AGRICOLTURA

D.G.R. 27 novembre 2000, n. 61 - 1482

Deliberazione CIPE 25 maggio 2000, n. 42 concernente la riclassificazione delle zone svantaggiate ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. Richiesta al CIPE di proroga dei termini per la presentazione della proposta regionale di modifiche e adeguamenti alla riclassificazione delle zone svantaggiate e conseguente slittamento al 2002 dell’inizio della decorrenza degli effetti economici

D.G.R. 27 novembre 2000, n. 65 - 1486

L.R. n. 13/99, art. 11 - Agricoltura Biologica - Approvazione istruzioni per l’applicazione delle legge riguardante gli artt. 7,8 e 9

D.G.R. 11 dicembre 2000, n. 74 - 1695

D.P.R. 1255/68 - Corsi per il rilascio o il rinnovo dei “patentini” per l’acquisto e l’impiego dei presidi sanitari in agricoltura - Disposizioni per l’attivita’ anno 2001

ARTIGIANATO

Codice 17.1
D.D. 3 ottobre 2000, n. 247

Integrazione alla D.D. n. 65 del 12.04.2000 relativa all’affidamento incarico per la realizzazione editoriale di sei pubblicazioni dell’Osservatorio Regionale dell’Artigianato. Impegno di spesa di L. 8.964.784 sul Cap. 14805/2000 (Accantonamento n. 100170 con D.G.R. 41-29360 del 14.02.2000)

Codice 17.6
D.D. 3 ottobre 2000, n. 248

L.R. n. 21/94 - Artigianato Artistico e Tipico di qualità (art. 29) - Contributo di Lire 17.000.000 a favore dell’A.M.A.S. - Associazione Maestri Sarti e Sarte di Torino per attività in collegamento con la mostra “il filo della solidarietà” - Cap. 14515/2000 - accantonamento n. 100181

Codice 17.6
D.D. 4 ottobre 2000, n. 249

L.R. 21/94 - Artigianato Artistico e Tipico di qualità (art. 29) - Contributo di Lire 10.000.000 a favore della C.A.T.A.M. - Centro Accademico Torinese Acconciatori Misti di Torino per la manifestazione di moda e acconciatura “Trofeo Nord Italia” - Cap. 14515/2000 - accantonamento n. 100181

Codice 17.6
D.D. 4 ottobre 2000, n. 254

Rettifica alla Determinazione Dirigenziale n. 248 del 03/10/2000

Codice 17.6
D.D. 9 ottobre 2000, n. 261

Accordo tra Regione Piemonte e Camera di Commercio di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli per il rimborso delle spese relative alla tenuta degli Albi artigiani e il funzionamento delle C.P.A. per l’artigianato anni 1987-1991. Art. 3 degli accordi. Pregresso. Impegno di spesa di Lire 548.210.880 - Cap. 14483/2000

Codice 17.5
D.D. 12 ottobre 2000, n. 268

Affidamento incarico per la realizzazione del progetto grafico e della stampa di una newsletter informativa in materia di artigianato. Impegno di spesa di L. 149.445.600 (o.f.i.) sul cap. 14485/00 (accantonamento n. 100179)

Codice 17.5
D.D. 12 ottobre 2000, n. 270

Registrazione presso il Tribunale di Torino della rivista “Artigianato 2000". Impegno di spesa di Lit. 700.000 sul cap. 14485/00 (acc. n. 100179)

Codice 17.6
D.D. 12 ottobre 2000, n. 271

L.R. n. 21/97 - Capo VI - Rifacimento copertina del numero speciale della Rivista Itinerari In Piemonte dedicato all’artigianato orafo in Piemonte. Impegno di spesa di Lire 9.100.000 - Cap. 14515/2000 - accantonamento n. 100181

Codice 17.7
D.D. 23 novembre 2000, n. 339

L.R. n. 21/97, art. 20 - Sistemi di qualità e certificazione - Elenco domande pervenute e approvazione graduatoria - Concessione contributi per L. 1.331.393.850 sul cap. 25545/2000 (100183/A)

Codice 17.7
D.D. 23 novembre 2000, n. 340

L.R. n. 21/97, art. 20 - Sistemi di qualità e certificazione - Contributi anno 2000 - Approvazione elenco domande formalmente inammissibili

BILANCIO

D.G.R. 13 novembre 2000, n. 21 - 1290

Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2000 del Parco naturale dei Laghi di Avigliana

CAVE E TORBIERE

D.P.G.R. 5 dicembre 2000, n. 126

Rinnovo in via temporanea della Commissione Tecnico-Consultiva per le cave e torbiere. l.r. 69/1978

COMMERCIO

D.G.R. 27 novembre 2000, n. 57 - 1478

Programma di intervento inerente i criteri e modalita’ per gli incentivi relativi all’inizio attivita’ dei centri di assistenza tecnica

Codice 17.1
D.D. 25 settembre 2000, n. 242

L.R. 28/99 - Affidamento incarico per la realizzazione di un’indagine campionaria sul grado di conoscenza del D.L.G.S. 114/98 da parte dei commercianti piemontesi, alla ditta Selecta con sede in Roma. Impegno di spesa di L. 61.920.000 sul Cap. 14805/2000 (accantonamento n. 100170 del 14.02.2000)

Codice 17.4
D.D. 29 settembre 2000, n. 244

L.R. n. 32/87. Contributi per iniziative promozionali realizzate nell’anno 2000 - Impegno di spesa di L. 40.000.000 (ofi) sul Cap. 15020/00 a favore del Consorzio Canavese Export

Codice 17.4
D.D. 2 ottobre 2000, n. 245

L.R. 32/87 - Impegno di L. 10.000.000 (o.f.i.) sul cap. 14860/00 (Accantonamento n. 100173) a sostegno di iniziative di promozione commerciale in Mongolia

Codice 17.4
D.D. 4 ottobre 2000, n. 253

L.R. n. 32/87 - Fornitura materiale promozionale - Impegno di spesa di L. 6.300.000 (o.f.i.) sul Cap. 14860/2000 (Accantonamento n. 100173) a favore della Publidec Linea Grafica di Enrico Decastelli

Codice 17.4
D.D. 5 ottobre 2000, n. 256

L.R. n. 32/87 - Integrazione alle DD.D. n. 226 dell’8.9.2000 e n. 232 del 18.9.2000. Impegno di L. 1.440.000 (ofi) a favore della “New Grafix” e di L. 89.800 a favore della “Partners - Associazione tra professionisti” sul Cap. 14860/2000 (accant. n. 100173)

Codice 17.4
D.D. 6 ottobre 2000, n. 257

L.R. 25/96. Iniziative con il Centro Estero delle Camera di Commercio Piemontesi. Impegno di spesa di L. 500.000.000 sul Cap. 10476/2000 (accanto n. 100171)

Codice 17.4
D.D. 9 ottobre 2000, n. 258

LL.RR. 32/87 e 21/97. “Italia & Polska crescendo”, Varsavia 21 - 29 ottobre 2000. Impegno di spesa di L. 30.000.000 (o.f.i.) sul Cap. 14860/2000 (accantonamento n. 100173 e di L. 16.000.000 (o.f.i.) sul Cap. 14487/2000 (accantonamento n. 100172)

Codice 17
D.D. 9 ottobre 2000, n. 260

D.G.R. n. 50-550 del 24.07.2000 - Direzione Commercio e Artigianato - Affidamento di incarichi di collaborazioni esterne all’Amministrazione Regionale. Lire 149.975.072. Impegno sul capitolo 10870/2000 - Accantonamento n. 100812

Codice 17.2
D.D. 10 ottobre 2000, n. 262

Parziale rettifica per mero errore materiale della determinazione n. 151 del 3.07.2000

Codice 17.1
D.D. 18 ottobre 2000, n. 274

L.R. 12.11.99 n. 28. Affidamento incarico per l’impaginazione, la stampa, la confezione e la spedizione del Volume “I luoghi del Commercio”. Impegno di spesa di L. 16.111.200 sul Cap. 14805/2000 (Accantonamento n. 100170 con D.G.R. n. 41-29360 del 14.02.2000

Codice 17.4
D.D. 18 ottobre 2000, n. 275

Integrazione e rettifica Determinazione Dirigenziale n. 209 del 21.08.2000. Impegno di spesa di L. 360.000 sul cap. 14487/2000 (accantonamento n. 100172) a favore della Edizioni Estel

Codice 17.3
D.D. 27 ottobre 2000, n. 288

Rilascio nulla-osta regionale per potenziamento con self service pre-pagamento dell’impianto distribuzione carburanti per autotrazione della S.A.L.C.A. S.r.l. sito in Cervasca (Cuneo), via Borgo San Dalmazzo (cod. 40640001), mediante rinuncia al punto vendita sito in Salmour (Cuneo), via Provinciale (cod. 42020001)

Codice 17.2
D.D. 14 novembre 2000, n. 313

Determinazione di concessione e revoca - Deliberazione C.I.P.E. 5/8/98, n. 100 - DD.G.R. 26/3/99, n. 25-26947 e 27/9/99, n. 39-28253

Codice 17.4
D.D. 15 novembre 2000, n. 315

Rettifica Determinazione dirigenziale n. 282 del 25.10.2000

Codice 17.3
D.D. 13 dicembre 2000, n. 377

Incentivi fiscali di cui alla Legge 27 dicembre 1997 n° 449 - art. 11 e successive modificazioni ed integrazioni. Approvazione del bando e del modulo di presentazione della domanda

CONSIGLIO REGIONALE

Tribunale Ordinario di Torino - Prima Sezione Civile


Tribunale Ordinario di Torino - Prima Sezione Civile


Codice D3S3
D.D. 13 novembre 2000, n. 600

Locali di Via Arsenale 14 da destinare ad uffici del Consiglio Regionale. Disposizioni per l’espletamento di gara a trattativa privata per la fornitura e posa di quadri elettrici. Corpi illuminanti e accessori

Codice D3S3
D.D. 16 novembre 2000, n. 604

Affidamento del servizio di pulizia ordinaria dei locali del Consiglio Regionale sede di Piazza Solferino, 22, alla Ditta La Lucentezza S.r.l. per il periodo 25/11/2000 - 30/06/2001. Impegno di spesa per l’anno 2000 di L. 9.818.470 (Euro 5.070,82) o.f.c. sul cap. 3030 art. 10 - esercizio finanziario 2000

Codice D3S3
D.D. 16 novembre 2000, n. 605

Copie eccedenti il minimo contrattuale relative ai contratti Rep. n° 1891 e relativi atti aggiuntivi e rep. n° 2895 e relativi atti aggiuntivi. Impegno di spesa a favore della Ditta Danka Italia S.p.A. di L. 5.000.000 (Euro 2.582,28) o.f.c. sul cap. 3030 (10210) - art. 18 - esercizio finanziario 2000

Codice D3S3
D.D. 16 novembre 2000, n. 606

Pubblico incanto per l’appalto dei lavori di adeguamento di fabbricati ed impianti tecnologici presso l’immobile sito in Torino, Piazza Solferino, 22. Aggiudicazione definitiva a favore del Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro e Pubblicazione avviso di appalto aggiudicato - Impegno di Lit. 429.262.514 (Euro 221.695,58) sul cap. 3030 (10210) art. 12 dell’esercizio finanziario 2000

Codice D3S2
D.D. 16 novembre 2000, n. 607

Fornitura delle calzature che costituiscono parte della dotazione di divise spettante al personale del Consiglio Regionale del Piemonte avente diritto per il biennio 2001-2002. Autorizzazione ed impegno di L. 17.280.000 sul cap. 4030 - art. 11 - esercizio finanziario 2000

Codice D4S2
D.D. 16 novembre 2000, n. 608

Abbonamento biennale della Banca Dati Medias - Autorizzazione ed impegno di spesa di L. 1.980.000 al cap. 3040, art. 3

Codice D2S1
D.D. 16 novembre 2000, n. 609

Richiesta di abbonamento a Lex 24 (Il Sole 24 Ore on line) e Giust.it Rivista telematica Internet di Diritto Pubblico e a Diritto e Giustizia su Internet per il Settore Studi e Documentazione per l’anno 2001. Impegno di spesa di L. 1.320.000 (IVA inclusa) sul Cap. 3020 - Art. 1 del Bilancio del Consiglio Regionale 2000

Codice D1S3
D.D. 17 novembre 2000, n. 610

Consulta delle elette del Piemonte. Presentazione del volume “La stagione del disincanto. Cittadine, cittadini e politica alle soglie del 2000". Affidamento incarico e stampa inviti. Impegno di spesa L. 2.160.000 o.f.c. (Euro 1115.55) cap. 6010 art. 4 bilancio 2000

Codice D1S3
D.D. 17 novembre 2000, n. 611

Consulta delle elette del Piemonte. Incontro tra il Ministro Katia Belillo e le amministratrici locali del Piemonte. Stampa inviti. Impegno di spesa L. 1.956.000 o.f.c. (Euro 1010.19) cap. 6010 art. 4 bilancio 2000

Codice D3S3
D.D. 17 novembre 2000, n. 612

Spese urgenti relativi agli interventi di limitata entità per la riparazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi del Consiglio Regionale del Piemonte. Impegno di spesa integrativo di L. 23.000.000 (Euro 11.878,51) sul cap. 3030 (10210) - Articoli diversi - del bilancio del Consiglio Regionale 2000

CONTENZIOSO

D.P.G.R. 7 dicembre 2000, n. 127

Ricorso della Ditta Roberto Camusso ai sensi della L. 5.2.1992 n. 122 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Autoriparazione - Decisione

DIFENSORE CIVICO

Regione Piemonte - Ufficio del Difensore Civico

Calendario sedute Difensore Civico

Regione Piemonte - Ufficio del Difensore Civico

Comunicato del Difensore Civico Regionale  13 dicembre 2000, n. Prot. n. 1540/1/2000

EDILIZIA COMMERCIALE

Codice 17.1
D.D. 30 ottobre 2000, n. 291

L.R. n. 56/77 s.m.i. - Art. 26, comma 7 e seguenti - Comune di Chianocco (TO) - Istanza Società Alimentar Center S.r.l. - Autorizzazione in sanatoria

EDILIZIA RESIDENZIALE

Legge regionale 18 dicembre 2000, n. 59.

Sospensione dell’obbligo di redigere il programma pluriennale di attuazione.

Codice 18.2
D.D. 29 settembre 2000, n. 173

Bando pubblico di concorso finalizzato all’assegnazione di contributi individuali per il recupero della prima abitazione. Impegno di spesa di L. 423.282.500 e relativa erogazione agli aventi titolo

Codice 18
D.D. 5 ottobre 2000, n. 175

Programmi di Recupero Urbano di cui all’art. 11 della Legge 4 dicembre 1993, n. 493. Nomina del responsabile del procedimento per la loro attuazione

Codice 18.3
D.D. 6 ottobre 2000, n. 176

L.R. n. 46/95, art. 9. Nomina dei nuovi rappresentanti dell’ATC, all’interno della Prima Commissione preposta alla formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica operante presso l’ATC di Novara

Codice 18.3
D.D. 6 ottobre 2000, n. 177

L.R. n. 46/95, art. 9. Nomina dei nuovi rappresentanti dell’ATC, all’interno della Seconda Commissione preposta alla formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica operante presso l’ATC di Novara

Codice 18.1
D.D. 11 ottobre 2000, n. 179

Programma di recupero urbano di cui alla legge 4.12.93, n. 493 e al D.M. 1.12.94 del Comune di Torino ambito “via Ivrea”. Assegnazione all’ATC della provincia di Torino della somma di L. 2.337.000.000 per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del proprio patrimonio edilizio (Q.re 0151)

Codice 18.2
D.D. 19 ottobre 2000, n. 187

Finanziamenti in conto capitale destinati al recupero di abitazioni. Signor Buscaglia Paolo. Revoca accertamento

Codice 18.2
D.D. 19 ottobre 2000, n. 186

Finanziamenti in conto capitale destinati al recupero di abitazioni. Signora Danni Maria Catterina. Revoca accertamenti

Codice 18.3
D.D. 2 novembre 2000, n. 195

Legge n. 431/98, art. 11. Contributi per il sostegno alla locazione. Autorizzazione all’erogazione del saldo ai Comuni aventi titolo

Codice 18
D.D. 7 novembre 2000, n. 201

Stipula della convenzione con il Banco di Brescia e con la Cassa di Risparmio di Torino inerente l’utilizzazione dei finanziamenti di edilizia agevolata previsti dalle leggi 5.8.1978 n. 457 e 17.2.1992 n. 179

Codice 18.1
D.D. 8 novembre 2000, n. 202

Programma di recupero urbano, di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e al D.M. 1 dicembre 1994 del Comune di Torino ambito “C.so Grosseto”. Assegnazione al Comune di Torino della somma di L. 68 milioni quale anticipazione per la progettazione degli interventi previsti in attuazione del PRU

Codice 18.3
D.D. 8 novembre 2000, n. 203

L.R. n. 46/95 e s.m.i., art. 14, comma 10. Autorizzazione alla Città di Crescentino (Vc) all’assegnazione con rapporto differenziato vani/numero componenti il nucleo familiare di n. 1 alloggio a favore (omissis)

Codice 18.3
D.D. 8 novembre 2000, n. 204

L.R. n. 46/95 e s.m.i., art. 14, comma 10. Autorizzazione al Comune di Mirabello Monferrato (Al) all’assegnazione con rapporto differenziato vani/numero componenti il nucleo familiare di n. 1 alloggio a favore del Sig. (omissis)

Codice 18.3
D.D. 8 novembre 2000, n. 205

Autorizzazione all’erogazione a favore dell’ATC di Cuneo del saldo relativo al fondo sociale 1999

Codice 18.1
D.D. 9 novembre 2000, n. 206

Programma di recupero urbano, di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e al D.M. 1 dicembre 1994 del Comune di Torino ambito “via Ivrea”. Assegnazione al Comune di Torino della somma di L. 241.000.000 quale anticipazione per la progettazione degli interventi previsti in attuazione del PRU ambito “via Ivrea”

Codice 18.3
D.D. 15 novembre 2000, n. 212

Commissione ex art. 9 L.R. n. 46/95 e s.m.i. operante presso l’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Biella. Nomina nuovi rappresentanti dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell’Ente gestore

FIERE E MERCATI

Codice 17.4
D.D. 2 ottobre 2000, n. 246

LL.RR. n. 32/87 e 21/97. Programma iniziative promozionali 2000. Impegno di spesa di L. 15.000.000 (o.f.i.) sul Cap. 14487/2000 (Accantonamento n. 100172) e di L. 25.000.000 (o.f.i.) sul cap. 14860/2000 (Accantonamento n. 100173) a favore del Sig. Aldo Ettore Cavagliato per la organizzazione della partecipazione regionale alla Fiera Internazionale dell’Avana (FIHAV 2000). L’Avana (Cuba), 29 ottobre - 5 novembre 2000

Codice 17.4
D.D. 17 ottobre 2000, n. 272

L.R. 32/87 - Programma promozionale 2000 - Impegno di spesa di L. 75.000.000 sul cap. 14860/2000 (Accantonamento n. 100173) per la partecipazione a “Jewellery Arabia”, Manama, Bahrain, 7 - 11 novembre 2000 a favore del Bahrain Jewellery Centre W.L.L.

Codice 17.4
D.D. 15 novembre 2000, n. 316

L.R. 47/87, art. 9 - Modifica autorizzazione del 38° Salone europeo della montagna 2001 - Comunicazione al competente Ministero

Codice 17.4
D.D. 16 novembre 2000, n. 318

L.R. 47/87 - Modifica delle manifestazioni fieristiche regionali in programma a Torino nell’anno 2001, autorizzate con D.D. n. 184 del 28 luglio 2000

Codice 17.4
D.D. 16 novembre 2000, n. 319

L.R. 47/87, art. 9 - Autorizzazione allo svolgimento della mostra mercato regionale “Mestieri in Fiera” 2001 in programma a Pamparato

FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO

D.G.R. 27 novembre 2000, n. 52 - 1473

D.G.R. n. 40-29801 del 03/04/2000. Piano Regionale Apprendistato 2000

Codice 15.3
D.D. 30 ottobre 2000, n. 911

Copertura dei costi sostenuti dagli Enti Formazione Professionale coinvolti nel progetto “Risorse” - Proroga del termine previsto per la realizzazione delle attività relative al 1998

INTERVENTI NEL SETTORE GIOVANILE

D.C.R. 7 novembre 2000, n. 90 - 31667

Commissione tecnico consultiva per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Piemonte - (Art. 8, l.r. 69/1980) - Nomina di 1 rappresentante - (Integrazione)

D.C.R. 5 dicembre 2000, n. 99 - 35956

L.r. 16/1995 - Piano annuale degli interventi regionali per giovani

Codice S1.4
D.D. 13 dicembre 2000, n. 1411

L.R. 13 febbraio 1995 n. 16. Piano annuale 2000 degli interventi regionali per i giovani - Avviso per la presentazione delle domande di contributo regionale a sostegno di progetti ed iniziative a favore dei giovani, predisposti da Enti Locali, Associazioni giovanili e Cooperative giovanili (art. 5 L.R. 16/95). Impegno di spesa L. 2.200.000.000. cap. 11160/2000 (acc: 100316)

NOMINE

D.P.G.R. 13 dicembre 2000, n. 128

Nomina dei componenti della Commissione Tecnica per l’Informazione ai sensi della L.R. n. 52/90

D.C.R. 7 novembre 2000, n. 88 - 31665

Comitato regionale di controllo - CO.RE.CO. - (D.Lgs. n. 267/2000 e l.r. 40/1994) - Sezione di Cuneo per il territorio dell’attuale provincia di Cuneo

D.C.R. 7 novembre 2000, n. 89 - 31666

Comitato regionale di controllo - CO.RE.CO. - (D.Lgs. n. 267/2000 e l.r. 40/1994) - Sezione di Cuneo per il territorio dell’attuale provincia di Cuneo

D.C.R. 7 novembre 2000, n. 91 - 31668

Commissione Provinciale per la determinazione del valore agricolo medio dei terreni edificabili. - (Art. 16, L. n. 865/71) - Provincia di Verbania - Nomina di 1 esperto in materia di agricoltura e foreste scelto su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative (integrazione)

D.C.R. 7 novembre 2000, n. 92 - 31670

Proposta di deliberazione n. 110: “Consiglio regionale di sanità e assistenza - CO.RE.SA” - (Art. 3, l.r. 30/1984, modificato dall’art. 1 della l.r. 20/1985) - Nomina di 1 esperto scelto sulla base di una rosa di tre nomi indicata dalle organizzazioni più rappresentative sanitarie e assistenziali -(Integrazione)

D.C.R. 7 novembre 2000, n. 94 - 31675

Centro interregionale di coordinamento e documentazione per le informazioni territoriali - (Art. 4 e 5 del Protocollo di accordo) - Comitato Tecnico Esecutivo - Nomina di 1 esperto - (Integrazione)

D.C.R. 7 novembre 2000, n. 95 - 31676

Consiglio regionale di sanità ed assistenza - CO.RE.SA - (Art. 3, l.r. 30/1984, modificato dall’art. 1 della l.r. 20/1985) - Nomina di 1 esperto - (Integrazione)

D.C.R. 29 novembre 2000, n. 98 - 35236

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino - Consiglio di Indirizzo - (Art. 12, comma 2, lettera a) dello Statuto della Fondazione) - designazione di una terna di nominativi

Comunicato della Commissione Consultiva per le Nomine

Elenco delle nomine, designazioni, proposte di nomina e conferme da effettuarsi nel primo semestre 2001 da parte del Consiglio Regionale

PERSONALE REGIONALE

Codice 9.7
D.D. 14 dicembre 2000, n. 339

Nuova disciplina delle trasferte del personale assegnato al ruolo della Giunta regionale in applicazione dell’art. 35 del CCNL 23/12/1999 - area dirigenza - e dell’art. 41 del CCNL 14/9/2000 - area categorie

SANITA’

D.G.R. 5 dicembre 2000, n. 55 - 1570

Legge regionale 15 giugno 1979 n. 29, recante “Organizzazione e funzionamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta”. Insediamento organi

Codice 28.1
D.D. 28 settembre 2000, n. 320

Centri per cure palliative - Progetti preliminari

Codice 28.1
D.D. 11 dicembre 2000, n. 467

Nomina dei componenti della Commissione Oncologica Regionale

Codice 29.3
D.D. 11 dicembre 2000, n. 448

Approvazione della Graduatoria unica regionale, valida per l’anno 2001 prevista dall’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, i medici di assistenza territoriale ed i medici addetti alla medicina dei servizi

Codice 29.3
D.D. 13 dicembre 2000, n. 454

Approvazione della Graduatoria unica regionale, valida per l’anno 2001 prevista dall’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, i medici di assistenza territoriale ed i medici addetti alla medicina dei servizi - rettifica determinazione dirigenziale n. 448 del 11.12.2000

Comunicato dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte

Graduatoria regionale definitiva Medici di Medicina Generale servizio di assistenza territoriale e Medici addetti alla medicina dei servizi, valida per l’anno 2001

TURISMO

D.G.R. 27 novembre 2000, n. 58 - 1479

L.R. 36/2000 art. 6 - Criteri per la concessione dei contributi alle associazioni Pro Loco per l’anno 2000

TUTELA DELL’AMBIENTE

D.G.R. 12 dicembre 2000, n. 3 - 1708

Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, recante “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”. Integrazioni alla d.g.r. 21-27037 del 12 aprile 1999

Codice 22.4
D.D. 21 novembre 2000, n. 690

Legge regionale 20 ottobre 2000 n. 52; assegnazione fondi a Province e ARPA per attività di tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico (impegno di lire 100.000.000 sul cap. 15321, di lire 400.000.000 sul cap. 15735, di lire 500.000.000 sul cap. 26954 e di lire 500.000.000 sul cap. 27070 dell’esercizio finanziario 2000)

URBANISTICA

D.G.R. 5 dicembre 2000, n. 2 - 1518

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Vialfre’ (TO). Variante n. 1 al Piano Regolatore Generale vigente. Approvazione

D.G.R. 5 dicembre 2000, n. 3 - 1519

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.. Comune di Lequio Tanaro (CN). Variante n. 2 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione

D.G.R. 5 dicembre 2000, n. 34 - 1549

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Castelnuovo Don Bosco (AT). Variante n. 3 al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente. Approvazione

D.G.R. 5 dicembre 2000, n. 4 - 1520

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Cavallermaggiore (CN). Seconda Variante al Piano Regolatore Generale vigente. Approvazione

D.G.R. 5 dicembre 2000, n. 5 - 1521

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Orio Canavese (TO). Piano Regolatore Generale Comunale. Approvazione

D.G.R. 5 dicembre 2000, n. 6 - 1522

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i..Comune di Pella (NO). Variante n. 4 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione

Parte I
ATTI DELLA REGIONE


LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 18 dicembre 2000, n. 59.

Sospensione dell’obbligo di redigere il programma pluriennale di attuazione.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Sospensione dell’obbligo del programma
pluriennale di attuazione)

1. L’obbligo alla formazione del programma pluriennale di attuazione del piano regolatore generale, previsto dalle leggi vigenti, è sospeso sino al 31 dicembre 2002 e comunque sino all’entrata in vigore della legge regionale attuativa dell’articolo 20 della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell’edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale).

Art. 2.

(Abrogazioni)

1. La legge regionale 22 dicembre 1998, n. 44 (Sospensione dell’obbligo di redigere il programma pluriennale di attuazione), è abrogata.

Art. 3.

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 dicembre 2000

Enzo Ghigo







DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 dicembre 2000, n. 126

Rinnovo in via temporanea della Commissione Tecnico-Consultiva per le cave e torbiere. l.r. 69/1978

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

Art. 1 -Di rinnovare in via temporanea, per le motivazioni in premessa illustrate, la Commissione Tecnico-Consultiva per le cave e torbiere prevista dall’art. 6 della l.r. 69/1978.

Art. 2 -La Commissione Tecnico-Consultiva, che risulta composta come di seguito indicato, resterà in carica fin alla completa attuazione del dispositivo della legge 44/2000:

a) Presidente Assessore regionale competente pro-tempore o suo delegato

b) Sig. Piero DELLA GIOVANPAOLA in rappresentanza dell’Assessorato reg.le all’Ambiente

m. s. Sig. Mauro FORNARO

c) Sig. Alessandro GALDI in rappresentanza dell’Assessorato reg.le Pianificazione Regionale

m. s. Sig.ra Margherita BIANCO

d) Sig. Mario CENA in rappresentanza dell’Assessorato reg.le Urbanistica

m. s. Sig. Franco FERRERO

e) Sig. Nicolino PONDRANO in rappresentanza della Segreteria reg.le C.G.I.L.

m. s. Sig Eugenio CAPPELLI

f) Sig. Ferdinando SPERANZA in rappresentanza dell’Unione Sindacale C.I.S.L.

m. s. Sig. Piero TARIZZO

g) Sig. Vincenzo RONDINELLI in rappresentanza della segreteria reg.le U.I.L.

m. s. Sig. Sabino PAZIENZA

h) Sig. Andrea FERRARIS in rappresentanza della Federazione delle Associazioni industriali del Piemonte

m. s. Sig. Mauro PROVERBIO

i) Sig. Giovanni BRANCATISANO in rappresentanza del Comitato reg.le C.N.A.,  Confartigianato, CASA

m. s. Sig. Franco RIBOTTA

l) Sig. Aldo BARBERIS in rappresentanza dell’Unione Edilizia del Piemonte e Valle D’Aosta

m. s. Sig. Carlo CESTE

m) Sig. Valter BERTOLOTTO in rappresentanza della Federazione reg.le Coltivatori Diretti

m. s. Sig. Giovanni M. GIRO

n) Sig. Filippo BIANCHI in rappresentanza della Federazione reg.le Agricoltori del Piemonte

m. s. Sig.ra Flavia DOMENIGHINI

o) Sig. Giovanni MONTI in rappresentanza della Federazione reg.le Confagricoltori

m. s. Sig.ra Elena DI BELLA

p) Sig. Gianluca ODETTO quale esperto in geologia e giacimenti

m. s. Sig. Dario FAULE

q) Sig. Pier Giuseppe SCANSETTI quale esperto in pianificazione territoriale

m. s. Sig. Fabio SESSA

r) Sig. Arturo LINCIO quale esperto in ecologia e tutela ambiente

m. s. Sig.ra Maria Teresa MOLINARI

s) Sig. Giorgio BELFIORE quale esperto in sistemazioni idraulico forestale

m. s. Sig. Luigi VENARUZZO

t) Sig. Giuseppe ACCATTINO quale esperto in tecnica mineraria

m. s. Sig. Pierfranco BRIZIO

u) Sig. Andrea VOLTOLINI quale esperto in materie giuridiche

m. s. Sig. Alberto GOFFI

Art. 3 -Le funzioni di Presidente sono svolte dall’Assessore competente pro-tempore o in caso di assenza da un suo designato a seguito di specifica delega.

Art. 4 -Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario appartenente al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva.

Art. 5 -Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.

Enzo Ghigo



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 dicembre 2000, n. 127

Ricorso della Ditta Roberto Camusso ai sensi della L. 5.2.1992 n. 122 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Autoriparazione - Decisione

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

Di respingere, per i motivi suesposti, il ricorso presentato dalla Ditta Camusso Roberto, con sede in Osasco, Via Chisonetto 6, contro la determinazione n. 1142 del 4/8/2000 del Segretario Generale della CCIAA di Torino con la quale si dispone la cancellazione della Ditta Camusso Roberto con effetto dal 5/6/2000 dal Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione.

Di demandare alla Camera di Commercio di Torino ogni ulteriore adempimento conseguente al presente provvedimento.

Enzo Ghigo



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 dicembre 2000, n. 128

Nomina dei componenti  della Commissione Tecnica per l’Informazione ai sensi della L.R. n. 52/90

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

Di nominare i Signori:

Goffi Alberto, Varese Amedeo e Fabbio Piercarlo, designati dal Consiglio Regionale;

Adriano Torre designato dall’Ordine dei Giornalisti;

Ezio Mascarino nominato dall’Associazione Stampa Subalpina;

Luciano Conterno, funzionario del Consiglio Regionale;

Fabrizio Borio, funzionario della Giunta Regionale; quali componenti della Commissione Tecnica per l’Informazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 52/90.

Di procedere con successivo provvedimento alla nomina dei rappresentanti del Corecoin.

Enzo Ghigo


DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2000, n. 21 - 1290

Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2000 del Parco naturale dei Laghi di Avigliana

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare, in termini di competenza ed in termini di cassa l’assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2000 del Parco naturale dei Laghi di Avigliana, di cui all’allegato A, parte integrante della presente deliberazione.

(omissis)

Allegato (Fare riferimento al file PDF)




Parco naturale dei Laghi di Avigliana

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2000

ENTRATA

SPESA

RIASSUNTO DELL’ENTRATA

RIASSUNTO DELLA SPESA



Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2000, n. 52 - 1473

D.G.R. n. 40-29801 del 03/04/2000. Piano Regionale Apprendistato 2000

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare il Piano Regionale Apprendistato 2000, in conformità con gli indirizza già assunti in fase di programmazione dalla Giunta Regionale con le deliberazioni n. 56 - 28552 del 11/11/1999 e n. 40 - 29801 del 03/04/2000.

Tale Piano individua :

in allegato 1, parte integrale e sostanziale del presente atto deliberativo, le azioni formative in continuità con le precedenti sperimentazioni sull’apprendistato secondo le proposte di cui ai rispettivi operatori;

in allegato 2, parte integrale e sostanziale del presente atto deliberativo, le nuove attività di formazione esterna degli apprendisti secondo le determinazioni assunte dalle singole Province attraverso i rispettivi Piani Provinciali.

di richiedere alle Provincie medesime un rapporto semestrale sullo stato di avanzamento delle attività;

(omissis)

Allegato (Fare riferimento al file PDF)





Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2000, n. 57 - 1478

Programma di intervento inerente i criteri e modalita’ per gli incentivi relativi all’inizio attivita’ dei centri di assistenza tecnica

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare i criteri e le modalità per gli incentivi relativi all’inizio attività dei Centri di Assistenza Tecnica secondo quanto previsto all’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

(omissis)

Allegato A

INCENTIVI PER L’INIZIO DELL’ATTIVITA’ DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA AL COMMERCIO - C.A.T.

1) Domande di finanziamento.

I centri di assistenza tecnica “C.A.T. COM s.c.r.l.”, “C.A.T. Confesercenti s.r.l.” e “C.A.T. CONFCOMMERCIO s.c.r.l.”, regolarmente autorizzati in base alla D.G.R. n. 78-29567 del 1.3.2000 e alla Determinazione Dirigenziale n. 200 del 3.08.2000, potranno presentare domanda di finanziamento entro il 29.11.2000 relativa all’attività svolta a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione regionale.

2) Termini per la presentazione della domanda e documentazione da allegare.

La domanda deve pervenire alla Regione Piemonte - Direzione Commercio e Artigianato - Via XX Settembre n. 88 - Torino entro il 29.11.2000, redatta in carta semplice e corredata da una relazione sul programma di attività in svolgimento.

3) Finanziamento.

Il finanziamento per l’inizio di attività di ciascun C.A.T. sarà attribuito sulla base della rappresentatività delle associazioni di categoria costitutrici di ciascun C.A.T., sulla base dei dati dichiarati all’atto dell’autorizzazione, rispetto non solo alle aziende loro associate ma anche rispetto al totale delle aziende commerciali piemontesi.

4) Erogazione.

Entro il 28/12/2000 i C.A.T. devono presentare l’idonea documentazione comprovante l’attività svolta sino alla fine dell’anno, subordinatamente alla quale verrà erogato il finanziamento mediante il provvedimento amministrativo regionale adottato al termine della relativa istruttoria.

5) Controlli.

I controlli saranno effettuati dalla Direzione Commercio e Artigianato e riguarderanno la verifica dell’attività svolta da ciascun C.A.T.



Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2000, n. 58 - 1479

L.R. 36/2000 art. 6 - Criteri per la concessione dei contributi alle associazioni Pro Loco per l’anno 2000

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare i criteri per la concessione dei contributi alle Pro Loco per l’anno 2000, ai sensi del’art. 6 della l.r. 36/2000, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante.

(omissis)

Allegato

LEGGE REGIONALE 36/2000 - RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO

ART.6 -CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO - CRITERI.

LE PRO LOCO

Le associazioni Pro Loco sono la testimonianza più diretta di tutto ciò che il territorio su cui insistono esprime in termini di usi e costumi.  In generale nelle Pro Loco operano volontari  legati con passione alla località, una passione spesso tramandata dalle  passate  generazioni, questi rappresentano in grande misura quella memoria storica  sugli usi e  costumi che si vogliono esaltare con la l.r.36/2000:  sono in definitiva lo spirito della località e ne garantiscono così la continuità.

BENEFICIARI

Possono accedere ai contributi previsti le associazioni pro loco in possesso dei requisiti di cui all’art.2 della legge 36/2000.

SPESE AMMISSIBILI

I contributi sono concessi per la realizzazione di attività finalizzate a promuovere e pubblicizzare le risorse turistiche locali, la storia, le  tradizioni e le attività del tempo libero; non sono ammessi a finanziamento gli interventi sulle strutture ed infrastrutture.

PRESENTAZIONE  DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI.

Solo per il 2000, primo anno d’attuazione della legge 36/2000, saranno ammesse a contributo tutte le istanze ammissibili delle  associazioni Pro Loco, che hanno presentato domanda alla Regione Piemonte, per le attività da realizzarsi nell’anno in corso.

Le istanze di contributo, per essere considerate ammissibili, devono essere corredate di ogni elemento utile a consentire la verifica che le attività proposte siano conformi al dettato dell’art. 2 della legge in oggetto.

Alle Pro Loco che hanno presentato domanda di contributo ammissibile per le attività con le caratteristiche di cui sopra viene assegnato un contributo di  L. 2.000.000; un contributo di 5 milioni è invece previsto per le Pro Loco che presentano programmi di particolare rilievo ed entità finanziaria e che negli anni precedenti (1998-1999) hanno ricevuto un contributo regionale di almeno 10 milioni poiché ricomprese nei programmi di promozione turistica ai sensi della L.R. 75/1996.

I suddetti contributi saranno erogati previa verifica che la spesa effettiva per la realizzazione delle iniziative finanziate sia superiore all’entità del contributo assegnato secondo le modalità di seguito descritte.

La concessione dei contributi finanziari regionali è assunta con determinazione del Dirigente del Settore Organizzazione Turistica.

LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi saranno liquidati a realizzazione ultimata delle iniziative e delle manifestazioni oggetto di contributo, previa presentazione da parte del legale rappresentante della seguente documentazione:

* relazione descrittiva dell’iniziativa/e  che ne illustri i risultati conseguiti, gli sviluppi futuri ed ogni altra considerazione in merito;

* documentazione probatoria della sua realizzazione di natura cartacea o altro;

* rendiconto delle spese sostenute, in relazione al contributo regionale ottenuto, con allegata  la relativa documentazione: fatture, parcelle, note spese, intestate alla Pro Loco ecc.

* bilancio dell’iniziativa/e  comprensivo delle entrate e delle uscite;

* Le coordinate bancarie su cui verrà versato il contributo regionale, codice CAB e ABI (i conti correnti devono essere intestati alle Pro Loco beneficiarie).

* dichiarazione  riguardante  l’assoggettabilità o meno alla ritenute IRPEG del 4%;

* nella rendicontazione potrà essere ammessa l’esposizione di spese generali, anche non documentate ma autocertificate, fino ad un massimo del 10% della rendicontazione stessa;

La documentazione relativa alla liquidazione dei contributi regionali assegnati per l’anno 2000 deve pervenire al Settore Organizzazione Turistica non oltre il mese di gennaio dell’anno 2000.



Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2000, n. 61 - 1482

Deliberazione CIPE 25 maggio 2000, n. 42 concernente la riclassificazione delle zone svantaggiate ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. Richiesta al CIPE di proroga dei termini per la presentazione della proposta regionale di modifiche e adeguamenti alla riclassificazione delle zone svantaggiate e conseguente slittamento al 2002 dell’inizio della decorrenza degli effetti economici

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

sulla base delle considerazioni svolte in premessa:

- di richiedere al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) la proroga dei termini per la presentazione della proposta regionale di modifiche e specificazioni alla riclassificazione delle zone svantaggiate e il conseguente slittamento al 1° gennaio 2002 dell’inizio della decorrenza degli effetti economici della riclassificazione delle zone svantaggiate di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146;

- di costituire un gruppo di lavoro nell’ambito del comitato di cui all’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 “Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca”, integrato con rappresentanti delle associazioni dei comuni piemontesi, avente l’incarico di elaborare entro il mese di aprile 2001 la proposta regionale di modifica e specificazione delle zone svantaggiate;

- di approvare con deliberazione della Giunta Regionale entro il 30 giugno 2001 la proposta regionale di riclassificazione delle zone svantaggiate da sottoporre all’approvazione del CIPE.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2000, n. 65 - 1486

L.R. n. 13/99, art. 11 - Agricoltura Biologica - Approvazione istruzioni per l’applicazione delle legge riguardante gli artt. 7,8 e 9

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ai sensi della l.r. n. 25.06.1999,n. 13 e per quanto specificato in premessa quanto segue:

1. sono approvate le ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE della l.r.. n. 13/99 riguardanti gli artt. 7 (Associazioni dei produttori biologici) 8 (Azioni di informazione e di promozione) e 9 (Consulta regionale per l’agricoltura biologica) secondo il testo contenuto nell’Allegato A che fa parte integrante della presente deliberazione

2. in via eccezionale, relativamente alle Associazioni dei produttori biologici riconosciute e che hanno operato nell’anno 2000 è autorizzata la concessione dell’aiuto in sanatoria per le spese sostenute nel corso del periodo almeno fino al 15/10/2000

3. è autorizzata la Direzione regionale competente ad effettuare il necessario impegno in sanatoria sulla base di una documentazione semplificata indicata dalla Direzione regionale medesima

4. la liquidazione, fino a concorrenza delle somme impegnate in favore delle Associazioni, sarà effettuata sulla base della ulteriore documentazione che potrà essere richiesta ed a seguito di eventuali altre verifiche che potranno essere disposte

5. si fa riserva di approvare le citate ISTRUZIONI riguardanti gli artt. 3 (Notifiche), 4 (Elenco regionale degli operatori dell’agricoltura biologica), 5 (Modalità di controllo degli operatori), 6 (Vigilanza e sanzioni), sentito il Comitato istituito ai sensi dell’art, 7, comma 8, della l.r. n. 34/98;

(omissis)

Allegato A

LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1999, NUMERO 13

ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE ARTICOLI 7, 8, 9

PREMESSA

1. Le presenti Istruzioni per l’applicazione della l.r. n. 13/99 riguardano i seguenti articoli della legge:

* art. 7 (Associazioni dei produttori biologici)

* art. 8 (Azioni di informazione e di promozione)

* art. 9 (Consulta)

2. Per quanto riguarda l’art. 7(Associazioni dei produttori biologici), le istruzioni riguardanti il riconoscimento delle associazioni ed il contributo di avviamento destinato a contribuire alla copertura dei costi di costituzione e di gestione dei programmi di attività annuali si collegano a quelle per l’applicazione della misura L del “Piano di sviluppo rurale 2000-2006 ai sensi del Reg. CE n.1257/1999" (definito PSR), approvate mediante DGR n.50-1050 del 9/10/2000.

Inoltre, sono applicabili in quanto compatibili con le citate istruzioni riguardanti il PSR.

Tutto ciò premesso, si specifica quanto segue relativamente ad ognuno degli articoli della l.r. 25/06/1999, n. 13 di seguito indicati.

Art. 7 (Associazioni dei produttori biologici)

1. REQUISITI GENERALI E FINALITÀ’ DELLE ASSOCIAZIONI

1. L’Associazione dei produttori agricoli biologici ( in appresso denominata A.P.B.) deve associare almeno 100 aziende agricole il cui titolare sia imprenditore agricolo a titolo principale (come definito nel “Piano di sviluppo rurale 2000 - 2006 ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999"):

* persona fisica;

* persona giuridica (cooperativa di conduzione a proprietà indivisa, società di persone, società di capitali, altre cooperative agricole).

In aggiunta alle 100 aziende, può associare aziende agricole il cui titolare è imprenditore agricolo. In tutti i casi, le aziende devono applicare i metodi riguardanti l’agricoltura biologica prevista dal Reg. (CEE) n. 2092/91 e successive integrazioni e modificazioni (anche facendo ricorso alle cosiddette “preparazioni biodinamiche” previste nell’allegato I al citato Reg CEE).

