ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comunità Montana Valle Vigezzo - Santa Maria Maggiore (Verbano Cusio Ossola)

Accordo di programma (T.U. - D.Lg. n. 267/18.8.2000 - art. 34) per la realizzazione di un piano operativo di sviluppo e rilancio turistico della Valle Vigezzo - Repertorio n. 9/2000


COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Direzione Industria

Apertura di una cava di gneiss lotti 24 - 25 - 26 sita in località Pret Basso, del Comune di Bagnolo Piemonte (CN) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche - Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Fognarie, di Depurazione ed Acquedottistiche

Comune di Oleggio (NO) - Ridefinizione delle aree di salvaguardia di otto pozzi dell’acquedotto comunale denominati: n. 1 - 2 Troillet, n. 3 Fornaci, n. 4 Carmine, n. 5 Trinità, n. 6-7-8 Troillet - Art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 e successive modificazioni

Provincia di Vercelli - Settore Pianificazione Territoriale

Progetto di Recupero e potenziamento di Impianto Idroelettrico dismesso dall’Enel sul torrente Vogna in Comune di Riva Valdobbia (VC) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell’art. 13, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Torino

Sistemazione dissesto, 2° lotto d’intervento, in Comune di Novalesa (TO) località Ronelle - Grange Plan Bazzè, presentato dalla Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente, la Fase di verifica della procedura di Via ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

Regione Piemonte - Direzione patrimonio e tecnico - Settore attività negoziale e contrattuale, espropri - usi civici

Procedimenti amministrativi in materia di usi civici avviati nel mese di novembre 2000


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di San Germano Vercellese (Vercelli)

Legge 3 agosto 1999,n. 265 - Modifica dello Statuto comunale. Deliberazione n. 43 assunta dal Consiglio Comunale in data 29/9/2000

Comune di Montezemolo (Cuneo)

Statuto comunale

Comune di Polonghera (Cuneo)

Statuto comunale


ALTRI ANNUNCI

Commissione assegnazione alloggi di E.R.P. c/o A.T.C. - Biella

Avviso

Comune di Borgo Ticino (Novara)

Avviso di pubblicazione dell’adozione di una variante strutturale al P.R.G.C. - Avviso di deposito e pubblicazione del Progetto di variante strutturale ai sensi del 4° comma art. 17 L.R. n. 56/77 e s.m.i. al P.R.G.C. vigente

Comune di Casale Monferrato (Alessandria)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 19.10.2000. Approvazione del Piano Particolareggiato “Polo Fieristico della Cittadella” delle aree comprese tra via Visconti, via Piazza d’Armi, la Cittadella ai sensi dell’art. 40 L.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.

Comune di Cossano Belbo (Cuneo)

Piano regolatore generale comunale 1° variante parziale

Comune di Dogliani (Cuneo)

Avviso

Comune di Frassino (Cuneo)

Classificazione strada comunale

Comune di San Germano Vercellese (Vercelli)

Approvazione regolamento edilizio - Delibera C.C. n. 42 del 29/9/2000

Comune di San Secondo di Pinerolo (Torino)

Avviso di approvazione regolamento edilizio

Comune di Torino

Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n. 194 del 13 novembre 2000 (mecc.n. 00-09203/09), avente per oggetto: “Variante n. 3 al Piano Particolareggiato Lingotto - Ambito 12.16 - Ai sensi dell’art. 40 comma 5 della L.U.R. 56/77 - Approvazione”

Comune di Val della Torre (Torino)

Avviso

Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia - Bussoleno (Torino)

Legge 22.10.71 n. 865, art. 11 Lavori di ripristino officiosità idraulica di corsi d’acqua minori di competenza della Comunità Montana - Intervento in comune di S. Didero, rio Nicoletto - Determinazione dell’indennità provvisoria in favore degli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili necessari all’esecuzione dell’opera

Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia - Bussoleno (Torino)

Comunicazione esito asta pubblica per la vendita di 69.217 mc. di materiale disalveato dal torrente Cenischia in comune di Venaus

Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese - Vercelli

Avvisi ad opponendum - lavori ripristino infrastrutture torrente Cervo a Monte traversa Roggia Molinara di Castellengo in Comune di Cossato (BI)

Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese - Vercelli

Avvisi ad opponendum - lavori ripristino infrastrutture torrente Cervo Località nuovo canale della Baraggia in Comune di Cossato (BI)

Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese - Vercelli

Avvisi ad opponendum - lavori ripristino infrastrutture torrente Strona Località Vandara e Colombara - Comune Cossato (BI)

Provincia di Alessandria - Assessorato Ambiente - Servizio Risorse Idriche

Determinazione dirigenziale n. 68623 del 27/9/2000 - T.U. 11.12.1933 n. 1775 Legge n. 36 del 5.1.1994 e L.R. n. 5 del 13.4.1994 - Corso d’acqua: Torrente Curone. Domanda (Prot. n. 4416 del 2/4/97) della Ditta Pedemonte Giovanni e Malaspina Miranda per trasformazione della licenza di attingimento in concessione di derivazione d’acqua ad uso irrigazione in Comune di Brignano Frascata

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente n. 179-252321 del 30.11.2000


ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comunità Montana Valle Vigezzo - Santa Maria Maggiore (Verbano Cusio Ossola)

Accordo di programma (T.U. - D.Lg. n. 267/18.8.2000 - art. 34) per la realizzazione di un piano operativo di sviluppo e rilancio turistico della Valle Vigezzo - Repertorio n. 9/2000

Premesso che

- il Consiglio della Comunità Montana ha manifestato la propria volontà di sostenere il progetto di “Piano Operativo di Sviluppo e rilancio turistico della Valle Vigezzo” attivando il procedimento attraverso la Deliberazione n. 6 del 25 gennaio 2000.

- la Giunta della Comunità Montana ha quindi curato la predisposizione del progetto, contattando e coinvolgendo il competente Settore della Direzione Turismo, sport e Parchi della Regione Piemonte, al quale è stata consegnata la relazione tecnica funzionale descrittiva degli interventi con la documentazione e le tavole appunto illustranti la proposta legata alla ristrutturazione ed al potenziamento degli impianti funiviari e sciistici della Valle Vigezzo;

- l’Amministrazione della Comunità Montana e la Regione Piemonte conclusa la prima fase di verifiche e trattative conseguentemente hanno espresso la volontà di seguire la procedura dell’Accordo di Programma, reputando tale moderna formula organizzativa dell’azione amministrativa dei pubblici poteri, la maniera più idonea, efficace e rapida per assicurare la concretizzazione del progetto;

La Comunità Montana e la Regione hanno perciò sancito tale metodologia operativa sottoscrivendo in data 2 marzo 2000 il “Protocollo d’intesa” per la realizzazione di un Piano operativo di Sviluppo e Rilancio Turistico della Valle Vigezzo, siglato dal Presidente della Comunità Franco Bonardi, legittimato con del G.C. n. 11/25.2.2000 e dall’Assessore al Turismo Ettore Racchelli, a sua volta autorizzato con deliberazione di Giunta Regionale n. 3-29487/29.2.2000.

Il Consiglio della Comunità Montana con deliberazione n. 46/29.9.2000 ha “ratificato” il protocollo d’intesa, autorizzando il proseguo della proposta di modulo procedimentale concordato e attivato, da concludersi con la stipulazione dell’Accordo di Programma, provvedimento consensuale e funzionale, che assicura il coordinamento dell’attività amministrativa delle due pubbliche amministrazioni essenzialmente interessate, sostituendosi ai procedimenti o provvedimenti ordinariamente previsti.

La Giunta, acquisiti gli ultimi elementi mancanti e pregiudiziali al prosieguo dell’iter, con deliberazione n. 103 del 23 ottobre 2000, ha immediatamente approvato il testo dell’Accordo di Programma per la “Realizzazione di un Piano Operativo per il Rilancio Turistico della Valle Vigezzo”, concretizzando la volontà e gli indirizzi espressi dal Consiglio divenuti a loro volta esecutivi ed efficaci. La Giunta ha inoltre avviato tutti i diversi procedimenti che attengono sia alla procedura d’approvazione dei progetti, all’ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni, (impianti a fune, vincolo idrogeologico, vincolo ambientale e paesaggistico, ___) sia all’accertamento della conformità dell’intervento proposto alle prescrizioni urbanistiche, dapprima riscontrandone positivamente l’attuale destinazione e successivamente col procedimento poi ultimato attraverso l’emissione del parere favorevole della commissione edilizia, senza necessità di variazione degli strumenti urbanistici vigenti, nei comuni di Craveggia e di Toceno, territori nei quali si sviluppano i lavori del piano che sinteticamente riguardano tre tipologie:

- la realizzazione della seggiovia Arvogno - Cima 2

- l’innevamento artificiale in quota

- il rifacimento della funivia “La Piana di Vigezzo”

Il giorno mercoledì 15 novembre 2000 presso l’Assessorato al Turismo in opportuna riunione Regione e Comunità Montana hanno valutato congiuntamente il testo dell’accordo di programma perfezionandone la stesura definitiva. In data 23.11.2000 è stata convocata e tenuta l’apposita conferenza prevista dall’art. 5 della Del. G.R. n. 2723223/24.11.97, con la partecipazione dei membri del gruppo di lavoro.

Il presente accordo è perciò stipulato ai sensi dell’art. 34 del nuovo Testo Unico di cui al D.L.gs. n. 267/18.8.2000 (ex art. 27 legge n. 142/8.6.90 e smi) per l’obbiettivo e l’oggetto sopra indicato, naturalmente e necessariamente previsto nel Piano di Sviluppo Socio Economico, di interesse e competenza primaria e prevalente della Comunità Montana Valle Vigezzo, rappresentativa dei comuni che la costituiscono; interesse ulteriormente sostenuto e corroborato dalla completa concordanza con gli obbiettivi di sviluppo socioeconomico, del programma regionale di Sviluppo.

