Bollettino Ufficiale n. 02 del 10 / 01 / 2001
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Circolare della Direzione Regionale Sviluppo dellAgricoltura 3 gennaio
2001, prot. n. 52/12.2
Distillazione di crisi dei vini ottenuti dalla fermentazione dei prodotti
destinati a Moscato dAsti e Asti: attuazione circolare M.I.P.A.F.
Direzione delle Politiche Comunitarie e Internazionali del 22/12/2000 prot.
n. F 3116 : direttive per la presentazione delle dichiarazioni
Agli Assessorati allAgricoltura delle
Lart.30 del Regolamento CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo allOrganizzazione
Comune del Mercato Vitivinicolo, stabilisce che può essere adottato un
provvedimento di distillazione di crisi in casi eccezionali di turbativa
del mercato dovuta a una notevole eccedenza e/o a problemi di qualità.
Tale provvedimento, che può essere limitato ad alcune categorie di vino
e/o a determinate zone di produzione, può essere applicato ai v.q.p.r.d.
soltanto su istanza dello Stato membro interessato.
A seguito della richiesta presentata dallItalia, il Regolamento CE n.
2859/2000 del 27 dicembre 2000 ha stabilito in 120 000 (centoventimila)
ettolitri il quantitativo massimo di vino ottenuto dalla fermentazione
dei prodotti idonei alla produzione del Moscato dAsti e dell Asti
da destinare alla distillazione di crisi di cui allart.30 del Regolamento
CE n.1493/99.
In relazione al Regolamento n. 2859/2000 sopraccitato e alla Circolare
del M.I.P.A.F Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali
n. F 3116 del 22/12/2000, con la presente circolare si forniscono chiarimenti
e istruzioni in merito agli adempimenti e agli accertamenti che devono
essere svolti per la presentazione entro il 28 febbraio 2001 dei contratti
del vino da avviare alla distillazione.
Potranno essere distillati i vini ottenuti dalla fermentazione di mosti
e di mosti parzialmente fermentati, la cui produzione ha formato oggetto
della dichiarazione di giacenza presentata lo scorso 7 settembre 2000 e
delle prescritte dichiarazioni vitivinicole previste dal D.M. 1 agosto
1995 e successive modifiche, presentate fino alla campagna 1999/2000; sono,
pertanto, esclusi dalla distillazione i prodotti ottenuti dalla vendemmia
2000/2001.
I produttori, definiti allart.4, parag. 1 lett. a) ii) del Regolamento
CE n. 1623/2000, e interessati allintervento in oggetto, devono presentare
una dichiarazione preliminare del contratto di distillazione, entro e non
oltre le ore 12 del giorno 20 gennaio 2001, allAssessorato allAgricoltura,
Caccia e Pesca - Direzione Sviluppo dellAgricoltura - Settore Sviluppo
delle Produzioni Vegetali - C.so Stati Uniti 21, Torino.
In tale dichiarazione preliminare, presentata secondo il modulo allegato
alla presente circolare (Allegato 1), il produttore si impegna a stipulare
il contratto di distillazione con un distillatore riconosciuto entro
le quantità chieste dal produttore e/o autorizzate dallAssessorato allAgricoltura
della Regione Piemonte.
A tale dichiarazione il produttore deve allegare:
a) copia della dichiarazione di produzione della campagna relativa ai prodotti
ottenuti che si intendono avviare alla distillazione e fotocopie autenticate
dei relativi fogli del registro di carico e di scarico;
b) copia autenticata dellultima dichiarazione di giacenza nella quale
risultano i prodotti destinati ad essere trasformati in vino;
c) autocertificazione di essere un produttore avente i requisiti previsti
dallart.41 parag.1 lett. a) ii) del Regolamento CE n. 1623/2000.
d) i volumi di mosti e mosti parzialmente fermentati che risultano dalle
precedenti lettere a) e b) e che si intendono trasformare in vino da avviare
alla distillazione e la quantità di vino che in linea di principio sarà
ottenuta dalla fermentazione dei predetti mosti;
e) i verbali rilasciati dai Servizi Antisofisticazioni Vinicole (SS.AA.VV)
istituiti ai sensi della L.R. 39/80 dai quali risulti:
1) il prelevamento di campioni dei mosti e dei mosti parzialmente fermentati
per ciascun vaso vinario;
2) il loro invio a un laboratorio autorizzato;
3) la piombatura di ciascun vaso vinario dal quale sono stati prelevati
i campioni.
f) il certificato di analisi rilasciato da un laboratorio autorizzato relativo
a ciascun campione prelevato dal quale risulti che il mosto e il mosto
parzialmente fermentato possiede le caratteristiche minime previste dal
disciplinare di produzione dell Asti e del Moscato dAsti nonché il
quadro aromatico specifico;
g) la cauzione prevista dallart.63 parag.3 del Regolamento CE n. 1623/2000,
redatta secondo le modalità impartite dal Ministero e dallA.G.E.A con
apposite circolari emanate per lattuazione della distillazione facoltativa
per la presente campagna.
La Direzione Sviluppo dellAgricoltura - Settore Sviluppo delle Produzioni
Vegetali - in base alle dichiarazioni presentate, deciderà entro il 25
gennaio 2001 i quantitativi che potranno formare oggetto di contratto o
le eventuali loro proporzionali riduzioni , tenuto conto che il quantitativo
di 120 000 (centoventimila) ettolitri non può essere superato.
Tale decisione verrà portata a conoscenza dei produttori al fine di consentire
agli stessi la presentazione dei relativi contratti e la richiesta ai Servizi
Antisofisticazione Vinicole (SS.AA.VV.) istituiti ai sensi della L.R. 39/80
di eliminare i sigilli e, contestualmente, di aggiungere il litio ai mosti
da destinare alla fermentazione. Laggiunta del litio dovrà avvenire alla
presenza di detti Servizi ed in quantità tale da garantire che nel vino
ottenuto dalla fermentazione dei mosti e dei mosti parzialmente fermentati
lo stesso sia presente nella misura compresa tra 5 e 10 gr. per ogni ettolitro
come previsto dal D.M. del 20 maggio 1986 (G.U. n. 140 del 19/6/1986).
Al contratto del vino da avviare alla distillazione dovranno essere allegati,
successivamente, lapposito verbale che documenterà le avvenute operazioni
sopraccitate e un certificato di analisi dal quale risultano le caratteristiche
del vino oggetto del contratto.
Si ricorda che tale procedura costituisce elemento essenziale per la presentazione,
da parte del produttore, dei contratti entro la data del 28 febbraio 2001
nonchè il presupposto per beneficiare dellaiuto nazionale integrativo
secondo le modalità che saranno predisposte dallA.G.E.A.
Responsabile di tale procedimento, ai sensi della Legge 241/90 Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai
documenti amministrativi, è Il Dirigente responsabile Sviluppo delle Produzioni
Vegetali.
Il Direttore Vicario dello Sviluppo dellAgricoltura
Allegato(fare riferimento al file PDF)
Province di:
- Alessandria
- Asti
-
Cuneo
Ai Produttori di Moscato dAsti e di Asti
Alla Produttori Moscato
dAsti Associati
Al Consorzio di Tutela dellAsti
Alle Organizzazioni
Professionali
Agricole Regionali
Alle Organizzazioni Cooperativistiche
Regionali
Ai
Servizi Antisofisticazioni Vinicole
(SS.AA.VV)
e p. c
Al M.I.P.A.F.
All A.G.E.A.
L. Balzola