Bollettino Ufficiale n. 01 del 3 / 01 / 2001

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2000, n. 7 - 1843

Riapertura dei termini ed integrazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione dei contributi ai Comuni aventi titolo già disposti con D.G.R. n. 1 - 819 del 15.9.00

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di riaprire i termini per la presentazione delle domande per finanziare le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica dello Strumento Urbanistico effettuate dai Comuni individuati dall’allegato n. 1 del PAI ed inseriti nelle classi di rischio R4 e R3, verifiche da effettuare in conformità con quanto disposto dalla circolare 7LAP;

di fissare come termine ultimo di presentazione il 28.2.2001;

di ammettere a contributo  anche i Comuni, inseriti nelle classi di rischio R4 e R3, che abbiano ottenuto o richiesto contributi statali ai sensi della L. 35/95, per la riformulazione degli strumenti urbanistici a seguito dell’alluvione del novembre 1994, o regionali ai sensi della L.R. 24/96 a condizione che il loro territorio sia stato danneggiato in maniera superiore al 30% come disposto dall’art. 1 dell’ordinanza ministeriale n. 3095 del 23 novembre 2000; ovvero quei Comuni gravemente danneggiati come indicato nell’art. 1 dell’ordinanza ministeriale n. 3096;

la situazione di cui sopra dovrà essere documentata dal Comune con apposita certificazione ed accertata dalla Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione con parere espresso nel termine di 60 giorni;

di stabilire che il contributo da erogare per le procedure di compatibilità idraulica ed idrogeologica sia concesso nella misura del 70% della spesa sostenuta calcolata nei preventivi di parcella redatti dai professionisti incaricati e muniti di parere di congruità emessi dai competenti Ordini professionali, esclusi gli oneri fiscali e previdenziali;

di gestire i finanziamenti con le seguenti modalità:

a) presentazione delle domande, entro il 28.2.2001 corredate dalla certificazione del Comune attestante la necessità di procedere alle verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica dello Strumento Urbanistico previste dal PAI, dalla deliberazione di conferimento dell’incarico e da dettagliati preventivi di parcella redatti dai professionisti incaricati e muniti di parere di congruità emesso dai competenti Ordini professionali;

b) erogazione di un contributo fino ad un massimo di L. 35.000.000 per Comuni inseriti nelle classi di rischio R4 ed R3.

Di erogare i contributi con le seguenti modalità:

ai Comuni classificati  in R4 ed R3 un acconto pari al 50% del contributo concesso, alla presentazione della domanda, redatta e corredata della documentazione prevista dal punto a), e l’erogazione del saldo dopo la certificazione del Comune attestante la conclusione e l’esito delle verifiche effettuate;

di erogare in unica soluzione il contributo qualora il suo ammontare, calcolato con le modalità di cui sopra, non superi L. 15.000.000;

di prevedere, eccezionalmente, la possibilità di superare la soglia massima del contributo di cui al punto b), o di ammettere a contributo i Comuni inseriti nelle classi di rischio R2 e R1, come indicato in premessa;

di revocare i contributi concessi decorso il termine di 18 mesi dal provvedimento di concessione del contributo senza che il Comune abbia trasmesso al competente Settore Studi, Regolamenti e Programmi Attuativi in Materia Urbanistica nota informativa  e rendiconto che documenti le spese sostenute.

(omissis)