Bollettino Ufficiale n. 52 del 28 / 12 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2000, n. 16 - 1637

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Ceresole D’Alba (CN). Seconda Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Seconda Variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Ceresole d’Alba, in provincia di Cuneo, adottata e successivamente integrata con deliberazioni consiliari n. 47 in data 16.12.1997, n. 13 in data 18.5.1998, n. 41 in data 21.12.1999 e n. 16 in data 6.4.2000, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati della Variante al Piano, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell’allegato documento “A” in data 28.11.2000, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART.2

La documentazione costituente la Seconda Variante al Piano Regolatore Generale vigente, adottata e modificata dal Comune di Ceresole d’Alba, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazioni consiliari n. 47 in data 16.12.1997 e n. 13 in data 18.5.1998, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione Tecnica

- Elab. - Norme di Attuazione - Tabelle di zona

- Tav. N. 1 - Stato di Fatto - Inquadramento territoriale, in scala 1:250000

- Tav. N. 2 - Stato di Fatto - Uso del suolo - Insediamenti - Infrastrutture primarie e secondarie, in scala 1:5000

- Tav. N. 3 - Stato di Fatto - Servizi e attrezzature esistenti - Concentrico, in scala 1:2000

- Tav. N. 4 - Stato di Fatto - Servizi e attrezzature esistenti - Fraz.ne Borretti, in scala 1:2000

- Tav. N. 5 - Stato di Fatto - Servizi e attrezzature esistenti - Fraz.ne Cappelli, in scala 1:2000

- Tav. N. 6 - Stato di Fatto - Analisi del tessuto edilizio - Nucleo storico, in scala 1:1000

- Tav. A - Progetto Preliminare - Individuazione delle osservazioni e proposte - Assetto Generale (Estratto), in scala 1:5000

- Tav. B - Progetto Preliminare - Individuazione delle osservazioni e proposte - Concentrico, in scala 1:2000

- Tav. C - Progetto Preliminare - Individuazione delle osservazioni e proposte - Fraz.ne Borretti, in scala 1:2000

- Tav. D - Progetto Preliminare - Individuazione delle osservazioni e proposte - Fraz.ne Cappelli (Estratto), in scala 1:2000

- Tav. E - Progetto Preliminare - Individuazione delle osservazioni e proposte - Nucleo Storico (Estratto), in scala 1:1000

- Tav. N. 7 - Progetto Definitivo - Schema sintetico di Piano, in scala 1:25000

- Tav. N. 8 - Progetto Definitivo - Assetto Generale, in scala 1:5000

- Tav. N. 9 - Progetto Definitivo - Concentrico, in scala 1:2000

- Tav. N. 10 - Progetto Definitivo - Fraz.ne Borretti, in scala 1:2000

- Tav. N. 11 - Progetto Definitivo - Fraz.ne Cappelli, in scala 1:2000

- Tav. N. 12 - Progetto Definitivo - Nucleo Storico, in scala 1:1000

- Elab. - Scheda quantitativa dei dati urbani

- Elab. - Relazione Geologico - Tecnica

- Tav. 01 - Carta Geologico strutturale, in scala 1:10000

- Tav. 02 - Carta Geomorfologica e dei dissesti, in scala 1:5000

- Tav. 03 - Carta.di sintesi della pericolosità Geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, in scala 1:10000

- Tav. 04 - Carta Geoidrologica, in scala 1:10000

- Deliberazioni consiliari n. 41 in data 21.12.1999 e n. 16 in data 6.4.2000, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione Tecnica

- Elab. - Norme di Attuazione - Tabelle di zona

- Elab. - Scheda quantitativa dei dati urbani

- Tav. N. 6 - Stato di Fatto - Analisi del tessuto edilizio - Nucleo Storico, in scala 1:1000

- Tav. N. 7 - Progetto Definitivo - Schema sintetico di Piano, in scala 1:25000

- Tav. N. 8 - Progetto Definitivo - Assetto Generale, in scala 1:5000

- Tav. N. 8Bis - Progetto Definitivo - Assetto Generale, in scala 1:5000

- Tav. N. 9 - Progetto Definitivo - Concentrico, in scala 1:2000

- Tav. N. 10 - Progetto Definitivo - Fraz.ne Borretti, in scala 1:2000

- Tav. N. 11 - Progetto Definitivo - Fraz.ne Cappelli, in scala 1:2000

- Tav. N. 12 - Progetto Definitivo - Nucleo Storico, in scala 1:1000

- Elab. - Relazione Geologico - Tecnica - Integrazione

- Tav. 3.1A - Carta di Sintesi, in scala 1:5000

- Tav. 3.1B - Carta di Sintesi, in scala 1:5000.