Infine i contenuti della proposta rispettano i requisiti minimi elencati nell’art. 3 della del.G.R. n. 27-23223/24.11.1997 titolata “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma - L.R. 51/97 art. 17" e sono in armonia con quant’altro in essa disposto.

Tutto ciò premesso

L’anno duemila il giorno ventinove del mese di novembre presso la “Sala Mandamentale” in S. Maria Maggiore (VB) - Piazza Risorgimento:

Tra

la Comunità Montana Valle Vigezzo, soggetto promotore dell’Accordo di Programma, rappresentata dal Presidente pro-tempore Signor Franco Bonardi, domiciliato per la carica in Santa Maria Maggiore a ciò autorizzato con deliberazione di Giunta n. 103/23.10.2000 e in attuazione della volontà consiliare espressa con atto n. 46 del 29.9.2000, di seguito per brevità citato come “Comunità Montana”

e

la Regione Piemonte, rappresentata dall’Assessore al Turismo Signor Ettore Racchelli domiciliato per la carica in Torino, Piazza Castello n. 165, a ciò autorizzato con del.G.R. n. 77-1498 del 27.11.2000 di seguito per brevità citata come “Regione”;

Per la realizzazione di un piano operativo di sviluppo e rilancio turistico della Valle Vigezzo si conviene e si stipula il seguente accordo di programma

Art. 1
Premesse

Le premesse, gli atti e provvedimenti in esse richiamati ed in particolare il “Protocollo d’intesa”, sono parti integranti e sostanziali del presente accordo.

Art. 2
Finalità obiettivi

Il presente Protocollo di Intesa è finalizzato alla realizzazione di un piano operativo di sviluppo e rilancio turistico dei Comuni della Valle Vigezzo che individua i suoi punti di forza principalmente e prioritariamente in tre interventi di impiantistica sportiva.

La realizzazione degli impianti rientra nell’ottica generale di rilancio delle attività turistiche delle valli alpine di confine, nel passato ad economia prevalentemente agricola, che ricavano le risorse economiche necessarie, oggi con minore facilità di un tempo, dal lavoro frontaliero, non essendo disponibili fonti di occupazione alternative, eccetto quelle legate alle attività turistiche, che però abbisognano di un energico sostegno pubblico.

Gli impianti programmati costituiscono pertanto una fase importante per il rilancio della stazione sciistica della Piana di Vigezzo, in armonia con il Piano di Sviluppo della Comunità Montana che nel 1998 ha già realizzato una nuova struttura seggioviario denominata “Cima 2", la quale ha consentito di amplificare significativamente l’offerta sciistica a conferma della fondatezza delle aspettative riposte.

L’incremento della portata oraria degli impianti della stazione vigezzina e la realizzazione di nuovi tracciati sciabili, espandendo l’offerta grazie al maggior interesse che sarà dimostrato da un superiore afflusso di sciatori, contribuisce a creare le condizioni per un aumento della capacità ricettiva sfruttando appieno le potenzialità del comprensorio, con effetti indotti , che riversano il loro notevole beneficio anche sulle attività terziarie.

In sostanza si prospetta un incremento occupazionale consistente che si distribuisce nelle diverse attività legate alla ricettività della Valle intera.

La ristrutturazione della funivia che effettua già trasporto pubblico locale con relativo finanziamento regionale sulla gestione, unitamente alla realizzazione dei nuovi impianti prefigura attendibili prospettive per un aumento del passaggio degli sciatori, richiamati dall’accresciuta qualità dell’offerta della stazione, determina un incremento degli addetti per i diversi tipi di lavoro o prestazioni legati alla stazione, assicura una ricaduta economica sulle attività ricettive di fondovalle, offrendo anche rinnovate e remunerative possibilità occupazionali nel terziario della Valle.

Coscienti e convinti di questi scopi e traguardi, le parti assumono l’impegno di raggiungere, attraverso l’attuazione del piano operativo di sviluppo e rilancio turistico della Valle Vigezzo, i seguenti obiettivi:

- ideare e promuovere un nuovo prodotto multifunzionale, rivolto sia al mercato turistico internazionale che a quello del tempo libero di prossimità ed in grado di qualificare l’offerta a livello regionale;

- valorizzare in maniera compatibile con l’ambiente tutte le potenzialità di fruizione turistica del territorio;

- realizzare le infrastrutture sportive e ricreative finalizzate allo svago e all’intrattenimento dei turisti;

- promuovere la fruizione e la riqualificazione del bacino turistico della Valle Vigezzo;

- creare una nuova fonte occupazionale stabile a favore della popolazione residente nei Comuni del territorio della Valle Vigezzo;

Art. 3
Contenuti

Le parti si impegnano a raggiungere la finalità e gli obiettivi illustrati al precedente articolo, attraverso la realizzazione di un piano operativo di sviluppo e rilancio turistico della Valle Vigezzo.

Tale piano è costituito da interventi riguardanti lo sviluppo dell’impiantistica sportiva ed è finalizzato al rilancio del turismo della Valle Vigezzo, a salvaguardia della vocazione invernale della Valle verso gli sport di alta montagna ed è da realizzare in due fasi successive e distinte:

1 Fase:

- realizzazione seggiovia Arvogno-Cima 2 (L. 4.700.000.000).

- innevamento artificiale in quota (L. 1.796.000.000),

2º Fase:

- rifacimento Funivia, la Piana di Vigezzo (L. 15.002.000.000).

I suddetti interventi sono la garanzia necessaria per l’ampliamento delle attività e l’ottimizzazione della gestione della stazione sciistica, senza peraltro perseguire alcuna finalità di lucro.

Gli impianti funiviari e seggioviari in questione rappresentano inoltre mezzi di trasporto pubblico locale per l’intero anno: non sono utilizzati dalla stazione unicamente durante il periodo invernale, bensì mettono in comunicazione il fondovalle con un luogo strategico punto di partenza per innumerevoli itinerari di alta montagna, collegando tra l’altro bivacchi che utilizzano baite e casere ripristinate grazie ad interventi sui fondi strutturali “Interreg Italia-Svizzera”, utilmente fruibili e apprezzabili dagli escursionisti alpini.

Funivia e Seggiovia forniscono inoltre un maggior supporto logistico al “volo libero”, che attrae numerosi turisti straniero, accentuando l’opportunità di organizzare gare nazionali ed internazionali, che attualmente già “decollano” dalla Piana di Vigezzo.

Il servizio di collegamento alla Piana con gli arrivi in quota renderebbe più facile l’avvicinamento al costituendo Parco Naturale Svizzero della Valle Onsernone e della Val di Vergeletto, mentre per chi è salito dal versante svizzero, sarebbe facilitata la discesa ai paesi alla Valle Vigezzo e l’accesso al Parco Nazionale della Val Grande.

Art. 4
Soggetti partecipanti

I soggetti partecipanti al presente accordo sono la Regione Piemonte e la Comunità Montana Valle Vigezzo che si dichiara garante e risponde in prima persona della concretizzazione e del conseguimento degli obiettivi del Piano in rappresentanza dei Comuni che la costituiscono anche procedendo a tenere ulteriori accordi con altri soggetti pubblici e privati eventualmente interessati a vario titolo alla realizzazione del “Piano”.

Art. 5
Soggetto promotore e attuatore

Il soggetto promotore e attuatore del presente accordo di programma è individuato nella Comunità Montana Valle Vigezzo che sarà proprietaria dell’area e della strutture realizzate, o revisionate, la quale assumerà la funzione di “stazione appaltante” dei lavori, attuando le opere e gli interventi individuati.

Inoltre la Comunità Montana della Valle Vigezzo, nella sua qualità di soggetto promotore del presente Accordo di Programma ed in adempimento alle proprie funzioni istituzionali, assume l’impegno di promuovere e di sostenere iniziative di sviluppo e di completamento dell’offerta turistica nell’ambito dell’intero territorio della Valle Vigezzo.

Tali iniziative saranno finalizzate alla integrazione della offerta della stazione della “Piana di Vigezzo” ed alla conseguente creazione di un nuovo prodotto turistico sostenibile della Valle, in grado di generare equilibrate ricadute sia di tipo sociale che economico a favore di tutta la popolazione residente.

Art. 6
Fasi e copertura finanziaria

L’investimento complessivo necessario alla realizzazione degli impianti di cui al precedente articolo ammonta a L. 6.496.000.000 per la 1 Fase e a L. 15.002.000.000 per la 2 Fase.

La Regione e la Comunità Montana si impegnano ad avviare ed attuare tutte le procedure idonee a ricercare tutte le fonti di finanziamento per la copertura finanziaria dell’investimento, secondo il seguente possibile schema di riferimento per quanto concerne i fondi necessari e secondo le seguenti quote:

1 Fase

- realizzazione seggiovia Arvogno-Cima 2 (L. 4.700.000.000) - (Regione)

- innevamento artificiale in quota (L. 1.796.000.000) (Regione)

Totale di L. 6.496.000.000 - a carico della Regione con assegnazione contributo alla Comunità Montana, soggetto attuatore.

2 Fase - rifacimento Funivia la Piana di Vigezzo;

Totale di L. 15.002.000.000 - con finanziamento della Comunità Montana di L. 4.500.000.000 e L. 10.502.000.000 a carico della Regione.

La Regione e la Comunità Montana provvedono ad attuare le procedure necessarie alla ricerca della copertura finanziaria di propria competenza sia attraverso risorse proprie che attraverso risorse nazionali e comunitarie.