2. Operare a livello regionale.

3. Costituirsi con atto notarile e dotarsi di un apposito statuto redatto secondo le indicazioni dell’Assessorato.

4. Prevedere il voto pro- capite.

5. Avere quali scopi sociali le attività riguardanti i seguenti servizi:

a) l’assistenza interaziendale per l’applicazione di metodi dell’agricoltura biologica;

b) la ricerca, la sperimentazione e la dimostrazione nel campo dell’agricoltura biologica, le informazioni e l’aggiornamento tecnico dei soci;

c) un’attività aziendale in comune riguardante l’agricoltura biologica;

d) altre attività riguardanti l’agricoltura biologica.

6. Non operare discriminazioni nei confronti dei produttori agricoli interessati ai servizi per l’applicazione dei metodi riguardanti l’agricoltura biologica.

7. Operare esclusivamente tramite l’informazione

8. Essere dotata di personale tecnico agricolo qualificato.

Il tecnico agricolo deve essere in possesso dei titoli di studio previsti nelle Istruzioni per l’applicazione della misura L del PSR:

In mancanza del titolo di studio viene richiesta esperienza nell’attività dell’assistenza tecnica riconosciuta dalla Direzione regionale competente.

9. L’A.P.B. può avvalersi di supporti tecnici e scientifici necessari (consulenze specializzate, uso attrezzature e laboratori ecc.) instaurando rapporti di collaborazione con idonee istituzioni tecniche e scientifiche.

2. RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI BIOLOGICI

1. Domanda per il riconoscimento e documentazione

Le A.P.B., ai fini del riconoscimento, presentano richiesta allegando:

* atto costitutivo;

* statuto;

* deliberazione dell’Organo competente dell’A.P.B. mediante la quale si autorizza il Presidente a presentare la domanda di riconoscimento;

* elenco dei produttori agricoli soci al 31 dicembre dell’anno che precede quello a cui si riferisce la domanda di riconoscimento.

Nel caso in cui tra i soci rientrino persone giuridiche, è necessario allegare anche:

* deliberazione dell’Organo competente della persona giuridica riguardante l’adesione alla A.P.B..

* Atto costitutivo e Statuto delle persone giuridiche aderenti.

2. Istruttoria e riconoscimento

Il riconoscimento è effettuato mediante determinazione dirigenziale in base all’istruttoria effettuata dalla Direzione regionale competente.

3. Prescrizioni particolari

In merito si precisa quanto segue:

a) L’Elenco dei soci deve contenere i seguenti elementi:

* dati anagrafici e partita I.V.A. (oppure codice fiscale) dell’azienda;

* indirizzo produttivo;

* superficie agricola utilizzata;

* superficie destinata ad agricoltura;

-convenzionale

-biologica

-in conversione

* data di ammissione all’Associazione;

* data della notifica;

* data del conseguimento dell’idoneità da parte dell’Organismo di controllo.

La A.P.B. deve tenere agli atti le domande di adesione dei soci.

b) Possono essere presi in considerazione solo i soci che siano iscritti nell’elenco Regionale degli operatori dell’agricoltura biologica (di cui al D.lgs n. 220/95), riferito al 31 dicembre dell’anno precedente.

Se l’elenco non è ancora disponibile al momento in cui l’istruttoria è effettuata, si fa riferimento ai produttori agricoli biologici che hanno notificato alla Regione Piemonte l’inizio attività ai sensi del Reg. CEE n. 2092/91 e che sono in possesso dell’idoneità da parte degli Organismi di controllo.

c) L’A.P.B., al fine di ottenere il riconoscimento, deve dimostrare di essere dotata di strutture, attrezzature e personale adeguati alla fase di avvio.

d) A titolo di documentazione atta a dimostrare i dati riguardanti l’ubicazione, estensione e riparto catastale dei terreni, distinguendo quelli coltivati biologicamente e quelli in conversione, è sufficiente che l’Associazione tenga agli atti copia delle Notifiche (Mod. A e Mod. B) e copia delle variazioni di notifica.

e) Nel caso in cui l’A.P.B. preveda nel proprio Statuto finalità quali quelle di ovviare, attraverso l’organizzazione dei produttori, alle carenze strutturali in materia di offerta e commercializzazione delle produzioni agricole biologiche e di favorire la partecipazione dei produttori alla programmazione regionale, è tenuta a mantenere a disposizione anche le dichiarazioni dei singoli produttori riguardanti l’entità del prodotto certificato, sua percentuale sul prodotto complessivo e la collocazione commerciale del prodotto certificato medesimo.

3. AIUTI CONCEDIBILI

1. Finanziamento

Sono concessi aiuti di avviamento alle A.P.B. consistenti in contributi in conto capitale relativi ai costi di costituzione e di gestione dei programmi annuali di attività (nella misura in cui non siano già concessi ai sensi del PSR).

Tali programmi riguardano:

* assistenza interaziendale.

Trattasi di attività di assistenza alla gestione delle aziende agricole per un’efficace applicazione del Reg. CEE n. 2092/91, nel quadro delle finalità socio - economiche generali del P.S.R..

* attività di informazione e di aggiornamento.

Trattasi di attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche quali progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o progetti dimostrativi; incontri con produttori agricoli soci (utilizzando anche personale qualificato e specializzato nella materia) che non costituiscano specifici corsi di informazione e di formazione di agricoltori e tecnici; realizzazione di periodici, pubblicazioni specializzate, materiali illustrativi; iniziative divulgative anche a mezzo di strumenti innovativi ecc...

Iniziative specifiche riguardanti attività di ricerca e sperimentazione, attività dimostrative (anche aventi contenuto sperimentale) e di promozione del consumo di prodotti biologici, sono finanziate ai sensi dell’art. 8 con procedimenti previsti da normative specifiche.

2. Costi ammissibili ed entità del contributo.

Trattasi dei seguenti costi:

1. Per la costituzione dell’associazione:

a) spese notarili per l’Atto costitutivo e lo Statuto (nel caso di Associazioni nuove) o per l’adeguamento dello Statuto (nel caso di Associazioni preesistenti).

b) relativi ai lavori preparatori (materiali pubblicistici, riunioni, consulenze ecc...) nella misura non superiore al 100% dei costi di cui al punto a) e col limite di L. 2.000.000.

L’entità del contributo riguardante la somma dei costi specificati può arrivare al 100%.

2. Di gestione dei programmi annuali di attività:

a) Acquisizione dei locali: canone di affitto.

Se i locali vengono acquistati, le spese ammissibili sono limitate al costo della locazione ai tassi di mercato.

In caso di lavori interni ammortizzabili, il costo ammesso è limitato alla quota di ammortamento.

b) Acquisizione di attrezzature di ufficio (compresi materiali e programmi informatici): spesa per l’acquisto considerata congrua.

Se trattasi di beni ammortizzabili, le spese ammissibili sono limitate alla quota di ammortamento.

c) Personale (a titolo esemplificativo):

- retribuzioni lorde, oneri riflessi, rimborsi per spese di trasporti (rimborsi chilometrici, mezzi di linea), spese di assicurazione per il trasporto ecc....

Le spese indicate riguardano il personale di cui si dota l’Associazione in base a qualsivoglia rapporto contrattuale con il medesimo.

- oneri per servizi, riguardanti consulenze tecniche, ricorso ad esperti in materia tecnico amministrativa, fiscale e per l’aggiornamento del personale e degli operatori ecc..., compresa l’acquisizione di materiale didattico nonchè pubblicazioni e riviste specializzate (anche periodiche).

d) Costi di esercizio: trattasi di costi per il funzionamento degli uffici, ( energia elettrica, riscaldamento, spese postali e di telecomunicazione, cancelleria, stampati, ecc...), manutenzione dei locali ed attrezzature nonchè relativi ai mezzi di servizio di proprietà dell’associazione (limitatamente alle quote di ammortamento, al carburante, alla manutenzione ed alla assicurazione degli automezzi, se di proprietà dell’Associazione; limitatamente ai rimborsi chilometrici commisurati al 20% del costo della benzina verde, se di proprietà degli utilizzatori.

Riguardano inoltre anche eventuali materiali di consumo per iniziative di informazione e aggiornamento, dimostrative e progetti pilota.

Il contributo riguardante la somma dei costi sopra specificati è concesso per cinque anni ed è decrescente nel quinquennio.

In particolare non può superare le aliquote previste dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato.

3. Procedure per la concessione ed il pagamento del contributo

1. L’A.P.B. presenta domanda di contributo ai sensi del Reg. CE n. 1257/99 alla Direzione regionale competente, con i seguenti documenti:

* preventivo di spesa;

* deliberazione dell’Organo competente dell’A.P.B mediante la quale si autorizza il Presidente a presentare la domanda di contributo;

* elenco dei produttori agricoli soci al 31 dicembre dell’anno che precede quello a cui si riferisce la domanda;

* medesima documentazione prevista per il riconoscimento (ad eccezione di Atto costitutivo e Statuto, qualora non presentino modifiche rispetto a quelli originariamente presentati).

* eventuale altra specifica documentazione (ad esempio: convenzioni con altri Enti per l’utilizzazione di personale, locali, attrezzature ecc...)

2. La Direzione regionale competente, in fase di preventivo, effettua l’istruttoria e, sentita la Commissione regionale per l’agricoltura biologica (mediante determinazione dirigenziale):

* approva i programmi

* quantifica la spesa ammessa ed il contributo

3. Alla conclusione delle attività, l’A.P.B. presenta la rendicontazione a saldo alla Direzione regionale competente con i seguenti documenti:

* relazione dell’attività svolta;

* dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà in cui tra l’altro, sono specificati analiticamente tutti i documenti giustificativi della spesa rendicontata.

* eventuale altra specifica documentazione.

4. La Direzione regionale competente, in fase di consuntivo, effettua l’istruttoria e (mediante determinazione dirigenziale) quantifica la spesa ammessa ed il contributo.

Inoltre fornisce le disposizioni per il pagamento della somma spettante (secondo quanto stabilito in merito a proposito del P.S.R.).

5. La Direzione regionale competente è autorizzata a stabilire tutte le disposizioni gestionali necessarie (ad esempio: modalità di presentazione dei programmi, eventuali massimali di spesa ammessa nonchè prescrizioni particolari in quanto ad ammissibilità delle spese, modulistica ecc...) e ad effettuare tutti i controlli ritenuti necessari avvalendosi anche della collaborazione degli Enti locali (ai sensi delle l.r. n. 34/98 e n.17/99).

Art. 8 (Azioni di informazione e di promozione)

Per l’approvazione ed il finanziamento dei programmi in cui si concretizzano le azioni prima citate, si precisa quanto segue:

a) Per i programmi di informazione e di promozione del consumo dei prodotti biologici , si fa riferimento alla L.R. 63/78 art 41 e alle relative istruzioni impartite con D.G.R. n. 66/25580 del 7/06/93 e successive modificazioni e integrazioni (nonchè a quanto disposto in merito al finanziamento dalle leggi di bilancio).

b) Per i programmi di ricerca, sperimentazione e dimostrazione si fa riferimento alla L.R. 63/78 art. 47, nonchè alle relative istruzioni impartite con D.G.R. n. 6 del 18/03/81 e successive modifiche e integrazioni (ed a quanto disposto in merito al finanziamento dalle leggi di bilancio).

Per quanto riguarda proponenti, beneficiari, proposte progettuali e loro presentazione, rapporto tra Regione e beneficiari, si fa riferimento a linee obbiettivo e procedure stabilite dalla Regione. Possono far seguito atti amministrativi applicativi per la gestione degli interventi (modulistica, ecc...).

c) Per i programmi di informazione e di aggiornamento nel campo dell’agricoltura biologica, se trattasi di vere e proprie attività formative corsuali, si rimanda alle Istruzioni (approvate mediante deliberazione della Giunta regionale n.47-1210 del 30/10/2000) per l’applicazione della Misura C del P.S.R. in precedenza citato.

Art. 9 (Consulta regionale per l’agricoltura biologica)

1. La “Consulta regionale per l’agricoltura biologica” (denominata in appresso “Consulta”), è sentita, oltreché relativamente alle Istruzioni per l’applicazione della Legge e loro modificazioni e/o integrazioni anche relativamente agli argomenti di cui agli:

* art. 7 - 3°comma (contributi di avviamento alle Associazioni dei produttori agricoli biologici, in appresso denominate A.P.B.);

* art. 8 - 1° comma (finanziamento dei programmi di informazione e promozione del consumo dei prodotti biologici);

* art. 8 - 2° comma (finanziamento dei programmi di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, informazione ed aggiornamento nel campo dell’Agricoltura biologica).

A tale scopo, si opera secondo il seguente procedimento:

1. La Consulta è convocata per acquisire il parere sulle proposte della Regione al fine di approvare, mediante Delibera della Giunta Regionale:

a) le linee di intervento e le priorità per i programmi di informazione e di promozione del consumo dei prodotti agricoli biologici (che fanno parte del più generale programma di azioni promozionali di prodotti agricoli);

b) le linee obbiettivo per i programmi di ricerca, sperimentazione, dimostrazione riguardanti l’agricoltura biologica (che fanno parte del più generale programma di ricerca, sperimentazione, dimostrazione e divulgazione).

2. La Consulta è convocata, altresì, per acquisire il parere per l’approvazione (mediante D.G.R.) dei programmi sulla base delle proposte degli Enti proponenti interessati, per i seguenti argomenti:

a) contributi di avviamento alle A.P.B., destinati a contribuire alla copertura dei costi di costituzione e di gestione dei programma di attività annuali.

b) oneri relativi ai programmi riguardanti:

* ricerca, sperimentazione e dimostrazione;

* informazione e promozione del consumo dei prodotti biologici.

La Consulta si pronuncia sulla ripartizione dei fondi tra i vari programmi circa l’opportunità e validità delle iniziative.



Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2000, n. 2 - 1518

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Vialfre’ (TO). Variante n. 1 al Piano Regolatore Generale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la variante n. 1 al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Vialfrè (TO), adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 19 in data 26.4.1999 e n. 12 in data 26.4.2000, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati della variante, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell’allegato documento “A” in data 25.10.2000, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla variante n. 1 al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Vialfrè, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazione consiliare n. 19 in data 26.4.1999, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione Illustrativa, con allegato:

- Tav. 4/Var. 1 - Aree urbanizzate, con aree

in variante evidenziate, in scala 1:2.000

- Elab. - Scheda quantitativa dei dati urbani

- Elab. - Norme di Attuazione in variante

- Tav. 2/var. 1 - Stato di fatto. Vincoli. Infrastrutture, in scala 1:5.000

- Tav. 3/var. 1 - Assetto generale, in scala 1:10.000

- Tav. 4/var. 1 - Aree urbanizzate, in scala 1:2.000

- Tav. 4/var.1bis - Carta di sintesi, in scala 1:2.000

- Tav. 6/var. 1 - Sviluppo nucleo d’interesse ambientale.

Progetto, in scala 1:1.000

- Elab. - Controdeduzioni alle osservazioni e

proposte sul progetto preliminare

- Elab. - Indagine geologico-tecnica con allegate:

- Tav.All.1 - Carta geologica, geomorfologica e dei dissesti

- Tav.All.2 - Carta delle acclività

- Tav.All.3 - Carta geoidrologica e della rete idrografica

- Tav.All.4 - Carta di sintesi

- deliberazione consiliare n. 12 in data 26.4.2000, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione Illustrativa

- Elab. - Norme di Attuazione in variante

- Elab. - Scheda quantitativa dei dati urbani

- Tav. 3/var. 1 - Assetto generale, in scala 1:10.000

- Tav. 4/var. 1 - Aree urbanizzate, in scala 1:2.000

- Tav. 6/var. 1 - Sviluppo nucleo d’interesse ambientale.

Progetto, in scala 1:1.000.

(omissis)

Allegato

Modificazioni “ex-officio” alle Norme Tecniche di Attuazione, introdotte ai sensi relativa alla approvazione della Variante n. 1 al P.R.G.C. vigente predisposta dal Comune di Vialfrè (TO).

Art. 15 bis

- sostituire nel testo del titolo della norma la dizione “____ (aree R.5, R.10, R.16)” con la seguente “____ (aree R.5, R.6, R.10, R.12)”.

Art. 16 bis

- eliminare dal testo del 3º comma dopo la parole “____ 8º comma ____”, l’espressione “____ e seguenti.”.

Art. 18 bis

- sostituire al 2º comma l’espressione “____ all’entrata in vigore della Variante ____” con la seguente “____ risultante alla data di adozione della Variante ____”;

- eliminare al 3º comma la dizione “____, o ricovero automezzi”.

Art. 22, lett. a)

- sostituire il testo della norma proposto con il seguente “Fino ad avvenuta approvazione definitiva della modifica del perimetro della fascia di rispetto cimiteriale dovrà osservarsi, in difformità da quanto rappresentato nella tav. 4/VAR. 1 in scala 1:2000 di Variante, la delimitazione del vincolo regolarmente autorizzata riportata nel P.R.G.C. vigente.”.



Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2000, n. 3 - 1519

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.. Comune di Lequio Tanaro (CN). Variante n. 2 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante n. 2 al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Lequio Tanaro, in provincia di Cuneo, adottata e successivamente modificata con deliberazioni consiliari n. 29 in data 13.9.1996 e n. 18 in data 16.3.2000, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati della Variante al Piano, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell’allegato documento “A” in data 8.11.2000, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART.2

La documentazione costituente la Variante n. 2 al Piano Regolatore Generale vigente, adottata e modificata dal Comune di Lequio Tanaro, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazione consiliare n. 29 in data 13.9.1996, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Osservazioni e controdeduzioni

- Elab. - Relazione

- Elab. - Norme di attuazione e tabelle di zona - Stralcio articoli e tabelle aggiunte

- Elab. - Relazione geologico - tecnica

- Tav. 0 - Legende, in scala 1:5000 e 1:2000

- Tav. 1 - Previsioni territorio comunale, in scala 1:5000

- Tav. 2 - Previsioni capoluogo, in scala 1:2000

- Deliberazione consiliare n. 18 in data 16.3.2000, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione integrativa

- Elab. - Relazione geologico - tecnica integrativa

- Elab. - Norme di attuazione e tabelle di zona - Stralcio articoli e tabelle aggiunte

- Tav. 0 - Legende, in scala 1:5000 e 1:2000

- Tav. 1 - Previsioni territorio comunale, in scala 1:5000

- Tav. 2 - Previsioni capoluogo, in scala 1:2000.

(omissis)

Allegato

Elenco delle modifiche introdotte “ex officio”

Modifiche normative:

- Art. 17 - P3 - Aree per impianti produttivi di nuovo impianto -

- 2º comma: tra le parole “____ industriali e commerciali” e le parole “e relative attrezzature” si intendono inserite le parole “con esclusione comunque di minimercati, supermercati, ipermercati, grandi magazzini, centri commerciali e simili,”.

- Art. 17 bis - Aree per Attrezzature Turistiche -

- 2º comma: Caratteristiche edificatorie - al secondo puntino, dopo le parole “seminterrato o interrato” il testo si intende integrato inserendo le parole: “di superficie utile lorda non superiore a quella indicata nel punto precedente”.

- Ultimo punto: Modalità di intervento - Dopo le parole “sono soggetti a concessione diretta” il testo si intende integrato inserendo le parole “nel rispetto delle prescrizioni contenute nella relazione geologico - tecnica integrativa allegata alla presente Variante”.



Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2000, n. 4 - 1520

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Cavallermaggiore (CN). Seconda Variante al Piano Regolatore Generale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la seconda Variante al Piano Regolatore Generale vigente, così come adottata dal Comune di Cavallermaggiore (CN) con deliberazioni consiliari n. 7 in data 23.2.1999 e n. 38 in data 29.5.2000, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla seconda Variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Cavallermaggiore, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazione consiliare n. 7 in data 23.2.1999, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione Illustrativa del Progetto

- Elab. - Norme tecniche di attuazione

- Tav. - Localizzazione delle proposte. Allegato alla relazione illustrativa

- Tav. 1 - Progetto definitivo, in scala 1:10.000

- Tav. 2 - Progetto definitivo, in scala 1:2.000

- Tav. 3 - Progetto definitivo, in scala 1:2.000

- Tav. 4 - Progetto definitivo, in scala 1:2.000

- Tav. 5 - Progetto definitivo, in scala 1:2.000

- Tav. 6 - Progetto definitivo, in scala 1:2.000

- Elab. - Relazione geologico-tecnica

- deliberazione consiliare n. 38 in data 29.5.2000, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Controdeduzioni alle osservazioni dell’Assessorato all’Urbanistica Regionale

- Elab. - Nota integrativa alla relazione geologico-tecnica

- Elab. - Schede per le controdeduzioni alle osservazioni dell’Assessorato all’Urbanistica Regionale.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2000, n. 5 - 1521

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Orio Canavese (TO). Piano Regolatore Generale Comunale. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, il Piano Regolatore Generale del Comune di Orio Canavese, in provincia di Torino, adottato con deliberazioni consiliari n. 6 in data 28.2.1995 e n. 12 in data 29.4.1996, con le modifiche e le integrazioni apportate in sede di deliberazione consiliare n. 5 in data 31.1.2000, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati progettuali di Piano, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell’allegato documento “A” in data 26.10.2000, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa al Piano Regolatore Generale del Comune di Orio Canavese, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazioni consiliari n. 6 in data 28.2.1995 e n. 12 in data 29.4.1996, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione Illustrativa

- Elab. - Norme tecniche di attuazione

- Elab. - Relazione Geologica

- Tav. 1AT - Territorio extraurbano - Uso del suolo in atto ai fini agricoli e forestali, in scala 1:5000

- Tav. 2AT - Territorio urbanizzato - Stato di fatto e destinazione d’uso, in scala 1:1000

- Tav. 3AT - Territorio comunale - Vincoli, in scala 1:5000

- Tav. 4AT - Territorio urbanizzato - Infrastrutture per urbanizzazioni, in scala 1:5000

- Tav. 1L - Territorio urbanizzato - Localizzazione osservazioni, in scala 1:5000

- Tav. 1P - Tavola di Piano illustrativa - Planimetria sintetica di Piano rappresentativa delle fasce marginali dei comuni contermini, in scala 1:10000

- Tav. 2P - Tavola di Piano illustrativa territorio extraurbano - Aree normative e destinazioni d’uso, in scala 1:5000

- Tav. 3P - Tavola di Piano illustrativa territorio urbanizzato - Aree normative e destinazioni d’uso, in scala 1:1000

- Elab. - scheda quantitativa dei dati urbani

- Tav. - Carta geomorfologica e idrogeologica, in scala 1:10000

- Elab. - Relazione geologica integrativa

- deliberazione consiliare n. 5 in data 31.1.2000, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. A1 - Relazione di controdeduzioni alle osservazioni regionali al P.R.G.

- Elab. - Deliberazione consiliare n. 25 in data 13.11.1997, con allegato “Relazione illustrativa per la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale”

- Elab. - Avviso ordinanza del Sindaco sulla delimitazione di rispetto del pozzo dell’acquedotto comunale

- Elab. A2 - Relazione illustrativa di sintesi delle controdeduzioni alle osservazioni regionali

- Elab. - Norme Tecniche di Attuazione

- Tav. 1P - Tavola di Piano illustrativa - Planimetria sintetica di Piano rappresentativa delle fasce marginali dei comuni contermini, in scala 1:10000

- Tav. 2P - Tavola di Progetto territorio extraurbano - Aree normative e destinazioni d’uso, in scala 1:5000

- Tav. 3P - Tavola di Piano illustrativa territorio urbanizzato - Aree normative e destinazioni d’uso, in scala 1:2000

- Tav. 1AT - Uso del suolo in atto ai fini agricoli e forestali - Territorio extraurbano, in scala 1:5000

- Tav. 3AT - Territorio comunale - Vincoli, in scala 1:5000.

(omissis)

Allegato

Modificazioni “ex officio” introdotte ai sensi dell’11º comma dell’art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i., per le motivazioni espresse nella relazione in data 18.10.2000.

Azzonamento

Tav. 2P (scala 1:500)

- sostituire in legenda alla voce “area rappresentata in scala 1:1.000" la dizione ”____ in scala 1:1000" con “____ in scala 1:2.000".

Tav. 1AT (scala 1:5.000)

- riperimetrare l’area nel concentrico contrassegnata in legenda quale “Aree residenziali produttive”, in coerenza con quanto rappresentato sulla Tavola 3.P in scala 1:2000.

Tav. 3P (scala 1:2.000)

- introdurre in corrispondenza dell’edificio “chiesa parrocchiale” ubicato sulla Via Parrocchia, a nord del concentrico, il simbolo con pallino corrispondente in legenda alla voce “Aree di interesse comune”;

- inserire nell’area destinata a servizi, localizzata ad ovest della Via S.G. Bosco e ad est della zona C5, il simbolo con pallino corrispondente in legenda alla voce “Aree per l’istruzione”;

- riportare in corrispondenza dell’edificio “Chiesa di San Rocco”, ubicato nella porzione sud del nucleo di antica formazione., il simbolo con asterisco corrispondente in legenda alla voce “Aree di interesse comune”;

- sostituire il valore “80 mt.” corrispondente alla profondità della fascia di rispetto cimiteriale, ridotta tra la zona PEC3.3 e il cimitero, con il valore “85 mt.”;

- perimetrare l’area C5 (ex C6) comprendendo la somma delle sub-aree C5.1, C5.2 e le relative aree destinate a servizi, con unica destinazione ad “Area di nuovo insediamento” ed obbligo di PEC unitario, in coerenza con la perimetrazione riportata nell’allegato “Estratto planimetrico della Tav. 3", con conseguente adeguamento della simbologia (fondino corrispondente in legenda alle ”aree di nuovo insediamento  - art. 3.2.4) e sostituzione delle sigle C5.1 e C5.2 con “PEC 4".

Norme di Attuazione

Art. 1.2.2 - Parametri edilizi, voce “V = Volume degli edifici”

- sostituire nel primo paragrafo la dizione “____ per la superficie utile convenzionale ____” con “____ per la superficie lorda utile ____”.

Art. 2.0.2 - Assetto geologico ed idrogeologico del territorio comunale

- inserire, quale ultimo comma, la prescrizione “In ogni caso, qualora vengano riscontrate problematiche particolari dal punto di vista geologico sul sito oggetto di intervento, si dovrà obbligatoriamente subordinare i singoli interventi edilizi ad ulteriori approfonditi studi geologici.”.

Art. 2.1.7 - Nuova edificazione, voce “C) Nuova costruzione di fabbricati accessori (NCa)”

- aggiungere al termine dell’ultimo comma dopo le parole “____ esecuzione di dette opere.”, la seguente frase: “In ogni caso dovrà essere prevista un’unica tipologia costruttiva ed imposto l’uso di materiali consoni alle caratteristiche prevalenti dell’ambiente circostante, in coerenza con quanto previsto dall’art. 3.2.1, punto A) delle N.T.A.”.

Art. 3.2.1 - Nuclei di antica formazione e aree di riqualificazione edilizia

- sostituire alla seconda alinea del punto “1) Modalità di intervento” (successivo al paragrafo D) - Aggiunte deturpanti) le parole “____ per gli interventi elencati al precedente punto 3)” con “per i restanti interventi, nel rispetto di quanto specificato al punto 3) del presente articolo.

L’estensione del P.d.R. dovrà interessare ambiti urbanisticamente significativi, comprendendo gli edifici principali, quelli accessori, le relative aree di pertinenza, nonché essere esteso a congrui tratti di isolato o di cortina edilizia, con dimensioni tali da consentire un corretto inserimento ambientale degli interventi previsti anche nei confronti dei contesti circostanti.".

- aggiungere al punto “3) Tipi di interventi ammessi”, quale 4º comma, la seguente disposizione: “Nel caso di recupero di spazi ricavati nel sottotetto, dovranno essere osservate le norme prescritte dalla L.R. n. 21 del 6 agosto 1998.”;

Art. 3.2.2 - Aree residenziali sature

- aggiungere al termine del punto “3) Tipi di intervento ammessi”, le seguenti disposizioni: “Il riuso a scopo abitativo delle cubature esistenti deve essere prioritario rispetto all’attivazione di interventi incrementativi del volume. In particolare, per le aree residenziali sature individuate nell’ambito a nord-ovest rispetto al ‘centro abitato e aree urbanizzate’, sono ammessi soltanto i seguenti tipi di intervento: MO, MS, RC1, RC2, RE1, MD, AS, limitatamente alla possibilità di adeguamenti igienico-funzionali con un incremento di volumetria non superiore al 20% di quella residenziale esistente.”.

Art. 3.2.3 - Aree di completamento

- inserire al punto “4) Modalità di intervento”, quale seconda alinea, la seguente frase: “- le aree C6 e C5.3 sono sottoposte all’obbligo di concessione convenzionata ai sensi dell’art. 49 della L.U.R.”;

- aggiungere al punto “3) Tipi di intervento”, dopo le parole “____  presenti edifici” la seguente disposizione: “. Ampliamennto e sopraelevazione saranno concessi soltanto fino al raggiungimento della densità massima di zona; in assenza di capacità residua é ammesso un incremento fino al 20% del volume residenziale esistente, unicamente per adeguamenti igienicofunzionali; tali condizioni si applicano solo alla situazione catastale antecedente all’adozione del P.R.G.C.”.

Art. 3.2.4 - Aree di nuovo insediamento, pt. 4) Modalità d’intervento

- integrare il testo della norma con la seguente disposizione: “- Particolare cura andrà posta per le opere ricadenti nei settori di scarpata e nella zona PEC3, sia per quanto riguarda le condizioni di stabilità che per lo smaltimento e la regimazione delle acque superficiali.”.

- inserire quale ultimo comma, la seguente prescrizione: “Le aree destinate a servizi pubblici nelle zone soggette a P.E.C. hanno valore indicativo e potranno essere ridistribuite all’interno del perimetro del P.E.C., a condizione che gli spazi pubblici risultanti siano comunque caratterizzati da buona fruibilità e da adeguata dimensione.”.

Art. 4.1.2 - Zona di rispetto cimiteriale

- sostituire la frase “Le zone di rispetto ____ omissis ____  e dai relativi riferimenti legislativi” con “La fascia di rispetto cimiteriale, anche in presenza di diverse indicazioni cartografiche, si intende riferita alla configurazione dello strumento urbanistico vigente, secondo i disposti dei commi 5 e 6 dell’art. 27, L.R. 56/77; le riduzioni indicate nelle tavole di piano avranno efficacia solo in seguito alla conclusione delle procedure previste dalla Circolare Regionale 16/URE del 9.12.87, previo ottenimento definitivo delle relative autorizzazioni.”.

Art. 4.1.7  - Fasce di rispetto per prese di acquedotti e per impianti di depurazione

- inserire quale 2º comma, dopo le parole “____ ordinanza del Sindaco”, la seguente disposizione: “Le stesse limitazioni valgono per gli impianti di depurazione per un raggio di m. 100.”.

Art. 4.1.8 - Vincoli per i beni ambientali e culturali

- sostituire il periodo “____ la L. n. 431/1985 ____ omissis ____ L. n. 1089 del 1939 ____” con “____ il D.L. 29 ottobre 1999 n. 490 ____”.





Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2000, n. 6 - 1522

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i..Comune di Pella (NO). Variante n. 4 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante n. 4 al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Pella, in Provincia di Novara, adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 27 in data 19.5.1997 e n. 4 in data 22.2.1999, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati della Variante al Piano, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell’allegato documento in data 10.11.2000, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla Variante n. 4 al Piano Regolatore Generale vigente, adottata dal Comune di Pella, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazione consiliare n. 27 in data 19.5.1997, esecutiva ai sensi di legge (comprensiva delle controdeduzioni comunali alle osservazioni presentate al Progetto Preliminare), con allegato:

ELABORATI DI PROGETTO

- Elab.1 - Relazione illustrativa

- Tav. 3 - Opere di urbanizzazione, in scala 1:2000

- Tav. 7 - Sviluppo centri abitati con indicazione delle modifiche, in scala 1:2000

- Tav. 12 - Schema P.R.G.C. con fasce marginali dei Comuni contermini, in scala 1:25000

- Tav. 13 - Assetto generale di Piano, in scala 1:10000

- Tav. 14 - Sviluppo centri abitati, in scala 1:2000

- Tav. 14/b - Sviluppo centri abitati con localizzazione delle osservazioni, in scala 1:2000

- Tav. 15 - Sviluppo centri storici, in scala 1:1000

- Elab.16 - Norme di attuazione

- Elab.17 - Controdeduzioni alle osservazioni

ELABORATI GEOLOGICI

- Elab.1 - Relazione geologica, geomorfologica ed idrogeologica

- Elab.2 - Schede monografiche relative alle nuove aree di intervento

- Elab.3 - Tav.1 - Carta geologico-strutturale, in scala 1:10000

- Elab.4 - Sezioni geologiche, scala orizz. 1:10000, scala vert. 1:5000

- Elab.5 - Tav.2 - Carta geomorfologica, dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolato idrografico minore, in scala 1:10000

- Elab.6 - Tav.3 - Carta geoidrologica, in scala 1:10000

- Elab.7 - Tav.4 - Carta dell’acclività, in scala 1:10000

- Elab.8 - Tav.5 - Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni, in scala 1:10000

- Elab.9 - Tav.6 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, in scala 1:10000

- Elab.10 - Tav.7 - Carta della zonizzazione geologico-tecnica, in scala 1:2000

- Elab.11 - Tav.8 - Carta delle nuove aree di intervento e ubicazione riprese fotografiche, in scala 1:2000

- Deliberazione consiliare n. 4 in data 22.2.1999, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

ELABORATI DI PROGETTO

- Elab. - Controdeduzioni alle osservazioni della Regione Piemonte, comprensive di tabelle

- Tav. 7 - Sviluppo centri abitati con indicazione delle modifiche, in scala 1:2000

- Tav. 12 - Schema P.R.G. con fasce marginali dei Comuni contermini, in scala 1:25000

- Tav. 13 - Assetto Generale di Piano, in scala 1:10000

- Tav. 14 - Sviluppo centri abitati, in scala 1:2000

- Tav. 15 - Sviluppo centri storici, in scala 1:1000

- Elab.16 - Norme di attuazione

ELABORATI GEOLOGICI

- Elab. - Relazione geologico-tecnica. Note integrative

- Elab.All.1 - Bacini idrografici Torrenti Pellesina e Pellino

- Tav. A - Bacini idrografici, fasce altimetriche e gerarchizzazione Torrenti Pellesina e Pellino

- Elab.All.2 - Reticolo idrografico minore

- Elab.5bis-Tav.2bis - Carta del reticolo idrografico minore, in scala 1:2000

- Elab.10-Tav.7 - Carta della zonizzazione geologico-tecnica, in scala 1:2000.

(omissis)

Allegato

Elenco modifiche introdotte “ex officio”

Azzonamento

tavv. nn. 7 (1:2000), 13 (1:10000), 14 (1:2000)

- eliminare i lotti liberi edificabili a carattere residenziale contrassegnati con i numeri 3, 19, 49;

- eliminare l’area a carattere residenziale soggetta a p.e.c. contrassegnata con il numero 37;

- eliminare l’area per attività ricettive, ricreative e turistiche T21 individuata in località Ronco contrassegnata con il numero 50

Norme di attuazione

Art. 10. comma 15:

- sostituire la norma “. Qualora la cartografia del Piano Regolatore indichi ____ omissis ____ a verde privato.” con la seguente “e nel rispetto comunque delle indicazioni cartografiche di PRG.”.

Art. 12, comma 4:

- eliminare la disposizione normativa proposta.

Art. 23, comma unico:

- stralciare alla lettera a), punto 3) la dizione che recita “o di una concessione ____ omissis ____ dell’art. 12".

Art. 27, comma 3:

- eliminare la prescrizione proposta.

Art. 29, comma 3, lettera E:

- stralciare l’ultimo trattino.

Art. 29, ultimo comma:

- ripristinare il testo normativo vigente.

Art. 30, quale ultimo comma:

- introdurre le seguenti prescrizioni: “L’attuazione dell’area di nuovo impianto contrassegnata sulla tavola 7 della variante n. 4 con il n. 5 è subordinata ad approfondimenti ed alla realizzazione delle opere previste nelle schede geologico-tecniche. In ogni caso è prescritta l’inedificabilità della fascia di rispetto della profondità di m. 10 su entrambe le sponde del Rialaccio. Sulla porzione dell’area n. 6 compresa tra le due strade di lottizzazione che si presenta molto acclive, con risorgenze idriche e con caratteri morfologici che la rendono inidonea a nuovi insediamenti, è prescritta l’inedificabilità: l’esatta delimitazione di tale limitata porzione di territorio è demandata all’Amministrazione Comunale. Per l’area n. 44 valgono le prescrizioni di cui al seguente art. 37 con l’intesa che le possibili edificazioni non dovranno interessare la fascia del pozzo idropotabile. Relativamente alle aree n. 33, 38, 42, 43, 69 è condizione indispensabile per l’attivazione degli interventi nei settori più sicuri, la sistemazione del versante nella sua complessità.”.

Art. 31, comma 5:

- inserire il seguente capoverso finale: “In ogni caso gli interventi attivabili non dovranno superare gli indici di fabbricabilità medi riscontrabili negli ambiti territoriali in cui ricadono i lotti edificabili.”.

Art. 35, comma 4

- sostituire nella voce Area T2h (Pella) la frase “Piano di Recupero ____ omissis ____ 10 mc. di costruzione” con “strumento urbanistico esecutivo e contestuale Variante di PRG che definisca gli indici e i parametri edilizi e gli interventi di riassetto territoriale di cui al successivo art. 37. ”

- stralciare alla voce Area T21 (Ronco) l’intero capoverso.

- aggiungere alla voce Area T2m (Roncallo) la prescrizione: “L’attuazione delle aree indicate con il numero 4 è subordinata agli approfondimenti ed alle opere richieste nell’Elaborato ”Schede monografiche relative alle nuove aree di intervento" adottato con D. C. n. 27 del 19.5.1997 e alla prescrizione di una fascia di rispetto inedificabile avente profondità di mt. 10 su entrambe le sponde del Rialaccio.".

- sostituire alla voce Area T2n (Pella) la frase “E’ ammesso inoltre ____ omissis ____ 10 mc. di costruzione” con “Si richiamano in ogni caso le prescrizioni di cui al successivo art. 37.”.

Art. 37,

- sostituire i commi 5 e 6 con:

“5 - Le classi di idoneità sono individuate sulla Carta della zonizzazione geologico-tecnica (Elab. 10 - Tav. 7) adottata con D.C. n. 4 in data 22.2.1999. Tale elaborato è prescrittivo e costituisce il documento di riferimento per la pianificazione urbanistica attuale e futura del Comune, dovendosi sempre verificare in sede di intervento limiti, vincoli, divieti in essa contenuti, congiuntamente alle altre indicazioni riportate nei vari  elaborati idrogeologici predisposti a corredo dello strumento urbanistico.

La carta della zonizzazione geologico-tecnica di cui sopra deve comunque intendersi modificata secondo quanto illustrato nelle seguenti figure 1, 2, 3:


S’impongono altresì le seguenti correzioni:

- le porzioni di alveo dei corsi d’acqua e le fasce laterali agli stessi attualmente indicate in classe TRE-B sono da intendersi ascritte alla classe TRE-A;

- la porzione ascritta alla classe DUE che ingloba anche parte dell’area contrassegnata sulla tav. 7 con il n. 44 è da intendersi ascritta alla classe TRE-A, tranne la porzione del lotto indicata come “lotto libero edificabile” che è ascritta alla classe TRE-B;

- le aree indicate con i numeri 15 e 18 nella sopra richiamata tav. 7, per le porzioni ricomprese all’interno del limite indicato dalla Figura TRE sono attribuite alla classe III (TRE-A le porzioni inedificate, TRE-B le porzioni edificate e relative pertinenze);

Le fasce di rispetto dei corsi d’acqua sono da intendersi coordinate con le indicazioni cartografiche e prescrittive contenute nello studio geologico ed in conformità a quanto previsto dalla circolare P.G.R. n. 14/LAP/PET dell’8.10.1998.

Non è ammessa la declassazione delle aree come riportato nel Capitolo 3.2.1 - Note integrative.

Le porzioni di territorio individuate in classe TRE-B sono inedificabili allo stato attuale: nuove opere o nuove costruzioni sono ammesse solo a seguito della realizzazione, attraverso un cronoprogramma gestito a livello comunale, degli interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico e dell’avvenuta eliminazione o minimizzazione della pericolosità. In assenza di interventi di riassetto territoriale sono consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico.

Gli interventi di verifica e/o di riassetto territoriale previsti dalla classe TRE-B sono di carattere pubblico e non semplicemente afferenti le prescrizioni della relazione geologico-tecnica redatta ai sensi della L. R. 56/77.

6 - Sulla scorta delle indagini e delle conclusioni contenute nello studio geologico si dovrà procedere alla predisposizione e/o alla revisione del Piano di Protezione Civile Comunale, nel quale dovrà essere individuata l’area di influenza dell’instabilità gravitativa della rupe di Madonna del Sasso e l’area d’influenza della protezione costituita dal rilevato paramassi".

- aggiungere al 7º comma la norma che recita: “Relativamente al fosso della Vallaccia a Ronco, nell’ambito del cronoprogramma, l’Amministrazione dovrà assicurare il miglioramento delle condizioni di deflusso nonché la realizzazione di finestrature sulla esistente copertura con la posa di griglie carrabili”.



Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2000, n. 34 - 1549

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Castelnuovo Don Bosco (AT). Variante n. 3 al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la variante n. 3 al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, riferita unicamente al Comune di Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti, e dallo stesso adottata e successivamente rettificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 12 in data 2.4.1998, n. 23 in data 22.9.1998 e n. 16 in data 28.6.2000, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati progettuali, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell’allegato documento “A” in data 27.11.2000, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione definitiva costituente la variante n. 3 al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, riferita unicamente al Comune di Castelnuovo Don Bosco e dal medesimo adottata, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazioni consiliari n. 12 in data 2.4.1998, n. 23 in data 22.9.1998 e n. 16 in data 28.6.2000, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

Elab. Controdeduzioni alle osservazioni dell’assessorato regionale all’urbanistica

Elab. Controdeduzioni alle osservazioni al progetto preliminare

Elab. Scheda quantitativa dei dati urbani

Elab. Relazione Geologico-Tecnica a supporto delle scelte urbanistiche

Elab.C1 Relazione Illustrativa

Elab.C2 Norme Tecniche di Attuazione

Elab. Allegato Fotografico

Tav.1 Carta Geologica interpretativa, in scala 1:10000

Tav.2 Carta Geomorfologica e dei dissesti, in scala 1:10000

Tav.3 Carta Geo-Idrologica e delle opere idrauliche, in scala 1:10000

Tav.4 Carta litotecnica, in scala 1:10000

Tav.5 Carta dell’Acclività, in scala 1:10000

Tav.02 Stato di fatto: Acquedotto - Fognatura Vincolo idrogeologico, in scala 1:5000

Tav.02bis Stato di fatto: terreni e/o edifici vincolati ad uso agricolo colture specializzate, in scala 1:5000

Tav.06 Progetto: Planimetria sintetica - Previsioni Comuni contermini, in scala 1:10000

Tav.6 Carta di sintesi della pericolosità Geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, in scala 1:10000

Tav.7 Carta di sintesi della pericolosità Geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, in scala 1:2000

Tav.07 Progetto: intero territorio comunale, in scala 1:5000

Tav.07 Progetto: intero territorio comunale - Localizzazione delle osservazioni in scala 1:5000

Tav.07bis Territorio comunale: classi edificabilità dei suoli aree boscate - Vincolo idrogeologico, in scala 1:5000

Tav.8 Sezioni Geologiche schematiche, in scala 1:10000

Tav.08a Progetto: dettaglio delle aree urbanizzate - Concentrico, in scala 1:2000

Tav.08a Progetto: dettaglio delle aree urbanizzate - Concentrico - Localizzazione delle osservazioni, in scala 1:2000

Tav.08b Progetto: dettaglio delle aree urbanizzate Bardella-Ranello, in scala 1:2000

Tav.08c Progetto: dettaglio delle aree urbanizzate - Morialdo Colle Don Bosco, in scala 1:2000

Tav.09a Progetto: centro storico - Castelnuovo Don Bosco, in scala 1:1000

Tav.09b Progetto: Centro Storico - Mondonio, in scala 1:1000.

(omissis)

Allegato

Modifiche di introduzione “ex officio” ai sensi dell’11º comma art. 15, L.R. 56/77 e s.m.i.

