Bollettino Ufficiale n. 52 del 28 / 12 / 2000
Torna al Sommario Indice Sistematico
Legge regionale 22 dicembre 2000, n. 60.
Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 non sono più applicate le tasse sulle
concessioni regionali di cui ai numeri dordine della tariffa allegata
al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa
delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dellarticolo 3 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dallarticolo 4 della legge
14 giugno 1990, n. 158) e della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 60
(Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale), comprese nellallegata
tabella A.
Art. 2.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 gli importi delle tasse sulle concessioni
regionali di cui al numero dordine 16 della tariffa allegata al d.lgs.
230/1991 e della l.r. 60/1997 sono ridotti del 20 per cento.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 22 dicembre 2000
Enzo Ghigo
Allegato A.
Tabella A
n. 4 - Autorizzazione allapertura e allesercizio di:
a) stabilimenti termali - balneari, di cure idropiniche, idroterapiche,
fisiche di ogni specie;
b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente
la radioterapia e la radiumterapia.
Autorizzazione allesercizio di gabinetti medici ed al possesso di apparecchi
di radioterapia e di radiumterapia.
n. 6 - a) Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa e in qualsiasi
altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico chirurgica
o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali
e altri luoghi dove si praticano cure idropiniche, idroterapiche e fisioterapiche.
b) Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro
modo, concernente la prevenzione e la cura delle malattie, cure fisiche
ed affini.
n. 20 - Autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche,
o comunque con essa collegati, rilasciata agli insediamenti diversi da
quelli abitativi.
n. 26 - Autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli
e stabilimenti per la produzione e selezione dei semi od esercitare il
commercio di piante, parti di piante e semi.
n. 35 - Concessione della costruzione e dellesercizio di vie funicolari
aeree (funivie), di interesse regionale, in servizio pubblico, per trasporto
di persone e di cose.
n. 36 - Licenza dimpianto di funicolari aeree o teleferiche, di interesse
regionale, destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali
o di qualsiasi altra industria.
n. 37 - Licenza desercizio di funicolari aeree o teleferiche, di interesse
regionale, rilasciata nel caso in cui la funicolare interessi corsi dacqua,
strade, ferrovie, ed altre opere pubbliche.
n. 39 - Concessione per limpianto e lesercizio pubblico di slittovie,
sciovie e altri mezzi di trasporto terrestre a fune senza rotaia, di interesse
regionale.
n. 41 - Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici
automobilistici - di interesse regionale - per viaggiatori bagagli e pacchi
agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad
itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario.
n. 46 - Permesso rilasciato per trasporto, per effettuare corse per trasporto
viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici, regolarmente
concessi od autorizzati, aventi interesse regionale.
(art. 1, comma 1)