Art. 7
Obblighi delle parti

Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obbiettivi di cui all’art. 1 del presente disciplinare, le parti assumono i seguenti obblighi:

La Regione e la Comunità Montana si impegnano nei limiti delle proprie competenze istituzionali a sostenere tutte le fasi di attuazione del progetto, sia in relazione all’acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni e delle approvazioni e di quant’altro legato e connesso all’appaltabilità dei progetti appositamente redatti, sia in relazione alla garanzia dei finanziamenti e della copertura finanziaria legata agli investimenti, entro le scadenze prefissate nel cronoprogramma dei “tempi di attuazione” di cui all’art. 8.

Nello specifico la Regione Piemonte e la Comunità Montana opereranno promovendo tutte le azioni reputate più idonee e appropriate al fine di ottimizzare il risultato finale.

I pareri e le osservazioni indicati come allegati all’art. 16, nonché le domande inoltrate ai competenti uffici per il rituale iter procedimentale, le autorizzazioni le approvazioni, i nulla osta, comunque denominati con le relative prescrizioni che verranno rilasciati successivamente alla stipula dell’accordo costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e dovranno essere rispettati in ogni loro parte.

Art. 8
Tempi di attuazione

L’attuazione degli interventi di cui ai precedenti articoli 3, 6 e 7 richiede, l’azione coordinata ed integrata di ciascuna delle parti le quali pertanto assumono rispettivamente i seguenti impegni:

a) La Regione si impegna a promuovere il rilascio dei pareri, autorizzazioni, approvazioni, di sua competenza e secondo la sua propria disciplina di organizzazione degli uffici e delle funzioni, in tempo utile in relazione alle scadenze sotto indicate.

b) La Comunità Montana si impegna ad attivare:

1) la procedura di appalto relativa alla 1º fase del progetto entro il 31.5.2001 e a completarla (collaudo lavori) entro il 31.10.2002;

2) la procedura di appalto relativa alla 2º fase del progetto, entro il 31.3.2002 e a completarla (collaudo lavori) entro il 31.12.2003;

3) le procedure di affidamento trentennale della concessione alla gestione degli impianti mediante gara ad evidenza pubblica entro il 31.12.2003 e a completarla (contratto) entro il 30.6.2004.

Art. 9
Finanziamenti ed erogazioni

a) La Regione Piemonte si impegna a concorrere al finanziamento dell’investimento per la quota di L. 16.998.000.000 secondo la seguente articolazione e precisamente:

- L. 6.496.000.000 sui bilanci 2000 e 2001 dei quali:

- L. 2.500.000.000 già iscritti sul bilancio 2000 mediante variazione approvata dal Consiglio Regionale in data 27.10.2000

- L. 3.996.000.000 da prevedere sul bilancio 2001, di cui L. 3.696.000.000 già iscritti sul bilancio pluriennale per l’anno 2001

- L. 10.502.000.000 in relazione a quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 6.

Le modalità di erogazione dei fondi a favore della Comunità Montana e la possibilità di reimpiego di eventuali economie, per ulteriori interventi di miglioria dell’impianto in questione od anche per altre azioni sempre attribuibili al Piano Operativo di Sviluppo e Rilancio Turistico, sempre con priorità legate agli impianti sciistici, saranno oggetto di separati provvedimenti della Regione.

b) La Comunità Montana si impegna a concorrere al finanziamento dell’investimento per la quota di L. 4.500.000.000 nei termini individuati e modi definiti nelle del. C.C. n. 46/29.9.2000 e del G.C. n. 103/23.10.2000 impegnando i bilanci relativi agli esercizi finanziari 2002 e 2003, in sede di approvazione del bilancio pluriennale 2001/2002 e 2003.

Art. 10
Vigilanza

La vigilanza sull’esecuzione del presente accordo e gli eventuali interventi sostitutivi sono esercitati da un Collegio di Vigilanza, con sede convenzionalmente stabilita presso la Comunità Montana Valle Vigezzo, così composto:

1. Presidente della Comunità Montana valle Vigozzo o suo delegato;

2. Dirigente Segretario Generale della Comunità Montana Valle Vigezzo;

3. Assessore al Turismo della Regione Piemonte o suo delegato;

4. Dirigente designato dalla Regione Piemonte. Direzione Turismo;

Il Collegio è presieduto dal Presidente della Comunità Montana Valle Vigezzo o da suo delegato.

Alle attività del collegio di vigilanza può partecipare in ogni caso il Responsabile del Procedimento.

Il Collegio può in ogni caso acquisire documenti ed informazioni presso i soggetti sottoscrittori ed attuatori, convocarne i rappresentanti, disporre ispezioni ed accertamenti.

Il Collegio tenta la composizione delle controversie sulla interpretazione e sulla attuazione del presente accordo; relaziona inoltre periodicamente agli Enti sottoscrittori sullo stato di avanzamento dei lavori e sugli effetti che questi inducono sugli equilibri territoriali ed ambientali locali.

Art. 11
Modifiche

Il presente accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo stipulano con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula, approvazione e sarà comunque in seguito integrata da norme che stabiliscano l’evoluzione finanziaria nei confronti degli Enti pubblici sottoscrittori.

Eventuali modifiche di carattere non sostanziale, proposte dai soggetti sottoscrittori, saranno valutate dal Collegio di Vigilanza, che le sottoporrà all’approvazione degli Enti sottoscrittori.

Art. 12
Controversie

Per quanto non in contrasto con le disposizioni vigenti, le controversie derivanti dall’applicazione ed esecuzione del presente accordo che non siano risolte dal Collegio di Vigilanza, sono devolute alla cognizione di un collegio arbitrale nominato di comune accordo o, in difetto, da parte del Presidente del Tribunale di Torino, su istanza della parte più diligente.

L’arbitrato è rituale ed è disciplinato dagli art. 806 e s.s. del Codice di Procedura Civile.

Art. 13
Vincolatività dell’accordo

I soggetti che sottoscrivono ed attuano il presente accordo hanno l’obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l’accordo o che contrastino con esso.

I soggetti sottoscrittori ed attuatori sono tenuti a compiere validamente gli atti applicativi ed attuativi dell’accordo stesso, stante l’efficacia contrattuale del medesimo.

Art. 14
Approvazione, pubblicazione, durata

Il presente accordo una volta stipulato è approvato con atto del Presidente della Comunità Montana della Valle Vigezzo.

Nella sostanza e nella forma l’atto raccoglie il consenso unanime dei due soggetti intervenuti in ordine alle materie quivi tracciate e regolate e vincola le parti dalla data di stipulazione.

In particolare tale documento, così approvato produrrà gli effetti disciplinati dall’articolo 34 del Testo Unico, di cui al D.Lgs. n. 267/18.8.2000 specie in relazione alle previsioni del 4º comma (concessione edilizia) e del 6º comma che in merito sancisce l’equivalenza dell’approvazione alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

Esso è redatto in due originali, uno per ciascuno dei soggetti firmatari.

L’accordo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il presente accordo resterà efficace sin tanto che non risultino adempiute tutte le obbligazioni previste dall’accordo stesso.

Art. 15
Registrazione spese

Agli effetti della registrazione si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R n. 131/1986 (registrazione in caso d’uso).

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 16
Elenco degli allegati

Sono allegati all’Accordo di Programma e ne costituiscono parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

1. Protocollo d’intesa siglato il 2 marzo 2000 in Santa Maria Maggiore tra la Comunità Montana Valle Vigezzo e la Regione Piemonte per la “Realizzazione di un Piano Operativo di Sviluppo e Rilancio Turistico della Valle Vigezzo”.

2. Deliberazione di Consiglio della Comunità Montana n. 46/29.9.2000 di ratifica dei protocollo d’intesa e di assunzione dei conseguenti impegni finanziari e gestionali.

3. Deliberazione di Giunta della Comunità Montana n. 103 del 23.10.2000 di approvazione del testo dell’Accordo di Programma con la Regione e autorizzazione al Presidente alla stipula.

4. Deliberazione di Giunta Regionale n. 77-1498 del 27.11.2000 di approvazione del testo dell’Accordo di Programma.

5. Piano finanziario redatto dallo studio R.C.F. s.r.l. di Bagnolo Piemonte (CN) datato Giugno 2000.

6. Certificati di destinazione urbanistica dei Comuni territorialmente competenti di:

- Craveggia prot. n. 169/10 del 22.9.2000

- Toceno 4.10.2000

7. Parere favorevole Commissione edilizia sui progetti preliminari datati giugno 2000 dei Comuni territorialmente competenti di:

- Craveggia in data 28.7.2000 prot. n. 188/21.8.2000.

- Toceno in data 23.8.2000.

8. Progetti definitivi redatti dall’Ing. Giorgio Chieu precisamente titolati:

a) Funivia “Prestinone-Piana” - data 28.9.2000 -importo progettuale L. 15.002.000.000.=

b) Seggiovia biposto “Arvogno-La Cima” data 28.9.2000 - importo progettuale L. 4.700.000.000.=

c) Realizzazione impianto di innevamento - data 20.9.2000 - importo progettuale L. 1.796.000.000.=

9. Istanza Comunità Montana per pareri nulla osta, autorizzazioni, approvazioni a:

a) Regione Piemonte - Direzione Trasporti - Settore Viabilità ed Impianti Fissi

prot. n. 2404/3.10.2000 (Comune di Craveggia)

prot.n. 2695/3.10.2000 (Comune di Toceno)

(Legge 74/89 - Impianti a fune)

b) Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale del VerbanoCusio-Ossola; prot. n. 3215/3.10.2000 (vincolo idrogeologico)

c) Regione Piemonte - Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica Settore Gestione Beni Ambientali: prot. n. 3214/3.10.2000 (Vincolo ambientale-paesaggistico).

