Bollettino Ufficiale n. 01 del 3 / 01 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2000, n. 67 - 1780

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Lauriano (TO). Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente interessante unicamente il Comune di Lauriano, in provincia di torino, adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 3 in data 25.1.1997, n. 41 in data 28.7.1997, n. 21 in data 17.3.1998, n. 64 in data 11.12.1999 e n. 13 in data 3.4.2000, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati della Variante al P.R.G.I., delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell’allegato documento “A” in data 5.9.2000, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

L’approvazione della presente Variante del Comune di Lauriano al vigente P.R.G.I., congiuntamente alla Variante strutturale precedentemente approvata con D.G.R. n. 14-29388 in data 21.2.2000 e con l’introduzione “ex officio” delle modifiche ed integrazioni riportate nei documenti allegati ai rispettivi provvedimenti, costituiscono adeguamento dello Strumento Urbanistico comunale al Progetto Territoriale Operativo (P.T.O.) del fiume Po ed al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.).

ART. 3

La documentazione costituente, nella forma definitiva, la Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, adottata e successivamente integrata e modificata dal Comune di Lauriano, debitamente vistata, si compone di:

Atti amministrativi

- Deliberazioni consiliari n. 3 in data 25.1.1997 e n. 41 in data 28.7.1997, esecutive ai sensi di legge

- Deliberazioni Consiliari n. 64 in data 11.12.1999 e n. 13 in data 3.4.2000, esecutive ai sensi di legge

Elaborati tecnici

- Elab. - Proposte per le controdeduzioni alle osservazioni relative alla variante generale di P.R.G.I.

- Elab. - Controdeduzioni alle osservazioni

- Elab. - Relazione integrativa

- Elab. - Norme tecniche di attuazione con allegato Scheda quantitativa dei dati urbani

- Tav. 1AV - Stato di fatto territorio urbanizzato: individuazione cellule aree di più antica formazione e zone limitrofe, in scala 1:1000

- Tav. 1BV - Stato di fatto territorio urbanizzato: individuazione cellule aree di più recente formazione, in scala 1:2000

- Tav. 1CV - Stato di fatto territorio urbanizzato: individuazione cellule aree di più antica formazione e zone limitrofe PIAZZO, in scala 1:1000

- Tav. 1DV - Stato di fatto territorio urbanizzato: individuazione cellule aree di più recente formazione PIAZZO, in scala 1:2000

- Tav. 1EV - Stato di fatto territorio urbanizzato: consistenza edilizia aree di più antica formazione e zone limitrofe, in scala 1:1000

- Tav. 1FV - Stato di fatto territorio urbanizzato: consistenza edilizia aree di più recente formazione, in scala 1:2000

- Tav. 1GV - Stato di fatto territorio urbanizzato: consistenza edilizia aree di più antica formazione e zone limitrofe PIAZZO, in scala 1:1000

- Tav. 1HV - Stato di fatto territorio urbanizzato: consistenza edilizia aree di più recente formazione PIAZZO, in scala 1:2000

- Tav. 2AV - Opere di U.U. primaria e secondaria spazi pubblici in progetto e esistenti - Lauriano, in scala 1:2000

- Tav. 2BV - Opere di U.U. primaria e secondaria spazi pubblici in progetto e esistenti - PIAZZO, in scala 1:2000

- Tav. 3V - Tavola sintetica di Piano, in scala 1:5000

- Tav. 4AV - Tavola di Piano: nucleo di più antica formazione - Lauriano, in scala 1:1000

- Tav. 4BV - Tavola di Piano: nucleo di più antica formazione - PIAZZO, in scala 1:1000

- Tav. 4CV - Tavola di Piano: destinazione aree - Lauriano, in scala 1:2000

- Tav. 4DV - Tavola di Piano: destinazione aree - PIAZZO, in scala 1:2000

- Elab. - Relazione geologica generale, geomorfologica, idrologica, idrogeologica

- Elab. - Relazione geologico-tecnica sulle aree di completamento e sulle opere pubbliche di particolare importanza

- Tav. 1G - Carta geologica, in scala 1:10000

- Tav. 2G - Carta geomorfologica, in scala 1:10000

- Tav. 3G - Carta del reticolato idrografico, in scala 1:10000

- Tav. 4G - Carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, in scala 1:10000

- Tav. 5G - Carte di sintesi, in scala 1:5000

- Elab. - Studio idrologico e idraulico del Rio Grande di Lauriano per la determinazione delle distanze di rispetto dei fabbricati dal corso d’acqua nel centro abitato. Relazione geologica per l’adeguamento del PRG al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali.