Sulle tavole di Variante al P.R.G.I.

Sugli elaborati di P.R.G.I.: Tav. 6 Carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica scala 1:10.000, Tav. 7 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica - Dettaglio del Concentrico scala 1:2000, sono apposte le seguenti dizioni:

“Indipendentemente da quanto rappresentato e disposto dagli elaborati di questo P.R.G.I., devono essere osservate le seguenti disposizioni di seguito elencate.

Lungo il Torrente Traversola e tutto il corso del Rio Nissone vige una fascia di rischio di classe III a per una profondità di mt. 50. Tale indicazione può ritenersi sufficientemente cautelativa anche se per i tratti esterni, eventuali edificazioni nella piana alluvionale del T. Traversola dovranno essere precedute, in fase attuativa, da indagini di dettaglio di carattere geomodologico e/o idraulico al fine di definire puntualmente il reale grado di rischio. Sono inoltre fatte salve ulteriori limitazioni evidenziate per i tratti caratterizzati da flussi di alta energia, indicati nella presente cartografia.

Per il tratto di T. Traversola, compreso tra la confluenza dei Rii Nevissano - Bardella e il confine di valle dell’area A.P.C.O.6, e per i Rii di cui sopra si deve prevedere una fascia di mt. 25 da ascrivere alla classe III (indifferenziata). In tale fascia, escluso il tratto relativo all’area A.P.C.O.6., da considerare in classe IlI a, gli interventi edilizi ammissibili sono limitati alle seguenti categorie:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;

- restauro e risanamento;

- ristrutturazione edilizia;

- esclusi i primi 10 mt. di inedificabilità assoluta, modesti ampliamenti e modeste pertinenze funzionali, sul lato opposto a quello prospiciente il corso d’acqua, solo per le classi di rischio III (indifferenziata) e III b, in questo caso sarà necessario valutare che gli interventi in questione siano adeguati alle condizioni di rischio locale e che non determinino un aumento del pericolo per la pubblica incolumità.

Per l’area A.P.C.O.6 sarà inoltre necessario considerare un’ulteriore fascia a margine della fascia III a da ascrivere alla classe di rischio III b, di ampiezza pari a 25 mt..

Considerato quanto descritto nella Carta dell’Acclività, le porzioni di territorio con pendenze superiori a 25º sono inserite nelle classi di rischio III.

Particolare attenzione deve essere posta in località frazione Garesio, il cui territorio è interessato da fenomeni franosi relativi all’evento alluvionale del 1994"

Tav. 07 Progetto: Intero territorio Comunale scala 1:5.000, Tav. 08a Progetto: Dettaglio Aree urbanizzate del concentrico scala 1:2000, Tav. 08b Progetto: Dettaglio delle Aree urbanizzate Bardella - Ramello scala 1:2.000, Tav. 08c, Progetto: Dettaglio delle Aree urbanizzate Morialdo Colle Don Bosco scala 1:2000, Tav. 09a Progetto: Centro Storico Castelnuovo Don Bosco scala 1:1000, Tav. 09b, Progetto: Centro Storico Mondonio scala 1:1.000, sono inserite le seguenti dizioni:

“L’assenza di approfondimenti di indagine atti a stabilire l’origine e l’evoluzione di alcune morfologie sintomatiche di una potenzialità dissestiva dei versanti interessati e la documentazione geologica di P.R.G.I., indipendentemente da quanto rappresentato su queste tavola di piano, determinano stralci e limitazioni alle previsioni insediative delle seguenti aree:

- area residenziale 27, evidenzia condizioni geologiche sfavorevoli (forte acclività) per le quali, stante la dotazione di approfondimenti di dettaglio di questo piano, ne determinano lo stralcio;

- area residenziale 9, utilizzabile unicamente per le destinazioni previste alle condizioni prescritte nella relazione geologico-tecnica del Dott. Geol. G. Mandrone del dicembre 1999; in particolare dovranno essere approfondite le problematiche connesse a una potenziale mobilizzazione dei depositi scaricati alla sommità del versante e incombenti sui medesimi;

- per l’utilizzo delle aree A.P.C.O.2 e A.P.C.O.6 situate in vicinanza del T. Traversola e Rio Bardella, sarà necessario rispettare i disposti contenuti nella relazione geologico-tecnica del Dott. Geol. G. Mandrone nonché i vincoli previsti nelle Tavv.: 6 e 7;

- dell’area A.P.C.O.6 è stralciata dalla destinazione produttiva la fascia di rischio in classe III a ed inoltre deve essere considerata, all’interno della destinazione produttiva un’ulteriore fascia da ascrivere alla Classe di rischio III b, di ampiezza pari a 25 mt.".

“L’edificazione dell’area residenziale 31 e di quella produttiva A.P.C.O.8 ricompresa nella conca di Vezzolano è sottoposta alle cautele e alle procedure previste all’art. 16 ter delle norme di attuazione ed inoltre per l’attuazione degli interventi nell’area produttiva A.P.C.O.7 devono essere previsti opportuni accorgimenti atti a garantire un corretto inserimento ambientale dei manufatti”.

“La parte ampliata dell’area residenziale 10 è stralciata e ridestinata a parcheggio pubblico in incremento della superficie dell’area P19".

“Indipendentemente da quanto rappresentato sulle tavole di piano, le delimitazioni delle fasce dei rispetti cimiteriali da osservare sono quelle al momento vigenti, autorizzate dall’autorità sanitaria competente ed inoltre sono stralciate le previsioni ricadenti nel territorio dei comuni confinanti (vedi ad es. fasce di rispetto)”.

Sulle Norme di Attuazione

Art. 3, paragrafo 2)

E’ stralciato il paragrafo di nuovo inserimento che recita: “Ai sensi dei 2º comma ____ omissis ____ ad una successiva attività”.

Art. 3, paragrafo 4)

La dizione “Sono soggetti alla denuncia ____ omissis ____ per gli effetti dell’art. 2 della L. 24.12.1993, n. 537 e s.m.i.” è sostituita dalla seguente: “Ai sensi delle Leggi 493/93, 662/96 e 135/97 i seguenti interventi potranno essere subordinati a Dichiarazione di Inizio Attività a condizione siano ammessi dalle presenti norme di attuazione, non riguardano edifici vincolati ai sensi della Legge 1089/39, o zone tutelate, ai sensi delle Leggi 1497/39, 183/89 o 431/85 per qualità paesistico - ambientali (per i quali è necessaria l’autorizzazione manifesta o il silenzio assenso)”.

Art. 4, terzo rigo di pag. 10

La dizione “prevedere” è sostituita con “attuare”.

Artt. 7, 8, 9, 10, 10 bis, 11, 12, 12bis, 13, 14.

Dopo la dizione: “____ in calce alle presenti Norme di Attuazione” è inserita la seguente: “____, sulla Relazione Geologico - Tecnica a supporto delle scelte urbanistiche”.

Art. 10, paragrafo C - Modalità d’intervento

E’ stralciata la dizione “in casi specifici”.

Art. 10 bis

Di seguito al secondo comma, è inserito il seguente, che recita: “Lo S.U.E. deve prevedere:

- le dotazioni di spazi pubblici di, cui all’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i., in misura non inferiore a 25 mq. ogni 100 mc. di volume edificato destinato ad attività Turistico-ricettive;

- quanto stabilito al punto 3) del primo comma e dal secondo comma dell’art. 21 della L.R. 56/77 e. s.m.i. (nel caso di destinazioni esclusivamente commerciali);

- idonee dotazioni di parcheggi privati e il rispetto della normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche".

Art. 12 bis

Di seguito alla dizione: “Il rapporto di copertura è pari a 0,50 mq/mq” è aggiunta la seguente: “della superficie fondiaria e l’altezza massima a mt. 7,00".

Art. 12 ter

Di seguito alla dizione: “Il rilascio dell’autorizzazione”, è inserita la seguente: “per la realizzazione delle eventuali strutture, la cui altezza non può essere superiore a quella delle aree A.P.S., è sottoposto al vincolante parere dell’autorità sanitaria competente, relativamente ai rispetti da osservare nei confronti dell’impianto delle acque reflue esistente”.

Art. 15

La scala della Tav. 07 è sostituita con: “1:5000".

Art. 16

La dizione: “Per il cimitero del Capoluogo ____ omissis ____ di cui alla Deliberazione n. 18 del 28 Aprile 1999", è sostituita dalla seguente: ”Indipendentemente da quanto rappresentato sulle tavole di piano, le delimitazioni delle fasce dei rispetti cimiteriali da osservare sono quelle al momento vigenti, autorizzate dall’autorità sanitaria competente".

Art. 16, lettera C

Tutto il testo delle disposizioni di cui alla lettera C), che recitano: “Sulla cartografia di piano in scala 1:5000 (Tav. 07) e ____ omissis ____ dell’art. 27 della L.R. 56/77 e successive modifiche e integrazioni” è sostituito dal seguente: “Lungo entrambe le sponde dei corsi d’acqua pubblici vigono i disposti del testo unico R.D. n. 523/1904, della L. 431/1985, dell’art. 29 della L.R. 56/77 e s.m.i. (nel caso del T. Traversola) e ovunque devono essere osservate le limitazioni ed i divieti all’edificazione determinati dalle classi di rischio idrogeologico.

In ogni caso le profondità delle zone di rispetto (in cui non sono ammesse nuove edificazioni) da osservare nei confronti delle acque pubbliche, indipendentemente da quanto rappresentato sulle tavole di piano, sono le seguenti:

- mt. 50 lungo tutto il Rio Nissone ed il corso del T. Traversola compreso tra il confine valle dell’area A.P.C.O.6 e il confine comunale;

- mt. 25 per tutti gli altri Rii e per il restante tratto del T. Traversola.

Per gli edifici esistenti in queste zone gli interventi edilizi ammessi sono quelli di cui al seguente Art. 18.

Art. 16 ter, pag. 53

Il testo è così modificato:

- è stralciata la dizione che recita: “Il vincolo non si applica alle zone perimetrate dal P.R.G.I.”;

- di seguito a: “____ infrastrutture per l’agricoltura e delle residenze rurali” è inserita la seguente dizione: “qualora autorizzate dalle Autorità competenti in materia di aree a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1497/1939";

- prima della dizione: “E’ altresì consentito ____” è inserita la seguente: “A seguito delle succitate autorizzazioni delle Autorità competenti”.

Art. 17 bis, pag. 54

Dopo la dizione: “____ verificate le indicazioni e le prescrizioni contenute” è inserita la seguente “nelle tavole geologiche n. 6 scala 1:10.000, n. 7 scala 1:2.000, nella relazione geologico-tecnica a firma Dott. Geol. G. Mandrone e ____”.

Art. 18

Al testo dell’articolo sono aggiunte le seguenti dizioni:

“Indipendentemente da quanto rappresentato e disposto dagli elaborati di questo P.R.G.I., devono essere osservate le seguenti disposizioni:

Lungo il Torrente Traversola e tutto il corso del Rio Nissone vige una fascia di rischio di classe III a per una profondità di mt. 50. Tale indicazione può ritenersi sufficientemente cautelativa anche se per i tratti esterni, eventuali edificazioni nella piana alluvionale del T. Traversola dovranno essere precedute, in fase attuativa, da indagini di dettaglio di carattere geomorfologico e/o idraulico al fine di definire puntualmente il reale grado di rischio. Sono inoltre fatte salve ulteriori limitazioni evidenziate per i tratti caratterizzati da flussi di alta energia, indicati nella presente cartografia.

Per il tratto di T. Traversola, compreso tra la confluenza dei Rii Nevissano  - Bardella e il confine di valle dell’area A.P.C.O.6, e per i Rii di cui sopra si deve prevedere una fascia di mt. 25 da ascrivere alla classe III (indifferenziata). In tale fascia, escluso il tratto relativo all’area A.P.C.O.6. da considerare in classe III a, gli interventi edilizi ammissibili sono limitati alle seguenti categorie:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;

- restauro e risanamento;

- ristrutturazione edilizia;

- esclusi i primi 10 mt. di inedificabilità assoluta, modesti ampliamenti e modeste pertinenze funzionali, sul lato opposto a quello prospiciente il corso d’acqua, solo per le classi di rischio III (indifferenziata) e II b, in questo caso sarà necessario valutare che gli interventi in questione siano adeguati alle condizioni di rischio locale e che non determinino un aumento del pericolo per la pubblica incolumità.

Per l’area A.P.C.O.6 sarà inoltre necessario considerare un’ulteriore fascia a margine della fascia III a da ascrivere alla classe di rischio III b, di ampiezza pari a 25 mt..

Considerato quanto descritto nella Carta dell’Acclività, le porzioni di territorio con pendenze superiori a 25º sono inserite nelle classi di rischio III.

Particolare attenzione deve essere posta in località frazione Garesio, il cui territorio è interessato da fenomeni franosi relativi all’evento alluvionale del 1994".



Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2000, n. 55 - 1570

Legge regionale 15 giugno 1979 n. 29, recante “Organizzazione e funzionamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta”. Insediamento organi

A relazione dell’ Assessore D’Ambrosio :

L’organizzazione ed il funzionamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta sono disciplinati dalla legge regionale 15 giugno 1979, n° 29. Tali norme sono in via di superamento stante il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, che, sulla base di un accordo tra le regioni interessate, prevede una diversa organizzazione. Essendo l’Istituto strumentale a più regioni, è previsto che gli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo siano rappresentativi di tutte e tre le Regioni; compete però al Piemonte il ruolo di capofila e in questa veste l’adozione degli atti fondamentali è demandata alla Giunta regionale.

I rappresentanti delle Regioni sono designati dai rispettivi Consigli regionali ed è previsto che durino in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio regionale della Regione Piemonte. Questo meccanismo presupporrebbe che le elezioni regionali si tenessero alla stessa data, ma tale evento non sempre si realizza essendo, tra l’altro, la Regione Valle d’Aosta a Statuto autonomo. Una rigida interpretazione di tali norme oltreché fuorviante da un punto di vista astratto, in passato ha portato a conseguenze conflittuali. Necessita quindi un’interpretazione più elastica che in qualunque momento, ovvero senza attendere il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte, permetta di avere all’interno degli organi dell’Istituto Zooprofilattico i rappresentanti ultimamente designati dalle Assemblee regionali.

Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444 recante “Disciplina della proroga degli organi amministrativi” ai sensi della quale “decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli. I titolari della competenza alla ricostituzione ... sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva”;

visto che, conformemente alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 recante “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”, con deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte n. 62 CR 30286 del 26 ottobre 2000 avente ad oggetto Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta - (l.r. 29/1979) - Consiglio di Amministrazione, nomina di 7 rappresentanti", sono state effettuate le designazioni dei seguenti nuovi membri: Renato Bruno, Aurelio Blesio, Gregorio Borsano, Elio Falardi, Ugo Lino Micheletti, Aldo Olivieri, Oriella Pavan;

visto che, conformemente alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, con deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte n. 63 CR 30287 del 26 ottobre 2000 avente ad oggetto Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta - (l.r. 29/1979) - Collegio sindacale, nomina di un presidente ed un membro supplente, sono state effettuate le designazioni dei seguenti nuovi membri: Renato Ellena (presidente), Adriano Marello (supplente);

visto che, conformemente alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, con deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte n. 64 CR 30288 del 26 ottobre 2000 avente ad oggetto Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta - (l.r. 29/1979) - Comitato tecnico scientifico, nomina di 1 esperto", è stata effettuata la seguente designazione: Riccardo Berzano;

si ritiene dover dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio regionale del Piemonte, insediando i suddetti rappresentanti in sostituzione di quelli già in carica ed il cui mandato risulta scaduto.

Atteso che non sono ancora pervenute le designazioni da parte della Regione Liguria, così come quelle della Regione Valle d’Aosta, al fine di consentire il regolare funzionamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta, evitando così la paralisi dell’attività, si ritiene necessario e doveroso confermare i componenti già in carica quali rappresentanti delle citate regioni in quanto qualora non si provvedesse al rinnovo degli organi in questione, conseguenza inevitabile sarebbe, ai sensi della citata legge 15 luglio 1994, n. 444, la nullità degli atti.

Considerato infine che l’insediamento dei nuovi designati, comportando modificazioni nella composizione del Consiglio di Amministrazione, si ripercuote sulla Giunta esecutiva e sul Presidente dell’Istituto, che sono sua espressione, si ritiene debbano essere rinnovate anche queste cariche.

Quanto sopra premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

a) di nominare, quali rappresentanti della Regione Piemonte all’interno del Consiglio di amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta, in sostituzione dei membri il cui mandato è scaduto, i signori: Renato Bruno, Aurelio Blesio, Gregorio Borsano, Elio Falardi, Ugo Lino Micheletti, Aldo Olivieri, Oriella Pavan;

b) di nominare, quali rappresentanti della Regione Piemonte all’interno del Collegio dei sindaci, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta, in sostituzione dei membri il cui mandato è scaduto, i signori Renato Ellena in veste di Presidente ed Adriano Marello quale supplente;

c) di nominare, quali rappresentanti della Regione Piemonte all’interno del Comitato tecnico scientifico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta, in sostituzione dei membri il cui mandato è scaduto, il signor Riccardo Berzano;

d) di insediare quali componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei sindaci, e del Comitato tecnico scientifico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta, in rappresentanza delle regioni Liguria e Valle d’Aosta, i membri dalle stesse già designati e già in carica, confermandoli nelle rispettive funzioni sino a quando le Regioni interessate comunicheranno le nuove designazioni.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2000, n. 74 - 1695

D.P.R. 1255/68 - Corsi per il rilascio o il rinnovo dei “patentini” per l’acquisto e l’impiego dei presidi sanitari in agricoltura - Disposizioni per l’attivita’ anno 2001

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare le disposizioni per l’anno 2001 riportate nell’allegato per farne parte integrante della presente deliberazione per la programmazione e gestione dei corsi per il rilascio o il rinnovo dei “patentini” per l’acquisto e l’impiego dei presidi sanitari.

(omissis)

Allegato

1. Riferimenti normativi

- D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255, art. 23

- D.P.R. 24 maggio 1988, n. 223

- Circolare Ministero della Sanità n. 37 del 29.12.1988.

- Circolare Ministero della Sanità n. 14 del 30.4.1993.

- Legge 845/78

- L.R. 63/95

- L.R. n. 17/99

2. Premessa

Nell’ambito di una più severa legislazione che disciplina l’uso dei fitofarmaci in generale e quelli inseriti nella I e Il classe tossicologica in particolare, sono state emanate dallo Stato nuove norme per il riavvicinamento e la omogeneizzazione delle legislazioni degli Stati Membri della Comunità Economica Europea (direttive nn. 78/631, 81/187, 84/291).

L’Italia, in particolare, ha recepito tali direttive con il D.P.R. n. 223 del 24.5.1988, ed il Ministero della Sanità con Circolare n. 37 del 29.12.1988, ha dato indicazioni ben precise per tutta la materia connessa con il rilascio dei “patentini”, per l’acquisto e l’impiego dei presidi sanitari appartenenti alla I e Il classe tossicologica).

Il decreto in oggetto detta nuove norme relative alla classificazione, all’imballaggio ed all’etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) ed istituisce nuove procedure per il rilascio od il rinnovo dei “patentini”.

Con la nuova normativa viene rivista completamente la classificazione dei presidi sanitari, con la collocazione nelle prime due classi tossicologiche di un numero di principi attivi pari al 75 - 85% del totale, a fronte di un 15% del precedente sistema di classificazione.

Considerato che per l’acquisto e l’uso dei prodotti di I e II classe è fatto obbligo per l’acquirente di essere in possesso del relativo “patentino”, vista la nuova classificazione dei presidi sanitari, tutti coloro che intendono acquistare o impiegare prodotti antiparassitari dovranno necessariamente essere muniti del “patentino” stesso che viene rilasciato o rinnovato previa frequenza di un corso con relativo esame finale a quiz.

Le presenti disposizioni disciplinano la programmazione e gestione dei corsi per il rilascio o il rinnovo dei “patentini” per l’acquisto e l’impiego dei presidi sanitari in agricoltura per l’anno 2001.

3. Disposizioni generali

3.1 Competenze

Ai sensi della L.R. n. 17/99 art. 2 comma 1 lettere d) e n) la funzione relativa al rilascio o rinnovo dei “patentini” è conferita alle Province.

Ai sensi della stessa L.R. n. 17/99 art. 6 comma 1 lettere a) e b) resta riservata alla Regione la funzione di indirizzo, coordinamento e di emanazione di norme, disposizioni e direttive in materia.

3.2 Enti gestori ed affidamento dei corsi.

Possono presentare domanda per l’affidamento, l’organizzazione e per la gestione dei corsi per il rilascio o rinnovo del “patentino”, tutti gli Enti previsti dalla legge 28 dicembre 1978, n. 845 e dalla L.R. 63/95 aventi i requisiti indicati, ai quali siano stati assegnati e che abbiano portato a termine con buoni risultati corsi agricoli loro affidati (Enti gestori).

Ogni Provincia competente per territorio, per affidare l’organizzazione e la gestione dei corsi agli Enti gestori deve stipulare con essi apposita convenzione, secondo quanto previsto dalle norme citate.

3.3 Tipologia e durata dei corsi

Coloro che non sono in possesso del “patentino” o coloro che non abbiano frequentato i corsi istituiti dalla circolare del Ministero della Sanità n. 37 del 29.12.1988, sono tenuti alla frequenza di un corso di 20 ore complessive di cui 6 lezioni da 3 ore ciascuna e due ore dedicate allo svolgimento dell’esame finale.

Coloro che sono già in possesso del “patentino” e devono rinnovarlo, sono tenuti soltanto alla frequenza di un corso di aggiornamento di 5 ore complessive di cui 1 lezione da 3 ore e due ore dedicate allo svolgimento dell’esame finale; naturalmente possono facoltativamente frequentare anche i corsi di 20 ore.

Coloro che devono rinnovare il patentino possono frequentare il corso fino ad un anno di anticipo rispetto alla scadenza del patentino.

3.4 Programma dei corsi e docenze.

Il programma dei corsi è quello studiato dall’apposita Commissione del Ministero e riportato integralmente nell’allegato alla Circolare del Ministero della Sanitá n. 31 del 29.12.1988.

Può essere utilizzato come testo base, la “Guida alla conoscenza ed all’uso dei fitofarmaci” e l’elenco dei quiz  predisposti dal Ministero della Sanità con circolare n. 14 del 30.4.1993.

Nell’insegnamento devono essere utilizzate persone munite di titolo di studio attinente alle materie del programma da reclutare anche fra i tecnici dell’Assessorato Agricoltura della Regione o delle Province, delle Aziende Sanitarie Locali, dei Centri di Assistenza Tecnica e Contabile, delle Associazioni dei Produttori, oltre ai Docenti Universitari o degli Istituti Tecnici Agrari o assimilati.

I docenti devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

- laurea in scienze agrarie o forestali o chimica e diplomi universitari corrispondenti;

- laurea in medicina o biologia o farmacia e diplomi universitari corrispondenti;

- diploma di perito agrario o agrotecnico o enotecnico.

Si ritiene opportuno lo svolgimento di una lezione di un medico delle A.S.L. nei corsi di 20 ore.

3.5 Esami finali.

Al termine del corso, tutti gli allievi che avranno frequentato almeno 15 ore effettive di lezione (per i corsi di 20 ore complessive) o che avranno frequentato la lezione di 3 ore (per i corsi di 5 ore complessive) saranno ammessi a sostenere le prove finali del corso alla presenza di una apposita commissione, che svolgendo anche le funzioni della Commissione prevista dall’art. 24, IIIª comma, del D.P.R. 12 agosto 1968, n. 1255, sarà composta da:

- un funzionario tecnico della Provincia - Settore dell’Agricoltura competente per territorio, che svolgerà le funzioni di Presidente;

- un funzionario della A.S.L. - Prevenzione e Sicurezza ambienti di lavoro - competente per territorio;

- un funzionario della A.S.L. - Igiene e Sanità Pubblica - competente per territorio;

- un rappresentante dell’Ente Gestore.

La nomina della commissione è effettuata da ogni Provincia - Settore dell’Agricoltura competenti per territorio.

Sarà compito di ogni Provincia richiedere all’A.S.L. e all’Ente gestore di designare i rappresentanti quali membri della commissione d’esame; gli Enti gestori dovranno accordarsi con i Settori dell’Agricoltura di ogni Provincia per le date e gli orari di ogni singolo esame.

La Commissione sarà considerata regolarmente costituita e validamente operante con la presenza di almeno tre componenti la medesima. Il Presidente deve essere sempre presente.

All’atto delle prove di esame, i candidati dovranno esibire la carta di identità o altro documento di riconoscimento con fotografia e la ricevuta del versamento di L. 10.000, previsto per la iscrizione al corso, da effettuare sul conto corrente intestato alla Tesoreria di ogni Provincia competente per territorio con la causale del versamento: “quota di partecipazione al corso per il rilascio o rinnovo del patentino per l’acquisto e l’impiego dei presidi sanitari”.

Il versamento di L. 10.000, che ogni allievo deve effettuare a ogni Provincia quale quota di partecipazione al corso, può essere fatto dall’Ente in un unica soluzione; in questo caso, l’Ente, al momento dell’esame, esibirà al Presidente della Commissione la distinta dei candidati per i quali è stato effettuato il versamento cumulativo accompagnata dalla relativa ricevuta.

Il colloquio previsto dalla circolare 37 del 29.12.1988 del Ministero della Sanità consisterà nella compilazione di un questionario con domande scelte fra quelle previste dalla circolare del Ministero della Sanità.

La risposta esatta ad ogni “quiz” comporterà un valore da 3 ad 8 punti, in relazione all’importanza della domanda, per un totale di 100 punti.

Il candidato avrà superato la prova e sarà giudicato idoneo al rilascio del patentino se avrà totalizzato almeno 60 punti.

Ai candidati che hanno superato l’esame con esito positivo la Commissione esaminatrice rilascerà una dichiarazione che certifica il diritto dei medesimi ad inoltrare domanda a ogni Provincia - Settore dell’Agricoltura per il rilascio o rinnovo del “patentino”.

Il candidato che ha superato l’esame deve inoltrare domanda per il rilascio del “patentino” entro sei mesi dalla data dell’esame.

L’utente che ha il patentino in corso di validità e che ha frequentato con esito positivo il corso, dovrà richiedere il rilascio del patentino rinnovato entro la scadenza del vecchio patentino e comunque non oltre sei mesi dalla data di scadenza del patentino.

3.6 Partecipanti ai corsi.

Le iscrizioni, la frequenza ai corsi e la partecipazione agli esami per il conseguimento del “patentino” sono aperte a tutti gli allievi, agricoltori e non, che abbiano compiuto il 18º anno di età, mentre non esiste limite massimo di età.

Sono ammesse le iscrizioni e le frequenze ai corsi di allievi minorenni che al momento dell’iscrizione abbiano compiuto 17 anni e sei mesi, i quali potranno sostenere l’esame solo al compimento del 18º anno.

Dalla frequenza ai corsi e dal relativo esame sono esentati i laureati in Scienze Agrarie, i periti agrari ed i licenziati dalle ex scuole tecniche agrarie, che potranno ottenere il “patentino” dalle Province previa presentazione del relativo titolo di studio (D.P.R. 2 agosto 1968, n. 1255, art. 24).

Per i corsi di 20 ore, il numero minimo degli allievi iscritti è di 10 fino ad un massimo di 40, mentre per i corsi di 5 ore il numero minimo è di 15 fino ad un massimo di 50 allievi.

In casi particolari il limite massimo degli allievi potrà essere superato di poche unità per far fronte a esigenze specifiche motivate e riconosciute dall’Ufficio competente all’approvazione del programma operativo.

Per i corsi di 20 ore nella seconda lezione, possono essere iscritti nuovi allievi fino al massimo previsto.

Per i corsi di 5 ore che si tengono in comuni classificati interamente o parzialmente montani (“M”), interamente o parzialmente di collina o di collina depressa (“C” o “CD”), il numero minimo degli allievi è ridotto a 10.

Nel caso in cui alle lezioni siano presenti un numero di allievi inferiore a quello minimo prima indicato, l’Ente gestore può:

- rinviare l’apertura nel momento in cui esiste il numero minimo previsto, comunicando alla Provincia - Settore dell’Agricoltura competente il nuovo calendario delle lezioni oppure

- aprire il corso con gli allievi presenti.

Possono essere concentrati nel comune “capofila” gli agricoltori di più comuni limitrofi.

3.7 Sede dei corsi.

I locali e le suppellettili devono avere le caratteristiche di sicurezza, di idoneità e di comfort per ricevere il numero di allievi iscritti.

Possono essere richieste alle competenti autorità scolastiche, come previsto dalla legge 845/78, le strutture delle scuole disponibili presenti sul territorio.

4. Disposizioni specifiche

Le procedure relative alla presentazione delle domande, all’istruttoria, al finanziamento sono quelle di seguito specificate.

4.1 Modulistica.

Per ragioni di omogeneità, la modulistica indicata, redatta dall’Assessorato Regionale Agricoltura - Direzione Sviluppo dell’Agricoltura - Settore Servizi di Sviluppo Agricolo, viene trasmessa a ciascuna Provincia che la metterà a disposizione degli Enti gestori interessati.

I registri di presenza allievi e docenti saranno redatti da ogni singola Provincia competente per territorio, la quale avrà cura di consegnarli a un responsabile dell’Ente gestore che è tenuto a compilarli al momento dell’apertura del corso.

4.2 Risorse finanziarie e riparto fondi alle Province.

Al finanziamento dei corsi si farà fronte nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate nel bilancio regionale di previsione per l’anno 2001 ai sensi del D.P.R. n. 1255 del 3.8.1968 e della L.R. 63/95. (L. 400.000.000 per l’anno 2001).

Ai sensi della L.R. 17/99, il riparto dei fondi viene effettuato alle Province sulla base dei seguenti parametri:

- 20% suddiviso in parti uguali.

- 80% in base al numero dei “patentini” rilasciati nella singola provincia nel periodo 1994-1999.

Ogni Provincia provvederà successivamente, con proprio provvedimento, a impegnare i fondi trasferiti a favore degli Enti gestori.

4.3 Presentazione domanda di finanziamento e approvazione “programma operativo” dei corsi.

Gli Enti interessati alla programmazione, organizzazione e gestione dei corsi per il rilascio od il rinnovo dei “patentini” per l’acquisto e l’impiego dei presidi sanitari in agricoltura dovranno presentare domanda di finanziamento a ogni Provincia - Settore dell’Agricoltura competente per territorio allegando il programma operativo (Mod. PAT/1) dei corsi, entro 30 giorni dall’adozione della presente deliberazione.

Ogni Provincia - Settore dell’Agricoltura competente per territorio provvederà:

- ad approvare il Programma operativo dei corsi entro 15 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda.

- a comunicare agli Enti gestori l’esito delle risultanze istruttorie.

- ad autorizzare gli Enti a iniziare i corsi.

- a trasmettere all’Assessorato Regionale Agricoltura - Direzione Sviluppo dell’Agricoltura - Settore Servizi di Sviluppo Agricolo, copia del Programma operativo approvato ad ogni Ente gestore.

4.4 Comunicazione inizio corsi

Dopo l’approvazione del programma operativo, gli Enti gestori presenteranno a ogni Provincia - Settore dell’Agricoltura competente per territorio la comunicazione di inizio corsi (Mod. PAT/2) con allegato il calendario delle lezioni che contiene l’argomento, il nominativo e titolo di studio dei docenti, almeno una settimana prima dell’inizio del corso anche via fax o e-mail.

4.5 Finanziamento dei corsi

Il finanziamento riguarda contributi per la programmazione, organizzazione e gestione di ogni singolo corso regolarmente concluso a favore degli Enti gestori con l’importo forfetario fino a L. 2.500.000 per i corsi di 20 ore e fino a L. 715.000 per i corsi di 5 ore.

Alla fine delle lezioni verranno conteggiati gli allievi ammessi all’esame finale.

Qualora tale numero sia al di sotto del numero minimo consentito è prevista una decurtazione del finanziamento proporzionale al numero di allievi mancanti per raggiungere il minimo previsto.

4.6 Erogazione del finanziamento.

L’erogazione del finanziamento complessivo spettante a ciascun Ente gestore si articola, di norma, mediante il pagamento di un anticipo e del saldo.

Tale pagamento è effettuato da ogni singola Provincia competente per territorio sulla base del provvedimento di impegno a favore degli Enti gestori.

Pertanto si prevede la seguente procedura di pagamento:

a) Anticipo.

Ogni Provincia può autorizzare l’erogazione di un anticipo fino al 60% sul programma operativo approvato ad ogni Ente Gestore.

Gli Enti gestori dovranno richiedere la liquidazione dell’anticipo stesso.

b) Liquidazione del saldo.

I corsi devono essere conclusi improrogabilmente entro il 28 febbraio 2002.

Entro 10 giorni dalla conclusione dell’attività, l’Ente gestore trasmetterà a ogni Provincia, il modello PAT/3 relativo ad ogni corso realizzato.

Il registro presenze allievi e docenti nonchè la documentazione di spesa restano agli atti dell’Ente per eventuali controlli da parte di ogni Provincia.

Ogni Provincia provvederà:

- alla liquidazione del saldo relativo al finanziamento di tutti i corsi a favore degli Enti gestori.

- a trasmettere all’Assessorato Regionale Agricoltura Direzione Sviluppo dell’Agricoltura Settore Servizi di Sviluppo Agricolo il consuntivo per l’anno 2001 (Mod. PAT/4) e fornirà tutti i dati e le informazioni necessari per il monitoraggio dell’attuazione dell’attività (n. patentini rilasciati, n. corsi realizzati, n. partecipanti, Enti finanziati ecc.) ai sensi dell’art. 11 della L.R. 17/99.

4.7 Controlli e vigilanza.

Il controllo e la vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi è affidata a ogni Provincia - Settori dell’Agricoltura competenti per territorio.

I funzionari della provincia incaricati del controllo dovranno redigere l’apposito verbale di ispezione (Mod. PAT/5).



Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2000, n. 3 - 1708

Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, recante “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”. Integrazioni alla d.g.r. 21-27037 del 12 aprile 1999

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di integrare - in relazione agli inserimenti operati dalla d.g.r. 1 marzo 2000, ratificata con d.c.r. n. 8-C-R- 16099 del 27 giugno 2000 e dal d.p.c.m. 1 settembre 2000 - l’Allegato 1 alla d.g.r. 21-27037 del 12 aprile 1999 nelle forme previste dall’allegato alla presente deliberazione;

- di individuare per le categorie previste ad integrazione quali strutture regionali responsabili del procedimento, e quali strutture regionali indicativamente interessate, ai sensi dell’art. 7 comma 3 della legge regionale 40/1998, quelle di cui all’allegato medesimo.

(omissis)

Allegato (Fare riferimento al file PDF)

DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione del Consiglio Regionale 7 novembre 2000, n. 88 - 31665

Comitato regionale di controllo - CO.RE.CO. - (D.Lgs. n. 267/2000 e l.r. 40/1994) - Sezione di Cuneo per il territorio dell’attuale provincia di Cuneo

(omissis)

Si passa quindi al punto 6) dell’ordine del giorno che reca: “Nomine”.

(omissis)

Si procede a votazione.

(omissis)

Il Presidente riferisce il risultano della votazione in base allo scrutinio effettuato dall’Ufficio di Presidenza.

Presenti in aula al momento della votazione: n. 47

Votanti: n. 47

Ha riportato voti:

Esperto effettivo:

- art. 130, comma 1, lettera a), punto 4), D.Lgs. n. 267/2000

Cappotto Saverio voti 34;

Schede bianche n. 12

Scheda nulla n. 1

Il Presidente dichiara che, visti gli esiti della votazione ed ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della l.r. 40/1994, occorre procedersi ad una seconda votazione.

Viene quindi distribuita la lista e la scheda per la votazione a scrutinio segreto e si procede all’appello dei Consiglieri.

Si procede a votazione.

(omissis)

Il Presidente riferisce il risultato delle votazioni in base allo scrutinio effettuato dall’Ufficio di Presidenza.

Presenti in aula al momento della votazione: n. 50

Votanti: n. 50

Ha riportato voti:

Esperto effettivo:

- art. 130, comma 1, lettera a), punto 4), D.Lgs.  n. 267/2000

Cappotto Saverio voti 39

Schede bianche n. 11

Il Presidente proclama eletto nel CO.RE.CO. - Sezione di Cuneo per l’attuale provincia di Cuneo quale esperto effettivo il Signor:

Cappotto Saverio,

(omissis)



Deliberazione del Consiglio Regionale 7 novembre 2000, n. 89 - 31666

Comitato regionale di controllo - CO.RE.CO. - (D.Lgs. n. 267/2000 e l.r. 40/1994) - Sezione di Cuneo per il territorio dell’attuale provincia di Cuneo

(omissis)

Viene quindi distribuita la lista e la scheda per la votazione a scrutinio segreto e si procede all’appello dei Consiglieri.

Si procede a votazione.

(omissis)

Il Presidente riferisce il risultano della votazione in base allo scrutinio effettuato dall’Ufficio di Presidenza.

Presenti in aula al momento della votazione: n. 48

Votanti: n. 48

Hanno riportato voti:

Esperto supplente:

- art. 130, comma 1, lettera a), punti 3) e 4) e comma 2, D. Lgs. n. 267/2000

Mana Angelo  voti 31

Paganelli Ettore voti 2

Renna Giuseppa voti 2

Sacco Raimondo voti 2

Comino Franco voti 1

non hanno riportato voti i Sigg.: Cappotto e Nigro.

Schede bianche n. 9

Il Presidente dichiara che, visto l’esito della votazione ed ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della l.r. 40/1994, occorre procedersi ad una seconda votazione.

Viene quindi distribuita la lista e la scheda per la votazione a scrutinio segreto e si procede all’appello dei Consiglieri.

Si procede a votazione.

(omissis)

Il Presidente riferisce il risultato della votazione in base allo scrutinio effettuato dall’Ufficio di Presidenza.

Presenti in aula al momento della votazione:  n. 50

Votanti: n. 50

Hanno riportato voti:

Esperto supplente:

- art. 130, comma 1, lettera a), punti 3) e 4) e comma 2, D. Lgs. n. 267/2000

Mana Angelo voti 35

Paganelli Ettore voti 2

Comino Franco voti 1

Renna Giuseppa voti 1;

non hanno riportato voti i sigg.: Cappotto, Gabbio, Nigro e Sacco.

Schede bianche    n. 11

Il Presidente dichiara che visto l’esito della votazione ed ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della l.r. 40/1994, occorre procedersi ad una terza votazione.

Viene quindi distribuita la lista e la scheda per la votazione a scrutinio segreto e si procede all’appello dei Consiglieri.

Si procede a votazione.

(omissis)

Il Presidente riferisce il risultato della votazione in base allo scrutinio effettuato dall’Ufficio di Presidenza.

Presenti in aula al momento della votazione:  n. 40

Votanti: n. 40

Hanno riportato voti:

Esperto supplente:

- art. 130, comma 1, lettera a), punti 3) e 4) e comma 2, D. Lgs. n. 267/2000

Mana Angelo voti 33

Cappotto Saverio voti 2

Renna Giuseppa voti 1;

non hanno riportato voti i sigg.: Comino, Gabbio, Paganelli, Nigro e Sacco.

Schede bianche   n. 1

Il Presidente proclama eletto nel CO.RE.CO. - Sezione di Cuneo per l’attuale provincia di Cuneo quale esperto supplente il Signor:

Mana Angelo.

(omissis)



Deliberazione del Consiglio Regionale 7 novembre 2000, n. 90 - 31667

Commissione tecnico consultiva per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Piemonte - (Art. 8, l.r. 69/1980) - Nomina di 1 rappresentante - (Integrazione)

(omissis)

Il Presidente Cota dispone la distribuzione delle liste dei candidati e delle schede relative alla nomina di 1 rappresentante della “Commissione tecnico consultiva per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Piemonte”, per la votazione a scrutinio segreto.

Il Consigliere segretario Mancuso procede all’appello nominale dei consiglieri.

(omissis)

Il Presidente Cota procede alla proclamazione dell’esito della votazione in base allo scrutinio effettuato dall’Ufficio di Presidenza:

Presenti in aula al momento della votazione:   n. 49

Votanti: n. 49

Hanno riportato voti:

Un rappresentante:

Ordine Savino n. 32

Scansetti Pier Giuseppe n. 5

Buffa Francesco n. 1

Schede bianche: n. 11

Schede nulle: n. -

Il Presidente proclama eletto quale rappresentante in seno alla “Commissione tecnico consultiva per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Piemonte” il Signor Ordine.

(omissis)



Deliberazione del Consiglio Regionale 7 novembre 2000, n. 91 - 31668

Commissione Provinciale per la determinazione del valore agricolo medio dei terreni edificabili. - (Art. 16, L. n. 865/71) - Provincia di Verbania - Nomina di 1 esperto in materia di agricoltura e foreste scelto su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative (integrazione)

(omissis)

Il Presidente COTA dispone la distribuzione della lista dei candidati e della scheda relativa alla nomina di 1 esperto in materia di agricoltura e foreste scelto su terna proposta dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative per la votazione a scrutinio segreto.

Il Consigliere Segretario Mancuso procede all’appello nominale dei Consiglieri.

(omissis)

Il Presidente Cota procede alla proclamazione dell’esito della votazione in base allo scrutinio effettuato dall’Ufficio di Presidenza:

Presenti in aula al momento

della votazione: n. 49

Votanti: n. 49

Hanno riportato voti:

Marinone Giorgio n.32

Anderlini Ennio n. 2

Borroni Eugenio n. 1

Schede bianche: n.14

Schede nulle: n. -

Il Presidente proclama eletto, in seno alla Commissione Provinciale per la determinazione del valore agricolo medio dei terreni edificabili - Provincia di Verbania, il Signor Marinone Giorgio quale esperto proposto dalle Associazioni Sindacali Agricole maggiormente rappresentative.

(omissis)



Deliberazione del Consiglio Regionale 7 novembre 2000, n. 92 - 31670

Proposta di deliberazione n. 110: “Consiglio regionale di sanità e assistenza - CO.RE.SA” - (Art. 3, l.r. 30/1984, modificato dall’art. 1 della l.r. 20/1985) - Nomina di 1 esperto scelto sulla base di una rosa di tre nomi indicata dalle organizzazioni più rappresentative sanitarie e assistenziali -(Integrazione)

Il punto 6) all’ordine del giorno reca: “Nomine”.

(omissis)

Si procede alla seguente nomina: “Consiglio regionale di sanità e assistenza - CO.RE.SA” - (Art. 3, l.r. 30/1984, modificato dall’art. 1 della l.r. 20/1985) - Nomina di 1 esperto scelto sulla base di una rosa di tre nomi indicata dalle organizzazioni più rappresentative sanitarie e assistenziali -(Integrazione).

Il Consiglio regionale, sulla base delle conclusioni della Commissione consultiva per le nomine, in attuazione del disposto della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine e di incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), ed in particolare:

- dell’esame dalla stessa effettuato e dal parere espresso in ordine alle designazioni pervenute ai

sensi dell’art. 6 della l.r. 39/1995, per le nomine da effettuarsi nella seduta odierna;

- del fatto che i candidati portati in nomina possiedono i requisiti previsti per quanto richiesto;

- del fatto che sono state osservate, nella fattispecie, le procedure previste dalla l.r. 39/1995 e

successive integrazioni;

procede allo svolgimento del punto dell’ordine del giorno.

Il Presidente Cota dispone la distribuzione della lista dei candidati e della scheda relativa alla nomina di 1 esperto del “Consiglio regionale di sanità e assistenza - CO.RE.SA”, per la votazione a scrutinio segreto.

Il Consigliere Segretario Mancuso procede all’appello nominale dei consiglieri.

(omissis)

Il Presidente Cota procede alla proclamazione dell’esito della votazione in base allo scrutinio effettuato dall’Ufficio di Presidenza:

Presenti in aula al momento della votazione:   n. 49

Votanti: n. 49

Hanno riportato voti:

U.I.L. :

Scassa Roberto

Giordano Ada n. 5

Schede bianche: n. 11

Schede nulle: n. -

Il Presidente proclama eletto, quale esperto designato dalla U.I.L., il Signor Scassa.

