Bollettino Ufficiale n. 01 del 3 / 01 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2000, n. 7 - 1843
Riapertura dei termini ed integrazione dei criteri e delle modalità per
lerogazione dei contributi ai Comuni aventi titolo già disposti con D.G.R.
n. 1 - 819 del 15.9.00
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di riaprire i termini per la presentazione delle domande per finanziare
le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica dello Strumento
Urbanistico effettuate dai Comuni individuati dallallegato n. 1 del PAI
ed inseriti nelle classi di rischio R4 e R3, verifiche da effettuare in
conformità con quanto disposto dalla circolare 7LAP;
di fissare come termine ultimo di presentazione il 28.2.2001;
di ammettere a contributo anche i Comuni, inseriti nelle classi di rischio
R4 e R3, che abbiano ottenuto o richiesto contributi statali ai sensi della
L. 35/95, per la riformulazione degli strumenti urbanistici a seguito dellalluvione
del novembre 1994, o regionali ai sensi della L.R. 24/96 a condizione che
il loro territorio sia stato danneggiato in maniera superiore al 30% come
disposto dallart. 1 dellordinanza ministeriale n. 3095 del 23 novembre
2000; ovvero quei Comuni gravemente danneggiati come indicato nellart.
1 dellordinanza ministeriale n. 3096;
la situazione di cui sopra dovrà essere documentata dal Comune con apposita
certificazione ed accertata dalla Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione
con parere espresso nel termine di 60 giorni;
di stabilire che il contributo da erogare per le procedure di compatibilità
idraulica ed idrogeologica sia concesso nella misura del 70% della spesa
sostenuta calcolata nei preventivi di parcella redatti dai professionisti
incaricati e muniti di parere di congruità emessi dai competenti Ordini
professionali, esclusi gli oneri fiscali e previdenziali;
di gestire i finanziamenti con le seguenti modalità:
a) presentazione delle domande, entro il 28.2.2001 corredate dalla certificazione
del Comune attestante la necessità di procedere alle verifiche di compatibilità
idraulica ed idrogeologica dello Strumento Urbanistico previste dal PAI,
dalla deliberazione di conferimento dellincarico e da dettagliati preventivi
di parcella redatti dai professionisti incaricati e muniti di parere di
congruità emesso dai competenti Ordini professionali;
b) erogazione di un contributo fino ad un massimo di L. 35.000.000 per
Comuni inseriti nelle classi di rischio R4 ed R3.
Di erogare i contributi con le seguenti modalità:
ai Comuni classificati in R4 ed R3 un acconto pari al 50% del contributo
concesso, alla presentazione della domanda, redatta e corredata della documentazione
prevista dal punto a), e lerogazione del saldo dopo la certificazione
del Comune attestante la conclusione e lesito delle verifiche effettuate;
di erogare in unica soluzione il contributo qualora il suo ammontare, calcolato
con le modalità di cui sopra, non superi L. 15.000.000;
di prevedere, eccezionalmente, la possibilità di superare la soglia massima
del contributo di cui al punto b), o di ammettere a contributo i Comuni
inseriti nelle classi di rischio R2 e R1, come indicato in premessa;
di revocare i contributi concessi decorso il termine di 18 mesi dal provvedimento
di concessione del contributo senza che il Comune abbia trasmesso al competente
Settore Studi, Regolamenti e Programmi Attuativi in Materia Urbanistica
nota informativa e rendiconto che documenti le spese sostenute.
(omissis)