- Deliberazione consiliare n. 21 in data 17.3.1998, escutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Carta dell’uso del suolo in atto ai fini agricoli,

con allegato:

- Tav. 1/3, in scala 1:5000

- Tav. 2/3, in scala 1:5000

- Tav. 3/3, in scala 1:5000

- Elab. - Delimitazione cartografica delle aree boscate e delle zone a vincolo idrogeologico, con allegato:

- Tav. 1/3, in scala 1:5000

- Tav. 2/3, in scala 1:5000

- Tav. 3/3, in scala 1:5000.

(omissis)

Allegato

Elenco modifiche introdotte “ex-officio”:

Art. 2 - Elementi costitutivi il P.R.G.I.

- 1º comma: tra i documenti di cui si compone la Variante Generale al P.R.G.I. inserire i seguenti elaborati:

“- Relazione integrativa

- Controdeduzioni alle osservazioni della Regione Piemonte,

- Controdeduzioni alle osservazioni relative alla Variante Generale di P.R.G.I.".

- 1º comma: dopo “P.R.G.I.” aggiungere la seguente precisazione “secondo quanto riportato sulla D.C. n. 13/2000.”.

- 1º comma, lettera D): aggiungere “inserito con la D.C. n. 26/99.”.

Aggiungere i seguenti commi:

- “L’elenco degli elaborati deve intendersi integrato con il richiamo ai Pareri del Settore Prevenzione del Rischio Geomorfologico, Meteorologico e Sismico della Regione Piemonte del 27.8.1996 e 27.11.1997.”.

- “Si intendono inseriti anche gli atti ed elaborati della Variante Strutturale al PRGI approvata con D.G.R. n. 14-29388 in data 21.2.2000".

- Aggiungere il seguente comma: “gli elaborati di seguito elencati sono stati modificati in sede di controdeduzione:

- Norme Tecniche di Attuazione;

- Tavola 3V;

- Tavola 4BV;

- Tavola 4CV;

- Tavola 4DV.".

Titolo III - Interventi e Destinazioni d’Uso

- 1º comma: “sostituire ”___ modificazioni apportate" con “e dalle modificazioni apportate”.

Art. 6.1 - Aree per urbanizzazioni primarie

- 2º comma, lettera A): dopo “___ e tutte le opere” aggiungere “necessarie al buon funzionamento delle reti già”.

- 2º comma, lettera B): stralciare la frase “per le opere in previsione ___ omissis ___ (”Merloni-Ter")".

Art. 6.3 - Opere di urbanizzazione indotta

- aggiungere al termine dell’articolo la seguente specificazione: “Per quanto riguarda l’area SP10 (ex AR14) devono rispettate le prescrizioni dell’area AR14 contenute nel parere del Settore Geologico Regionale del 27.8.96 e quelle della Circolare PGR dell’8.5.1996 n. 7/LAP riferite alle classi IIa e IIIa”.

Art. 7.2 - Aree industriali a capacità insediativa esaurita oggetto di riordino (AR)

- 2º comma: sostituire le parole “___ ricadenti in classe III a Pericolosità ___” con le seguenti “___ ricadenti classe IIIb a Pericolosità ___”.

- 2º comma: al termine aggiungere la seguente frase “I terreni ricadenti in classe IIIa della Circolare PGR dell’8.5.1996 n. 7/LAP, devono ritenersi inedificabili. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato all’art. 31 della L.R. 56/77".

Art. 7.3.2 - Aree residenziali di riordino e completamento speciali AC*

- Al termine dell’articolo aggiungere le seguenti prescrizioni:

“Futuri interventi nella AC1* dovranno essere subordinati a specifici approfondimenti geologici che dovranno dimostrare la fattibilità degli interventi edificatori mediante indagini geognostiche dirette volte a dimensionare i dissesti presenti ed individuare le soluzioni progettuali idonee per il consolidamento degli stessi.

Per l’area AC2*, ricadendo nella classe IIa della Circolare P.G.R. n. 7/LAP, gli interventi dovranno essere subordinati alla adozione di accorgimenti tecnici volti a superare le condizioni di pericolosità geomorfologica con particolare attenzione alla presenza segnalata nell’elaborato “Carte di sintesi” di una “Nicchia di distacco”.

Futuri interventi nella AC3* dovranno essere subordinati alla realizzazione di interventi di riassetto territoriale i cui progetti dovranno essere approvati dal Comune e prevedere esplicitamente indagini geognostiche dirette, interventi di consolidamento dei versanti (drenaggi, riprofilature, opere di sostegno, ecc.) ed interventi di regimazione delle acque superficiali.

