Bollettino Ufficiale n. 51 del 20 / 12 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2000, n. 6 - 1522

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i..Comune di Pella (NO). Variante n. 4 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante n. 4 al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Pella, in Provincia di Novara, adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 27 in data 19.5.1997 e n. 4 in data 22.2.1999, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati della Variante al Piano, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell’allegato documento in data 10.11.2000, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla Variante n. 4 al Piano Regolatore Generale vigente, adottata dal Comune di Pella, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazione consiliare n. 27 in data 19.5.1997, esecutiva ai sensi di legge (comprensiva delle controdeduzioni comunali alle osservazioni presentate al Progetto Preliminare), con allegato:

ELABORATI DI PROGETTO

- Elab.1 - Relazione illustrativa

- Tav. 3 - Opere di urbanizzazione, in scala 1:2000

- Tav. 7 - Sviluppo centri abitati con indicazione delle modifiche, in scala 1:2000

- Tav. 12 - Schema P.R.G.C. con fasce marginali dei Comuni contermini, in scala 1:25000

- Tav. 13 - Assetto generale di Piano, in scala 1:10000

- Tav. 14 - Sviluppo centri abitati, in scala 1:2000

- Tav. 14/b - Sviluppo centri abitati con localizzazione delle osservazioni, in scala 1:2000

- Tav. 15 - Sviluppo centri storici, in scala 1:1000

- Elab.16 - Norme di attuazione

- Elab.17 - Controdeduzioni alle osservazioni

ELABORATI GEOLOGICI

- Elab.1 - Relazione geologica, geomorfologica ed idrogeologica

- Elab.2 - Schede monografiche relative alle nuove aree di intervento

- Elab.3 - Tav.1 - Carta geologico-strutturale, in scala 1:10000

- Elab.4 - Sezioni geologiche, scala orizz. 1:10000, scala vert. 1:5000

- Elab.5 - Tav.2 - Carta geomorfologica, dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolato idrografico minore, in scala 1:10000

- Elab.6 - Tav.3 - Carta geoidrologica, in scala 1:10000

- Elab.7 - Tav.4 - Carta dell’acclività, in scala 1:10000

- Elab.8 - Tav.5 - Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni, in scala 1:10000

- Elab.9 - Tav.6 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, in scala 1:10000

- Elab.10 - Tav.7 - Carta della zonizzazione geologico-tecnica, in scala 1:2000

- Elab.11 - Tav.8 - Carta delle nuove aree di intervento e ubicazione riprese fotografiche, in scala 1:2000

- Deliberazione consiliare n. 4 in data 22.2.1999, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

ELABORATI DI PROGETTO

- Elab. - Controdeduzioni alle osservazioni della Regione Piemonte, comprensive di tabelle

- Tav. 7 - Sviluppo centri abitati con indicazione delle modifiche, in scala 1:2000

- Tav. 12 - Schema P.R.G. con fasce marginali dei Comuni contermini, in scala 1:25000

- Tav. 13 - Assetto Generale di Piano, in scala 1:10000

- Tav. 14 - Sviluppo centri abitati, in scala 1:2000

- Tav. 15 - Sviluppo centri storici, in scala 1:1000

- Elab.16 - Norme di attuazione

ELABORATI GEOLOGICI

- Elab. - Relazione geologico-tecnica. Note integrative

- Elab.All.1 - Bacini idrografici Torrenti Pellesina e Pellino

- Tav. A - Bacini idrografici, fasce altimetriche e gerarchizzazione Torrenti Pellesina e Pellino

- Elab.All.2 - Reticolo idrografico minore

- Elab.5bis-Tav.2bis - Carta del reticolo idrografico minore, in scala 1:2000

- Elab.10-Tav.7 - Carta della zonizzazione geologico-tecnica, in scala 1:2000.

(omissis)

Allegato

Elenco modifiche introdotte “ex officio”

Azzonamento

tavv. nn. 7 (1:2000), 13 (1:10000), 14 (1:2000)

- eliminare i lotti liberi edificabili a carattere residenziale contrassegnati con i numeri 3, 19, 49;

- eliminare l’area a carattere residenziale soggetta a p.e.c. contrassegnata con il numero 37;

- eliminare l’area per attività ricettive, ricreative e turistiche T21 individuata in località Ronco contrassegnata con il numero 50

Norme di attuazione

Art. 10. comma 15:

- sostituire la norma “. Qualora la cartografia del Piano Regolatore indichi ____ omissis ____ a verde privato.” con la seguente “e nel rispetto comunque delle indicazioni cartografiche di PRG.”.

Art. 12, comma 4:

- eliminare la disposizione normativa proposta.

Art. 23, comma unico:

- stralciare alla lettera a), punto 3) la dizione che recita “o di una concessione ____ omissis ____ dell’art. 12".

Art. 27, comma 3:

- eliminare la prescrizione proposta.

Art. 29, comma 3, lettera E:

- stralciare l’ultimo trattino.

Art. 29, ultimo comma:

- ripristinare il testo normativo vigente.