(omissis)



Deliberazione del Consiglio Regionale 7 novembre 2000, n. 94 - 31675

Centro interregionale di coordinamento e documentazione per le informazioni territoriali - (Art. 4 e 5 del Protocollo di accordo) - Comitato Tecnico Esecutivo - Nomina di 1 esperto - (Integrazione)

(omissis)

Il Presidente COTA dispone la distribuzione della lista dei candidati e della scheda relativa alla nomina di un esperto del Comitato tecino esecutivo del “Centro interregionale di coordinamento e documentazione per le informazioni territoriali”, per la votazione a scrutinio segreto.

Il Consigliere Segretario Mancuso procede all’appello nominale dei Consiglieri.

(omissis)

Il Presidente Cota procede alla proclamazione dell’esito della votazione in base allo scrutinio effettuato dall’Ufficio di Presidenza:

Presenti in aula al momento della votazione:   n. 49

Votanti: n. 49

Hanno riportato voti:

Giovine Michele n. 33

Marino Paolo n. 2

Pilone Fabrizio n. 1

Schede bianche: n. 13

Schede nulle: n. -

Il Presidente proclama eletto quale esperto in seno al Comitato Tecnico Esecutivo del “Centro interregionale di coordinamento e documentazione per le informazioni territoriali” il Signor Giovine.

(omissis)



Deliberazione del Consiglio Regionale 7 novembre 2000, n.  95 - 31676

Consiglio regionale di sanità ed assistenza - CO.RE.SA - (Art. 3, l.r. 30/1984, modificato dall’art. 1 della l.r. 20/1985) - Nomina di 1 esperto - (Integrazione)

(omissis)

Il Presidente Cota dispone la distribuzione della lista dei candidati e della scheda relativa alla nomina di un esperto del “Consiglio regionale di sanità e assistenza - CO.RE.SA” per la votazione a scrutinio segreto.

Il Consigliere Segretario Mancuso procede all’appello nominale dei Consiglieri.

Il Presidente Cota procede alla proclamazione dell’esito della votazione in base allo scrutinio effettuato dall’Ufficio di Presidenza:

Presenti in aula al momento della votazione:   n. 49

Votanti: n. 49

Hanno riportato voti:

Castelli Giovanni n. 13

Bosio Umberto n. 1

Schede bianche: n. 30

Schede nulle: n. 5

Il Presidente proclama eletto, quale esperto in seno al Consiglio Regionale di Sanità e Assistenza - CO.RE.SA, il Signor Castelli, in rappresentanza delle minoranze ai sensi dell’art.3, l.r. 30/1984 e successive modificazioni e dell’art. 72 del Regolamento.

(omissis)



Deliberazione del Consiglio Regionale 29 novembre 2000, n. 98 - 35236

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino - Consiglio di Indirizzo - (Art. 12, comma 2, lettera a) dello Statuto della Fondazione) - designazione di una terna di nominativi

(omissis)

Il Presidente Cota dispone la distribuzione della lista dei candidati e della scheda relativa alla designazione di una terna nell’ambito del Consiglio di Indirizzo della “Fondazione Cassa di Risparmio di Torino ” per la votazione a scrutinio segreto.

Il Consigliere Segretario Mancuso procede all’appello nominale dei consiglieri.

(omissis)

Il Presidente Cota procede alla proclamazione dell’esito della votazione in base allo scrutinio effettuato dall’Ufficio di Presidenza:

Presenti in aula al momento

della votazione: n. 44

Votanti: n. 44

Hanno riportato voti:

Lupo Alide n. 30

Tosi Maurizio n. 28

Notaristefano Dante n. 13

Micheletti Ugo Lino n. 2

Schede bianche: n. 3

Schede nulle: n. -

Il Presidente proclama eletti quali componenti della terna di cui all’art. 12, comma 2, lettera a) dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino i signori Lupo Alide, Tosi Maurizio e Notaristefano Dante, persone dotate dei requisiti previsti dall’art. 8, commi 1 e 3, dello Statuto della Fondazione, quest’ultimo designato ai sensi del combinato disposto dell’art. 9, comma 7, l.r. 39/1995 e dell’art. 72 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

(omissis)



Deliberazione del Consiglio Regionale 5 dicembre 2000, n. 99 - 35956

L.r. 16/1995 - Piano annuale degli interventi regionali per giovani

(omissis)

Tale deliberazione, emendata, nel testo che segue, è posta ai voti per alzata di mano ed approvata con il seguente esito: presenti n. 36 Consiglieri, votanti n. 33 Consiglieri, voti favorevoli n. 30, astenuti n. 3 (non partecipano alla votazione n. 3 Consiglieri).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16 “Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani”;

Vista la DGR n. 1-29491 del 1° marzo 2000, con la quale sono state approvate le linee di indirizzo degli interventi a favore dei giovani e accantonate le risorse sui capitoli 11045 e 11160 del bilancio di previsione anno 2000, da destinare allo sviluppo del programma, subordinatamente all’approvazione del “Piano annuale” per il 2000 da parte del Consiglio regionale;

Vista la DGR n. 65-652 del 31 luglio 2000 e le motivazioni in essa addotte;

Sentito il parere favorevole della Commissione consiliare competente, che si è espressa dopo aver acquisito il parere della Consulta regionale dei giovani

delibera

di approvare il “Piano annuale degli interventi regionali per i giovani” per l’anno 2000, allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Gli oneri di spesa connessi all’attuazione del piano annuale trovano imputazione nel capitolo 11045, per una somma pari a L. 2.200.000.000, e nel capitolo 11160, per una somma pari a L. 2.500.000.000 del bilancio di previsione per l’anno 2000 e successive variazioni.

(omissis)

Allegato

Legge regionale 13 febbraio 1995, n.16

“Coordinamento e sostegno delle attività
a favore dei giovani”
“Piano annuale degli interventi
regionali per i giovani”
- anno 2000 -

Premessa

Le linee di indirizzo e di intervento proposte nel Piano 2000 scaturiscono dalla valutazione dell’esperienza maturata nel corso di quattro anni di applicazione della legge, e non possono non tenere conto della fase costituente che le politiche giovanili stanno vivendo a tutti i livelli: nazionale, regionale e locale..

Il Piano annuale 2000 intende quindi realizzare un percorso di continuità con le positive esperienze del Piano dell’anno precedente, ed inoltre garantire, in una fase di transizione, il collegamento con i nuovi assetti che saranno configurati dal nuovo quadro normativo quando esso sarà completato

A livello nazionale il disegno di legge in materia di politiche di intervento a favore dei giovani; approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso anno, sta seguendo il suo iter parlamentare.

La prospettiva stessa di un quadro di riferimento nazionale per le politiche per i giovani costituisce ancor prima della conclusione dell’iter legislativo di una legge in materia, un fatto che invita tutti i soggetti coinvolti ad adottare un approccio nuovo sotto i più diversi profili, da quello dei contenuti delle politiche a quello dei metodi ispirati alla concertazione tra soggetti diversi e per ambiti istituzionali e territoriali diversi.

La LR 16/1995 è inoltre interessata dal processo di delega agli Enti locali avviata dal “Decreto Bassanini” e sarà oggetto di significative modifiche col passaggio alle Province della pianificazione annuale, l’attribuzione ai Comuni delle competenze sulla gestione dei progetti, e la assunzione da parte della Regione della responsabilità di attuare la propria azione di programmazione a scala pluriennale e di individuare le linee guida nei diversi campi d’azione.

Pur non essendo ancora stato compiuto il recepimento del “Decreto Bassanini” da parte della Regione, almeno per quanto riguarda questa materia, con questo Piano 2000 si propone di avviare un processo di decentramento che, pur nell’ambito della legislazione vigente, anticipi lo spirito delle norme in via di approvazione e che individua nella delega alle Province ed ai Comuni le modalità di attuazione delle politiche per i giovani; questa iniziativa ha carattere sperimentale e comporta il coinvolgimento delle Province nella definizione dei Piani annuali (e in prospettiva pluriennali), nell’avvio dell’Osservatorio permanente sulla condizione giovanile, e nella gestione dei progetti di cui all’art. 5.

Le azioni proposte intendono incentrarsi sui contenuti, valorizzando le azioni sia regionali che degli enti locali e dell’associazionismo giovanile, e sono rivolte ai seguenti obiettivi:

- attivazione dell’Osservatorio Regionale Permanente sulla condizione dei giovani e sviluppo della rete a livello locale;

- sostegno alla rete dei servizi informativi rivolti ai giovani per la loro ulteriore qualificazione;

- favorire lo sviluppo dell’associazionismo e dell’aggregazione fra i giovani attraverso l’istituzione di consulte e forum locali e di specifici servizi promozionali;

- favorire l’impiego di obiettori di coscienza in servizio civile presso la Regione Piemonte;

- favorire l’inserimento dei giovani nella società, prevenire il disagio e i percorsi di devianza attraverso forme di autorganizzazione e partecipazione operativa a realizzazioni concrete e riconosciute dalle comunità locali;

- favorire lo sviluppo ed un’organica diffusione nel territorio regionale degli scambi socioculturali giovanili, attraverso la formazione degli operatori locali e il coordinamento dei programmi;

- promuovere la produzione culturale dei giovani e lo scambio a livello internazionale.

Con riferimento alle direttive contenute nella Carta europea per la partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, si individuano ulteriori campi di azione su cui operare con il concorso degli specifici Settori regionali competenti:

- prevenzione sociale e promozione della salute pubblica;

- creazione di spazi urbani, politiche delle abitazioni e dell’ambiente urbano;

- politiche dell’impiego e della imprenditorialità giovanile.

Grande attenzione la Regione intende riservare ad attività che favoriscono l’aggregazione, la promozione e la diffusione della cultura, quali l’impegno dei giovani in manifestazioni che valorizzano la creatività artistica nell’ideazione e nella realizzazione di opere nei campi cinematografico e teatrale, nei quali è vivo un tessuto di associazioni giovanili ed è indispensabile investire nella valorizzazione delle professionalità.

Altro grande tema sul quale la Regione intende rivolgere la propria attenzione è costituito dall’ingresso nel mondo del lavoro e, accompagnato a questo, vi è il problema della sicurezza sui luoghi di lavoro, aspetti importanti della vita dei giovani, che seguono l’uscita dalla fase studentesca e segnano il vero ingresso nel mondo degli adulti.

Le tematiche indicate costituiscono direttrici su cui la Regione intende recepire nelle proprie politiche a favore dei giovani e sviluppare in prospettiva significativi programmi di intervento.

La Regione si propone di dare la massima pubblicizzazione possibile al presente Piano al fine di favorire la diffusione della conoscenza delle possibilità offerte.

Le linee di indirizzo e gli obiettivi dell’azione regionale

Gli interventi che in attuazione della LR 16/1995 si propone di sviluppare con il piano 2000 sono prioritariamente rivolti, con azioni dirette della Regione e attraverso incentivi a programmi attuati da Enti locali ed associazionismo, a determinare una politica unitaria per:






*: - per l’attivazione di centri Informagiovani potrà essere riconosciuto un contributo a sostegno di spese di primo impianto della struttura, a condizione che la stessa sia attivata da un Comune o da più Comuni in forma associata, la cui popolazione sia costituita da almeno 10.000 abitanti; sono escluse dal contributo le spese di gestione dei centri attivati negli anni precedenti.

**: - nel rispetto delle norme internazionali e comunitarie sulla reciprocità e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980: “Disposizioni di indirizzo e coordinamento per le attività promozionali all’estero delle Regioni nelle materie di competenza” e successive modifiche ed integrazioni.

Nell’anno 2000, come già è stato per il Piano 1999, al fine di coordinare l’azione regionale ed evitare duplicazioni di intervento, non verranno ammesse a finanziamento con la presente legge le azioni dirette alla fascia minorile, riconducibili all’art. 5 area b) “disagio giovanile, con interventi mirati a prevenire percorsi di devianza, sviluppando progetti di prevenzione primaria”, in quanto le stesse possono essere inserite nella programmazione territoriale in corso ai sensi della L. 285/97 (Assessorato Regionale Assistenza).

Per la realizzazione di attività sportive, previste dall’art.1 punto f) della LR 16/1995, non si prevede il sostegno di interventi a carattere strutturale, in quanto riconducibili in ambito regionale alle agevolazioni di cui alla LR 93/1995 “Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico motorie”.

Interventi della Regione Piemonte per il 2000

A) - Osservatorio Regionale Permanente sulla Condizione dei Giovani

Nel maggio 1999, come previsto dalla LR 16/1995 e dal Piano 1998, è stato pubblicato il primo rapporto sulla condizione giovanile. E’ in corso di realizzazione il secondo rapporto sulla condizione giovanile che prevede il proseguimento di questa prima attività come aggiornamento dei dati e approfondimento di temi già trattati, nonché lo sviluppo di altri temi attinenti la condizione giovanile utili ad individuare orientamenti e indicazioni per la progettazione e la programmazione delle politiche giovanili.

Come già indicato nel Piano dell’anno precedente, in relazione ai compiti ed alle finalità dell’Osservatorio, le attività di ricerca possono orientarsi su due unità di analisi:

- le tematiche della condizione giovanile, aventi come oggetto di analisi i giovani;

- le politiche giovanili e le risorse per i giovani, attraverso l’analisi dei progetti, delle iniziative intraprese, delle strutture e dei servizi offerti dai soggetti pubblici e privati che intervengono a favore dei giovani.

E’ attualmente in corso lo svolgimento di una ricerca, affidata all’IRES con apposita convenzione, sulla applicazione dell’art. 5 della Legge, vale a dire sui progetti presentati dagli Enti Locali, dalle Associazioni e dalle Cooperative giovanili.

L’avvio delle attività di ricerca e la loro messa a regime comporta la costituzione di una struttura organizzativa che rappresenti il punto di raccolta principale delle informazioni e dei dati sulla condizione giovanile e sui progetti-servizi, attraverso metodologie appropriate, in relazione alla tipologia dei dati sia quantitativi che qualitativi da reperire, elaborare, catalogare e pubblicare.

In proposito l’attuale Unità organizzativa per gli interventi a favore dei giovani e Osservatorio sulla condizione giovanile ha elaborato una proposta di una idonea struttura organizzativa che dovrà essere sottoposta all’esame della Giunta Regionale per l’approvazione.

L’Osservatorio Regionale Permanente sulla Condizione Giovanile dovrà avvalersi della collaborazione e dell’apporto di altri Enti ed Istituzioni, in primo luogo le Province, che dovranno essere collegate in una rete per l’interscambio dei dati. Per questo, attraverso un’attività di promozione, la Regione intende sostenere la realizzazione di Osservatori locali sulla condizione giovanile secondo programmi definiti in ambito provinciale.

In relazione ai rapporti che si stanno avviando e sviluppando con le diverse Province, si intende realizzare una raccolta di documentazione attinente i progetti ed i servizi promossi ed offerti alle giovani generazioni in modo da delineare un quadro relativo alle iniziative e alle politiche a livello territoriale.

L’Osservatorio regionale che si prefigura, si caratterizza per una struttura a rete facente capo alla struttura regionale , che individua nella dimensione provinciale il riferimento territoriale, sia per ciò che riguarda la ricerca sulla condizione giovanile, sia per il monitoraggio e valutazione dei programmi attuati a favore dei giovani.

Il rapporto tra l’Osservatorio regionale e quelli locali è finalizzato a garantire lo scambio costante di informazioni e di dati, l’omogeneità delle metodologie adottate e dei contenuti del servizio.

Regione e Province si configurano così come soggetti corresponsabili della realizzazione del “sistema regionale” Osservatorio sulla condizione giovanile.

L’apporto finanziario della Regione nell’anno 2000 per l’attività di Osservatorio Regionale Permanente sulla Condizione Giovanile è quantificabile in L. 150.000.000 ed è destinato principalmente:

- alla progettazione del sistema regionale di Osservatorio in rete con le Province e progettazione della formazione per la sua realizzazione;

- alla realizzazione e pubblicazione di ricerche sulla condizione giovanile;

- alla realizzazione e pubblicazione del rapporto sulla condizione giovanile;

- all’attivazione del sito regionale Internet.

B) - Servizi Informativi per i giovani attivati dagli Enti locali

A partire dal primo piano della LR 16/1995, nel 1996, la Regione ha inteso favorire lo sviluppo e la qualificazione dei servizi Informagiovani istituiti dai Comuni, attraverso:

- il sostegno alla diffusione della Banca Dati informatizzata realizzata dal Comune di Torino in collaborazione con altri grandi Comuni in ambito nazionale (contributo finanziario per l’accesso alla Banca Dati);

- il finanziamento di un piano triennale di formazione rivolto agli operatori dei servizi Informagiovani, secondo programmi concordati con il Coordinamento regionale degli Informagiovani;

- contributi agli Enti Locali per l’attivazione di Centri Informagiovani (spese di primo impianto).

Questo ha consentito l’attivazione da parte di un buon numero di Comuni di Servizi Informagiovani, ai quali si devono comunque aggiungere anche i Servizi Informagiovani che non hanno usufruito dei benefici di questa Convenzione.

Si prevede di estendere al Piano 2000, attraverso la continuazione di una intesa con il Comune di Torino nei termini già praticati con il Piano 1999, il mantenimento per la diffusione della Banca Dati informatizzata Spring, in attesa del consolidamento del nuovo sistema attraverso Internet in via di attuazione, tenendo conto:

1- dei rinnovi degli abbonamenti in corso

2- dei nuovi collegamenti intervenuti ad oggi o richiesti dai servizi Informagiovani di alcuni Comuni

3- dai nuovi collegamenti previsti.

Già il piano annuale precedente rilevava l’esigenza di condurre un’analisi sulle nuove prospettive e ruoli di tali servizi in relazione agli sviluppi di attività segnalati dal Coordinamento regionale degli Informagiovani.

All’attività formativa a favore degli operatori dei Centri Informagiovani, si è affiancato uno specifico studio sull’esperienza sviluppata dagli Enti locali sul territorio regionale e sul modello organizzativo realizzato, in relazione alle evoluzioni dei bisogni dei pubblici di riferimento, delle domande di servizio, degli strumenti di comunicazione, della configurazione sociale, del ruolo degli Enti locali e della normativa di riferimento messa in atto dal Coordinamento regionale degli Informagiovani, e concordata nell’ambito della convenzione triennale stipulata col Comune di Torino,.

Questo studio, attualmente in fase di realizzazione e che verrà presentato nel mese di novembre, fornirà indicazioni di lavoro in merito:

- all’evoluzione del loro ruolo sociale,

- agli standard qualitativi di servizio da perseguire,

- alle condizioni istituzionali ed organizzative necessarie alla loro attuazione e allo lo sviluppo di un sistema regionale di informazione per i giovani.

Il Piano annuale 2000 intende caratterizzarsi per la “tensione” progettuale volta alla realizzazione di un significativo salto di qualità nella cultura del sistema dei servizi Informagiovani e demanda al confronto con le Province l’elaborazione di proposte di intervento e di progetti che vengano incontro ad esigenze specifiche delle varie situazioni locali.

Il lavoro condotto, soprattutto in quest’ultimo anno, dal Coordinamento regionale Informagiovani anche sul versante formativo, pone all’ordine del giorno l’elemento Qualità, sia per quanto concerne il sistema organizzativo, che per quanto riguarda i prodotti-servizi erogati nel rapporto con l’utenza, indicando tre azioni da attivare nel corrente anno:

1) Progetto Qualità

Il sistema Informagiovani piemontese, che già rappresenta una realtà coesa e significativa sul piano nazionale, associata all’ Agenzia Europea delle Reti nazionali dei Servizi Informativi per in giovani (ERYICA) attraverso la rappresentanza del centro Informagiovani di Torino, mira a rafforzare la propria esperienza e identità con un processo di crescita rappresentato dalla creazione di specifiche “Carte dei servizi” e la realizzazione dei sistema di qualità per governarle, su misura delle varie tipologie di Servizi Informagiovani.

Il progetto Qualità che si prevede di sostenere individua 4 tipologie prototipali di Servizi Informagiovani:

a) Agenzia regionale (Torino)

b) Agenzia provinciale (Alba)

c) Centro (da individuare)

d) Punto (da individuare)

nei confronti dei quali si provvederà alla:

- stesura della carta dei servizi per le diverse tipologie a), b), c), d)

- elaborazione e sperimentazione del Sistema Qualità per il governo della Carta del servizio per le quattro tipologie

- creazione di un sistema di valutazione della qualità dei servizi erogati.

2) Formazione operatori

Conclusosi nel 2000 il Piano triennale di formazione per gli operatori dei Servizi Informagiovani piemontesi finanziato dalla Regione Piemonte, si prevedono per quest’anno, oltre alla specifica attività formativa (ipotizzabile in 6 giornate) prevista dal Progetto sperimentale sulla Qualità indirizzata ad operatori esperti che abbiano frequentato il Corso per operatori senior appena concluso, 2 azioni formative specialistiche di 3 giorni ciascuna rivolte all’insieme degli operatori: una sulle nuove tecnologie della comunicazione (per accrescere la cultura e l’uso di Internet, posta elettronica, e i servizi e le risorse comunicative in rete), l’altra sulle tecniche proprie dell’ambito professionale dei servizi di informazione e documentazione per i giovani.

3) Sito Internet

E’ in progetto la realizzazione (progettazione tecnica e grafica, realizzazione e implementazione redazionale) del sito Internet del Coordinamento regionale. Oltre alla parte “pubblica” si prevede uno spazio riservato agli operatori dei centri con accesso ID e password ove installare software tipo bacheca elettronica.

La previsione di spesa per la Regione per l’anno 2000 ammonta a Lire 180.000.000 per l’insieme dei progetti relativi ai Servizi Informagiovani.

C) Progetto per l’impiego di obiettori di coscienza in servizio civile presso la Regione Piemonte

La LR 13 febbraio 1995 n. 16, “Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani”, ha tra le finalità di cui all’art. 1 quella di “attuare interventi per l’effettivo inserimento dei giovani nella società”. L’art. 2, relativo all’elaborazione e all’aggiornamento del Piano annuale degli interventi regionali per i giovani, stabilisce (c. 2) che “il Piano indica gli indirizzi e gli obiettivi dell’azione regionale, individua i progetti obiettivo e i progetti pilota”.

Nell’ambito del Piano per l’anno 2000 si individua tra i progetti pilota per l’effettivo inserimento dei giovani nella società, la stipula, ai sensi dell’art. 11 della L. 230/1998, di una convenzione con l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC) finalizzata all’impiego, presso la Regione Piemonte, di obiettori di coscienza in servizio civile.

Attraverso questa iniziativa si intende perseguire la finalità generale di migliorare la qualità del servizio civile sul territorio piemontese, di aumentarne la sua utilità per la comunità regionale e di rendere il più possibile positiva per i giovani obiettori di coscienza piemontesi l’esperienza del servizio civile.

="#000000">L’impiego presso la Regione di obiettori di coscienza consentirà infatti di:

* valorizzare risorse giovanili piemontesi fornendo loro la possibilità di acquisire competenze e conoscenze nello sviluppo di progetti coerenti con le indicazioni contenute nella L. 230/1998, potenzialmente spendibili in attività professionali e di volontariato;

* acquisire rapidamente esperienze e competenze nella gestione dei giovani che prestano il servizio civile, utili alle strutture regionali per meglio ottemperare alle funzioni assegnate alle Regioni dalla L. 230/1998;

* sperimentare idee e strumenti per l’organizzazione, la gestione, la formazione dei giovani che prestano il servizio civile da condividere con l’UNSC e da utilizzare nella programmazione del servizio civile su base regionale.

Per rendere possibile la stipula della convenzione con l’UNSC verranno predisposti, da parte dei competenti uffici regionali coordinati dall’ufficio per le politiche giovanili, specifici progetti di impiego dei giovani obiettori che - secondo quanto è previsto dalla L. 230/1998 - potranno riguardare le seguenti aree:

1. assistenza e sanità (prevenzione, cura, riabilitazione, reinserimento sociale)

2. cultura e istruzione (educazione, promozione culturale, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico);

3. protezione civile

4. cooperazione con i paesi esteri (cooperazione allo sviluppo, formazione al commercio estero)

5. ambiente e territorio (difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale)

D) Attività internazionali giovanili

Ai sensi dell’articolo 5 della LR 16/1995,  possono essere ammessi a contributo finanziario regionale, - quale supporto all’autonomia scolastica e sostegno all’innovazione-  progetti Socrates che prevedono il coinvolgimento della realtà sociale, economica e culturale del territorio regionale (scuola-lavoro, scuola-istituzioni, scuola-ambiente), presentati dagli enti locali e dalle associazioni e cooperative giovanili piemontesi.

Rete regionale per gli scambi internazionali giovanili

I programmi per la gioventù dell’Unione Europea per gli anni 2000-2006 comprendono tre grandi aree: per l’educazione formale “Socrates”; per la formazione professionale ”Leonardo”; per l’educazione non-formale “Gioventù”. La Rete regionale, costituita con D.D. n. 470 del 18 novembre 1998, con la finalità  di  promuovere la diffusione e il miglioramento del Programma comunitario “Gioventù per l’Europa”,  dovrà cooperare con la Regione per realizzare le Azioni previste dal nuovo programma “Gioventù”, azioni che si possono così sintetizzare: Servizio Volontario Europeo; Gioventù per l’Europa; Opportunità per i giovani; Azioni congiunte; Misure di accompagnamento.

Gli enti e le associazioni che compongono la Rete regionale a seguito di opportuna segnalazione degli uffici regionali, potranno intervenire in tutte le realtà locali piemontesi, fornendo alle associazioni o agli enti locali il supporto tecnico - informativo necessario alla realizzazione di progetti europei; nello stesso tempo gli stessi componenti la Rete potranno realizzare seminari ed incontri di studio volti al miglioramento delle attività giovanili internazionali.

La previsione di spesa è di L. 50.000 000

I Ragazzi del 2006.

Lo spirito del progetto e i suoi obiettivi.

Per i giovani del Piemonte le Olimpiadi del 2006  potranno essere una straordinaria opportunità per emergere come protagonisti capaci di vivere a pieno la propria cittadinanza, condividendo un’impegnativa esperienza con coetanei di diversa provenienza culturale e sociale. Non si tratta di una iniziativa scolastica o parascolastica, né di un avviamento al lavoro e neppure di occasioni selezionate di tempo libero. Si tratta di coinvolgere una fascia consistente di giovani piemontesi in un grande evento del territorio, di produrre partecipazione e senso di appartenenza.

Il Progetto “ I Ragazzi del 2006” è rivolto ai giovani che in occasione dei giochi olimpici invernali del 2006 avranno un’età compresa fra i 18 e i 25 anni e che vorranno contribuire al successo della manifestazione attraverso il contributo volontario della loro opera. A loro, nel corso dei prossimi anni, sarà offerta la più vasta possibilità di formazione affinché l’esperienza sia una vera occasione di crescita e di arricchimento.

I Ragazzi del 2006 saranno infatti gli ambasciatori del Piemonte. Acquisiranno competenze linguistiche, conoscenza sulla  storia, sull’economia e sulle questioni rilevanti della realtà in cui vivono; saranno messi nelle condizioni di apprendere le nuove tecniche di comunicazione; acquisiranno competenze nel campo dell’organizzazione; impareranno a lavorare in equipe; faranno esperienze utili ad orientarsi nella pratica di vita concreta. Praticheranno e promuoveranno lo sport, viaggeranno e si incontreranno con altri coetanei, conosceranno altre realtà. Impareranno a pensare la propria regione all’interno di una rete di scambi e di interessi che attraversa il mondo intero oltre che l’Europa e l’Italia.

Definizione dei percorsi formativi.

La proposta iniziale è di individuare tre aree di formazione e di sperimentazione. Nella partecipazione al programma pluriennale I ragazzi del 2006 potranno fare esperienze formative in tutte le are, con modalità ancora in fase di definizione. In ciascuna delle aree particolare attenzione sarà riservata all’acquisizione di competenze con le nuove tecniche di comunicazione on line.

Tra le tre aree sinora individuate nell’ambito del progetto l’area seguente si inserisce nelle attività giovanili internazionali contemplate dal piano giovani:

Imparare le lingue e conoscere il mondo.

I percorsi formativi comprenderanno:

* opportunità di acquisire competenze nelle principali lingue europee;

* acquisire competenze sui temi interculturali e sulle tecniche di animazione;

* occasioni di incontro e scambio con giovani di altri paesi, viaggi all’estero per studio, scambi di ospitalità, esperienze in campi di lavoro e nel volontariato internazionale.

La Regione promuove all’interno di tale percorso formativo la realizzazione di corsi finalizzati a favorire nei giovani l’abitudine ai  contatti internazionali e il  superamento dei preconcetti attraverso una preparazione interculturale; corsi  da realizzarsi su tutto il territorio regionale anche con la finalità di estendere gradualmente le varie iniziative offerte ai Ragazzi del 2006.

I percorsi formativi si realizzeranno con il concorso degli Enti Locali direttamente interessati, delegandone la realizzazione agli Enti e alle Associazioni componenti la Rete regionale per le attività giovanili internazionale istituita con DD n.470 del 18 novembre 1998.

La previsione di spesa è di L. 120.000.000

Per stimolare nei Ragazzi del 2006 la partecipazione al succitato percorso formativo la Regione sostiene gli scambi, i corsi e i campi di lavoro internazionali, realizzati dalla Città di Torino.

La previsione di spesa è di L. 100.000.00

E) Programmi per attività culturali dei giovani

La musica è da sempre una forza trainante, ricca di significati che vanno oltre le canzoni e gli stili con cui si esprime. Musica e sociale da sempre trovano un terreno comune: la musica è segno dei tempi, espressione di disagio sociale, motivo ed occasione per molti giovani di realizzare momenti di aggregazione, di esprimere comunione.

Si intende quindi promuovere e dare spazio al protagonismo musicale dei giovani con l’obiettivo di superare l’ampia area costituita dal vivere la musica come mero fenomeno consumistico; la possibilità di conoscere e di presentarsi sul palco accanto ad artisti affermati, di esprimersi con proprie proposte musicali ad un pubblico vasto, costituisce per molti gruppi musicali giovanili una grande occasione di formazione e di scambio di esperienze.

In questo disegno rientrano le iniziative “Green Age”, “Anteprima Colonia Sonora”, e “Nuvolari Libera Tribu’”, che intendono dare la possibilità a molti giovani artisti di esprimere il loro protagonismo, nonché di costituire occasione per una positiva fruizione in senso sociale del proprio tempo libero per molti giovani.

Accanto alle manifestazioni musicali si intende promuovere lo sviluppo di campi espressivi in forte crescita di attenzione presso il pubblico giovanile: il cinema di animazione e il fumetto. Per questo la Regione prevede di sostenere l’iniziativa di “Anteprima Torino Comics 2000", giunta alla seconda edizione.

“Green Age” - terza edizione

La terza edizione del Green Age Festival si svolge nella consueta cornice del Pellerossa Festival, presso il Parco Generale Dalla Chiesa, a Collegno, nel mese di luglio 2000.

Green Age Festival è una iniziativa nata per dare ai giovani gruppi emergenti la possibilità di esibirsi di fronte a un pubblico qualificato.  Il vincitore della rassegna, scelto da una qualificata giuria di critici, riceverà un premio di L. 3.000.000, destinato a spese inerenti all’attività artistica.

Il punto di forza dell’iniziativa è quello di offrire ai gruppi emergenti la possibilità di esibirsi su un palco prestigioso subito prima e di fronte allo stesso pubblico di conclamate star internazionali.

La buona riuscita dell’iniziativa è dimostrata dal fatto che i gruppi che nelle due passate edizioni hanno vinto o si sono messi in mostra, sono poi risultati tra le migliori novità del panorama musicale italiano.

L’iniziativa, organizzata dal centro di Cultura Popolare, è promossa in collaborazione con la SIAE.

“Anteprima Colonia Sonora 2000"

Anteprima Colonia Sonora è un progetto pensato per le giovani leve della musica pop/rock piemontese che essendo agli inizi della propria attività artistica non hanno molte occasioni per proporre ad un vasto pubblico il proprio repertorio.

Il festival “Colonia Sonora”, una delle principali manifestazioni musicali a livello nazionale, nell’ambito dell’espressionismo spontaneo legato all’autopromozione, rappresenta dunque agli occhi di molte giovani bands il canale ideale per esercizi di autopromozione. Ne sono una riprova le centinaia di demotapes che la direzione artistica del festival riceve nel corso dell’anno.

Attraverso una selezione sviluppatasi in più momenti nel corso dei primi mesi dell’anno, sia attraverso esibizioni live in diversi locali della scena musicale torinese, sia facendo da spalla in diversi concerti con gruppi musicali affermati a livello nazionale e internazionale vengono selezionate le migliori otto formazioni, le quali saranno di scena in una serata del mese di luglio sul palco di “Colonia Sonora”, con ingresso gratuito per permettere la maggiore affluenza di pubblico possibile.

Anteprima Colonia Sonora conferma la volontà di rappresentare una cornice ideale per partecipazione, scenografia e prestigio e consentire quindi una importante offerta ai giovani gruppi per dimostrare il proprio talento.

L’altra caratteristica essenziale del progetto consiste nella pubblicazione del secondo volume della compilation “Anteprima Colonia Sonora” prevedendo il raddoppio della tiratura portata a 2.000 copie, con una selezione di otto brani di altrettante bands, riccamente illustrato dal punto di vista grafico e con commenti di un leader della scena musicale italiana, Il CD verrà distribuito gratuitamente in occasioni mirate per ottenerne un importante risultato quale veicolo promozionale.

“Nuvolari Libera Tribù ”

La diffusione sul territorio regionale delle manifestazioni musicali aventi l’obiettivo di promuovere l’espressione artistica dei giovani, costituisce uno degli obiettivi dell’azione regionale: Sul territorio cuneese è attiva da anni una serie di iniziative nell’ambito della rassegna “Nuvolari Libera Tribù” che si svolge nel periodo estivo in una area recuperata a parco oggetto di una convenzione tra il Comune di Cuneo, proprietario del terreno, e la Cooperativa Zabum Uno, gestore e bonificatore dell’area.

La rassegna offre degli spazi denominati “Lo stato delle voci”, “Nuovi Suoni” e “Suoni lontani” che si propongono di offrire a nuovi gruppi che si affacciano sul panorama della musica italiana con molte speranze ma con un curriculum ancora non nutrito, l’opportunità di proporsi a livello nazionale. L’iniziativa da sempre  guarda alla qualità e non alla visibilità degli artisti e premia i migliori fra quelli che offrono un prodotto nuovo e fresco, esplorando terreni poco battuti e difficili

L’iniziativa denominata “Suoni Lontani” vuole essere la continuazione ideale di Nuovi Suoni. Molti sono infatti i gruppi stranieri che sono riusciti a ottenere riconoscimento in campo nazionale ed internazionale ma sono conosciuti dalla ristretta cerchia degli addetti ai lavori. L’idea è quella di proporre degli spettacoli di valore indiscutibile ed offrirli gratuitamente al pubblico, in modo da farli conoscere ed apprezzare a chi avrebbe difficoltà a “scoprirli” da solo.

“Anteprima Torino Comics 2000"

Dopo il successo della prima edizione di Anteprima Torino Comics 1999, che si è conclusa con l’assegnazione del premio Pietro Miccia nell’ambito del Salone del Fumetto Torino Comics 2000, viene proposta la seconda edizione di Anteprima Torino Comics 2000, che presenta un ricco programma culturale e spettacolare coerente con le attività previste, e si svolge dal 29 giugno al 27 luglio.

Nel periodo di preparazione si prevede il coinvolgimento di molti giovani creativi compresi tra i 18 e i 35 anni, autori esordienti ed appassionati che cercano una nuova inquadratura della realtà professionale futura o un semplice stimolo alla creatività.

Il programma, che è inserito all’interno di “Giorni d’estate”, si sviluppa in una serie di appuntamenti dedicati al cinema d’animazione e al fumetto, con particolare attenzione al panorama artistico giapponese, con l’intenzione di conoscere meglio l’arte espressa da una cultura differente dalla nostra e che desta una grande attenzione presso il pubblico giovane.

Sono previste due esposizioni; una è la “Mostra di fumetto giapponese” ed un’altra è la “Mostra di fumetto italiano in stile manga”, che presenta tavole dei migliori autori italiani.

La conclusione del progetto Anteprima Torino Comics 2000 è prevista nell’ambito di Torino Comics 2001 con l’assegnazione del Premio Pietro Miccia.

La previsione di spesa per l’insieme delle iniziative culturali per i giovani è di 250.000.000 di Lire.

“BIG Torino 2000”

Realizzazione della Rassegna Biennale Internazionale di Creatività Giovanile, che ha avuto luogo a Torino e in Piemonte nell’aprile e maggio 2000, a cui hanno partecipato circa 500 giovani artisti provenienti da 35 paesi europei, selezionati da un Comitato Artistico formato da 15 esperti.

Quattordici le discipline artistiche sulle quali si sono confrontati gli esponenti delle nuove generazioni di creativi: arti visive, cinema, comunicazione e nuovi media, danza, design, fotografia, fumetto, gastronomia, interventi metropolitani, moda, musica contemporanea, musica pop-rock, scrittura, teatro. Paese ospite dell’edizione 2000 è stata la Cina, i cui artisti hanno affiancato quelli europei e piemontesi in uno stimolante confronto inteso anche a consolidare il ruolo della nostra regione come capitale europea della cultura, come spazio laboratorio per i giovani e per la comunicazione fra differenti culture.

Sotto il titolo di Big Bang, l’esplosione regionale di BIG ha costruito un fitto programma di spettacoli: iniziative ed eventi di teatro, cinema, musica, danza, fotografia, videoarte, arti visive hanno articolato le loro proposte su tutto il territorio piemontese con la fattiva collaborazione dei comuni e delle Province. Grazie a Big Bang giovani artisti di provenienza internazionale si sono così confrontati con i giovani artisti piemontesi, allo scopo di favorire lo scambio tra culture diverse e di creare nuovi legami e nuove opportunità, nell’ottica di un coinvolgimento e di un’interrelazione sempre maggiore tra il mondo giovanile e quello della cultura.

Il programma di Big Bang si è così articolato: il Comune di Alessandria ha tenuto, presso l’ex Complesso Conventuale di San Francesco, una mostra fotografica di sei, quattro stranieri e due italiani, degli artisti della selezione internazionale di BIG Torino 2000.

Asti e la Provincia hanno ospitato la sezione cinematografica del paese ospite della Biennale, la Cina, con la presentazione di alcune opere di due registi cinesi: Zhang Ymou e Ning Ying.

Il Comune e la Provincia di Biella hanno invitato alcune delle compagnie più interessanti, selezionate da BIG Torino 2000, di teatro, danza e musica, con eventi dislocati in diversi centri del biellese.

Caraglio, in provincia di Cuneo, ha presentato una mostra di arti visive con i giovani creativi selezionati dalla sezione Off di Big Torino 2000, tutti torinesi e con radicamenti con il contesto culturale della città.

La Provincia di Verbania ha organizzato due manifestazioni, a Verbania una mostra della sezione Comunicazione e Nuovi Media della Biennale Off presso il Palazzo Viani Visconti e ad Omegna l’esposizione delle opere della sezione di Design della Biennale Off presso il Forum- Museo Arti e Industria.

La Provincia di Vercelli ha presentato due iniziative: un concerto di musica contemporanea, che ha avuto come protagonisti un giovane compositore cinese e uno italiano, e una serata gastronomica che ha messo a confronto la tradizione culinaria vercellese con quella cinese.

La Regione partecipa contribuendo al sostegno di parte delle spese per un importo pari a L. 1.300.000.000.

F) Azioni per la prevenzione dei comportamenti a rischio per la salute dei giovani, iniziative in materia di sicurezza stradale

Nei Piani degli anni precedenti l’iniziativa in tema di sicurezza stradale ha coinvolto, nella fase dell’ideazione e della realizzazione, Assessorati regionali (Sanità, Cultura, Ambiente), Enti locali, Aziende sanitarie ed ospedaliere, Istituzioni scolastiche.

L’obiettivo era di orientare i comportamenti:

- degli adolescenti e dei giovani, per quanto concerne la guida di veicoli (motorini, moto, automobili);

- delle istituzioni, per quanto concerne le misure e gli interventi in tema di sicurezza stradale.

Le principali iniziative realizzate in tema di comportamenti di guida e sicurezza stradale con le risorse della legge regionale (un convegno di studio, eventi musicali e manifestazioni di animazione e sensibilizzazione rivolte ai giovani, produzione di programmi informativi e didattici su CD Rom per gli interventi di sensibilizzazione nelle scuole medie inferiori e superiori, università, ambienti militari e sportivi) si sono inserite in un programma educativo per la prevenzione del trauma cranico nella popolazione giovanile (Progetto BIP BIP) nato con i caratteri del volontariato nell’ambiente degli operatori sanitari (Comitato per il trattamento dei traumi cranici del CTO) e sostenuto, quale azione di prevenzione primaria, dall’Assessorato regionale alla Sanità.

La diffusione del Progetto BIP BIP in tutta la regione, la formazione degli operatori volontari dell’ambiente sanitario e della scuola, il potenziamento degli strumenti divulgativi e didattici sono ora assicurati dal sostegno diretto dell’Assessorato alla Sanità.

Con il Piano 2000 la Regione Piemonte intende proseguire le iniziative di sensibilizzazione dei giovani sul tema della guida sicura, tema reso drammatico dal perdurare degli incidenti stradali, spesso con esiti letali o gravemente invalidanti, che si verificano soprattutto nelle notti dei fine settimana.

Si intende concretamente realizzare una campagna di sensibilizzazione che veda coinvolti i presidi medici presenti sul territorio e le scuole superiori con interventi di educazione ai comportamenti corretti nella guida, nella circolazione stradale, negli interventi di soccorso, con l’utilizzo di supporti visivi.

Si vogliono diffondere le iniziative sul territorio regionale, superando l’ambito torinese su cui si sono maggiormente incentrati gli interventi degli anni trascorsi, iniziando ad operare su almeno tre territori provinciali.

L’onere finanziario complessivo per la realizzazione di iniziative, indagini conoscitive, materiali informativi e tecnici è di L. 100.000.000."

G) Giovani e spazi urbani

Anche nel nostro paese, come è già avvenuto negli ultimi venti anni in diversi paesi europei, le politiche urbane si apprestano a diventare un riferimento obbligato per le politiche sociali e in modo particolare per quelle rivolte ai giovani.

Attraverso i Programmi di recupero urbano (PRU), che interessano i quartieri popolari di proprietà pubblica di quattordici comuni piemontesi, i Programmi di riqualificazione urbana (PriU) e i “Contratti di quartiere” si attuano interventi sugli spazi urbani con l’intento di integrare la progettazione e la trasformazione edilizia ed urbanistica con le iniziative di carattere sociale, culturale ed economico.

La cultura di riferimento comune a questi programmi, fatta propria anche dalla Regione Piemonte, è quella proposta dall’Iniziativa comunitaria URBAN che prevede:

- il contributo diretto degli abitanti nella riqualificazione del quartiere in termini di lavoro, investimenti e altre risorse;

- azioni finalizzate a tutelare le categorie e i soggetti più emarginati nel quartiere;

- azioni innovative per favorire l’occupazione e la formazione della popolazione inattiva;

- il coinvolgimento delle associazioni che operano senza scopo di lucro.

In questa direzione la Regione ha assicurato ai programmi di riqualificazione urbana il concorso dei fondi strutturali (DOCUP 97-99) attraverso misure volte a sostenere l’avvio di attività imprenditoriali e servizi di accompagnamento alla creazione d’impresa, attività mirate di orientamento, consulenza e formazione.

Per favorire il coordinamento tra livelli istituzionali e settori diversi e per affermare un approccio integrato nella riqualificazione urbana, tra la fine del 1998 e l’inizio del 1999, gli Assessorati regionali all’Ambiente e all’Urbanistica hanno proposto ai diversi settori regionali, agli amministratori locali, ai tecnici e ai responsabili delle azioni di promozione economica, sociale e culturale impegnati nei PRU piemontesi una prima serie di seminari per presentare indirizzi progettuali ed esperienze di riferimento in Europa.

Il Progetto Speciale Periferie del Comune di Torino, deliberato nel dicembre 1997, ha per obiettivo la riqualificazione di aree periferiche della città attraverso:

Programmi di recupero urbano, Contratti di quartiere, Azioni di sviluppo locale.

All’interno del Progetto speciale periferie, il Progetto “Giovani/Periferie – Partecipazione giovanile e sviluppo locale urbano” è finalizzato a individuare e sperimentare strumenti efficaci di coinvolgimento dei giovani.

Col Piano 1999 della LR n. 16/1995 la Regione ha ritenuto di sostenere con un contributo di 90 milioni di lire la realizzazione del progetto avviato dal Comune, facendone un progetto pilota a regia regionale con l’intento di valorizzarne le acquisizioni e di renderle disponibili per tutte le realtà locali piemontesi interessate.