Gli interventi in tutte le aree AC* dovranno inoltre essere subordinati da una specifica relazione idrogeologica che attesti la compatibilità dal punto di vista idraulico, al fine di non aggravare le situazioni di pericolosità per il contesto edificato esistente.".

Art. 8.1 - Aree produttive, industriali, artigianali, direzionali e commerciali parzialmente compromesse (IACPC)

Si intende sostituito il punto “(*) L’area IACPC dello stabilimento ___ omissis ____ edifici esistenti” con il seguente: “(*) per l’area IACPC dello Stabilimento Calce e Cementi S.p.A. è possibile derogare tale limite massimo per le necessità inerenti all’adeguamento tecnologico di locali macchinari e volumi tecnici senza comunque superare l’altezza massima degli edifici esistenti”.

Art. 8.2 - Area artigianale parzialmente compromessa (APC)

- Aggiungere la seguente prescrizione: “Per quanto riguarda l’area APC (ex AR16) nuovi interventi edificatori devono essere limitati alle zone ricadenti nella classe IIa della Circolare P.G.R. 7/LAP.

La parte della nuova area APC ricadente nella classe IIIA della Circolare P.G.R. 7/LAP precedentemente inserita in area agricola si intende stralciata e ricondotta alla destinazione agricola".

Art. 8.3 - Aree produttive di riordino e completamento (APRC)

- 7º comma: sostituire le parole “superficie territoriale” con le parole “superficie fondiaria”, in conformità a quanto prescritto dall’art. 21, comma 1, punto 2 della L.R. 56/1977.

- 8º comma, parametro “Aree a servizi (parcheggi, verde e attrezzature varie): il punto ”10% della superficie territoriale" si deve intendere sostituito con il punto “10% della superficie fondiaria”.

- 8º comma, parametro “Altezza massima consentita”: sostituire le parole “privilegiando soluzioni che non interferiscano troppo con lo skyline del contesto;” con le parole “privilegiando soluzioni che interferiscano in modo limitato con lo skyline del contesto.”.

Aggiungere il seguente parametro:

“- distanze dalle strade: a seconda della categoria delle strade, ai sensi del Nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento di Attuazione e s.m.i.”.

- Al termine dell’11º comma “Per il rilascio ___ legge regionale” aggiungere i seguenti commi

“Per le pari di dette aree inserite in classe IIIa Pericolosità Geomorfologica elevata, saranno ammesse nuove opere solo a seguito dell’attuazione di idonei  interventi di riassetto e dell’avvenuta minimizzazione della pericolosità (vd Relazione Geomorfologica e Pareri del Settore Prevenzione del Rischio Geomorfologico, Meteorologico e Sismico” della Regione Piemonte qui allegati).

In particolare, considerando il fatto che tali interventi si configurano all’interno del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali del Po, in particolare in fascia C di esondazione per piena catastrofica, si è provveduto a regolamentare le attività consentite".

- 13º comma: dopo “___ ricadendo in classe IIIb” aggiungere “e IIIa”.

- 14º comma: nel comma riguardante l’area APRC2, dopo “fronti di cavo” aggiungere le parole “Per le nuove edificazioni anche se in ampliamento dei fabbricati esistenti, si prescrive una sopralevazione del piano terreno non inferiore ad 1 metro. Eventuali recinzioni delle parti più depresse del sito non dovranno costituire significativo ostacolo al deflusso delle acque di eventuali piene catastrofiche.”.

- Aggiungere quali nuovi commi le seguenti prescrizioni:

“Di norma non potranno essere realizzati nuovi accessi veicolari diretti sulla strada statale ma dovranno essere utilizzati quelli esistenti attrezzandoli con derivazioni organicamente inserite nella rete di viabilità esistente ed opportunamente distanziate in rapporto alle esigenze di visibilità dell’arteria principale e della scorrevolezza del traffico di transito.

Tutti gli interventi coinvolgenti le strade e/o le relative fasce di rispetto devono sottostare alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento attuativo (D.L. n. 285 del 30.4.1992 e D.P.R. n. 495 del 16.12.1992).

Apposite aree da destinare a parcheggio privato, in conformità ai disposti della Legge n. 122/1989 e s.m.i., dovranno essere realizzate per le parti in ampliamento degli edifici esistenti.

Tutti gli interventi dovranno essere redatti ai sensi del D.M. 11.3.1988 recante “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione” di cui al punto C) - Opere di fondazione - e delle relative “Norme tecniche per terreni e fondazioni - Istituzioni applicative” di cui alla Circ. LL.PP. 24.9.1988 n. 30483.

