Bollettino Ufficiale n. 52 del 28 / 12 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2000, n. 19 - 1640

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Castelmagno (CN). Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente della Comunita’ Montana “Valle Grana”, interessante il Comune stesso

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente della Comunità Montana “Valle Grana”, interessante unicamente il Comune di Castelmagno (CN) e dallo stesso adottata e successivamente modificata con deliberazioni consiliari n. 1 in data 24.2.1998 e n. 26 in data 18.12.1999, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati della Variante, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell’allegato documento “A” in data 3.10.2000, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente interessante il Comune di Castelmagno, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazione consiliare n. 1 in data 24.2.1998, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione

- Elab. - Osservazioni presentate a seguito del deposito e della pubblicazione del Progetto preliminare

- Elab. - Norme di attuazione, stralcio degli articoli modificati

- Tav.0 - Previsioni P.R.I. legenda

- Tav.6.3 - Previsioni P.R.I. territorio comunale in scala 1:5.000

- Tav.7.3 - Previsioni P.R.I. Campomolino-Frazioni in scala 1:1.000

- Tav.8.3.1 - Previsioni P.R.I. Chiappi-S.Magno in scala 1:1.000

- Elab. - Relazione Geologico-tecnica

- deliberazione consiliare n. 26 in data 18.12.1999, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione integrativa

- Elab. - Norme di Attuazione, stralcio degli articoli modificati

- Tav.0 - Previsioni P.R.I. legenda

- Tav.6.3 - Previsioni P.R.I. Territorio comunale in scala 1:5.000

- Tav.7.3 - Previsioni P.R.I. Campomolino-Frazioni 1:1.000

- Tav.8.3.1 - Previsioni P.R.I. Chiappi-S. Magno in scala 1:1.000

- Elab. - Relazione Geologico-Tecnica integrativa.

(omissis)

Allegato

Elenco delle modifiche introdotte “ex officio”

Modifiche normative:

Art. 28 bis - Interventi nelle aree di tipo P4 ...

Dopo il penultimo comma è da intendersi inserita la seguente precisazione comprensiva delle indicazioni di cui al parere della Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione prot. n. 6923/26 del 29.8.2000:

“Nella porzione di area P4.1.3, posta a valle della Strada Provinciale, l’intervento edificatorio dovrà prevedere la contemporanea realizzazione delle opere di sostegno necessarie a garantire la stabilità della sovrastante carreggiata stradale.

Per l’ambito posto a monte della Strada Provinciale gli ampliamenti consentiti non dovranno comportare riduzione dell’attuale arretramento stradale.

Per tutti gli interventi si richiamano le prescrizioni della Relazione Geologico Tecnica Integrativa di Variante al P.R.I.C.M.".

Nel fascicolo Norme di Attuazione di Variante è da intendersi inserito il seguente nuovo articolo:

“Art. 37 bis - Norme particolari per le Aree per attrezzature e servizi.

Relativamente alle due aree a verde attrezzato previste dalla “Variante 1997" a valle della frazione Chiappi, considerato che ricadono in ambito a rischio geologico ed interessato da fenomeni valanghivi, sono assoggettate alle seguenti prescrizioni:

- le aree sono da considerarsi a tutti gli effetti vincolate all’inedificabilità;

- dovranno essere sistemate a verde pubblico con utilizzo limitato alla sola stagione estiva;

- la loro sistemazione ed utilizzo dovrà avvenire sola previa approfondita indagine idrogeologico-tecnica che ne definisca la fattibilità nel contesto del versante."

Art. 46 - Edifici esistenti ricadenti ...

Al termine del testo del penultimo comma è da intendersi inserita la seguente precisazione di cui al citato parere dei Servizi Tecnici di Prevenzione: “; detto ampliamento, finalizzato all’adeguamento igienico-sanitario e funzionale, non dovrà avvenire nel lato sud-est dell’edificio, più esposto al pericolo di distacco di massi, né comportare riduzione dell’attuale arretramento stradale.”.