Il programma di lavoro in corso di realizzazione, per il quale il Comune ha investito altri 110 milioni, prevede:

1 - una ricerca-azione partecipata ed eventi locali proposti ai giovani di quattro aree urbane (tre PRU: V. Artom, V. Ivrea, C.so Grosseto, un Contratto di quartiere: V. Arquata) col coinvolgimento di esperti ed operatori del settore pubblico e del privato sociale già impegnati in azioni territoriali rivolte ai giovani;

2 - - una serie di incontri e momenti seminariali:

- incontro tra i gruppi di giovani partecipanti alla ricerca-azione;

- seminario sulla ricerca-azione per gli operatori pubblici e privati del sociale;  

- seminario internazionale per la comparazione di progetti similari con altre realtà cittadine europee che hanno al loro attivo una consolidata e significativa esperienza in materia di giovani, spazi urbani e riqualificazione urbana;

- seminario cittadino-regionale di restituzione dei risultati della ricerca e degli apporti risultanti dalle esperienze delle altre realtà europee;

3 - la produzione di una documentazione tecnica attraverso la pubblicazione di un quaderno tematico sulla ricerca-azione partecipata;

4 - la produzione di una documentazione divulgativa attraverso supporti diversi: video o altri strumenti che documentino il processo della ricerca-azione partecipata.

Nell’ambito di questi momenti di lavoro verrà messo a disposizione e utilizzato il materiale di informazione e animazione sulle tematiche dell’ecologia urbana prodotto dalla Regione Piemonte – Assessorato all’Ambiente.

Per il Piano 2000, in vista di una diffusione a scala regionale di materiali, supporti, riferimenti operativi utili alla progettualità locale, si sono definiti con i responsabili del Progetto Speciale Periferie del Comune di Torino gli sviluppi possibili della cooperazione avviata, prevedendo di realizzare:

a – un’area Giovani/Periferie nel Sito Internet della Città di Torino (progettazione, realizzazione e successiva implementazione) con:

* i programmi e le risultanze delle attività di ricerca-azione partecipata e degli eventi pubblici realizzati;

* una documentazione per operatori in materia di ricerca-azione partecipata e di lavoro di comunità, accompagnata dalla presentazione dei presupposti culturali e metodologici del Progetto Giovani/Periferie;

* uno spazio in cui istallare un software per la comunicazione di lavoro tra gli operatori impegnati nei progetti locali in materia di giovani e spazi urbani;

b – un dossier di lavoro per decisori politici, tecnici e per operatori elaborato a partire dalla documentazione raccolta circa:

* le esperienze di accompagnamento sociale rivolte ai giovani nei quartieri torinesi e in altre esperienze significative in ambito regionale e nazionale;

* le più significative realizzazioni in materia di politiche urbane e per i giovani presentate dalle città europee nel corso del convegno internazionale sulla riqualificazione urbana previsto per il mese di dicembre prossimo;

c – moduli di informazione-formazione rivolti a decisori e operatori pubblici, associazioni giovanili e cooperative sociali interessati da programmi di riqualificazione urbana e di accompagnamento sociale rivolto ai giovani; questi momenti di lavoro, predisposti dal Comitato di Pilotaggio del Progetto Giovani/Periferie per quanto riguarda i materiali di documentazione e la partecipazione di esperti e relatori, saranno messi a disposizione delle Amministrazioni provinciali come opportunità di animazione a livello locale;

d – esperienze pilota di coinvolgimento operativo di giovani nella progettazione, sistemazione e manutenzione di spazi urbani, come sviluppo della ricerca-azione partecipata programmata nel 1999 in direzione, appunto, dell’azione diretta e concreta sul loro ambiente di vita; si fa riferimento alle esperienze dei cantieri-laboratorio e agli indirizzi dei Piani della Legge 16 che prevedono “il sostegno a progetti finalizzati a sviluppare forme di autorganizzazione dei giovani o che portino a realizzazioni concrete e riconosciute dalle comunità locali…”.

L’impegno finanziario da parte della Regione è previsto in 100.000.000 di Lire.

H) Attivazione sperimentale di servizi per l’accompagnamento e il tutoraggio delle imprese giovanili nel quadro dei programmi di dinamizzazione economica in ambito locale.

Negli anni 1998-1999 la LR 16/1995 ha supportato progetti per lo sviluppo di imprese giovanili la cui attività era stata promossa dalla legislazione regionale di settore.

Con il programma del 2000 l’intervento proposto dalle “politiche giovanili” intende sperimentare servizi per l’accompagnamento ed il tutoraggio, partendo dalla fase di ideazione – progettazione fino al primo anno di vita dell’azienda.

Sulla base dell’esperienza acquisita nell’analisi e nella valutazione delle domande presentate, sono state riscontrate criticità relative, soprattutto, a:

* carenza – assenza di analisi di mercato;

* non corretta elaborazione e stesura del piano di fattibilità, in particolare sulla parte economica e finanziaria;

* poche richieste di formazione professionale;

* assistenza tecnica e gestionale da parte di soggetti non sufficientemente qualificati e/o che non accompagnano in modo adeguato la società nelle sue fasi di avviamento.

Occorre quindi:

* catalogare le imprese che già hanno avuto accesso alle agevolazioni previste dalla L.R. 22/97;

* segmentare le tipologie di spesa richieste per il finanziamento;

* conoscere la capacità di sviluppo;

* conoscere il grado di uso e di utilità delle tipologie di spesa finanziate;

* individuare le priorità di servizi;

* scegliere i servizi da sperimentare;

* elaborare l’offerta commerciale;

* individuare le società per il tutoraggio e l’affiancamento;

* attivare la sperimentazione e ridefinire i servizi; in tale ambito la sperimentazione dovrà consentire di individuare nuove tipologie di servizi a regia regionale quali ad esempio:

- banche dati settoriali di fornitori, clienti, prodotti – servizi,

- centri di acquisto,

- disponibilità di banche dati specialistiche,

- incubatore immobiliare,

- reperimento e selezione del personale,

- gestione finanziaria,

- sportello verso enti,

- promotore e/o facilitatore di filiere.

Per la realizzazione di quanto sopra indicato è necessario prevedere la collaborazione degli Enti a partecipazione regionale quali ad esempio la FINPIEMONTE.

La previsione di spesa è di 150.000.000 di Lire.

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI ENTI LOCALI, ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE GIOVANILI

La Giunta regionale per il perseguimento delle finalità sancite dalla legge e sulla base degli indirizzi e dei criteri previsti nel piano annuale degli interventi regionali, eroga contributi a sostegno di progetti e iniziative per le seguenti aree:

a) inserimento sociale e partecipazione dei giovani;

b) disagio giovanile, con interventi mirati a prevenire percorsi di devianza, sviluppando progetti di prevenzione primaria;

c) mobilità giovanile, con iniziative di scambio socio culturale fra Paesi europei;

d) cooperazione, con iniziative tese a favorire lo sviluppo delle varie forme di aggregazione, associazionismo e cooperazione giovanile nazionale ed internazionale;

e) informazione e consulenza per i giovani.

La legge prevede che la Giunta regionale eroghi contributi per progetti predisposti da Enti locali, associazioni o cooperative giovanili, con priorità in ambito provinciale e comunale ai progetti predisposti dagli Enti locali.

La legge stabilisce altresì, quali criteri preferenziali e prioritari:

a) l’adozione, da parte dei Comuni, della “Carta della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale”, di cui all’articolo 1, ed il comprovato impegno nella sua attuazione:

b) la continuità e l’efficacia dell’azione a favore dei giovani, verificabile in particolare dalla comprovata realizzazione di strutture o strumenti permanenti dedicati a tale scopo;

c) la proposizione di progetti coordinati e da realizzarsi in collaborazione fra più Comuni, in specie appartenenti ad aree montane e rurali.

I contributi vengono erogati per il 50 per cento all’avvio dei progetti e, per la restante parte, su presentazione di idonea documentazione, che comprovi la realizzazione integrale del progetto.

Per il 2000 si propone l’avvio di un processo di coinvolgimento delle Province nelle attività di esame e valutazione dei progetti presentati dagli Enti Locali e dalle Associazioni e Cooperative giovanili.  Questo aspetto innovativo appare in linea con gli indirizzi che la Regione intende assumere anche con la normativa in via di approvazione relativa al recepimento del “Decreto Bassanini”.

Le domande di contributo ai sensi dell’art. 5 della LR 16/1995 devono essere inoltrate alle rispettive Province complete della documentazione prevista dal bando, ed alla Regione per conoscenza va inviato il solo schema generale. Le Province provvederanno ad effettuare l’istruttoria per l’ammissibilità delle domande, l’analisi dei costi e delle risorse dei progetti proposti, la loro rispondenza ai criteri prioritari e preferenziali ai fini della formulazione della graduatoria regionale. Le Province trasmetteranno le risultanze dell’istruttoria dei progetti alla Regione, che, in accordo con il Gruppo di lavoro Interassessorile per la gestione della LR 16/1995, provvederà alla formulazione della graduatoria regionale e, sulla base delle disponibilità di bilancio, definirà l’entità del contributo spettante a ciascun progetto. La Regione provvederà conseguentemente ad attribuire ad ogni Provincia l’ammontare delle risorse finanziarie necessarie a fornire il sostegno ai progetti di competenza. Le Province provvederanno all’erogazione dei contributi secondo le modalità stabilite nel Piano e nell’Avviso Pubblico, fornendo alla Regione la rendicontazione circa i contributi erogati ad ogni singolo progetto.

Le Province che intendono presentare progetti ai sensi dell’articolo 5 inoltreranno le istanze alla Regione; la valutazione delle stesse sarà effettuata dal Gruppo di Lavoro interassessorile per l’attuazione della LR 16/1995 istituito con DGR n. 46-25231 del 5 agosto 1998.

Per l’anno 2000 si prevede una spesa di L. 2.200.000.000.

Nel caso si rendessero disponibili in corso d’esercizio, ulteriori disponibilità finanziarie, si provvederà alla loro attribuzione alle azioni previste dal presente Piano.

Criteri per l’erogazione dei contributi di cui all’art. 5 LR 16/1995  anno 2000

A) Le aree d’intervento

Gli interventi che in attuazione dell’art. 5 della L.R. 16/1995 la Regione si propone di sviluppare con il piano 2000 sono prioritariamente rivolti, attraverso incentivi a programmi attuati da Enti locali ed associazionismo, a perseguire i seguenti obiettivi









*: - per l’attivazione di centri Informagiovani potrà essere riconosciuto un contributo a sostegno di spese di primo impianto della struttura, a condizione che la stessa sia attivata da un comune o da più comuni in forma associata, la cui popolazione sia costituita da almeno 10.000 abitanti; sono escluse dal contributo le spese di gestione dei centri attivati negli anni precedenti.

**: - nel rispetto delle norme internazionali e comunitarie sulla reciprocità e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 1980: “Disposizioni di indirizzo e coordinamento per le attività promozionali all’estero delle regioni nelle materie di competenza” e successive modifiche ed integrazioni.

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Possono altresì essere presentati progetti sperimentali, non strettamente riconducibili alle finalità sopra individuate, che potranno essere opportunamente valutati e sostenuti a titolo sperimentale, previo parere della Consulta Giovanile Regionale.

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B) Soggetti destinatari dei contributi

- Comuni, Unioni e Consorzi di Comuni, Province, Comunità Montane, forme associative e di cooperazione fra i medesimi.

- Associazioni giovanili: associazioni aventi specificità giovanile chiaramente indicata nella denominazione o nell’atto costitutivo o nello Statuto, o che prevedano espressamente tra le finalità l’azione a favore dei giovani, o costituite per almeno l’80% dei soci da giovani di età compresa fra i 18 ed i 35 anni, il cui atto costitutivo o Statuto preveda:

- l’assenza di fini di lucro;

- la elettività delle cariche associative;

- l’obbligo di formazione del bilancio.

Tali Associazioni devono avere la propria sede legale nell’ambito del territorio della Regione Piemonte ovvero, ove trattisi di Associazioni a carattere nazionale, svolgere la loro attività nel territorio regionale tramite una loro sezione.

- Cooperative giovanili: composte, all’atto della loro costituzione nonchè al momento di presentazione dell’istanza di contributo, per almeno l’80% dei soci da giovani di età compresa fra i 18 ed i 35 anni.

C) Destinatari delle iniziative e dei progetti:

Giovani abitanti in Piemonte di età compresa fra i 18 ed i 35 anni, salvo che per interventi relativi a:

- informazione ai giovani (fascia di età compresa tra i 15 ed i 29 anni);

- scambi socioculturali (fascia di età compresa tra i15 ed i 25 anni)

D) Criteri prioritari e preferenziali per la valutazione dei progetti e delle iniziative.

La Giunta regionale con proprio atto deliberativo definirà, sulla base delle accettazioni formali comunicate dalle Province, le modalità per l’attribuzione delle attività connesse alla gestione dei contributi di cui all’art. 5, stabilendo altresì il valore dei punti da attribuire ai criteri di seguito elencati:

- l’adozione, da parte del Comune, della “Carta per la partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale” (approvata dal Consiglio d’Europa il 17 novembre 1990) e l’attivazione di specifica struttura (di concertazione o di co-gestione) composta da giovani, avente le caratteristiche e le funzioni di cui alla “Carta” citata;

- la continuità e l’efficacia dell’azione a favore dei giovani da parte del soggetto che richiede il contributo, comprovata dalla pregressa attivazione di iniziative a favore dei giovani o dalla realizzazione di strutture o strumenti permanenti dedicati a tale scopo;

- la proposizione di progetti coordinati e da realizzarsi in collaborazione fra più Comuni;

- progetti coordinati fra più Comuni in aree montane e rurali;

- coinvolgimento nella progettazione e/o nella realizzazione del progetto di una pluralità di soggetti (Enti, Associazioni, privato - sociale, volontariato, ecc.) ulteriori e diversi da quelli che hanno proposto istanza di contributo;

- funzionalità del progetto rispetto ad una pluralità di obiettivi di cui alla “Carta Europea per la partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale”.

- potenziale continuità nel tempo dell’azione prevista e sua possibilità di sviluppo (riconducibilità del progetto o dell’iniziativa ad un programma più ampio di intervento di cui il progetto costituisca un’articolazione od una fase).

- priorità in ambito comunale ai progetti predisposti da Enti locali.

E) Condizioni, entità, destinazione e modalità di erogazione del contributo

Per essere ammessi al contributo regionale nell’ambito del presente ‘Piano annuale’ i progetti devono essere avviati nell’anno 2000.

Non possono essere ammessi al contributo di cui alla L.R. 16/1995 progetti od iniziative che siano finanziabili in base ad altre leggi regionali.

Non possono essere ammessi a contributo più di un’iniziativa od un progetto di un medesimo soggetto (Ente locale, Associazione o Cooperativa giovanile) da realizzarsi nell’ambito di un medesimo Comune o dei medesimi Comuni; nel caso il medesimo soggetto presenti istanza di contributo per più progetti od iniziative da realizzarsi nell’ambito di un medesimo Comune o dei medesimi Comuni dovrà indicarne le relative priorità.

Nel caso i soggetti presentatori siano Comuni capoluogo di provincia, Amministrazioni provinciali e Comunità Montane, potranno essere ammessi a contributo due progetti con contenuti distinti.

Nel caso in cui l’iniziativa od il progetto siano realizzati da un’Associazione giovanile o da una Cooperativa giovanile su committenza di un Ente Locale, l’istanza di contributo dovrà essere presentata dall’Ente Locale committente.

Il contributo regionale è destinato a parziale copertura, fino ad un massimo del 50%, dei costi destinati esclusivamente alla realizzazione del progetto e riconducibili alle seguenti voci:

- prestazioni professionali e personale dipendente: consulenti, esperti, personale a rapporto professionale necessario ai fini della realizzazione del progetto, personale dipendente limitatamente al lavoro necessario per la realizzazione del progetto, con l’esclusione del personale dipendente delle Province, delle Comunità montane, dei Comuni, o loro Enti consorziati;

- locali: spese di eventuale affitto e utenze relative; spese connesse a lavori di manutenzione ordinaria e di adeguamento alle norme di sicurezza (di importo non superiore al 20% del costo complessivo del progetto); non sono ammissibili a contributo le spese relative a lavori di ristrutturazione edilizia;

- prestazioni di servizi e acquisto di beni di consumo;

- arredi e dotazioni strumentali.

Il contributo massimo riconoscibile al progetto od iniziativa ammessa non può comunque eccedere la somma di 50 milioni di lire.

Non sono ammissibili a contributo le spese imputabili all’ordinaria attività istituzionale prevista dalle leggi vigenti.

La quantificazione del contributo regionale terrà conto di eventuali altri apporti finanziari assegnati da altri soggetti (pubblici e privati), per la realizzazione dello stesso progetto.

La copertura delle singole voci di spesa ammesse terrà conto di quanto previsto dalla normativa vigente nelle materie di competenza.

Al fine di garantirne la fattibilità, il progetto deve prevedere, a fronte del quadro dei costi preventivati, un preciso piano finanziario con l’indicazione delle risorse che il soggetto proponente si impegna a destinare al finanziamento del progetto stesso (risorse proprie o risorse messe a disposizione da altri soggetti), ad integrazione dell’ammontare del contributo regionale richiesto. Saranno escluse le domande che non espongano un’esatta corrispondenza fra il totale dei costi preventivati per la realizzazione del progetto ed il totale delle risorse (incluso il contributo regionale richiesto) preventivate per il suo finanziamento.

In relazione alle condizioni sopra specificate, la domanda di contributo, redatta sul modello che verrà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte, dovrà contenere in particolare:

- la descrizione dell’iniziativa o del progetto, i tempi di avvio e di realizzazione, i destinatari, le risorse umane, strumentali e finanziarie dedicate e quant’altro sia necessario per un’adeguata valutazione dei presupposti di ammissione a contributo e della validità del progetto o dell’iniziativa;

- l’indicazione dell’entità del contributo regionale richiesto;

- la dichiarazione di disponibilità a realizzare il progetto o l’iniziativa in presenza di un contributo regionale di entità inferiore a quella richiesta, salvo riduzioni connesse alla minore entità del contributo regionale, fermi restando la configurazione, i contenuti e gli obiettivi dell’iniziativa o del progetto quali indicati in sede di domanda di contributo;

- la dichiarazione di disponibilità a fornire consulenza gratuita ad altri soggetti che intendano realizzare, nell’ambito di loro pertinenza, iniziative o progetti analoghi.

In relazione all’entità del contributo assegnato, se inferiore a quello richiesto nell’istanza, il progetto o l’iniziativa ammesso a contributo potrà essere eventualmente rimodulato in riduzione, mediante presentazione di relazione e quadro dei costi e delle risorse (fermi restando la configurazione, gli obiettivi e i contenuti previsti in sede di istanza); la riduzione non potrà eccedere comunque la differenza tra l’entità del contributo regionale richiesto in sede di istanza e l’entità del contributo riconosciuto.

Per i progetti in corso di realizzazione, il contributo verrà erogato con le seguenti modalità:

- nella misura del 50% dietro presentazione di dichiarazione inerente le modalità di attuazione del progetto (conforme all’istanza o rimodulato in riduzione) e la conferma della piena disponibilità delle risorse, indicate nell’istanza, concorrenti con il contributo regionale;

- per la restante parte previa presentazione di rendicontazione e annessa documentazione giustificativa che comprovi la realizzazione integrale del progetto o dell’iniziativa (coerentemente al progetto presentato nell’istanza o rimodulato in riduzione); per i progetti attuati da associazioni e/o cooperative giovanili, la rendicontazione dovrà essere resa mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto presentatore attestante le spese complessivamente sostenute e fotocopie della relativa documentazione di spesa.

Per i progetti realizzati e conclusi anteriormente alla comunicazione di ammissione a contributo, il contributo verrà erogato in un’unica soluzione, dietro presentazione di rendicontazione e annessa documentazione giustificativa secondo le modalità sopra indicate.

Il contributo verrà revocato, provvedendo nelle forme di legge al recupero della quota già erogata nei seguenti casi:

- mancato avvio del progetto entro il 2000;

- mancata comunicazione, alla Provincia competente, dell’avvio del progetto entro 60 giorni dalla data di comunicazione di ammissione a contributo;

- mancata presentazione, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di conclusione del progetto, della documentazione attestante la realizzazione integrale dello stesso;

- realizzazione del progetto difforme da quanto indicato in sede di istanza o di rimodulazione dei costi.

La Determinazione Dirigenziale 13 dicembre 2000, n. 1411, Codice S1.4 relativa alla presente Deliberazione di Consiglio è pubblicata a pagina 99 del presente Bollettino Ufficiale (ndr).



DETERMINAZIONI
DEI DIRIGENTI

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)

Consiglio regionale


Codice D3S3
D.D. 13 novembre 2000, n. 600

Locali di Via Arsenale 14 da destinare ad uffici del Consiglio Regionale. Disposizioni per l’espletamento di gara a trattativa privata per la fornitura e posa di quadri elettrici. Corpi illuminanti e accessori

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Di disporre - per le motivazioni espresse in premessa - il procedimento di gara a trattativa privata (gara ufficiosa) ai sensi dell’Art. 31 lett. g) della L.R. 8/84, così come modificato dalla L.R. 18/92, per l’affidamento della fornitura e posa di quadri elettrici, corpi illuminanti accessori nei locali siti presso l’immobile di Via Arsenale 14 da destinare ad uffici del Consiglio Regionale e dei Gruppi Consiliari;

2) di approvare lo schema di lettera di invito il Capitolato Speciale d’Appalto, uniti alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale nonchè gli elaborati grafici specificatamente predisposti e conservati agli atti del Settore Tecnico e Sicurezza;

3) di invitare a presentare offerta le n. 10 Ditte di cui all’allegato elenco (parte integrante e sostanziale della presente Determinazione);

4) di stabilire che le offerte delle Ditte invitate alla gara dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 21 novembre 2000 e che l’espletamento della gara avverrà il giorno 22 novembre 2000 alle ore 16.00;

5) di stabilire che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà a favore della Ditta che avrà presentato l’offerta economica più conveniente come da “modulo d’offerta” allegato alla citata lettera d’invito, mediante ribasso percentuale sul prezzo a corpo posto a base di gara di L. 130.000.000 (Euro 67.139.39) oltre I.V.A. e che si potrà eventualmente procedere all’aggiudicazione della gara quand’anche pervenga una sola offerta, purchè valida, fatta salva la facoltà per l’Amministrazione del Consiglio Regionale di non procedere ad alcun’aggiudicazione anche per soli motivi di opportunità a prescindere dal regolare svolgimento della gara con provvedimento motivato;

6) di stabilire che al formale impegno di spesa relativo all’appalto di cui all’oggetto si provvederà, subordinatamente all’esito positivo della gara, con specifica Determinazione.

Il Direttore regionale
Wally Montagnin



Codice D3S3
D.D. 16 novembre 2000, n. 604

Affidamento del servizio di pulizia ordinaria dei locali del Consiglio Regionale sede di Piazza Solferino, 22, alla Ditta La Lucentezza S.r.l. per il periodo 25/11/2000 - 30/06/2001. Impegno di spesa per l’anno 2000 di L. 9.818.470 (Euro 5.070,82) o.f.c. sul cap. 3030 art. 10 - esercizio finanziario 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Di affidare - per le motivazioni espresse in premessa - alla Ditta La Lucentezza S.r.l. (corrente in Piazza Garibaldi n. 49 - Bari) il servizio di pulizia dei locali del Consiglio Regionale, sede di Piazza Solferino n. 22 per il periodo dal 25/11/2000 al 30/06/2001 al canone mensile di L. 6.818.382 (Euro 3.521,40) oltre IVA ed alle condizioni del contratto Rep. n. 818 del 18/01/1999;

2. di dare atto che si procederà alla stipulazione del relativo contratto per mezzo di scrittura privata ai sensi dell’Art. 33 lett. b) della L.R. n. 23/01/84 n. 8, previa presentazione della documentazione richiesta dall’Amministrazione e costituzione d’adeguata cauzione ai sensi dell’Art. 37 della L.R. n. 8/84;

3. di impegnare la somma di L. 9.818.470 (Euro 5.070,82) o.f.c. per fare fronte agli oneri derivanti dal servizio in oggetto, per il periodo dal 25/11/2000 al 31/12/2000, a carico del Capitolo 3030 Art. 10 del Bilancio 2000;

4. di rinviare a successivo provvedimento l’impegno di spesa di L. 49.092.350 (Euro 25.354,08) o.f.c., per far fronte agli oneri relativi al periodo 01/01/2001 - 30/06/2001, a carico del competente Capitolo ed Articolo del Bilancio 2001;

5. di dare atto che al pagamento degli oneri derivanti dal predetto contratto, che saranno esposti su fatture periodiche, si provvederà previo rilascio d’attestazione di regolare effettuazione dei servizi da parte degli uffici competenti.

Il Direttore regionale
Wally Montagnin



Codice D3S3
D.D. 16 novembre 2000, n. 605

Copie eccedenti il minimo contrattuale relative ai contratti Rep. nº 1891 e relativi atti aggiuntivi e rep. nº 2895 e relativi atti aggiuntivi. Impegno di spesa a favore della Ditta Danka Italia S.p.A. di L. 5.000.000 (Euro 2.582,28) o.f.c. sul cap. 3030 (10210) - art. 18 - esercizio finanziario 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Di impegnare - per le motivazioni espresse in premessa - a favore della Danka Italia S.p.A. (corrente in Novegro di Segrate, Milano, Viale Circonvallazione Idroscalo nº 20), la somma presunta di L. 5.000.000 (Euro 2.582,28) o.f.c., per far fronte agli oneri dovuti per le copie eccedenti riferite ai contratti Rep. nº 2895 del 13/07/1993 e relativi atti aggiuntivi e Rep. nº 1891 del 28/07/92 e relativi atti aggiuntivi, per il periodo novembre - dicembre 2000, sul Cap. 3030 (10210) - Art. 18 - del Bilancio del Consiglio Regionale per l’Esercizio Finanziario 2000;

2. di rinviare a successivi provvedimenti l’impegno della spesa derivante dagli oneri dovuti per le copie eccedenti, riferita all’anno 2001, a carico del competente Capitolo ed articolo del Bilancio del Consiglio Regionale per l’Esercizio 2001

3. di dare atto che si provvederà al pagamento dei succitati oneri, che saranno esposti su specifiche fatture emesse dalla predetta ditta, previo rilascio dell’attestazione di regolarità da parte degli uffici competenti.

Il Direttore regionale
Wally Montagnin



Codice D3S3
D.D. 16 novembre 2000, n. 606

Pubblico incanto per l’appalto dei lavori di adeguamento di fabbricati ed impianti tecnologici presso l’immobile sito in Torino, Piazza Solferino, 22. Aggiudicazione definitiva a favore del Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro e Pubblicazione avviso di appalto aggiudicato - Impegno di Lit. 429.262.514 (Euro 221.695,58) sul cap. 3030 (10210) art. 12 dell’esercizio finanziario 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Di approvare - per le motivazioni espresse in premessa - i Verbali Rep. n. 13/00 del 13 settembre 2000 e Rep. n. 14/00 del 5 ottobre 2000 della gara a pubblico incanto per l’appalto dei lavori di adeguamento di fabbricati ed impianti tecnologici presso l’immobile sito in Torino, Piazza Solferino, n. 22;

2. di aggiudicare l’appalto dei lavori di adeguamento di fabbricati ed impianti tecnologici presso l’immobile sito in Torino, Piazza Solferino, n. 22, al Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro (con sede in Ravenna, via Teodorico, 15) che ha presentato la miglior offerta con il ribasso sull’importo delle opere a corpo posto a base di gara del 13,13% (tredici virgola tredici per cento);

3. di stabilire l’esatto ammontare del contratto in lit. 332.850.170 - Euro 171.902,76 oltre l’IVA (comprensivo di lit. 20.900.000 oltre l’IVA per oneri di attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) da corrispondere nella misura prevista dalle leggi vigenti;

4. di stanziare per imprevisti la somma di L. 19.971.010 (Euro 10.314) o.f.c. pari al 5% dell’importo del contratto, ai sensi dell’art. 25 della L. 109/94 e s.m.i.;

5. di provvedere alla stipulazione del contratto per mezzo di scrittura privata (come previsto all’art. 33 lett. b) della L.R. 8/84);

6. di impegnare in favore del Consorzio Ravennate la complessiva somma di 419.391.214 (Euro 216.597,48) o.f.c. sul Cap. 3030 (10210) Art. 10, del Bilancio del Consiglio Regionale per l’Esercizio Finanziario 2000;

7. di pubblicare un avviso di avvenuta aggiudicazione (secondo lo schema allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale), sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, all’Albo Pretorio del Comune di Torino, nonchè un estratto sui quotidiani “La Stampa” e “Il Sole 24 Ore”;

8. di impegnare la somma lit. 5.299.300 (Euro 2.736,86) o.f.c. per “La Stampa” (Publikompass S.p.A.) e di lit. 4.572.000 (Euro 2.361,24) o.f.c. per “Il Sole 24 Ore” (Il Sole 24 ore S.p.A.) sul Cap. 3030 (10210) Art. 12, del Bilancio del Consiglio Regionale per l’Esercizio Finanziario 2000.

Il Direttore regionale
Wally Montagnin



Codice D3S2
D.D. 16 novembre 2000, n. 607

Fornitura delle calzature che costituiscono parte della dotazione di divise spettante al personale del Consiglio Regionale del Piemonte avente diritto per il biennio 2001-2002. Autorizzazione ed impegno di L. 17.280.000 sul cap. 4030 - art. 11 - esercizio finanziario 2000

(omissis)

Il Direttore regionale
Wally Montagnin



Codice D4S2
D.D. 16 novembre 2000, n. 608

Abbonamento biennale della Banca Dati Medias - Autorizzazione ed impegno di spesa di L. 1.980.000 al cap. 3040, art. 3

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Di autorizzare - per le motivazioni espresse in premessa - l’abbonamento ai volumi “Medias - l’informazione nome per nome” editi dalla Stefano Maine editore (Via Brigate Partigiane 4/19, 16129 Genova) per i mesi marzo, luglio, novembre 2001 e marzo, luglio, novembre 2002 al costo complessivo anticipato di L. 1.980.000;

2) di procedere alla stipula del contratto con la Stefano Maine editore mediante corrispondenza secondo gli usi del commercio così come previsto dalla l.r. 23.1.84, n. 8;

3) di impegnare, a tal fine, la spesa di L. 1.980.000 al cap. 3040, art. 3 del Bilancio 2000 del Consiglio regionale.

Il Direttore regionale
Luciano Conterno



Codice D2S1
D.D. 16 novembre 2000, n. 609

Richiesta di abbonamento a Lex 24 (Il Sole 24 Ore on line) e Giust.it Rivista telematica Internet di Diritto Pubblico e a Diritto e Giustizia su Internet per il Settore Studi e Documentazione per l’anno 2001. Impegno di spesa di L. 1.320.000 (IVA inclusa) sul Cap. 3020 - Art. 1 del Bilancio del Consiglio Regionale 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Di provvedere all’acquisto dei seguenti abbonamenti per l’anno 2001:

- Lex-24 (Sole 24 Ore on line) L. 360.000. (IVA Compresa)

- Giust.it Rivista Internet di Diritto Pubblico L. 480.000 (IVA compresa)

- Diritto e Giustizia (via Internet) L. 480.000 (IVA compresa);

per l’importo complessivo di L. 1.320.000 (IVA compresa);

2. di impegnare la somma di L. 1.320.000. sul Cap. 3020 - Art. 1 del Bilancio del Consiglio Regionale per l’anno finanziario 2000 che presenta la necessaria disponibilità.

Il Direttore regionale
Adriana Garabello



Codice D1S3
D.D. 17 novembre 2000, n. 610

Consulta delle elette del Piemonte. Presentazione del volume “La stagione del disincanto. Cittadine, cittadini e politica alle soglie del 2000". Affidamento incarico e stampa inviti. Impegno di spesa L. 2.160.000 o.f.c. (Euro 1115.55) cap. 6010 art. 4 bilancio 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Di procedere, per tutto quanto espresso in premessa, alla presentazione, nelle province piemontesi, del volume “La stazione del disincanto. Cittadine, cittadini e politica alle soglie del 2000", contenente le ricerche volute dalla Consulta delle Elette;

2) di affidare alla Tipolitografia F.lli Scaravaglio di via Cardinal Massaia n. 106 - 10147 Torino la stampa di n. 4500 cartoncini invito 2 ante f.to chiuso 21x10 carta gr. 250 stampa a 4 colori e così ripartiti n. 1.500 per la provincia di Torino, n. 1.500 per le province di Novara, Vercelli Verbania e Biella e n. 1.500 per le province di Asti, Alessandria e Cuneo;

3) di impegnare la somma di lire 2.160.000 (o.f.c.) pari a Euro 1115.55, importo comprensivo dello sconto del 2% quale esonero del versamento della cauzione secondo l’art. 37 della L.R. 23/1/1984 n. 8, sul capitolo n. 6010 art. 4 del Bilancio del Consiglio Regionale del Piemonte, esercizio 2000.

4) di procedere all’ordine per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, così come previsto dall’art. 33 lett. d) della L.R. n. 8/84;

5) di liquidare la somma indicata previa esibizione di regolare fattura e sulla base dei servizi effettivamente resi.

Il Direttore regionale
Maria Rovero



Codice D1S3
D.D. 17 novembre 2000, n. 611

Consulta delle elette del Piemonte. Incontro tra il Ministro Katia Belillo e le amministratrici locali del Piemonte. Stampa inviti. Impegno di spesa L. 1.956.000 o.f.c. (Euro 1010.19) cap. 6010 art. 4 bilancio 2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Di procedere, per tutto quanto espresso in premessa, all’organizzazione dell’incontro tra il Ministro Katia Belillo e le Amministratrici locali del Piemonte;

2) di affidare alla Tipolitografia F.lli Scaravaglio di via Cardinal Massaia n. 106 - 10147 Torino la stampa di n. 4000 cartoncini invito 2 ante f.to chiuso 21x10 carta gr. 250 stampa a 4 colori;

3) di impegnare la somma di lire 1.956.000 (o.f.c.), pari a Euro 1010.19, importo comprensivo dello sconto del 2% quale esonero del versamento della cauzione secondo l’art. 37 della L.R. 23/1/1984 n. 8, sul capitolo n. 6010 art. 4 del Bilancio del Consiglio Regionale del Piemonte, esercizio 2000.

4) di procedere all’ordine per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, così come previsto dall’art. 33 lett. d) della L.R. n. 8/84;

5) di liquidare la somma indicata previa esibizione di regolare fattura e sulla base dei servizi effettivamente resi.

Il Direttore regionale
Maria Rovero



Codice D3S3
D.D. 17 novembre 2000, n. 612

Spese urgenti relativi agli interventi di limitata entità per la riparazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi del Consiglio Regionale del Piemonte. Impegno di spesa integrativo di L. 23.000.000 (Euro 11.878,51) sul cap. 3030 (10210) - Articoli diversi - del bilancio del Consiglio Regionale 2000

(omissis)

Il Direttore regionale
Wally Montagnin

Giunta regionale


Codice 9.7
D.D. 14 dicembre 2000, n. 339

Nuova disciplina delle trasferte del personale assegnato al ruolo della Giunta regionale in applicazione dell’art. 35 del CCNL 23/12/1999 - area dirigenza - e dell’art. 41 del CCNL 14/9/2000 - area categorie

(omissis)

I DIRETTORI

(omissis)

determinano

di emanare la nuova disciplina delle trasferte del personale assegnato al ruolo della Giunta regionale in attuazione dell’art. 35 C.C.N.L. 23.12.1999 - area dirigenziale - e dell’art. 41 C.C.N.L. 14.9.2000 - area categorie nel testo allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante.

Le nuove disposizioni sono applicate dalla data di entrata in vigore dei Contratti di lavoro per gli aspetti normativi ivi espressamente previsti; per gli aspetti di dettaglio sono applicate dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione sul B.U. della Regione Piemonte.

L’oggetto della presente determinazione, unitamente all’allegato, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Direttore regionale    Il Direttore regionale
Sergio Crescimanno    Pierluigi Lesca

Allegato A

DISCIPLINA
DEL TRATTAMENTO DI TRASFERTA


INDICE

1) Premessa

2) Definizione di trasferta

3) Autorizzazione alla trasferta

4) Trattamento economico di trasferta

5) Indennità di trasferta

6) Personale dirigenziale

7) Personale non dirigenziale

8) Disposizioni generali

9) Rimborso delle spese di viaggio

10) Uso del mezzo proprio

11) Spese di alloggio

12) Spese di vitto

13) Altre spese

14) Anticipo della partenza, posticipo del rientro,
   soste durante il viaggio

15) Anticipazioni spese

16) Lavoro straordinario

17) Trasferte per attività di formazione

18) Documentazione

19) Procedura di liquidazione

20) Trattamento contributivo e fiscale

21) Trasferte del personale con rapporto part-time

22) Trasferte del personale in posizione di comando

23) Trasferte del personale con contratto di lavoro di
  diritto privato

Art. 1.

(Premessa)

1. La presente disciplina delle trasferte, in attuazione dell’articolo 35, comma 11 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999 per l’area dirigenziale e dell’articolo 41, comma 12 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 per l’area categorie, costituisce direttiva per il personale dipendente della Regione Piemonte assegnato al ruolo della Giunta regionale.

2. Dalla presente regolamentazione sono escluse le trasferte dei Consiglieri regionali, per i quali continuano ad applicarsi le norme di cui all’articolo 19 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 15 (Disciplina del trattamento di missione).

Art. 2.

(Definizione di trasferta)

1. A norma dell’articolo 35, comma 1, del contratto dirigenti e dell’articolo 41, comma 1 del contratto categorie, il trattamento di trasferta si applica ai dipendenti ed ai dirigenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 km. dalla ordinaria sede di servizio.

2. Le distanze sono computate da sede comunale a sede comunale; nel caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta; ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale, le distanze si computano da quest’ultima località.

3. Nel caso di spostamenti in ambito urbano o in località che non danno titolo all’indennità di trasferta perché distanti fino a dieci chilometri, le eventuali spese di viaggio per l’uso del mezzo proprio o di mezzi pubblici si qualificano come spese d’ufficio, il cui rimborso viene effettuato dal competente Settore su istanza vistata dal proprio responsabile di Struttura.

4. Il trattamento di trasferta applicato ai dipendenti regionali è di tipo misto, in quanto viene corrisposta una specifica indennità nella misura indicata agli articoli 6 e 7 e vengono, inoltre, rimborsate le spese indicate agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13.

Art. 3.

(Autorizzazione alla trasferta)

1. L’autorizzazione alla trasferta, da rilasciarsi su modelli appositamente predisposti dalla competente Direzione regionale, consiste nell’atto formale, sottoscritto da parte dell’Autorità competente, di invio del dipendente in località diversa da quella dell’ufficio per motivi di servizio.

2. Per autorità competente si intende il dirigente responsabile della Struttura di appartenenza del dipendente; per il personale dirigente si intende il dirigente della Struttura sovraordinata.

3. Nell’attuale organizzazione regionale, le autorizzazioni alle trasferte sono, pertanto, così ripartite:

a) trasferte in ambito regionale:

1) autorizzazione del Responsabile di Settore per il personale non dirigente e per i dirigenti in posizione di staff al Settore;

2) autorizzazione del Direttore per i Responsabili di Settore e per i Dirigenti e altro personale in posizione di staff alla Direzione.

b) trasferte fuori dall’ambito regionale:

1) la competenza autorizzatoria è attribuita al Direttore per tutto il personale.

4. In deroga alle disposizioni di cui sopra, per quanto concerne le Direzioni articolate su scala provinciale, i rispettivi Direttori possono autorizzare i Responsabili dei Settori decentrati a sottoscrivere i propri modelli di autorizzazione anche per le trasferte fuori dell’ambito regionale, fatto salvo che il modello riepilogativo mensile inviato alla Direzione Bilanci per la liquidazione delle spettanze deve, comunque, essere sottoscritto dal competente Direttore.

5. Per le trasferte, sia in ambito regionale che extra regionale, dei Direttori regionali, si applica il principio dell’autosottoscrizione.

6. Per le Strutture non inserite in alcuna Direzione, la trasferta è autorizzata dal Responsabile funzionale del personale assegnato alle medesime.

7. Per il personale assegnato agli Uffici di comunicazione, nonché per il personale addetto a funzioni di autista di Amministratori, l’autorizzazione alla trasferta, sia per l’interno che per l’estero, è rilasciata dal competente Amministratore.

8. Per le trasferte all’estero, la competenza è così ripartita:

a) autorizzazione del Direttore per tutto il personale, ivi compresi i dirigenti;

b) autosottoscrizione della trasferta per i Direttori.

9. Per le trasferte all’estero, è stabilita un’apposita procedura in riferimento alle diverse tipologie di attività:

a) attività promozionali di competenza delle Regioni: le trasferte devono essere ricomprese in atti di indirizzo e coordinamento adottati d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni;

b) attività che interessano i rapporti tra le regioni, le province autonome e gli organismi comunitari, anche se tenuti in sede diversa da quella delle istituzioni della Comunità europea: le trasferte prescindono dai requisiti di cui alla lettera a);

c) attività di mero rilievo internazionale di cui all’articolo 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994 (Studio e informazione su problemi vari; scambio di notizie e di esperienze sulla rispettiva disciplina normativa o amministrativa; partecipazione a conferenze, tavole rotonde, seminari; visite di cortesia nell’area europea; rapporti conseguenti ad accordi o forme associative finalizzati alla collaborazione interregionale transfrontaliera): le trasferte non necessitano di particolari formalità;

d) attività di mero rilievo internazionale di cui all’articolo 2 lettera b) del D.P.R. 31.3.1994 (visite di cortesia nell’area extraeuropea, gemellaggi, enunciazione di principi e di intenti volti alla realizzazione di forme di consultazione e di collaborazione da attuare mediante l’esercizio unilaterale delle proprie competenze; formulazione di proposte e prospettazione di problemi di comune interesse, contatti con le comunità regionali all’estero ai fini della informazione sulle normazioni delle rispettive regioni e della conservazione del patrimonio culturale d’origine): le trasferte necessitano di una comunicazione preventiva al Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per conoscenza al Ministero degli Affari Esteri con l’indicazione specifica dell’oggetto, unitamente agli eventuali documenti relativi ad accordi, protocolli, intese o atti similari da sottoscrivere.

10. Per tutte le trasferte all’estero, l’autorizzazione deve essere sottoposta, in ogni caso, al visto preventivo del Direttore della Direzione Affari Istituzionali e processo di delega.

Art. 4.

(Trattamento economico di trasferta)

1. Il trattamento di trasferta è costituito da:

a) indennità di trasferta;

b) rimborso spese di viaggio e di pernottamento;

c) rimborso altre spese.

2. La liquidazione del trattamento di trasferta è assoggettata ai seguenti principi e disposizioni di carattere generale:

a) trasferta continuativa: l’indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località; nel caso di distacco a tempo pieno presso un ufficio distante più di 10 chilometri dalla sede dell’ufficio di appartenenza o dalla propria residenza, il trattamento di trasferta cessa dopo 240 giorni di calendario;

b) trasferta al seguito di delegazione: al personale non dirigente inviato in trasferta, sia sul territorio nazionale che all’estero, al seguito e per collaborare con componenti di delegazione ufficiale dell’Ente, spettano i rimborsi e le agevolazioni previste per i componenti di detta delegazione; al personale delle categorie spettano, di conseguenza, i rimborsi previsti  per  il personale dirigente ove questo faccia parte della delegazione (vagone letto, prima classe in aereo, spese per pasti); la composizione della delegazione deve risultare da atto formale dell’Ente (deliberazione, determinazione, disposizione scritta di autorità regionale).

3. La categoria alberghiera deve essere espressamente riportata sulle fatture; qualora non vi sia indicata, il dipendente deve sottoscrivere specifica attestazione che trattasi di albergo non di lusso.

4. L’ufficio liquidatore è competente ad eseguire il controllo formale della documentazione relativa alle trasferte effettuate; la responsabilità delle motivazioni della trasferta ricade sul soggetto che autorizza.

5. Non costituiscono titolo ad ottenere il trattamento di trasferta tutte quelle attività che rientrano nella sfera personale, quali quelle relative a procedure disciplinari nei propri confronti, a pratiche previdenziali presso gli uffici del personale, al rinnovo del contratto di lavoro per il personale a tempo determinato; il personale di ruolo degli uffici decentrati ha titolo al trattamento di trasferta nel caso di convocazioni formali da parte dell’Amministrazione presso gli uffici centrali per questioni di reciproco interesse.