Dovranno essere mantenute inedificate le fasce di 25 mt. dal piede esterno degli argini dei Rii del Piano e Abramo, in applicazione delle disposizioni relative alle fasce di rispetto dei corsi d’acqua di cui al punto c) dell’art. 29 della L.R. 56/77 e s.m.i.".

Art. 8.5 - Aree produttive commerciali di nuovo impianto (C)

- Al 1º comma, dopo le parole “___ 50% della dotazione minima precedente”, si aggiunga il seguente comma:

“Per le attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita superiore i 400 mq. devono essere osservati gli standard relativi al fabbisogno dei parcheggi pubblici stabiliti al 1º comma pto 3 e 2º comma dell’art. 21 della L.R. 56/77, così come modificata ai sensi della L.R. 12.11.1999, n. 28 ”Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 114".

- Al 2º comma, dopo le parole “___ art. 26 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.” aggiungere le parole “così come modificata ai sensi della L.R. 12.11.1999, n. 28".

Art. 9 - Interventi su edifici su interesse storico-ambientale-paesaggistico

- L’ultimo comma: tutti gli interventi ___omissis___ n. 56/77 e s.m.i." si intende sostituito con il seguente: “tutti gli interventi che richiedono la concessione edilizia dovranno essere sottoposti al parere della Commissione Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali di cui all’art. 49 della L.R. 56/77 e s.m.i. conformemente a quanto previsto nel disposto dell’art. 13 della L.R. 3.4.1989 n. 20".

Art. 11 - Interventi nelle aree soggette a vincolo o fasce di rispetto

- punto 1 - Aree ricadenti all’interno del vincolo idrogeologico ed aree boscate

3º comma: aggiungere dopo “___ l’equilibrio idrogeologico: ogni intervento” la seguente frase", ivi compresi quelli di cui all’art. 7 del R.D. 30.12.1923 n. 3267".

- punto 2, lettera a) - Aree ricadenti in ambito di P.T.O., P.di A.

1º comma: sostituire “le norme del PTO prevalgono” con “le norme del PdA prevalgono”;

2º comma: dopo “In ambito di P.T.O.” aggiungere “e P.dA.”;

2º comma: trattandosi di una attività non estrattiva, così come dichiarato nella relazione di C.D. alle Osservazioni Regionali, la terminologia “cava” risulta essere impropria; si intende perciò sostituirla con la dicitura “impianto”;

2º comma, 3º punto: stralciare “di P.t.O. e”;

2º comma: al termine aggiungere in seguente 4º punto “- Per le parti del territorio comunale ricadenti in ambito di P.T.O. nella zona A2, in caso di difformità tra la normativa delle zone agricole di P.R.G.C. e la normativa del P.T.O. valgono il combinato disposto delle prescrizioni riportate all’art. 2.5 nonchè all’art. 2.8 (tabella riepilogativa) delle N.T.A. del P.T.O.”;

2º comma: aggiungere il seguente 5º punto: “Si intendono normati il ”percorso storico accertato" ed i “percorsi di fruizione” presenti nel territorio comunale, secondo quanto prescritto all’art. 3.7.4 comma 2 e 3 delle N.T.a. del PTO e PdA.".

Si intendono normati i “principali corridoi ecologici” ed il “reticolo ecologico minore” presenti nel territorio comunale secondo quanto riportato all’art. 3.3 delle NTA del PTO e PdA.

- punto 2, lettera b) - Aree ricadenti in ambito di P.S.F.F.

- sostituire “04/07/98" con ”24/07/98";

- aggiungere quale ultimo comma la seguente precisazione: “Indipendentemente dalle indicazioni grafiche delle tavole di Piano, si intendono vigenti le delimitazioni riportate sui fogli n. 156 sez.I - Chivasso e n. 157 sez. IV - Crescentino del P.S.F.F.”.

- punto 3 - Aree vincolate alle limitazioni e condizioni di utilizzo imposte dal Settore Prevenzione del Rischio Geomorfologico, Meteorologico e Sismico della Regione Piemonte

- aggiungere la seguente precisazione: “L’elaborato Relazione Geologico Tecnica deve intendersi rielaborato in funzione dei pareri del Settore Geologico Regionale del 27.8.96 e 27.11.97 e delle modifiche introdotte in fase di controdeduzioni della Variante Generale”;

- aggiungere la precisazione: “Il parere geologico regionale del27.8.1996 detta inoltre precise prescrizioni per altre interessate dalla variante al P.R.G.I. ed ulteriori prescrizioni generali alle quali occorre fare riferimento”.