10. Verbale riunione tenuta a Torino Assessorato al Turismo il 15.11.2000.

11. Verbale conferenza tenuta a Torino Assessorato Turismo il 23.11.2000. Santa Maria Maggiore, 29 novembre 2000

Per la Comunità Montana Valle Vigezzo
Il Presidente
Franco Bonardi

Per la Regione Piemonte
L’Assessore al Turismo
Ettore Racchelli







COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Provincia di Vercelli - Settore Pianificazione Territoriale

Progetto di Recupero e potenziamento di Impianto Idroelettrico dismesso dall’Enel sul torrente Vogna in Comune di Riva Valdobbia (VC) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell’art. 13, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 6/12/2000, la società Idrovalsesia S.r.l. con sede legale a Biella, via Candelo 4, ha presentato presso l’Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Vercelli, (Servizio Piano Territoriale - Settore Pianificazione Territoriale), via S. Cristoforo, 3 - 13100 Vercelli, ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera a) della L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al Progetto di Recupero e potenziamento di Impianto Idroelettrico dismesso dall’Enel sul torrente Vogna in Comune di Riva Valdobbia (VC), allegati alla domanda di Pronuncia di compatibilità ambientale, presentata alla Provincia di Vercelli - Autorità competente in materia di VIA, (prot. di ricevimento n. 45470 del 6/12/2000), ai sensi dell’art. 12, comma 1, L.R. 40/98.

Contestualmente il proponente ha dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano “La Stampa”, pubblicato in data 6/12/2000.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di Deposito (da Lunedì a Giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00), per 45 giorni a partire dal 6/12/2000, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentate all’Ufficio di Deposito nel termine di 45 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto dall’art. 12, comma 6 e all’art. 14, comma 5 della L.R. 40/98.

Ai sensi dell’art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il geom. Carlo Robutti - Servizio Risorse Idriche, Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Vercelli, tel. 0161/590297.

Per informazioni sullo stato della pratica rivolgersi all’arch. Laura Trada, Servizio Piano Territoriale - Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Vercelli, tel. 0161/590323.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Responsabile dell’Organo Tecnico Provinciale
Direttore del Settore Pianificazione Territoriale
Giorgio Gaietta



Regione Piemonte - Direzione Industria

Apertura di una cava di gneiss lotti 24 - 25 - 26 sita in località Pret Basso, del Comune di Bagnolo Piemonte (CN) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 20 novembre 2000 la Ditta Fabrizio Saluzzo con sede in Via Basserotto n. 13 del Comune di Bagnolo Piemonte (CN) ha depositato, presso l’Ufficio di deposito regionale di Via Principe Amedeo 17 in Torino, ai sensi dell’articolo 12 comma 2 lettera a) della l.r. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto per l’apertura di una cava di gneiss lotti 24 - 25 - 26 sita in località Pret Basso del Comune di Bagnolo Piemonte, allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale prot. n. 25397 del 20 novembre 2000 ai sensi dell’art. 12, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati sul “Il Giornale del Piemonte”, pubblicato in data 16 novembre 2000.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per 45 (quarantacinque) giorni a partire dal 20 novembre 2000, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici potranno essere presentate all’Ufficio di deposito nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di valutazione è stabilita entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all’art. 12, comma 6 e all’art. 14, comma 5 della l.r. 40/1998.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Responsabile del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva Dott. Luigi Vigliero.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Direttore Generale
Vito Valsania



Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche - Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Fognarie, di Depurazione ed Acquedottistiche

Comune di Oleggio (NO) - Ridefinizione delle aree di salvaguardia di otto pozzi dell’acquedotto comunale denominati: n. 1 - 2 Troillet, n. 3 Fornaci, n. 4 Carmine, n. 5 Trinità, n. 6-7-8 Troillet - Art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 e successive modificazioni

Data di avvio: 7/12/2000

n. di protocollo dell’istanza: 8834 n. assegnato: 168

Ufficio e responsabile del procedimento: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P. Amedeo, 17 10123 Torino - Ing. Salvatore De Giorgio.

Ufficio competente all’adozione del provvedimento finale: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P. Amedeo, 17 10123 Torino.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Dott. Arch. Claudio Salanitro tel. 011/4324548.

Ufficio dove è possibile prendere visione degli atti: Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Fognarie, di Depurazione ed Acquedottistiche; Via P. Amedeo, 17 Torino, 1° piano c/o Dott. Arch. Claudio Salanitro.

Termine di presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Si prega di voler cortesemente indicare il numero assegnato all’istanza in tutte le comunicazioni inviate alla Regione Piemonte.

Il Responsabile del Procedimento
Salvatore De Giorgio



Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Torino

Sistemazione dissesto, 2º lotto d’intervento, in Comune di Novalesa (TO) località Ronelle - Grange Plan Bazzè, presentato dalla Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente, la Fase di verifica della procedura di Via ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 16 novembre 2000 la Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia con sede legale in Via Trattenero n. 15, Bussoleno (TO) ha presentato al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di Via ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della L.R. 40/1998, relativamente al progetto “Sistemazione dissesto 2º lotto d’intervento, in Comune di Novalesa (TO) località Ronelle - Grange Plan Bazzè”, allegando gli elaborati richiesti dall’art. 10, comma 1 della legge stessa (prot. di ricevimento n. 25027 in data 16.11.2000 della Direzione Ambiente e Rifiuti).

Contestualmente ha provveduto, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. 40/1998, al deposito di copia degli elaborati sopra specificati presso l’Ufficio regionale di deposito progetti di Via Principe Amedeo, n. 17 in Torino.

L’intervento in oggetto, in base a quanto dichiarato dal proponente, risulta situato in area sottoposta a vincolo e richiede le autorizzazioni di cui al decreto D.Lgs. 490/1999, alla l.r. 45/1989, al R.D. 523/1904.

Il nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale, individuato con DGR n. 21-27037 del 12.4.1999, come previsto dall’art. 7, comma 3 della L.R. 40/1998 e specificato dalla DGR citata, verificate la natura e le caratteristiche dell’opera, ha individuato nella Direzione Opere Pubbliche la struttura regionale competente, nonchè quali strutture regionali interessate all’istruttoria le Direzioni Regionali: Pianificazione e gestione urbanistica - Pianificazione delle Risorse Idriche - Difesa del Suolo - Industria - Servizi Tecnici di Prevenzione.

Con necessità, inoltre, di interesse la Direzione Economia Montana e Foreste.

La Direzione OO.PP. con Determinazione del Direttore in data 28.11.2000 n. 1294 ha individuato lo scrivente Settore, competente in materia di assetto idrogeologico, quale Settore responsabile del procedimento in oggetto.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di P.za Castello, 71 (con orario di apertura: 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentate all’Ufficio di Deposito nel termine di trenta gironi dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l’Ing. Giambattista Massera, Responsabile del Settore scrivente, mentre all’arch. Ettore Carelli, Funzionario del medesimo Settore, compete la responsabilità dell’istruttoria del procedimento in oggetto.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Responsabile del Settore
Giambattista Massera



Regione Piemonte - Direzione Patrimonio e tecnico - Settore Attività negoziale e contrattuale, espropri - usi civici

Procedimenti amministrativi in materia di usi civici avviati nel mese di novembre 2000

Comune di Crevoladossa (VCO). Istanza di autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione amministrativa e relativo diritto di superficie novantanovennale a favore della Soc. “Enel S.p.A.”, previa conciliazione per sanatoria di intervenuta pregressa occupazione, dei terreni comunali distinti al NCT del Comune di Crodo (VCO) al Fg. 2 mapp. 34 e 36 di complessivi mq. 1.737, per mantenimento opere idrauliche.

Comune di Vottignasco (CN). Istanza di autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione amministrativa e relativa costituzione di servitù di metanodotto per anni 99 a favore della Soc. “SNAM S.p.A.” di porzioni dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 1 mapp. 1 e 2 e Fg. 3 mapp. 32 e 78, per allacciamento impianto di cogenerazione ”Cartiera Burgo di Verzuolo (CN)".

Comune di Cavallirio (NO). Istanza di autorizzazione alla sdemanializzazione, per la successiva alienazione alla Ditta “Univer Italiana S.p.A.”, dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 13 mappa. 230, di mq. 2.360 e mapp. 506, di mq. 1.480, per realizzazione impianto smaltimento acque reflue provenienti dal complesso industriale sopracitato.

Comune di Crevoladossola (VCO). Istanza di autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione amministrativa novantanovennale a favore della Soc. “S. Andrea Deseno S.r.l.”, di porzioni dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 35 mapp. 66 per mq. 300, mapp. 70 per mq. 3.700 e Fg. 45 mapp. 188 per mq. 3.000, per realizzazione opere idroelettriche.

Comune di Antrona Schieranco (VCO). Istanza di alienazione a terzi dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 37 mapp. 145 e 168, rispettivamente di mq. 140 e mq 27, in quanto pertinenze, già di fatto occupate, di proprietà privata.

Comune di Magliano Alfieri (CN). Nomina di Perito Istruttore per l’accertamento dei gravami di uso civico nel comprensorio comunale.

Comune di Trontano (VCO). Istanza di autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d’uso con concessione amministrativa e relativa costituzione di servitù di gasdotto per anni 99 a favore della Soc. Snam S.p.A., del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Part. 363 - Fg. 36 mapp. 144 di mq. 17.770 per consentire il passaggio del metanodotto “Passo Griess - Mortata” - tratto “Domodossola/Brovello Carpugnino”.

Il Responsabile dei suddetti provvedimenti è il Dirigente del Settore Attività Negoziale e Contrattuale - Espropri - Usi Civici, Dr.ssa Maria Grazia Ferreri ed è possibile prendere visione dei relativi atti presso l’Ufficio Regionale Usi Civici, Via Viotti n. 8 - Torino (tel. 011/4323687 - 0114323688).