Art. 5.

(Indennità di trasferta)

1. Il tempo trascorso in servizio di trasferta, compreso il viaggio di andata e ritorno, è compensato con una specifica indennità, di importo differenziato per il personale dirigente e della categorie; il diritto all’indennità sussiste per le trasferte di almeno quattro ore; a tal fine si sommano tutte le trasferte della stessa giornata, anche se effettuate in località diverse e singolarmente inferiori a quattro ore.

Art. 6.

(Personale dirigenziale)

1. La misura dell’indennità è stabilita in lire 46.700 giornaliere; per le trasferte all’estero la predetta indennità è incrementata del 30 per cento ed è, quindi, pari a lire 60.710 giornaliere.

2. Per ogni ora di trasferta (o frazione superiore a 30 minuti), in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore in caso di trasferta superiore alle 24 ore, spetta un’indennità oraria pari a lire 1.945 per l’interno e lire 2.528 per l’estero.

3. Per le trasferte pari o superiori ad 8 ore, l’indennità viene ridotta del 70 per cento, in misura pari a lire 14.010 giornaliere e 583 orarie; a tal fine si intendono le trasferte di durata di almeno 7 ore e 31 minuti, liquidate nella misura di 8 ore agli effetti dell’arrotondamento di cui al comma 2; per le trasferte all’estero, l’importo ridotto è pari a lire 18.213 giornaliere e 759 orarie.

Art. 7.

(Personale non dirigenziale)

1. La misura dell’indennità è stabilita in lire 40 mila giornaliere; per le trasferte all’estero la predetta indennità è incrementata del 50 per cento ed è, quindi, pari a lire 60 mila giornaliere.

2. Per ogni ora di trasferta (o frazione superiore a 30 minuti), in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore in caso di trasferta superiore alle 24 ore, spetta un’indennità oraria pari a lire 1.650 per l’interno e lire 2.475 per l’estero.

3. Per le trasferte pari o superiori ad 8 ore, l’indennità viene ridotta del 70 per cento, in misura pari a lire 12 mila giornaliere e 495 orarie; a tal fine si intendono le trasferte di durata di almeno 7 ore e 31 minuti, liquidate nella misura di 8 ore agli effetti dell’arrotondamento di cui al comma 2; per le trasferte all’estero, l’importo ridotto è pari a lire 18 mila giornaliere e 742 orarie; per queste ultime, è consentita l’opzione per l’indennità in misura intera nel caso in cui non venga richiesto il rimborso delle spese di vitto e alloggio.

Art. 8.

(Disposizioni generali)

1. L’indennità di trasferta non è dovuta:

a) per trasferte di durata inferiore alle 4 ore; a tal fine si sommano tutte le trasferte della stessa giornata, anche se effettuate in località diverse e complessivamente inferiori a 4 ore;

b) per trasferte nella località di residenza;

c) per trasferte nella località in cui ha sede l’ufficio;

d) per trasferte in località distanti fino a dieci chilometri dalla sede dell’ufficio o dalla propria residenza.

2. Al fine del raggiungimento delle 8 ore si sommano tutti i periodi di trasferta effettuati durante la giornata, anche se singolarmente inferiori ad 8 ore ed effettuati in località diverse.

Art. 9.

(Rimborso delle spese di viaggio)

1. Le spese di viaggio ammesse a rimborso sono le seguenti:

a) personale dirigente: spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate;

b) personale non dirigente: spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto e per la classe stabilita per tutte le categorie di personale come segue:

1) prima classe, cuccetta o vagone letto (escluso vagone singolo) per i viaggi in ferrovia;

2) tutte le classi esclusa la prima per i viaggi in aereo.

2. Spetta, inoltre, il rimborso di eventuali supplementi e prenotazioni, nonché, per i viaggi aerei, il costo delle tasse aeroportuali.

3. Per le trasferte all’estero, nel caso in cui il dipendente debba farsi rilasciare il passaporto, rimane a carico dell’Amministrazione regionale unicamente la spesa per la vidimazione annuale; sono, altresì, rimborsabili le eventuali spese sostenute per i visti di ingresso e di uscita.

4. L’abbonamento ai mezzi di linea è rimborsabile nel caso in cui il costo sia minore rispetto a quello dei singoli biglietti di viaggio.

5. Sono ammesse a rimborso le spese sostenute per il ricovero dell’autovettura presso parcheggi e autorimesse.

6. Sono, inoltre, rimborsabili le spese sostenute per l’utilizzo di mezzi di trasporto urbani ed extraurbani, nonché quelle sostenute per il trasporto al seguito del materiale e degli strumenti occorrenti per l’espletamento dell’incarico affidato (noleggio mezzi di trasporto, spese supplementari di viaggio).

7. Le spese di cui sopra sono rimborsabili qualora siano riferite alla località di trasferta, sia per il raggiungimento del luogo di trasferta (ufficio, albergo) e viceversa, sia nel caso in cui si tratti di spese per spostamenti nell’ambito urbano durante le trasferte superiori a 24 ore, limitatamente a due documenti di viaggio giornalieri; sono, altresì, rimborsabili alla partenza per la trasferta le spese di trasporto riferite alla località di residenza o della sede dell’ufficio per raggiungere la stazione ferroviaria.

8. L’uso del mezzo noleggiato (taxi) è consentito previa specifica autorizzazione di chi ha disposto la trasferta, limitatamente alla località di trasferta, sia per il raggiungimento del luogo di destinazione (ufficio, albergo) dalla stazione ferroviaria, sia per raggiungere la stazione ferroviaria al ritorno; l’uso del taxi per spostamenti nell’ambito urbano durante le trasferte superiori a 24 ore è consentito esclusivamente in caso di necessità per il trasporto di materiale e strumenti.

9. Nel caso di utilizzo di mezzo noleggiato senza autista, oltre alle spese di noleggio vengono, altresì, rimborsate le spese di carburante previa presentazione di specifiche ricevute.

Art. 10.

(Uso del mezzo proprio)

1. In casi eccezionali, allorquando le esigenze operative della trasferta non consentono l’utilizzo di mezzi di linea, il dipendente regionale può utilizzare un proprio mezzo di trasporto.

2. Per ogni chilometro percorso è dovuta un’indennità pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina verde praticato dalla compagnia AGIP nell’importo vigente all’inizio di ogni mese.

3. Per il computo dei chilometri si fa riferimento alle distanze ufficiali tra la sede comunale della località di partenza (o di residenza, se più vicina) e quella della località di trasferta.

4. Non spetta l’indennità chilometrica per i chilometri compiuti nella località sede di trasferta, nonché per spostarsi da uno ad un altro luogo di lavoro nell’ambito del centro abitato; l’ufficio liquidatore deve procedere d’ufficio a ridurre i chilometri eventualmente indicati in eccedenza sulle tabelle riepilogative.

5. In deroga alle disposizioni di cui al punto precedente, nel caso di trasferte effettuate da personale con compiti ispettivi o incaricati di eseguire sopralluoghi in più località della sede di trasferta, viene liquidata l’indennità per i chilometri effettivamente percorsi; in tale ipotesi, è prevista espressa dichiarazione sull’istanza di liquidazione da parte di chi ha autorizzato la trasferta.

6. Per le trasferte effettuate nella località di dimora abituale non spetta l’indennità chilometrica, salvo nel caso in cui la trasferta abbia inizio e termine nella sede di servizio.

7. In ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 38, commi 2-6, del C.C.N.L. 23.12.1999 - area dirigenza ed all’articolo 43, commi 2-7, del C.C.N.L. 14.9.2000 - area categorie, che prevedono la stipula di apposita polizza assicurativa in favore del personale autorizzato a servirsi, in occasione di trasferte, del proprio mezzo di trasporto, l’Amministrazione regionale provvede al rimborso dei danni agli automezzi dei dipendenti regionali, o in forma diretta, o stipulando polizza assicurativa.

Art. 11.

(Spese di alloggio)

1. Per le trasferte di durata superiore a dodici ore (intendendosi tali le trasferte della durata di almeno 12 ore e 31 minuti, liquidate nella misura di 13 ore agli effetti dell’arrotondamento di cui agli articoli 6 e 7), al personale regionale spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo a quattro stelle.

2. I pernottamenti in residenze turistico-alberghiere (denominate anche alberghi residenziali, ‘hotel residence’, ‘aparthotel’), sono consentiti nel caso in cui la spesa di pernottamento sia più conveniente rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella medesima località.

3. Nel caso in cui, per trasferte di lunga durata, si renda necessario, per convenienza o per necessità operative, procedere alla locazione di alloggio nella località di trasferta, la Direzione Patrimonio procede alla stipulazione ed alla registrazione del relativo contratto.

4. E’ consentito, altresì, il rimborso per il pernottamento in albergo a cinque stelle quando, in virtù di convenzioni o di intese specifiche intervenute con la Regione, enti o istituzioni, vengono applicate tariffe equivalenti a quelle praticate dagli alberghi a quattro stelle e reperibili nello stesso Comune sede di trasferta; la sussistenza delle condizioni di cui sopra deve risultare da idonea documentazione.

5. Dalla documentazione delle spese di albergo devono rilevarsi specificatamente le date dei pernottamenti.

6. Ai fini dell’ammissibilità del rimborso, le spese di pernottamento devono essere riferite alla località di trasferta o a località viciniori nel caso di impossibilità a reperire alberghi della categoria spettante nella località di trasferta; non spetta il rimborso delle spese sopra specificate se sostenute nella località di residenza o della sede di lavoro.

7. Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 68, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, la Regione si riserva di stipulare convenzioni con società o con catene alberghiere o con associazioni di categoria per consentire pernottamenti a prezzo calmierato.

8. In tal caso il dipendente è tenuto a pernottare presso gli esercizi convenzionati; nel caso in cui il dipendente non utilizza le strutture alberghiere convenzionate ha diritto, su presentazione della relativa documentazione, al rimborso della spesa nel limite del costo più basso praticato dalle strutture convenzionate ubicate nella località di trasferta.

Art. 12.

(Spese di vitto)

1. Per le trasferte di almeno 8 ore (intendendosi tali le trasferte della durata di almeno 7 ore e 31 minuti, liquidate nella misura di 8 ore agli effetti dell’arrotondamento di cui agli articoli 6 e 7), compete al dipendente il rimborso della spesa di un pasto; per le trasferte superiori a dodici ore (intendendosi tali le trasferte della durata di almeno 12 ore e 31 minuti, liquidate nella misura di 13 ore agli effetti dell’arrotondamento di cui agli articoli 6 e 7), compete al dipendente il rimborso della spesa di due pasti.

2. Per il personale delle categorie il rimborso è consentito nella misura massima di lire 43.100 per un pasto e di lire 85.700 per due pasti giornalieri; per il personale dirigente il rimborso è consentito nella misura massima di lire 59.150 per un pasto e di complessive lire 118.300 per i due pasti.

3. Per le trasferte all’estero dette spese sono incrementate del 30 per cento, pari a lire 76.895 per il primo pasto e di complessive lire 153.790 per i due pasti per il personale dirigente ed a lire 56.030 per il primo pasto e di complessive lire 111.410 per i due pasti per il personale delle categorie.

4. Nel caso di consumo di due pasti, il limite complessivo di spesa è considerato cumulativamente, indipendentemente dalla spesa per il singolo pasto.

5. I pasti devono essere consumati nella località di trasferta o, comunque, in località che si trovano sul percorso di andata o ritorno dalla trasferta; non sono rimborsabili le spese per pasti consumati in località distanti oltre dieci chilometri dalla sede della trasferta; non sono, inoltre, rimborsabili le spese per pasti consumati entro 10 chilometri dalla propria residenza o dalla sede dell’ufficio.

6. Le spese dei pasti devono essere documentate da fattura o ricevuta fiscale rilasciate da esercizio commerciale abilitato all’attività di ristoro.

7. Sono, altresì, ammesse a rimborso anche le spese per pasti documentate da scontrini fiscali alle seguenti condizioni:

a) gli scontrini devono essere emessi da esercizi abilitati alla somministrazione di cibi e bevande (bar, tavole calde, autogrill), con esclusione, quindi, di supermercati, gastronomie, rosticcerie, negozi di generi alimentari, ancorché muniti dell’autorizzazione di cui all’articolo 24 della legge 426/71 per la vendita dei generi compresi nella Tabella I dell’allegato 5 al D.M. 4.8.1988 n. 375;

b) lo scontrino deve essere fiscalmente idoneo, con l’indicazione dell’attività e dei dati dell’esercente, della data e della località di somministrazione (ciò anche ai fini del riscontro con le modalità di espletamento della trasferta);

c) ciascun scontrino è considerato equivalente alla presentazione di una fattura o ricevuta fiscale;

d) il rimborso della spesa per ciascun scontrino avviene nei limiti previsti dalla vigente normativa e nel caso di due pasti giornalieri è consentito il cumulo tra due scontrini o tra scontrino e ricevuta fiscale;

e) non è consentito il cumulo dell’importo di più ricevute e scontrini al fine del raggiungimento del singolo tetto di spesa;

f) la spesa documentata con gli scontrini non deve essere stata sostenuta con tickets-restaurant, in quanto l’importo del ticket non può essere monetizzato.

8. Nel caso in cui i pasti vengano consumati nei medesimi alberghi nei quali il dipendente pernotta, la relativa spesa deve essere evidenziata a parte nella fattura.

9. Non sono ammesse a rimborso tutte le spese accessorie, salvo quelle per l’eventuale ricovero dell’autovettura presso l’autorimessa interna.

10. In ottemperanza all’articolo 35, comma 6 del contratto dirigenti ed all’articolo 41, comma 7 del contratto categorie, previo confronto con le Organizzazioni sindacali, le particolari situazioni, che consentono la corresponsione della somma forfettaria di lire 60.000 lorde per il personale dirigente e di lire 40.000 per il personale delle categorie, vengono riferite al personale che effettua sopralluoghi per compiti d’istituto o attività territoriali.

11. Ai fini dell’applicazione della disposizione sopra citata, la trasferta deve essere effettuata in località priva, stabilmente od occasionalmente, di esercizi di ristorazione.

Art. 13.

(Altre spese)

1. Oltre alle spese di viaggio, vitto e alloggio, è ammesso il rimborso delle spese, debitamente documentate, effettuate per ragioni d’ufficio, per l’uso del telefono, del telefax e del telegrafo. Al documento giustificativo della spesa il dipendente deve allegare specifica dichiarazione vistata dall’autorità che ha disposto la trasferta.

2. Sono, inoltre, rimborsabili le spese sostenute per il ricovero e la custodia dell’autovettura, propria o di servizio, presso parcheggi e autorimesse.

Art. 14.

(Anticipo della partenza, posticipo del rientro, soste durante il viaggio)

1. Al dipendente che si reca in trasferta in località all’estero, ove necessario in relazione alle modalità del viaggio, sono consentite soste intermedie non superiori a 24 ore.

2. Il dipendente inviato in trasferta è tenuto a rientrare giornalmente in sede, se la natura del servizio lo consente e la località di trasferta non dista più di novanta minuti di viaggio con il mezzo più veloce, desumibili dagli orari ufficiali dei servizi di linea.

3. A tal fine viene stabilito che:

a) l’esistenza di mezzi che consentono il rientro in sede in non più di novanta minuti impone al dipendente l’obbligo del rientro e non anche dell’utilizzo di tali mezzi;

b) per mezzo più veloce si intende il treno o autobus che, in base all’orario ufficiale, impieghi il minor tempo a percorrere la distanza fra la località di trasferta e la sede di servizio (o il luogo di abituale dimora, se più vicino); il tempo necessario ad eventuali trasbordi si aggiunge a quello strettamente inerente il viaggio, per cui i novanta minuti vanno computati dall’ora di partenza del primo mezzo utilizzato a quella di arrivo dell’ultimo mezzo utilizzato.

4. Possono essere eccezionalmente ammesse a rimborso le spese per pernottamento in località raggiungibili in novanta minuti allorché si verifichino situazioni particolari, adeguatamente documentate, quali:

a) l’impossibilità oggettiva di rientro per interruzioni stradali e avversità atmosferiche (nebbia, nevicate);

b) l’assenza di mezzi pubblici per il rientro al termine della trasferta (nel caso di utilizzo di mezzi pubblici);

c) lasso temporale inferiore alle 12 ore tra termine della trasferta ed inizio della trasferta del giorno successivo nella stessa località.

5. Le circostanze sopra indicate, oltre che documentate, devono essere espressamente dichiarate dal dipendente e controfirmate dall’autorità competente che ha disposto la trasferta.

6. Al termine della trasferta il dipendente deve rientrare in sede; la protrazione del soggiorno nella località di trasferta per motivi personali è consentita non oltre il termine della settimana; in questa ipotesi, però, il viaggio di ritorno non è ricompreso nell’orario di trasferta; a tal fine il dipendente deve presentare specifica dichiarazione che la protrazione del ritorno dalla località di trasferta è stato dovuto a motivi personali.

7. La stessa procedura deve essere seguita nel caso di anticipazione del viaggio di andata verso la località di trasferta, che non può superare l’ambito settimanale (si consente, comunque, l’anticipazione del viaggio al sabato per la trasferta decorrente dal lunedì successivo); per settimana si intende il periodo temporale dal lunedì alla domenica.

8. Nel caso di ricovero ospedaliero nella località di missione, il rientro può essere protratto fino al giorno della dimissione.

Art. 15.

(Anticipazione spese)

1. Il personale inviato in trasferta ha diritto all’anticipo di una somma non inferiore al 75 per cento del trattamento complessivo spettante per la trasferta; nel trattamento complessivo devono essere compresi i rimborsi per il viaggio e per il vitto nonché quello per il pernottamento nel limite del costo medio della categoria consentita.

2. Può, inoltre, essere anticipato un importo pari alle prevedibili spese di viaggio nonché ai due terzi delle presunte spese di pernottamento e dei pasti e dell’indennità di trasferta giornaliera ridotta di due terzi.

3. Per le modalità relative al rilascio delle anticipazioni, si rinvia al regolamento per il servizio di Cassa economale.

4. In caso di mancata presentazione della richiesta di liquidazione della trasferta al competente Settore Trattamento Economico del Personale nel termine di 3 mesi dall’effettuazione, viene, comunque, dato corso al recupero dell’anticipazione senza ulteriore avviso, anche oltre il limite del quinto stipendiale.

Art. 16.

(Lavoro straordinario)

1. Durante la trasferta compete il compenso per lavoro straordinario nel caso in cui l’attività lavorativa svolta nella sede di trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro. Si considera a tal fine solo il tempo effettivamente lavorato, tranne nel caso degli autisti, per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.

Art. 17.

(Trasferte per attività di formazione)

1. Per l’attività formativa svolta in sede diversa da quella di servizio al dipendente regionale compete, ove sussistano i presupposti di legge, il trattamento di trasferta.

Art. 18.

(Documentazione)

1. Il modulo di autorizzazione preventiva alla trasferta deve essere conservato agli atti della Struttura di appartenenza, salvo nel caso di trasferte all’estero; l’ufficio liquidatore effettua il controllo di legittimità e di congruità della documentazione in riferimento ai dati riportati sulla richiesta di liquidazione.

2. La regolarità della documentazione costituisce il presupposto per l’ammissibilità al rimborso delle spese sostenute.

3. I documenti rilevanti ai fini fiscali devono essere completi dei dati necessari, quali l’importo, la data ed il numero progressivo e devono, inoltre, risultare congrui con quanto riportato sulle tabelle riepilogative.

4. In carenza di tali requisiti, le relative spese non possono essere rimborsate; i documenti di viaggio non obliterati non sono, pertanto, rimborsabili; lo stesso nel caso in cui gli orari riportati sui documenti giustificativi non siano compatibili con quelli della trasferta.

5. Nel caso in cui la documentazione allegata presenti dati illeggibili, correzioni o altre anomalie non dipendenti dall’interessato, questi deve sottoscrivere specifica dichiarazione di responsabilità in ordine alla regolarità della documentazione stessa.

6. La documentazione deve sempre essere allegata in originale; qualora il dipendente si trovi nell’impossibilità di presentare la documentazione originale, è consentita la presentazione in copia fotostatica con relativa dichiarazione di responsabilità in ordine alla conformità con l’originale e dei motivi che non hanno consentito la presentazione dell’originale.

7. Per quanto concerne i biglietti aerei, nel caso in cui la data di utilizzo è diversa da quella indicata sul biglietto, essi devono essere presentati allegando il relativo talloncino della carta d’imbarco.

Art. 19.

(Procedura di liquidazione)

1. La liquidazione del trattamento di trasferta per il personale regionale avviene sia con procedura centralizzata che con procedura tramite funzionario delegato.

2.  Liquidazione centralizzata:

a) il dipendente deve presentare alla Direzione Bilanci e Finanze - Settore Trattamento Economico del Personale - richiesta di liquidazione su apposita tabella riepilogativa delle trasferte effettuate nel mese, separatamente per le trasferte nel territorio nazionale ed all’estero, firmata dal richiedente e dall’autorità che ha disposto le trasferte;

b) alla tabella riepilogativa deve essere allegata la documentazione in originale delle spese sostenute (e dell’eventuale ricevuta dell’anticipazione di cassa), nonché di eventuali dichiarazioni riferite a situazioni particolari;

c) la mancata allegazione della documentazione o l’incompleta compilazione dell’istanza comporta o la parziale liquidazione o la restituzione delle istanze;

d) la liquidazione delle spettanze avviene, di norma, entro 120 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa; l’eventuale richiesta di integrazione viene avanzata entro sessanta giorni dalla presentazione della tabella riepilogativa mensile; oltre il termine di 120 giorni il dipendente ha diritto a richiedere gli interessi legali sulle spettanze maturate;

e) il diritto all’indennità di trasferta si prescrive nel termine di cinque anni dalla data in cui ha avuto termine la trasferta; il recupero di somme indebitamente corrisposte si prescrive, invece, nel termine di dieci anni.

3.  Liquidazione a mezzo di funzionario delegato:

a) nelle strutture regionali dotate di funzionario delegato di ragioneria, la liquidazione delle trasferte viene effettuata mediante apertura di credito così come previsto dall’articolo 63 della legge regionale 29 dicembre 1981, n.  55 (Norme di contabilità regionale);

b) fanno eccezione le trasferte all’estero, la liquidazione delle quali viene effettuata in sede centralizzata anche per il personale operante presso Strutture dotate di funzionario delegato;

c) per le procedure di liquidazione, anche i funzionari delegati devono attenersi alle norme di cui alla presente disciplina.

Art. 20.

(Trattamento contributivo e fiscale)

1. Il trattamento fiscale e contributivo delle trasferte dall’1 agosto 1998 è regolato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 in attuazione della delega prevista dall’articolo 3, comma 19, della legge 662/1996.

2. I rimborsi delle spese analiticamente documentate non concorrono a formare la base imponibile né ai fini contributivi né ai fini fiscali.

3. Analogo trattamento è applicato per l’indennità per l’uso del mezzo proprio.

Art. 21.

(Trasferte del personale con rapporto part-time)

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale, introdotto dall’articolo 15 del C.C.N.L. 6.7.1995, non esclude il servizio in trasferta.

2. Sulla base della contrattazione aziendale, i dipendenti regionali a tempo parziale possono effettuare trasferte, anche di durata superiore all’orario assegnato e nei giorni non lavorativi per il personale a tempo parziale verticale; le eventuali prestazioni straordinarie non danno, però, titolo a compensi aggiuntivi, ma possono esclusivamente dare diritto a recupero.

Art. 22.

(Trasferte del personale in posizione di comando)

1. Il personale regionale in posizione di comando presso altri enti può effettuare trasferte a favore dell’Ente di destinazione secondo le procedure autorizzative previste dal rispettivo ordinamento; la liquidazione del relativo trattamento viene disposta dall’Amministrazione regionale su richiesta dell’Ente con contestuale dichiarazione di disponibilità al rimborso delle somme liquidate.

2. Analogamente, il personale di altri enti comandato presso l’Amministrazione regionale può effettuare trasferte ove il provvedimento di comando abbia previsto la relativa spesa, che viene anticipata dall’ente di appartenenza; le procedure autorizzative sono le medesime previste per i dipendenti regionali.

3. Al personale comandato non compete il trattamento economico di trasferta per il servizio espletato nella località in cui il comando stesso si esplica.

Art. 23.

(Trasferte del personale con contratto
di lavoro di diritto privato)

1. Il trattamento di trasferta per il personale con rapporto di diritto privato con contratti stipulati ai sensi del titolo II del codice civile è regolato dai contratti medesimi e dalle eventuali norme di rinvio dagli stessi richiamate.



Codice  15.3
D.D. 30 ottobre 2000, n. 911

Copertura dei costi sostenuti dagli Enti Formazione Professionale coinvolti nel progetto “Risorse” - Proroga del termine previsto per la realizzazione delle attività relative al 1998

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di prorogare, per le motivazioni descritte in premessa, i termini per la conclusione delle attività formative in corso di realizzazione da parte degli Enti CIF - OIL, IAL, ENAIP; Casa di Carità Arti e Mestieri, note come progetto “Risorse” e finanziate con le determinazione n. 632 del 20/11/98, dal 31/10/98 al 31/12/2000.

La presente Determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe De Pascale



Codice 17.1
D.D. 25 settembre 2000, n. 242

L.R. 28/99 - Affidamento incarico per la realizzazione di un’indagine campionaria sul grado di conoscenza del D.L.G.S. 114/98 da parte dei commercianti piemontesi, alla ditta Selecta con sede in Roma. Impegno di spesa di L. 61.920.000 sul Cap. 14805/2000 (accantonamento n. 100170 del 14.02.2000)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Patrizia Vernoni



Codice 17.4
D.D. 29 settembre 2000, n. 244

L.R. n. 32/87. Contributi per iniziative promozionali realizzate nell’anno 2000 - Impegno di spesa di L. 40.000.000 (ofi) sul Cap. 15020/00 a favore del Consorzio Canavese Export

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Grazia Maria Calvano



Codice 17.4
D.D. 2 ottobre 2000, n. 245

L.R. 32/87 - Impegno di L. 10.000.000 (o.f.i.) sul cap. 14860/00 (Accantonamento n. 100173) a sostegno di iniziative di promozione commerciale in Mongolia

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Grazia Maria Calvano



Codice 17.4
D.D. 2 ottobre 2000, n. 246

LL.RR. n. 32/87 e 21/97. Programma iniziative promozionali 2000. Impegno di spesa di L. 15.000.000 (o.f.i.) sul Cap. 14487/2000 (Accantonamento n. 100172) e di L. 25.000.000 (o.f.i.) sul cap. 14860/2000 (Accantonamento n. 100173) a favore del Sig. Aldo Ettore Cavagliato per la organizzazione della partecipazione regionale alla Fiera Internazionale dell’Avana (FIHAV 2000). L’Avana (Cuba), 29 ottobre - 5 novembre 2000

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Grazia Maria Calvano



Codice 17.1
D.D. 3 ottobre 2000, n. 247

Integrazione alla D.D. n. 65 del 12.04.2000 relativa all’affidamento incarico per la realizzazione editoriale di sei pubblicazioni dell’Osservatorio Regionale dell’Artigianato. Impegno di spesa di L. 8.964.784 sul Cap. 14805/2000 (Accantonamento n. 100170 con D.G.R. 41-29360 del 14.02.2000)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Patrizia Vernoni



Codice 17.6
D.D. 3 ottobre 2000, n. 248

L.R. n. 21/94 - Artigianato Artistico e Tipico di qualità (art. 29) - Contributo di Lire 17.000.000 a favore dell’A.M.A.S. - Associazione Maestri Sarti e Sarte di Torino per attività in collegamento con la mostra “il filo della solidarietà” - Cap. 14515/2000 - accantonamento n. 100181

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Tiziana Bernengo



Codice 17.6
D.D. 4 ottobre 2000, n. 249

L.R. 21/94 - Artigianato Artistico e Tipico di qualità (art. 29) - Contributo di Lire 10.000.000 a favore della C.A.T.A.M. - Centro Accademico Torinese Acconciatori Misti di Torino per la manifestazione di moda e acconciatura “Trofeo Nord Italia” - Cap. 14515/2000 - accantonamento n. 100181

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Tiziana Bernengo



Codice 17.4
D.D. 4 ottobre 2000, n. 253

L.R. n. 32/87 - Fornitura materiale promozionale - Impegno di spesa di L. 6.300.000 (o.f.i.) sul Cap. 14860/2000 (Accantonamento n. 100173) a favore della Publidec Linea Grafica di Enrico Decastelli

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Grazia Maria Calvano



Codice 17.6
D.D. 4 ottobre 2000, n. 254

Rettifica alla Determinazione Dirigenziale n. 248 del 03/10/2000

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Tiziana Bernengo



Codice 17.4
D.D. 5 ottobre 2000, n. 256

L.R. n. 32/87 - Integrazione alle DD.D. n. 226 dell’8.9.2000 e n. 232 del 18.9.2000. Impegno di L. 1.440.000 (ofi) a favore della “New Grafix” e di L. 89.800 a favore della “Partners - Associazione tra professionisti” sul Cap. 14860/2000 (accant. n. 100173)

(omissis)

Il Direttore regionale
Marco Cavaletto



Codice 17.4
D.D. 6 ottobre 2000, n. 257

L.R. 25/96. Iniziative con il Centro Estero delle Camera di Commercio Piemontesi. Impegno di spesa di L. 500.000.000 sul Cap. 10476/2000 (accanto n. 100171)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di impegnare la somma di L. 500.000.000 sul cap. 10476/2000 per le attività di cui alla D.G.R. 51-1000 del 2.10.2000, e precisamente:

- L. 200.000.000 per il progetto “Formazione imprenditoriale per stranieri”

- L. 60.000.000 per il progetto “Educational per giornalisti ed operatori”

- L. 10.000.000 per la partecipazione alla Feria Rural di San Francisco de Cordoba (Argentina) e L. 18.000.000 per la partecipazione al successivo evento “Argentina e Italia juntos hacia el tercer milenio”, Cordoba (Argentina);

- L. 2.000.000 per il progetto “Comgas”, relativo alle azioni in Brasile

- L. 60.000.000 per il progetto “Partenariati”

- L. 150.000.000 per la partecipazione regionale e Expo 2000, Hannover;

di erogare dette somme al Centro Estero delle Camere di Commercio Piemontesi, con sede in Torino, via Ventimiglia 165 - successivamente alla prestazione di relazioni conclusive sui progetti e rendiconti contabili, previo esame da parte dell’ufficio competente.

Il Dirigente responsabile
Grazia Maria Calvano



Codice 17.4
D.D. 9 ottobre 2000, n. 258

LL.RR. 32/87 e 21/97. “Italia & Polska crescendo”, Varsavia 21 - 29 ottobre 2000. Impegno di spesa di L. 30.000.000 (o.f.i.) sul Cap. 14860/2000 (accantonamento n. 100173 e di L. 16.000.000 (o.f.i.) sul Cap. 14487/2000 (accantonamento n. 100172)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Grazia Maria Calvano



Codice 17
D.D. 9 ottobre 2000, n. 260

D.G.R. n. 50-550 del 24.07.2000 - Direzione Commercio e Artigianato - Affidamento di incarichi di collaborazioni esterne all’Amministrazione Regionale. Lire 149.975.072. Impegno sul capitolo 10870/2000 - Accantonamento n. 100812

(omissis)

Il Direttore regionale
Marco Cavaletto



Codice 17.6
D.D. 9 ottobre 2000, n. 261

Accordo tra Regione Piemonte e Camera di Commercio di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli per il rimborso delle spese relative alla tenuta degli Albi artigiani e il funzionamento delle C.P.A. per l’artigianato anni 1987-1991. Art. 3 degli accordi. Pregresso. Impegno di spesa di Lire 548.210.880 - Cap. 14483/2000

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Tiziana Bernengo



Codice 17.2
D.D. 10 ottobre 2000, n. 262

Parziale rettifica per mero errore materiale della determinazione n. 151 del 3.07.2000

IL DIRIGENTE

Vista la determinazione n. 151 del 3.7.2000 con la quale si liquidava a titolo di saldo il contributo per ripristino/installazione di pese pubbliche comunali ai Comuni di Bistagno, Casalgrasso, Castagnole M.to, Cortemilia, Fiano, e Gavazzana;

vista la documentazione presentata ed elencata nella determinazione n. 151 del 3.7.2000 in particolare quella del Comune di Casalgrasso giustificativa della liquidazione;

constatata l’esistenza di un mero errore materiale relativo alla erogazione del contributo a favore del Comune di Casalgrasso determinata nell’entità di Lire 14.190.000 anzichè di Lire 13.190.000;

ritenuto pertanto opportuno rettificare la determinazione n. 151 del 3.7.2000 con la quale si autorizzava per mero errore materiale l’erogazione a favore del Comune di Casalgrasso di una somma superiore di Lire 1 milione rispetto all’entità esatta;

visto il D.lgs. n. 29/93 e s.m.i.;

vista la L.R. n. 51/97;

tutto ciò premesso

determina

Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la parziale rettifica, per mero errore materiale del dispositivo della determinazione n. 151 del 3.7.2000, ai seguenti punti:

Punto 1 del dispositivo:

alla prima riga sostituire la frase “di autorizzare l’erogazione della somma complessiva di Lire 91.622.000" con la frase ”di autorizzare l’erogazione della somma complessiva di Lire 90.622.000";

alla terza riga sostituire la frase: “Lire 14.190.000 a favore del Comune di Casalgrasso” con la frase “Lire 13.190.000 a favore del Comune di Casalgrasso”;

Punto 2 del dispositivo:

alla prima riga sostituire la frase “di ridurre l’impegno n. 327925 sul capitolo 25990/98 della somma complessiva di Lire 32.581.000" con la frase ”di ridurre l’impegno n. 327925 sul capitolo 25990/98 della somma complessiva di Lire 33.581.000;

alla terza riga sostituire la frase “Lire 10.907.000 per il Comune di Casalgrasso con la frase ”Lire 11.907.000 per il Comune di Casalgrasso";

al terzo capoverso del punto 2 del dispositivo sostituire la frase “La somma di Lire 14.190.000 verrà erogare a favore del Comune di Casalgrasso ....” con la frase “La somma di Lire 13.190.000 verrà erogata a favore del Comune di Casalgrasso Si precisa, ai sensi dell’art. 3 u.c. della L. n. 241/90, che contro la presente determinazione può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.

Il Dirigente responsabile
Carlo Salvadore



Codice 17.5
D.D. 12 ottobre 2000, n. 268

Affidamento incarico per la realizzazione del progetto grafico e della stampa di una newsletter informativa in materia di artigianato. Impegno di spesa di L. 149.445.600 (o.f.i.) sul cap. 14485/00 (accantonamento n. 100179)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Fiorenza



Codice 17.5
D.D. 12 ottobre 2000, n. 270

Registrazione presso il Tribunale di Torino della rivista “Artigianato 2000". Impegno di spesa di Lit. 700.000 sul cap. 14485/00 (acc. n. 100179)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Fiorenza



Codice 17.6
D.D. 12 ottobre 2000, n. 271

L.R. n. 21/97 - Capo VI - Rifacimento copertina del numero speciale della Rivista Itinerari In Piemonte dedicato all’artigianato orafo in Piemonte. Impegno di spesa di Lire 9.100.000 - Cap. 14515/2000 - accantonamento n. 100181

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Tiziana Bernengo



Codice 17.4
D.D. 17 ottobre 2000, n. 272

L.R. 32/87 - Programma promozionale 2000 - Impegno di spesa di L. 75.000.000 sul cap. 14860/2000 (Accantonamento n. 100173) per la partecipazione a “Jewellery Arabia”, Manama, Bahrain, 7 - 11 novembre 2000 a favore del Bahrain Jewellery Centre W.L.L.

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Grazia Maria Calvano



Codice 17.1
D.D. 18 ottobre 2000, n. 274

L.R. 12.11.99 n. 28. Affidamento incarico per l’impaginazione, la stampa, la confezione e la spedizione del Volume “I luoghi del Commercio”. Impegno di spesa di L. 16.111.200 sul Cap. 14805/2000 (Accantonamento n. 100170 con D.G.R. n. 41-29360 del 14.02.2000

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Patrizia Vernoni



Codice 17.4
D.D. 18 ottobre 2000, n. 275

Integrazione e rettifica Determinazione Dirigenziale n. 209 del 21.08.2000. Impegno di spesa di L. 360.000 sul cap. 14487/2000 (accantonamento n. 100172) a favore della Edizioni Estel

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Grazia Maria Calvano



Codice 17.3
D.D. 27 ottobre 2000, n. 288

Rilascio nulla-osta regionale per potenziamento con self service pre-pagamento dell’impianto distribuzione carburanti per autotrazione della S.A.L.C.A. S.r.l. sito in Cervasca (Cuneo), via Borgo San Dalmazzo (cod. 40640001), mediante rinuncia al punto vendita sito in Salmour (Cuneo), via Provinciale (cod. 42020001)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Anna Maria Costa



Codice 17.1
D.D. 30 ottobre 2000, n. 291

L.R. n. 56/77 s.m.i. - Art. 26, comma 7 e seguenti - Comune di Chianocco (TO) - Istanza Società Alimentar Center S.r.l. - Autorizzazione in sanatoria

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di rilasciare, con il solo ed esclusivo riferimento alla eliminazione del vizio di legittimità derivato dalla mancata acquisizione, preliminarmente al rilascio delle concessioni edilizie già rilasciate, della prescritta autorizzazione prevista dal comma 7 e seguenti dell’art. 26, L.R. n. 56/77 s.m.i., per la realizzazione dell’insediamento commerciale in oggetto, relativo ad un centro commerciale, ubicato in Chianocco (TO), Fraz. Vernetto, n. 10, nel rispetto dei limiti, vincoli e prescrizioni qui di seguito specificate:

1. prevedere opere di miglioria sulla viabilità e sulla sistemazione del traffico così come emerso dal parere della Provincia di Torino del 26.7.2000, ovvero:

- agevolare l’ingresso al centro commerciale dal ponte sul canale (incrocio 1) attraverso la risistemazione dell’intersezione con la S.S. n. 25, mitigando l’impatto sulla strada statale con un aumento della superficie di smusso e l’eliminazione quantomeno dei pali di sostegno delle linee elettriche che ostacolano l’immissione sulla strada principale per i veicoli provenienti dal centro commerciale;

- vietare, con opportuna segnaletica sulla S.S. 25, la svolta a sinistra verso il centro commerciale, in corrispondenza dell’incrocio 2 per i veicoli che transitano in direzione Bussoleno - Susa, viste le caratteristiche tecniche della viabilità esistente relativa all’accesso secondario; in tal senso si rende necessario ottenere il preventivo nullaosta dell’ANAS, ente proprietario della strada. Parimenti occorre che il Comune disponga segnaletica di senso unico, secondo quanto riportato in progetto, sulle due bretelle di accesso la S.S. n. 25 o in alternativa provveda ad effettuare interventi di miglioramento sulle bretelle al fine di renderle idonee per il doppio senso di marcia."

2. la superficie lorda di calpestio relativa agli edifici “B”, “C”, “D”, “E” complessivamente pari a mq. 5.367, 49;

3. la superficie destinata alla vendita relativa agli edifici “B”, “C”, “D”, “E” complessivamente pari a mq. 3048, tutti situati al piano terra, così suddivisa:

- complessivi mq. 1497 destinati a n. 1 media struttura di vendita con offerta alimentare mista (M-SAM3);

- complessivi mq. 1444 destinati a n. 1 media struttura di vendita con offerta extralimentare (M-SE3);

- complessivi mq. 107 destinati a n. 2 esercizi di vicinato a mq. 150;

4. la superficie destinata a deposito, magazzino, locali lavorazioni ed uffici complessivamente pari a complessivi mq. 827,39;

5. la superficie destinata ad attività di servizio (ristorante, bar) complessivamente pari a mq. 295;

6. la superficie destinata a carico/scarico merci complessivamente pari a mq. 1315;

7. il fabbisogno totale minimo inderogabile di posti a parcheggio afferenti la tipologia di struttura distributiva pari a complessivi mq. 5148 per 198 posti auto (art. 21 comma 2 della L.R. n. 56/77 s.m.i. e art. 25 D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999);

8. il totale della superficie destinata a servizi pubblici e di uso pubblico, secondo la definizione progettuale pari a mq. 4063 corrispondenti a 115 posti auto, destinati a parcheggio pubblico o di uso pubblico, tutti situati al piano di campagna, e mq. 1353 destinati a verde convenzionato ad uso pubblico, che dovrà non essere mai inferiore al 100% della superficie utile lorda dell’insediamento commerciale, di cui almeno il 50% destinata a parcheggio pubblico (art. 21, comma 1 sub 3) e comma 2 della L.R. n. 56/77 s.m.i.);

9. il totale della superficie destinata a parcheggi e autorimesse private pari a mq. 4084, corrispondente a 133 posti auto, tutti situati al piano di campagna, che dovrà non essere mai inferiore a mq. 2719,32 nel rispetto della L. 122/89.

Il Sindaco dovrà altresì ai sensi dell’art. 26 commi 7 e 9 della L.R. n. 56/77 s.m.i. integrare la bozza di Convenzione di cui alla D.C.C. n. 12 del 10.3.2000 in cui siano univocamente individuati:

a) i contenuti progettuali e convenzionali in ordine alla viabilità tra il Comune di Chianocco e la Società Alimentar Center S.r.l. richiamati in premessa;

b) la superficie lorda di calpestio relativa agli edifici “B”, “C”, “D”, “E” complessivamente pari a mq. 5.367,49;

c) la superficie destinata alla vendita relativa agli edifici “B”, “C”, “D”, “E” complessivamente pari a mq. 3048, tutti situati al piano terra, così suddivisa:

- complessivi mq. 1497 destinati a n. 1 media struttura di vendita con offerta alimentare mista (M-SAM3);

- complessivi mq. 1444 destinati a n. 1 media struttura di vendita con offerta extralimentare (M-SE3);

- complessivi mq. 107 destinati a n. 2 esercizi di vicinato a mq. 150;

d) la superficie destinata a deposito, magazzino, locali lavorazioni ed uffici complessivamente pari a complessivi mq. 827,39;

e) la superficie destinata ad attività di servizio (ristorante, bar) complessivamente pari a mq. 295;

f) la superficie destinata a carico/scarico merci complessivamente pari a mq. 1315;

g) il fabbisogno totale minimo inderogabile di posti a parcheggio afferenti la tipologia di struttura distributiva pari a complessivi mq. 5148 per 198 posti auto (art. 21 comma 2 della L.R. n. 56/77 s.m.i. e art. 25 D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999);

h) il totale della superficie destinata a servizi pubblici e di uso pubblico, secondo la definizione progettuale pari a mq. 4063 corrispondenti a 115 posti auto, destinati a parcheggio pubblico o di uso pubblico, tutti situati al piano di campagna, e mq. 1353 destinati a verde convenzionato ad uso pubblico, che dovrà non essere mai inferiore al 100% della superficie utile lorda dell’insediamento commerciale, di cui almeno il 50% destinata a parcheggio pubblico (art. 21, comma 1 sub 3) e comma 2 della L.R. n. 56/77 s.m.i.);

i) il totale della superficie destinata a parcheggi e autorimesse private pari a mq. 4084, corrispondente a 133 posti auto, tutti situati al piano di campagna, che dovrà non essere mai inferiore a mq. 2719,32 nel rispetto della L. 122/89;

siano specificatamente definiti tutti gli elementi della viabilità ed accessibilità, anche con la definizione dei relativi costi di realizzazione, contenuti nel progetto, ai sensi dell’art. 26 comma 10 della L.R. n. 56/77 s.m.i..

Il Sindaco dovrà altresì effettuare gli opportuni accertamenti di vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia, nel rispetto delle proprie responsabilità e competenze verificando:

- che le concessioni edilizie già rilasciate rispettino le norme di cui alla L.R. n. 56/77 s.m.i. e di ogni altra norma vigente e/o sopravvenuta in materia urbanistica ed edilizia;

- la piena conformità dell’intervento alle prescrizioni delle norme dei piani urbanistici generali e degli strumenti edilizi vigenti ed adottati e del Regolamento Igienico Edilizio del Comune di Chianocco;

- le norme relative all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui alla L. 118/1971 e al D.P.R. 27.4.1978 n. 384 per gli interventi su aree pubbliche e ad uso pubblico, ed alla L. 13/1989 e al D.M. 14.6.1989 per i restanti interventi;

- le norme dettate dal Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di cui al D.L. 30.4.1992 n. 285 e al D.P.R. 16.12.1992 n. 495, così come modificato dal D.P.R. 26.4.1993 n. 147;

- la verifica in sede esecutiva che, per l’edificio “A” facente parte, anche se non fisicamente collegato al centro commerciale in oggetto, e per tutti gli insediamenti di natura terziaria presenti nell’ambito del P.E.C. siano soddisfatti gli standards minimi destinati a parcheggio pubblico o di uso pubblico previsti dall’art. 21 della L.R. n. 56/77 s.m.i.;

- il rispetto delle norme in materia di commercio contenute nel Decreto legislativo del 31.3.1998 n. 114.