Art. 12.1 - Edifici residenziali esistenti in zona agricola ed in zona residenziale

Aggiungere il seguente comma: “Per tali tipi di edifici occorre richiamare esclusivamente le disposizioni corrispondenti alle zone AR dell’art. 7.2, 6º comma.”.

Art. 12.2 - Edifici destinati ad attività artigianali o industriali ubicati in zona agricola

- punto 2): per tali tipi di edifici occorre richiamare esclusivamente le disposizioni corrispondenti alle zone AR dell’art. 7.2 comma 5, punto 1).

- punto 3): sostituire il titolo “Attività produttiva di lavorazione ___” con il seguente: “Area di ripristino ambientale destinata attualmente ad attività produttiva di lavorazione ___”.

3º comma:

- sostituire “del P.T.O.” con “del Piano d’Area”;

- sostituire “senza previsione di” con “escludendo ogni”;

- sostituire “all’estinzione” con “alla cessazione dell’attività in atto”;

- stralciare la parola “eventualmente”;

- Aggiungere il seguente 4º comma: “Nell’area in questione, ricadente in zona N1 del P.d.A. (di primario interesse naturalistico), alla cessazione dell’attività produttiva di lavorazioni inerti devono essere ripristinate le condizioni di naturalità ambientale”.

Art. 13bis - Aree ricadenti nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua

- E’ stralciato il 1º comma.

- Al 2º comma, dopo le parole “___ attuale assetto geometrico del corso d’acqua”, è aggiunto il seguente comma:

“Le disposizioni del comma precedente relative alle riduzioni delle fasce di rispetto del Rio Grande di Lauriano, indipendentemente dalle indicazioni cartografiche riportate sulle Tavole di PRG, non si applicano in assenza delle integrazioni ed approfondimenti delle indagini di cui alla nota Prot. n. 2465/25.3 del 21.8.2000 del Settore Regionale OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico, e comunque in carenza di un positivo parere dello stesso Settore. Qualora le conclusioni dell’indagine o del Parere differissero da quanto riportato nelle tavole e nella normativa di Piano, dovrà essere redatta una specifica variante di adeguamento del PRG ai sensi dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.”

Scheda quantitativa delle aree residenziali

- Area di piano AC1: sostituire la SF in progetto totale “10510" con il dato ”5502".

- punto N.B.: sostituire il valore “100" dell’indice volumetrico abitativo medio con il valore ”120".

2.9 Cartografia

- Indipendentemente da quanto riportato in cartografia, le fasce di rispetto dei corsi d’acqua minori devono essere ricondotte  a metri 25.

Tav. 3V in scala 1:5.000

- In legenda sostituire “Cava per lavorazione inerti _(no estrazione)” con la seguente denominazione “area di ripristino ambientale destinata attualmente ad attività produttiva di lavorazione inerti”.

Tav. 4AV - Nucleo di più antica formazione - Lauriano - in scala 1:1.000 (adottata con D.C. 26/99)

- Nella legenda deve intendersi stralciata “(modifica P.T. totale e sagoma).

Tav. 4CV in scala 1:2.000, Tav. 3V in scala 1:5.000

- La superficie dell’area a servizi pubblici esistenti ed in progetto SP5 deve essere ricondotta a quella riportata sugli estratti della Tav. 57 “Area Conrado” in scala 1:2.000 e Tav. 14 in scala 1:5.000 della Variante strutturale al P.R.G.I. vigente approvata cond.G.R. n. 14-29388 in data 21.2.2000.

- Si intende riportato graficamente il “percorso storico accertato” individuato sulle Tavv. 12 e 13 del P.T.O.

- Deve intendersi stralciata la strada ad W della SP1 (di collegamento alla ex area Assa).

- Si intendono graficamente riportati i “reticoli ecologici minori” individuati sulle tav. 12 e 13 del PTO

- Si intende riportata l’area a Parco del Po.

Tav. 4DV in scala 1:2.000

- Si intende inserita cartograficamente la sigla AR 15 erroneamente stralciata in sede di controdeduzioni.

- La porzione dell’area APC ad Est, aggiunta in fase di controdeduzioni e ricadente nella classe IIIa “Aree inedificate inidonee a nuovi insediamenti” della Circolare PGR dell’8.5.1996 n. 7/LAP, si intende stralciata e ricondotta alla destinazione agricola.

Cartografia in generale

- Si intendono riportati i confini del PTO e del P. di A. del Po.

- Conformemente a quanto riportato ai punti 2.3 e 2.10 della presente Relazione e indipendentemente da quanto riportato in cartografia, le fasce di rispetto dei corsi d’acqua minori devono essere ricondotte a metri 25.