STATUTI ENTI LOCALI

Comune di San Germano Vercellese (Vercelli)

Legge 3 agosto 1999,n. 265 - Modifica dello Statuto Comunale. Deliberazione n. 43 assunta dal Consiglio Comunale in data 29/9/2000

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, le seguenti modifiche al vigente Statuto Comunale, evidenziate in neretto nel nuovo testo che si allega alla presente:

- Art. 2 C. 4 viene aggiunta la lettera e): svolgere attività di formazione professionale di tutte le risorse umane presenti sul territorio o provenienti da Comuni vicini, (disoccupati, operatori economici, studenti) al fine di alleviare il disagio di chi cerca lavoro e di sopportare le attività produttive e scolastiche.

- Art. 3 si aggiungono i commi 3 e 4:

3. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

4. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie, così indicate a titolo esemplificativo: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istituzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l’UNICEF. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

- Art. 7 dopo le parole “Sono organi” vengono aggiunte le parole “di governo”.

- Art. 9 vengono aggiunti i commi 7 e 8:

7. Il Consiglio Comunale, con propria mozione motivata, presentata da almeno un quarto ed approvata da almeno due terzi dei consiglieri assegnati, promuovere e riconosce gemellaggi, patti di amicizia e di scambi con comuni e paesi della comunità europea ed extra europea.

8. Il Consiglio Comunale, con la stessa procedura del comma precedente, può conferire la cittadinanza onoraria, a personalità italiane e straniere non residenti.

- Art. 10 C 8 viene sostituito dal seguente: La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, ove costituite, viene attribuita alle opposizioni.

- Art. 15 vengono aggiunti i commi 5, 6, 7:

5. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

6. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

7. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

- Art. 17 C 1 viene sostituito dal seguente: La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero minimo di 2 assessori e da un numero massimo di 4 assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco. La scelta del numero degli assessori è lasciata alla valutazione del sindaco che la può modificare in qualunque momento.

- Art. 18 viene aggiunto il comma 1 bis: In caso di parità di voti ai fini dell’approvazione o meno della proposta di deliberazione, prevale il voto del Sindaco.

- Art. 18 C. 2 vengono aggiunte le parole: ad eccezione di quanto indicato nel comma 1 Bis del presente articolo, mediante proprio regolamento interno.

- Art. 27 C. 1 all’inizio del comma vengono aggiunte le parole: Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo;

- Art. 45 vengono aggiunti i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7:

2. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell’Ente a S.p.A. o S.r.l. per la gestione di servizi pubblici, provvedendo eventualmente alla loro costituzione.

3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni, devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve essere in ogni caso garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazioni.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle S.p.A. o delle S.r.l..

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’Ente.

7. Il Consiglio provvede a verificare annualmente l’andamento della S.p.A. o S.r.l. e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.




Comune di Montezemolo (Cuneo)

Statuto comunale

Aggiornato alla legge n. 265/99 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18.1.2000

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Principi fondamentali

1. Il Comune di Montezemolo è un ente autonomo locale nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità; ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisco la partecipazione dei cittadini singoli o associati alle scelte politiche della comunità.

Art. 3
Attività.

1. L’attività dell’Amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli Obiettivi fissati secondo criteri dell’economicità della gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti Pubblici e privati.

3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di sviluppo economico e di cooperazione;

- la tutela e la valorizzazione del proprio patrimonio culturale in tutte le sue espressioni;

- l’incentivazione delle attività economiche presenti nel territorio comunale;

- il gemellaggio con comunità affini in Italia e nel mondo, con riferimento particolare all’unità europea, ai compaesani immigrati, ala realizzazione di comuni iniziative;

- l’adozione, nei limiti delle competenze di legge, delle misure atte a conservare e difendere l’ambiente naturale e l’agricoltura, intese come importanti risorse esistenti, tutelando lo sviluppo delle stesse risorse naturali del suolo, del sottosuolo, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività e ai singoli cittadini condizioni che favoriscano una migliore qualità della vita e ne salvaguardino la salute;

- la valorizzazione delle risorse turistiche esistenti, promuovendo le stesse ai fini di ordinato sviluppo turistico

Art. 4
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune riconosce le forme di cooperazione da attuarsi tra diversi enti pubblici mediante lo strumento dell’accordo di programma, del consorzio, dell’istituzione, dell’azienda speciale, della convenzione e riconosce la delega di determinati servizi alla Comunità Montana.

3. Il Comune riconosce alla Fiera del Miele - APiemonte valore di Promozione per l’intera collettività.

Art. 5
Territorio e Sede Comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita da frazioni, borgate agglomerati che sono riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per km. 6,75 confinante con i Comuni di Sale delle Langhe, Saliceto, Castelnuovo di Ceva, Roccavignale, Cengio, Priero e Camerana è quello risultante dall’estratto della carta topografica dell’Istituto geografico Militare.

3. Le adunanze della Giunta, di Commissioni, si svolgono, di norma, nella sede comunale

4. Le adunanza del Consiglio si svolgono nella sede indicata nell’Avviso di convocazione e vuoi in casi particolari essere difforme dalla sede municipale.

Art. 6
Albo pretorio

1. Il consiglio comunale individua apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti

2. La Pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrità e la facilità di lettura,

3. Il segretario od un messo curano l’affissione degli atti di cui al 1 comma, ne certificano l’avvenuta pubblicazione.

Art. 7
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Montezemolo.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale.

3. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.

4. L’uso e la riproduzione di tali simboli sono vietati. Può il Consiglio, ravvisandone l’interesse per la promozione del paese, concederne l’uso gratuitamente o a pagamento.

TITOLO II
ORGANI ELETTIVI

Art. 8
Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

3. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

4. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

5. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 9
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo. E’ costituito in conformità alla legge, ha autonoma organizzativa e funzionale ed ispira la propria azione al principio di solidarietà. Esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.

3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale; tali atti devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi generali per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonchè la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

5. Il Consiglio dura in carica fino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare atti urgenti e improrogabili.

6. Provvede alla convalida dei Consiglieri e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità in conformità alla legge.

Nella prima seduta successiva alle elezioni, che deve essere convocata entro 10 giorni dalla proclamazione e deve svolgersi entro 10 giorni dalla convocazione, il Consiglio prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, esamina la condizione degli eletti a norma di legge e dichiara la ineleggibilità degli stessi, quando sussista una delle cause previste, subito provvedendo alla sostituzione di coloro che si trovano nelle suddette condizioni ed il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto. Nella medesima seduta il Consiglio procede all’accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli Assessori esterni eventualmente nominati.

7. La presidenza del Consiglio Comunale può essere attribuita a un Consigliere Comunale eletto tra i Consiglieri eletti, nella prima seduta del Consiglio, da regolamentarsi, già, in sede di prima attuazione.

Art. 10
Sessioni e convocazione

1. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare é effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza conciliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno due giorni dopo la prima.

6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento conciliare che ne disciplina il funzionamento.

10. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 11
Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti alle elezioni. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate al Sindaco, che deve includerle nell’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio. Le dimissioni che sono irrevocabili dalla presa d’atto del Consiglio, sono efficaci già fin dalla loro presentazione, nel senso che impediscono al Consigliere dimissionario di partecipare da quel momento alle sedute del Consiglio.

4. Nel Consiglio Comunale, il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

5. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall’art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza sì fa luogo alla surrogazione a norma del comma 4.

6. Lo scioglimento del Consiglio, ai sensi della legge n. 142/90, si verifica per:

a) atti contrari alla Costituzione (art. 39, comma 1, lett. a);

b) gravi e persistenti violazioni di legge (art. 39, comma 1, lett. a);

c) gravi motivi di ordine pubblico (art. 39, comma 1, lett. a);

d) l’impossibilità di assicurare il normale funzionamento di organi e servizi (art. 39, comma 1, lett. b);

e) la mancata approvazione del bilancio (art. 39, comma 1, lett. c);

f) la mancata adozione dello Statuto (art. 59);

g) l’emersione di elementi atipici su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi ed il buon funzionamento delle amministrazioni comunali, ai sensi dell’art. 15 bis della Legge 5/5/1990, n. 55, come modificato dal D.L. 31/05/1991, n. 164, convertito dalla legge 22 luglio 1991, n. 221.

7. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificativi delle assenze, nonchè a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificativi presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 12
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del “giusto procedimento”.

3. Ai sensi del presente Statuto sì intende per “giusto procedimento” quello per cui l’emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici e contabili.

4. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 13
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unicamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 14
Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, dì studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda la commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

Art. 15
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce difettive al Segretario in Comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonchè sull’esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla regione e, sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 16
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare:

a) nomina il Vicesindaco e gli Assessori;

b) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonchè l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;

c) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

d) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della legge n. 142/90, e s. m. e i.;

e) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

f) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

g) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;

h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;

i) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Art. 17
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 18
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare;

e) esercita le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all’art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 8112/70 n. 996, approvato con D.P.R. 6/2/81 n. 66.

Art. 19
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l’Assessori che riceve dal Sindaco delega generale per l’esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l’ordine di anzianità, dato dall’età.

3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Art. 20
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa ‘ in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 21
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

2. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall’Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relazione al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 22
Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

Art. 23
Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei Consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco, e, comunque, non superiore a 16 unità.

2. Per il Comune di Montezemolo la Giunta è composta dal Sindaco e da 4 Assessori di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

3. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio fino ad un massimo di due unità, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

4. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 24
Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al-Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonchè gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

Art. 25
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli Assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti 4 componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 26
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo, con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f) nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici;

g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

h) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

i) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;

j) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionari che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’Ente;

o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, parametri, gli standard e i carichi funzionari di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il direttore generale;

p) determina, sentito il Revisore del conto, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

q) approva il Peg.