Altresì al Sindaco compete il pieno rispetto di norme e prescrizioni nazionali e regionali di natura geologica e/o idrogeologica eventualmente sopravvenute a seguito dell’evento alluvionale dell’ottobre 2000.

L’inosservanza dei contenuti della presente Determinazione Dirigenziale causa la revoca dell’Autorizzazione oggetto della presente Determinazione, nonchè la revoca dell’autorizzazione commerciale rilasciata, così come precisato dal comma dell’art. 6 della L.R. n. 28/99.

La documentazione a corredo dell’Autorizzazione di cui all’oggetto della presente determinazione, si compone dei seguenti atti:

- Certificato di destinazione urbanistica datato 31.3.2000

- P.R.G.C. 1981 vigente:

Estratto cartografia con legenda

Stralcio delle N.T.A.

- Progetto dell’intervento datato 10.7.2000 nella versione più aggiornata e sostitutiva di quella precedentemente consegnata in data 26.6.2000 (ns. prot. n. 9917/17.1):

- Tavola n. 1bis - Estratto catastale - Estratto P.R.G.C. - Planimetria generale con individuazione aree P.E.C. e situazione urbanistica dei fabbricati - piante piano primo - scale 1:2000/500

- Tavola n. 2bis - Planimetria generale - Pianta piano terra - pianta piano primo - conteggi planimetrici - scala 1:500

- Tavola n. 3bis - Planimetria generale - Pianta piano terra - piante piano primo - calcolo e verifica fabbisogno posti a parcheggio - scala 1:500

- Tavola n. 4.1bis - Planimetria generale - pianta piano terra - pianta piano primo - scala 1:200

- Tavola n. 4.2 - Prospetti e sezioni - scala 1:200

- Tavola n. 5 - Planimetria generale dei percorsi e delle aree per il carico e lo scarico - scala 1:200

- Tavola n. 6 - Planimetria generale/Pianta piano terra - Piante piano primo - verifica fabbisogno parcheggi - scala 1:200

- Relazione illustrativa

- Relazione di impatto sulla viabilità datata 22.6.2000

- Relazione di impatto sulla viabilità datata 10.7.2000 (integrazione alla relazione del 22.6.2000)

- Relazione asseverata sulla conformità delle opere in progetto alle prescrizioni delle norme dei piani urbanistici ed edilizi vigenti ed adottati dal Comune datata 26.6.2000

- Relazione asseverata sulla conformità delle opere in progetto alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi vigenti ed adottati dal Comune datata 13.9.2000

- Concessione edilizia n. 62/91 del 31.5.1996

- Certificato di agibilità del 7.4.2000

- Concessione edilizia n. 110/81 del 4.11.1981

- Certificato di agibilità del 16.11.1981

- Concessione edilizia n. 45/92 del 15.4.1992

- Certificato di agibilità del 23.10.1992

- Concessione edilizia n. 89/99 del 11.10.1999

- Piano Esecutivo Convenzionato 1991:

- Convenzione stipulata in Almese presso lo studio del notaio dottor Rosario Insabella in data 6.3.1991 repertorio n. 101071, raccolta n. 22206

- Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 30.3.1988 di accoglimento di piano esecutivo convenzionato

- Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 9.6.1998 di approvazione di piano esecutivo convenzionato

- Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 di regolamento di condominio

- Relazione illustrativa e relazione finanziaria

- Piano Esecutivo Convenzionato 1997

- Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12.6.1997

- Tavola n. 1: Estratti, planimetrie, conteggi

- Tavola n. 2: Sviluppo planovolumetrico

- Tav. n. 3: Schema di convenzione

- Tav. n. 4: relazione illustrativa

- Tav. n. 5: relazione finanziaria

- Convenzione stipulata in Susa in data 6.9.1997 avanti il notaio dottor Aldo Annese repertorio n. 66636, raccolta n. 32540

- Variante n. 1 al Piano Esecutivo Convenzionato 1997:

- Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22.3.1999 di approvazione di variante al P.E.C.

- Tav. n. 1: estratti, planimetrie, conteggi

- Tav. n. 2: sviluppo planovolumetrico

- Tav. n. 3: schema di convenzione

- Tav. n. 4: relazione illustrativa

- Tav. n. 5: relazione finanziaria

- Convenzione edilizia stipulata in Susa presso lo studio del notaio dottor Aldo Annese in data 4.9.1999

- Variante n. 2 al Piano Esecutivo Convenzionato 1997:

- Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 di approvazione seconda variante al P.E.C.

- Tavola n. 1: Estratti, planimetrie, conteggi

- Tavola n. 2: sviluppo planivolumetrico

- Tavola n. 3: schema di convenzione

- Parere di competenza della Provincia di Torino datato 26.7.2000 (prot. n. 163195)

- Parere di competenza della Direzione regionale difesa del suolo - Settore pianificazione difesa del suolo datato 21.08.2000 (prot. n. 4572/23.2)

- Deliberazione della Conferenza dei Servizi datata 19.9.2000 (prot. n. 13571/17.1)

Si ribadisce che compete al Sindaco la responsabilità e la vigilanza sulle concessioni edilizie, nel rispetto delle norme della L. R. n. 56/77 s.m.i. nonchè di ogni altra norma urbanistica ed edilizia vigente e/o sopravvenuta, anche derivata dall’evento alluvionale dell’ottobre 2000, e nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al presente atto.

Una copia degli atti elencati al precedente capoverso saranno restituiti, unitamente alla presente determinazione, debitamente vistati, alla ditta richiedente e al Comune di Chianocco.

Il Comune di Chianocco dopo aver integrato le concessioni edilizie relative all’insediamento commerciale oggetto della presente, ed integrato la Convenzione secondo le modalità sopra indicate, è tenuto ad inviare alla Giunta Regionale, Settore Programmazione ed Interventi sui settori commerciali una copia conforme all’originale della Convenzione debitamente sottoscritta dai soggetti, integrata e modificata secondo le prescrizioni del presente atto.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Dirigente responsabile
Patrizia Vernoni



Codice 17.2
D.D. 14 novembre 2000, n. 313

Determinazione di concessione e revoca - Deliberazione C.I.P.E. 5/8/98, n. 100 - DD.G.R. 26/3/99, n. 25-26947 e 27/9/99, n. 39-28253

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare la concessione e la revoca dei contributi di cui all’elenco trasmesso da Finpiemonte in data 09.11.2000 prot. n. 16856/17.2 che si richiama a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di demandare all’Istituto Finanziario Regionale Piemontese Finpiemonte S.p.A. la predisposizione dei mandati di pagamenti e la conseguente erogazione.

Si precisa, ai sensi dell’art. 3 u.c. della L. n. 241/90, che contro la presente determinazione può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.

Il Dirigente responsabile
Carlo Salvadore



Codice 17.4
D.D. 15 novembre 2000, n. 315

Rettifica Determinazione dirigenziale n. 282 del 25.10.2000

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Grazia Maria Calvano



Codice 17.4
D.D. 15 novembre 2000, n. 316

L.R. 47/87, art. 9 - Modifica autorizzazione del 38º Salone europeo della montagna 2001 - Comunicazione al competente Ministero

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Grazia Maria Calvano



Codice 17.4
D.D. 16 novembre 2000, n. 318

L.R. 47/87 - Modifica delle manifestazioni fieristiche regionali in programma a Torino nell’anno 2001, autorizzate con D.D. n. 184 del 28 luglio 2000

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Grazia Maria Calvano



Codice 17.4
D.D. 16 novembre 2000, n. 319

L.R. 47/87, art. 9 - Autorizzazione allo svolgimento della mostra mercato regionale “Mestieri in Fiera” 2001 in programma a Pamparato

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Mirella Calvaro



Codice  17.7
D.D. 23 novembre 2000, n. 339

L.R. n. 21/97, art. 20 - Sistemi di qualità e certificazione - Elenco domande pervenute e approvazione graduatoria - Concessione contributi per L. 1.331.393.850 sul cap. 25545/2000 (100183/A)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di approvare l’elenco delle domande pervenute ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 21/97 allegata alla presente determinazione per farne parte integrante (All. 1);

di approvare la graduatoria delle domande presentate ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 21/97 allegata alla presente determinazione per farne parte integrante (All. 2);

di approvare la concessione del contributo regionale alle imprese dal n. 1 alla n. 180 della predetta graduatoria per l’importo a fianco di ciascuna indicato, per un totale di lire 1.331.393.850 che vengono impegnate sul cap. 25545/2000 del bilancio regionale (100183/A);

l’erogazione del contributo avverrà previa acquisizione della documentazione di spesa secondo le modalità di cui alla D.G.R. citata in premessa.

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, Legge n. 675/96, i dati personali forniti sono raccolti presso il Settore Promozione, sviluppo  e credito dell’artigianato della Regione Piemonte, per le sole finalità di gestione. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti nei confronti della Regione Piemonte e del Dirigente del citato Settore, rispettivamente titolare e responsabile del trattamento dei dati personali. Il suddetto trattamento rientra nei casi di esclusione di notifica al Garante ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 675/96.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Lucia Barberis

Allegato (Fare riferimento al file PDF)




















Codice 17.3
D.D. 13 dicembre 2000, n. 377

Incentivi fiscali di cui alla Legge 27 dicembre 1997 n° 449 - art. 11 e successive modificazioni ed integrazioni. Approvazione del bando e del modulo di presentazione della domanda

Premesso che:

in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112 la Regione Piemonte è subentrata al Ministero dell’Industria nella gestione della Legge 27 dicembre 1997 n° 449 - art. 11 - così come modificata dalla Legge 23 dicembre 1998 n° 448 e relativi provvedimenti attuativi, che dispone la concessione di incentivi fiscali per il commercio e il turismo sotto forma di credito d’imposta;

con Legge Regionale 44/2000 è stato istituito il Fondo unico relativo alle funzioni delegate dallo Stato alla Regione in materia di incentivi alle imprese;

con deliberazione della Giunta Regionale n° 1-949 del 26/9/2000 è stato approvato il programma di utilizzo del citato Fondo Unico ed è stato effettuato il primo riparto della dotazione del fondo stesso, assegnando all’incentivo automatico relativo all’art. 11 della Legge 449/97 una dotazione finanziaria, per l’anno 2000, di Lire 12.000.000.000, di cui Lire 11.500.000.000 da erogare a titolo di incentivo e Lire 500.000.000 per spese di gestione del procedimento;

con la citata deliberazione della Giunta Regionale n° 1-949 del 26/9/2000 è stata demandata alla competente Direzione Regionale l’adozione di tutti gli atti e le iniziative necessarie all’attuazione del provvedimento medesimo, compresa l’approvazione del bando e la fissazione della data di inizio e di chiusura del procedimento di accesso agli incentivi;

IL DIRETTORE

Visto il Dlgs. N. 29/93 e s.m.i.;

vista la L.R. 51/97;

determina

di approvare il bando per la concessione degli incentivi fiscali di cui alla Legge 27 dicembre 1997 n° 449 - art. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, ammontanti per l’anno 2000 a Lire 11.500.000.000, nel testo allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante (Allegato 1);

di approvare lo schema di domanda e le relative istruzioni per l’accesso all’incentivo di cui alla Legge 27 dicembre 1997 n° 449 - art. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, nel testo allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante (Allegato 2, 3 e 4).

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’ art. 65 dello Statuto e dell’ art. 8 della L.R. 51/97.

Il Direttore Regionale
Marco Cavaletto

Allegato 1

REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO AL TURISMO
COMMERCIO E SPORT
DIREZIONE COMMERCIO E ARTIGIANATO

Legge 449/97
“Incentivi fiscali alle piccole e medie imprese
commerciali e turistiche”

Determinazione del Direttore Regionale Commercio e Artigianato n° 377 del 13/12/2000.

Bando regionale per la riattivazione dell’intervento previsto dall’ art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, per incentivi fiscali a favore dei settori del commercio e del turismo.

Alle imprese interessate

Alle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura
della Regione Piemonte

All’ Unione Regionale delle
Camere di Commercio
del Piemonte

Alle Associazioni regionali di
categoria del Commercio
e del Turismo

L’articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto la concessione di un incentivo fiscale per il commercio e il turismo sotto forma di credito d’imposta, con le modalità e i criteri di cui all’articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai comma 2, 4 e 6 del medesimo articolo 10. L’articolo 53 e l’articolo 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 hanno esteso le agevolazioni alle imprese commerciali all’ingrosso, alle spese per l’acquisto di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica ed hanno elevato l’ammontare massimo di agevolazione concedibile nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di de minimis. Inoltre, l’articolo 7 comma 17 lett. a) della legge 23/12/1999 n° 488 ha esteso le agevolazioni alle rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa.

Con D.lgs. 31/3/1998 n° 112 è stato disposto il trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni in materia di incentivi. Con L. R. 44/2000 è stato istituito il Fondo unico per gli incentivi alle imprese. Con D.G.R. 26/9/2000 n° 1-949 è stato approvato il programma di utilizzo del suddetto Fondo Unico per l’anno 2000 ed il relativo riparto ed accantonamento delle risorse.

Il presente bando fornisce le indicazioni per la riattivazione dell’intervento nell’ambito della Regione Piemonte e definisce il nuovo modello di domanda per ottenere i benefici fiscali di cui alla Legge 449/97. Le richieste possono essere presentate a decorrere dal 1 febbraio 2001 e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

1 - Soggetti beneficiari

1.1 I soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, di vendita all’ingrosso, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le imprese turistiche (comprese le agenzie di viaggio e turismo) e le rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa.

a) Si intendono imprese commerciali di vendita al dettaglio quelle che esercitano la vendita al minuto di merci direttamente al consumatore finale. Esercita l’attività di commercio al minuto chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa o su aree pubbliche o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. Per altre forme di distribuzione si intendono quelle previste dall’art. 4 comma 1 lettera h) punto 2 (vendita per mezzo di apparecchi automatici), 3 (vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione) e 4 (vendita presso il domicilio dei consumatori) del D.lgs. 31/3/1997 n° 114. Esercita l’attività di commercio su aree pubbliche l’impresa, munita dell’autorizzazione prevista dalla legge 28 marzo 1991, n. 112, ovvero, dopo il 24 aprile 1999 di quella prevista dall’art. 28 del decreto legislativo 21 marzo 1998, n. 114, che vende merci al dettaglio e somministra al pubblico alimenti e bevande su aree pubbliche.

b) Si intendono imprese commerciali di vendita all’ingrosso quelle che acquistano merci in nome e per conto proprio e le rivendono ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.

Non sono pertanto ammissibili alle agevolazioni le imprese industriali, quelle agricole e quelle artigiane, anche se vendono all’ingrosso i propri prodotti.

c) Si intendono imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quelle di vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, con impianti ed attrezzature adeguati; tali imprese debbono essere in possesso dell’autorizzazione comunale di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

d) Le imprese turistiche sono quelle definite dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 (G.U. del 25 maggio 1983, n. 141) e dalla legge regionale 8/7/1999 n.18 (B.U. 14/7/1999 n° 28), ivi comprese le agenzie di viaggio e turismo.

1.2 Ai fini della definizione di piccola e media impresa si applicano i parametri fissati per le imprese del commercio, dei servizi e del turismo, sulla base di quanto disposto dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato sulla G. U. del 1° ottobre 1997, n. 229), in relazione alla citata legge 317/91 (decreto MICA 23 dicembre 1997, pubblicato sulla G.U. del 11 febbraio 1998), di seguito indicati:

A. E’ definita piccola e media l’impresa che:

a) ha meno di 95 dipendenti;

b) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di EURO, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di EURO;

c) è in possesso del requisito di indipendenza, come definito all’art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997.

B. Ove sia necessario distinguere, è definita piccola l’impresa che:

a) ha meno di 20 dipendenti;

b) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di EURO, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di EURO;

c) è in possesso del requisito di indipendenza, come definito all’art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997.

E’ considerata indipendente l’ impresa il cui capitale o diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa o di piccola impresa, secondo il caso; pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono esser sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. La predetta soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

- se l’ impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto, sulla impresa;

- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l’impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.

2 - Spese ammissibili

2.1 Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di beni strumentali nuovi, collocati nell’unità locale sita sul territorio della Regione Piemonte e funzionali all’attività esercitata. Tali beni devono essere oggetto di ammortamento e devono essere compresi nella tabella dei coefficienti di ammortamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 31 dicembre 1988, pubblicato sul supplemento ordinario alla G. U. n. 27 del 2 febbraio 1989 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente al “Gruppo XIX” e alle “Attività non precedentemente specificate”, di seguito elencati:

A. GRUPPO XIX – “Alberghi, ristoranti, bar e attività affini”

a) Mobili e arredamento

b) Biancheria

c) Attrezzatura (stoviglie, posate, attrezzature di cucina, ecc.)

d) Impianti generici (riscaldamento, condizionamento)

e) Impianti specifici (igienici, cucina, frigorifero, ascensori, montacarichi, impianti telefonici, citofoni, campanelli e simili)

f) Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer e i sistemi telefonici elettronici.

B. ATTIVITA’ NON PRECEDENTEMENTE SPECIFICATE - “Altre attività”

a) Impianti e mezzi di sollevamento, carico e scarico, pesatura, ecc.

b) Macchinari, apparecchi e attrezzature varie (compreso frigorifero, impianto di condizionamento e distributore automatico)

c) Stigliatura (leggasi scaffalature)

d) Arredamento

e) Banconi blindati o con cristalli blindati

f) Impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva

g) Impianti interni speciali di comunicazione e telesegnalazione

h) Impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque, fumi nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti chimici

i) Mobili e macchine ordinarie d’ufficio

j) Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer e i sistemi telefonici elettronici.

2.2 Ulteriori Tipologie di Spese

Sono ammissibili anche le spese relative agli acquisti di programmi informatici (ivi inclusi quelli riferiti all’introduzione dell’Euro) e di sistemi di pagamento con moneta elettronica (ivi inclusi gli apparecchi EFT-POS). Per quanto riguarda l’acquisto di programmi informatici, rientrano in tale tipologia di spesa i software di sistema e l’acquisto e/o la realizzazione di software applicativi. Per quanto riguarda i sistemi di pagamento con moneta elettronica rientrano in tale tipologia di spesa l’acquisto dell’hardware e del relativo software di sistema, nonché il software applicativo. Sono escluse le spese per noleggio delle apparecchiature, per canoni, per contratti di manutenzione e per modifiche successive all’acquisto.

Le spese relative ai programmi informatici debbono essere capitalizzate e, rappresentando spese che hanno utilità per più esercizi, debbono essere dedotte dal reddito sulla base delle quote imputabili ai singoli esercizi, secondo la vigente disciplina fiscale.

2.3 Non sono ammissibili le spese concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia. Sono inoltre escluse le spese relative a scorte e ad investimenti oggetto di autofatturazione.

2.4 Le spese medesime devono essere integralmente fatturate nel periodo compreso tra il 7 giugno 1999 e la data di spedizione della domanda di cui al presente bando e sono ammissibili al netto dell’ IVA e di eventuali altre imposte e tributi, delle spese notarili, degli interessi passivi, e dei materiali di consumo. Non sono ammissibili le spese fatturate, anche parzialmente, anteriormente a detto termine. Ai fini della presentazione della domanda di agevolazione l’impresa richiedente deve aver effettuato pagamenti, corrisposto canoni o rate, pari ad almeno il trenta per cento del costo agevolabile di ciascuno dei beni oggetto della fatturazione.

2.5 Gli acquisti dei beni da ammettere alle agevolazioni possono essere effettuati, oltre che nella forma dell’acquisto diretto, anche nelle forme della vendita con riserva della proprietà (art. 1523 C.C.), nelle forme previste dalla legge 28 novembre 1965 n. 1329, ovvero tramite operazioni di locazione finanziaria. Nel caso di acquisto tramite locazione finanziaria, ai fini del rispetto del termine di cui al comma precedente e della determinazione del costo agevolabile, si fa riferimento alla fattura intestata alla società di leasing. Nel caso di acquisto effettuato ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, per il rispetto della predetta quota si fa riferimento al pagamento degli effetti, che comunque devono essere stati emessi integralmente.

2.6 Tutti i beni devono essere di nuova fabbricazione ed installati ovvero utilizzati nell’unità locale indicata nel modulo di domanda. Qualora l’impresa intenda utilizzare i beni agevolati, nel corso del triennio successivo alla data di concessione delle agevolazioni, presso un’altra unità locale dell’impresa stessa, deve darne comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale è stata presentata la domanda, pena la revoca delle agevolazioni.

2.7 Per le attività stagionali, a parziale deroga di quanto stabilito nel precedente punto 2.5, l’impresa potrà trasferire i beni agevolati dall’unità locale interessata ad altro luogo ai fini di custodia per la durata di non utilizzo dei predetti beni nell’unità locale per il periodo di chiusura. In tal caso l’impresa dovrà comunicare alla Camera di commercio competente, nei termini e con le modalità previsti dal precedente punto 2.5, il luogo ove i beni agevolati sono trasferiti ed il periodo di permanenza degli stessi in tale località.

3 - Tipologia e misura dell’agevolazione

3.1 L’agevolazione concessa consiste in un credito d’imposta determinato nella misura del venti per cento del costo ammissibile dei beni. Il credito d’imposta può essere fatto valere ai fini dell’Irpef e dell’Irpeg e dell’IVA, anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d’imposta si applicano, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è concesso. Tale credito può essere fatto valere a ai fini del pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), e dell’imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8/10/1997 n° 358, fino alla concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale è concesso; l’eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle imposte sopra menzionate relative ai periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto; ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d’imposta, dai versamenti dell’ IVA successivi alla dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato. Detto credito può inoltre essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9/7/1997 n. 24 e della circolare del Ministero delle Finanze 219/E del 18/9/1998 attraverso apposito codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24.

3.2 Le agevolazioni in questione sono concesse con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis, di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il regime di aiuti de minimis, svincolato dalle limitazioni comunitarie cui devono sottostare gli aiuti di Stato, consente alla impresa, indipendentemente dal numero di domande presentate e dal numero di unità locali interessate, di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria de minimis, complessivamente non superiori a 100.000 ECU, ora EURO, nel triennio decorrente dalla concessione del primo aiuto de minimis.

Risulta pertanto necessario far sì che, qualora l’impresa richiedente abbia ottenuto, nel triennio precedente la data di spedizione della domanda, aiuti riconducibili sotto la categoria de minimis d’importo complessivamente inferiore a 100.000 ECU ora EURO, tale limite non venga superato attraverso la concessione dell’agevolazione richiesta. Ne consegue che per effettuare il calcolo di capienza l’ Amministrazione Regionale deve conoscere l’importo di tutti gli aiuti de minimis, ivi inclusi quelli previsti dall’art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, erogati all’impresa richiedente nel predetto periodo. A tal fine l’impresa richiedente, nel caso in cui abbia ottenuto nel triennio antecedente la data di spedizione della domanda aiuti riconducibili sotto la categoria de minimis d’importo complessivamente inferiore a 100.000 ECU ora EURO, pena l’ esclusione dalle agevolazioni, deve indicare negli appositi spazi del modulo di domanda i dati richiesti. Il tasso di conversione Lira/ECU da applicare per gli aiuti erogati nel 1998 è pari a 1923,6, mentre per gli aiuti erogati a partire dal 1999 è pari a lire 1.936,27.

Nel caso in cui l’impresa non abbia beneficiato nel triennio precedente la data di spedizione della domanda di alcun aiuto de minimis, l’ammontare massimo di agevolazione concedibile ai sensi dell’art. 11 della legge n. 449/97, come modificato dalla legge n. 448/98, è pari a lire 193.627.000, corrispondente a spese sostenute per lire 968.135.000.

3.3 Le risorse disponibili sono pari a lire 11, 5 miliardi. Qualora si rendessero disponibili ulteriori finanziamenti a valere sull’anno 2001, è facoltà dell’Amministrazione Regionale riaprire i termini del presente bando.

3.4 E’ prevista una riserva, pari al 50% delle risorse finanziarie a disposizione, a favore delle imprese che occupano fino a 20 dipendenti. Nel caso di mancato utilizzo della quota riservata la disponibilità rimanente viene utilizzata dalle altre imprese. Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti si applicano i medesimi criteri utilizzati per la determinazione della dimensione aziendale di cui al citato decreto ministeriale 18 settembre 1997.

4 - Modalità e procedure per la concessione delle agevolazioni

4.1 La domanda per la richiesta delle agevolazioni deve essere presentata a partire dal 1 febbraio 2001, esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla Camera di commercio della provincia nella quale è situata l’unità locale ove vengono utilizzati i beni per i quali si richiedono le agevolazioni, agli indirizzi sotto indicati:


Camera di Commercio     Indirizzo
C.C.I.A.A di Alessandria     Via San Lorenzo 21 - 15100 - Alessandria AL
C.C.I.A.A di Asti    Piazza Medici 8 - 14100 - Asti AT
C.C.I.A.A di Biella     Casella Postale 423 - 13900 - Biella BI
C.C.I.A.A di Cuneo     Via Emanuele Filiberto 3 - 12100 - Cuneo CN
C.C.I.A.A di Novara     Casella Postale 53 (Novara Centro) - 28100 - Novara NO
C.C.I.A.A di Torino     Via Carlo Alberto 16 - 10123 - Torino TO
C.C.I.A.A. del Verbano Cusio Ossola     Villa Fedora - Strada Statale per il Sempione 4 - 28831 - Baveno VB
C.C.I.A.A. di Vercelli     Piazza Risorgimento 12 - 13100 - Vercelli VC


Dovrà essere utilizzato esclusivamente, anche in fotocopia o estratto dai siti Internet sotto indicati, il modello di domanda allegato al presente bando, in distribuzione presso ogni Camera di Commercio.


Ente     Sito internet
Regione Piemonte     www.regione.piemonte.it/commercio
C.C.I.A.A. di Alessandria     www.al.camcom.it
C.C.I.A.A. di Asti     www.at.camcom.it
C.C.I.A.A. di Biella     www.bi.camcom.it
C.C.I.A.A. di Cuneo     www.cn.camcom.it
C.C.I.A.A. di Novara     www.no.camcom.it
C.C.I.A.A. di Torino     www.to.camcom.it
C.C.I.A.A. del Verbano Cusio Ossola     www.vb.camcom.it
C.C.I.A.A. di Vercelli     www.vc.camcom.it


 Sulla busta dovrà essere indicato il riferimento: “Art. 11, legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Incentivi fiscali per il commercio”. Dovrà essere presentata una domanda per ciascuna unità locale. L’impresa dovrà compilare la domanda di agevolazione fornendo in particolare una dettagliata descrizione dei beni, avendo cura di specificarne chiaramente natura e destinazione d’uso.

Qualora si renda necessario, la Camera di commercio competente, nell’esercizio della propria attività istruttoria, potrà richiedere all’impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di agevolazione, chiarimenti relativi ai beni inseriti nella domanda stessa. L’impresa dovrà far pervenire con mezzo idoneo detti chiarimenti, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta della Camera di Commercio. Il mancato riscontro nel termine su indicato, verrà considerato come rinuncia e comporterà l’inammissibilità del bene o dei beni oggetto della richiesta di chiarimento.

4.2 La Regione Piemonte, controllate le disponibilità finanziarie e preso atto dell’istruttoria svolta dalle Camere di commercio, ordina in elenchi giornalieri, secondo la data di spedizione, le domande ammesse al beneficio. Provvede alla concessione dell’agevolazione e lo comunica alle imprese interessate, tramite la Camera di commercio competente. Qualora l’istruttoria si concluda con esito negativo, l’inammissibilità della domanda verrà comunicata all’azienda dalla Regione Piemonte tramite la Camera di commercio competente.

4.3 Qualora le disponibilità finanziarie non consentano la concessione integrale delle agevolazioni in favore delle domande inserite nell’elenco del giorno in cui si verifica l’esaurimento dei fondi disponibili, la Regione Piemonte ridurrà percentualmente il beneficio concedibile alle domande di cui sopra.

 4.4 La Regione Piemonte rende nota la data di chiusura del bando con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. A decorrere dalla data di pubblicazione della suddetta comunicazione, non possono essere presentate domande di agevolazioni; le domande ugualmente presentate a partire da tale data saranno considerate irricevibili e restituite alle imprese, così come le istanze presentate prima del 1 febbraio 2001 e quelle spedite non a mezzo raccomandata A.R.

4.5 Alle domande con data di spedizione successiva al giorno di esaurimento dei fondi ma precedente alla comunicazione, sulla Gazzetta Ufficiale o sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, della chiusura del bando, il credito d’imposta potrà essere riconosciuto con priorità nella formazione dell’elenco di cui al punto 4.2 nell’anno successivo, nei limiti della relativa disponibilità.

4.6 Non verranno prese in considerazione le domande:

a) compilate su modello diverso da quello allegato al presente bando;

b) carenti di elementi considerati essenziali;

c) con modificazioni apportate al testo prestampato;

d) senza firma e/o autentica della medesima. Si ricorda che in base alle innovazioni normative in materia di semplificazione amministrativa di cui all’art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997 n. 127, come modificato dall’art. 2 della legge 16 giugno 1998 n. 191, è possibile sostituire l’obbligo di autentica della firma allegando alla richiesta di accesso ai benefici fotocopia del documento valido di identità del firmatario.

5 - Divieto di cumulo

5.1 L’impresa non può beneficiare per i medesimi beni oggetto delle agevolazioni di cui all’art. 11 della legge n. 449 del 1997, di altre agevolazioni previste sotto qualsiasi forma, ivi inclusi anche gli aiuti de minimis, da altre normative statali, regionali o delle provincie autonome di Trento e Bolzano ovvero da azioni comunitarie cofinanziate, analogamente a quanto previsto dalle disposizioni attuative della legge n. 317 del 1991, richiamate dal comma 3 dell’art. 11 in questione.

6 - Controlli, revoche, sanzioni

6.1 La Regione Piemonte e le Camere di commercio possono disporre ispezioni presso le imprese beneficiarie, al fine dell’eventuale revoca delle agevolazioni.

6.2 La Regione Piemonte provvede alla revoca delle agevolazioni qualora:

a) i controlli effettuati evidenzino l’insussistenza delle condizioni previste per l’accesso alle agevolazioni, dichiarate dall’impresa nella domanda;

b)l’impresa abbia usufruito, per i medesimi beni oggetto dell’agevolazione di cui al presente bando, di altre agevolazioni, previste sotto qualsiasi forma, ivi inclusa anche la categoria de minimis, da altre normative statali, regionali, ovvero da azioni comunitarie cofinanziate;

ovvero qualora, nei tre anni successivi alla data di concessione del beneficio:

c) i beni oggetto di agevolazione risultino essere stati ceduti, alienati o ne sia mutata la destinazione d’uso;

d) l’impresa abbia cessato l’attività, ovvero il beneficiario abbia ceduto, donato o affittato l’azienda o l’unità locale oggetto dell’agevolazione a soggetto privo dei requisiti richiesti dal presente bando;

e) l’impresa non abbia comunicato all’ufficio della Camera di commercio competente per l’istruttoria, entro trenta giorni, l’utilizzo dei beni agevolati presso altra unità locale dell’impresa stessa, ovvero nel caso di attività stagionali, presso altra località per il periodo di chiusura;

f) l’impresa non abbia comunicato all’ufficio della Camera di commercio competente per l’istruttoria, entro trenta giorni, la cessione, donazione o affitto dell’azienda o dell’unità locale beneficiaria dell’agevolazione;

6.3 In caso di revoca, la Regione Piemonte ne dà comunicazione al Ministero delle Finanze.

6.4 Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative e della restituzione delle agevolazioni revocate si applicano, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni e integrazioni.

La sanzione amministrativa pecuniaria, è disposta nella misura da due a quattro volte l’importo del credito d’imposta indebitamente fruito, ove ricorrano le condizioni di cui alla lettera a) del punto 6.2.

Nel caso di restituzione delle agevolazioni a seguito di revoca disposta per le inadempienze di cui al precedente punto 6.2 lettera a) o c), l’impresa dovrà versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di concessione del credito di imposta.

Nel caso di restituzione delle agevolazioni a seguito di revoca disposta per le inadempienze di cui al precedente punto 6.2 lettera b) o d) o e) oppure f), l’impresa dovrà versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso di interesse legale.

6.5 Chi rilascia o utilizza certificazioni attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

7 - Affitto e cessione di azienda, cessazione di attività, fusione per incorporazione

7.1 In caso di affitto di azienda o ramo di essa, rimanendo l’azienda di proprietà del cedente, lo stesso continuerà ad essere beneficiario del credito d’imposta concesso. L’affittuario, trattandosi di beni di proprietà del locatore, non ha titolo né a presentare la domanda né ad usufruire del credito. L’affittuario deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla Legge 449/97 (come specificati al punto 1. del presente bando) ed è obbligato, nei confronti del locatore, a non distrarre i beni agevolati per la durata di tre anni dalla concessione; in caso contrario l’ Amministrazione Regionale provvederà alla revoca del beneficio con relativa restituzione del credito d’imposta, maggiorato degli interessi previsti.

7.2 In caso di cessione d’azienda, o di ramo d’azienda nel quale sono compresi i beni oggetto del beneficio, prima della scadenza del triennio dalla data di concessione, il cedente che ha ottenuto la concessione ed usufruito totalmente del credito d’imposta, al fine di mantenere il beneficio si dovrà assicurare che il cessionario sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa e che il medesimo non alieni i beni per tre anni dalla concessione; in caso contrario la Amministrazione Regionale provvederà alla revoca del beneficio con relativa restituzione del credito d’imposta ottenuto, maggiorato degli interessi previsti.

7.3 Nel caso il cedente non abbia usufruito del credito d’imposta o ne abbia usufruito solo in parte, la parte non utilizzata del suddetto credito verrà trasferita al cessionario, fermo restando il possesso da parte di quest’ultimo dei requisiti soggettivi e del vincolo di non alienazione dei beni nei tre anni successivi la data di concessione.

7.4 Le disposizioni di cui ai paragrafi 7.2 e 7.3 si applicano anche in caso di successione ereditaria.

7.5 Il caso di cessazione di attività dopo la concessione e fruizione del credito, rientra nei casi di revoca di cui al precedente paragrafo 6.2 del bando, e cioè divieto di cessione e alienazione nei tre anni successivi alla data di concessione.

7.6 Nell’ipotesi di incorporazione d’azienda, fruisce del credito l’impresa incorporante.

8 - Tutela rispetto al trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento.

8.1 Ai sensi della Legge 675/96 “Tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione.

8.2 Ai sensi della Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”, responsabile del procedimento amministrativo riferito al presente bando è il Dirigente del Settore Rete Carburanti e Commercio su Aree Pubbliche della Direzione Regionale Commercio e Artigianato.

9. Avverso le determinazioni regionali in applicazione dell’art.11 della Legge 449/97, è ammesso ricorso giurisdizionale o amministrativo nei termini di legge.

Il Direttore Regionale
Marco Cavaletto















Codice  17.7
D.D. 23 novembre 2000, n. 340

L.R. n. 21/97, art. 20 - Sistemi di qualità e certificazione - Contributi anno 2000 - Approvazione elenco domande formalmente inammissibili

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di approvare l’elenco (allegato 1) alla presente determinazione per farne parte integrante, relativo alle 23 domande pervenute ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 21/97 ritenute formalmente inammissibili.

Le specifiche motivazioni della inammissibilità formale saranno oggetto di apposita comunicazione scritta alle imprese del citato elenco.

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, Legge n. 675/96, i dati personali forniti sono raccolti presso il Settore Promozione, Sviluppo  e Credito dell’Artigianato della Regione Piemonte, per le sole finalità di gestione. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti nei confronti della Regione Piemonte o del Dirigente del citato Settore, rispettivamente titolare e responsabile del trattamento dei dati personali. Il suddetto trattamento rientra nei casi di esclusione di notifica al Garante ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 675/96.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Dirigente Responsabile
Lucia Barberis



Codice 18.2
D.D. 29 settembre 2000, n. 173

Bando pubblico di concorso finalizzato all’assegnazione di contributi individuali per il recupero della prima abitazione. Impegno di spesa di L. 423.282.500 e relativa erogazione agli aventi titolo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di impegnare la somma di L. 423.282.500 sul capitolo n. 26321 (accantonamento n. 100686) del bilancio 2000;

di erogare a favore dei 12 beneficiari indicati nell’allegato “A”, che costituisce parte integrante della presente determinazione, l’importo ad ognuno assegnato quale contributo in conto capitale per il recupero della prima abitazione.

Il Dirigente responsabile
Giuseppina Franzo



Codice 18
D.D. 5 ottobre 2000, n. 175

Programmi di Recupero Urbano di cui all’art. 11 della Legge 4 dicembre 1993, n. 493. Nomina del responsabile del procedimento per la loro attuazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di nominare la dott.ssa Maria Cavallo Perin, dirigente del Settore Osservatorio dell’Edilizia, quale responsabile del procedimento amministrativo per l’attuazione dei programmi di recupero urbano, di cui all’art. 11 della Legge 493/93, individuati con la citata D.D. n. 52 del 27 marzo 2000.

Il Direttore regionale
Giuseppe Brunetti



Codice 18.3
D.D. 6 ottobre 2000, n. 176

L.R. n. 46/95, art. 9. Nomina dei nuovi rappresentanti dell’ATC, all’interno della Prima Commissione preposta alla formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica operante presso l’ATC di Novara

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di nominare, all’interno della Prima Commissione preposta alla formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, operante presso l’Agenzia Territoriale per la Casa di Novara i signori: Gaetano Nastri, in qualità di membro effettivo, dr. Carlo Sansottera, in qualità di membro supplente, come da designazione pervenuta e in sostituzione dei precedenti componenti.

I soggetti nominati con il presente provvedimento durano in carica fino alla scadenza della Commissione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso in via gerarchica innanzi al direttore della Direzione Regionale Edilizia, nonchè ricorso in via ordinaria presso gli organi e nei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Il Dirigente responsabile
Alessandra Semini



Codice 18.3
D.D. 6 ottobre 2000, n. 177

L.R. n. 46/95, art. 9. Nomina dei nuovi rappresentanti dell’ATC, all’interno della Seconda Commissione preposta alla formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica operante presso l’ATC di Novara

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di nominare, all’interno della Seconda Commissione preposta alla formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, operante presso l’Agenzia Territoriale per la Casa di Novara i signori: Pietro A. Balzaretti, in qualità di membro effettivo, dr. Carlo Sansottera, in qualità di membro supplente, come da designazione pervenuta e in sostituzione dei precedenti componenti.

I soggetti nominati con il presente provvedimento durano in carica fino alla scadenza della Commissione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso in via gerarchica innanzi al direttore della Direzione Regionale Edilizia, nonchè ricorso in via ordinaria presso gli organi e nei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Il Dirigente responsabile
Alessandra Semini



Codice 18.1
D.D. 11 ottobre 2000, n. 179

Programma di recupero urbano di cui alla legge 4.12.93, n. 493 e al D.M. 1.12.94 del Comune di Torino ambito “via Ivrea”. Assegnazione all’ATC della provincia di Torino della somma di L. 2.337.000.000 per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del proprio patrimonio edilizio (Q.re 0151)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Maria Cavallo Perin



Codice 18.2
D.D. 19 ottobre 2000, n. 186

Finanziamenti in conto capitale destinati al recupero di abitazioni. Signora Danni Maria Catterina. Revoca accertamenti

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giuseppina Franzo



Codice 18.2
D.D. 19 ottobre 2000, n. 187

Finanziamenti in conto capitale destinati al recupero di abitazioni. Signor Buscaglia Paolo. Revoca accertamento

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giuseppina Franzo



Codice 18.3
D.D. 2 novembre 2000, n. 195

Legge n. 431/98, art. 11. Contributi per il sostegno alla locazione. Autorizzazione all’erogazione del saldo ai Comuni aventi titolo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Di autorizzare l’erogazione ai seguenti Comuni delle somme loro spettanti quale saldo dell’attribuzione delle risorse loro assegnate per la concessione di contributi per il sostegno alla locazione, di cui all’art. 11 della legge n. 431/98, a valere sul capitolo cap. 15046 del bilancio regionale 2000, già impegnate con determinazione n. 145 del 14.7.2000 (imp. n. 3199):

Comune        Saldo

Alessandria    L.    78.660.658
Gavi (Al)    L.    1.935.750
Pozzolo Formigaro (Al)    L.    991.465
San Salvatore Monferrato (Al)    L.    977.285
Valenza (Al)    L.    35.719.884
Asti    L.    139.597.750
Costigliole d’Asti (At)    L.    3.999.291
Sostegno (Bi)    L.    1.818.111
Alba (Cn)    L.    8.283.365
Centalo (Cn)    L.    529.451
La Morra (Cn)    L.    453.000
Magliano Alfieri (Cn)    L.    1.818.111
Sommariva del Bosco (Cn)    L.    300.000
Sommariva Perno (Cn)    L.    2.356.849
Borgolavezzaro (No)    L.    2.114.079
Cameri (No)    L.    2.017.138
Momo (No)    L.    15.000
Varallo Pombia (No)    L.    4.639.131
Vespolate (No)    L.    2.948.780
Almese (To)    L.    4.213
Carmagnola (To)    L.    8.930.124
Caselle Torinese (To)    L.    4.878.984
Ciriè (To)    L.    1.761.300
Coassolo Torinese (To)    L.    1.818.111
Cumiana (To)    L.    16.753.550
Gravere    L.    1.250.000
Nichelino (To)    L.    31.137.696
Piobesi Torinese (To)    L.    10.882.250
Pont Canavese (To)    L.    345.000
Rivoli (To)    L.    39.746.687
Rondissone (To)    L.    3.100.000
San Carlo Canavese (To)    L.    1.818.111
San Francesco al Campo (To)    L.    550.430
San Maurizio Canavese (To)    L.    8.592.770
Sant’Antonino di Susa (To)    L.    2.213.764
Trofarello (To)    L.    24.187.602
Vestignè (To)    L.    1.700.000
Belgirate (Vb)    L.    7.597.690
Crevoladossola (Vb)    L.    142.559

Totale    L.    456.585.939

2) di stabilire che i seguenti Comuni dovranno provvedere alla restituzione delle somme loro attribuite come anticipo ed eccedenti il reale fabbisogno rendicontato, mediante versamento sul conto corrente postale n. 10364107 intestato a Tesoreria Regione Piemonte - Piazza Castello, 165 - 10122 Torino, indicando sulla causale del versamento “Restituzione somme contributi per l’affitto ex L. 431/98 - Capitolo 2371":

Comune:        Restituzione

Cassano Spinola (Al)    L.    1.776.520
Serravalle Scrivia (Al)    L.    7.217.093
Montegrosso d’Asti (At)    L.    3.451.764
Nizza Monferrato (At)    L.    367.388
San Damiano d’Asti (At)    L.    2.649.260
Massazza (Bi)    L.    1.654.550
Tollegno (Bi)    L.    1.139.108
Verrone (Bi)    L.    239.876
Vigliano Biellese (Bi)    L.    2.500.000
Bra (Cn)    L.    9.522.412
Canale (Cn)    L.    1.632.397
Castagnito (Cn)    L.    3.411.667
Ceva (Cn)    L.    10.432.306
Cuneo (Cn)    L.    32.128.082
Grinzane Cavour (Cn)    L.    108.870
Monforte d’Alba (Cn)    L.    2.243.200
Moretta (Cn)    L.    1.827.312
Neive (Cn)    L.    2.139.988
Scarnafigi (Cn)    L.    3.096.121
Verzuolo (Cn)    L.    9.845.271
Vicoforte (Cn)    L.    2.889.587
Vignolo (Cn)    L.    1.519.778
Villafalletto (Cn)    L.    3.189.550
Bogogno (No)    L.    2.000.000
Carpignano Sesia (No)    L.    1.192.500
Prato Sesia    L.    1.932.300
Avigliana (To)    L.    10.125.000
Bruino (To)    L.    4.953.144
Bussoleno (To)    L.    31.686.564
Castagnole Piemonte (To)    L.    558.050
Chivasso (To)    L.    21.376.000
Favria (To)    L.    1.240.000
Feletto (To)    L.    4.693.923
Foglizzo (To)    L.    1.173.837
Lanzo Torinese (To)    L.    15.991.267
Montanaro (To)    L.    105.629
Rivara (To)    L.    2.360.525
Gravellona Toce (Vb)    L.    2.203.500
Pallanzeno (Vb)    L.    7.102.003
Varallo (Vc)    L.    6.128.600

Totale    L.    219.804.942

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso in via gerarchica innanzi al direttore della Direzione Regionale Edilizia, nonchè ricorso in via ordinaria presso gli organi e nei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Il Dirigente responsabile
Alessandra Semini



Codice 18
D.D. 7 novembre 2000, n. 201

Stipula della convenzione con il Banco di Brescia e con la Cassa di Risparmio di Torino inerente l’utilizzazione dei finanziamenti di edilizia agevolata previsti dalle leggi 5.8.1978 n. 457 e 17.2.1992 n. 179

(omissis)

Il Direttore regionale
Giuseppe Brunetti



Codice 18.1
D.D. 8 novembre 2000, n. 202

Programma di recupero urbano, di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e al D.M. 1 dicembre 1994 del Comune di Torino ambito “C.so Grosseto”. Assegnazione al Comune di Torino della somma di L. 68 milioni quale anticipazione per la progettazione degli interventi previsti in attuazione del PRU

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Maria Cavallo Perin



Codice 18.3
D.D. 8 novembre 2000, n. 203

L.R. n. 46/95 e s.m.i., art. 14, comma 10. Autorizzazione alla Città di Crescentino (Vc) all’assegnazione con rapporto differenziato vani/numero componenti il nucleo familiare di n. 1 alloggio a favore (omissis)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Alessandra Semini



Codice 18.3
D.D. 8 novembre 2000, n. 204

L.R. n. 46/95 e s.m.i., art. 14, comma 10. Autorizzazione al Comune di Mirabello Monferrato (Al) all’assegnazione con rapporto differenziato vani/numero componenti il nucleo familiare di n. 1 alloggio a favore del Sig. (omissis)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Alessandra Semini



Codice 18.3
D.D. 8 novembre 2000, n. 205

Autorizzazione all’erogazione a favore dell’ATC di Cuneo del saldo relativo al fondo sociale 1999

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Alessandra Semini



Codice 18.1
D.D. 9 novembre 2000, n. 206

Programma di recupero urbano, di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e al D.M. 1 dicembre 1994 del Comune di Torino ambito “via Ivrea”. Assegnazione al Comune di Torino della somma di L. 241.000.000 quale anticipazione per la progettazione degli interventi previsti in attuazione del PRU ambito “via Ivrea”

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Maria Cavallo Perin



Codice 18.3
D.D. 15 novembre 2000, n. 212

Commissione ex art. 9 L.R. n. 46/95 e s.m.i. operante presso l’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Biella. Nomina nuovi rappresentanti dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell’Ente gestore

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Per le motivazioni citate in premessa e sulla base delle designazioni pervenute, di nominare all’intero della Commissione ex art. 9 L.R. n. 46/95 e s.m.i. operante presso l’ATC di Biella i seguenti nuovi componenti:

- Dott. Marziano Magliola, rappresentante dell’ANCI (membro effettivo), in sostituzione del sig. Gonario Manconi;

- Arch. Federico Zorio, rappresentante dell’Ente gestore (membro supplente), in sostituzione del sig. Angelo Patamia.