Art. 30, quale ultimo comma:

- introdurre le seguenti prescrizioni: “L’attuazione dell’area di nuovo impianto contrassegnata sulla tavola 7 della variante n. 4 con il n. 5 è subordinata ad approfondimenti ed alla realizzazione delle opere previste nelle schede geologico-tecniche. In ogni caso è prescritta l’inedificabilità della fascia di rispetto della profondità di m. 10 su entrambe le sponde del Rialaccio. Sulla porzione dell’area n. 6 compresa tra le due strade di lottizzazione che si presenta molto acclive, con risorgenze idriche e con caratteri morfologici che la rendono inidonea a nuovi insediamenti, è prescritta l’inedificabilità: l’esatta delimitazione di tale limitata porzione di territorio è demandata all’Amministrazione Comunale. Per l’area n. 44 valgono le prescrizioni di cui al seguente art. 37 con l’intesa che le possibili edificazioni non dovranno interessare la fascia del pozzo idropotabile. Relativamente alle aree n. 33, 38, 42, 43, 69 è condizione indispensabile per l’attivazione degli interventi nei settori più sicuri, la sistemazione del versante nella sua complessità.”.

Art. 31, comma 5:

- inserire il seguente capoverso finale: “In ogni caso gli interventi attivabili non dovranno superare gli indici di fabbricabilità medi riscontrabili negli ambiti territoriali in cui ricadono i lotti edificabili.”.

Art. 35, comma 4

- sostituire nella voce Area T2h (Pella) la frase “Piano di Recupero ____ omissis ____ 10 mc. di costruzione” con “strumento urbanistico esecutivo e contestuale Variante di PRG che definisca gli indici e i parametri edilizi e gli interventi di riassetto territoriale di cui al successivo art. 37. ”

- stralciare alla voce Area T21 (Ronco) l’intero capoverso.

- aggiungere alla voce Area T2m (Roncallo) la prescrizione: “L’attuazione delle aree indicate con il numero 4 è subordinata agli approfondimenti ed alle opere richieste nell’Elaborato ”Schede monografiche relative alle nuove aree di intervento" adottato con D. C. n. 27 del 19.5.1997 e alla prescrizione di una fascia di rispetto inedificabile avente profondità di mt. 10 su entrambe le sponde del Rialaccio.".

- sostituire alla voce Area T2n (Pella) la frase “E’ ammesso inoltre ____ omissis ____ 10 mc. di costruzione” con “Si richiamano in ogni caso le prescrizioni di cui al successivo art. 37.”.

Art. 37,

- sostituire i commi 5 e 6 con:

“5 - Le classi di idoneità sono individuate sulla Carta della zonizzazione geologico-tecnica (Elab. 10 - Tav. 7) adottata con D.C. n. 4 in data 22.2.1999. Tale elaborato è prescrittivo e costituisce il documento di riferimento per la pianificazione urbanistica attuale e futura del Comune, dovendosi sempre verificare in sede di intervento limiti, vincoli, divieti in essa contenuti, congiuntamente alle altre indicazioni riportate nei vari  elaborati idrogeologici predisposti a corredo dello strumento urbanistico.

La carta della zonizzazione geologico-tecnica di cui sopra deve comunque intendersi modificata secondo quanto illustrato nelle seguenti figure 1, 2, 3:


S’impongono altresì le seguenti correzioni:

- le porzioni di alveo dei corsi d’acqua e le fasce laterali agli stessi attualmente indicate in classe TRE-B sono da intendersi ascritte alla classe TRE-A;

- la porzione ascritta alla classe DUE che ingloba anche parte dell’area contrassegnata sulla tav. 7 con il n. 44 è da intendersi ascritta alla classe TRE-A, tranne la porzione del lotto indicata come “lotto libero edificabile” che è ascritta alla classe TRE-B;

- le aree indicate con i numeri 15 e 18 nella sopra richiamata tav. 7, per le porzioni ricomprese all’interno del limite indicato dalla Figura TRE sono attribuite alla classe III (TRE-A le porzioni inedificate, TRE-B le porzioni edificate e relative pertinenze);

Le fasce di rispetto dei corsi d’acqua sono da intendersi coordinate con le indicazioni cartografiche e prescrittive contenute nello studio geologico ed in conformità a quanto previsto dalla circolare P.G.R. n. 14/LAP/PET dell’8.10.1998.

Non è ammessa la declassazione delle aree come riportato nel Capitolo 3.2.1 - Note integrative.

Le porzioni di territorio individuate in classe TRE-B sono inedificabili allo stato attuale: nuove opere o nuove costruzioni sono ammesse solo a seguito della realizzazione, attraverso un cronoprogramma gestito a livello comunale, degli interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico e dell’avvenuta eliminazione o minimizzazione della pericolosità. In assenza di interventi di riassetto territoriale sono consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico.

Gli interventi di verifica e/o di riassetto territoriale previsti dalla classe TRE-B sono di carattere pubblico e non semplicemente afferenti le prescrizioni della relazione geologico-tecnica redatta ai sensi della L. R. 56/77.

6 - Sulla scorta delle indagini e delle conclusioni contenute nello studio geologico si dovrà procedere alla predisposizione e/o alla revisione del Piano di Protezione Civile Comunale, nel quale dovrà essere individuata l’area di influenza dell’instabilità gravitativa della rupe di Madonna del Sasso e l’area d’influenza della protezione costituita dal rilevato paramassi".

- aggiungere al 7º comma la norma che recita: “Relativamente al fosso della Vallaccia a Ronco, nell’ambito del cronoprogramma, l’Amministrazione dovrà assicurare il miglioramento delle condizioni di deflusso nonché la realizzazione di finestrature sulla esistente copertura con la posa di griglie carrabili”.