Bollettino Ufficiale n. 01 del 3 / 01 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2000, n. 29 - 1864

Attuazione L.R. 44/2000 - Individuazione data di decorrenza delle funzioni trasferite e dei flussi finanziari necessari al loro svolgimento

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di stabilire nell’1/1/2001 ovvero nella data di pubblicazione, se successiva, del D.P.C.M. relativo ai trasferimenti finanziari strumentali e di personale alle Regioni italiane, la data dell’esercizio delle funzioni conferite agli Enti Locali con la L.r. 44/2000;

- di provvedere all’individuazione delle risorse per l’attuazione delle predette normative regionali secondo quanto contenuto nei documenti allegati, dando atto che le stesse saranno successivamente valutate sotto il profilo della congruità, anche rispetto ai fondi trasferiti dallo Stato;

- di autorizzare, di norma fino al 31.12.2001, l’avvalimento delle strutture regionali da parte degli Enti che lo richiedono per l’esercizio delle funzioni trasferire, prevedendo già sin da ora che le stesse saranno esercitate senza oneri da parte degli enti che ne chiedono l’attivazione;

- di prevedere altresì la stipula di specifiche convenzioni con gli Enti locali che lo richiedono, al fine di garantire una adeguata assistenza tecnico - amministrativa;

- di prevedere già, sin da ora, l’attivazione di azioni di monitoraggio dei costi effettivi collegati all’esercizio delle funzioni attribuite agli Enti locali, di tipo quadrimestrale/entro il 30/4, entro il 31/8, entro il 30/11), al fine di stabilire la congruità dei trasferimenti finanziari, delle risorse umane e dei beni strumentali; provvedendo alle necessarie eventuali integrazioni e adottando i provvedimenti conseguenti, che verranno sottoposti alla verifica nell’ambito della Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali;

- di riconoscere fin d’ora un flusso aggiuntivo di L. 2 miliardi ai fini della copertura della spese di funzionamento che gli Enti locali dovranno affrontare, per l’attuazione del decreto legislativo n. 112/98, dando atto che, su questo versante, occorrerà dare corso ad azioni di verifica della congruità delle stesse, tenuto conto del principio di cui alla legge finanziaria 2000 di non incremento della spesa pubblica;

- di dare atto che la predetta somma sarà destinata principalmente alle Province piemontesi, in quanto destinatarie di maggiori conferimenti di funzione;

- di autorizzare, già sin da ora, quale anticipazione, il versamento del 20% dell’insieme delle risorse finanziarie attribuite agli Enti locali, entro la data del 31.1.2001, necessarie per le prime incombenze gestionali, previa individuazione in seno alla Conferenza Permanente Regione autonomie locali delle modalità e criteri di ripartizione del flusso finanziario previsto;

- di provvedere, tramite le Direzioni regionali ad individuare i procedimenti concernenti funzioni e compiti conferiti agli Enti locali, non ancora esauriti, procedendo, previo accordo, alla loro consegna agli enti locali destinatari interessati e assicurando l’avvalimento degli uffici regionali fino alla conclusione dei procedimenti stessi;

- l’Amministrazione regionale si riserva di procedere al trasferimento di unità di personale da individuarsi con successivo provvedimento in luogo della monetizzazione di personale;

- di procedere alla formulazione degli emendamenti necessari al D.D.L. di approvazione del Bilancio di previsione 2001.

(omissis)