Art. 27
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi.

2. Fatte salve le diverse disposizioni di legge, nella seduta di seconda convocazione le deliberazioni del Consiglio Comunale sono assunte validamente, con la prevalenza dei voti favorevoli sui contrari, ove siano presenti almeno quattro Consiglieri. La seduta di seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno in cui è fissata quella di prima convocazione. Nel caso in cui nella seduta di seconda convocazione si sottopongano al Consiglio proposte non comprese nell’ordine del giorno della prima convocazione, sulle proposte stesse si può validamente deliberare solo ove delle medesime sia dato avviso a tutti i Consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell’inizio della seduta.

3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questa svolta.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su “persone”, il Presidente dispone la trattazione dell’argomento in “seduta segreta”. Le sedute della Giunta Comunale sono segrete.

5. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curati dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento; il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso é sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

6. I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal Consigliere Anziano ed in caso di assenza di quest’ultimo dal Consigliere più anziano d’età.

7. I verbali della Giunta sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dall’Assessore più anziano d’etá.

TITOLO III
ORGANI BUROCRATICI

Art. 28
Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell’ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

5. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovraintendeza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 29
Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario Comunale compete l’adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberati e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonchè degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;

c) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

d) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;

e) verifica della efficacia e dell’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

f) liquidazione dei compensi e dell’indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;

g) rogazione, nell’esclusivo interesse del Comune, degli atti e contratti di cui all’art. 87 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383;

h) presiede le Commissioni di concorso per assunzione di personale.

Art. 30
Attribuzioni consultive

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 31
Attribuzioni di sovraintendenza - Direzione - Coordinamento

1. Il Segretario Comunale esercita funzioni d’impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l’osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l’osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l’osservanza delle norme regolamentari.

Art. 32
Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.

2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta Comunale soggette al controllo eventuale.

3. Presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari dei referendum.

4. Riceve l’atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

5. Cura la trasmissione degli elenchi degli atti deliberativi ai Capigruppo Consiliari ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l’avvenuta pubblicazione all’Albo e l’esecutività di provvedimenti ed atti dell’Ente.

Art. 33
Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell’Ente in possesso di laurea.

2. Il Vicesegretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

Art. 34
Principi strutturali ed organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionari di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 35
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 36
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito dì definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento anche mediante il 19 ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 37
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionari in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonchè la stipulazione, in rappresentanza dell’Ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore generale e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonchè delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile e urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Art. 38
Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria tra i Comuni interessati.

Art. 39
Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il direttore generale sovraintende alle gestioni dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonchè in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

Art. 40
Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionari stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l’inefficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’Ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Art. 41
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 42
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all’art. 38 della legge n. 142/90;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal direttore;

j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco;

l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 43
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge n. 127/97.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 44
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 45
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo o di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l’Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 504/92.

TITOLO V
LA RESPONSABILITA’

Art. 46
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile dì servizio la denuncia è fatta dal Sindaco.

Art. 47
Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell’amministratore, del Segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 48
Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 49
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 50
Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamento, con deliberazione conciliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 51
Amministrazione dei beni comunali

1. La Giunta dispone la compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente, ed è responsabile, unicamente al Segretario e al ragioniere del Comune dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali devono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

3. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell’estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 52
Bilancio comunale

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell’universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

Art. 53
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonchè la relazione del collegio dei Revisori dei conti.

Art. 54
Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonchè le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 55
Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei conti.

2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonchè quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione conciliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente coma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente,

ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai

doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al Revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonchè alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all’art. 20 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29.

Art. 56
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il Tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente entro 15 giorni;

c) il pagamento delle somme ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi presidenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonchè da apposita convenzione.

Art. 57
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all’Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

TITOLO VII
SERVIZI

Art. 58
Forme di gestione

1. L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale pubblico.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l’affidamento in appalto o in concessione, nonchè tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.

5. Nell’organizzazione dei servizi devono essere. comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6. Il Consiglio Comunale delega alla Comunità Montana l’organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 59
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 60
Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L’ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall’apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 61
Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l’esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività dell’istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente I comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonchè a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell’istituzione.

5. Gli organi dell’istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore.

Art. 62
Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell’istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Collegio d’Amministrazione, nonchè le modalità di funzionamento dell’organo.

3. Il Consiglio provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 63
Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull’esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 64
Il Direttore

1. Il Direttore dell’Istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l’attività dell’Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle Istituzioni.

Art. 65
Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto dal almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell’adunanza.

3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco. o di 1/5 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 66
Società a prevalente capitale locale

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale locale pubblico devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 67
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriata tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi. alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO VIII
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
E FORME COLLABORATIVE

Art. 68
Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 69
Principio di cooperazione

1. L’attività dell’Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 70
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro Enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 71
Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l’istituzione di Azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzativi per i servizi stessi, previste nell’articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal 20 comma del precedente art. 46, deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi Pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, unicamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 72
Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 45 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. Il Comune può proporre la trasformazione delle Comunità Montane in unioni di Comuni in previsione della fusione dei Comuni costituenti tali Enti.

Art. 73
Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L’accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l’accordo, previa deliberazione d’intenti del Consiglio Comunale, con l’osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO IX
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 74
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L’amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 75
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali e nel rispetto della legge n. 241/90.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonchè i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione; gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione della notizia dell’avvio del procedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento.

6. Il responsabile dell’istruttoria, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente 5º comma, deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno, informandone entro lo stesso termine, la parte interessata, comunicandole, contestualmente, l’ulteriore prevedibile sviluppo della pratica sia nei contenuti che nei tempi, presuntivamente necessari, ed invitandola, eventualmente, a concordare, il contenuto del provvedimento finale, se ed in quanto possibile ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del relativo regolamento comunale.

7. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

8. Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione di un provvedimento, l’amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull’istanza, la petizione e la proposta.

9. I soggetti di cui al il comma hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all’accesso e nel rispetto della legge n. 241/90.

10. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 76
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’amministrazione.

2. La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.

3. Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale’deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonchè adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

Art. 77
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al 30 comma dell’art. 76 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede nell’esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto dal 30 comma non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 78
Proposte

1. Qualunque soggetto o gruppo di cittadini può, nell’esclusivo interesse della collettività, avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 20 giorni successivi all’organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonchè dell’attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l’amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine dì determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa.

Art. 79
Difensore Civico

1. A garanzia dell’imparzialità del buon andamento dell’Amministrazione comunale può essere istituito l’ufficio del Difensore Civico, anche in consorzio con altri Comuni.

2. La nomina deve essere preceduta da un apposito Regolamento che ne disciplina le funzioni e le attribuzioni.

TITOLO X
ASSOCIAZIONISMO

Art. 80
Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 83, l’accesso ai dati di cui è in possesso l’Amministrazione e tramite l’adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 81
Associazioni

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 82
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti e possono essere consultati per attività ed interventi strettamente comuni agli interessi perseguiti da tali organismi. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 83
Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa nei limiti e nelle forme previste dal regolamento comunale approvato ai sensi della legge n. 241/90.

Art. 84
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento, in conformità e nel rispetto della legge n. 241/90.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti ai limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso diverto e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 85
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L’Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti (tipo il notiziario comunale).

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO XI
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 86
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E’ ammessa l’iniziativa da parte di almeno 1/5 dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

Art. 87
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall’art. 54 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati ì soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo Pretorio; dopo l’adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonchè per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 88
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 89
Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario Comunale può emanare, nell’ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicatile di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al 10 comma devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ordinanze continuabili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al 20 comma dell’art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza e/o impedimento del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente 3º comma.

Art. 90
Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all’adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.




Comune di Polonghera (Cuneo)

Statuto comunale

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Definizione

1. Il Comune di Polonghera è ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2
Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L’attività dell’amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3
Sede

1. La sede del Comune è sita in Piazza Vittorio Veneto, 1.

La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4
Territorio

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall’Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 5
Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi alle foggie autorizzate.

Formano parte integrante del presente statuto.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

3. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L’uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6
Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all’art. 36, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L’eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 24 concernente la nomina di detto organo.

Art. 7
Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.
Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l’azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. All’interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Art. 8
Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell’ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per:

a) l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 9
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio - Giunta - Sindaco)

Capo I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10
Elezione - Composizione - Presidenza -
Consigliere anziano - Competenze

1. L’elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco:

Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano.

3. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell’art. 72, 4 o comma, del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell’art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

4. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

5. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall’atto costitutivo dell’ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

6. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art. 11
Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Art. 12
Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

- dieci giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;

- cinque giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;

- un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

il giorno di consegna non viene computato;

b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all’ordine del giorno sono trasmesse al Presidente del Consiglio, da parte del responsabile del servizio, almeno cinque giorni prima della seduta;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di non meno un terzo dei consiglieri assegnati:

- n. sette Consiglieri per le sedute di prima convocazione;

- n. quattro Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) richiedere, per l’approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni e le mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all’ufficio di presidenza del consiglio.

2. In pendenza dell’approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l’assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell’anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

6. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anzichè il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 13
Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 36 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77;

c) per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 14
Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all’albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l’avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 15
Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 16
Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Capo II
GIUNTA E SINDACO

Art. 17
Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 18
Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 19
Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all’ufficio protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 20
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco, sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni, ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’assessore più anziano di età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 21
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzativi, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 22
Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 23
Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 24
La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero massimo di quattro assessori, compreso il Vice Sindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 25
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, dei Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E’ altresì, di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. L’autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.

5. La Giunta provvede all’approvazione dei verbali di gara e di concorso proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei.

6. L’accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell’art. 32, lett. l) ed m), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

Art. 26
Funzionamento della Giunta

1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L’eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazione si intendono fatte in forma palese.