(omissis)

Allegato

Elenco delle modifiche introdotte “ex officio”

Modifiche cartografiche:

- La Tavola n. 7 è da intendersi modificata nei contenuti mediante l’esclusione delle indicazioni relative ai nuclei frazionali di: Baracche, Cantarelli dei Boschi, Rava, Roggeri, Cascina Bianca e Donati stralciati in fase controdeduttiva.

- La Tavola n. 8 bis, che presenta incongruenze di contenuto con le tavole di progetto della Variante e con la cartografia di indagine prodotta ai sensi della Circolare P.G.R. 8 maggio 1996, n. 7/LAP, è da intendersi eliminata.

- Le Tavole di progetto n. 8 e 9 sono da intendersi modificate nei contenuti cartografici per quanto attiene:

- il perimetro delle aree residenziali R2 ed R3 situate in prossimità del polo produttivo P3: mediante l’esclusione della superficie di pertinenza della viabilità provinciale e comunale esistente, come già previsto dal vigente P.R.G.C.;

- le fasce di rispetto afferenti alla Strada Provinciale, mediante l’individuazione di fasce di rispetto con profondità di mt. 20 dal confine della Strada Provinciale n. 10 interamente:

- al nucleo frazionale rurale di località Borretti ed alle contigue aree produttive di tipo P2A;

- ai settori meridionali dell’area P3 e della interposta area P2B;

- all’area R3 posta a fronte della predetta area P3;

- all’area di tipo P2A situata a sud/est del capoluogo, oltre il raccordo della circonvallazione in progetto.

- il fronte di area P3 che prospetta sulla Strada Comunale per Carmagnola: mediante l’individuazione di una fascia di arretramento con profondità di mt. 30 dal perimetro dell’area R2 come innanzi modificato (ovvero come previsto dal vigente P.R.G.C.).

La legenda della Tavola n. 8 à da intendersi inoltre integrata:

- per quanto riguarda il richiamo all’area di interesse paesistico-ambientale “Bosco dei Cantarelli”, con la precisazione: “individuata ai sensi dell’art. 13, 7º comma lettera a) della L.R. 56/77 e s.m.”;

- mediante l’inserimento della seguente nota conclusiva:

“NOTA: Per quanto attiene la definizione delle aree inidonee all’utilizzazione urbanistica vincolate all’inedificabilità o ad edificazione condizionata si richiamano le delimitazioni e classificazioni operate dal geologo nelle tavole 3.1.A e 3.1.B ”Carta di Sintesi (C.P.G.R. n. 7/LAP)" che sono da intendersi a tutti gli effetti puntualmente riportate sulla presente tavola di progetto".

La Tavola di progetto n. 10 è da intendersi modificata nei contenuti mediante l’individuazione di una fascia di rispetto di mt. 20 dalla Strada Provinciale entro le aree produttive P2A ed entro la perimetrazione del nucleo frazionare di B.ta Borretti.

Modifiche normative:

Indice: I richiami relativi agli artt. 19 e 20 sono da intendersi sostituiti con “Art. 19/20 Aree inidonee all’utilizzazione urbanistica o ad utilizzazione condizionata”.

Art. 4 (Definizioni urbanistiche ed edilizie)

Il testo del penultimo comma del punto 11) è da intendersi integralmente stralciato.

Il testo del comma successivo è da intendersi integrato, dopo le parole: “Sono considerati non abitabili”, con la precisazione: “ai fini del computo in oggetto”.

Art. 5 (Definizione dei tipi di intervento)

La definizione corrispondente alla lettera “D” relativa agli interventi di risanamento conservativo, è da intendersi modificata mediante lo stralcio del secondo, terzo e quarto comma (ovvero da: “Tali interventi ...” a: “... consentirne il riconoscimento”).

La definizione del paragrafo E1) è da intendersi integrata per quanto attiene il disposto del quarto trattino  mediante l’inserimento della seguente precisazione conclusiva:

“tale intervento non dovrà comportare la formazione di vani abitabili.”.

La definizione del paragrafo E2) è da intendersi integrata nel disposto finale mediante l’inserimento della seguente conclusione: “secondo quanto meglio precisato nel successivo art. 39.”

Art. 7 (standards urbanistici e parcheggi privati)

La definizione del paragrafo “D)” è da intendersi perfezionata nella parte finale del primo comma mediante la soppressione della parola: “residenziale”.

Art. 15 (Individuazione e classificazione dei Beni Culturali ...)