Le cariche attribuite con il presente provvedimento di nomina avranno termine con la scadenza della Commissione in oggetto, nominata con determinazione dirigenziale n. 5 del 19/01/98, ai sensi della L.R. n. 46/95 e s.m.i., art. 9, comma 7.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso in via gerarchica innanzi al Direttore della Direzione Regionale Edilizia, nonchè ricorso in via ordinaria presso gli organi e nei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Il Dirigente responsabile
Alessandra Semini



Codice  22.4
D.D. 21 novembre 2000, n. 690

Legge regionale 20 ottobre 2000 n. 52; assegnazione fondi a Province e ARPA per attività di tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico (impegno di lire 100.000.000 sul cap. 15321, di lire 400.000.000 sul cap. 15735, di lire 500.000.000 sul cap. 26954 e di lire 500.000.000 sul cap. 27070 dell’esercizio finanziario 2000)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di impegnare e trasferire alle Province, per spese riferite agli adempimenti di propria competenza in materia di inquinamento acustico, la somma di lire 100.000.000 sul cap. 15321/2000, (5462) a valere sulle risorse accantonate con D.G.R. n. 47 - 1388 del 20 novembre 2000 (101104A) ed attribuite al Settore con nota prot. n. 25404/22 del 21 novembre 2000, secondo la seguente ripartizione:

Alessandria 12.500.000

Asti 12.500.000

Biella 12.500.000

Cuneo 12.500.000

Novara 12.500.000

Torino 12.500.000

Verbania 12.500.000

Vercelli 12.500.000

- di impegnare e trasferire alle Province, per interventi di risanamento di propria competenza in materia di inquinamento acustico, la somma di lire 500.000.000 sul cap. 26954/2000, (5463) a valere sulle risorse accantonate con D.G.R. n. 47 - 1388 del 20 novembre 2000 (101105A) ed attribuite al Settore con nota prot. n. 25404/22 del 21 novembre 2000, secondo la seguente ripartizione:

Alessandria 61.300.000

Asti 44.110.000

Biella 40.440.000

Cuneo 82.170.000

Novara 47.230.000

Torino 132.150.000

Verbania 46.430.000

Vercelli 46.170.000

- di dare atto che le ripartizioni di cui sopra sono state operate in applicazione dei criteri stabiliti con la D.G.R. n. 47 - 1388 del 20 novembre 2000 e sulla base delle risultanze di cui alla tabella A allegata alla presente determinazione quale parte integrante;

- di impegnare, nell’ambito delle risorse attribuite al Settore con nota prot. n. 25404/22 del 21 novembre 2000, in favore dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale la somma di lire 400.000.000 sul cap. 15735/2000, (5467) accantonata con D.G.R. n. 47-1388 del 20 novembre 2000 (101106/A) per l’assolvimento delle attività demandate all’A.R.P.A. dalla legge regionale 52/2000, e la somma di lire 500.000.000 sul cap. 27070/2000, accantonata con D.G.R. n. 47-1388 del 20 novembre 2000 (101107/A), (5468) per l’acquisto di attrezzature finalizzate al monitoraggio dell’inquinamento acustico;

- di procedere al trasferimento delle somme come sopra impegnate con separato atto di liquidazione da adottarsi ad avvenuta registrazione degli impegni di spesa come sopra assunti;

- di dare atto che l’utilizzo delle risorse in conto capitale assegnate all’A.R.P.A. con il presente atto dovrà essere rendicontato dall’Agenzia con specifica ed analitica relazione in allegato al consuntivo dell’esercizio finanziario 2000 al fine di verificarne l’effettiva destinazione all’acquisto di attrezzature finalizzate al monitoraggio dell’inquinamento acustico.

Il Dirigente responsabile
Carla Contardi

Allegato A (Fare riferimento al file PDF)



Codice  28.1
D.D. 28 settembre 2000, n. 320

Centri per cure palliative - Progetti preliminari

Il Piano  Sanitario Regionale 1997-1999 nell’azione programmata “Lotta alle malattie neoplastiche” prevedeva la necessità di istituire e coordinare la rete dei servizi residenziali extra ospedalieri per il trattamento delle fasi avanzate delle neoplasie.

A questo scopo fin dal maggio 1998 furono approvati i requisiti organizzativi, tecnici e strutturali per tali tipologie di residenza sanitaria. Il fabbisogno di posti letto risultava stimato in 0,05 p.l./1000 abitanti; (D.G.R. n. 17-24510 del 6.5.1998).

Detto P.S.R. prevede lo svolgimento delle attività su scala regionale organizzate in 8 poli oncologici.

Il Ministero della Sanità con Decreto 28.9.1999 dava l’avvio al programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative stabilendo la tipologia di rete di assistenza, gli obiettivi, gli strumenti e le modalità organizzative dei servizi.

Con tale Decreto si norma il principio che va assicurato al paziente una forma di assistenza finalizzata a garantire il benessere ambientale, il controllo del dolore, il sostegno psicologico e sociale suo e dei suo familiari e la tutela della privacy;

Con D.P.C.M. 20.1.2000 “Atto di indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative” si fissano gli standard di localizzazione, dimensione e tipologia, tecnologici ed organizzativi.

A seguito dell’emanazione del succitato D.P.C.M., l’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte ha richiesto alle Aziende Sanitarie Ospedaliere di trasmettere le loro proposte progettuali relative a strutture destinate ad ospitare centri per cure palliative.

Verificata la validità delle proposte trasmesse dalle Aziende, è stata richiesta alle medesime la trasmissione dei progetti preliminari, oggetto della presente determinazione.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

visti il D.P.C.M. 20.1.2000

vista la D.G.R. 17-24510 del 6.5.1998

visto l’art. 22 della L.R. 61/97

determina

di approvare i progetti di centro per cure palliative qui di seguito elencati:

ASL 1 Presidio Ospedaliero Valletta

ASO S. Giovanni Battista - Molinette San Vito

ASL 6 Ciriè

ASL 6 Lanzo Mauriziano

ASL 7 Foglizzo

ASL 9 Saleriano (ex IPAB)

ASL 10 Casa dell’Anziano Pinerolo

ASL 10 Pomaretto (Valdese)

ASL 11 Presidio Ospedaliero Gattinara

ASL 12 Orsa Maggiore Biella

ASL 13 I Cedri - Fara Novarese

ASL 14 San Rocco

ASL 15 Busca

ASL 18 Cortemilia

ASL 20 ex ECA - Alessandria

ASL 21 Casale Monferrato P.zza Cesare Battisti

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

Il Dirigente Responsabile
Gianpiero Cerutti



Codice  28.1
D.D. 11 dicembre 2000, n. 467

Nomina dei componenti della Commissione Oncologica Regionale

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 35-622 del 31 luglio 2000, è stata costituita una nuova Commissione Oncologica Regionale; sono stati, inoltre, precisati gli obiettivi ed è stata definita la composizione della Commissione stessa, tale da garantire un’adeguata rappresentatività dell’assetto organizzativo della Rete Oncologica Piemontese, demandando la nomina dei componenti a successivo provvedimento dirigenziale.

Considerato che le Aziende Sanitarie, le Associazioni e gli Enti individuati dalla deliberazione citata, hanno designato i loro rappresentanti, si ritiene opportuno procedere alla nomina dei componenti della Commissione stessa.

Il professor Antonio Mussa, come indicato nella deliberazione citata, presiede la Commissione Oncologica Regionale, su delega dell’Assessore.

Il coordinamento dell’attività della Commissione Oncologica Regionale è affidato alla Dott.ssa Silvana Appiano, posizione organizzativa nel Settore Programmazione della Direzione Programmazione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93 come modificato dal D.lgs. n. 470/93;

Visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

Vista la L.R. 55/81;

Viste le D.G.R. n. 56-20574 del 30.6.97 e n. 35-622 del 31.7.2000;

determina

- di nominare i componenti della nuova Commissione Oncologica Regionale, così come di seguito indicato:

- il Dottor Nereo Segnan, quale rappresentante designato dal Centro di Riferimento per l’Epidemiologia e la Prevenzione Oncologica (CPO - Piemonte);

- il Dottor Paolo Burke quale rappresentante del polo di Torino Est;

- il Professor Luigi Dogliotti, quale rappresentante del polo di Torino Ovest;

- il Dottor Giorgio Giardina, quale rappresentante del polo della Cittadella Ospedaliera;

- il Dottor Pietro Gabriele, quale rappresentante del polo di Candiolo;

- la Dottoressa Franca Ozzello, quale rappresentante del polo di Ivrea;

- il Dottor Mario Clerico, quale rappresentante del polo di Biella;

- il Professor Oscar Alabiso, quale rappresentante del polo di Novara Vercelli e quale rappresentante designato dalla Società Italiana Chirurgia Oncologica (SICO);

- il Dottor Marco Merlano, quale rappresentante del polo di Cuneo;

- il Dottor Guido Bottero, quale rappresentante del polo di Alessandria;

- il Dottor Agostino Gaglio, quale rappresentante del polo di Asti;

- l’Ingeniere Giovanni Zenga, quale rappresentante designato dai Direttori delle Aziende Sanitarie Locali;

- il Dottor Luigi Odasso, quale rappresentante designato dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Ospedaliere;

- il Professor Giorgio Palestro, quale rappresentante designato dall’Università degli Studi di Torino;

- il Professor Gian Luca Sannazzari, quale rappresentante designato dall’Università degli Studi di Torino;

- il Professor Marcello Garavoglia, quale rappresentante designato dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale;

- la Dottoressa Donatella Alesso, quale rappresentante designato dalla Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale (FIMMG);

- il Dottor Lorenzo Carnino, quale rappresentante designato dal Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (SNAMI);

- il Dottor Giovanni Angeli, quale esperto nominato dall’Assessore;

- il Dottor Oscar Bertetto, quale esperto nominato dall’Assessore;

- il Professor Enrico Madon, quale esperto nominato dall’Assessore;

- il dottor Claudio Zanon, quale esperto nominato dall’Assessore;

- il Professor Giovanni Gandini, quale esperto nominato dall’Assessore;

- il Professor Giovanni Muto, quale esperto nominato dall’Assessore;

- il Professor Massimo Aghetta, quale esperto nominato dall’Assessore;

- la Signora Caterina Marsaglia, quale rappresentante designato dall’Ordine degli Infermieri Professionali;

- la Signora Carla Surra, quale rappresentante designato dal Tribunale dei Diritti del Malato;

- il Dottor Mauro Valentini, quale rappresentante designato dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori;

- il Dottor Gianfranco Porcile, quale rappresentante designato dall’Associazione Italiana Oncologia Medica (AIOM);

- il Dottor Alessandro Boidi Trotti, quale rappresentante designato dal l’Associazione Italiana di Radioterapisti Oncologici (AIRO).

Il professor Antonio Mussa, come indicato nella deliberazione citata, presiede la Commissione Oncologica Regionale, su delega dell’Assessore.

Il coordinamento dell’attività della Commissione Oncologica Regionale è affidato alla Dott.ssa Silvana Appiano, posizione organizzativa nel Settore Programmazione della Direzione Programmazione Sanitaria.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente responsabile
Margherita Colombano



Codice  29.3
D.D. 11 dicembre 2000, n. 448

Approvazione della Graduatoria unica regionale, valida per l’anno 2001 prevista dall’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, i medici di assistenza territoriale ed i medici addetti alla medicina dei servizi

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di approvare, per effetto del riesame della graduatoria, secondo quanto previsto dagli Accordi Collettivi Nazionali per i medici di medicina generale, i medici addetti ai servizi di continuità assistenziale ed i medici addetti alla medicina dei servizi, la graduatoria definitiva unica regionale valida per l’anno 2001 composta da n. 40 pagine relative a n. 2009 medici parte integrante della presente determinazione.

Il Dirigente Responsabile
Daniela Nizza



Codice  29.3
D.D. 13 dicembre 2000, n. 454

Approvazione della Graduatoria unica regionale, valida per l’anno 2001 prevista dall’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, i medici di assistenza territoriale ed i medici addetti alla medicina dei servizi - rettifica determinazione dirigenziale n. 448 del 11.12.2000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di rettificare la Determinazione n. 448 del 11/12/2000 in considerazione che il numero di pagine effettive risulta n. 37 anzichè 40.

Il Dirigente Responsabile
Daniela Nizza



Codice S1.4
D.D. 13 dicembre 2000, n. 1411

L.R. 13 febbraio 1995 n. 16. Piano annuale 2000 degli interventi regionali per i giovani - Avviso per la presentazione delle domande di contributo regionale a sostegno di progetti ed iniziative a favore dei giovani, predisposti da Enti Locali, Associazioni giovanili e Cooperative giovanili (art. 5 L.R. 16/95). Impegno di spesa L. 2.200.000.000. cap. 11160/2000 (acc: 100316)

Premesso che:

- l’art. 2 comma 1 della L.R. 16/95 assegna alla Giunta Regionale la predisposizione della proposta di “Piano annuale degli interventi regionali per i giovani”, da sottoporre all’approvazione del Consiglio, che vi provvede sentita la Consulta regionale dei giovani e la competente Commissione consiliare;

- l’art. 5 della L.R. 16/95 prevede il sostegno a progetti ed iniziative attinenti aree di intervento individuate, demandando al piano annuale di cui all’art. 2, l’individuazione di indirizzi e criteri;

- che il “Piano annuale” indica gli indirizzi e gli obiettivi dell’azione regionale, i progetti obiettivo ed i progetti pilota e definisce i criteri per l’erogazione dei contributi;

- con D.G.R. n. 65 - 652 del 31 luglio 2000 la Giunta Regionale ha approvato la proposta di “Piano annuale degli interventi regionali per i giovani” per l’anno 2000 e l’ha trasmessa al Consiglio Regionale per l’approvazione;

- il Piano annuale 2000 degli interventi regionali per i giovani prevede il coinvolgimento delle Province nelle attività di erogazione dei contributi a sostegno dei progetti presentati, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 16/95, da Comuni, Comunità Montane, Associazioni e Cooperative giovanili.

Considerato che nel “Piano annuale degli interventi regionali per i giovani” vengono definiti:

- le aree d’intervento cui devono afferire i progetti o le iniziative per essere ammessi a contributo,

- i soggetti destinatari dei contributi,

- i destinatari delle iniziative e dei progetti,

- i criteri prioritari e preferenziali per la valutazione dei progetti e delle iniziative,

- condizioni, entità e modalità di erogazione del contributo.

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 99 - 35956 del 5 dicembre 2000 con la quale viene approvato il “Piano annuale degli interventi regionali per i giovani - anno 2000";

Evidenziato che:

- con D.G.R n. 67 - 1688 del 11 dicembre 2000 la Giunta regionale, preso atto della disponibilità manifestata da ciascuna Provincia a collaborare all’attuazione del “Piano annuale degli interventi regionali per i giovani - anno 2000", ha attribuito alle Province il ruolo di ricezione e istruttoria dei progetti presentati, nei rispettivi ambiti territoriali, da Comuni, Comunità Montane, Associazioni e Cooperative giovanili, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 16/95, e di gestione amministrativa dei relativi contributi, fatti salvi i progetti proposti dalle Province stesse, la cui istruttoria compete alla Regione;

- con la suddetta deliberazione la Giunta Regionale ha altresì definito i punteggi da assegnare ai “Criteri prioritari e preferenziali per la valutazione dei progetti e delle iniziative” stabiliti nel Piano annuale 2000.

Considerato che il “Piano annuale degli interventi regionali per i giovani - anno 2000" prevede:

- che la Regione, sulla base dell’istruttoria dei progetti presentati, provveda alla formulazione della graduatoria regionale dei beneficiari ed alla definizione dell’entità del contributo spettante a ciascun progetto;

- che la Regione, ai fini della gestione amministrativa dei contributi, attribuisca ad ogni Provincia l’ammontare delle risorse finanziarie necessarie a fornire il sostegno ai progetti di competenza per ambito territoriale;

- che le Province provvedano all’erogazione dei contributi assegnati ai beneficiari secondo le modalità stabilite;

- che la Regione provveda alla valutazione dei progetti presentati dalle Province.

Vista la D.G.R. n. 1-29491 del 1 marzo 2000 con la quale è stata disposta l’assegnazione dei fondi alla Struttura Speciale Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale e nella quale vengono stabiliti gli accantonamenti sul Bilancio di previsione 2000 di L. 2.500.000.000 sul cap. 11160 (Acc. 100316) e di L. 800.000.000 sul cap. 11045 (Acc. 100315) per lo sviluppo e l’approfondimento del programma annuale degli interventi a favore dei giovani, subordinatamente all’approvazione da parte del Consiglio Regionale.

Vista la nota prot. n. 4697/S1 del 8 marzo 2000 con la quale il Direttore del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale ha disposto l’assegnazione al Responsabile del Settore Affari Internazionali e Comunitari del fondo di L. 2.500.000.000 sul cap. 11160/00 (Acc. 100316) per l’erogazione di contributi ad Enti locali, Associazioni giovanili e Cooperative giovanili per la realizzazione di interventi a favore dei giovani.

ritenuto di:

- attivare le procedure per le richieste di contributo mediante Avviso pubblico di cui all’Allegato A), facente parte integrante della presente determinazione;

- individuare i beneficiari fra gli Enti locali, le Associazioni giovanili e le Cooperative giovanili in possesso dei requisiti previsti dai Criteri per l’anno 2000 e che presenteranno progetti ai sensi e secondo le modalità stabilite nell’Avviso pubblico, ai quali, attraverso le Province, verranno assegnati i contributi;

- assegnare alle Province complessivamente il fondo di L. 2.200.000.000 sul cap. 11160/00 (Acc. 100316), demandando a successivo atto, contestuale all’approvazione della graduatoria regionale dei progetti ammessi a contributo, l’individuazione della ripartizione del fondo stesso tra le Province, sulla base della sommatoria dei contributi riconosciuti ai progetti nei rispettivi ambiti territoriali, affinché provvedano all’erogazione ai beneficiari;

- prendere atto che l’ammontare dei fondi ripartiti tra le Province sarà comprensivo dei contributi assegnati a sostegno dei progetti di cui sono titolari le Province stesse, che dovranno presentare alla Regione idoneo rendiconto;

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRETTORE

visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni;

visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

vista la L.R.55/81;

vista la L.R. 7 aprile 2000 n. 33 di approvazione del Bilancio di previsione 2000;

Vista la L.R. 13/2/1995 n. 16 “Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani”;

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti, nella materia del presente provvedimento, dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 99 - 35956 del 5 dicembre 2000 e dalla Giunta Regionale con provvedimenti deliberativi n. 1-29491 del 1 marzo 2000 e n. 67-1688 del 11 dicembre 2000;

determina

- di approvare, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 16/95 e dei Criteri per l’erogazione dei contributi stabiliti nel “Piano annuale degli interventi regionali per i giovani - anno 2000" di cui alla D.C.R..n. 99 - 35956 del 5 dicembre 2000, l’Avviso Pubblico, il modello di domanda, i termini e le procedure per la presentazione delle domande, come descritti nell’Allegato A) alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante;

- di assegnare la somma complessiva di L. 2.200.000.000 a favore delle Province del Piemonte, affinché le stesse provvedano all’erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari (Enti Locali, Associazioni e Cooperative giovanili) previsti dall’art.5 della L.R. 16/95, in conformità a quanto previsto dalla D.C.R. n. 99 - 35956 del 5 dicembre 2000;

- di demandare a successivo atto, contestuale all’approvazione della graduatoria regionale dei progetti ammessi a contributo, la ripartizione del fondo tra le Province;

- di prendere atto che le Province che intendano presentare progetti ai sensi dell’art. 5 della L.R. 16/95, inoltreranno le istanze alla Regione, che provvederà all’istruttoria e alla definizione dell’ammontare del contributo;

- di prendere atto che le Province presenteranno alla Regione la rendicontazione dei contributi erogati ad ogni singolo beneficiario e dei progetti realizzati direttamente, sempre in conformità a quanto previsto dalla D.C.R. n. 99 - 35956 del 5 dicembre 2000;

- di stabilire il termine del procedimento in data 31 maggio 2001.

- di impegnare la somma di L. 2.200.000.000 sul cap. 11160 (I...................) del bilancio 2000, accantonata con D.G.R. n. 1-29491 del 1 marzo 2000 (100316/A).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Aurelio Catalano

La Deliberazione del Consiglio Regionale  5 dicembre 2000, n. 99 - 35956, relativa alla presente Determinazione Dirigenziale è pubblicata a pagina 43 del presente Bollettino Ufficiale (Ndr).

Allegato (Fare riferimento al file PDF)










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COMUNICATI

Regione Piemonte - Ufficio del Difensore Civico

Comunicato del Difensore Civico Regionale 13 dicembre 2000, n. Prot. n. 1540/1/2000

Si comunica che con provvedimenti n. 1 del 18.11.2000 e n. 60 del 18.11.2000, il Commissario ad acta Dott. Valter Bossi, nominato dallo scrivente, ha provveduto a designare:

1) un rappresentate della minoranza consiliare in seno al Consiglio di Amministrazione del Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari di Vigone, in sostituzione di membro dimissionario;

2) una terna di candidati per il Consiglio di Amministrazione del Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari di Vigone, da sottoporre a nomina da parte del C.I.S.S. di Pinerolo.

Il Difensore Civico
Bruno Brunetti



Regione Piemonte - Ufficio del Difensore Civico

Calendario sedute Difensore Civico

Il Difensore Civico Regionale

Vista l’art. 4 bis della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 e s.m.i. istitutiva dell’ufficio del difensore civico regionale secondo cui: “Lo svolgimento delle funzioni da parte del Difensore civico può avere luogo in sedi regionali decentrate”;

in esecuzione dell’art. 4 bis della l.r. 50/1981;

stabilisce che nelle sedi Alessandria e Cuneo siano presenti i funzionari dell’Ufficio secondo le date seguenti:

- 9 gennaio 2001, sede di Cuneo: dott. Flavio Mazzucco

- 15 gennaio 2001, sede di Alessandria: dott.ssa Emanuela Borzi

- 6 febbraio 2001, sede di Cuneo: dott. Flavio Mazzucco

- 12 febbraio 2001, sede di Alessandria: dott.ssa Emanuela Borzi

- 6 marzo 2001, sede di Cuneo: dott. Flavio Mazzucco

- 12 marzo 2001, sede di Alessandria: dott.ssa Emanuela Borzi

- 3 aprile 2001, sede di Cuneo: dott. Flavio Mazzucco

- 9 aprile 2001, sede di Alessandria: dott.ssa Emanuela Borzi

- 8 maggio 2001, sede di Cuneo: dott. Flavio Mazzucco

- 14 maggio 2001, sede di Alessandria: dott.ssa Emanuela Borzi

- 5 giugno 2001, sede di Cuneo: dott. Flavio Mazzucco

- 11 giugno 2001, sede di Alessandria: dott.ssa Emanuela Borzi

- 3 luglio 2001, sede di Cuneo: Sig.ra Anna Viscardi

- 9 luglio 2001, sede di Alessandria: dott. Antonio De Lucia

- 4 settembre 2001, sede di Cuneo: Sig.ra Anna Viscardi

- 10 settembre 2001, sede di Alessandria: dott. Antonio De Lucia

- 2 ottobre 2001, sede di Cuneo: Sig.ra Anna Viscardi

- 8 ottobre 2001, sede di Alessandria: dott. Antonio De Lucia

- 6 novembre 2001, sede di Cuneo: Sig.ra Anna Viscardi

- 12 novembre 2001, sede di Alessandria: dott. Antonio De Lucia

- 4 dicembre 2001, sede di Cuneo: Sig.ra Anna Viscardi

- 10 dicembre 2001, sede di Alessandria: dott. Antonio De Lucia.

Il Difensore Civico
Bruno Brunetti



Comunicato della Commissione Consultiva per le Nomine

Elenco delle nomine, designazioni, proposte di nomina e conferme da effettuarsi nel primo semestre 2001 da parte del Consiglio Regionale

In applicazione della Legge Regionale 23 marzo 1995, n. 39, recante “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”, che si richiama integralmente anche nelle sue modifiche e integrazioni. In attuazione dell’articolo 8 della medesima Legge Regionale il Consiglio Regionale deve procedere alle seguenti nomine.

Le proposte di candidature dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio Regionale entro il 15.01.2001.

Vengono pertanto qui di seguito pubblicate le nomine che verranno effettuate nel primo semestre 2001.

Allegato (Fare riferimento al file PDF)


Il termine per la presentazione delle candidature da parte dei soggetti previsti dall’art. 9 della Legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, è fissato in 30 giorni prima della data entro la quale le nomine devono essere effettuate.

Coloro che intendono presentare la propria candidatura, devono far pervenire al Presidente del Consiglio Regionale - (Via Alfieri 15 - 10121 Torino) entro il 15.01.2001 apposita domanda corredata dal curriculum vitae, contenente, a pena di irricevibilità:

a) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;

b) titoli di studio e requisiti specifici;

c) attività lavorative ed esperienze svolte;

d) cariche elettive, e non ricoperte;

e) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione alla nomina, la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità o l’impegno a rimuoverle, di ineleggibilità, nonché la dichiarazione della non sussistenza di alcune delle condizioni comportanti decadenza previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni (norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali).

I moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, sono a disposizione presso gli Uffici competenti.

Ai sensi dell’art. 2 L. n. 191/98 (modifiche ed integrazioni alla L. n. 127/97) la firma del candidato non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza dei competenti funzionari del Settore Segreteria dell’Ufficio di Presidenza e Organi Istituzionali Interni - Ufficio Nomine - tel. 011-5757-221 / 239 / 332.

L’istanza contenente il modello di candidatura, qualora non autenticata, può anche essere inoltrata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ovvero inviata tramite fax al numero 011 - 5757-446, sempre accompagnata dalla copia fotostatica del documento di identità.

Si fa presente inoltre che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti, che non siano stati autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza (art. 58 D.lgs. 29/93 e modifiche apportate dal D.lgs. 80/98).

Si sottolinea che ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 15/68 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale.

Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675 del 1996, i dati personali relativi ai nominati verranno inseriti, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nella banca dati operante presso la Commissione consultiva per le nomine del Consiglio regionale del Piemonte.

Il Presidente della Commissione Nomine
Roberto Cota



Comunicato dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte

Graduatoria regionale definitiva Medici di Medicina Generale Servizio di assistenza territoriale e Medici addetti alla Medicina dei servizi, valida per l’anno 2001

La presente pubblicazione della graduatoria unica regionale dei medici di medicina generale è effettuata ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 484 del 22 luglio 1996 e costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle Aziende Sanitarie Locali.

La suddetta graduatoria è stata approvata, in via definitiva, previo parere obbligatorio del Comitato ex art. 12 D.P.R. 484/96, dall’Amministrazione regionale con Determinazione n. 448 dell’11.12.2000 del Dirigente del Settore Assistenza Ospedaliera e Territoriale D.ssa Daniela Nizza.

Il Dirigente responsabile
Daniela Nizza

graduatoria




Parte II
ATTI DELLO STATO


ALTRI PROVVEDIMENTI

Tribunale Ordinario di Torino - Prima Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

composto dai signori:

Dott Mario Barbuto Presidente

Dott. Giacomo Oberto Giudice

Dott.ssa Simonetta Rossi Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R. G. n. 9314/2000

avente per oggetto: Dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere regionale ex art. 9 bis, comma 3, D.P.R. 16.5.60 n. 570.

Promossa da: MANFREDI GIULIO

elettivamente domiciliato in Torino, via Alfieri 19, presso il gruppo consiliare “Radicali - Lista Emma Bonino”,

RICORRENTE

CONTRO

ALBANO NICOLETTA

RESISTENTE

e con l’intervento del P.M.

Udienza di discussione 1.12.2000

CONCLUSIONI

Per il ricorrente:

“Chiede a codesto Tribunale di dichiarare la decadenza della signora Nicoletta Albano dalla carica di consigliere regionale, per violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 6 della legge 23.4.81 n. 154 e di proclamare l’elezione del primo dei non eletti nella lista circoscrizionale di riferimento”.

Per il P.M.

“Chiede che il Tribunale pronunci la inammissibilità dei ricorso.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 9 bis, comma 3, D.P.R. n. 16.5.1960, n. 570, depositato in data 2.10.2000, il sig.. Manfredi Giulio, in qualità di cittadino elettore della Regione Piemonte (come risultante da certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Murazzano, Cuneo), chiedeva a questo Tribunale la dichiarazione della decadenza della sig. Albano Nicoletta dalla carica di consigliere regionale per violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 6 della L. 23.4.81 . n. 154 e la proclamazione, consequenzialmente, dell’elezione del primo dei non eletti nella lista circoscrizionale di riferimento.

Assumeva il ricorrente che la signora Albano Nicoletta, proclamata consigliere regionale del Piemonte in data 12.5.2000, ricopriva all’epoca della proclamazione e continuava a ricoprire al momento della proposizione del ricorso, la carica di sindaco di Gavi (AL). Rilevava, dunque, che la signora Albano non aveva presentato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere regionale ovvero da quella di sindaco entro il 22.5.2000, come invece previsto alla luce del combinato disposto degli articoli 2, 4 e 6 della legge n. 154/81 e chiedeva, pertanto, che in applicazione delle norme richiamate e dell’art. 9 bis dei D.P.R. 16.5.60 n. 570 la decadenza dalla carica di consigliere fosse dichiarata dall’autorità giudiziaria.

Con decreto 9.10.2000 il Presidente della prima sezione civile, visti l’art. 19 della legge 17.2.68 n. 108, gli artt. 1,2,3,4,5, della legge n. 1147/66 nonchè gli artt. 82 e segg. D.P.R. n. 570/1960, fissava udienza per la discussione della causa in data 1.12.2000, nominava il giudice relatore e disponeva che il ricorso e il decreto fossero notificati a cura del ricorrente, nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del decreto, al Pubblico Ministero,al presidente del Consiglio della Regione Piemonte e al Prefetto di Torino.

All’udienza del 1. 12.2000, parte ricorrente non compariva e la causa veniva discussa oralmente alla presenza del P.M. il quale chiedeva la pronuncia di inammissibilità del ricorso.

Il Collegio, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, dava poi lettura in udienza alla presenza del P.M., del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso appare fondata.

L’art. 82 del D.P.R. 16.5.1960 n. 570 così come modificato dalla Legge n. 1147/66, applicabile in materia di contenzioso elettorale per i consigli regionali delle Regioni a statuto normale in forza dell’art. 19 legge 17.2.68 n. 108, nel disciplinare il ricorso proponibile da qualsiasi cittadino elettore davanti al Tribunale civile, al comma quarto prevede che il ricorso unitamente al decreto di fissazione di udienza emesso dal Presidente del Tribunale debbano essere notificati, a cura di chi ha proposto il ricorso, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione del decreto agli eletti di cui viene contestata l’elezione. Prevede, inoltre, che nei dieci giorni successivi alla notificazione a cura del ricorrente la copia del ricorso e del decreto con la prova dell’avvenuta notifica giudiziaria debba essere depositata presso la cancelleria. Il comma 5 dei richiamato art. 82 così sancisce: “Tutti i termini di cui sopra sono perentori e devono essere osservati sotto pena di decadenza”.

Dall’esame degli atti del procedimento si evince che il decreto presidenziale 9.10.2000 di fissazione dell’udienza risulta comunicato al ricorrente in data 11.10.2000. Tra gli atti non risulta peraltro, prodotta la copia del ricorso e del decreto con la prova dell’avvenuta notifica alla signora Albano.

Atteso, allora, che parte ricorrente non ha rispettato il termine perentorio di 10 giorni sancito dal quarto comma dell’art. 82, D.P.R. 16.5.1960 n. 570 per il deposito in cancelleria della copia del ricorso e del decreto con la prova della notifica degli stessi alla signora Albano Nicoletta e atteso che il rispetto del suddetto termine dal quinto comma della stessa norma è sanzionato con la decadenza, deve essere pronunciata la inammissibilità del ricorso proposto dal sig. Manfredi Giulio nei confronti della signora Albano Nicoletta.

P.Q.M.
Il Tribunale di Torino

DICHIARA l’inammissibilità del ricorso

Torino 1. 12.2000

IL PRESIDENTE     IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Mario Barbuto     Dott.ssa Simonetta Rossi

Depositato in cancelleria Torino, 7 dicembre 2000

Il Funzionario di Cancelleria
Dott. Andrea Porceddu



Tribunale Ordinario di Torino - Prima Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

composto dai signori:

Dott Mario Barbuto Presidente

Dott. Giacomo Oberto Giudice

Dott. ssa Simonetta Rossi Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n. 9315/2000

avente per oggetto: Dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere regionale ex art. 9 bis, comma 3, D.P.R. 1-6.5.60 n. 570.

Promossa da:

MANFREDI GIULIO elettivamente domiciliato in Torino, via Alfieri, 19, presso il gruppo consiliare “Radicali Lista Emma Bonino”,

RICORRENTE

CONTRO

TOMATIS VINCENZO

elettivamente domiciliato in Torino, Via S. Agostino, 12, presso lo studio degli avv.ti Claudio Dal Piaz e Alessandro Sciolla che li rappresentano e difendono per delega in calce al ricorso 2.10.2000

RESISTENTE

con l’intervento del P.M.
Udienza di discussione 1. 12.2000

CONCLUSIONI

Per il ricorrente:

“Chiede a codesto Tribunale di dichiarare la decadenza del sig. Vincenzo Tomatis dalla carica di consigliere regionale, per violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 6 della legge 23.4.81 n. 154 e di proclamare l’elezione del primo dei non eletti nella lista circoscrizionale di riferimento”

Per il resistente:

“In via principale chiede che il Tribunale pronunci la inammissibilità del ricorso. In subordine chiede il rigetto del ricorso nel merito".

Per il P.M.

In via principale chiede che il Tribunale pronunci la inammissibilità del ricorso. In subordine chiede il rigetto del ricorso nel merito".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 9 bis, comma 3, D.P.R. n. 16.5.1960, n. 570, depositato in data 2.10.2000, il sig. Manfredi Giulio, in qualità di cittadino elettore della Regione Piemonte (come risultante da certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Murazzano, Cuneo), chiedeva a questo Tribunale la dichiarazione della decadenza del sig. Vincenzo Tomatis dalla carica di consigliere regionale per violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 6 della L. 23.4.81 n. 154 e la proclamazione, consequenzialmente, dell’elezione del primo dei non eletti nella lista circoscrizionale di riferimento.

Assumeva il ricorrente che il sig. Tomatis Vincenzo, proclamato consigliere regionale del Piemonte in data 19.6.2000, ricopriva all’epoca della proclamazione e continuava a ricoprire al momento della proposizione del ricorso, la carica di sindaco di Villanova Mondovì. Rilevava dunque, che il sig. Tomatis non aveva presentato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere regionale ovvero da quella di sindaco entro il 29.6.2000, come invece previsto alla luce del combinato disposto degli articoli 2, 4 e 6 della legge n. 154/81 e chiedeva, pertanto, che in applicazione delle norme richiamate e dell’art. 9 bis del D.P.R. 16.5.60 n. 570 la decadenza dalla carica di consigliere fosse dichiarata dall’autorità giudiziaria.

Con decreto 9.10.2000 il Presidente della prima sezione civile, visti l’art. 19 della legge 17.2.68 n. 108, gli artt. 1,2,3,4,5, della legge n. 1147/66 nonchè gli artt. 82 e segg. D.P.R. n. 570/1960, fissava udienza per la discussione della causa in data 1.12.2000, nominava il giudice relatore e disponeva che il ricorso e il decreto fossero notificati a cura del ricorrente, nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del decreto, al Pubblico Ministero, al presidente del Consiglio della Regione Piemonte e al Prefetto di Torino.

Con controricorso depositato in cancelleria data 8.11.2000, il sig. Vincenzo Tomatis esponeva:

- che si era candidato consigliere regionale nella lista n. 7, avente il contrassegno “Centro per il Piemonte” della circoscrizione di Cuneo, lista collegata a quella avente il contrassegno “Livia Turco per il Piemonte” che aveva quale candidato Presidente della Giunta Regionale l’On.le Del Turco;

- che era risultato eletto Consigliere regionale nell’ultimo dei seggi spettanti alle liste circoscrizionali collegate all’On.le Livia Turco;

- che in forza dell’art. 5 della legge Costituzionale n. 1 del 1999 tale ultimo seggio era sottratto all’eletto per essere attribuito al candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale che aveva conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente;

- che l’On.le Livia Turco aveva rassegnato le proprie dimissione e il Consiglio Regionale aveva fatto luogo alla surroga del seggio rimasto vacante;

- che stante la novità della normativa insorgeva un dubbio interpretativo circa la spettanza del seggio all’ultimo degli eletti al quale era sottratto dalla legge ovvero al secondo candidato nella lista regionale collegata all’On.le Livia Turco, On.le Picchioni;

- che la Giunta delle elezioni della Regione Piemonte, competente ad esprimere il parere al Consiglio Regionale ai fini della surroga, riteneva la legittimazione al subentro a favore di entrambi i candidati;

- che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6-14320 adottata in data 19.6.2000, veniva proclamato eletto esso esponente,

- che l’on.le Picchioni proponeva sia ricorso dinanzi al Tribunale di Torino al fine di ottenere la statuizione del diritto a sostituirsi al sig. Tomatis - ricorso in relazione al quale è fissata udienza per la discussione in data 1.12.2000 - sia ricorso al T.A.R. per il Piemonte contro la medesima statuizione, ricorso respinto con sentenza n. 12/2000 del 25.10.2000.

Tutto ciò premesso il sig. Tomatis assumeva che la mancata tempestiva rassegnazione delle dimissioni dalla carica di sindaco era motivata dall’attesa della definizione del giudizio dinanzi al T.A.R. e ha precisato, in ogni caso, che in data 30.10.2000 aveva cessato le funzioni di Sindaco di Villanova Mondovì rimuovendo definitivamente la causa di incompatibilità con la carica di Consigliere regionale.

In diritto sosteneva che la decadenza dalla carica di Consigliere regionale non poteva essere pronunciata dal Tribunale adito avendo esso consigliere rimosso la causa di incompatibilità nel termine di dieci giorni dalla notificazione del presente ricorso, così come previsto dall’art. 20 della legge 3.8.99 n. 265 che aveva modificato l’art. 7 comma 4 e 5 della legge 154/81 nonchè dall’art. 69 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. Chiedeva, pertanto, che il ricorso fosse dichiarato improcedibile o che comunque lo stesso fosse respinto nel merito perché infondato in fatto e in diritto.

Con memoria integrativa depositata in data 14.11.2000, parte resistente assumeva che in data 8.11.2000, consultando il fascicolo d’ufficio, aveva rilevato che il ricorso e il decreto erano stati notificati tardivamente ovvero al di fuori del termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del decreto al ricorrente atteso che la comunicazione si era perfezionata in data 11.10.2000 mentre il ricorso era stato notificato in data 23.10.2000. Chiedeva, pertanto, che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o improcedibile per tale motivo.

All’udienza del 1.12.2000, parte ricorrente non compariva e la causa veniva discussa oralmente alla presenza del P.M. Parte resistente insisteva sulla eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso. Il P.M. in via principale chiedeva la pronuncia di inammissibilità del ricorso e, in subordine, chiedeva il rigetto dello stesso nel merito

Il Collegio, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, dava poi lettura in udienza, alla presenza delle parti comparse, del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso appare fondata.

L’art. 82 del D.P.R. 16.5.1960 n. 570 così come modificato dalla Legge n. 1147/66, applicabile in materia di contenzioso elettorale per i consigli regionali delle Regioni a statuto normale in forza dell’art. 19 legge 17.2.68 n. 108, nel disciplinare il ricorso proponibile da qualsiasi cittadino elettore davanti al Tribunale civile, al comma quarto prevede che il ricorso unitamente al decreto di fissazione di udienza emesso dal Presidente del Tribunale debbano essere notificati, a cura di chi ha proposto il ricorso, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione del decreto agli eletti di cui viene contestata l’elezione. Il comma 5 del richiamato art. 82 così sancisce: “Tutti i termini di cui sopra sono perentori e devono essere osservati sotto pena di decadenza”.

Dall’esame degli atti del procedimento si evince che il decreto presidenziale 9.10.2000 di fissazione dell’udienza risulta comunicato al ricorrente in data 11.10.2000, mentre la notificazione al sig. Tomatis Vincenzo risulta perfezionata in data 23.10.2000.

Atteso, allora, che parte ricorrente non ha rispettato il termine di 10 giorni sancito dall’art. 82, comma quarto, D.P.R. 16.5.1960 n. 570 e che il rispetto del suddetto termine dal quinto comma della stessa norma è sanzionato con la decadenza, deve essere pronunciata la inammissibilità del ricorso proposto dal sig. Manfredi Giulio nel confronti del sig. Vincenzo Tomatis.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino

DICHIARA l’inammissibilità del ricorso

Torino 1. 12.2000

IL PRESIDENTE     IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Mario Barbuto     Dott.ssa Simonetta Rossi

Depositato in cancelleria Torino, 7 dicembre 2000

Il Funzionario di Cancelleria
Dott. Andrea Porceddu