5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

Art. 27
Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 28
Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE -
DIFENSORE CIVICO

Capo I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI -
RIUNIONI - ASSEMBLEE
- CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art. 29
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell’esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l’amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L’amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 30
Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L’amministrazione comunale ne facilita l’esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 31
Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell’apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 32
Istanze e proposte

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell’istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 50 elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Capo II
REFERENDUM

Art. 33
Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il trenta per cento del corpo elettorale;

b) il Consiglio comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 34
Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

a) i requisiti di ammissibilità;

b) i tempi;

c) le condizioni di accoglimento;

d) le modalità organizzativi;

e) i casi di revoca e sospensione;

f) le modalità di attuazione.

Art. 35
Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l’esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

TITOLO IV
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 36
Albo pretorio

1. E’ istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

Art. 37
Svolgimento dell’attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull’azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

TITOLO V
PATRIMIONIO - FINANZA - CONTABILITA’

Art. 38
Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 39
Ordinamento finanziario e contabile

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l’art. 108 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 40
Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 42, disciplinerà, altresì, che l’organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO VI
I SERVIZI

Art. 41
Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 48.

Art. 42
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 43
Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell’azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di’amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

c) Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell’azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell’azienda può prevedere condizioni e modalità per l’affidamento dell’incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l’azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’azienda speciale.

4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

5. L’ordinamento dell’azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6. L’organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall’azienda stessa, con proprio regolamento.

7. L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 44
Istituzioni

1. Per l’esercizio dati servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio dì amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l’atto istitutivo, dal Consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall’art. 46 per le aziende speciali.

4. Il direttore dell’istituzione è l’organo al quale compete la direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall’organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L’organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 45
Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonchè per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale o regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell’articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall’articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

3. Per l’applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 46
Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l’impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

3. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l’oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l’aspetto sociale.

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 47
Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 48
Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 49
Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute a la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 50
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 51
Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 52
Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 53
Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e s.m.i.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all’articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Capo II
SEGRETARIO COMUNALE

Art. 54
Segretario comunale - Direttore generale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall’art. 51-bis della legge n. 142/1990, inserito dall’art. 6, comma 10, della legge n. 127/1997.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall’art. 51-bis della legge n. 142/1990, aggiunto dall’art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico.

5. In relazione a, combinato disposto dell’art. 51, comma 3-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall’art. 2, comma 13, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e 17, comma 68, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di cui all’art. 51, c. 3, della citata legge n. 142/1990.

Art. 55
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell’ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell’ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuita dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

l) l’adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall’art. 38 della legge n. 142/1990;

m) l’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.

3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Art. 56
Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

Art. 57
Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

1. Ai sensi dell’art. 12-bis del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall’art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il Comune provvede, con il regolamento, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti.

2. L’ufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con le controversie altri enti locali.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58
Entrata in vigore

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del comune.

Art. 59
Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.



ALTRI ANNUNCI

Commissione assegnazione alloggi di E.R.P. c/o A.T.C. - Biella

Avviso

La Commissione per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

rende noto

che ha formato la graduatoria provvisoria al bando di Concorso Generale n. 3, pubblicato del Comune di Mosso in data 3.5.00, per l’assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa disponibili per risulta nel Comune di Mosso; l’ambito territoriale cui si riferisce il Bando è il n. 26.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata nei modi e nei tempi previsti dall’art. 11 della L.R. 28.3.1995, n. 46 così come modificata dalla L.R. 29.7.1996, n. 51, e dalla L.R. 21.1.1998 n. 5.

Gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune di Mosso, presso la sede dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Biella e presso tutti i Comuni appartenenti all’ambito territoriale cui si riferisce il Bando di Concorso.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate, indirizzandole a mezzo posta raccomandata r.r. alla Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P. c/o l’ATC - Via Schiapparelli 13 - Biella, entro e non oltre il 30º giorno dalla pubblicazione della Graduatoria Provvisoria all’Albo Pretorio del Comune di Mosso.

Il Presidente
Luigi Bove




Comune di Borgo Ticino (Novara)

Avviso di pubblicazione dell’adozione di una variante strutturale al P.R.G.C. - Avviso di deposito e pubblicazione del Progetto di variante strutturale ai sensi del 4° comma art. 17 L.R. n. 56/77 e s.m.i. al P.R.G.C. vigente

Il Responsabile del Servizio

in esecuzione alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 in data 17.11.2000, esecutiva ai sensi di legge, di adozione del progetto preliminare della Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente ai sensi del 4° comma art. 17 L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale in data 5.12.1977 n. 56 e s.m.i., ed in particolare l’art. 17 comma 4° della medesima;

avvisa

- che il progetto preliminare della Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente è pubblicato per estratto all’Albo Pretorio ed è depositato presso la Segreteria Comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi e precisamente dal 22.12.2000 al 20.1.2001, durante i quali chiunque potrà prenderne visione nei seguenti orari:

- giorni feriali e festivi dalle ore 10.00 alle ore 12,00;

- dalla data del 21.1.2001 alla data del 19.2.2001, per 30 (trenta) giorni consecutivi chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, facendole pervenire agli Uffici Comunali.

Il Responsabile dell’Area
Tecnico Manutentiva
Vincenzo Savino




Comune di Casale Monferrato (Alessandria)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 19.10.2000. Approvazione del Piano Particolareggiato “Polo Fieristico della Cittadella” delle aree comprese tra via Visconti, via Piazza d’Armi, la Cittadella ai sensi dell’art. 40 L.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni e integrazioni, il Piano Particolareggiato “Polo fieristico della Cittadella” delle aree comprese tra via Visconti, via Piazza D’Armi, la Cittadella;

2) Di fare espressa menzione che a seguito della pubblicazione degli atti del Piano Particolareggiato in oggetto, non sono state presentate osservazioni e opposizioni.

3) La documentazione relativa del Piano Particolareggiato “Polo fieristico della Cittadella” delle aree comprese tra via Visconti, via Piazza D’Armi, la Cittadella del Comune di Casale Monferrato, debitamente vistata, si compone di:

Relazione

Tav. 1 - Inserimento piano particolareggiato nel P.R.G.C. - scala 1:2000

Tav. 2 - Planimetria generale su mappa catastale - scala 1:2000

Tav. 3 - Planimetria generale di zonizzazione - scala 1:1000

Tav. 4 - Planimetria generale localizzazioni e destinazioni d’uso in progetto scala 1:1000

Tav. 5 - Opere di urbanizzazione primaria schema planimetrico - scala 1:1000

Tav. 6 - Sezione

Tav. 7 - Assonometria

Norme di attuazione

(omissis)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 26.10.2000 al 9.11.2000 ai sensi di legge e che la stessa, è divenuta esecutiva per decorrenza termini in data 5.11.2000.

Casale Monferrato, 6 dicembre 2000

Il Sindaco
Paolo Mascarino




Comune di Cossano Belbo (Cuneo)

Piano regolatore generale comunale 1º variante parziale

Il Sindaco

in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 26 in data 4/12/2000, di adozione della prima Variante Parziale al P.R.G.C.

avvisa

Che a norma dell’Art. 17 - Comma 7 - Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i., la suddetta deliberazione è depositata presso la Segreteria Comunale unitamente agli elaborati della Variante e pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, precisamente dal 6/12/2000 al 5/1/2001, durante i quali chiunque potrà prenderne visione.

Dal 15º al 30º giorno di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse, può presentare osservazioni e proposte, anche munite di supporti esplicativi.

Cossano Belbo, 6 dicembre 2000

Il Sindaco
Giuseppe Tosa




Comune di Dogliani (Cuneo)

Avviso

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

a) con deliberazione C.C. n. 49 del 29.9.2000 (estratto):

1 - di riconoscere che la ex sede stradale del tratto della strada vicinale dei Noli costituita dal mappale n. 462 di mq. 119 del Fg. 37 non ha più il requisito della pubblica utilità e di sdemanializzare tale tratto acquisendolo nel patrimonio disponibile del Comune.

2 - di riconoscer che, quindi, la nuova sede stradale assoggettata ad uso pubblico della strada vicinale dei Noli è costituita dal tratto contraddistinto dal mappale n. 460 di mq. 137;

b) con deliberazione C.C. n. 50 del 29.9.2000 (estratto):

1 - di sdemanializzare la porzione di suolo pubblico di Via Demagistris di circa mt. 2,20 di lunghezza e di mt. 3,70 di larghezza non assoggettato ad uso pubblico in quanto non interessato dalla viabilità di Via Demagistris ____ e di acquisirla al patrimonio disponibile del Comune.




Comune di Frassino (Cuneo)

Classificazione strada comunale

Si rende noto che con deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 11.8.2000 è stata disposta la classificazione tra le strade comunali della strada all’interno del centro abitato denominata “via Condumina” lunga circa 150 ml. e larga ml. 3,5.

Che nel termine dei trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione della deliberazione di cui sopra non sono pervenute opposizioni e pertanto la Giunta con deliberazione n. 47 del 10.11.2000, ha classificato in via definitiva la predetta strada tra le strade comunali.

La classificazione avrà effetto a partire dal secondo mese successivo alla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.

Frassino, 2 dicembre 2000

Il Sindaco
Bernardino Matteodo




Comune di San Germano Vercellese (Vercelli)

Approvazione regolamento edilizio - Delibera C.C. n. 42 del 29/9/2000

(omissis)

Il Consiglio Comunale

delibera

- Di approvare il regolamento edilizio comunale formato da n. 69 articoli;

- di dare atto che costituiscono parte integrante del regolamento n. 10 modelli elencati dal n. 1 al n. 10 e n. 2 appendici;

- di dare atto che il regolamento edilizio approvato è conforme al regolamento tipo approvato dalla Regione Piemonte con L.R. n. 19 del 8/7/1999.