Al termine dell’articolo è da intendersi aggiunto il seguente testo:

“Per i beni in condizione di vincolo ex L. 431/85 e precisamente:

- le fasce spondali descritte al successivo art. 18.5

- le aree boscate

- le zone gravate da usi civici

si richiamano le procedure di intervento previste dalla L.R. 3 aprile 1989, n. 20 e s.m.i.".

Art. 18 (Distanze, fasce ed aree di rispetto)

Al sesto comma del punto 1, relativo alla viabilità, il testo corrispondente agli ultimi due trattini è da intendersi integralmente stralciato e sostituito con il seguente:

“- aumenti di volume limitatamente a quanto previsto dal 12º c. dell’art. 27 della L.R. 56/77". A conclusione del primo comma del punto 5, relative alle distanze dai rii, è da intendersi reinserito il seguente trattino:

“- mt. 200 per laghi naturali, artificiali e per le zone umide”.

Dopo il primo comma del punto 5 è da intendersi inserita la seguente precisazione:

“Le tavole di progetto del P.R.G.C. evidenziano il limite delle fasce di rispetto spondale ex art. 29 L.R. 56/77 e s.m. afferenti ai corsi d’acqua principali.

L’applicazione del predetto disposto relativo alle fasce di inedificabilità di mt. 200 da prevedersi in zona agricola per i laghi e zone umide è da intendersi riferito ai bacini idrici artificiali esistenti sul territorio.".

Art. n. 19 e 20: i testi dei due articoli sono da intendersi integralmente stralciati e sostituiti dal seguente:

“Articolo 19/20 - Aree inidonee all’utilizzazione urbanistica o ad utilizzazione condizionata

La Variante fa espresso riferimento alle perimetrazioni, classificazioni e normative operate dal geologo ai sensi della Circolare P.G.R. 8.5.1996 n. 7/LAP (v. tav. 3.1A - 3.1B).

Per gli interventi sul territorio e nelle singole aree normative si richiamano pertanto le limitazioni e modalità di intervento derivanti da detta classificazione e le ulteriori specificazioni fornite dagli elaborati di indagine geologico-tecnica, da considerarsi come parte integrante delle prescrizioni normative di piano.".

Art. 21 (Aree a vincolo idrogeologico, aree boscate)

Al terzo comma la parola “vincolo” è da intendersi sostituita dalle parole: “dissesto, pericolo, pericolo di valanghe o di alluvioni”.

Art. 23 (Bassi fabbricati)

Il testo del secondo comma è da intendersi completato con le parole: “e con dimensionamento rapportato alle esigenze delle unità abitative esistenti e/o previste.”

Al terzo comma, dopo: “a condizione che”, sono da intendersi inserite le parole: “con la loro realizzazione”.

Art. 24 (Recinzioni)

A conclusione di quanto disposto dal 2º trattino del 7º comma, si intende inserita la precisazione:

“e fatti salvi maggiori arretramenti da prevedersi in ossequio a quanto disposto dal richiamato N.C. della Strada, dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.”.

Art. 27 (Area R1 di interesse ambientale e di recupero)

Al secondo comma, dopo la citazione: “dell’art. 24", precisare: ”1º c., punto 1)".

Art. 28 (interventi ammessi nelle specifiche classi)

Al paragrafo 28/1, entro il testo del secondo trattino, dopo le parole: “a servizi” è da intendersi inserita la precisazione: “pubblici o di uso pubblico o preveda il foro recupero in sede di intervento”.

Art. 32 (Area R3 di completamento)

Il testo del punto 4 del paragrafo 32/4 è da intendersi integrato con la seguente prescrizione conclusiva:

“Per l’area R3 prospettante sulla Strada Provinciale n. 10 si richiamano i maggiori arretramenti indicati in cartografia.”.

Art. 33 (Aree R4 di nuovo impianto)

La parola: “possono” che compare entro l’ultimo comma del paragrafo 33/8 è da intendersi sostituito con la parola: “devono”.

Art. 35 (Aree P1 industriale-artigianale da mantenere allo stato di fatto)

Al termine dell’articolo è da intendersi inserito il seguente disposto:

“Le superfici destinate alle attività commerciali consentite, dovranno avere dimensionamento rapportato alle esigenze di vendita dei prodotti aziendali.”.

Art. 36 (Aree P2 industriale-artigianale di completamento e riordino)

Nel testo del paragrafo 36/1, dopo le parole: “attività commerciali” è da intendersi inserita la precisazione:

“limitatamente alle esistenti ed a quanto previsto per le aree P1".

