’art.4, parag. 1 lett. a) ii) del Regolamento CE n. 1623/2000, e interessati all’intervento in oggetto, devono presentare una dichiarazione preliminare del contratto di distillazione, entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 gennaio 2001, all’Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca - Direzione Sviluppo dell’Agricoltura - Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali - C.so Stati Uniti 21, Torino.

In tale dichiarazione preliminare, presentata secondo il modulo allegato alla presente circolare (Allegato 1), il produttore si impegna a stipulare il contratto di distillazione con un distillatore “riconosciuto” entro le quantità chieste dal produttore e/o autorizzate dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte.

A tale dichiarazione il produttore deve allegare:

a) copia della dichiarazione di produzione della campagna relativa ai prodotti ottenuti che si intendono avviare alla distillazione e fotocopie autenticate dei relativi fogli del registro di carico e di scarico;

b) copia autenticata dell’ultima dichiarazione di giacenza nella quale risultano i prodotti destinati ad essere trasformati in vino;

c) autocertificazione di essere un produttore avente i requisiti previsti dall’art.41 parag.1 lett. a) ii) del Regolamento CE n. 1623/2000.

d) i volumi di mosti e mosti parzialmente fermentati che risultano dalle precedenti lettere a) e b) e che si intendono trasformare in vino da avviare alla distillazione e la quantità di vino che in linea di principio sarà ottenuta dalla fermentazione dei predetti mosti;

e) i verbali rilasciati dai Servizi Antisofisticazioni Vinicole (SS.AA.VV) istituiti ai sensi della L.R. 39/80 dai quali risulti:

1) il prelevamento di campioni dei mosti e dei mosti parzialmente fermentati per ciascun vaso vinario;

2) il loro invio a un laboratorio autorizzato;

3) la piombatura di ciascun vaso vinario dal quale sono stati prelevati i campioni.

f) il certificato di analisi rilasciato da un laboratorio autorizzato relativo a ciascun campione prelevato dal quale risulti che il mosto e il mosto parzialmente fermentato possiede le caratteristiche minime previste dal disciplinare di produzione dell’ “Asti” e del “Moscato d’Asti” nonché il quadro aromatico specifico;

g) la cauzione prevista dall’art.63 parag.3 del Regolamento CE n. 1623/2000, redatta secondo le modalità impartite dal Ministero e dall’A.G.E.A con apposite circolari emanate per l’attuazione della distillazione facoltativa per la presente campagna.

La Direzione Sviluppo dell’Agricoltura - Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali - in base alle dichiarazioni presentate, deciderà entro il 25 gennaio 2001 i quantitativi che potranno formare oggetto di contratto o le eventuali loro proporzionali riduzioni , tenuto conto che il quantitativo di 120 000 (centoventimila) ettolitri non può essere superato.

Tale decisione verrà portata a conoscenza dei produttori al fine di consentire agli stessi la presentazione dei relativi contratti e la richiesta ai Servizi Antisofisticazione Vinicole (SS.AA.VV.) istituiti ai sensi della L.R. 39/80 di eliminare i sigilli e, contestualmente, di aggiungere il litio ai mosti da destinare alla fermentazione. L’aggiunta del litio dovrà avvenire alla presenza di detti Servizi ed in quantità tale da garantire che nel vino ottenuto dalla fermentazione dei mosti e dei mosti parzialmente fermentati lo stesso sia presente nella misura compresa tra 5 e 10 gr. per ogni ettolitro come previsto dal D.M. del 20 maggio 1986 (G.U. n. 140 del 19/6/1986).

Al contratto del vino da avviare alla distillazione dovranno essere allegati, successivamente, l’apposito verbale che documenterà le avvenute operazioni sopraccitate e un certificato di analisi dal quale risultano le caratteristiche del vino oggetto del contratto.

Si ricorda che tale procedura costituisce elemento essenziale per la presentazione, da parte del produttore, dei contratti entro la data del 28 febbraio 2001 nonchè il presupposto per beneficiare dell’aiuto nazionale integrativo secondo le modalità che saranno predisposte dall’A.G.E.A.

Responsabile di tale procedimento, ai sensi della Legge 241/90 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”, è Il Dirigente responsabile Sviluppo delle Produzioni Vegetali.

Il Direttore Vicario dello Sviluppo dell’Agricoltura
L. Balzola

Allegato(fare riferimento al file PDF)