Comune di San Secondo di Pinerolo (Torino)

Avviso di approvazione regolamento edilizio

Il Responsabile del Servizio

Vista la legge regionale 8.7.1999, n. 19 - artt. 2 e 3;

rende noto

che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 57 del 28.10.2000, ha approvato il nuovo regolamento edilizio comunale, conforme a quello regionale tipo, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 29.7.1999, n. 548-9691.

Il Segretario Comunale
Emanuele Matina




Comune di Torino

Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n. 194 del 13 novembre 2000 (mecc.n. 00-09203/09), avente per oggetto: “Variante n. 3 al Piano Particolareggiato Lingotto - Ambito 12.16 - Ai sensi dell’art. 40 comma 5 della L.U.R. 56/77 - Approvazione”

(omissis)

La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, dal 4 agosto al 2 settembre 2000.

Dell’avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l’Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. n. 33 del 16 agosto 2000.

Nei termini prescritti, ovvero entro i 30 giorni successivi, non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.

(omissis)

Il Consiglio Comunale

delibera

1) di prendere atto che, entro i termini previsti, non sono pervenute osservazioni in merito alla Variante n. 3 al Piano Particolareggiato Lingotto.

2) di approvare la Variante al Piano Particolareggiato Lingotto, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 luglio 2000 (mecc. n. 00-04423/09).

Il Dirigente Settore
Procedure Amm.ve Urbanistiche
Paola Virano




Comune di Val della Torre (Torino)

Avviso

Il Segretario Comunale

rende noto

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 6.11.2000, esecutiva a sensi di legge, è stata adottata la variante al Piano Regolatore Generale Comunale a sensi dell’art. 17 della Legge 56/1977 e s.m.i.;

- che la suddetta deliberazione è depositata, per 30 giorni consecutivi - a decorrere dal 19.12.2000 e sino al 18.1.2001, presso la Segreteria Comunale;

- che chiunque ne abbia interesse, nei precitati 30 giorni, può prendere visione degli atti predetti a norma di legge e, nei successivi 30 giorni e quindi dal 19.1.2001 al 17.2.2001, presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi in n. 3 copie, di cui una in bollo;

- che gli atti sono visibili presso la Segreteria Comunale ogni giorno, inclusi i festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Val della Torre, 19 dicembre 2000

Il Segretario Comunale
Giuseppe Rocca




Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia Bussoleno (Torino)

Legge 22.10.71 n. 865, art. 11 Lavori di ripristino officiosità idraulica di corsi d’acqua minori di competenza della Comunità Montana - Intervento in comune di S. Didero, rio Nicoletto - Determinazione dell’indennità provvisoria in favore degli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili necessari all’esecuzione dell’opera

Il Presidente

(omissis)

decreta

art. 1) le indennità da corrispondere a titolo provvisorio in favore degli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili occorsi per la realizzazione del canale per il deflusso in corpo ricettore idrico superficiale finale delle acque del rio Nicoletto in comune di S. Didero, sono stabilite nella misura indicata al punto A);

art. 2) nel caso che l’area da espropriare sia coltivata dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, che coltivi il terreno da almeno un anno prima del deposito degli atti della procedura espropriativa nella segreteria del comune di S. Didero (avvenuto il 9.12.99), sarà corrisposta dalla Comunità Montana a questi soggetti, a titolo di indennità aggiuntiva, la somma indicata al punto B);

art. 3) il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili a cura del Presidente della Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia.

Estratto dello stesso decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e nel Foglio Annunzi Legali della Provincia di Torino;

art. 4) ai sensi dell’art. 12 della Legge 22.10.71 n. 865 e s.m.i., i proprietari espropriandi entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, potranno convenire con la Comunità Montana la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore all’indennità provvisoria maggiorata del 50% ovvero comunicare al Presidente della Giunta Regionale e alla Comunità Montana se intendano accettare l’indennità stessa, avvertendo che in caso di silenzio l’indennità si intende rifiutata.

Ove l’area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nel caso di cessione volontaria, ai sensi dell’art. 12 suddetto, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all’indennità provvisoria.

Bussoleno, 17 novembre 2000

Il Presidente
Antonio Ferrentino




Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia - Bussoleno (Torino)

Comunicazione esito asta pubblica per la vendita di 69.217 mc. di materiale disalveato dal torrente Cenischia in comune di Venaus

Si comunica che l’asta pubblica tenutasi il giorno 21.11.00 è andata deserta.

Bussoleno, 21 novembre 2000

Il Responsabile del Procedimento
A. Bortolotti




Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese - Vercelli

Avvisi ad opponendum - lavori ripristino infrastrutture torrente Cervo a Monte traversa Roggia Molinara di Castellengo in Comune di Cossato (BI)

Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese Via F.lli Bandiera 16 - 13100 Vercelli.

Il Presidente

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F sui Lavori Pubblici;

certifica

Che a seguito dell’avvenuta pubblicazione per giorni 15 sul B.U.R. n. 42 del 18.10.2000 dell’avviso ad opponendum per occupazione permanente o temporanea di stabili in dipendenza dei lavori sopra descritti, eseguiti dalla Ditta Cantieri Stradali Gallo S.p.A. di Arborio (VC), per conto del suddetto Consorzio nel territorio del Comune di Cossato (BI), in base al contratto n. 27959 in data 18.2.2000, nessuna opposizione è stata presentata a questo Consorzio per occupazione permanente o temporanea di immobili e danni relativi.

Il Presidente
Carlo Goio




Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese - Vercelli

Avvisi ad opponendum - lavori ripristino infrastrutture torrente Cervo Località Nuovo canale della Baraggia in Comune di Cossato (BI)

Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese Via F.lli Bandiera 16 - 13100 Vercelli.

Il Presidente

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F sui Lavori Pubblici;

certifica

Che a seguito dell’avvenuta pubblicazione per giorni 15 sul B.U.R. n. 42 del 18.10.2000 dell’avviso ad opponendum per occupazione permanente o temporanea di stabili in dipendenza dei lavori sopra descritti, eseguiti dalla Ditta Burgazzi S.p.A. di Piacenza, per conto del suddetto Consorzio nel territorio del Comune di Cossato (BI), in base al contratto n. 27208 in data 24.9.1999, nessuna opposizione è stata presentata a questo Consorzio per occupazione permanente o temporanea di immobili e danni relativi.

Il Presidente
Carlo Goio




Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese - Vercelli

Avvisi ad opponendum - lavori ripristino infrastrutture torrente Strona Località Vandara e Colombara - Comune Cossato (BI)

Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese Via F.lli Bandiera 16 - 13100 Vercelli.

Il Presidente

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F sui Lavori Pubblici;

certifica

Che a seguito dell’avvenuta pubblicazione per giorni 15 sul B.U.R. n. 42 del 18.10.2000 dell’avviso ad opponendum per occupazione permanente o temporanea di stabili in dipendenza dei lavori sopra descritti, eseguiti dalla Ditta Valena S.r.l. di Mantello (SO), per conto del suddetto Consorzio nel territorio del Comune di Cossato (BI), in base al contratto n. 27250 in data 5.10.1999, nessuna opposizione è stata presentata a questo Consorzio per occupazione permanente o temporanea di immobili e danni relativi.

Il Presidente
Carlo Goio




Provincia di Alessandria - Assessorato Ambiente - Servizio Risorse Idriche

Determinazione dirigenziale n. 68623 del 27/9/2000 - T.U. 11.12.1933 n. 1775 Legge n. 36 del 5.1.1994 e L.R. n. 5 del 13.4.1994 - Corso d’acqua: Torrente Curone. Domanda (Prot. n. 4416 del 2/4/97) della Ditta Pedemonte Giovanni e Malaspina Miranda per trasformazione della licenza di attingimento in concessione di derivazione d’acqua ad uso irrigazione in Comune di Brignano Frascata

Il Dirigente di Settore

(omissis)

determina

- salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Pedemonte Giovanni e Malaspina Miranda la trasformazione della licenza annuale di attingimento in concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Curone in Comune di Brignano Frascata ad uso irriguo nella misura massima di mod. 0,27 (l/s 27) e media di mod. 0,01 (l/s 1).

- E’ approvato il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale.

Ai sensi dell’art. 8 del disciplinare il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle della captazione la portata minima istantanea di: l/s. 26 fino al 31/12/2004, l/s. 53 dal 1/1/2005.

La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 22.4.1997.

(omissis)

Il Dirigente di Settore
Dott. Lucia Bruno

Estratto del disciplinare:

Art. 7 - Garanzie da osservarsi - saranno a carico del Concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere che, in conseguenza della derivazione concessa, si rendessero in qualunque momento necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Torrente Curone.

Il Responsabile del Servizio
P.I. Mario Gavazza




Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente n. 179-252321 del 30.11.2000

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del R.D. 11.12.1933 n. 1775, dispone la pubblicazione per estratto della Determinazione n. 179 - 252321 del 30/11/2000:

(omissis)

determina

1) Salvi i diritti dei terzi la Società Genera 2 S.r.l. subentrata alla società Nazionale delle Officine di Savigliano S.p.A. è riconosciuta titolare della concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal Fiume Dora Riparia (Posiz. 155/08), in misura di 102,46 mod. max, 84.43 mod. medi atti a produrre su un salto di 5,92 metri una potenza nominale media di 490 kw, in Comune di Susa, assentita con DPGR 4911/84 del 21.6.1984;

2) La concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi e condizioni prescritte dalla DPGR 4911/84 del 21.6.1984;

3) L’onere dei canoni e sovracanoni rimasti eventualmente insoluti è a carico della Genera 2 S.r.l.;

(omissis)