Il testo del successivo paragrafo 36/3 è da intendersi modificato al punto 1 mediante la rettifica del valore: “mt. 10.00" in: ”mt. 8.00" e l’inserimento della seguente precisazione finale: “Per gli edifici produttivi delle aree P2 contigue all’area P3 sono ammesse altezze di mt. 10.00, fatto salve le sovrastrutture tecniche documentatamente necessarie”.

Art. 39 (Area H - agricola)

Al paragrafo 39/3 lettera A), entro il punto 3, dopo le parole “comunali e provinciali”, è da intendersi inserita la precisazione:

“fatte salve maggiori distanze da prevedersi in applicazione di quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione”.

Al paragrafo 39/3 lettera B) è da intendersi aggiunto il seguente comma:

“Non è previsto l’insediamento di strutture ed attrezzature per allevamenti di animali di aziende non configurabili come attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile; all’occorrenza, qualora l’A.C. lo ritenga opportuno, si procederà alla individuazione di apposite aree ex art. 25, 2º c. lettera h) della L.R. 56/77 ricorrendo alle procedure di Variante al P.R.G.C.”.

Art. 42 (Norme particolari di intervento nell’area H ...)

A conclusione dell’articolo è da intendersi inserito il seguente disposto:

“Si richiamano le limitazioni d’uso ed i prevalenti vincoli di inedificabilità previsti per le aree H1 dal precedente art. 41.”.

Art. 43 (Cave e peschiere)

Al termine dell’articolo è da intendersi inserito il seguente richiamo:

“Per gli invasi e bacini artificiali di maggiori dimensioni esistenti sul territorio agricolo, si richiamano anche i vincoli ai sensi dell’art. 29 della L.R. 56/77 previsti dal precedente art. 18.5.”

Art. 44 (Aree afferenti gli insediamenti residenziali)

Al terzo comma del paragrafo 44/4, dopo le parole: “planimetrica definita”, sono da intendersi inserite le parole: “in ambiti soggetti a S.U.E.”.

A conclusione dell’articolo è da intendersi inoltre inserita la seguente precisazione:

“Le aree a servizi S3 e S4 ricadono in aree di classe IIIA (aree esondabili) e risultano pertanto, inedificabili.”.

Tabelle riassuntive di zona:

Tabella di Zona delle aree R2

La nota n. (3) è da intendersi integralmente stralciata.

Tabella di zona delle aree R3

A conclusione del punto 14) è da intendersi inserita la seguente nota:

“(2) fatte salve maggiori distanze individuate in cartografia di P.R.G.C.”

Tabella di zona delle aree P2A

Sono da intendersi apportate le seguenti modifiche:

- a conclusione del punto 14), dopo “mt. 10.00" è aggiunta la precisazione: ”fatte salve maggiori distanze stabilite in cartografia";

- al punto 16) il valore “10.00" è modificato in: ”8.00(*)"

- il testo delle note è integrato come segue:

“(*)  Fatti salvi interventi di ampliamento su edifici di H a mt. 8.00 (per cui valgono le altezze in atto con possibilità dì inserimento delle sovrastrutture tecniche necessarie) e quanto previsto per l’azienda insediata a confine dell’area P3".

Tabella di zona delle aree P2B

Sono da intendersi apportate le seguenti modifiche:

- al punto 16), il valore: “10.00" è sostituito con: ”8.00", inoltre viene inserito un rimando alla nota (4);

- alla nota (3), dopo le parole: “strutture tecnologiche”, viene inserita la frase: “e per interventi di ampliamento su impianti con altezze in atto  a mt. 8.00".

- a conclusione della tabella sono inserite la seguente nota e precisazione:

“(4) Per l’area P2B insediata tra le aree P3 sono consentite altezze di mt. 10.00 fatte salve ulteriori altezze per sovrastrutture tecniche documentatamente necessarie.

Per parte delle aree P2B di località Cantarelli dei Boschi e Cappelli si richiamano i vincoli di inedificabilità individuati dalla tav. 3.1B; per gli edifici esistenti nei settori esondabili non possono essere effettuati ampliamenti."

Tabella di zona relativa alle aree P3

Dopo il punto 17) è da intendersi aggiunto il seguente punto 18) e la relativa nota (4) di riferimento:

“18) Distanza dalle aree residenziali m. 30.00 (4)”

“(4) L’indicazione di arretramento individuata lungo il fronte che prospetta sulla strada comunale Carmagnola-Ceresole assume valenza di fascia inedificabile di salvaguardia e protezione dell’area residenziale R2".

Tabella di zona relativa ai Nuclei Frazionali Rurali

A conclusione di quanto disposto al punto 14) è da intendersi inserita la seguente nota:

“(4) fatte salve maggiori distanze previste in cartografia.”.