Bollettino Ufficiale n. 01 del 3 / 01 / 2001

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Regione Piemonte - Direzione Regionale Formazione Professionale – Lavoro

L.R. n. 67/94. Avviso per la nomina dell’esperto di diritto nel Comitato Tecnico

Il Direttore della Direzione Regionale “Formazione Professionale - Lavoro”

rende noto

che è indetto, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.R. n. 67/94:

Avviso pubblico per la nomina dell’ esperto di diritto nel Comitato Tecnico.

Le candidature devono essere corredate dal curriculum personale da cui risulti:

- cittadinanza italiana;

- requisiti personali in riferimento alla nomina;

- attività lavorative ed esperienze svolte;

- eventuali condanne penali o carichi pendenti.

 Le domande devono essere inoltrate a mezzo raccomandata A.R. alla Regione

 Piemonte - Direzione Formazione Professionale - Lavoro - via Pisano, 6 - 10152 Torino, nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

 Per la determinazione del termine di scadenza fa fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

 Non vengono esaminate le candidature con timbro postale di data posteriore al termine stabilito nel presente “Avviso” e quelle non sottoscritte.

 Inoltre la domanda deve contenere l’indicazione, oltreché dei dati anagrafici, del domicilio o del recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

 I criteri di individuazione dell’ esperto sono quelli approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 49-998 del 02.10.2000 e precisamente:

- che deve essere individuato tra professionisti disponibili a riunirsi almeno due volte al mese, nonché tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, secondo le valutazioni del Presidente del Comitato;

- tra professionisti che hanno maturato un’esperienza nella valutazione di progetti di sviluppo;

- tra professionisti abilitati per il patrocinio avanti le Giurisdizioni superiori aventi

conoscenza della tematica giuridica, economica e finanziaria inerente la cooperazione.

La Direzione Formazione Professionale-Lavoro darà comunicazione degli esiti dell’individuazione dell’esperto entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande e predisporrà la determinazione per la nomina del Comitato Tecnico.

Ad integrazione di quanto sopra si precisa, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 67/94 che:

1. Il Comitato Tecnico è composto da:

a) un funzionario regionale, che lo presiede, designato dall’Assessore avente delega in materia di cooperazione;

b) un esperto individuato tra il personale degli Enti strumentali della Regione;

c) tre esperti in materie economiche, giuridiche ed aziendali scelti in ambiente universitario e/o fra professionisti iscritti agli Albi Professionali possibilmente con esperienza in materia di cooperazione.

Le sedute del Comitato Tecnico sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; i pareri sono assunti con la maggioranza dei presenti alla riunione.

Il Presidente del Comitato, secondo i criteri stabiliti preventivamente dal Comitato stesso, designa uno o più relatori per ogni singola domanda, tra gli esperti di cui alle lettere b) e c).

2. Il Comitato si riunisce almeno due volte al mese, nonché tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, secondo le valutazioni del Presidente. Nella prima seduta il Comitato adotta il regolamento sulle modalità di convocazione e di funzionamento.

3. Non possono far parte del Comitato Tecnico:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del c.c., il coniuge, i parenti e gli affini del Direttore regionale, che indice il presente bando, entro il quarto grado;

b) i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di enti o società pubbliche o private operanti nelle materie di competenza del Settore Sviluppo dell’Imprenditorialità.

4. Il componente del Comitato che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive, decade dalla nomina. Decade altresì il componente la cui assenza, ancorché motivata, si protragga per oltre un mese.

5. Ai componenti del Comitato Tecnico di cui alla lettera c) del precedente punto 1 del presente bando, sono riconosciuti, per ogni seduta, i compensi di cui alla Legge Regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l’Amministrazione Regionale), nonché per ogni caso trattato in qualità di relatore, un compenso determinato, come da provvedimento di nomina del Comitato Tecnico sulla base dell’articolo 8 della Legge Regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell’ambito dell’attività dell’amministrazione regionale) e successive modificazioni. Il numero dei casi trattati da ogni componente è attestato dal Presidente del Comitato.

Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede ai sensi della L.R. n. 33/1976. Alle spese relative alle collaborazioni di cui al comma 6 si provvede ai sensi della L.R. n. 6/1988 e successive modificazioni.